Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 8 luglio 2014, n. 137 |
Regolamento recante: «Attuazione della norma transitoria n. 1 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Validita' 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009», reso esecutivo con decreto 3 ottobre 2012, n. 202. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile; Visto il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra; Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute; Visto l'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilita' per il 2012); Visto il decreto del Ministero della salute 3 ottobre 2012, n. 202 con il quale e' stato reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e i medici ambulatoriali e le altre professionalita' sanitarie operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009, e in particolare la norma transitoria n. 1 che rinvia ad una successiva contrattazione, da svolgersi entro 9 mesi dalla pubblicazione dell'accordo, "la definizione dell'incremento della quota variabile, di cui all'articolo 20, comma 1 lettera B.1 e all'articolo 49 comma 1 lettera B.1"; Considerato che in data 23 aprile 2013 e' stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo collettivo nazionale integrativo recante "Attuazione della norma transitoria n.1 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e i medici ambulatoriali - generici e specialisti - e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Validita' 2006 - 2009" reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202; Visto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota n. 86688 del 31 ottobre 2013; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 23 gennaio 2014; Visto il parere favorevole espresso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 4062 del 24 aprile 2014, a seguito della comunicazione effettuata dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 11691 del 6 marzo 2014;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
1. E' reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale integrativo recante "Attuazione della norma transitoria n.1 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Validita' 2006-2009 reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202" riportato nel testo allegato A, che e' parte integrante del presente decreto. 2. Dall'applicazione del presente regolamento, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e' sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 luglio 2014
Il Ministro: Lorenzin Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 4052 Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 37, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale): «3. Entro il termine di cui al primo comma il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale.». - Si riporta il testo degli articoli 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con il quale e' stato previsto che il Ministero della sanita' puo' avvalersi del personale sanitario a apporto convenzionale: «Art. 6 (Assistenza nel territorio italiano). - Le unita' sanitarie locali provvedono ad erogare al personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art. 3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi. Gli uffici di sanita' marittima ed aerea del Ministero della sanita' provvedono: a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto di medicina legale dell'aeronautica militare per gli accertamenti a carico degli aeronaviganti; b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche idoneita' del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, nonche' alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti; c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in base a contratto di cui all'art. 9. Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art. 11, anche dei presidi e dei servizi delle unita' sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonche', ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale. Gli uffici provvedono altresi' agli interventi di igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con gli organi competenti in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali negli impianti a terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e, compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale italiano. Il Ministro della sanita' con proprio decreto, di concerto con i ministri del tesoro, della marina mercantile e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale, disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle USL. Il Ministero della sanita' coordina l'attivita' dei servizi, di intesa, per quanto occorra, con i Ministeri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri e della difesa, nonche' con le regioni nel cui territorio i servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanita', di intesa con i Ministri della marina mercantile e dei trasporti e sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal successivo art. 11, verifica la situazione dell'assistenza al personale navigante, al fine di formulare, in sede di piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine agli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni ed alla dotazione di mezzi e di personale. Con la procedura di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli indirizzi per la disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e aeroporto e le unita' sanitarie locali, competenti per territorio, e per la definizione di modalita' di erogazione delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della particolare condizione dei lavoratori interessati, una assistenza efficace e tempestiva.». «Art. 12 (Attribuzione dei beni e del personale delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime). - I beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6, sono trasferiti dal 1° gennaio 1981 al patrimonio dello Stato, con vincolo di destinazione agli uffici sanitari di porto ed aereoporto, mediante decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanita' e delle finanze. I restanti beni e attrezzature sono trasferiti con lo stesso decreto al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali. Entro la data di cui al primo comma i