Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2014 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 5 agosto 2014 |
Modifiche al provvedimento 16 dicembre 2009, recante disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero. |
|
|
LA BANCA D'ITALIA
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, «Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005»; Viste, in particolare, le disposizioni dell'art. 11, comma 1, ai sensi delle quali la Banca d'Italia, per finalita' statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, stabilisce con proprio provvedimento i termini e le modalita' per la trasmissione di dati e notizie necessari cui sono tenuti gli operatori residenti in Italia; Visto il comma 6 dello stesso articolo, che prevede la procedura di irrogazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al cennato comma 1; Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 16 dicembre 2009, recante disposizioni in materia di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero, cosi' come modificato dal Provvedimento della Banca d'Italia del 12 luglio 2011, dal Provvedimento della Banca d'Italia del 2 ottobre 2012 e dal Provvedimento della Banca d'Italia dell'11 marzo 2014; Vista la sentenza n. 94/2014 della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli artt. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nonche' l'art. 4, comma 1, n. 17 e 19), dell'Allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga rispettivamente l'art. 145, commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 385 del 1993 e gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 58 del 1998; Considerata la necessita' di tenere conto del mutato quadro normativo ai fini della definizione delle competenze in materia di ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia; Considerato opportuno, per le ragioni sopra esposte, modificare ulteriormente il Provvedimento del 16 dicembre 2009, emana il seguente provvedimento: Art. 1 Procedura sanzionatoria
1. Il comma 3. dell'art. 8 del Provvedimento del 16 dicembre 2009 e' sostituito dal seguente: «Contro il provvedimento sanzionatorio puo' essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al tribunale del luogo in cui e' stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento».
|
| Art. 2 Entrata in vigore
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Roma, 5 agosto 2014
Il Governatore: Visco
|
|
|
|