Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 giugno 2014
Definizione dei criteri e della procedura per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei dipendenti dei partiti e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali. (Decreto n. 82762).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nel limite di spesa di cui al successivo comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonche' la disciplina in materia di contratti di solidarieta' di cui al decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13 che, ai fini dell'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, ha autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
Visto l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 che dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano disciplinate le modalita' attuative delle disposizioni di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, avuto particolare riguardo anche ai criteri e alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2014 n. 81401, che individua i criteri per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 16 citato nei precedenti capoversi;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito con la legge 20 maggio 1988 n. 160;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;
Visto il decreto ministeriale del 10 luglio 2009 n. 46448;
Considerata la necessita' di individuare i criteri per l'esame dei programmi presentati dai partiti e dai movimenti politici che richiedono l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, ai sensi della legge 223/91;
Considerata, altresi', la necessita' di individuare i criteri per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarieta';
Ritenuto, pertanto, di disciplinare le modalita' di accesso al trattamento di integrazione salariale attraverso idonei criteri per l'esame delle istanze presentate dai partiti e movimenti politici;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i criteri e la procedura per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dai partiti e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali.
 
Art. 2
Requisito occupazionale

1. Per i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai fini del presente decreto, non trova applicazione il requisito occupazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
 
Art. 3
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 13, i lavoratori dipendenti dai partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.
2. L'ammissione dei lavoratori ai trattamenti di integrazione salariale e' subordinata al conseguimento di un'anzianita' lavorativa presso il partito o il movimento politico di almeno 90 giorni alla richiesta del trattamento, cosi' come disposto dal decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito con la legge 20 maggio 1988 n. 160.
 
Art. 4

Causali di intervento straordinario di integrazione salariale e
relative durate

1. I partiti politici e movimenti politici di cui all'articolo 1 del presente decreto possono presentare istanza per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei propri dipendenti, per le seguenti causali:
a) Crisi, ivi compresa la cessazione totale o parziale di attivita';
b) Riorganizzazione;
c) Contratto di solidarieta'.
2. Alle causali sopra indicate si applicano i limiti di durata massima indicati:
a) ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991 n. 223, 12 mesi per programmi di crisi, 24 mesi per i programmi di riorganizzazione ed in tale ultima ipotesi sono possibili due proroghe, ciascuna di durata non superiore ai 12 mesi;
b) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge n.726/1984, convertito con modificazioni dalla legge n.863/1984, i contratti di solidarieta' possono avere una durata massima di 24 mesi prorogabile, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto legge n. 536/1987, convertito con modificazioni, dalla legge n. 48/1988, di ulteriori 24 mesi. I programmi di proroga possono essere disposti anche ai sensi dell'articolo 7 comma 4 del sopra citato decreto legge.
Resta fermo quanto disposto relativamente al computo dei 36 mesi nel quinquennio fisso dall'articolo 1, comma 9, della legge n.223/91 e dall'articolo 4, comma 35, del decreto-legge n. 510/1996 convertito dalla legge n. 608/1996.
3. Nell'ambito dei programmi di cui ai commi precedenti le istanze e i relativi decreti di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai fini del rispetto del limite delle risorse finanziarie annualmente assegnate, hanno durata massima annuale.
4. Al fine di consentire alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro (PAPL) la predisposizione dei decreti di cui al precedente comma 3, l'Inps quantifica annualmente le risorse finanziarie disponibili, tenuto conto dello stanziamento annuale, della contribuzione dovuta dai partiti e dai movimenti politici.
5. Sulla base delle disponibilita' finanziarie annuali di cui al comma precedente, la Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro (PAPL) effettua, prima dell'emanazione di ogni decreto, una stima preventiva dell'onere finanziario connesso e delle residue risorse disponibili.
 
Art. 5
Criteri per l'esame delle istanze di CIGS per crisi

1. Ai fini dell'accertamento dello "stato di crisi", devono sussistere le seguenti condizioni:
a) diminuzione dell'attivita' della struttura, con conseguente esubero di personale, anche in considerazione degli effetti che tale diminuzione potra' produrre in epoca immediatamente successiva all'istanza;
b) andamento involutivo dei risultati di bilancio complessivamente considerati riguardanti l'anno antecedente alla richiesta;
c) previsione di azioni volte alla ripresa dell'attivita';
d) sussistenza di un piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale.
2. La struttura richiedente deve presentare, a corredo dell'istanza di ammissione al trattamento di integrazione salariale, una specifica relazione in ordine al possesso dei predetti requisiti.
3. In caso di programma di crisi per cessazione parziale o totale dell'attivita', la struttura deve presentare un piano di gestione non traumatica del personale in esubero. In tali ipotesi, non si richiedono le condizioni di cui al precedente comma 1.
 
Art. 6
Criteri per l'esame delle istanze di CIGS per riorganizzazione

1. In caso di presentazione di un programma di riorganizzazione, l'esame dell'istanza di ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria, e' effettuata sulla base del riscontro delle seguenti condizioni:
a) predisposizione di un programma volto a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, attraverso interventi finalizzati ad una ricomposizione dell'assetto e dell'articolazione centrale o territoriale;
b) predisposizione di un piano di sospensioni coerente con il programma di riorganizzazione;
c) predisposizione di un piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale, anche attraverso la programmazione di attivita' di formazione e riqualificazione professionale.
2. La struttura richiedente deve presentare, a corredo dell'istanza di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, una specifica relazione comprovante le condizioni di cui alle lettere da a) a c).
 
Art. 7
Contratti di solidarieta'

1. I partiti e movimenti politici possono accedere all'intervento del trattamento di integrazione salariale a seguito di stipula di contratti di solidarieta' che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, con le modalita' di cui all'articolo 3, 4 e 6 del decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009.
 
Art. 8
Esame congiunto

1. Ai fini dell'intervento della CIGS per le causali di crisi e di riorganizzazione si applica la normativa e la procedura per l'esame congiunto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218.
 
Art. 9
Monitoraggio delle risorse

1. Al fine di consentire il monitoraggio delle risorse finanziarie annualmente assegnate il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi e' autorizzato il pagamento diretto da parte dell'INPS.
2. L'INPS provvede al monitoraggio della spesa, presentando rendiconti annuali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro.
Il presente decreto viene trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei Conti e viene pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Roma, 27 giugno 2014

Il Ministro: Poletti

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3854
 
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