Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 28 luglio 2014
Autorizzazione alla «ARIRI - Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali» ad aumentare il numero degli allievi da 10 a 11 unita' per ciascun anno di corso.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'universita', lo studente
e il diritto allo studio universitario

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'istituto «ARIRI - Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Bari, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
Visto il decreto in data 27 aprile 2001 di conferma di abilitazione per la sede principale di Bari;
Visto il decreto in data 23 maggio 2013 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Bari e alla diminuzione del numero degli allievi ammessi a ciascun anno di corso da 15 a 6 unita';
Visto il decreto in data 26 novembre 2013 di autorizzazione ad ampliare la sede principale di Bari e ad aumentare il numero degli allievi ammessi a ciascun anno di corso da 6 a 10 unita';
Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da 10 a 11 unita' e, per l'intero corso, a 44 unita', ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 aprile 2014;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 2 luglio 2014 trasmessa con nota prot. 2483 dell'8 luglio 2014;

Decreta:

Art. 1

1. L'«ARIRI - Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali» abilitata con decreto in data 16 novembre 2000 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bari un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzata ad aumentare il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 11 unita' e, per l'intero corso, a 44 unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2014

Il direttore generale: Livon
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone