Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2014 (vai al sommario)
LEGGE 11 agosto 2014, n. 125
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita'

1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», e' parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.
2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralita' della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, persegue, in conformita' coi programmi e con le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali e dall'Unione europea, gli obiettivi fondamentali volti a:
a) sradicare la poverta' e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;
b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignita' dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunita' e i principi di democrazia e dello Stato di diritto;
c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.
3. L'aiuto umanitario e' attuato secondo i principi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialita', neutralita' e non discriminazione, e mira a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi.
4. L'Italia promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarieta' internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11 della Costituzione e' il
seguente: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.".
 
Art. 2
Destinatari e criteri

1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
2. L'Italia si adopera per garantire che le proprie politiche, anche non direttamente inerenti alla cooperazione allo sviluppo, siano coerenti con le finalita' ed i principi ispiratori della presente legge, per assicurare che le stesse favoriscano il conseguimento degli obiettivi di sviluppo.
3. Nel realizzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo l'Italia assicura il rispetto:
a) dei principi di efficacia concordati a livello internazionale, in particolare quelli della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner, dell'allineamento degli interventi alle priorita' stabilite dagli stessi Paesi partner e dell'uso di sistemi locali, dell'armonizzazione e coordinamento tra donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilita' reciproca;
b) di criteri di efficienza, trasparenza ed economicita', da garantire attraverso la corretta gestione delle risorse ed il coordinamento di tutte le istituzioni che, a qualunque titolo, operano nel quadro della cooperazione allo sviluppo.
4. Nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e' privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con standard di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.
5. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento o lo svolgimento di attivita' militari.
6. La politica di cooperazione italiana, promuovendo lo sviluppo locale, anche attraverso il ruolo delle comunita' di immigrati e le loro relazioni con i Paesi di origine, contribuisce a politiche migratorie condivise con i Paesi partner, ispirate alla tutela dei diritti umani ed al rispetto delle norme europee e internazionali.
 
Art. 3
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
2. La denominazione «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero degli affari esteri».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
presente legge:
"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
12) Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo;
13) Ministero della salute.".
 
Art. 4
Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo

1. L'insieme delle attivita' di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS)», e' finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali, e si articola in:
a) iniziative in ambito multilaterale;
b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;
c) iniziative a dono, di cui all'articolo 7, nell'ambito di relazioni bilaterali;
d) iniziative finanziate con crediti concessionali;
e) iniziative di partenariato territoriale;
f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;
g) contributi ad iniziative della societa' civile di cui al capo VI.
 
Art. 5
Iniziative in ambito multilaterale

1. Rientra nell'ambito della CPS la partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attivita' di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. Le modalita' di tale partecipazione devono permettere il controllo delle iniziative, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.
2. Le iniziative in ambito multilaterale si possono realizzare, oltre che con contributi al bilancio generale di organizzazioni internazionali, anche mediante il finanziamento sia di iniziative di cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni sia di iniziative di cooperazione promosse dall'Italia ed affidate per la loro realizzazione alle organizzazioni internazionali. In tale ultimo caso i contributi devono essere disciplinati da uno specifico accordo che determini i contenuti dell'iniziativa, le rispettive responsabilita' e le modalita' per i relativi controlli.
3. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di CPS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.
4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo e stabilisce l'entita' complessiva dei finanziamenti annuali erogati a ciascuno di essi. L'Agenzia di cui all'articolo 17 eroga i contributi di cui al comma 2 del presente articolo, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 21.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalita' e degli indirizzi di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12.
 
Art. 6
Partecipazione ai programmi dell'Unione europea

1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea e armonizza i propri indirizzi e le proprie linee di programmazione con quelli dell'Unione europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti.
2. L'Italia contribuisce altresi' all'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione centralizzata indiretta, di norma mediante l'Agenzia di cui all'articolo 17.
3. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 12, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.
4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 12, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresi' attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo.
 
Art. 7
Iniziative a dono nell'ambito di relazioni bilaterali

1. La CPS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono, finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le procedure di cui alla presente legge, sono finanziate ed attuate tramite l'Agenzia di cui all'articolo 17. Esse devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese partner, in linea con i principi della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e del coinvolgimento delle comunita' locali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese partner. Per assicurare la qualita' degli interventi e rafforzare la responsabilita' dei Paesi partner secondo i principi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale, tali azioni di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilita' macroeconomica del Paese partner, la trasparenza e l'affidabilita' del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalita' di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla negoziazione ed alla stipula degli accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo, avuto riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle espressioni della societa' civile operanti nei Paesi partner nel campo dei servizi alla persona, in coerenza con il principio di sussidiarieta'.
 
Art. 8
Iniziative di cooperazione con crediti concessionali

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 21, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza la societa' Cassa depositi e prestiti Spa a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.
2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di cui al presente articolo.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977,
n. 227 (Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento
dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi,
all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla
cooperazione economica e finanziaria in campo
internazionale), e' il seguente: "26. Nel quadro della
cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo e
sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il Ministro
del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro del commercio con l'estero,
puo' autorizzare il Mediocredito centrale a concedere,
anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati,
banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di
sviluppo, crediti finanziari agevolati destinati al
miglioramento della situazione economica e monetaria di
tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a
progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme
di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso
tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati.
Per le operazioni di cui al precedente comma e'
costituito presso il Mediocredito centrale un fondo
rotativo. La dotazione del fondo avverra' con legge,
mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro.".
 
Art. 9
Partenariato territoriale

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonche' nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarieta' internazionale sulla base della loro potesta' legislativa, le disposizioni della presente legge sono principi fondamentali. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 e nei limiti di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 17 le attivita' di partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'inclusione delle attivita' stesse nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9.
Note all'art. 9:
- La legge 5 giugno 2003, n. 131, reca: "Disposizioni
per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.".
- Il testo dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione e' il seguente:
"Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzioni
degli accordi internazionali e deli atti dell'unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza".
 
