Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 settembre 2014
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti».


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1993 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti», ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Asti»;
Vista la domanda presentata per il tramite della Regione Piemonte, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del D.M. 7 novembre 2012, e previo pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela vini dell'Asti, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Asti», relativamente alle condizioni di affinamento in bottiglia dei vini, nonche' dell' art. 8, relativamente all'esclusione dell'utilizzo di alcuni tipi di chiusure per la tipologie Asti spumante, Moscato d'Asti e Moscato d'Asti vendemmia tardiva;
Considerato che detta richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007;
Visto il parere favorevole della Regione Piemonte sulla citata domanda;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 23 luglio 2014;
Ritenuto di dover procedere alla modifica degli articoli 5 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» in conformita' alla citata proposta;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Asti» cosi' come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' modificato come di seguito indicato:
all'art. 5, comma 8, di seguito alla dicitura «periodo di affinamento» inserire la dicitura «in bottiglia»;
all'art. 8, il testo del comma 3 e' sostituito con il seguente:
«3. E' vietato, per le bottiglie di cui al comma precedente aventi una capacita' superiore a 200 ml, l'utilizzo delle seguenti tipologie di chiusure:
tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico,
tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con il vino.
I tappi dovranno essere marchiati indelebilmente "Asti" o "Asti Spumante" nella parte esterna alla bottiglia.
Per bottiglie aventi una capacita' non superiore a 200 ml e' consentito l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.».
all'art. 8, il testo del comma 4 e' sostituito con il seguente:
«4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Moscato d'Asti" e "Moscato d'Asti vendemmia tardiva" devono essere immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalla vigente normativa in materia. Le bottiglie della capacita' ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 500, ad eccezione della tradizionale bottiglia "Albeisa". E' vietato per tali tipologie l'uso del tappo a fungo e della gabbietta.
E' inoltre vietato l'utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura:
tappo corona,
tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico,
tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con il vino.
Tutte le tipologie di tappi consentiti dalla vigente normativa devono essere marchiati indelebilmente "Moscato d'Asti".
Tuttavia, in deroga a quanto previsto ai precedenti capoversi, limitatamente al confezionamento delle partite della tipologia di vino "Moscato d'Asti" provenienti dalla vendemmia 2014 e precedenti, e' consentito per la chiusura delle bottiglie l'utilizzo del tappo a corona in aggiunta al tappo di sughero.».
il testo dell'art. 8 dell'allegato al disciplinare di produzione dei vini a DOCG "Asti", relativo alla sottozona "Canelli", e dell'art. 7 degli allegati al disciplinare di produzione dei vini a DOCG "Asti", relativi alle sottozone "Santa Vittoria d'Alba" e "Strevi", e' sostituito con il seguente:
«I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 del presente allegato devono essere immessi al consumo nei modi previsti dall'art. 8, comma 4, del disciplinare dei vini DOCG "Moscato d'Asti" e "Moscato d'Asti vendemmia tardiva".
Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.».
2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP "Asti", di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 settembre 2014

Il direttore generale: Gatto
 
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