Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2014 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91
Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 (in questo stesso Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole,
istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole
e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore
agroalimentare

1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attivita' ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformita' di comportamento degli organi di vigilanza, nonche' di garantire il regolare esercizio dell'attivita' imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei casi di attestata regolarita', ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualita' sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.
2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attivita' d'impresa e' istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attivita' di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo(( , nonche' da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, )) a carico delle imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalita' definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalita' e i termini previsti con il medesimo accordo.
(( 3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.
3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati. ))

4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se gia' consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. (( La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purche' l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorita' competente, di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la violazione. ))
Riferimenti normativi

- Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sul benessere degli animali e' pubblicato
nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165.
- Il testo dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo.), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82, S.O. e' il
seguente:
«Art. 14. (Semplificazione dei controlli sulle
imprese.).
(Omissis).
5. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri
ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro
competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate apposite
Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza
unificata.».
Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997 e' il seguente:
< < Art.8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni .
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM .
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno . > >
- Si riportano i testi degli articoli 14 e 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 ((Modifiche al sistema
penale) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, S.O.:
«Art. 14. (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quando e' possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
(Omissis).
Art. 16. (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
- L'art. 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005,
n. 225 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del
regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla
commercializzazione dell'olio d'oliva), abrogato dalla
presente legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
novembre 2005, n. 256, recava: «Art. 7. (Diffida).»
- si riporta il testo dell'art. 12, del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, (Riordino e revisione
della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma
dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88) come
modificato dalla presente legge, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 maggio 2010, n. 121, S.O.:
«Art. 12 Sanzioni
In vigore dal 10 giugno 2010
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
produce o immette sul mercato fertilizzanti non compresi
nel regolamento (CE) n. 2003/2003, nel presente decreto e
nei suoi allegati e nella legislazione vigente nel Paese
dell'Unione europea di produzione, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a
trentamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
produce o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al
regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al presente decreto ed ai
suoi allegati e' punito con le sanzioni amministrative
pecuniarie per ciascuna delle violazioni di seguito
riportate:
a) da duemilacinquecento euro a seimila euro per i
concimi CE, per i concimi minerali nazionali, per i concimi
organo-minerali e per gli altri tipi di fertilizzanti
nazionali, quando la composizione non corrisponde alle
indicazioni obbligatorie ovvero facoltative previste dal
presente decreto e dai suoi allegati ovvero alle altre
indicazioni facoltative non previste; nel caso in cui venga
calcolato il grado di irregolarita' espresso come
\varepsilon secondo i criteri riportati nell'allegato 12,
per i fertilizzanti per i quali questo e' applicabile,
fermo restando che i criteri riportati nel citato allegato,
al punto 4, lettera c), si applicano al singolo campione,
la sanzione amministrativa pecuniaria viene irrogata
secondo gli importi di seguito riportati:
1) valore di \varepsilon fino a - 4 (incluso): da
duemilacinquecento euro a seimila euro;
2) valore di \varepsilon compreso tra - 4 e - 8
(incluso): da cinquemila euro a ventunomila euro;
3) valore di \varepsilon compreso tra - 8 e - 12
(incluso): da seimilacinquecento euro a trentamila euro;
4) valore di \varepsilon inferiore a - 12: da
sedicimila euro a settantottomila euro;
b) da duemilacinquecento euro a seimila euro, se le
indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta ovvero
sui documenti previste dal presente decreto e dai suoi
allegati, in tutto o in parte, mancano o non sono conformi
a quanto prescritto;
c) da ottomila euro a ventunomila euro, se risulta che
le tolleranze di cui all'allegato 7 sono state
sistematicamente messe a profitto; in particolare, per il
controllo dello sfruttamento delle tolleranze da parte di
un fabbricante per i concimi minerali semplici e composti,
sia CE che nazionali e per i concimi organo-minerali, si
applicano i criteri di calcolo previsti dal citato allegato
12;
d) da cinquemila euro a dodicimila euro, ivi comprese
le spese di messa in sicurezza della partita di
fertilizzante da addebitare al fabbricante, se sono immessi
sul mercato concimi CE e nazionali a base di nitrato di
ammonio ad elevato titolo di azoto in violazione delle
disposizioni di cui all'art. 7 e all'allegato 9. Se si
rinviene una partita di fertilizzante sprovvista del
certificato relativo alla prova di detonabilita' il
fabbricante e' perseguibile penalmente;
e) da cinquemila euro a diecimila euro, se non ha
ottemperato all'obbligo di cui all'art. 8, comma 1;
f) da seimila euro a dodicimila euro, se non ha
ottemperato all'obbligo di cui all'art. 8, comma 2;
g) da duemila euro a seimila euro nell'ipotesi di
irregolarita' delle registrazioni di cui all'art. 8, comma
2;
h) da seimila euro a dodicimila euro se non esibisce la
documentazione di cui all'art. 8, comma 2, richiesta
dell'organo di controllo o non la conserva per almeno due
anni.
3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2, non
si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo, fertilizzanti in
confezioni originali, se la non osservanza delle norme del
presente decreto e dei suoi allegati riguardi i requisiti
intrinseci o la composizione dei prodotti, purche' la
confezione originale non presenti alterazione ovvero il
commerciante non sia a conoscenza dell'avvenuta alterazione
o manomissione del fertilizzante.
4. (abrogato)»
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
329, S.O.:
«Art. 17. (Obbligo del rapporto). - 1. Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
2. Deve essere presentato al prefetto il rapporto
relativo alle violazioni previste dal testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15
giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle
strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e
dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di
trasporto merci.
3. Nelle materie di competenza delle regioni e negli
altri casi, per le funzioni amministrative ad esse
delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale
competente.
4. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
5. L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
6. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al
sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente
informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
7. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
8. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
 