Art. 10
Interventi internazionali di emergenza umanitaria

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito della CPS sono finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 17, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo VI, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia, avvalendosi, ove possibile, dei soggetti operanti in loco per gli interventi legati alla primissima emergenza.
2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, puo' affidare gli interventi di soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni, ivi incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'articolo 17. Resta ferma la disciplina vigente in materia di interventi di primo soccorso all'estero del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio
2005, n. 90 (Disposizioni urgenti in materia di protezione
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 2005, n. 152 e' il seguente:
"Art. 4. Disciplina e potenziamento del Dipartimento
della protezione civile. - 1. Al fine di garantire
l'uniforme determinazione delle politiche di protezione
civile, delle attivita' di coordinamento e dei relativi
poteri di ordinanza, nonche' il conseguenziale, unitario ed
efficace espletamento delle attribuzioni del Servizio
nazionale della protezione civile, e' attribuita, ai sensi
del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, la titolarita' della funzione in
materia di protezione civile al Presidente del Consiglio
dei Ministri che puo' delegarne l'esercizio ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, fatte salve le competenze regionali previste dalla
normativa vigente. Le disposizioni previste dagli articoli
1, limitatamente alle politiche di protezione civile, 3, 5,
6-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero
dell'interno, sono conseguentemente abrogate.
2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del
Ministero degli affari esteri, l'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e l'articolo 5-bis, comma 5, del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si
applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento
della protezione civile, per quanto di competenza in
coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli
interventi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 26
febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate anche le
ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Al fine di assicurare la migliore efficienza
operativa delle strutture del Dipartimento della protezione
civile, con riferimento alla mobilita' sul territorio,
realizzando le condizioni per l'indispensabile prontezza
degli interventi nei territori interessati da contesti
emergenziali, e' autorizzato, nell'ambito delle
disponibilita' del Fondo per la protezione civile, il
compimento delle necessarie iniziative negoziali per
conseguire l'ammodernamento della flotta aerea in dotazione
al Dipartimento stesso, anche sulla base di ordinanze
emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
4. Al fine di assicurare la piu' economica gestione dei
propri mezzi aerei adibiti al servizio di lotta attiva
contro gli incendi boschivi, anche nella prospettiva di un
ulteriore potenziamento dei programmi concernenti la
sicurezza, il Dipartimento della protezione civile,
salvaguardando le primarie esigenze connesse al piu'
efficace assolvimento del predetto servizio, e' autorizzato
ad assumere iniziative contrattuali d'urgenza con strutture
anche di altri Paesi, finalizzate all'utilizzo a titolo
oneroso di tali mezzi in periodi diversi da quello estivo.
Eventuali conseguenti introiti sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati alla pertinente
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze destinata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".
 
Art. 11
Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e del vice Ministro della cooperazione allo sviluppo
1. La responsabilita' politica della cooperazione allo sviluppo e' attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarieta' e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'articolo 15.
2. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonche' la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di CPS.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, conferisce la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice Ministro. Con le procedure di cui all'articolo 10, comma 4, della suddetta legge, il vice Ministro e' invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali siano trattate materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.
Note all'art. 11:
- Il testo dell'articolo 10, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed
esercitano i compiti ad essi delegati con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi
restando la responsabilita' politica e i poteri di
indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'articolo 95
della Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo'
essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi
sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di
competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
piu' direzioni generali. In tale caso la delega, conferita
dal Ministro competente, e' approvata dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri.".
 
Art. 12

Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione
sulle attivita' di cooperazione

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 5, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 15, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.
2. Il documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorita' delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi settori nel cui ambito dovra' essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresi' gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.
3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 15, acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio nazionale di cui all'articolo 16 della presente legge.
4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attivita' di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). La relazione da' conto dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonche' della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalita' con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione indica in maniera dettagliata i progetti finanziati e il loro esito nonche' quelli in corso di svolgimento, i criteri di efficacia, economicita', coerenza e unitarieta' adottati e le imprese e le organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. Nella relazione sono altresi' indicate le retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attivita' di cooperazione e dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attivita', ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La relazione, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 15 della presente legge, e' trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo.
5. Al fine della programmazione degli impegni internazionali a livello bilaterale e multilaterale, le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1.
Note all'art. 12:
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), e' il seguente:
"Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e'
il seguente:
"Art. 15. (Obblighi di pubblicazione concernenti i
titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o
consulenza). - 1. Fermi restando gli obblighi di
comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge
15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni
pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative
ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di
incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,
nonche' di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la
titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati
o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo
svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al
rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con
specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o
legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di
conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei
alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di
consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i
quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo
53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono
condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e
per la liquidazione dei relativi compensi. Le
amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui
rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica
consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati
di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto
al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la
responsabilita' del dirigente che l'ha disposto, accertata
all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il
pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta,
fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di
cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento
dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione
dell'incarico.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono
aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato
dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone,
anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1,
commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.".
 
Art. 13
Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento

1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 12, cui e' allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dal regolamento della rispettiva Camera, decorsi i quali il documento e' approvato anche in assenza del parere.
2. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano altresi', ai fini dell'espressione del parere, gli schemi dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 13, e all'articolo 20, comma 1. Le Commissioni si esprimono nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.
 
Art. 14

Allegati al bilancio e al rendiconto generale dello Stato sulla
cooperazione allo sviluppo

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.
2. Al rendiconto generale dello Stato e' allegata una relazione curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti di cui al presente articolo, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorita' indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12.
 
Art. 15
Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo

1. E' istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), con il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attivita' di cui all'articolo 4 nonche' la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo.
2. Il CICS e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed e' composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne e' vice presidente, dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' delegare le proprie funzioni, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Sulla base delle finalita' e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attivita' di CPS.
4. Il CICS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilita', rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero ai sensi del comma 1 dell'articolo 14, sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse gia' stanziate a tale fine.
5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, i presidenti di regione o di provincia autonoma e i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali. Alle riunioni del CICS partecipano senza diritto di voto anche il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 17.
6. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia.
7. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento. La partecipazione alle riunioni non puo' in ogni caso dare luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.
8. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
9. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attivita' del CICS, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 20.
10. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 16
Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito un Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composto dai principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell'Agenzia di cui all'articolo 17, delle principali reti di organizzazioni della societa' civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, delle universita' e del volontariato. La partecipazione al Consiglio nazionale non da' luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati.
2. Il Consiglio nazionale, strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce almeno annualmente su convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione.
3. Ogni tre anni il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale convoca una Conferenza pubblica nazionale per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo.
4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 17
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

