Gazzetta n. 221 del 23 settembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 agosto 2014
Domanda per l'attribuzione dei benefici previsti alle emittenti televisive locali, per l'anno 2014 (ex art. 45, legge 448/98).


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
del Ministero dello sviluppo economico

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;
Visto il «Codice di autoregolamentazione Tv e minori» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle Comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico della Radiotelevisione, cosi' come modificato dal d.lgs. n. 44 del 15 marzo 2010;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36, ed, in particolare, l'art. 4, comma 4, riguardante il recepimento del «Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi»;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 ed in particolare l'art. 8-novies, comma 5 il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, d'intesa con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 settembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21.10.2011 recante "Modifiche al calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con relativo allegato 2";
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 353 del 23.06.2011 recante "Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale" ed in particolare il capo 2 e seguenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la sentenza n. 1683 del 18.03.2011 con la quale il Consiglio di Stato ha ritenuto che il requisito della regolarita' della correntezza contributiva, di cui all'art. 2 del Regolamento n. 292/04, debba essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione ai contributi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 maggio 2014, recante «Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato On. le Antonello Giacomelli», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2014;
Considerata l'opportunita', nelle more della emanazione di norme modificative del Regolamento di cui al citato decreto 5 novembre 2004, n. 292, di consentire ai soggetti gia' concessionari o autorizzati ed oggi operanti in tecnica digitale nella veste di fornitore di servizi di media audiovisivi, di presentare domanda di ammissione ai benefici di cui all'art. 1 del citato decreto.

Decreta:

Art. 1
Presentazione della domanda

1. La domanda per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente: «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni», di seguito denominato «regolamento», puo' essere presentata, per l'anno 2014, dai titolari di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera Agcom n. 353/11/Cons, gia' concessionari o autorizzati in tecnica analogica o legittimamente subentrati, per un marchio diffuso fino alla completa digitalizzazione della regione di appartenenza in tecnologia analogica, ammessi o che abbiano ottenuto il parere favorevole all'ammissione delle provvidenze all'Editoria, di cui all'art. 1, comma 2 del citato regolamento.
2. I soggetti titolari di piu' di una autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi possono presentare domanda solo per il/i marchio/i precedentemente esercito/i in tecnica analogica.
3. La domanda deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestivita' dell'invio. Ciascun soggetto puo' presentare la domanda:
a) per la regione o la provincia autonoma nella quale e' ubicata la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo;
b) per le ulteriori regioni o province autonome nelle quali l'emittente raggiunga, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del regolamento, una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata. In questo caso il soggetto deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 il mux di diffusione degli/dell'operatore/i di rete che diffonde il programma, i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno del bacino televisivo, specificando, altresi', se la copertura e' totale o parziale e, in quest'ultimo caso le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite.
In entrambi i casi di cui alle citate lettere a) e b), l'impresa qualora non sia a carattere comunitario, deve necessariamente avere, pena il non inserimento nella graduatoria, una quota di fatturato e per la sola lettera b) almeno un dipendente.
4. La domanda deve contenere a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi del citato dPR n. 445 del 2000, relativa a:
a) indicazione degli elementi atti ad individuare il soggetto richiedente, ed in particolare gli estremi del provvedimento di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale rilasciato dal Ministero, ai sensi della delibera Agcom n. 353/11/Cons, per il marchio gia' precedentemente diffuso, fino alla completa digitalizzazione della regione di appartenenza in tecnologia analogica in virtu' di concessione o autorizzazione;
b) dichiarazione che l'impresa ha assolto a tutti gli obblighi contabili relativi al pagamento del canone di concessione per gli anni pregressi e contributi ai sensi dell'art 21 della delibera Agcom n. 353/11/Cons;
c) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del richiedente;
d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 2013 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
L'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, ovvero l'adozione del parere favorevole all'ammissione da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 4 del suindicato dPR, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269 costituisce, in ogni caso, condizione per l'erogazione totale del contributo;
e) la dichiarazione di adesione al:
1) Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;
2) Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;
3) Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36;
5. Nella domanda deve essere indicato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del regolamento, comprovati da idonea documentazione resa anche ai sensi del citato dPR n. 445 del 2000.
In particolare, deve essere indicato:
a) la media dei fatturati realizzati nel triennio 2011 - 2013, intendosi per fatturato quanto previsto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo del regolamento. Nel caso in cui venga presentata la domanda per piu' regioni o province autonome, deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio all'attivita' televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma; qualora tale indicazione non fosse possibile poiche' il fatturato viene realizzato indistintamente sull'intero territorio servito, la media dei fatturati dovra' essere suddivisa tra le regioni o province oggetto di domanda per l'ottenimento del contributo in rapporto alla popolazione servita in tali regioni o province autonome;
b) il personale con rapporto di lavoro dipendente con carattere di subordinazione, applicato nell'anno 2013 esclusivamente allo svolgimento dell'attivita' televisiva per il quale si chiede il contributo, suddiviso secondo le tipologie contrattuali previste dall'art. 4, comma 1, lett. b) del regolamento; nel caso in cui si presenti la domanda per piu' regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte del personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attivita' televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma;
I punteggi da attribuire a ciascuno dei requisiti ci cui alle citate lettere a) e b) sono indicati nella tabella A allegata al regolamento.
6. La domanda deve, altresi', contenere:
a) la dichiarazione resa, ai sensi del richiamato dPR n. 445 del 2000 di essere in regola dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 con il versamento dei contributi previdenziali per il numero dei dipendenti dichiarati;
b) la dichiarazione di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare, ove non sia intervenuta autorizzazione all'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del regolamento;
c) la dichiarazione di non essersi impegnata a trasmettere televendite per oltre l'80% della propria programmazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del regolamento;
d) l'indicazione della Banca nonche' delle coordinate bancarie, comprensive dei codici Abi, Cab ed Iban, intestati alla societa' titolare del marchio/palinsesto diffuso, a cui effettuare il bonifico relativo al pagamento del contributo.
7. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono piu' di una attivita', anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver instaurato il regime di separazione contabile; nel caso in cui il richiedente presenti per la prima volta domanda per ottenere il contributo di cui all'art. 1 deve essere allegato alla domanda uno schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento con l'impegno ad instaurare entro l'esercizio in corso un regime di separazione contabile.
8. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il comitato regionale per le comunicazioni e, ove non costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali - non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle domande per l'ottenimento del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascun richiedente.
 
