In calce all'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.182 del 7 agosto 2014, alla pag. 19, seconda colonna, e' inserito il seguente allegato:
Allegato Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Prosecco"
Al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Prosecco", cosi' come consolidato con il DM 30.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, da ultimo aggiornato con il DM 07.03.2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, il comma 1 dell'articolo 5 e' sostituito con il seguente testo: "1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di elaborazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonche' le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Tali operazioni possono essere altresi' effettuate in cantine aziendali o cooperative situate nel territorio amministrativo dei comuni della provincia di Verona confinati con la zona di produzione delimitata all'art. 3, limitatamente alle uve provenienti da vigneti in conduzione.".
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