1. Per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicita', unitarieta' e trasparenza e' istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito degli indirizzi generali indicati nel documento di cui all'articolo 12 e del coordinamento di cui all'articolo 15. Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo.
3. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi politici di cui al comma 2, le attivita' a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresi' alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione allo sviluppo. Per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso i soggetti di cui al capo VI, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente e con i principi stabiliti dall'Unione europea, o attraverso partner internazionali, salvo quando si richieda il suo intervento diretto.
4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalita'; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; puo' realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.
5. Il direttore dell'Agenzia e' nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo.
6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di contabilita', approvato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai principi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile nonche' coerente con le regole adottate dall'Unione europea. Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge.
7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, puo' istituire o sopprimere le sedi all'estero dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse localita'. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia dispone l'utilizzazione, laddove possibile, degli uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l'Agenzia.
8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia puo', nel limite delle risorse finanziarie assegnate, inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2, nonche' del personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, nel limite massimo delle unita' ivi indicate. Si applica la parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione dell'articolo 204; salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero e' di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero e' accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in conformita' con l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con le organizzazioni della societa' civile presenti in loco e assicura il coordinamento tecnico delle attivita' di cooperazione allo sviluppo finanziate con fondi pubblici italiani.
9. L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati pubblica nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese partner, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari.
10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23, comma 2, che intendano partecipare alle attivita' di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici. Tale codice richiama le fonti normative internazionali in materia di condizioni di lavoro, di sostenibilita' ambientale nonche' la legislazione per il contrasto della criminalita' organizzata e fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23, comma 2.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia e delle relative articolazioni periferiche.
12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
13. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:
a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli interventi di cooperazione nonche' le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo oneroso;
b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) le funzioni di controllo interno e di valutazione delle attivita';
d) le procedure di reclutamento per il direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge;
e) le procedure comparative di cui al comma 3;
f) le procedure di selezione delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 26;
g) il rapporto fra la presenza dell'Agenzia all'estero e le rappresentanze diplomatiche e consolari e le condizioni per assicurare il sostegno e il coordinamento tecnico da parte dell'Agenzia delle attivita' di cooperazione realizzate con fondi pubblici italiani nei Paesi partner;
h) il numero massimo di sedi all'estero di cui al comma 7 e di dipendenti dell'Agenzia che possono essere destinati a prestarvi servizio;
i) le modalita' di armonizzazione del regime degli interventi in corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi dell'articolo 32;
l) le modalita' di riallocazione del personale, dei compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per l'Oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia, senza che cio' determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
m) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualita' di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonche' da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
n) le modalita' di rendicontazione e controllo delle spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia, anche attraverso un efficiente servizio di audit interno che assicuri il rispetto dei principi di economicita', efficacia ed efficienza;
o) la previsione che il bilancio dell'Agenzia sia pubblicato nel sito internet del medesimo istituto, dopo la sua approvazione.
Note all'art. 17:
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, reca:
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, reca: "Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»".
- Il testo dell'articolo 204 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri) e' il seguente:
"Art. 204. Trattamento dei componenti delle delegazioni
diplomatiche speciali. Ai componenti delle delegazioni
diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 e' attribuita,
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica su parere della commissione di cui
all'articolo 172, un'indennita' adeguata ed un assegno per
oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di
cui all'articolo 171-bis. Il trattamento economico
complessivo e' comunque non superiore a quello che il
personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel
Paese in cui e' istituita la delegazione diplomatica
speciale.
Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al
primo comma dell'articolo predetto, all'indennita'
personale si intende sostituita quella prevista dal primo
comma del presente articolo. La indennita' giornaliera
prevista dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei
casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base
dell'indennita' di cui al primo comma del presente
articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'articolo
186, l'indennita' giornaliera e' stabilita con la stessa
procedura indicata nel primo comma del presente articolo.".
- Il testo dell'articolo 170, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) e'
il seguente:
"Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per
un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe,
non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale
ha titolo al trattamento economico di cui alla presente
parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173,
175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo
comma dell'articolo 200.".
- Il testo dell'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri) e' il seguente:
"Art. 31. (Composizione e organizzazione degli uffici
all'estero). - La composizione, per numero e qualificazione
del personale, e l'organizzazione di ciascuna
rappresentanza diplomatica e di ciascun ufficio consolare
di I categoria sono determinate dall'azione specifica che
rappresentanze ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area
a ciascuno propria. Il relativo organico comprende, in base
alle diverse esigenze di servizio, posti per il personale a
seconda dei compiti da assolvere. La azione della
rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare e'
svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo
coadiuva, dal funzionario che vi e' preposto e che, come
tale, ha la responsabilita' della condotta degli affari.
Al servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari e' adibito esclusivamente personale di
ruolo e a contratto dell'Amministrazione degli affari
esteri, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed
il caso di missione temporanea.
E' vietato il conferimento a titolo onorifico di
incarichi presso uffici all'estero, di qualifiche
diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi
genere, salvo per questi ultimi quanto puo' essere disposto
con decreto del Ministro, su motivata proposta del
Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze.
Restano ferme le norme che disciplinano l'assegnazione
alle rappresentanze diplomatiche di addetti militari,
navali ed aeronautici.".
- Il testo dell'articolo 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri) e' il seguente:
"Art. 37. (Funzioni della Missione diplomatica). - La
Missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto
internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i
cittadini e i loro interessi;
trattare gli affari, negoziare, riferire;
promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti
in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di
accreditamento.
L'attivita' di una Missione diplomatica si esplica in
particolare nei settori politico-diplomatico, consolare,
emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale,
culturale, scientifico-tecnologico della stampa ed
informazione.
La Missione diplomatica esercita altresi' azione di
coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di
direzione dell'attivita' di uffici ed Enti pubblici
italiani, operanti nel territorio dello Stato di
accreditamento.".
- Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59) e' il seguente:
"Art. 8. (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono
strutture che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai
poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo
le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica."
"Art. 9. (Il personale e la dotazione finanziaria). -
1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti
determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli,
si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
articolo 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui
al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono
coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.".
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione."
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche".
 
Art. 18

Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo

1. All'Agenzia e' attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.
2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita', debitamente accettati;
e) da una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Il bilancio dell'Agenzia e' unico e redatto conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.
4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad attivita' che, in base alle statistiche elaborate dai competenti organismi internazionali, rientrano nella CPS sono impignorabili.
Note all'art. 18:
- Il testo dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
"2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui
al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.".
- Il testo dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, e' il seguente:
"Art. 48. Le quote di cui all'articolo 47, secondo
comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi
straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali,
assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, e
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli
immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione
scolastica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto
della popolazione, sostentamento del clero, interventi
caritativi a favore della collettivita' nazionale o di
paesi del terzo mondo".
- Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, reca:
"Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento
ed armonizzazione dei sistemi contabili".
 
