Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 1 agosto 2014
Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto l'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come sostituito dall'art. 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;
Visto l'art. 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato dall'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformita' del trattamento sul diritto agli studi universitari», e, in particolare, l'art. 13, comma 5, in forza del quale l'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, e' definito annualmente con decreto del Ministro;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.» e, in particolare, l'art. 4, comma 4;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 118 «Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001»;
Vista la comunicazione in data 18 giugno 2014 del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - ufficio VIII - in ordine alla lista dei Paesi in via di sviluppo del DAC (Comitato di aiuto allo sviluppo) dell'OCSE, beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), con cui si conferma la validita' della lista relativa all'anno 2013;

Decreta:

Art. 1

Ai fini della valutazione della condizione economica, per l'erogazione dei rispettivi interventi, gli organismi regionali di gestione applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse, agli studenti provenienti dai Paesi che di seguito si riportano:
Afganistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Central African Rep.
Chad
Comoros
Congo Dem. Rep.
Djibouti
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea Bissau
Haiti
Kenya
Kiribati
Korea, Dem. Rep.
Kyrgyz Rep.
Laos
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Samoa
Sao Tome & Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Tanzania
Tajikistan
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambia
Zimbabwe.
 
Art. 2

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per l'anno accademico 2014/2015.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2014

Il Ministro: Giannini
 
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