Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 1 agosto 2014
Scioglimento della societa' «Italcoop 2000 soc. coop. a r.l.», in Roma e con nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni
commissariali

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003 con il quale la societa' cooperativa «Italcoop 2000 - Societa' cooperativa a r.l.» con sede in Roma e' stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-septiesdecies del codice civile) e il dott. Antonino Scalia ne e' stato nominato commissario liquidatore;
Vista la nota del 24 giugno 2013 con la quale il dott. Antonino Scalia rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;
Ravvisata la necessita' di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

Il prof. avv. Cesare San Mauro, nato a Roma il 29 agosto 1956, codice fiscale SNMCSR56M29H501Y, con studio in Roma, piazza G. Verdi n. 9, e' nominato commissario liquidatore della societa' cooperativa «Italcoop 2000 - Societa' cooperativa a r.l.» con sede in Roma, codice fiscale 05031731002, gia' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-septiesdecies del codice civile) con precedente decreto ministeriale 9 maggio 2003, in sostituzione del dott. Antonino Scalia, dimissionario.
 
Art. 2

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 1° agosto 2014

Il direttore generale: Moleti
 
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