Art. 19
Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinata la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di duecento unita'.
2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:
a) mediante l'inquadramento del personale attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia e previo parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza, nonche' del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare;
b) mediante l'inquadramento di non oltre quaranta dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, che optino per il transito alle dipendenze dell'Agenzia;
c) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
3. Al momento dell'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale di cui al comma 2, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.
4. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata dal presente provvedimento, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Per gli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 32, commi 4 e 5, della presente legge.
5. Nei limiti delle disponibilita' del proprio organico, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali, l'Agenzia puo' avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. La disciplina del rapporto di lavoro con il personale locale, assunto nei Paesi in cui l'Agenzia opera nel limite di un contingente complessivo pari a cento unita', in aggiunta alla dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, e' armonizzata con le disposizioni di cui al titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. E' fatto divieto di applicare l'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e, in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero di cui all'articolo 17, comma 7, della presente legge, i contratti di lavoro con il personale di cui al presente comma, che devono obbligatoriamente essere stipulati prevedendo una condizione risolutiva espressa, sono risolti di diritto.
7. Dall'attuazione del presente articolo, fatta eccezione per gli oneri coperti ai sensi dell'articolo 33, comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 19:
- Il capo III del titolo II del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
reca: "Uffici, piante organiche, mobilita' e accessi".
- Il testo dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario) e' il seguente:
"Art. 2. (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni) - 1. Gli uffici dirigenziali e
le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche'
degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di
livello non generale e le relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche
risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le
restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli
uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al
personale dell'amministrazione civile dell'interno le
riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si
applicano all'esito della procedura di soppressione e
razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e
comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle
percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica
quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
totale generale degli organici delle forze armate e'
ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il
predetto decreto e' rideterminata la ripartizione dei
volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto
legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si
applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a)
a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non
riassorbibile in base alle predette disposizioni, e'
collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e
con le modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad
eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente
comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle
disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni
organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata,
suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero delle
promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il
Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie
di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il
medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie
per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici
entro il 1° gennaio 2016, nonche' disposizioni per
l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri al personale militare
non dirigente.
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare
applicazione le specifiche discipline di settore.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze considerando che le medesime riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo
conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in
misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
che la differenza sia recuperata operando una maggiore
riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra
amministrazione. Per il personale della carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale
dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri,
limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in
servizio all'estero alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi
previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle
sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre
2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del
presente articolo.
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati
emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31
ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data,
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data di entrata in vigore del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n.
165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per
il rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le
strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo
operante presso gli uffici giudiziari, il personale di
magistratura. Sono altresi' escluse le amministrazioni
interessate dalla riduzione disposta dall'articolo
23-quinquies, nonche' la Presidenza del Consiglio dei
Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno
2012.
8. Per il personale degli enti locali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
limitazione delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i
regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi
ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base
regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle
strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra
amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di
cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di
innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo
congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al
comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici
di livello dirigenziale generale e non generale non puo'
essere incrementato se non con disposizione legislativa di
rango primario.
10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il
riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo
23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al
31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal
presente comma sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo
3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio
di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno
dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il
Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16
del presente articolo si applicano anche alle
amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e
23-quinquies.
11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle
qualifiche o nelle aree interessate da posizioni
soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi
titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
aree, da computarsi al netto di un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario al complesso
delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica,
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli
equilibri di finanza pubblica, della compatibilita' delle
assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente
decreto. Per le unita' di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame
congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le
procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto
dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
e misure in ordine di priorita':
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di
anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze
previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con
conseguente richiesta all'ente di appartenenza della
certificazione di tale diritto. Si applica, senza
necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini
della liquidazione del trattamento di fine rapporto
comunque denominato, per il personale di cui alla presente
lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31
dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo
sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto
alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al
31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine
rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello
stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una
previsione delle cessazioni di personale in servizio,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del
presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento
delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili
entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto
dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del
fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso
uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che
presentino vacanze di organico, del personale non
riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo
da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla
presente lettera sono disposti, previo esame con le
organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi
entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il personale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento
economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e'
stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale
assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro trenta
giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme
contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla
maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in
eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere
precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in
proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento
all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni
caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
del restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con
le modalita' di cui al comma 11, le amministrazioni
dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 31 dicembre
2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo
33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere
aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in
disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i
requisiti per il trattamento pensionistico.
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio
dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e
redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il
personale iscritto negli elenchi di disponibilita' puo'
presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al
medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute
ad accogliere le suddette domande individuando criteri di
scelta nei limiti delle disponibilita' in organico, fermo
restando il regime delle assunzioni previsto mediante
reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le
domande di ricollocazione non possono procedere ad
assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni
funzionali o finanziarie dell'amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi di
riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalita' di
reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le
ipotesi di responsabilita' dirigenziale» sono aggiunte le
seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel
momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto
utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini
del transito, della data di maturazione del requisito dei
cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della
maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale».
16. Per favorire i processi di mobilita' di cui al
presente articolo le amministrazioni interessate possono
avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili.
17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola
informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di
cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatti
salvi la sola informazione ai sindacati per le
determinazioni relative all'organizzazione degli uffici
ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di
cui all'articolo 9».
18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165:
a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9» sono
sostituite dalle seguenti: «previa informazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all'articolo 9»;
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
«Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici
comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di
processi di mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e
trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle
organizzazioni sindacali rappresentative del settore
interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i
processi di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio
dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e
modalita' condivisi, la pubblica amministrazione procede
alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'».
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva
all'entrata in vigore del presente decreto e' comunque
dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su
tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale
previste dai vigenti contratti collettivi.
20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per
cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di
prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede alla immediata
riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di
criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento
strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non
oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in
corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine
non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui
alla citata normativa.
20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto
dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31
dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica
l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano incarichi
di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del
citato articolo 19 a soggetti gia' titolari di altro
incarico presso le predette Agenzie o presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie
fiscali che incorporano altre amministrazioni sono
rinnovati entro quindici giorni dalla data
dell'incorporazione.
20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono
inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma
5-bis»;
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di
amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al
trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo
dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma
5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento
economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quello previsto al periodo precedente»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compensi
per gli amministratori e per i dipendenti delle societa'
controllate dalle pubbliche amministrazioni».
20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater
si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e ai
contratti stipulati e agli atti emanati successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.".
- Il testo dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
"Art. 35. Reclutamento del personale (Art. 36, commi da
1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del d.lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n.
267 del 2000): (159) (162)
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene
con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di
svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino
economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove
e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori; (161)
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di
servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il
bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con
apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di
contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell'amministrazione che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio
delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del
personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici
non economici. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione
all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative
assunzioni e' concessa, in sede di approvazione del piano
triennale del fabbisogno del personale e della consistenza
dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli
enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di
cui al presente comma e' concessa in sede di approvazione
dei Piani triennali di attivita' e del piano di fabbisogno
del personale e della consistenza dell'organico, di cui
all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.".
- Il testo dell'articolo 16, comma 1, della legge 26
febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' il seguente:
"1. Il personale addetto alla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo e' costituito da:
a) personale del Ministero degli affari esteri;
b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello
Stato, comandati o nominati con le modalita' previste dagli
ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite
massimo di sette unita';
c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto
privato, ai sensi dell'articolo 12;
d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli
enti locali e di enti pubblici non economici posto in
posizione di fuori ruolo o di comando anche in deroga ai
limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni
normative o contrattuali;
e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana,
provenienti da organismi internazionali nei limiti di un
contingente massimo di trenta unita', assunti dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla
base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera
c). ".
- Il testo dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo) e' il seguente:
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.".
- Il titolo VI della parte seconda del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)
reca: "Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze
diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di
cultura.".
- Il testo dell'articolo 160 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e' il
seguente:
"Art. 160. (Assunzione presso altro ufficio).- Nel caso
di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero,
l'amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle
esigenze di servizio e dalle disponibilita' di bilancio, a
ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso
un altro ufficio all'estero, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 166, primo comma, lettera f). L'impiegato
riassunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli
effetti, la precedente anzianita' di servizio ed il
precedente regime contrattuale.
L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e
documentati motivi personali, dopo avere prestato lodevole
servizio per almeno cinque anni presso un ufficio
all'estero, puo' in via eccezionale essere autorizzato,
tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le
proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero entro
tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche
nei casi di cui al presente comma, l'impiegato conserva la
precedente anzianita' di servizio ed il precedente regime
contrattuale.
Nei casi previsti dai precedenti commi si prescinde,
nella riassunzione, dalle disposizioni di cui all'articolo
155. Non puo' in ogni caso essere riassunto l'impiegato che
sia cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 161 e
dell'articolo 166, primo comma, lettere a), b), c), d) ed
e). Nel caso di soppressione o chiusura di istituti
italiani di cultura, la riassunzione potra' essere
disposta, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche in
deroga alle dotazioni di personale a contratto stabilite
per i singoli istituti con apposito decreto ministeriale.
Nei soli casi di cui al primo comma, agli impiegati a
contratto viene attribuito un contributo alle spese di
trasferimento nella misura determinata con apposito decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.".
 
