Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 luglio 2014
Arresto temporaneo obbligatorio delle attivita' di pesca - annualita' 2014.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;
Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n.105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto lo statuto della regione Sicilia, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative;
Vista la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94;
Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera v);
Viste le basi scientifiche dei Piani di gestione per le unita' autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi inclusi nelle GSA 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19, predisposti ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1967/2006 e gia' esaminate dal Comitato tecnico scientifico della Commissione europea;
Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;
Vista la nota n. 11265 del 19 maggio 2014 della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con la quale si chiede alla Commissione Europea la proroga, per un lasso di tempo di almeno 18 mesi, dei predetti Piani di gestione in considerazione del termine di validita' degli stessi al 31 dicembre 2013;
Vista la nota n. Ares(2014) 1896578 dell'11 giugno 2014 con la quale la Commissione Europea prende atto della necessita' di procedere alla proroga del termine di validita' dei predetti Piani;
Visto il DD n. 1 del 19 giugno 2014 con il quale sono stati prorogati i citati Piani nazionali di gestione della flotta a strascico;
Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;
Vista la revisione del Programma Operativo, predisposta in conformita' al disposto dell'art. 18, comma 2, del citato Regolamento (CE) n. 1198/2006, inviata ufficialmente alla Commissione Europea in data 1° agosto 2013, che ha determinato un aumento della dotazione finanziaria inerente l'attuazione delle misure dell'Asse prioritario 1 di competenza della Direzione generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di' licenze di pesca;
Preso atto dei dati del Comitato tecnico scientifico della Commissione europea relativi allo sfruttamento degli stock del Mar Mediterraneo;
Tenuto conto che i pescherecci italiani che operano nel Canale di Sicilia effettuano di consuetudine lo sbarco tecnico del pescato nel porto di Lampedusa, al fine di limitare i costi di gestione e ridurre i tempi di navigazione per raggiungere i luoghi di pesca;
Vista la nota dell'Assessorato Agricoltura Economia Ittica Attivita' Faunistico-Venatoria della Regione Emilia Romagna n. 23996 del 19 giugno 2014 con la quale e' richiesta dal Distretto di pesca dell'Alto Adriatico una gestione innovativa delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea;
Considerata la necessita' di uniformare l'applicazione delle Misure tecniche successive all'interruzione temporanea a tutta la fascia costiera dell'Adriatico;
Ritenuto necessario, in conformita' alla obbligatorio dell'attivita' di pesca posta in essere dei pescherecci autorizzati con i sistemi citata normativa, ed in considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico, attuare un fermo strascico, comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca, attraverso la previsione di un periodo di arresto temporaneo, diversamente articolato per aree in conformita' a quanto previsto dai citati Piani di gestione;
Preso atto che l'attuazione dell'indispensabile misura dell'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca come sopra descritto comporta altresi' conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale che vanno ad aggiungersi alle difficolta' del settore dovute all'attuale congiuntura economica;
Considerato infatti, che nel corso del periodo di fermo i marittimi imbarcati sui pescherecci interessati dalla misura medesima sono impossibilitati a prestare la propria attivita' lavorativa;
Ritenuto necessario porre in essere tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare gli effetti della misura di fermo temporaneo;
Ritenuto di provvedere con successivo provvedimento ministeriale alla disciplina degli aspetti attuativi della predetta misura di fermo;
Sentite le regioni, le associazioni e le organizzazioni sindacali del comparto ittico;

Decreta:

Art. 1
Ambito applicativo

1. L'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca di cui al presente decreto, riguarda i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione dei pescherecci abilitati alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca.
2. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi imbarcati sui pescherecci che eseguono l'interruzione temporanea di cui al presente decreto, verra' attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attivita' di pesca.
3. Con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e le modalita' di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente provvedimento.
 
