Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 3 luglio 2014 |
Modalita' operative di erogazione dei contributi finanziari a favore dell'ammodernamento delle dotazioni capitali delle imprese di autotrasporto finalizzato alla tutela ambientale. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), che ha autorizzato per l'anno 2014 la spesa di 330 milioni di euro per interventi in favore del settore dell'autotrasporto; Considerato che, in relazione all'accantonamento di somme rese indisponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, e dell'art. 16 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, la disponibilita' corrente del citato capitolo 1337 risulta pari a euro 300.113.793,00; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 224 in data 20 maggio 2014, in corso di registrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono ripartite le risorse di cui sopra tra le diverse misure per le esigenze del settore; Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. d), del citato decreto prevede l'utilizzo di risorse, complessivamente pari a 15 milioni di euro, per investimenti da collocare nel quadro del regolamento UE n. 800/2008, con particolare riferimento alla Sezione 4, relativa agli "Aiuti per la tutela dell'ambiente", per la prosecuzione degli interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalita' di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica come previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 marzo 2013, n. 118; Considerato che lo stesso art. 1, comma 1, lettera d), rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'individuazione delle modalita' di erogazione di tali risorse; Ritenuto opportuno, considerati i piu' recenti orientamenti comunitari e la piu' esigua disponibilita' di risorse rispetto all'anno precedente, individuare piu' ristrette aree d'intervento per la concreta destinazione della somma complessiva di 15 milioni di euro, da destinarsi ad incentivi per spese in conto capitale da parte delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287, dell'11 dicembre 2007, recante le modalita' di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettere c), d), f); Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato; Considerato che la Commissione europea ha adottato definitivamente, nella seduta del 21 maggio 2014, il nuovo Regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato, che entrera' in vigore dal 1° luglio 2014, ma e' gia' applicabile agli aiuti che corrispondono ai requisiti ivi previsti, e che tale Regolamento prevede l'esenzione per aiuti anche all'acquisto di nuovi veicoli per trasporto su strada intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie, analogamente a quanto a suo tempo previsto dal citato Regolamento (CE) n. 800/2008; Considerata, in particolare, l'opportunita' di incentivare l'acquisto di veicoli industriali a trazione alternativa a gas naturale e biometano, con particolare riferimento alle tipologie di veicolo utilizzate anche in ambito urbano e suburbano, onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti nei territori piu' sensibili, nonche' per le piu' lunghe percorrenze, al fine di massimizzare gli effetti ambientali; Valutata altresi' l'opportunita', in continuita' con quanto previsto per il 2013, di favorire il rinnovo del parco dei semirimorchi attraverso l'incentivazione all'acquisto di semirimorchi specificamente attrezzati per il trasporto intermodale e la contestuale radiazione di semirimorchi con piu' di dieci anni di eta'; Ritenuto, ai fini della individuazione dei costi ammissibili, di fare riferimento in via generale al "sovracosto" necessario per acquisire beni capitali piu' evoluti da un punto di vista tecnologico ed ambientali, e in mancanza di normativa comunitaria di riferimento, allo scenario "controfattuale" nel significato attribuito dai Regolamenti della Commissione europea sopra citati; Visto l'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee" (Legge comunitaria 2007), che prevede che i beneficiari di contributi non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Decreta:
Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la ripartizione e le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite di spesa pari a 15 milioni di euro, di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale prot. 224 in data 20 maggio 2014, destinate agli investimenti ed alle iniziative imprenditoriali come di seguito specificati. a) Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate a trazione alternativa a gas naturale o biometano. b) Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate a trazione alternativa a gas naturale o biometano. c) Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO; 2. I beni di cui al punto 1 non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilita' del beneficiario del contributo fino al 31 Dicembre 2017. Non si potra' pertanto procedere al cambio di intestazione di detti veicoli e a tal fine il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale provvede alle necessarie procedure presso il Centro elaborazione dati della motorizzazione. 3. I beni di cui all'art. 1, lettera c) devono essere destinati in via prevalente al trasporto combinato. L'Amministrazione a tal fine procedera' con controlli a campione e potra' richiedere ai beneficiari, per tutta la durata del periodo di inalienabilita' di cui al comma precedente, di fornire documentazione idonea per comprovare tale utilizzo. 4. La misura d'incentivazione di cui al presente decreto rispetta le condizioni previste in via generale dal Regolamento della Commissione europea in materia di esenzione che consente agli Stati membri di mettere in atto regimi di aiuti alle proprie imprese senza dover attendere l'approvazione preventiva della Commissione europea; 5. I contributi sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine le istanze saranno esaminate solo nel caso di accertata disponibilita' di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite sara' verificato dall'Amministrazione, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute, e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero. Non saranno prese in considerazione le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite, ne' sara' dovuta alcuna comunicazione individuale a tale riguardo.
