Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 28 luglio 2014
Autorizzazione allo sdoppiamento della «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Metafora» e della «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Kaleidos».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'universita', lo studente
e il diritto allo studio universitario

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il decreto in data 6 dicembre 1994 con il quale l'«Istituto Appulo Lucano di terapia familiare» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Bari e Potenza, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale e' stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale S.r.l. (gia' Istituto Appulo Lucano)» di Bari e Potenza, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;
Visto il decreto in data 2 agosto 2001 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Taranto;
Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Potenza;
Visto il decreto in data 27 febbraio 2009 di autorizzazione ad aumentare il numero massimo degli allievi iscritti nella sede principale di Bari;
Visto il decreto in data 19 luglio 2010 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Potenza e ad aumentarne il numero massimo degli allievi iscritti;
Visto il decreto in data 25 gennaio 2011 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Bari;
Visto il decreto in data 23 maggio 2013 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Taranto a Roma;
Visto il decreto in data 26 novembre 2013 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Roma;
Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione allo sdoppiamento della scuola in due distinte organizzazioni con cambiamento di denominazione del preesistente «Istituto di psicoterapia familiare e relazionale S.r.l.» in «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Metafora» che mantiene la sede principale in Bari e la sede periferica di Roma, nonche' una nuova scuola autonoma denominata «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Kaleidos» con sede principale in Potenza;
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 25 giugno 2014;

Decreta:

Art. 1

L'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale S.r.l.» abilitato con decreti in data 6 dicembre 1994, 25 maggio 2001, 2 agosto 2001 e 23 maggio 2013 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bari e nelle sedi periferiche di Potenza e Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a cambiare l'assetto organizzativo e la denominazione in «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Metafora».
 
Art. 2

La nuova organizzazione della «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Metafora» prevede la sede principale in Bari - via Dante Alighieri n. 142, sc. A - 3° piano, e la sede periferica in Roma - corso Trieste n. 123.
 
Art. 3

La sede periferica di Potenza cessa di far parte della «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Metafora.
 
Art. 4

Si autorizza la nuova organizzazione autonoma della «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Kaleidos» con sede principale in Potenza - piazza della Costituzione Italiana n. 42.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2014

Il direttore generale: Livon
 
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