Art. 20
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilita', a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale.
2. Con modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; rappresentanza politica e coerenza dell'azione dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 8 e 27; valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi, a quest'ultimo fine, anche di valutatori indipendenti esterni, a carico delle risorse finanziarie dell'Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all'articolo 21.
Note all'art. 20:
- Il testo dell'articolo 17, comma 4-bis, della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400 e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
 
Art. 21
Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo

1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' istituito il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.
2. Il Comitato e' presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo ed e' composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia. Ad esso partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno e i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esso partecipano altresi', senza diritto di voto, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, un rappresentante delle associazioni rappresentative dei medesimi. La partecipazione al Comitato non da' luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati.
3. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro, delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali di cui agli articoli 8 e 27, definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi e aree di intervento e svolge ogni altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato.
4. Al funzionamento del Comitato congiunto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 22

Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo
sviluppo

1. Nell'ambito delle finalita' della presente legge, la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia possono stipulare apposita convenzione con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle societa' da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalita' di cui all'articolo 8 nonche' per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea.
3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
4. La societa' Cassa depositi e prestiti Spa puo' destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalita' della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21.
5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalita' di attuazione del presente articolo.
 
Art. 23
Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo

1. La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, costituito da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarieta'.
2. Sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo:
a) le amministrazioni dello Stato, le universita' e gli enti pubblici;
b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;
c) le organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti senza finalita' di lucro di cui all'articolo 26;
d) i soggetti con finalita' di lucro, qualora agiscano con modalita' conformi ai principi della presente legge, aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilita' sociale e alle clausole ambientali, nonche' rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.
 
Art. 24

Amministrazioni dello Stato, camere di commercio, universita' ed enti
pubblici

1. L'Italia favorisce l'apporto e la partecipazione delle amministrazioni dello Stato, del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle universita' e degli enti pubblici alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalita' della presente legge.
2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione che determina modalita' di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, puo' affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o puo' concedere contributi ai predetti soggetti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 25
Regioni ed enti locali

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia promuovono forme di partenariato e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, l'Agenzia puo' concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 9.
 
Art. 26

Organizzazioni della societa' civile ed altri soggetti senza
finalita' di lucro

1. L'Italia promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della societa' civile e di altri soggetti senza finalita' di lucro, sulla base del principio di sussidiarieta'.
2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti senza finalita' di lucro di seguito elencati:
a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;
b) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarieta' internazionale;
c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalita' prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;
d) le organizzazioni e le associazioni delle comunita' di immigrati che mantengano con le comunita' dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;
e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;
f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).
3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni e dagli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacita' e dell'efficacia dei medesimi soggetti e' rinnovata con cadenza almeno biennale.
4. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacita', efficacia e trasparenza, l'Agenzia puo' concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. Questi ultimi sono tenuti a rendicontare, per via telematica, i progetti beneficiari di contributi concessi dall'Agenzia e le iniziative di cooperazione allo sviluppo la cui realizzazione e' stata loro affidata dalla medesima.
5. Le attivita' di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3 sono da considerarsi, ai fini fiscali, attivita' di natura non commerciale.
Note all'art. 26:
- La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: "Legge-quadro
sul volontariato".
- La legge 7 dicembre 2000, n 383, reca: "Disciplina
delle associazioni di promozione sociale".
 
Art. 27
Soggetti aventi finalita' di lucro

1. L'Italia riconosce e favorisce l'apporto delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi partner, fatta eccezione per le societa' e le imprese iscritte nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialita' e responsabilita' sociale.
2. E' promossa la piu' ampia partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, nonche' dai Paesi partner, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.
3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8 puo' essere destinata a:
a) concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinche' finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi partner o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner;
c) costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi di cui alla lettera a).
4. Il CICS stabilisce:
a) la quota del fondo rotativo che puo' annualmente essere impiegata per le finalita' di cui al comma 3;
b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalita' e delle priorita' geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;
c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.
5. All'istituto gestore di cui all'articolo 8 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali e' valutato dall'Agenzia congiuntamente all'istituto gestore. Le iniziative di cui al comma 3 del presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all'articolo 8.
Note all'art. 27:
- Il testo dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1990,
n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione,
importazione e transito dei materiali di armamento), e' il
seguente:
"Art. 3. (Registro nazionale delle imprese) - 1. Il
registro nazionale delle imprese e' disciplinato
dall'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.".
 
Art. 28
Personale impiegato all'estero nelle attivita' di cooperazione
internazionale allo sviluppo. Collocamento in aspettativa dei
pubblici dipendenti
1. Nell'ambito delle attivita' di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualita' personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' convocato un apposito tavolo di contrattazione per la definizione del contratto collettivo nazionale del personale impiegato all'estero nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignita' del proprio compito ed in nessun caso puo' essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.
2. L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Le organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare il personale di cui al comma 1 del presente articolo anche a titolo volontario, senza la costituzione di un rapporto di lavoro. In questo caso, l'inquadramento giuridico ed economico di detto personale e' parametrato su quello stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni, con oneri integralmente a carico delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui al secondo periodo del presente comma.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, e comunque non inferiore alla durata del contratto di cui al comma 1 del presente articolo. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.
4. L'amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della societa' civile o di altro soggetto che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 3. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che puo' riguardare anche il personale impiegato in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali, nonche' da soggetti privati, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalita' e gli indirizzi di cui agli articoli 1 e 2. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge in servizio di cooperazione.
5. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 7 costituisce attestazione sul servizio e sulla sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato al servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio e' computato per l'elevazione del limite massimo di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo piu' favorevoli disposizioni di legge, le attivita' di servizio prestate dal personale di cui al comma 3 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attivita' professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianita' di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate.
6. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese e ai datori di lavoro privati che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge che lo segue in loco, da essi dipendenti, e' data la possibilita' di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore.
7. Le organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 assumono tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicita' della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. E' escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o l'Agenzia, anche nel caso in cui le organizzazioni e gli altri soggetti contraenti dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.
9. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 26, discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. L'Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e servizio civile internazionale, ivi incluse quelle messe in atto dall'Unione europea per la partecipazione dei giovani alle attivita' di cooperazione allo sviluppo. I soggetti di cui all'articolo 26, accreditati ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64, organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o soggette a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale.
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 28:
- Il testo dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio
civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo
2001, n. 64) e' il seguente: L'attivita' svolta nell'ambito
dei progetti di servizio civile non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la
sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento
o dalle liste di mobilita'.
2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di
servizio civile compete un assegno per il servizio civile,
non superiore al trattamento economico previsto per il
personale militare volontario in ferma annuale, nonche' le
eventuali indennita' da corrispondere in caso di servizio
civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici
volti a compensare la condizione militare. La misura del
compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale
e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri tenendo conto delle disponibilita' finanziarie del
Fondo nazionale per il servizio civile."
- Il testo dell'articolo 60 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e' il seguente:
"Art. 60. (Casi di incompatibilita'). - L'impiegato non
puo' esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna
professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati
o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro,
tranne che si tratti di cariche in societa' o enti per le
quali la nomina e' riservata allo Stato e sia all'uopo
intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.".
- Il testo dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.) e'
il seguente: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case
popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300. Fino alla revisione organica della disciplina di
settore, le disposizioni di cui al presente decreto
continuano ad applicarsi anche al CONI."
- Il testo dell'art. 23-bis, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' il seguente: "5.
L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o incarichi
presso soggetti privati o pubblici da parte del personale
di cui al comma 1 non puo' comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato
addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel
medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o
formulato pareri o avvisi su contratti o concesso
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende
svolgere l'attivita'. Ove l'attivita' che si intende
svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende
anche al caso in cui le predette attivita' istituzionali
abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la
controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile;
b) il personale intende svolgere attivita' in organismi
e imprese private che, per la loro natura o la loro
attivita', in relazione alle funzioni precedentemente
esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale
funzionamento o l'imparzialita'.
6. Il dirigente non puo', nei successivi due anni,
ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle
funzioni individuate alla lettera a) del comma 5."
- Il testo dell'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n.
64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e' il
seguente: "1. Gli enti e le organizzazioni privati che
intendono presentare progetti per il servizio civile
volontario devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacita' organizzativa e possibilita' d'impiego in
rapporto al servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le
finalita' di cui all'articolo 1;
d) svolgimento di un'attivita' continuativa da almeno
tre anni."
- Il testo dell'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n.
64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e' il
seguente: "1. Il servizio civile puo' essere svolto
all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di
servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui
all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte
dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonche'
in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione
fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da
organismi internazionali operanti con le medesime finalita'
ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto
dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce
le modalita' di svolgimento del servizio civile
all'estero."
 
