Gazzetta n. 214 del 15 settembre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 24 luglio 2014, n. 135 |
Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso interno, di cui all'articolo 97, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare l'articolo 97, disciplinante l'accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2006, recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007, n. 148 «Regolamento recante le caratteristiche, le modalita' di conferimento e le modalita' d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Considerato che, a norma dell'articolo 97, comma 7, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Effettuata la concertazione sindacale ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 20 febbraio 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 6863 del 14 luglio 2014;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Ambito di applicazione e bando di concorso
1. Il presente regolamento disciplina il concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in materia. Il decreto, in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento, indica le modalita' di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario delle prove di esame ovvero le modalita' di comunicazione delle stesse, le materie oggetto delle prove di esame, le modalita' di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonche' eventuali particolari modalita' di presentazione delle domande al concorso medesimo. 3. Il concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), e' pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249. Il testo dell'articolo 97 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente: «Art. 97. Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili. 1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili avviene: a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo; b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 98, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. 3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste. 5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori amministrativo-contabili in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 98, comma 4. 6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.». Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' il seguente: «Art. 17. Regolamenti. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), e' pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185. Il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2006 (Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministravo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2006, n. 109. Il decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007, n. 148 (Regolamento recante le caratteristiche, le modalita' d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2007, n. 208. Il testo dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, e' il seguente: «Art. 35. Concertazione. 1. La concertazione e' attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione preventiva di cui all'articolo 33, da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente decreto e si svolge in appositi incontri che iniziano, di norma, entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza e trasparenza. 2. Nella concertazione le parti verificano la possibilita' di un accordo, mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione, trascorsi i quali l'Amministrazione ha facolta' di assumere le proprie autonome determinazioni; dell'esito della concertazione e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie che ne sono oggetto. 3. La concertazione si effettua sulle seguenti materie: a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro degli uffici; b) verifica periodica della produttivita' degli uffici; c) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell'amministrazione; d) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari; e) criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto; f) criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna per la promozione alle qualifiche superiori dello stesso ruolo o per l'accesso alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; g) modalita' di applicazione delle normative in materia di pari opportunita'; h) disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 144, decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; i) criteri attuativi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di funzioni). 4. Per le materie di cui alle lettere a) e b) la concertazione si effettua anche in sede di amministrazione locale.».
Note all'art. 1: Per il testo dell'articolo 97, comma 1, lett. b) del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 2 Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da un colloquio. 2. La prima prova scritta verte su: elementi di diritto privato e, congiuntamente o disgiuntamente, di diritto costituzionale e amministrativo. 3. La seconda prova scritta verte su: elementi di economia aziendale e, congiuntamente o disgiuntamente, elementi di contabilita' di Stato. 4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sulle seguenti materie: a) elementi di economia politica; b) elementi di scienza delle finanze e sistema tributario; c) elementi di statistica metodologica; d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; e) conversazione tendente ad accertare la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso; f) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 6. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
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| Art. 3 Titoli di servizio
1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono: a) la frequenza, con profitto, di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione e di durata non inferiore a una settimana o a 36 ore: punti 0,25 per settimana o periodo di 36 ore, fino ad un massimo di punti 2,50; b) riconoscimenti, di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007, n. 148, fino ad un massimo di punti 2,00: medaglia al merito di servizio - punti 0,80; diploma di benemerenza con medaglia - punti 0,50; encomio - punti 0,25; elogio - punti 0,15; c) anzianita' di effettivo servizio, esclusa l'anzianita' richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso: punti 1,00 per ogni anno, fino a ad un massimo di punti 6,00; d) lodevole servizio prestato per almeno un anno in altre amministrazioni: punti 0,50. 2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di adozione del bando di indizione del concorso. 3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 (dieci/trentesimi) o equivalente. 4. La valutazione dei titoli di servizio e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Note all'art. 3: Il testo dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e' il seguente: «Art. 8. Concorso per titoli ed esami. 1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. 3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento. 4. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.». |
| Art. 4 Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento, nel rispetto dell'equilibrio di genere. Essa e' presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. Note all'art. 4: Il testo dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e' il seguente: «Art. 9. Commissioni esaminatrici. (Omissis). 4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.». |
| Art. 5
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso
1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove scritte e nel colloquio. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, nell'ordine, in caso di parita' nella graduatoria di merito, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della qualifica, dell'anzianita' di qualifica, dell'anzianita' di servizio e della maggiore eta'. 2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria. Il decreto e' pubblicato secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in materia. Note all'art. 5: Per il testo dell'articolo 97, comma 2 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 6 Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 luglio 2014
Il Ministro: Alfano Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014 Interno, foglio n. 1847 Note all'art. 6: Per i riferimenti al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ed al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse. |
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