Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 giugno 2014, n. 124
Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 205 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal comma 3, lett. e), dell'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare i commi 1 e 2 secondo i quali la misura del recupero delle spese del processo penale anticipate dall'erario e' stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 gennaio 2014;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Recupero forfettizzato

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono recuperate, nella misura fissa stabilita nella «Tabella A» allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta'.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 205 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia - Testo A):
«Art. 205 (L). (Recupero intero, forfettizzato e per
quota). - 1. Le spese del processo penale anticipate
dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun
condannato, senza vincolo di solidarieta', nella misura
fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi puo' essere
rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale
recupero delle somme anticipate dall'erario.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura
del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo
di processo. Il giudice, in ragione della complessita'
delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di
condanna al pagamento delle spese processuali puo' disporre
che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono
recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma
2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia,
le spese per la pubblicazione della sentenza penale di
condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e
per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto
previsto dall' articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste
dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e successive modificazioni, e quelle funzionali
all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in
misura fissa stabilita con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la
misura del recupero con riferimento al costo medio delle
singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi
puo' essere rideterminato ogni anno.
2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonche'
le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le
spese per la pubblicazione della sentenza penale di
condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e
per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2,
sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in
misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno
dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo
di solidarieta'.
2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di
registro prenotati a debito per l'azione civile nel
processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun
condannato al risarcimento del danno in misura
corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta,
senza vincolo di solidarieta'. 2-sexies. Gli oneri
tributari relativi al sequestro conservativo di cui
all'articolo 316 del codice di procedura penale sono
recuperati nei confronti del condannato a carico del quale
e' stato disposto il sequestro conservativo.».
- Si riporta il testo della lett. e) del comma 3
dell'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile):
«Art. 67. (Misure urgenti per il recupero di somme
afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento
e la razionalizzazione delle spese di giustizia). -
(Omissis).
3. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) - b) - c) - d) (Omissis).
e) all'articolo 205 (L) sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Recupero intero, forfettizzato e per quota»;
2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le spese del processo penale anticipate
dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun
condannato, senza vincolo di solidarieta', nella misura
fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi puo' essere
rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale
recupero delle somme anticipate dall'erario.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina la
misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e
al tipo di processo. Il giudice, in ragione della
complessita' delle indagini e degli atti compiuti, nella
statuizione di condanna al pagamento delle spese
processuali puo' disporre che gli importi siano aumentati
sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle
previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza
tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione
della sentenza penale di condanna e le spese per la
demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino
dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 32,
comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326»;
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis,
nonche' le spese per la consulenza tecnica e per la
perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza
penale di condanna e le spese per la demolizione di opere
abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui
al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun
condannato in misura corrispondente alla quota del debito
da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1,
senza vincolo di solidarieta'.
2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta
di registro prenotati a debito per l'azione civile nel
processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun
condannato al risarcimento del danno in misura
corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta,
senza vincolo di solidarieta'.
2-sexies. Gli oneri tributari relativi al
sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice
di procedura penale sono recuperati nei confronti del
condannato a carico del quale e' stato disposto il
sequestro conservativo»;
f) all'articolo 208 (R), il comma 1 e' sostituito
dal seguente:
«1. Se non diversamente stabilito in modo
espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui
si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle
attivita' connesse alla riscossione e' cosi' individuato:
a) per il processo civile, amministrativo,
contabile e tributario e' quello presso il magistrato,
diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento e'
passato in giudicato o presso il magistrato il cui
provvedimento e' divenuto definitivo;
b) per il processo penale e' quello presso il
giudice dell'esecuzione. (L)»;
g) alla parte VII, titolo II, la rubrica e'
sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per le
spese nel processo amministrativo, contabile e tributario»;
h) all'articolo 212 (R) sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «o, per le spese di
mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto»
sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «o dalla cessazione
dell'espiazione della pena in istituto» sono soppresse;
i) il capo VI-bis del titolo II della parte VII
e' sostituito dal seguente titolo:
«Titolo II-bis - DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE
DI MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE PROCESSUALI, PENE
PECUNIARIE, SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI
PECUNIARIE PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE
Capo I - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO
Art. 227-bis (L). (Quantificazione dell'importo
dovuto). - 1. La quantificazione dell'importo dovuto e'
effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad
essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di
stipula della convenzione prevista dall' articolo 1, comma
367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la societa'
Equitalia Giustizia Spa.
Art. 227-ter (L). (Riscossione mediante ruolo). -
1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato
della sentenza o dalla data in cui e' divenuto definitivo
il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di
mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio
ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione
prevista dall' articolo 1, comma 367, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i
crediti ivi indicati, la societa' Equitalia Giustizia Spa
procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della riscossione procede alla
riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell' articolo
32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46. Si applica l' articolo 25, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
Art. 227-quater (L). (Norme applicabili). - 1.
Alle attivita' previste dal presente titolo si applicano
gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220.
4. - 5. - 6. - 7. (Omissis).».
- Il decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111 reca :
«Regolamento recante disposizioni in materia di recupero
delle spese del processo penale».
- Si riporta il testo dei comma 3 e 4 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale. (Omissis).».
 
