Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 luglio 2014, n. 134
Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", ed in particolare gli articoli 97 e 98, disciplinanti l'accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto l'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2006, recante "Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo13 ottobre 2005, n. 217";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, "Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.";
Considerato che, a norma dell'articolo 97, comma 7, del citato decreto legislativo 217 del 2005, con regolamento del Ministro dell'Interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 20 febbraio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 6863 del 14 luglio 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione e bando di concorso

1. Il presente regolamento disciplina il concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla qualifica iniziale di vice collaboratore amministrativo-contabile, del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it. Il decreto, in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento, indica le modalita' di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le materie oggetto delle prove di esame, le modalita' di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, le percentuali dei posti riservati nonche' eventuali particolari modalita' di presentazione delle domande al concorso medesimo.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252), e' pubblicato nel Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
- Il testo degli articoli 97 e 98 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente:
«Art. 97. (Accesso al ruolo dei collaboratori e dei
sostituti direttori amministrativo-contabili). - 1. Ferma
restando la riserva di posti di cui all'articolo18, comma
6, deldecreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale
del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili avviene:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante pubblico concorso per esami,
consistenti in due prove scritte e un colloquio, con
facolta' di far precedere le prove di esame da una prova
preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso interno per titoli di
servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un
colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di
indizione del concorso, di un'anzianita' di servizio non
inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui
all'articolo 98, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo
biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della sanzione pecuniaria.
2. Per la formazione della graduatoria del concorso di
cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di
inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del
concorso di cui al comma 1, letteraa), risultati idonei in
relazione ai punteggi conseguiti.
4. Le prove del concorso vertono sulle materie
attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando
di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle
capacita' professionali per assolvere le funzioni previste.
5. Possono essere nominati, a domanda, vice
collaboratori amministrativo-contabili in prova,
nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge
e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico
superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente
inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali,
purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo
98, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui
all'articolo 98, comma 4.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresi',
al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello,
qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
di cui al comma 1, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le
categorie di titoli da ammettere a valutazione, il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i
criteri per la formazione della graduatoria finale.»
«Art. 98 (Requisiti per la nomina a vice collaboratore
amministrativo-contabile). - 1. L'assunzione dei vice
collaboratori amministrativo-contabili di cui all'articolo
97, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso
al quale possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo
grado che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989,
n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al
comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al
concorso.
3. A parita' di merito l'appartenenza al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di
preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali
previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati vice
collaboratori amministrativo-contabili in prova.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 e' il seguente:
«Art. 17. (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione."
- Il testo dell'art. 35, comma 5 ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
«Art. 35 (Reclutamento del personale).
(Omissis).
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi), e' pubblicato
nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1994, n. 185.
- Il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2006
(Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei
sostituti direttori amministravo-contabili del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 98
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2006, n. 109.
- Il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008,
n. 78 (Regolamento concernente i requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai
concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41,
53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2008, n. 93.
- Il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012,
n. 197 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici di
accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109,
119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre
2012, n. 272.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco), e' pubblicato nel Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 97, comma 1 lett. a) del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le
note alle premesse.
 
Art. 2
Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte il numero dei posti messi a concorso, o comunque superi il numero di 800, l'ammissione dei candidati alle prove d'esame puo' essere subordinata al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie di cui all'articolo 3.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante procedure automatizzate.
5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi). Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine dell'elenco della prova preselettiva, e' stabilito nel bando di concorso, sino a un numero non superiore a venti volte quello dei posti messi a concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione redige l'elenco della prova preselettiva secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La graduatoria e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e' il
seguente:
«Art. 7. (Concorso per esame).
(Omissis).
2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da
forme di preselezione predisposte anche da aziende
specializzate in selezione di personale. I contenuti di
ciascuna prova sono disciplinati dalle singole
amministrazioni le quali possono prevedere che le prove
stesse siano predisposte anche sulla base di programmi
elaborati da esperti in selezione».
 
Art. 3
Prove di esame

1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da un colloquio.
2. La prima prova scritta verte su: elementi di diritto privato e, congiuntamente o disgiuntamente, elementi di diritto costituzionale e amministrativo.
3. La seconda prova scritta, a contenuto teorico pratico, verte su: elementi di economia aziendale e, congiuntamente o disgiuntamente, elementi di contabilita' di Stato.
4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui ai commi 2 e 3, sulle seguenti materie:
a) elementi di economia politica;
b) elementi di scienza delle finanze e sistema tributario;
c) elementi di statistica metodologica;
d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
e) conversazione tendente ad accertare la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso;
f) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
6. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 7 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e' il
seguente:
«Art. 7 (Concorso per esame). - 1. I concorsi per esami
consistono:
a) per i profili professionali della settima qualifica
o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una
delle quali puo' essere a contenuto teorico-pratico ed in
una prova orale, comprendente l'accertamento della
conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel
bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione
di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle
materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate
nel bando di concorso e si intende superato con una
votazione di almeno 21/30 o equivalente;
b) per i profili professionali della quinta e sesta
qualifica o categoria: in due prove scritte, di cui una
pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova
orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione
di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle
materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate
nel bando e si intende superato con una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle
prove scritte per l'accesso ai profili professionali della
settima qualifica o categoria superiore consista in una
serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili
professionali delle qualifiche o categorie di livelli
inferiori al settimo, il bando di concorso relativo puo'
stabilire che le prove consistano in appositi test
bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero
in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la
maturita' e la professionalita' dei candidati con
riferimento alle attivita' che i medesimi sono chiamati a
svolgere.
2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da
forme di preselezione predisposte anche da aziende
specializzate in selezione di personale. I contenuti di
ciascuna prova sono disciplinati dalle singole
amministrazioni le quali possono prevedere che le prove
stesse siano predisposte anche sulla base di programmi
elaborati da esperti in selezione.
3. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media
dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o
teorico-pratiche e della votazione conseguita nel
colloquio.».
 
Art. 4
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, che sovrintende anche alle operazioni relative all'eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 2, e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento, nel rispetto dell'equilibrio di genere. Essa e' presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e' il
seguente:
«Art. 9. (Commissioni esaminatrici).
(Omissis).
4. Il presidente ed i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale
in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra
indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non
e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo
risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione
del bando di concorso.».
 
Art. 5

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
del concorso

1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nel colloquio. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it.
3. Ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter e successive modificazioni, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la graduatoria del concorso rimane vigente per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'articolo 98, comma 3 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le
note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 5 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e' il
seguente:
«Art. 5. (Categorie riservatarie e preferenze). - 1.
Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al
successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono
alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modifiche ed integrazioni, o equiparate,
calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili
professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza
computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori
del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati
delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per
cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a
ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di
preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di
guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio
nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal
fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta'.».
- Per il testo dell'art. 35, comma 5-ter, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 6
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica

1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' fisica e psichica dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale si applicano il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, articolo 2, comma 1, numero 3) e il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 2, comma 1, numero 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e' il seguente:
«Art. 2 (Requisiti generali). 1. Possono accedere agli
impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti
che posseggono i seguenti requisiti generali:
(Omissis).
3) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i
vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.».
- Per i riferimenti al citato decreto del Ministro
dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 7
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 luglio 2014

Il Ministro: Alfano

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014 Interno, foglio n. 1849
Note all'art. 7:
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217 ed al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle
premesse.
 
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