Art. 29
Partner internazionali

1. L'Italia favorisce l'instaurazione sul piano internazionale di collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei principi di piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e di efficacia degli aiuti, con i Governi dei Paesi partner, nonche' con gli organismi internazionali, con le banche di sviluppo, con i fondi internazionali, con l'Unione europea e con gli altri Paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.
 
Art. 30

Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in
materia di cooperazione allo sviluppo

1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.
 
Art. 31
Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti

1. Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati:
a) la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;
d) la legge 29 agosto 1991, n. 288;
e) il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 15 settembre 2004, n. 337;
f) l'articolo 13, commi da 1 a 6, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
g) l'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 54;
h) la legge 13 agosto 2010, n. 149;
i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243;
l) l'articolo 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
a) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attivita' di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonche' di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettivita' italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attivita' di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea»;
b) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). - 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono definiti dalla legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo».
3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«m-bis) cooperazione allo sviluppo».
4. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il numero 11) e' aggiunto il seguente:
«11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta' internazionale».
5. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera a), il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e' consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna operazione. Tali operazioni possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b)»;
b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con decreti di natura non regolamentare adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 7, lettera a), terzo periodo».
Note all'art. 31:
- La legge 26 ottobre 1962, n. 1612 reca "Riordinamento
dell'istituto agronomico per l'oltremare, con sede in
Firenze".
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 reca "Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1988, n. 177 reca "Approvazione del regolamento di
esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo."
- La legge 29 agosto 1991, n. 288 reca "Modifiche agli
articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 febbraio 1987, n.
49, in materia previdenziale ed assicurativa per volontari
in servizio civile e cooperanti."
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 15
settembre 2004, n. 337 reca "Regolamento di semplificazione
delle procedure amministrative relative alle Organizzazioni
Non Governative".
- Il testo dell'articolo 13, commi da 1 a 6, della
legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile) e' il seguente: "1. Entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definite le modalita' semplificate di svolgimento delle
procedure amministrative e contrattuali riguardanti:
a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati
dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;
b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al
superamento delle criticita' di natura umanitaria, sociale
o economica.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in
particolare:
a) le modalita' di approvazione degli interventi, in
conformita' all'articolo 11, comma 3, della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 426;
b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di
contabilita' generale dello Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a
consulenti tecnici e giuridici;
d) le modalita' di svolgimento delle procedure
negoziate.
3. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli
interventi di cooperazione di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, e' emanato nel rispetto delle disposizioni,
contenute nel regolamento di cui all'articolo 5 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, attuative di quanto previsto dal comma 6 del medesimo
articolo 5.
4. Nell'individuazione delle aree di intervento di cui
al comma 1, lettera b), e' data priorita' ai Paesi che
hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione
nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina
ovvero diretti ad agevolare l'esecuzione delle pene
detentive delle persone condannate in Italia presso gli
istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime. E'
inoltre attribuita priorita' ai progetti con i Paesi terzi
per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di
permesso di soggiorno che si trovino in stato di
disoccupazione a causa della crisi economica.
5. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso
alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario. Il termine per l'espressione del
parere e' stabilito in trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine, il
decreto puo' essere comunque emanato.
6. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte
del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero
possono disporre di somme erogate da parte della
Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione
europea per la realizzazione di interventi di cooperazione
allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I
finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e
rendicontati secondo la normativa prevista dalla
Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi
agli Stati membri.
- Il testo dell'articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54 (Regolamento
recante norme in materia di autonomia gestionale e
finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli
Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari
esteri) e' il seguente: "1. Le somme assegnate da parte del
Ministero o da altre Amministrazioni dello Stato al
titolare dell'ufficio all'estero mediante aperture di
credito per attivita' di cooperazione allo sviluppo, di cui
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono gestite e
rendicontate secondo la normativa vigente in materia di
contabilita' generale dello Stato.
2. Le entrate e le uscite ad esse relative sono
iscritte nel bilancio degli uffici all'estero in una voce
specifica delle partite di giro.
3. Le somme di cui al comma 1 sono giustificate
mediante rendiconti, predisposti sulla base degli appositi
registri e da trasmettersi entro sessanta giorni dalla
chiusura del periodo da rendicontare ai competenti uffici
del Ministero, dandone comunicazione, anche mediante
evidenze informatiche all'ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero degli affari esteri ed alla Corte dei
conti. In caso di ritardo nella presentazione dei
rendiconti imputabile al funzionario delegato, quest'ultimo
e' passibile delle penalita' previste dall'articolo 60 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche'
dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367.
4. I rendiconti di cui al comma 3 sono resi dal
titolare dell'ufficio all'estero, nella veste di
funzionario delegato, che si avvale per la loro
predisposizione del personale del settore
amministrativo-contabile. Ad essi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 22, commi 10, 11 e 12."
- La legge 13 agosto 2010, n. 149 reca "Modifiche
all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, e agli articoli 11 e 13 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi
dell'Amministrazione degli affari esteri per la
cooperazione allo sviluppo."
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2012, n. 243 reca: "Regolamento recante il riordino
dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, a norma
dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133."
- Il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia) e' il seguente: "1. Il comma 1 dell'articolo
7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' sostituito dal
seguente: "1. A valere sul Fondo di rotazione di cui
all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere
concessi ad imprese italiane crediti agevolati per
assicurare il finanziamento della quota di capitale di
rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di
imprese miste. Possono altresi' essere concessi crediti
agevolati ad investitori pubblici o privati o ad
organizzazioni internazionali, affinche' finanzino imprese
miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o
concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE
che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota
del medesimo Fondo puo' essere destinata alla costituzione
di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli
istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli
apporti di capitale delle imprese italiane nelle imprese
miste."
1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in
ambito internazionale per il superamento dell'aiuto legato,
per accedere ai crediti agevolati a valere sul Fondo
rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni, le imprese
italiane si devono formalmente impegnare a rispettare
quanto previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla
responsabilita' sociale delle imprese per gli investimenti
internazionali e dalla risoluzione P7-TA(2011)0141 del
Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di
investimenti internazionali e di rispetto da parte delle
imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme
internazionali sui diritti umani.".
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59) come modificato dalla
presente legge: "1. Al ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale sono attribuite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
rapporti politici, economici, sociali e culturali con
l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela
degli interessi italiani in sede internazionale; di
analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in
materia di politica internazionale e di cooperazione allo
sviluppo; di rapporti con gli altri Stati con le
organizzazioni internazionali; di stipulazione e di
revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e
di coordinamento delle relative attivita' di gestione; di
studio e di risoluzione delle questioni di diritto
intenzionale, nonche' di contenzioso internazionale; di
rappresentanza della posizione italiana in ordine
all'attuazione delle disposizioni relative alla politica
estera e di sicurezza comune previste dal Trattato
dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni
politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di
emigrazione e tutela delle collettivita' italiane e dei
lavoratori all'estero; cura delle attivita' di integrazione
europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali
riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunita'
europea, della CECA, dell'EURATOM."
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina
dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005,
n. 118),come modificato dalla presente legge: "1. Si
considerano beni e servizi di utilita' sociale quelli
prodotti o scambiati nei seguenti settori:
a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre
2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle
prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione
dei livelli essenziali di assistenza», e successive
modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;
c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio
2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia
di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale;
e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al
Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di
diretta applicazione, con esclusione delle attivita',
esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10,
della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della
legislazione nazionale del turismo;
h) formazione universitaria e post-universitaria;
i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica ed al successo
scolastico e formativo;
m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da
enti composti in misura superiore al settanta per cento da
organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.
m-bis) cooperazione allo sviluppo.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
(Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale), come modificato dalla presente legge:
"a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti
settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta'
internazionale."
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), convertito con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e' il
seguente: "1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata
in societa' per azioni con la denominazione di "Cassa
depositi e prestiti societa' per azioni" (CDP S.p.A.), con
effetto dalla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 3. La
CDP S.p.A., salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei
rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli
obblighi anteriori alla trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo
Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le
disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le
fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati
possono detenere quote complessivamente di minoranza del
capitale della CDP S.p.A.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in
misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di natura non regolamentare, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo
Statuto della CDP Spa e sono nominati i componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per
il primo periodo di durata in carica. Per tale primo
periodo restano in carica i componenti del collego dei
revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo
10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive
modifiche allo statuto della CDP Spa e le nomine dei
componenti degli organi sociali per i successivi periodi
sono deliberate a norma del codice civile.
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si
chiude al 31 dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del
Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto
legislativo, tenendo presenti le caratteristiche del
soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione
separata di cui al comma 8.
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di
cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Tali operazioni possono essere effettuate anche
in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee,
multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito
con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP
S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le
operazioni di cui alla presente lettera possono essere
effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11,
lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle
bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista.
7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la
Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7,
lettera a), secondo periodo, puo' altresi' fornire alle
banche italiane e alle succursali di banche estere
comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e
autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria,
provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica
individuata nella convenzione di cui al periodo seguente,