commissari liquidatori delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati dal Ministero della sanita' d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, l'assegnazione del personale amministrativo e sanitario delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed aeroportuali del Ministero della sanita' o presso le unita' sanitarie locali. Ai fini dell'inquadramento del personale assegnato al Ministero della sanita' si applicano le norme dell'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1969, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. Con decorrenza dal 1° gennaio 1981 i vigenti rapporti convenzionali tra le soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e i medici fiduciari generici, medici ambulatoriali generici e specialisti nonche' con gli specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al Ministero della sanita' o alle unita' sanitarie locali competenti per territorio in relazione alle rispettive esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal presente decreto.». - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): «7. Restano salve le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale.». - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge istitutiva del Ministero della salute n. 172 del 13 novembre 2009: «Il comma 376 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a sessantatre' e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione». - Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilita' per il 2012): «88. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione e' pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013». - Si trascrive il testo della norma transitoria n. 1 del decreto del Ministero della salute 5 ottobre 2012, n. 202 (Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali,specialisti e generici e le altre professionalita' sanitarie- biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico- legale al perso nale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Validita' 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009). «Con successiva contrattazione, da effettuarsi entro 9 mesi dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente accordo,la quota variabile di euro 2,95, di cui all'art. 20, comma 1 lettera B.1 del presente accordo, sara' aumentata di euro 0,46 come previsto dall' art. 8, tabella b, dell'Accordo Collettivo Nazionale siglato l'8 luglio 2010, con decorrenza 1.01.2010 e la quota variabile di euro 1,75, di cui all'art. 49 comma 1 lettera B.1 sara' aumentata di euro 0,33 come previsto dall' art. 8,tabella dell'Accordo Collettivo Nazionale siglato l'8 luglio 2010, con decorrenza 1.01.2010. Tale incremento sara' ridotto del 10%, qualora tale termine non venga rispettato».
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 18, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note alle premesse. |
| "Allegato A (Art.1,comma 1 del Regolamento)" Accordo Collettivo Nazionale recante "Attuazione della norma transitoria n. 1 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Validita' 2006-2009" reso esecutivo con d.m. 3 ottobre 2012, n. 202.
Art. 1.
1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale, in attuazione di quanto disposto dalla norma transitoria n.1 dell'A.C.N. reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202, disciplina l'incremento della quota variabile spettante per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 1, dell'A.C.N. reso esecutivo con il D.M. 3 marzo 2009, n. 63.
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| Art. 2.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 tenuto conto del maggiore impegno richiesto ai medici ambulatoriali, specialisti e generici e alle altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori SASN, per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 1 succitato, per: a) il potenziamento e lo sviluppo del processo di informatizzazione dell'attivita' svolta; b) l'incremento degli assistiti per effetto della tendenziale riduzione del numero dei medici fiduciari operanti sul territorio; c) l'adeguamento delle procedure amministrativo-sanitarie alle direttive del Ministero della salute; d) i maggiori oneri derivanti dall'attivita' di controllo medico-legale svolta dall'INAIL ex IPSEMA; il personale predetto partecipa al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie mediante attribuzione di una quota finalizzata a remunerare il progressivo miglioramento delle prestazioni legate al servizio di assistenza sanitaria al personale navigante. 2. Per le finalita' e con la decorrenza di cui al comma 1, la quota variabile prevista dall'articolo 20 parte B, punto B.1. dell'A.C.N. reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202 e' incrementata di € 0,46 per ora d'incarico e la quota variabile prevista dall'articolo 49, comma 1, lettera B.1., del medesimo ACN e' incrementata di € 0,33 per ora d'incarico. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo la violazione degli obblighi connessi alle attivita' di cui al comma 1, ed in particolare: a) il mancato aggiornamento dei dati sul sistema NSIASN; b) l'inosservanza delle direttive del Ministero della salute, ed in particolare di quelle adottate nel rispetto delle norme cd. anticorruzione; c) la mancata collaborazione con l'ufficio SASN nell'ambito dell'attivita' di controllo medico-legale esercitata dall'INAIL ex IPSEMA; comportera', ferma restando l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari previste dall'ACN di riferimento, la mancata corresponsione dell'incremento della quota variabile di cui al comma 2 per 3 mensilita'.
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| Art. 3.
1. Gli oneri derivanti dal presente Accordo sono pari a 254.250 euro e sono compresi nell'ambito di quelli gia' determinati dall'articolo 53 dell'A.C.N. reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202. Roma, 23 aprile 2013 Per il Ministero della salute --------------------------------------------------- Per i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali SUMAI --------------------------------------------- SNUBCI- UIL ---------------------------------------
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