Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 luglio 2014
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciflutrin.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 19, recante "Disposizioni transitorie e finali";
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante " Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobbre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;
Visto che nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/201 della Commissione e' riportato l'elenco completo delle sostanze attive approvate o che si ritengono approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con l'indicazione del periodo di approvazione per ciascuna di loro;
Visto il regolamento (UE) n. 844/2012 con il quale la Commissione ha stabilito le necessarie procedure e le relative tempistiche che devono essere seguite per procedere con il rinnovo di un gruppo di sostanze attive per le quali il periodo di approvazione e' in scadenza tra cui il ciflutrin;
Visto il successivo regolamento di esecuzione (UE) n. 823/2012 con il quale la Commissione europea ha rinviato al 31 ottobre 2016 la scadenza del periodo di approvazione di una serie di sostanze attive, tra cui il ciflutrin, al fine di consentire ai Notificanti di rispettare il preavviso dei tre anni per la presentazione della domanda di rinnovo;
Considerato che la Commissione europea con il regolamento (UE) n. 460/2014 del 5 maggio 2014 ha ritenuto opportuno, modificare nuovamente la data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva ciflutrin retrodatandola al 30 aprile 2014, considerato che non e' stata presentata da parte del Notificante alcuna domanda di rinnovo dell'approvazione nel periodo previsto;
Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva, in applicazione di quest'ultimo regolamento;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva ciflutrin, sono revocate in quanto il Notificante non ha presentato alcuna domanda di rinnovo dell'approvazione nei tempi previsti.
La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, nonche' la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati, e' consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca, l'utilizzo di detti prodotti e' invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente comunicato sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Le suddette autorizzazioni sono revocate dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' comunicato alle Imprese interessate.
I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it
Roma, 25 luglio 2014

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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