per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto
dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad
una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di
ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza
energetica, con priorita' per le giovani coppie, per i
nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto
disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette
banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti
tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria
Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite
le modalita' con cui i minori differenziali sui tassi di
interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo
del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di
cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva
alle predette finalita', si applica il regime fiscale di
cui al comma 24.
8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le
attivita', strumentali, connesse e accessorie; per
l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la
CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini
contabili ed organizzativi, la cui gestione uniformata a
criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le
partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
e accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza
in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il
decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni
detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP
S.p.A. puo' altresi' assumere partecipazioni in societa' di
rilevante interesse nazionale in termini di strategicita'
del settore di operativita', di livelli occupazionali, di
entita' di fatturato ovvero di ricadute per il sistema
economico-produttivo del Paese, e che risultino in una
stabile situazione di equilibri o finanziario, patrimoniale
ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive
di redditivita'. Ai fini della qualificazione di societa'
di interesse nazionale, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare
sono definiti i requisiti, anche quantitativi, delle
societa' oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP
S.p.A. ai sensi del presente comma. Il decreto e' trasmesso
alle Camere. Le medesime partecipazioni possono essere
acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di
investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da
societa' private o controllate dallo Stato o enti pubblici.
Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite
mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta
postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione
separata di cui al comma 8.
8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi
precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte
di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30
aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da
mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.
8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi
precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e
medie imprese al fine di accrescere il volume del credito
alle piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti
titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma
7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo
criteri e modalita' stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle
garanzie di cui al presente comma si provvede a valere
sulle disponibilita' del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il
potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma
8. E' confermata, per la gestione separata, la Commissione
di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2
gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
10. Per l'amministrazione della gestione separata di
cui al comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP
S.p.A. e' integrato dai membri, con funzioni di
amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del
primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n.
197.
11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al
comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
con propri decreti di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche dei libretti di risparmio postale,
dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla
garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei
principi di accessibilita', uniformita' di trattamento,
predeterminazione e non discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita',
contratti e comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate
ai sensi del comma 3;
e) i criteri generali per la individuazione delle
operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera
a), ammissibili a finanziamento;
e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario,
le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi
del comma 7, lettera a), che possono essere garantite dallo
Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato
puo' essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia
all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e
compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia
di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di
mercato.
11-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze
determina, con decreti di natura non regolamentare adottati
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, i criteri e le modalita' per
l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 7, lettera
a), terzo periodo.
12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11
la CDP S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della
gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni
vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni. I rapporti in essere e i
procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata
in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano ad
essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme
legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per
quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11
continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto
compatibile. Le attribuzioni del consiglio di
amministrazione e del direttore generale della Cassa
depositi e prestiti anteriori alla trasformazione sono
esercitate, rispettivamente, dal consiglio di
amministrazione e, se previsto, dall'amministratore
delegato della CDP S.p.A.
13. All'attivita' di impiego della gestione separata di
cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni
piu' favorevoli previste per la Cassa depositi e prestiti
anteriori alla trasformazione, inclusa la disposizione di
cui all'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei
rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli
obblighi sorti per effetto della cartolarizzazione dei
crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. La gestione separata di cui al comma 8 puo'
avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive
modificazioni.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.A.,
riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita' svolte
e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.A.
17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla
CDP S.p.A. con le modalita' previste dall'articolo 12 della
legge 21 marzo 1958, n. 259.
18. La CDP S.p.A. puo' destinare propri beni e rapporti
giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di
titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A
tal fine la CDP S.p.A. adotta apposita deliberazione
contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti
giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti
e delle modalita' con le quali e' possibile disporre,
integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'
articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito
della deliberazione i beni e i rapporti giuridici
individuati sono destinati esclusivamente al
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello della CDP S.p.A. e
dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui
frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni
soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la
deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone
diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti
a cui vantaggio la destinazione e' effettuata la CDP S.p.A.
risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi
destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in
ogni caso la responsabilita' illimitata della CDP S.p.A.
per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con
riferimento a ciascun patrimonio separato la CDP S.p.A.
tiene separatamente i libri e le scritture contabili
prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice
civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle
procedure di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura
concorsuale applicabile, i contratti relativi a ciascun
patrimonio destinato continuano ad avere esecuzione e
continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel
presente comma. Gli organi della procedura provvedono al
tempestivo pagamento delle passivita' al cui servizio il
patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso, secondo
le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi
contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono
trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i
rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio
destinato e le relative passivita'.
19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi
motivo, del contratto di servizio ovvero del rapporto con
il quale e' attribuita la disponibilita' o e' affidata la
gestione delle opere, degli impianti, delle reti e delle
dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in
relazione ai quali e' intervenuto il finanziamento della
CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione
di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono
destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti
della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al
presente comma, sono indisponibili da parte del soggetto
uscente fino al completo soddisfacimento dei predetti
crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
creditori diversi dalla CDP S.p.A. e dagli altri
finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto
gestore assume, senza liberazione del debitore originario,
l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.A. e
degli altri finanziatori di cui al presente comma. L'ente
affidante e, se prevista, la societa' proprietaria delle
opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni
garantiscono in solido il debito residuo fino
all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai
finanziamenti concessi dalla CDP S.p.A. si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 42 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo
amministrativo della CDP S.p.A. delibera le operazioni di
raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi
forma. Ad esse non si applicano, fermo restando quanto
previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente
articolo, il divieto di raccolta del risparmio tra il
pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ne' i
limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa
vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli da
2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di
titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in
loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti
in sede di nomina e approva le modificazioni delle
condizioni dell'operazione.
21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme
contenute nel presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge
14 gennaio 1994, n. 20.
22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3
nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa vigente.
23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per
la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per
l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti
dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale,
diretta e indiretta.
24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' relativi alle operazioni di
raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate
dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro
esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie
anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro
tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla
gestione separata di cui al comma 8.
25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di
qualsiasi natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP
S.p.A. sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui
al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
della Cassa depositi e prestiti al momento della
trasformazione prosegue con la CDP S.p.A. ed e'
disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi
che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti
salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti
della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica
dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai
concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica
anzianita' di servizio, ove conseguita. I trattamenti
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un
nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non puo'
essere attribuito al predetto personale un trattamento
economico meno favorevole di quello spettante alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per il personale
gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa
richiesta, entro sessanta giorni (33) dalla trasformazione
si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le
procedure di mobilita', con collocamento prioritario al
Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale
trasferito e' inquadrato, in base all'ex livello di
appartenenza e secondo le equipollenze definite dal D.P.R.
4 agosto 1984 e successive modificazioni e D.P.R. 4 agosto
1986 e successive modificazioni, nella corrispondente area
e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta
in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche
amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o
reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del
presente comma e' riconosciuto un assegno personale
pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo
miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione
globale percepibile al momento della trasformazione, come
definita dal vigente CCNL, e quella spettante in base al
nuovo inquadramento; le indennita' spettanti presso
l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella
misura eventualmente eccedente l'importo del predetto
assegno personale. Entro cinque anni dalla trasformazione,
il personale gia' dipendente della Cassa depositi e
prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente
con CDP S.p.A. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli
delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' e i
termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale
non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il
quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio
all'atto della trasformazione mantengono il regime
pensionistico e quello relativo all'indennita' di
buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle
pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di
trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare,
con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio
1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico
applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla
trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione
obbligatoria gestita dall'INPS e hanno diritto al
trattamento di fine rapporto ai sensi dell' articolo 2120
del codice civile.".
 
