Gazzetta n. 215 del 16 settembre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 25 luglio 2014, n. 136 |
Regolamento recante modifiche al decreto 28 aprile 2008, n. 98 che disciplina le condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto l'articolo 285 del predetto Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della strada; Visto l'articolo 303 dello stesso Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della caccia; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto 28 aprile 2008, n. 98, del Ministro dello sviluppo economico che, nel dare attuazione alle citate disposizioni del predetto Codice delle assicurazioni private, mediante un unico testo regolamentare, per le rilevanti analogie di contenuti e disciplina intercorrenti tra le due previsioni normative, ha recato condizioni e modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo n. 209 del 2005; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha fra l'altro istituito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), subentrato nelle competenze dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 5 giugno 2014; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la nota del 2 luglio 2014 con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche al decreto 28 aprile 2008, n. 98
1. Al decreto 28 aprile 2008, n. 98, del Ministro dello sviluppo economico, recante condizioni e modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, comma 2, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.»; b) all'articolo 2, comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) due rappresentanti delle imprese di assicurazione e riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle assicurazioni private designati dall'Associazione di categoria piu' rappresentativa sul piano nazionale;»; c) all'articolo 25, comma 2, la lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) un rappresentante delle imprese di assicurazione e riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle assicurazioni private designato dall'Associazione di categoria piu' rappresentativa sul piano nazionale;»; d) agli articoli 2, comma 2, lettera c); 8, comma 2; 10, comma 1 e 2; 15, comma 2; 25, comma 2, lettera b); 31, comma 2; 33, comma 1; 36, comma 2; 37, comma 3, la parola «ISVAP», e' sostituita dalla parola «IVASS». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 luglio 2014
Il Ministro: Guidi Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 3369 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e' il seguente: "Art. 285. Fondo di garanzia per le vittime della strada 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e' amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attivita' produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato. 2. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonche' la composizione del comitato di cui al comma 1. 3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione. 4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.". L'articolo 303 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' il seguente: "Art. 303. Fondo di garanzia per le vittime della caccia 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia e' amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attivita' produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato. 2. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' la composizione del comitato di cui al comma 1. 3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione. 4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.". Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), e' pubblicato in GU n. 114 del 18-5-2006. Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che prevede l'Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), e' il seguente: "Art. 13. Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attivita' di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un piu' stretto collegamento con la vigilanza bancaria, e' istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Consob sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonche' sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina regolamentare di attuazione. 2. L'IVASS ha personalita' giuridica di diritto pubblico. 3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicita', mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazione private). 4. L'IVASS e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. L'IVASS puo' fornire dati al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata. 5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attivita'. 6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, e 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, L'IVASS svolge le funzioni gia' affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'art. 5 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. 7. 8. 9. 10. Sono organi dell'IVASS: a) il Presidente; b) il Consiglio; c) il Direttorio di cui all'art. 21 dello Statuto della Banca d'Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 17. 11. Presidente dell'Istituto e' il Direttore Generale della Banca d'Italia. 12. Il Presidente e' il legale rappresentante dell'Istituto e presiede il Consiglio. 13. Il Consiglio e' composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralita' ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo ..., nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico .... 14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilita' di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico ..., adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia. 15. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'IVASS. In particolare il Consiglio: - adotta il regolamento organizzativo dell'IVASS; - delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento; - adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e cessazione dal servizio dei dipendenti; - conferisce gli incarichi di livello dirigenziale; - approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali; - provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati; - esamina ed approva il bilancio; - esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto e delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporgli. 16. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio puo' rilasciare deleghe anche a singoli consiglieri o al personale dell'Istituto con qualifica dirigenziale per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel rispetto delle modalita' previste dallo Statuto. 17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa ..., il Direttorio della Banca d'Italia e' integrato con i due consiglieri di cui al comma 13. 18. Al Direttorio integrato spetta l'attivita' di indirizzo e direzione strategica dell'IVASS e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa .... 19. Nell'ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato puo' rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a dipendenti dell'Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e limiti nel rispetto delle modalita' previste dallo Statuto medesimo. 20. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del Direttorio integrato l'approvazione della relazione annuale di cui al comma 5, del presente articolo e l'adozione di provvedimenti a carattere normativo. 