Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 agosto 2014
Modifiche al decreto 29 ottobre 2001, concernente l'individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 delle legge 31 marzo 2000, n. 78», il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze siano indicati i titoli d'istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione all'accademia, nonche' i diplomi di laurea e gli altri titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente ed eventuali ulteriori requisiti;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», ai sensi del quale il bando di concorso deve contenere, tra l'altro, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio, i termini e le modalita' della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformita' alle normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 2 e 23;
Visti gli articoli 6, 7, 8 e 9 del richiamato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, che disciplinano il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza;
Visto il proprio decreto 29 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002, recante «Attuazione dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, riguardante l'individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della Guardia di finanza», come modificato dal proprio decreto 2 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2010, recante «Modifica dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto 29 ottobre 2001, di individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della Guardia di finanza»;
Ritenuto necessario aggiornare i titoli di studio e gli altri requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali del Corpo della Guardia di finanza al fine di adeguarli alle novita' normative intervenute nel settore delle lauree magistrali nonche' di renderli maggiormente aderenti alle esigenze professionali della predetta Amministrazione;
Considerata l'opportunita' che per il reclutamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza del ruolo tecnico-logistico-amministrativo - comparto tecnico - specialita' infrastrutture sia necessario, altresi', essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione connessa al titolo di studio richiesto per la partecipazione la concorso;
Considerata ulteriormente l'opportunita' di prevedere che in relazione a specifiche esigenze di reclutamento, i bandi di concorso per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza possano stabilire quali tra i titoli di studio individuati nella tabella B allegata al richiamato decreto 29 ottobre 2001 devono essere posseduti dai candidati per la partecipazione ai relativi concorsi;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002, come modificato dal decreto 2 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 7, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In relazione a specifiche esigenze di reclutamento, i bandi di concorso per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo possono stabilire quali tra i titoli di studio individuati nella tabella B allegata al presente decreto devono essere posseduti dai candidati per la partecipazione ai relativi concorsi.»;
b) all'art. 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per partecipare ai concorsi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per il reclutamento degli ufficiali:
a) del comparto sanitario, occorre, altresi', essere iscritti agli albi professionali;
b) del comparto tecnico - specialita' infrastrutture, occorre, altresi', essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione connessa al titolo di studio richiesto.»;
c) le tabelle «A» e «B» allegate sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle «A» e «B» allegate al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2014

Il Ministro: Padoan
 
Tabella A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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