Art. 32
Disposizioni transitorie

1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino alla data di cui all'articolo 31, comma 1. A decorrere dalla medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e la responsabilita' per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi approvati ed avviati sulla base della medesima legge sono trasferiti all'Agenzia, che, nei limiti previsti dalla presente legge, subentra alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi connessi con gli interventi stessi. Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, regola le modalita' del trasferimento.
2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all'articolo 31, comma 1, e' curata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento dell'effettuazione della spesa.
3. Nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 confluiscono gli stanziamenti gia' effettuati per le medesime finalita' di cui alla presente legge, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
4. L'Agenzia si avvale degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, gia' in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di cinquanta unita'. Entro la data di cui all'articolo 31, comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
5. Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 4 resta regolato dalla normativa attualmente vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero nel limite dei posti istituiti ai sensi dell'articolo 17, commi 7 e 8, ferma restando la possibilita' per gli interessati in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza dell'Agenzia.
6. A decorrere dalla data di cui all'articolo 31, comma 1, l'Istituto agronomico per l'Oltremare e' soppresso. Le relative funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono contestualmente trasferite all'Agenzia, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale.
7. Le organizzazioni non governative gia' riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nell'Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l'Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino al momento dell'avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneita' concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Note all'art. 32:
- Il testo dell'articolo 14, comma 1, lettera a), della
legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo),
e' il seguente: "a) dagli stanziamenti iscritti
nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente
con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362".
- La legge 24 maggio 1977, n. 227 reca "Disposizioni
sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti
alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di
lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e
finanziaria in campo internazionale.
- La legge 9 febbraio 1979, n. 38, reca "Cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
- La legge 3 gennaio 1981, n. 7, reca: "Stanziamenti
aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via
di sviluppo".
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca "Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo".
- Il testo dell'articolo 16, comma 1, della legge 26
febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' il seguente:
"1. Il personale addetto alla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo e' costituito da:
a) personale del Ministero degli affari esteri;
b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello
Stato, comandati o nominati con le modalita' previste dagli
ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite
massimo di sette unita';
c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto
privato, ai sensi dell'articolo 12;
d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli
enti locali e di enti pubblici non economici posto in
posizione di fuori ruolo o di comando anche in deroga ai
limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni
normative o contrattuali;
e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana,
provenienti da organismi internazionali nei limiti di un
contingente massimo di trenta unita', assunti dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla
base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera
c).
- Il testo dell'articolo 10, comma 8, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale), e' il
seguente: "8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22;".
 
Art. 33
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese per investimenti di cui all'articolo 17, pari ad euro 2.120.000 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Agli oneri derivanti dalle spese di personale di cui all'articolo 19, valutati in euro 5.301.962 per l'anno 2015 e in euro 5.279.238 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Cooperazione allo sviluppo» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 33:
- Il testo dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica), e' il seguente: "12. La clausola di salvaguardia
di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa
deve indicare le misure di riduzione delle spese o di
aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di
riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate
dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal
caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro
dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro
competente, le misure indicate nella clausola di
salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita
relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi."
- Il testo dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 1999, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica), e' il seguente "5. Nell'ambito di
ciascun programma le spese si ripartiscono in:
b) spese rimodulabili."
 
Art. 34
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 agosto 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Mogherini, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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