Gazzetta n. 208 del 8 settembre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 19 giugno 2014 |
Modalita' per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83 bis, comma 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e modalita' per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonche' i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere; Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 87; Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa; Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato; Considerato che la Commissione europea ha adottato definitivamente, nella seduta del 21 maggio 2014, il nuovo Regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato, che entrera' in vigore dal 1° luglio 2014, ma e' gia' applicabile agli aiuti che corrispondono ai requisiti ivi previsti, e che tale Regolamento prevede specificamente l'esenzione per aiuti per progetti di formazione professionale, analogamente a quanto a suo tempo previsto dal citato Regolamento (CE) n. 800/2008; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2009, n. 272, recante modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83 e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), che ha autorizzato per l'anno 2014 la spesa di 330 milioni di euro per interventi in favore del settore dell'autotrasporto; Considerato che, in relazione all'accantonamento di somme rese indisponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, e dell'art. 16 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, la disponibilita' corrente del citato capitolo 1337 risulta pari a euro 300.113.793,00; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 224 in data 20 maggio 2014, in corso di registrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono ripartite le risorse di cui sopra tra le diverse misure per le esigenze del settore; Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera c), del citato decreto assegna l'importo di euro 10 milioni sul fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'incentivazione di ulteriori interventi di formazione professionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 dicembre 2007, n. 287, recante le modalita' di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, con particolare riferimento all'art. 2, comma 2, lettera f); Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi; Visto l'art. 28, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, cosi' come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai sensi del quale, per l'attuazione del Programma nazionale delle «Autostrade del mare» ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' stata prorogata l'attivita' della Societa' Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., RAM, da svolgersi secondo direttive adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero, e le azioni della Societa' stessa sono state cedute, a titolo gratuito, al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Viste le Convenzioni stipulate con la Societa' RAM S.p.A., con le quali se' stata affidata alla stessa RAM la gestione operativa dell'attivita' istruttoria relativa alle domande presentate ai sensi dei decreti attuativi del citato regolamento n. 83/2009; Vista in particolare l'ultima Convenzione prot. n. 15148, stipulata in data 14 giugno 2013; Sentite le Associazioni di categoria dell'autotrasporto, che hanno evidenziato l'opportunita' di definire immediatamente le procedure per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione a valere sui fondi disponibili nel corrente anno; Ritenuto definire le modalita' operative per l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto;
Decreta:
Art. 1 Finalita', beneficiari e intensita' del contributo
1. Le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale specifica o generale nel settore dell'autotrasporto di cui al presente decreto, ammontano complessivamente ad euro 10 milioni, per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. 224 in data 20 maggio 2014. 2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonche' dipendenti o addetti purche' inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale Logistica, Trasporto e Spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitivita', l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro, con esclusione dei corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attivita' di autotrasporto. 3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, potranno essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attivita' di formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al precedente comma 2. 4. Ai fini del finanziamento, l'attivita' formativa potra' essere avviata soltanto a partire dal 1° dicembre 2014 e va in ogni caso terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo art. 3, comma 3. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purche' successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 5. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente decreto, l'intensita' massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data 21 maggio 2014.
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| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Termine di proposizione delle domande e requisiti
1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi: a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; b) le strutture societarie iscritte nella sezione speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo. 2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, deve rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 2 e dal comma 1 del presente articolo, puo' presentare una sola domanda di contributo e, a tal fine, puo' conferire delega alla presentazione della domanda di ammissione al contributo al soggetto prescelto come attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione del contributo avverra' esclusivamente a favore dell'impresa medesima. 3. Le domande, redatte utilizzando esclusivamente - a pena di inammissibilita' - il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (Allegato 1), riempiendo tutti i campi di interesse e corredandole di tutta la documentazione ivi prevista, devono essere presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro il termine perentorio del 15 settembre 2014 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta consegna. 4. Nella domanda devono essere obbligatoriamente indicati - a pena di inammissibilita' - gli elementi previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, nonche' il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, il quale non potra' in alcun caso essere modificato. In nessun caso l'ente attuatore designato puo' a sua volta delegare una o piu' operazioni inerenti all'attivita' formativa a soggetti che non siano in possesso dei requisiti previsti dal citato all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pena l'esclusione del progetto dal finanziamento. Ove la domanda sia proposta dai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, dovra' essere allegato obbligatoriamente - a pena di inammissibilita' - l'elenco delle imprese partecipanti all'attivita' formativa, con indicazione del numero di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva conto di terzi fino a 1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Durante lo svolgimento dell'attivita' formativa non sono ammesse sostituzioni di imprese associate o consorziate superiori al 10% dei partecipanti, come risultanti dall'elenco di cui al periodo che precede. 5. Il contributo massimo erogabile per l'attivita' formativa, fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento di imprese, per ogni impresa che all'interno del raggruppamento stesso concretamente partecipi all'attivita' formativa, e' comunque limitato ai seguenti massimali: Ore di formazione: trenta per ciascun partecipante; Compenso della docenza in aula: centoventi euro/ora; Compenso dei tutor: trenta euro/ora; Servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili. Relativamente ad ogni progetto formativo la formazione a distanza non potra' superare il 10% del totale delle ore di formazione. 6. Alla domanda dovranno essere allegati - a pena di inammissibilita' - un programma del corso comprendente le materie di insegnamento, la durata dello stesso e il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero dei destinatari dell'iniziativa, il preventivo della spesa (suddiviso per formazione generale e formazione specifica e nelle seguenti voci: costi della docenza in aula, costi dei tutor, altri costi per l'erogazione della formazione, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette, secondo le modalita' dettate dall'art. 31 del Regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data 21 maggio 2014) e il calendario del corso (giorno, ora e sede ove si svolge il corso medesimo). Qualsiasi modifica di uno o piu' elementi del calendario del corso o spostamento della sede dello stesso deve essere comunicata all'indirizzo incentivoformazione@ramspa.it perentoriamente almeno tre giorni prima rispetto alla prima data utile che si intende modificare, fatti salvi comprovati casi di forza maggiore, pena l'esclusione del progetto.