Art. 2
Predisposizione e trasmissione della graduatoria

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando, i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero, rendendole contestualmente pubbliche. Le graduatorie devono indicare analiticamente la media dei fatturati e il personale dipendente di cui all'art. 4 del regolamento con i relativi punteggi attribuiti in base alla tabella A allegata allo stesso regolamento. Non e' consentito l'inserimento in graduatoria di imprese che ricadano nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, fatto salvo quanto ivi previsto per le emittenti televisive private a carattere comunitario.
2. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i 60 giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 71, comma 1, del citato dPR n. 445 del 2000, sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle imprese collocate in graduatoria riferite agli elementi di cui all'art. 4 comma 1, lettere a) e b), del regolamento, ove le medesime non siano state corredate, all'atto di presentazione della domanda, dalla documentazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del regolamento. I medesimi organi sono, altresi', tenuti a disporre le verifiche previste dal citato art. 7, commi 2 e 3, del regolamento.
 
Art. 3
Erogazione del contributo

1. Il Ministero provvede all'erogazione dei contributi, salvi i casi di esclusione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento, nei limiti dello stanziamento assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano. Il contributo e' erogato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del regolamento, per un quinto, in parti uguali alle imprese aventi titolo all'erogazione e per i restanti quattro quinti, alle imprese collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentasette per cento dei graduati, arrotondato all'unita' superiore, secondo le modalita' previste dall'art. 5, comma 3, del regolamento.
2. In caso di ritardi procedurali, alle imprese collocate in graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 2, comma 1 e' erogato un acconto, salvo successivo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2014.
3. Il Ministero provvede alla revoca dei contributi nei casi e secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.
4. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010 recante il "Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi e radiofonici", i provvedimenti sanzionatori cui fare riferimento per la riduzione dei contributi e per l'esclusione dagli stessi previsti dall'art. 2, commi 2 e 3 del Regolamento sono quelli emanati dall'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni per violazione dell'art. 34 del sopra citato decreto legislativo anziche' quelli in precedenza rispettivamente previsti dagli abrogati commi 10, 11 e 13 dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Il presente decreto viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2014

Il Sottosegretario di Stato: Giacomelli

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 3407
 
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