IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 606 della Commissione del 10 luglio 2009 recante talune modalita' di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, in particolare l'allegato II, sezione C, punto 2, del Reg. (CE) n. 606/2009, che prevede che le partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti di qualita' a denominazione di origine protetta "Colli Asolani -Prosecco" o "Asolo - Prosecco" ed altri, elaborate a partire da una sola varieta' di vite possono avere un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 8,5 % vol.; Visto il decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, con il quale e' stato approvato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco"; Vista l'istanza presentata in data 7 agosto 2014 dal Consorzio di tutela della DOCG "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco", con la quale tenendo conto delle particolari condizioni climatiche verificatesi, e' stata richiesta la riduzione del titolo alcolometrico volumico totale ad un tenore non inferiore all'8,5% vol. delle partite, ottenute nella corrente campagna vendemmiale 2014/2015, destinate all'elaborazione della sola tipologia spumante della citata DOCG "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco", ai sensi ed alle condizioni previste dalla predetta normativa comunitaria; Visto il parere favorevole espresso sulla predetta istanza dalla Regione Veneto con nota n. 349271 del 18 agosto 2014; Ritenuto che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta in questione;
Decreta: Articolo unico
Per la campagna vendemmiale 2014/2015, il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate all'elaborazione della sola tipologia spumante della DOCG "Colli Asolani -Prosecco" o "Asolo - Prosecco", riconosciuta con il DM 17 luglio 2009 richiamato in premessa, e' fissato a 8,5 % vol., conformemente alle disposizioni di cui all'allegato II, sezione C, punto 2, del Reg. (CE) n. 606/2009. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 agosto 2014
Il direttore generale: Gatto
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