Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2014 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERA 3 settembre 2014 |
Modifiche al «Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni», adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successivamente modificato con delibera n. 18774 del 29 gennaio 2014. (Delibera n. 19016). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», e successive modificazioni; Visto il «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa», adottato con deliberazione n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modificazioni; Visto il «Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni», adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successivamente modificato con delibera n. 18774 del 29 gennaio 2014; Considerata l'esperienza operativa maturata dall'entrata in vigore del citato Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob; Ritenuto necessario adeguare talune disposizioni contenute nel citato Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob alle concrete esigenze operative emerse nella conduzione della fase istruttoria del procedimento medesimo, con riferimento, in particolare, alla disciplina sul diritto di accesso, nonche' al termine entro il quale l'Ufficio sanzioni amministrative e' tenuto a trasmettere alla Commissione la relazione conclusiva della fase istruttoria del procedimento sanzionatorio;
Delibera:
Art. 1 Modifiche al Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013
Il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modifiche, e' modificato come segue: all'art. 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «I destinatari della lettera di contestazione degli addebiti possono chiedere, con istanze separate, alla Divisione che ha formulato le contestazioni di avere accesso agli atti del procedimento sanzionatorio e all'Ufficio sanzioni amministrative di avere accesso esclusivamente agli ulteriori atti del procedimento sanzionatorio confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente all'avvio del procedimento medesimo. Ove l'istanza di accesso sia presentata alla Divisione che ha formulato le contestazioni entro il termine previsto dal comma 2, primo periodo, il termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti e' sospeso, per una sola volta, dalla data di presentazione dell'istanza fino alla data in cui e' consentito l'accesso.»; all'art. 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «All'esito dell'esame degli atti del procedimento, l'Ufficio sanzioni amministrative predispone una relazione nella quale formula proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla quantificazione della relativa sanzione ovvero in merito all'archiviazione, e la trasmette alla Commissione entro quindici giorni precedenti alla scadenza del termine di conclusione del procedimento».
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| Art. 2 Disposizioni finali
La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 3 settembre 2014
Il Presidente: Vegas
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