IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche; Visto la decisione 2009/562/CE del Consiglio con la quale la sostanza attiva non e' stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva; Considerato che nel rispetto di rigorose condizioni intese a minimizzare i rischi per la salute dell'uomo, degli animali e della tutela dell'ambiente e' stata concessa agli Stati membri richiedenti, la possibilita' di continuare ad utilizzare la suddetta sostanza attiva per un periodo piu' lungo rispetto a quello fissato dalla decisione 2009/562/CE; Considerato che nell'allegato alla suddetta decisione sono riportati gli Stati membri, tra cui l'Italia, che hanno richiesto di mantenere le autorizzazioni dei prodotti contenenti il metam e gli usi autorizzati, ritenuti essenziali, fino al 31 dicembre 2014; Considerato che successivamente alla decisione 2009/562/CE del Consiglio di non iscrizione della sostanza attiva metam il Notificante ha presentato ulteriori studi valutati positivamente sia dallo Stato membro relatore che dall'EFSA; Considerato che sulla base delle nuove conclusioni dell'EFSA la Commissione europea ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2012 di approvazione della sostanza attiva metam in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009; Visto l'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento, che stabilisce i tempi e le modalita' per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metam alle disposizioni in esso riportate; Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento e' previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque dimostare di potervi accedere; Considerato che gli Stati membri, al termine di dette verifiche, modificano o revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari autorizzati, a base della sostanza attiva metam, entro il 31 dicembre 2014; Considerato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione e riportati non e' stata presentata la documentazione richiesta, risultando pertanto, al termine delle necessarie verifiche amministrative, non conformi a quanto stabilito dall'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento (UE) n. 359/2012; Ritenuto di procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissioni in commercio dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva metam;
Decreta:
Le autorizzazioni all'immissioni in commercio dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva metam, sono revocate in quanto risultate non conformi, al termine delle necessarie verifiche tecnico-amministrative, a quanto stabilito dall'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2012 della commissione. Gli Stati membri, revocano dette autorizzazioni entro il 30 dicembre 2014, pertanto, i prodotti riportati in allegato al presente decreto, sono revocati a partire dal 1° gennaio 2015. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca avvenuta ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del citato regolamento, nonche' la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto e' consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 agosto 2015. L'utilizzo di detti prodotti e' invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 dicembre 2015. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati». Roma, 25 luglio 2014
Il direttore generale: Borrello
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