Gazzetta n. 219 del 20 settembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 agosto 2014
Assegnazione di risorse per l'accesso alle anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento dei tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria" ed in particolare:
l'art. 1, comma 10, che dispone, tra l'altro, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", e la sua articolazione in tre sezioni, tra le quali una "sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale";
l'art. 3 che ha disciplinato le condizioni e le modalita' per l'erogazione di anticipazioni di liquidita' alle regioni per il pagamento dei debiti cumulati al 31 dicembre 2012 dagli enti del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 32 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che:
ha disposto l'incremento di 6.000 milioni di euro della dotazione per l'anno 2014 del "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, allo scopo di fare fronte ai pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013 (comma 1);
ha stabilito che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 luglio 2014, e' stabilita la distribuzione dell'incremento suddetto fra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e sono fissati, in conformita' alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione delle maggiori risorse alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che in precedenza non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a valere sul predetto Fondo (comma 2);
Visto in particolare il comma 4 del richiamato art. 32 che, con specifico riferimento al settore sanitario:
ha stabilito che sono ammesse alle anticipazioni di liquidita' previste dal medesimo art. 32 le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 311, del 2004, ovvero ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
ha limitato il livello delle anticipazioni ad un importo massimo pari a quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali, destinati nell'anno 2013 al finanziamento del Servizio sanitario regionale per il medesimo anno dalle suddette regioni;
ha riservato a tale scopo l'importo di 600 milioni di euro dell'incremento della dotazione del fondo di cui al comma 1 al (comma 4);
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2014, n. 172, adottato in attuazione del citato art. 32, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 che:
all'art. 1 ha provveduto al riparto fra le Sezioni del richiamato importo di 6.000 milioni, destinando, per le finalita' dell'art. 32, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2014, alla Ā«Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionaleĀ», l'importo di 800 milioni di euro;
all'art. 2 ha precisato la tipologia dei debiti ammessi, ai fini dell'accesso alle anticipazioni;
Visto in particolare l'art. 5 del richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2014, che ha disciplinato, per l'ambito sanitario, in conformita' alle procedure di cui all'art. 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione delle anticipazioni, stabilendo quanto segue:
ai fini dell'accesso all'anticipazione le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullita', entro il 31 luglio 2014, apposita richiesta congiunta del Presidente e del responsabile finanziario (comma 1);
l'anticipazione da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, proporzionalmente sulla base delle richieste di cui al comma 1 e fino a concorrenza massima dell'importo assegnato alla sezione, e' stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro l'11 agosto 2014; entro e non oltre il 6 agosto 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano puo' individuare modalita' di riparto diverse dal criterio proporzionale (comma 2);
l'erogazione dell'anticipazione e' subordinata agli adempimenti regionali, nonche' alla relativa verifica positiva da parte del competente Tavolo, di cui all'art. 3, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 35 del 2013 e si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del medesimo art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 (commi 3 e 4);
Viste le richieste delle seguenti regioni, pervenute entro il richiamato termine del 31 luglio 2014, ai fini dell'accesso all'anticipazione di liquidita' in ambito sanitario:
Regione Liguria: 30.000.000,00 euro;
Regione Lazio: 670.000.000,00 euro;
Considerato che la regione Liguria non presenta le condizioni per accedere all'anticipazione in oggetto, non essendo sottoposta a piano di rientro dai disavanzi sanitari ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, come previsto dal citato art. 32, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2014;
Visti gli esiti del Tavolo di verifica degli adempimenti della regione Lazio del 31 luglio 2014, in base ai quali e' stato verificato che la stessa ha destinato alla copertura della maggiore spesa sanitaria per il 2013 gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali, per l'importo di 669.624.000,00 euro;
Ritenuto pertanto di escludere dall'assegnazione delle risorse di cui al presente decreto la regione Liguria per le ragioni suddette e di assegnare alla regione Lazio l'importo di 669.624.000,00 euro, coincidente con il valore dei gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali destinati dalla Regione stessa al finanziamento del Servizio sanitario regionale per l'anno 2013;
Considerato che non sono pervenute, nel termine del 6 agosto 2014 proposte della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dirette ad individuare modalita' di riparto diverse dall'assegnazione proporzionale;

Decreta:

E' assegnato alla regione Lazio, in attuazione dell'art. 32, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di 669.624.000,00 euro a valere sulla disponibilita' di 800.000.000,00 euro della sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2014

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 2651
 
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