Tabella A
Definizioni del processo in primo grado

1) Definizione del processo in fase di indagini preliminari - art. 447 codice di procedura penale:
a) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - Importo: 60 euro;
2) Definizione del processo in udienza preliminare:
a) sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato - Importo: 150 euro;
b) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - Importo: 60 euro;
3) Definizione del processo in giudizio:
a) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di decreto che dispone il giudizio - Importo: 180 euro;
b) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di citazione diretta a giudizio e di decreto di giudizio immediato - Importo: 150 euro;
c) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di giudizio direttissimo - Importo: 150 euro;
d) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio direttissimo - Importo: 80 euro;
e) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di citazione diretta a giudizio - Importo: 150 euro;
f) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale), emessa a seguito di citazione diretta a giudizio - Importo: 60 euro;
g) sentenza di condanna emessa nel giudizio dinnanzi al giudice di pace - Importo: 150 euro;
h) sentenza di condanna in Corte d'assise - Importo: maggiorazione di 30 euro;
4) Definizione del processo mediante remissione di querela:
a) sentenza che dichiara l'improcedibilita' per remissione di querela nel corso del giudizio di primo grado - Importo: 60 euro;
b) sentenza che dichiara l'improcedibilita' per remissione di querela nei successivi gradi di giudizio - Importo: 80 euro;
5) Definizione del processo mediante oblazione:
a) sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di domanda di oblazione proposta nel corso delle indagini preliminari e in ogni altro caso - Importo: 80 euro. Giudizi di impugnazione
1) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito di tutti i giudizi di appello, sia con dibattimento che in camera di consiglio, e ordinanze emesse in esito al giudizio di riesame - Importo: 60 euro;
2) sentenze in Corte d'assise d'appello - Importo: maggiorazione di 30 euro;
3) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito del giudizio di cassazione, sia con dibattimento che in camera di consiglio - Importo: 60 euro. Altri procedimenti
Importo: 60 euro.
 
Art. 2
Recupero per intero e per quota

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate dal condannato nella loro interezza. In caso di pluralita' di condannati, il recupero delle spese e' operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', in parti uguali.
2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, il recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' operato nella loro interezza. In caso di pluralita' di condannati, il recupero delle spese e' operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', in parti uguali.
Note all'art. 2:
- Per l'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 96 del decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche):
«Art. 96. (Prestazioni obbligatorie). - 1. Le
prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di
richieste di intercettazioni e di informazioni da parte
delle competenti autorita' giudiziarie sono obbligatorie
per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le
predette autorita' fino all'approvazione del repertorio di
cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro della giustizia e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati:
a) le prestazioni previste al comma 1, le modalita'
e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi
specifici degli operatori;
b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalita' di
pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato
anche in considerazione del numero e della tipologia delle
prestazioni complessivamente effettuate nell'anno
precedente.
3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti
nel repertorio di cui al comma 2, si applica l'articolo 32,
commi 2, 3, 4, 5 e 6.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2,
secondo periodo, il rilascio di informazioni relative al
traffico telefonico e' effettuato in forma gratuita. In
relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da
quelle di cui al primo periodo continua ad applicarsi il
listino adottato con decreto del Ministro delle
comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio
2001.
5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui
al comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra
loro le modalita' di interconnessione allo scopo di
garantire la fornitura e l'interoperabilita' delle
prestazioni stesse. Il Ministero puo' intervenire se
necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di
accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.».
 
Art. 3
Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, del presente decreto si applicano per il recupero delle spese anticipate dall'erario relative a processi penali nei quali la sentenza di condanna e' divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ferme restando le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna e' divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale n. 111 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, e' abrogato, salva restando la disposizione transitoria dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto ministeriale n. 111, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna e' divenuta definitiva prima del citato decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 giugno 2014

Il Ministro della giustizia: Orlando
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, reg.ne - succ. n. 2324
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del
citato decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111 :
«Art. 1. (Recupero forfetizzato). - 1. Le spese del
processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle
indicate nell'articolo 2, sono recuperate nella misura
fissa stabilita nella tabella A, allegata al presente
regolamento, nei confronti di ciascun condannato, senza
vincolo di solidarieta'.
Art. 2. (Recupero per intero e per quota). - 1. Le
spese del processo penale anticipate dall'erario per la
consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione
della sentenza penale di condanna e per la demolizione di
opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui
all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni, sono recuperate per intero nei confronti di
ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta'. In caso
di pluralita' di condannati, il recupero delle spese
avviene in parti uguali.
2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale
previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al
recupero delle spese relative alle prestazioni previste
dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali
all'utilizzo delle prestazioni medesime.
Art. 3.(Disposizioni transitorie). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle
spese anticipate dall'erario, relative a processi penali
per i quali la sentenza di condanna e' stata emessa dopo
l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
 
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