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| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Beneficiari, costi ammissibili e intensita' d'aiuto
1 Beneficiari della presente misura d'incentivazione sono le imprese di autotrasporto di merci, di qualsiasi dimensione, attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. 2. Relativamente agli investimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, sono finanziabili esclusivamente le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti, di massa complessiva a pieno carico da a 3,5 tonnellate a 7 tonnellate a trazione alternativa a gas naturale o biometano, avviati a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e conclusi entro il 31 maggio 2015 corrispondente a 6 mesi dalla scadenza del termine per presentare la domanda. Il termine di conclusione degli investimenti e' fissato al 30 novembre 2015 per i soli veicoli non dotati di omologazione alla data di pubblicazione del presente decreto. La concessione del contributo e' subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del presente decreto ed il termine stabilito per la conclusione dell'investimento. Salvo quanto previsto al comma 5, l'importo del contributo e' pari ad € 2.400,00, calcolato nella misura di circa il 40% del valore del sovra-costo rispetto alla produzione di veicoli ad alimentazione diesel, ai sensi del Regolamento della Commissione europea in materia di esenzione di cui alle premesse. 3. Relativamente agli investimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, sono finanziabili esclusivamente le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate a trazione alternativa a gas naturale o biometano, avviati a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e conclusi entro il 31 maggio 2015 corrispondente a 6 mesi dalla scadenza del termine per presentare la domanda. Il termine di conclusione degli investimenti e' fissato al 30 novembre 2015 per i soli veicoli non dotati di omologazione alla data di pubblicazione del presente decreto. La concessione del contributo e' subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del presente decreto ed il termine stabilito per la conclusione dell'investimento. Salvo quanto previsto al comma 5, l'importo del contributo e' pari ad € 9.200,00, calcolato nella misura di circa il 40% del valore del sovra-costo rispetto alla produzione di veicoli ad alimentazione diesel, ai sensi del Regolamento della Commissione europea in materia di esenzione di cui alle premesse. 4. Relativamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del presente decreto, sono finanziabili gli investimenti sostenuti soltanto nella misura in cui consentono di innalzare il livello di tutela ambientale. Ai fini della definizione dei costi ammissibili si tiene conto che in uno scenario caratterizzato dall'assenza di incentivi e di norme comunitarie che fissano soglie anti-inquinamento, le imprese non si sarebbero determinate a sostenere tali costi. L'intensita' d'aiuto e' determinata al 20% dell'intero costo di acquisizione, con tetto massimo del contributo pari a € 4.500,00, salvo quanto previsto al comma 5. Tale contributo e' aumentato al 25% del costo, con tetto massimo pari a € 6.000,00 ove ricorra almeno uno dei seguenti casi: • il nuovo mezzo sia dotato di Pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento inferiore a 8,0kg/g (classe di efficienza energetica da A ad E di rolling resistance), dotati di Tyre Pressure Monitoring System (TPMS); • contestualmente con l'acquisizione vi sia radiazione di un rimorchio o semirimorchio con piu' di 10 anni di eta'. La radiazione (ovvero la dichiarazione del demolitore di impegnarsi a richiederla) dovra' essere di data successiva rispetto alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Gli investimenti sono finanziabili purche' avviati a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e conclusi entro il 31 maggio 2015, corrispondente a 6 mesi dalla scadenza del termine per presentare la domanda. La concessione del contributo e' subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del presente decreto ed il termine stabilito per la conclusione dell'investimento. 5. Le intensita' d'aiuto di cui ai commi precedenti sono maggiorate, ove gli interessati ne facciano richiesta nella domanda, del 10% in caso di piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui alla normativa europea di riferimento. 6. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli - di cui ai commi precedenti - effettuate all'estero ed ivi immatricolati, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero. 7. Al fine di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per singola impresa non puo' superare euro 500.000,00. Nel caso di utilizzo di tutti i fondi disponibili, qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia e' derogabile solo in caso di accertata disponibilita' delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.
