Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2014 (vai al sommario) |
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
PROVVEDIMENTO 2 settembre 2014 |
Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. |
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IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e in particolare l'art. 6, comma 7, lettera n); Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per la soluzione delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
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Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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Art. 2 Soggetti richiedenti
1. La stazione appaltante, una parte interessata ovvero piu' parti interessate possono, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all'Autorita' istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione della questione insorta durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 2. Sono legittimati a presentare istanza i soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.
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Art. 3 Inammissibilita' / Improcedibilita' delle istanze
1. Non sono ammissibili le istanze: in assenza di una controversia insorta tra le parti interessate; incomplete delle informazioni indicate come obbligatorie e della documentazione di cui al modulo allegato; non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volonta' del soggetto richiedente. 2. Le istanze devono essere redatte secondo il modulo allegato al presente regolamento e sono trasmesse preferibilmente tramite posta elettronica certificata. Nella predisposizione dell'istanza, le parti possono chiedere che, in sede di pubblicazione del parere, vengano esclusi eventuali dati sensibili espressamente segnalati. 3. Le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano, comunque, questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trattate ai fini dell'adozione di una pronuncia dell'Autorita' anche a carattere generale. 4. Le istanze divengono improcedibili in caso di sopravvenienza di una pronuncia giurisdizionale di primo grado sulla medesima questione oggetto del parere, di sopravvenuta carenza di interesse delle parti, di rinuncia al parere. 5. Sono trattate in via prioritaria le istanze di parere presentate congiuntamente dalla stazione appaltante e da almeno un partecipante alla procedura di gara. 6. In caso di istanze presentate singolarmente, si da' precedenza: alle istanze presentate dalla stazione appaltante; alle istanze concernenti appalti di rilevante importo economico (lavori: importo superiore a 1.000.000 di euro; servizi e forniture: importo superiore alla soglia comunitaria); alle istanze che sottopongono questioni originali di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici. 7. Le archiviazioni delle istanze per inammissibilita' e/o improcedibilita' sono approvate dal Consiglio dell'Autorita' e comunicate alle parti interessate.
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Art. 4 Contenuti dell'istanza
1. L'istanza presentata dalla stazione appaltante, congiuntamente o singolarmente, deve contenere l'impegno a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino al rilascio del parere. 2. Quando l'istanza e' presentata da una parte diversa dalla stazione appaltante, con la comunicazione di avvio dell'istruttoria, l'Autorita' formula alla stazione appaltante l'invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino al rilascio del parere.
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Art. 5 Esame e assegnazione delle istanze
Con cadenza quindicinale, le istanze di parere sono assegnate dal Presidente ai singoli Consiglieri relatori, previa esclusione di quelle ritenute manifestamente inammissibili o improcedibili. Individuato il Consigliere relatore, l'istanza e' trasmessa all'ufficio per la relativa attivita' istruttoria.
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Art. 6 Istruttoria dell'istanza
1. L'ufficio comunica alle parti l'avvio dell'istruttoria concedendo il termine di dieci giorni per la presentazione di memorie e ulteriori documenti. 2. L'ufficio valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessita' di procedere all'audizione delle parti interessate. 3. Il parere, redatto dall'ufficio con la collaborazione del Consigliere relatore e che contiene anche l'indicazione dei principi di diritto ivi espressi, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio. 4. L'attivita' di massimazione dei pareri e' di competenza dell'ufficio.
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Art. 7 Approvazione del parere
1. Il parere e' deliberato dal Consiglio dell'Autorita' nel termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, fatto salvo il periodo necessario per l'acquisizione della documentazione istruttoria. 2. In ogni caso l'Autorita' si riserva la facolta' di esercitare i poteri di cui all'art. 6, commi 9 e 11, d.lgs. n. 163/2006 e di svolgere ulteriori attivita' nell'esercizio dei predetti poteri di vigilanza.
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Art. 8 Parere in forma semplificata
1. Il parere puo' essere reso in forma semplificata nei casi in cui la questione oggetto dell'istanza risulti di pacifica risoluzione, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
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Art. 9 Istanza di riesame
1. Non e' ammissibile l'istanza avente ad oggetto il riesame di una questione controversa gia' definita con parere di precontenzioso o per la quale sia stata disposta l'archiviazione, fatta salva l'ipotesi in cui vengano dedotte e documentate sopravvenute ragioni di fatto e/o di diritto. In quest'ultimo caso si applicano le disposizioni del presente regolamento per quanto compatibili.
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Art. 10 Comunicazioni e pubblicita'
1. Il parere approvato dal Consiglio viene comunicato alle parti interessate e successivamente trasmesso all'ufficio comunicazione per la sua pubblicazione nel sito intranet ed internet dell'Autorita'. 2. Le comunicazioni tra l'Autorita' e le parti interessate sono effettuate tramite posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.
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Art. 11 Attivita' conciliative
1. Su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell'esecutore, l'Autorita' esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte dopo la stipulazione del contratto, secondo il procedimento di cui al presente regolamento.
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Art. 12 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Approvato nell'adunanza del 2 settembre 2014.
Roma, 2 settembre 2014
Il Presidente: Cantone Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 settembre 2014. Il Segretario: Esposito
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