Allegato 1

(Articolo 11, comma 5, lettera a)

«Allegato I - Formato per la denuncia degli utenti finali di cui all'articolo 5, comma 2-bis.
Da inviare a:
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia
Divisione IV Ricerca, Innovazione ambientale e mobilita' sostenibile in ambito nazionale ed europeo
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma (RM)
Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per la politica industriale e la competitivita'
Divisione XV - Politiche ambientali
Via Molise, 2 - 00187 Roma (RM)


Da compilare a cura del detentore:

|--------------------------------|-----------------------------------| | Denominazione | | |--------------------------------|-----------------------------------| | Indirizzo | | |--------------------------------|-----------------------------------| | C.a.p. | | |--------------------------------|-----------------------------------| | Comune | | |--------------------------------|-----------------------------------| | Provincia | | |--------------------------------|-----------------------------------| | Telefono | | |--------------------------------|-----------------------------------| | Fax | | |--------------------------------|-----------------------------------| | Cod. Ateco (1) | | |--------------------------------|-----------------------------------| | Partita I.V.A. | | |--------------------------------|-----------------------------------|

Tipologie d'impianti antincendio:

|---|----------------------------|----------------------------------| | | Tipo (2) | Quantita' d'impianti (numero) | |---|----------------------------|----------------------------------| | 1 | Impianti fissi | | |---|----------------------------|----------------------------------| | 2 | Impianti mobili (estintori)| | |---|----------------------------|----------------------------------|

Tipologia delle sostanze controllate

|---------------------------|---------------------------------------| | | Quantita' di estinguente (chilogrammi)| |---------------------------|---------------------------------------| | Halon 1211 | | |---------------------------|---------------------------------------| | Halon 1301 | | |---------------------------|---------------------------------------| | Halon 2402 | | |---------------------------|---------------------------------------| | Idroclorofluorocarburi | | |(HCFC) | | |---------------------------|---------------------------------------|

Note:

(1) Codice delle attivita' economiche Istat.
(2) Selezionare il tipo d'impianto detenuto.
(3) Le dichiarazioni vanno compilate per singolo sito,
sono escluse quindi le dichiarazioni che includono
tipologie di macchine distribuite in piu' siti.».

