Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2014 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2014 |
Istituzione dell'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, concernente l'«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 dicembre 2004, n. 300, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 recante l'istituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2009 n. 74, con il quale, nell'abrogare il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2004, e' stata dettata una nuova disciplina organica in materia di concessioni delle benemerenze del Dipartimento della protezione civile; Ravvisata la necessita' di indirizzare il sistema premiale della protezione civile verso un piu' marcato riconoscimento della meritoria partecipazione nelle aree d'intervento; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Decreta:
Art. 1 Finalita'
1. L'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile segnala la meritoria partecipazione alle operazioni di protezione civile e il contributo recato ad elevare l'immagine del Sistema nazionale attraverso significative capacita' propositive e gestionali o singolari doti di altruismo e abnegazione. 2. Il presente decreto disciplina le condizioni, le modalita' e le procedure per la concessione dell'attestazione di cui al comma 1.
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| Art. 2 Concessione
1. Gli eventi per i quali e' possibile avviare la proposta di conferimento dell'attestazione di cui al presente decreto, sono quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima legge. 2. L'attestazione di pubblica benemerenza puo' essere concessa: a) a titolo collettivo, alle amministrazioni ed enti pubblici e privati, alle istituzioni ed alle organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile che ne abbiano fatto richiesta in relazione alla propria partecipazione alle attivita' di soccorso, assistenza e solidarieta' a seguito degli eventi di cui al comma 1; b) a titolo individuale, ai cittadini italiani o stranieri appartenenti agli organismi di cui alla lettera a), che siano stati allo scopo segnalati dagli organismi stessi, per essersi particolarmente distinti in occasione della partecipazione agli eventi di cui al comma 1. 3. L'attestazione di pubblica benemerenza puo' essere conferita alla memoria, qualora l'avente diritto sia perito nel corso delle operazioni di cui al comma 1 o a seguito di accadimenti occorsi in tali circostanze. 4. Gli eventi di cui al comma 1 devono comunque riferirsi a stati di emergenza dichiarati definitivamente conclusi. 5. L'attestazione di pubblica benemerenza e' conferita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale provvede al rilascio e all'inoltro dei diplomi. 6. Le caratteristiche materiali dei diplomi e delle insegne saranno stabilite con successivo decreto attuativo del Capo del Dipartimento della protezione civile.
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| Art. 3 Requisiti
1. L'attestazione di pubblica benemerenza a titolo individuale di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), e' conferibile a coloro che abbiano soddisfatto entrambi i seguenti requisiti: a) aver svolto un'attivita' significativa, per un periodo non inferiore a cinque anni, presso l'organismo di appartenenza che effettua la segnalazione; b) aver partecipato alle attivita' connesse all'emergenza per cui viene segnalato, presso il luogo dell'evento, per un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non continuativi. 2. L'istanza di un ulteriore conferimento a titolo individuale non puo' essere avanzata prima che siano trascorsi tre anni dalla data dell'ultimo decreto concessivo.
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| Art. 4 Modalita' di concessione
1. Il procedimento concessivo dell'attestazione di pubblica benemerenza di cui al presente decreto si avvia a seguito di formale richiesta avanzata dagli organismi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a). 2. Il Dipartimento della protezione civile predispone adeguati strumenti informativi per disciplinare le modalita' d'inoltro delle istanze di conferimento. 3. L'organismo segnalante e' il solo responsabile della correttezza dei dati inoltrati. 4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, sentita la commissione permanente di cui all'art. 5, puo' comunque proporre il conferimento dell'attestazione di pubblica benemerenza, a titolo onorifico, a organismi nazionali ovvero a individui, associazioni ed enti stranieri che abbiano illustrato, con singoli atti o con prolungato impegno, lo spirito e i valori della protezione civile.
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| Art. 5 Commissione permanente
1. Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile e' istituita una commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni di cui al presente decreto e di sottoporre al Capo del Dipartimento della protezione civile le candidature valutate positivamente. 2. La commissione, che opera a titolo gratuito, e' composta da: a) tre esperti, di cui uno con funzioni di presidente, individuati tra funzionari e ufficiali in servizio o a riposo dell'amministrazione civile, delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato che svolgano o abbiano svolto mansioni nel settore onorifico, nonche' fra cultori della materia d'indubbia autorevolezza; b) un dirigente del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vicepresidente, che designa un proprio sostituto e individua il segretario della commissione, scelto fra il personale del Dipartimento; c) un componente della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile, designato dalla Consulta stessa; d) un rappresentante designato dallo Stato Maggiore della difesa; e) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno; f) un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome e un rappresentante degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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| Art. 6 Albo generale
1. Il Dipartimento della protezione civile cura la tenuta, l'aggiornamento e la pubblica consultazione di un albo generale degli insigniti.
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| Art. 7 Oneri
1. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e dalla distribuzione dei diplomi gravano sulla pertinente unita' previsionale di base del centro di responsabilita' n. 13 «Protezione civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. L'acquisto delle insegne e' a carico della persona o dell'organismo insigniti, fatti salvi i conferimenti alla memoria e quelli legati alla cortesia internazionale, i cui oneri gravano sui fondi di cui al comma 1. 3. La realizzazione delle insegne delle attestazioni di pubblica benemerenza deve rispettare scrupolosamente le specifiche tecniche contenute nelle tavole allegate al successivo decreto del Capo del dipartimento. 4. Dal presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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| Art. 8 Disposizioni transitorie
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2008 e' abrogato. Resta salva l'efficacia delle relative disposizioni in riferimento alle benemerenze gia' concesse entro la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono individuate le caratteristiche delle insegne, i criteri di conferimento, nonche' ogni eventuale altro aspetto di natura procedurale.
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| Art. 9 Forme di pubblicita'
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e reso disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile. Roma, 5 maggio 2014
Il Presidente: Renzi
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2014 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esterni, Reg.ne - Prev. n. 1714
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