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| Art. 3 Termini di proposizione delle domande e requisiti
1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. Le domande devono comunque contenere, a pena di inammissibilita', i seguenti elementi: a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese; b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese; c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; d) codice fiscale; e) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; f) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; g) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale; h) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato. 2. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo' presentare una sola domanda di contributo. 3. Le domande per accedere ai contributi devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 1), riempiendo, a pena di nullita', tutti i campi di interesse e corredandole di tutta la documentazione ivi prevista, ovvero compilando il modello di domanda pubblicato in formato WORD sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione "autotrasporto" - "contributi ed incentivi", e devono essere presentate, esclusivamente ad avvenuto avvio dell'investimento, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2014, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri- Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la stessa Direzione generale. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta consegna. Verranno prese in considerazione la data di spedizione della raccomandata o la data di consegna a mano. 4. Ai fini della proponibilita' delle domande gli aspiranti beneficiari, dovranno allegare, sempre a pena di inammissibilita', copia del contratto di acquisizione dei beni di cui al precedente art. 2 - ferme rimanendo le condizioni ed i requisiti ivi previsti - da cui risulti anche il prezzo pattuito per gli investimenti previsti nel contratto. L'ammissibilita' del contributo rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto perfezionamento dell'acquisizione, nonche' dell'avvenuta immatricolazione (ovvero della presentazione della relativa istanza, debitamente protocollata, all'Ufficio motorizzazione civile competente) entro i termini stabiliti all'art. 2, commi 2, 3 e 4. Resta fermo che, anche in caso di ammissibilita', non e' riconosciuto in favore dell'impresa richiedente l'importo del preventivo di spesa come risultante dal contratto allegato alla domanda, che verra' considerato come massimale, mentre per il riconoscimento del contributo si procedera' alla verifica dei costi rendicontati. 5. Entro i termini stabiliti all'art. 2, commi 2, 3 e 4, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, coloro che hanno presentato domanda nei termini di cui al comma 3 dovranno presentare, a pena di esclusione, con le stesse modalita' indicate al medesimo comma 3, i necessari documenti comprovanti l'investimento effettuato: fatture comprovanti l'importo complessivo della spesa sostenuta, e ogni altro documento che attesti le caratteristiche tecniche degli investimenti effettuati. E' inoltre necessario indicare il numero di targa del veicolo, rilasciata dall'UMC competente, ovvero, in via provvisoria, indicare il numero di protocollo apposto dall'Ufficio motorizzazione civile sulla domanda di immatricolazione presentata, ferma rimanendo la successiva comunicazione del rilascio della carta di circolazione con indicazione del numero di targa. 6. Gli aspiranti beneficiari devono comprovare il possesso dei requisiti richiesti, oltre che con il contratto (obbligatoriamente allegato alla domanda), con l'indicazione degli estremi della avvenuta immatricolazione presso l'UMC, nonche' allegando specifica dichiarazione di conformita' del costruttore, attestante la rispondenza dell'investimento a quanto previsto dall'art. 2, commi 2, 3 e 4. Dalla documentazione prodotta dovra' risultare comunque che i veicoli sono stati immatricolati per la prima volta in Italia, non ammettendosi i casi di precedenti immatricolazioni all'estero di beni successivamente rivenduti in Italia. Per quanto concerne la prova della contestuale radiazione di un rimorchio o semirimorchio con piu' di dieci anni di eta' per rottamazione o per esportazione, l'aspirante beneficiario dovra' allegare la dichiarazione con la quale il demolitore si impegna a provvedere direttamente alla restituzione della targa e a richiedere la cancellazione del veicolo presso il Pubblico registro automobilistico (art. 46 D.lgs. 22/97), ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale attesta l'avvenuta radiazione del veicolo per rottamazione o per esportazione.
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| Art. 4 Attivita' istruttoria
1. L'Amministrazione, avvalendosi della Commissione di cui al successivo comma 6, provvede all'istruttoria delle domande presentate nei termini e della documentazione prodotta a comprova degli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 4, e, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, le inserisce in apposito elenco, secondo l'ordine di spedizione della domanda, ovvero di presentazione della domanda in caso di consegna a mano, giusta quanto previsto dall'art. 3, comma 2, e ne da' comunicazione all'impresa tramite notifica del relativo provvedimento di ammissione. 2. La Commissione, qualora in esito ad una prima fase istruttoria, ravvisi incompletezza della documentazione allegata all'istanza, ovvero lacune comunque sanabili, puo' richiedere le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, viene esclusa dal beneficio con provvedimento motivato. 3. Nel caso l'attivita' istruttoria riveli la mancanza dei requisiti, l'Amministrazione esclude l'impresa dal beneficio con provvedimento motivato notificato all'impresa. 4. Le imprese utilmente collocate nell'elenco di cui al precedente comma 1, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, a pena di esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. A tal fine, dovra' essere utilizzato il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 2). 5. L'erogazione dei contributi avviene in ogni caso, fino a concorrenza di 15 milioni di euro. 6. Con decreto dirigenziale e' nominata la Commissione per l'istruttoria delle domande presentate, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, composta dal Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento dei trasporti terrestri, e due componenti, individuati tra il personale di area C, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di segretario. 7. La Commissione procede a valutare le istanze presentate in ragione della corrispondenza degli investimenti effettuati con i requisiti di cui agli articoli 1 e 2, in funzione della data di trasmissione delle domande come definita all'art. 3, comma 2.
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| Art. 5 Divieto di cumulo
1. Le imprese che, negli anni 2014 e 2015, abbiano gia' beneficiato o beneficino di contributi di importo pari o superiore a quanto previsto nel presente decreto per l'acquisizione di veicoli con le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 1, non potranno fruire dei contributi di cui al presente decreto. A tal fine, i soggetti che intendano beneficiare di tali contributi, devono produrre apposita dichiarazione all'atto della presentazione della documentazione comprovante l'investimento effettuato.
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| Art. 6 Verifiche e controlli
1. E' fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di procedere con ulteriori accertamenti in data successiva all'erogazione del contributo, e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento della concessione del contributo, ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione ai controlli di cui all'art. 1, comma 3 o nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla legge penale. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione Roma, 3 luglio 2014
Il Ministro: Lupi
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3249
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