 
Allegato 2

(Articolo 26, comma 3)


Tabella

|================================|==================================| | Periodo residuo | Percentuale di riduzione | | (anni) | dell'incentivo | |================================|==================================| | 12 | 25% | |--------------------------------|----------------------------------| | 13 | 24% | |--------------------------------|----------------------------------| | 14 | 22% | |--------------------------------|----------------------------------| | 15 | 21% | |--------------------------------|----------------------------------| | 16 | 20% | |--------------------------------|----------------------------------| | 17 | 19% | |--------------------------------|----------------------------------| | 18 | 18% | |--------------------------------|----------------------------------| | oltre 19 | 17% | |================================|==================================|


 
(( Art. 1 bis
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni


1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151.
2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attivita' prevista per l'esercizio dell'impresa.
3. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attivita', secondo il programma comune di rete, puo' essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.
4. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' abrogato.
5. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si prevedono modalita' ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, compresa la concessione di termini piu' favorevoli, per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.
6. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e' dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN.
7. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto comma, le parole: «presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate»;
b) il settimo comma e' abrogato.
8. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e' dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN.
9. Gli articoli 2 e 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 2. - 1. Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi informativi utilizzati dal Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Art. 3. - 1. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al primo periodo e' dematerializzato ed e' realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)».
10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 si provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
11. L'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' abrogato.
12. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.
13. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: «depositi alimentari» si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.
14. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche comprese quelle di rappresentanza delle cooperative agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti alla proprieta' delle predette macchine. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' tecniche di collegamento con il Centro elaborazione dati del Ministero stesso e le relative modalita' di gestione.
15. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, lettera g), la parola: «applicano» e' sostituita dalle seguenti: «commercializzano imballaggi con»;
b) all'articolo 54, comma 11, la parola: «apponga» e' sostituita dalle seguenti: «commercializzi imballaggi con».
16. L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attivita' di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 13-bis e 13-ter,
dell'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
(Disposizioni in materia di soggetti e attivita',
integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f),
g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94:
« Art. 14. (Semplificazione degli adempimenti
amministrativi.).
(Omissis)
13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati
nell'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2135 del
codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole,
ancorche' attrezzati come impianti per il rifornimento
delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio
delle attivita', di cui all'art. 5, ubicati all'interno
delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32.
13- ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora
abbiano capacita' geometrica non superiore a 25 metri cubi,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 27
marzo 1985 del Ministro dell'interno, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e al D.M. 19
marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del
31 marzo 1990.
(Omissis).».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
1º agosto 2011, n. 151, «Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma
4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
settembre 2011, n. 221.
- Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei
prodotti alimentari, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile
2004, n. L 139, entrato in vigore il 20 maggio 2004.
- Il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione,
del 6 agosto 2008, «che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di
esenzione per categoria» e' pubblicato nella G.U.U.E. 9
agosto 2008, n. L 214.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4-ter e
4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2009, n.
34, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) e
successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 aprile 2009, n. 85, S.O.:
«Art. 3. (Distretti produttivi e reti di imprese).
(Omissis).
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il
contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica,
salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche
commerciale, con i terzi:
1) la pubblicita' di cui al comma 4-quater si intende
adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro
delle imprese del luogo dove ha sede la rete;
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e
2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per
le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione
al programma di rete, i terzi possono far valere i loro
diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale
l'organo comune redige una situazione patrimoniale,
osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative
al bilancio di esercizio della societa' per azioni, e la
deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del
luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile,
l'art. 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini
degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
contratto deve essere redatto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva, nonche' la
denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi
della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da
ciascun partecipante; le modalita' di realizzazione dello
scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un
fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali
contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del
conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un
patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'art.
2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di
recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso
l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali
con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della
soggettivita', degli imprenditori, anche individuali,
partecipanti al contratto salvo che sia diversamente
disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione
negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione previsti dall'ordinamento, nonche'