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| Art. 3 Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi
1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attivita' istruttoria finalizzata all'erogazione dei contributi per la formazione professionale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposita convenzione, della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM). 2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, avvalendosi della Societa' RAM, procede entro la data del 28 novembre 2014 alla verifica dei requisiti di ammissibilita' e comunica l'eventuale inammissibilita'. Sono inammissibili le istanze: a) per le quali la domanda di finanziamento risulti non conforme o carente anche di uno solo dei requisiti previsti ai precedenti articoli; b) per le quali le dichiarazioni autocertificate risultino mancanti o non conformi o carenti anche di uno solo dei requisiti previsti; c) pervenute oltre i termini previsti; d) presentate da imprese, anche se associate ad un consorzio o a una cooperativa, che hanno gia' inoltrato una istanza; e) nelle quali il preventivo della spesa formulato risulti difforme dai massimali stabiliti all'art. 2, comma 5; f) nelle quali l'impresa beneficiaria o il soggetto attuatore non risultino conformi a quanto richiesto dall'art. 2. Qualora in esito all'istruttoria di ammissibilita' emergano vizi che possano determinare l'inammissibilita' della domanda, l'attivita' formativa non potra' essere avviata fino al completamento della fase procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta fermo che, anche in caso di ammissibilita', non e' riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa formulato, che verra' considerato quale massimale, mentre per il riconoscimento del contributo si procedera' alla verifica dei costi rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti previsti. 3. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra' al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovra' essere completato entro il termine perentorio del 22 Maggio 2015. Entro e non oltre la data del 29 maggio 2015 dovra' essere inviata, con le medesime modalita' previste all'art. 2 comma 3, specifica rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il preventivo allegato alla domanda, risultanti dalle fatture in originale o copia conforme, accompagnate da idonea documentazione contabile attestante la prova certa del loro pagamento, indicate in apposito elenco, ovvero con fatture pro-forma unitamente ad una garanzia fideiussoria «a prima richiesta», che l'impresa istante stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l'esatto pagamento delle spese rendicontate - e non ancora pagate - a fronte dell'iniziativa formativa effettuata, IVA inclusa. Per la data di invio fara' fede il timbro postale o la ricevuta del Ministero qualora la consegna avvenga a mano. A tale documentazione dovra' essere allegata una relazione di fine attivita' sottoscritta dall'impresa o da soggetto munito di espressa delega, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti: 1. Elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti, indicazione del Contratto di lavoro applicato. In caso di strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), andra' allegato l'elenco completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada (ovvero all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso di dipendenti ed addetti, il relativo Contratto di lavoro applicato; 2. Dettaglio dei costi per singole voci relativamente alla formazione generale e/o specifica; 3. Documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili; 4. Documentazione comprovante la caratteristica di piccola o media impresa; 5. Calendario definitivo dei corsi svolti; 6. Registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore; 7. Tracciati della formazione svolta in modalita' e-learning; 8. Dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso; 9. Dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo; 10. Coordinate bancarie dell'impresa. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente decreto venga superato, il piano dei costi verra' d'ufficio riparametrato sulla base dei limiti massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di uno o piu' documenti giustificativi delle attivita' o dei costi sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno invitati per una sola volta ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi infruttuosamente il quale l'istruttoria verra' conclusa sulla base della solo documentazione valida disponibile. 4. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, valutati gli esiti dell'attivita' istruttoria sulle rendicontazioni presentate, redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', per i conseguenti adempimenti. La Commissione valuta anche l'attivita' di R.A.M. S.p.A., al fine dell'erogazione di quanto ad essa dovuto ai sensi della Convenzione di cui al comma 1. 5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per la formazione avverra', in ogni caso, nei limiti della capienza delle risorse richiamate all'art. 1, comma 1. Ove al termine delle attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi sara' proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese richiedenti.
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| Art. 4 Verifiche, controlli e revoca dai contributi
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' si riserva la facolta' di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, durante la loro effettuazione o al termine, e di controllare l'esatto adempimento dei costi sostenuti per l'iniziativa, anche attraverso la verifica delle registrazioni delle apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione. 2. In caso di accertamento di irregolarita' o violazioni della vigente normativa o del presente decreto, di mancata effettuazione del corso alla data e nella sede indicata nel calendario allegato alla domanda, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 2, comma 6, di una dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero di constatazione di una condotta non partecipativa degli iscritti, la Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, provvede ad escludere la domanda dell'impresa e, ove il contributo fosse gia' stato erogato, l'impresa sara' tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorita' Giudiziaria per i reati eventualmente configurabili. 3. In caso di presentazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 3, comma 3, l'impresa e' tenuta a trasmettere alla Direzione generale per il trasporto stradale, almeno trenta giorni prima della scadenza della garanzia stessa, le fatture quietanzate corredate di copia del bonifico dei versamenti effettuati a favore dell'ente di formazione. In caso di mancato adempimento, la Direzione Generale per il trasporto stradale procede, senza indugio, con l'escussione della garanzia, fatti salvi i diritti di regresso del fideiussore nei confronti del debitore. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2014
Il Ministro: Lupi Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare registro n. 1, foglio n. 3283
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