Gazzetta n. 220 del 22 settembre 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014, n. 138
Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero e delle pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero, a norma dell'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, e, in particolare, gli articoli 1-bis e 6;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252;
Visto l'articolo 1, commi 294 e 337, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 23 gennaio 2014;
Ritenuto di non poter accogliere l'indicazione del Consiglio di Stato di destinare all'ampliamento della platea dei beneficiari le somme risultanti dalla decurtazione del contributo assegnato alle imprese prive della certificazione di cui all'articolo 3, prima parte, in quanto la platea stessa non puo' estendersi ad imprese prive dei requisiti di ammissione stabiliti dall'articolo 4;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e alle pubblicazioni con periodicita' almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line. Al presente regolamento e' allegato l'elenco di cui all'Allegato A, punto 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, che ne fa parte integrante.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17, comma 2. - Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».
- Si riporta il testo degli articoli 1-bis e 6 del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n.103 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi
alle imprese editrici, nonche' di vendita della stampa
quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale»:
«Art. 1-bis. (Contributi a favore di periodici
italiani pubblicati all'estero). - 1. Nell'ambito delle
risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel
rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1, a
decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, e'
autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2
milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a favore
di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre
anni e di pubblicazioni con periodicita' almeno trimestrale
edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da
almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso
per le pubblicazioni on line.
2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui
al comma 1 e' determinata tenendo conto della loro
diffusione presso le comunita' italiane all'estero, del
loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura
italiane, del loro contributo alla promozione del sistema
Italia all'estero, della loro consistenza informativa.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, sentite le competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le
modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma
1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di
pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in
formato digitale, e riservando una apposita quota parte
dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che
esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e
religiose.
4. E' istituita una commissione incaricata di accertare
la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di
cui al presente articolo e di deliberarne la liquidazione,
composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari
numero, nonche' da rappresentanti del Consiglio generale
degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della
stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale
della stampa italiana e della Consulta nazionale delle
associazioni di emigrazione. Ai componenti della
commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese
comunque denominato ed alle spese di funzionamento si
provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
«Art. 6. (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati:
a) l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, a
decorrere dal 1° gennaio 2013;
b) gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;
c) l'articolo 3, commi 2, lettera c), e 3, lettera a),
della legge 7 agosto 1990, n. 250;
d) l'articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
d-bis) gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981,
n. 416; (17)
d-ter) l'articolo 3, comma 1, della legge 7 marzo 2001,
n. 62; (17)
d-quater) il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1983, n. 48».
Il D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252, dal titolo
Regolamento recante i criteri e le modalita' per la
pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli
oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese», e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2013, n. 29.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 294 e
337, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante :
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)»:
«Art 1, comma 294 - A favore degli italiani nel mondo
sono disposti i seguenti interventi:
a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno
2014, per le elezioni per il rinnovo dei Comites e del
CGIE;
b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno
2014, per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua
e cultura italiana all'estero;
c) per un ammontare pari a 600.000 euro per l'anno
2014, per il rifinanziamento delle attivita' di assistenza,
diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in
condizioni di indigenza;
d) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno
2014, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in
Roma;
e) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno
2014, in favore delle agenzie specializzate per i servizi
stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno
2014, ad integrazione della dotazione finanziaria per i
contributi diretti in favore della stampa italiana
all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18
maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 luglio 2012, n. 103».
«Art. 1, comma 337 - Nelle more dell'adozione del
provvedimento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ai fini
dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa
periodica edita e diffusa all'estero, continuano ad
applicarsi i criteri e le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 252 del 14 novembre 2012 si
vedano le note alle premesse.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Commissione

1. La Commissione di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, avente il compito di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi per la stampa italiana all'estero nonche' di predisporre i relativi piani di ripartizione, opera presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La Commissione e' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' cosi' composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l'informazione e l'editoria, che la presiede;
b) quattro rappresentanti designati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) quattro rappresentanti designati dalla Direzione Generale per gli italiani all'estero del Ministero per gli affari esteri;
d) due rappresentanti designati dalla Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero (FUSIE);
e) due rappresentanti delle associazioni nazionali dell'emigrazione designati dalla Consulta Nazionale dell'Emigrazione;
f) due rappresentanti designati dalla commissione per l'informazione e comunicazione del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE);
g) due rappresentanti designati dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
3. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
4. I servizi di segreteria a supporto della Commissione sono assicurati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per le spese di funzionamento.
5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato.
6. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della meta' dei suoi componenti, di cui almeno quattro rappresentanti delle amministrazioni interessate. Dal quorum per la validita' delle riunioni e' escluso il Presidente. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
Note all'art. 2:
- Per l'articolo 1-bis del d.l. n. 63 del 2012 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 3
Presentazione delle domande di contributo