21. Rientra, altresi', nella competenza del Direttorio integrato l'adozione nei confronti dei dirigenti dell'IVASS di provvedimenti di distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la nomina dei delegati presso l'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). 22. Nei casi di necessita' e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai componenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente, salvo ratifica collegiale. 23. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente dell'IVASS sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione dell'Istituto. 24. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'IVASS e' deliberato dal Direttorio della Banca d'Italia ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ..., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le modifiche allo Statuto dell'IVASS, deliberate dal Direttorio integrato, sono approvate con le medesime modalita'. 25. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'IVASS e in particolare: - stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Istituto; - prevede la facolta' del Direttorio integrato di nominare un Segretario generale con compiti di ordinaria amministrazione, anche su delega del Consiglio; - disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali, prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei consiglieri di cui al comma 13; - definisce principi e criteri ai fini del conferimento delle deleghe da parte degli organi collegiali; - definisce le modalita' dell'esercizio delle funzioni istituzionali nei casi di necessita' e di urgenza; - stabilisce norme in materia di incompatibilita' e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi; - definisce i criteri ai fini di eventuali provvedimenti di distacco dei dipendenti dalla Banca d'Italia all'IVASS o dall'IVASS alla Banca d'Italia; - definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Istituto. 26. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell'Istituto, stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle risorse, la riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. 27. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS puo' avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia. 28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento. 29. Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al direttore generale della Banca d'Italia in ordine all'attivita' svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato. 30. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del presente articolo, sono nominati i Consiglieri di cui al comma 13 e il Direttorio della Banca d'Italia predispone lo Statuto dell'IVASS. 31. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, il Commissario straordinario decade automaticamente dalle funzioni. 32. Alla medesima data l'ISVAP e' soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS e' determinata entro il limite di un numero pari alle unita' di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso. 33. Entro centoventi giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potra', in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP. 34. Entro centoventi giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo statuto ai sensi del comma 25 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovra' realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso. 35. Alla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni precedentemente attribuite all'ISVAP, e' trasferita alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia. 36. Alla medesima data e' trasferita alla Consap Spa la gestione del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 37. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, e' stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 35 e 36. 38. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' disciplinata l'istituzione di apposito Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonche' la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potra' prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalita', una revisione delle categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro. L'organismo sara' soggetto alla vigilanza dell'IVASS. Il regolamento disciplinera', altresi', il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo e il passaggio al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'IVASS con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori. 39. La contabilita' dell'IVASS viene verificata da revisori esterni cosi' come stabilito per la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (SEBC), fermi restando i controlli gia' esercitati dalla Corte dei conti su ISVAP ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 40. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonche' l'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi. 41. 42. Dalla data di cui ai commi 40 e 41 e fermo restando quanto previsto al comma 40 del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP ... contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative e' da intendersi effettuato all'IVASS. Per le norme che disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi 35 e 36, del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP si intende effettuato alla Consap Spa. 43. Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate. Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 25, 8, 10, 15, 31,33, 36 e 37 del decreto 28 aprile 2008, n. 98 (Regolamento recante condizioni e modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2008, n. 129, come modificati dal presente decreto: "Art. 1. Oggetto del regolamento e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nonche' la composizione dei comitati di cui rispettivamente all'articolo 285 e all'articolo 303 del Codice delle assicurazioni private. 2. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) Codice: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; b) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.; c) Fondo strada: il Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dall'articolo 283 del Codice; d) Fondo caccia: il Fondo di garanzia per le vittime della caccia previsto dall'articolo 302 del Codice; e) Organismo di indennizzo: l'Organismo di indennizzo italiano previsto dall'articolo 296 del Codice; f) IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni." "Art. 2. Composizione del comitato 1. Il comitato previsto dall'articolo 285, comma 1, del Codice e' presieduto dal presidente, o in sua vece, dall'amministratore delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto. 2. Fanno altresi' parte del comitato di cui al comma 1: a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; c) un rappresentante dell'IVASS; d) il dirigente della CONSAP, coordinatore delle attivita' del Fondo strada; e) due rappresentanti delle imprese di assicurazione e riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle assicurazioni private designato dall'Associazione di categoria piu' rappresentativa sul piano nazionale; f) un rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. 