Gazzetta n. 220 del 22 settembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 marzo 2014
Estensione d'impiego relativamente alle colture del prodotto fitosanitario «Leopard 5 EC».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;
Visto il decreto n. 11243, del 15 marzo 2002, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 27 giugno 2013, con il quale e' stato registrato il prodotto fitosanitario denominato Leopard 5 EC, a base della sostanza attiva quizalofop-p-etile, a nome dell'impresa, Agan Chemical Manufacturers Ltd, rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia, con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica 19;
Vista la richiesta presentata dall'impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd, rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia, con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica 19, diretta ad ottenere una nuova autorizzazione per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1 del Reg. 1107/2009, per l'impiego della sostanza attiva quizalofop-p-etile sulla coltura del cardo destinato all'alimentazione zootecnica, in post-emergenza;
Tenuto conto dell'orientamento espresso dallo Steering Committee interzonale che ha deciso che le procedure che non richiedono una valutazione del rischio o dell'efficacia, perche' ricomprese in valutazioni gia' effettuate possono essere considerate nazionali;
Visto il parere espresso a seguito delle riunioni interministeriali del 27 febbraio 2014 e 7 marzo 2014, e confermato dalla sopracitata Commissione consultiva, sentita tramite consultazione per via telematica, con il quale si e' ritenuto di non concedere l'autorizzazione ai sensi del sopra citato art.53 del Reg. 1107/2009, ma di estendere, in via definitiva con procedura nazionale, l'utilizzo del prodotto fitosanitario Leopard 5 EC, reg n. 11243, all'impiego sulla coltura del cardo per la produzione di farine destinate all'alimentazione zootecnica, in fase di post-emergenza;
Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

E' autorizzata l'estensione d'impiego relativamente alla coltura del cardo destinato alla produzione di farine per l'alimentazione zootecnica, in fase di post-emergenza, del prodotto fitosanitario denominato LEOPARD 5 EC, registrato al numero 11243, a nome dell'impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd, rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia, con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica 19, preparato negli stabilimenti e nelle taglie gia' autorizzati.
E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi' tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformita' alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.
Roma, 25 marzo 2014

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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