1. Le domande per la corresponsione dei contributi per la stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1 sono presentate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione dall'articolo 7.
2. Per i periodici pubblicati all'estero le domande sono presentate alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente per il luogo della sede legale dell'editore e da questa trasmesse al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 maggio di ogni anno. Per i periodici editi in Italia la domanda e' presentata al suddetto Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
3. Le domande sono corredate da apposita certificazione rilasciata da primarie societa' di revisione operanti nel Paese di riferimento attestante la tiratura, il numero di uscite annue, la distribuzione e la vendita del periodico per area geografica, secondo quanto indicato dall'articolo 6, comma 2. Per i periodici editi in Italia la certificazione e' rilasciata dalle societa' iscritte nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. In alternativa, l'editore puo' allegare alla domanda la documentazione dimostrativa della tiratura dichiarata, della distribuzione e delle copie vendute mediante presentazione delle copie autenticate delle fatture, munite di quietanza di pagamento, del fornitore del servizio o dei materiali. In tale ultimo caso, l'ammontare del contributo, determinato secondo i criteri indicati dall'articolo 6, e' diminuito della misura del 30 per cento ed i fondi resisi cosi' disponibili sono ripartiti proporzionalmente in favore delle imprese editrici che adottano la procedura di certificazione dei dati, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri cura l'istruttoria per l'ammissione al contributo con il supporto della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante:
«Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE»:
«Art. 2, comma 1- (Abilitazione all'esercizio della
revisione legale). - 1. L'esercizio della revisione legale
e' riservato ai soggetti iscritti nel Registro».
 
Art. 4
Requisiti e criteri per l'attribuzione dei contributi

1. Sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria ai sensi dell'articolo 3, comma 4, la Commissione di cui all'articolo 2 accerta il possesso dei seguenti requisiti:
a) per i periodici editi all'estero: la regolare pubblicazione da almeno tre anni, con periodicita' almeno trimestrale nell'anno solare di riferimento; la trattazione, con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana, di argomenti di interesse della comunita' italiana all'estero nel rispetto dei contenuti specificati all'articolo 1-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 63 del 2012;
b) per i periodici editi in Italia: la pubblicazione con periodicita' almeno trimestrale nell'anno solare di riferimento; la regolare iscrizione delle imprese editrici al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) da almeno tre anni; la diffusione prevalentemente all'estero, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line; la trattazione di argomenti di interesse della comunita' italiana all'estero, nel rispetto dei contenuti specificati all'articolo 1-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 63 del 2012.
2. Il contributo per ciascun periodico non puo' superare il limite massimo del 5 per cento dello stanziamento complessivo annuale di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 63 del 2012.
3. Il contributo puo' essere richiesto fino ad un massimo di due periodici.
Note all'art. 4:
- Per l'articolo 1-bis del d.l. n. 63 del 2012 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 5

Periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali,
religiose

1. Ai periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose, esplicitamente indicate nelle relative pubblicazioni, ove non soddisfino i requisiti indicati all'articolo 1-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 63 del 2012, e' riservata una percentuale del 3 per cento di ciascuna delle due quote indicate all'articolo 6, comma 1. Nella domanda di cui all'articolo 3 l'editore chiede di essere ammesso a concorrere alla quota di riserva, anche in via subordinata, rispetto alla concessione del contributo di cui all'articolo 6.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli aventi titolo in parti eguali. Il contributo assegnato al singolo periodico non puo' essere maggiore di quello spettante secondo i criteri di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) del comma 2 dell'articolo 6. Le somme eventualmente non attribuibili ai sensi del presente articolo confluiscono nelle risorse da ripartire ai sensi dell'articolo 6.
Note all'art. 5:
- Per l'articolo 1-bis del d.l. n. 63 del 2012 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 6
Riparto dei contributi tra gli aventi titolo

1. Nel rispetto del limite complessivo di spesa stabilito dall'articolo 1-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 63 del 2012, i contributi spettano:
a) nella misura del 70 per cento delle risorse annualmente disponibili, ai periodici editi all'estero, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) nella misura del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, ai periodici editi in Italia, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Nell'ambito delle rispettive quote indicate al comma 1, lettere a) e b), i contributi sono cosi' ripartiti:
a) 10 per cento in parti uguali tra tutti gli aventi titolo;
b) 5 per cento in parti uguali fra gli aventi titolo che contribuiscono in modo significativo alla promozione del sistema Italia all'estero e presentino una consistenza informativa di particolare rilevanza;
c) 20 per cento in ragione della diffusione presso le comunita' italiane all'estero e dell'apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiana, quali desumibili dal numero di copie effettivamente distribuite nell'anno solare di riferimento;
d) 30 per cento in proporzione al numero di copie di effettive uscite documentate nel corso dell'anno;
e) 30 per cento in proporzione al numero di pagine pubblicate per ciascun numero, rapportate al formato tipo di cm 43'59, con esclusione dello spazio pubblicitario;
f) 5 per cento in proporzione al numero di copie vendute anche in formato digitale a fronte di corrispettivi o abbonamenti rispettivamente documentati.
Note all'art. 6:
- Per l'articolo 1-bis del d.l. n. 63 del 2012 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 7
Norme transitorie e finali

1. Le domande di contributo relative alle pubblicazioni dell'anno 2013 sono presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 agosto 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Mogherini, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 2453
 
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