3. I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio. L'ufficio di segreteria del comitato e' composto da due membri, di cui un funzionario del Ministero dello sviluppo economico ed un dipendente della CONSAP." "Art. 25. Composizione del comitato 1. Il comitato previsto dall'articolo 303, comma 1, del Codice, e' presieduto dal presidente o, in sua vece, dall'amministratore delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto. 2. Fanno parte altresi' del comitato di cui al comma 1: a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; b) un rappresentante dell'IVASS; c) il dirigente della CONSAP, coordinatore delle attivita' del Fondo caccia; d) un rappresentante delle imprese di assicurazione e riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle assicurazioni private designato designato dall'Associazione di categoria piu' rappresentativa sul piano nazionale; e) un rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. 3. I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio. L'ufficio di segreteria del comitato e' composto di due membri di cui un funzionario del Ministero dello sviluppo economico ed un dipendente della CONSAP." "Art. 8. Contributo da corrispondere al Fondo strada 1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese versano un contributo provvisorio relativo all'anno stesso, determinato applicando l'aliquota stabilita per detto anno ai premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto degli oneri di gestione determinati con provvedimento dell'IVASS. 3. Il conguaglio fra la somma effettivamente dovuta dall'impresa e quella anticipata ai sensi del comma 2, nonche' il versamento del saldo a debito o credito dell'impresa stessa, sono effettuati sulla base dei premi incassati risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la somma anticipata, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione di detto bilancio." "Art. 10. Designazione delle imprese 1. L'IVASS designa le imprese che provvedono alla liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice, per la durata di un triennio, sentito il consiglio di amministrazione della CONSAP e tenuto conto, per ciascuna impresa, della sua capacita' finanziaria e dell'esistenza di una adeguata organizzazione per la liquidazione dei sinistri. 2. L'IVASS con il provvedimento di cui al comma 1 indica anche le eventuali societa' di servizio di cui le imprese designate si avvalgono in via stragiudiziale per le attivita' di accertamento e di liquidazione dei danni posti a carico del Fondo strada. 3. I provvedimenti di designazione di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale." "Art. 15. Obbligo per le imprese designate di fornire al Fondo strada dati ed elementi sulla gestione di sinistri e vigilanza governativa sulle imprese designate 1. Il Fondo strada puo' chiedere alle imprese designate dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1, del Codice. Le stesse imprese designate tengono a disposizione del Fondo strada per gli eventuali riscontri, tutti i libri, registri e documenti riguardanti la predetta gestione. 2. L'IVASS ha facolta' di disporre ispezioni presso le imprese designate e le societa' di servizio per controllare l'osservanza delle disposizioni della legge, del regolamento, dei decreti, delle istruzioni ministeriali, delle disposizioni impartite dall'ISVAP stesso nonche' delle convenzioni di cui all'articolo 14. 3. Le imprese e, ove del caso, le societa' di servizio mettono a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti, i libri, le scritture e tutto quanto concerne i rapporti con il Fondo strada e la prestazione del servizio di liquidazione dei sinistri, e forniscono altresi' le notizie e i dati che siano alle stesse richiesti." "Art. 31. Contributo da corrispondere al Fondo caccia 1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese versano un contributo provvisorio relativo all'anno stesso, determinato applicando l'aliquota stabilita per detto anno ai premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto degli oneri di gestione determinati con provvedimento dell'IVASS. 3. Il conguaglio fra la somma effettivamente dovuta dall'impresa e quella anticipata ai sensi del comma 2 nonche' il versamento del saldo a debito o credito dell'impresa stessa sono effettuati sulla base dei premi incassati risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la somma anticipata, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione di detto bilancio." "Art. 33. Designazione delle imprese 1. L'IVASS designa le imprese che provvedono alla liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice, per la durata di un triennio, sentito il consiglio di amministrazione della CONSAP e tenuto conto per ciascuna impresa della sua capacita' finanziaria e dell'esistenza di una adeguata organizzazione per la liquidazione dei sinistri. 2. I decreti di designazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale." "Art. 36. Convenzioni tra le imprese designate e il Fondo caccia 1. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate a norma dell'articolo 304 del Codice, saranno rimborsate dal Fondo caccia, secondo le convenzioni stipulate fra le imprese e il Fondo stesso. 2. Le convenzioni di cui al comma 1, soggette ad approvazione del Ministero dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, devono, in ogni caso, regolare: a) il termine entro il quale il Fondo caccia comunica il proprio benestare o le sue eventuali osservazioni sui rendiconti semestrali, trasmessi dalle imprese designate, a norma dell'articolo 39; b) il termine entro il quale il Fondo caccia, nei limiti delle proprie disponibilita', rimette alle imprese designate il saldo dei predetti rendiconti semestrali; c) le modalita' per la determinazione degli interessi da riconoscere alle imprese sulle somme da queste anticipate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione; d) i casi di giustificata necessita' in cui le imprese potranno chiedere il rimborso di somme pagate per sinistri anche prima della scadenza del termine di cui alla lettera b); e) i criteri cui le imprese si attengono per determinare le spese di liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice, e per calcolare la quota parte delle spese generali da imputarsi alla gestione separata di detti sinistri; f) i casi in cui le imprese chiedono il preventivo benestare al Fondo caccia prima di procedere alla liquidazione dei sinistri, nonche' le procedure cui le imprese si attengono nei rapporti con il Fondo stesso in caso di contestazioni relative ai sinistri di cui all'articolo 302 del Codice." "Art. 37. Obbligo per le imprese designate di fornire al Fondo caccia dati ed elementi sulla gestione di sinistri e vigilanza governativa sulle imprese designate 1. Il Fondo caccia puo' chiedere alle imprese designate dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice. 2. Le stesse imprese designate tengono a disposizione del Fondo caccia per gli eventuali riscontri, tutti i libri, registri e documenti riguardanti la predetta gestione. 3. L'IVASS ha facolta' di disporre ispezioni presso le imprese designate, per controllare l'osservanza delle disposizioni di legge, delle istruzioni ministeriali, nonche' delle convenzioni di cui all'articolo 36. 4. Le imprese mettono a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti, i libri, le scritture e tutto quanto concerne i rapporti con il Fondo caccia e la prestazione del servizio di liquidazione dei sinistri e forniscono le notizie e i dati che siano ad esse richiesti.". |
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