Art. 2
Arresto temporaneo obbligatorio

1. Per i pescherecci di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritti nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca per 42 giorni consecutivi dal 28 luglio al 7 settembre del corrente anno.
2. Per i pescherecci di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritti nei compartimenti marittimi da Pesaro a Bari l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca e' disposta per 42 giorni consecutivi dall'11 agosto al 21 settembre del corrente anno.
3. Per i pescherecci di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritti nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca per 30 giorni consecutivi dal 15 settembre al 14 ottobre del corrente anno.
4. Per i pescherecci all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritti nei compartimenti marittimi della regione Sardegna e della regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui ai piani di gestione in premessa, la cui decorrenza e' disposta con provvedimento regionale.
5. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti commi, devono essere depositati presso l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo del peschereccio soggetto all'interruzione e, per quei pescherecci per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.
6. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, il peschereccio puo' essere trasferito in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Autorita' marittima di cui al precedente comma 5.
7. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.
8. I pescherecci che effettuano la pesca dei gamberi di profondita' (Gambero rosa mediterraneo - Parapenaeus longirostris; Gambero rosso mediterraneo - Aristaemorpha foliacea; Gambero viola mediterraneo - Aristeus antennatus), che deve essere effettuata da pescherecci abilitati alla pesca costiera ravvicinata o superiore muniti di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato nonche' di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondita' superiori ai 300 mt. di profondita', possono effettuare l'interruzione delle attivita' di pesca di cui al presente articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorita' marittima del luogo di iscrizione dell'unita' stessa entro due giorni precedenti l'interruzione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 del presente articolo.
9. In considerazione della singolare specificita' dell'Alto Tirreno, caratterizzato da elevate batimetriche a breve distanza dalla costa, ove la pesca dei gamberi e' da sempre svolta in battute giornaliere e i pescherecci di conseguenza non necessitano di attrezzature frigorifere di congelamento, ne' di abilitazioni a categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata, sono esentati dagli obblighi di cui al comma 8 i pescherecci che effettuano la pesca del gambero di profondita' in Liguria, iscritti nei Compartimenti di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, ovvero che fanno base logistico-operativa nei porti di giurisdizione di detti Compartimenti.
10. Durante il periodo di pesca del gambero di profondita', sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, il gambero di profondita' dovra' costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato.
 
Art. 3
Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, e' vietata la pesca con il sistema a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale e' consentito lo svolgimento dell'attivita' di pesca in coincidenza con le festivita', con l'obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi 15 giorni.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai pescherecci esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte della Autorita' marittima.
3. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
4. I pescherecci abilitati alla pesca mediterranea, nonche' quelli che effettuano la pesca dei gamberi di profondita', in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attivita' di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore e' tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.
 
Art. 4
Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente decreto, in via sperimentale, per le dieci settimane successive all'interruzione temporanea, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attivita' di pesca con il sistema a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - e' vietato nel giorno di venerdi' e sara' svolto a scelta dell'armatore e previa comunicazione all'Autorita' marittima dei porti di base logistica:
a) o per un ammontare totale non superiore a 60 ore, distribuite in 4 giornate su base settimanale;
b) o vietato in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9,00, all'Autorita' marittima dei porti di base logistica.
Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente decreto, decorse le dieci settimane di cui al precedente comma 1, in via sperimentale nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attivita' di pesca con il sistema a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a - sara' svolto, a scelta dell'armatore e previa comunicazione all'Autorita' marittima dei porti di base logistica:
a) o per un ammontare totale non superiore alle 72 ore, distribuite in 5 giornate su base settimanale;
b) o vietato in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9,00, all'Autorita' marittima dei porti di base logistica.
Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
Le competenti Capitanerie di porto relazionano alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, al termine delle 10 settimane per quanto concerne la misura di cui al comma 1 lett. a) ed entro il 30 giugno 2015 per quanto concerne la misura di cui al comma 3, lett. a), sugli esiti della sperimentazione introdotta.
3. Dalla data del 28 luglio 2014 e fino al 31 ottobre 2014 e' vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con il sistema strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a 60 metri.
4. Dalla data del 28 luglio 2014 e fino al 31 ottobre 2014, in deroga al divieto di cui al precedente comma 3, i pescherecci iscritti in IV categoria abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa ed i pescherecci con lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzati a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.
 
Art. 5
Modalita' di esecuzione

1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli articoli 2 e 4 e' fatto divieto di esercitare l'attivita' di pesca e le operazioni di sbarco, nelle acque e nei porti del compartimento in cui si attua la misura, anche ai pescherecci provenienti da altri compartimenti abilitati ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto e' punita in base alla normativa vigente.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, i pescherecci che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione del peschereccio entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorita' marittima per il transito nell'areale in fermo.
3. In deroga a quanto disposto ai precedenti comma del presente articolo, e' fatta salva la facolta' dei pescherecci che operano, di consuetudine, nel canale di Sicilia di effettuare, presso il porto di Lampedusa, lo sbarco tecnico per successivo trasferimento del prodotto pescato.
4. I pescherecci abilitati all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico, nonche' quelli autorizzati al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attivita', nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per strascico. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorita' marittima dei porti di base logistica.
 
Art. 6
Disposizioni finali

1. Le Regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti all'art. 2 del presente decreto, per i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti.
2. Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio definiti dalle Regioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'attivita' di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti e' vietata anche ai pescherecci provenienti da altri compartimenti abilitati ai sistemi di pesca interessati.
Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2014

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2014 Ufficio controllo Atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 3189
 
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