Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 28 agosto 2014 |
Modifica del decreto 7 marzo 2006, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale. |
|
|
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE; Visto, in particolare l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni, il quale dispone che le regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformita' ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema; Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2006, Serie Generale n. 60, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni; Visto in particolare il comma 5, dell'art. 9 del predetto decreto 7 marzo 2006, che recita: «La graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata non oltre il termine massimo di dieci giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti»; Considerato che, per esigenze di funzionalita' dei corsi, si ravvisa la necessita' di ampliare il termine di dieci giorni previsto per lo scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale; Ritenuto che, al fine di contemperare le rappresentate esigenze di funzionalita' con quelle del corretto svolgimento delle attivita' didattiche, e' opportuno stabilire il termine di scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale in sessanta giorni;
Decreta:
Art. 1
1. Il comma 5 dell'art. 9 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e' sostituito dal seguente: «5. La graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 agosto 2014
Il Ministro: Lorenzin
|
|
|
|