Gazzetta n. 220 del 22 settembre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 15 settembre 2014 |
Applicazione della sanzione, a talune province per mancato rispetto del patto di stabilita' interno, relativo all'anno 2013. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali
Visto il comma 26, lettera a) dell'art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, il quale stabilisce che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che gli enti locali della regione Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura; Visto l'art. 15, comma 1-bis, del decreto legge 6 maggio 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale prevede che, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilita' interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui al richiamato art. 31, comma 26, lettera a), della legge 183 del 2011 e successive modificazioni, si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo e' assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo; Vista la nota n. 57754 del 8 luglio 2014 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e finanze, con la quale e' stato comunicato l'elenco delle sole province che non partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e che risultano non rispettose del patto di stabilita' interno 2013, con l'indicazione della differenza tra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato; Vista la successiva nota n. 64570 del 31 luglio 2014 del citato Dipartimento, con la quale ad integrazione della precedente, e' stato comunicato l'elenco delle province che partecipano alla predetta sperimentazione e che risultano non rispettose del patto di stabilita' 2013, con indicazione della differenza tra l'obiettivo 2013 e il saldo finanziario conseguito, da assoggettare alla sanzione di cui al citato comma 26 lettera a) dell'art. 31, della legge n. 183 del 2011; Preso atto che con la predetta ultima nota e' stato segnalato che, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis del decreto legge n. 16 del 2014, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, e' commisurata alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque a un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo, avendo il comparto province, alla data del 31 luglio 2014, rispettato complessivamente l'obiettivo assegnato sulla base dei dati delle certificazioni; Considerato che al momento non sono state ancora formalmente determinate e divulgate le assegnazioni a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali spettanti alle province per il corrente anno, e quindi non sono note le assegnazioni sulle quali e' possibile operare le riduzioni di risorse per le predette sanzioni;
Decreta:
Art. 1 Determinazione della sanzione
1. Le province indicate nell'elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, non rispettose del patto di stabilita' interno 2013, sono assoggettate alla sanzione, per l'importo a fianco di ciascuna indicato, determinato in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e, comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2012;
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| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Applicazione della sanzione
1. La sanzione comporta la riduzione delle risorse spettanti a titolo di fondo di sperimentale di riequilibrio per l'anno 2014 ovvero, per la provincia di Messina, dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2014, come determinati ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge 2 maggio 2014, n. 68. A tal fine detta riduzione sara' riportata fra i dati delle assegnazioni finanziarie 2014 che verranno divulgate sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero. 2. In caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la somma residua sara' versata dalle province entro il 31 dicembre 2014, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2, previa apposita comunicazione agli enti, da parte del Ministero dell'interno. 3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sara' operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della predetta legge n. 228 del 2012. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 settembre 2014
Il Capo del Dipartimento: Belgiorno
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