IL DIRETTORE GENERALE della sanita' animale e dei farmaci veterinari
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari; Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni; Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 18 luglio 2014, riguardante, nel contesto dell'art. 34 della sopracitata direttiva 2001/82/CE, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari "lincospectin 100 e denominazioni associate" contenenti le sostanze attive "lincomicina e spectinomicina";
Decreta:
Art. 1
Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari "lincospectin 100 e denominazioni associate" contenenti le sostanze attive "lincomicina e spectinomicina", devono essere modificate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nell'etichettatura e nel foglietto illustrativo secondo quanto disposto nell'Allegato III della sopracitata decisione della Commissione del 18 luglio 2014. A tal fine le societa' titolari dell'autorizzazioni all'immissione in commercio sopracitate sono tenute a presentare immediatamente la relativa domanda di variazione prevista dalla normativa vigente, ed a conformare entro sessanta giorni gli stampati delle confezioni in commercio a quanto disposto nel presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 settembre 2014
Il direttore generale: Ferri
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