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente
garantita la genuinita' della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.
(Omissis.).
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
nella sezione del registro delle imprese presso cui e'
iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto
inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al
contratto di rete, sono redatte e depositate per
l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto
modificativo, presso la sezione del registro delle imprese
presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del
registro delle imprese provvede alla comunicazione della
avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso
cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno
alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e'
prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo'
iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede;
con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede
la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
(Omissis.).».
- La legge 23 dicembre 1956, n. 1526 (Difesa della
genuinita' del burro) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 gennaio 1957, n. 15.
- Il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione,
del 26 maggio 2009, «recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo
schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle
informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che
scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei
registri nel settore vitivinicolo» e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 maggio 2009, n. L 128.
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
187, «Regolamento per la revisione della normativa sulla
produzione e commercializzazione di sfarinati e paste
alimentari, a norma dell'art. 50 della L. 22 febbraio 1994,
n. 146», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio
2001, n. 117:
«Art. 12. (Disposizioni transitorie e finali).
(Omissis).
3. Le singole materie prime di base con requisiti
diversi da quelli prescritti dalle norme del presente
decreto, nonche' le sostanze delle quali non e' autorizzato
l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste
alimentari ai sensi del presente decreto, che, invece, si
intendono utilizzare per la fabbricazione degli sfarinati e
delle paste alimentari di cui al comma 1 del presente
articolo ed i prodotti finiti vanno annotati in un apposito
registro di carico e scarico le cui caratteristiche e
modalita' di tenuta sono stabilite con il decreto
ministeriale di cui al comma 1.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23
dicembre 1956, n. 1526 (Difesa della genuinita' del burro),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1957, n. 15,
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. La denominazione «burro» e' riservata al
prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca
ed al prodotto ottenuto dal siero di latte di vacca,
nonche' dalla miscela dei due indicati prodotti, che
risponde ai requisiti chimici, fisici ed organolettici
indicati ai successivi articoli 2 e 3.
La denominazione «burro di qualita'» e' riservata al
prodotto ottenuto unicamente dalla crema del latte di
vacca, che risponde ai requisiti organolettici, analitici
ed igienico sanitari che saranno stabiliti con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con
i Ministri della sanita' e delle finanze.
Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero
provenienti da animali diversi dalla vacca puo' essere
attribuita la denominazione «burro», purche' seguita dalla
indicazione della specie animale.
Le materie prime utilizzate per la produzione dei tipi
di burro di cui ai precedenti commi devono essere
sottoposte a filtrazione.
Le materie prime utilizzate per la produzione del
«burro di qualita'» devono essere sottoposte anche a
pastorizzazione. Il «burro di qualita'» deve risultare
esente da residui di eventuali sostanze chimiche salvo
quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie.
I produttori ed i confezionatori di burro devono
tenere, per ogni stabilimento, un registro di carico e
scarico sul quale devono essere indicate la quantita' e la
qualita' della materia prima impiegata ed i tipi di burro
ottenuti.
L'uso di denominazioni e di dizioni riferentisi a
trattamenti applicati alla materia prima od al prodotto
finito, per garantire la salubrita', e' consentito a
condizione che il burro cosi' trattato corrisponda ai
requisiti stabiliti con decreto di cui al secondo comma del
presente articolo".
- Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1, della
legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione
della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione
comune di mercato (OCM) del vino), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006, n. 60, S.O.:
«Art. 28. (Registri per i produttori, gli importatori
ed i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio). - 1.
I produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio,
escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio,
anche in soluzione, devono tenere aggiornato un registro di
carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo.».
- Per completezza d'informazione, il testo della legge
11 aprile 1974, n. 138 (Nuove norme concernenti il divieto
di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione
umana) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio
1974, n. 117.
- l'art. 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, (Misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012,
n. 187, S.O., abrogato dalla presente legge, recava: «Art.
59-bis. (Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei
prodotti agricoli e alimentari)."
- Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio e' pubblicato nella
G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.
- Si riportano i testi dell'art. 1 e dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della
Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe
delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma
3, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305:
«Art. 1. (Anagrafe delle aziende agricole.). - 1.
L'anagrafe delle aziende agricole, di seguito denominata
anagrafe, istituita ai sensi dell'art. 14, comma 3, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato
con i sistemi informativi regionali, raccoglie le notizie
relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal
codice fiscale, esercenti attivita' agricola,
agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano
a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione
centrale o locale, di seguito denominati «aziende».
2. Il codice fiscale costituisce il codice unico di
identificazione aziende agricole, di seguito CUAA. Il CUAA
deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica
amministrazione.
3. A ciascuna azienda fa capo una o piu' unita'
tecnico-economiche, di seguito denominata unita'; per
unita' si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli
stabilimenti e delle unita' zootecniche e acquicole
condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una
specifica attivita' economica, ubicato in una porzione di
territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite
il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente,
e avente una propria autonomia produttiva.
(Omissis).
Art. 9 (Fascicolo aziendale). - 1. Per i fini di
semplificazione ed armonizzazione, di cui all'art. 14,
comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, e'
istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30
giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato
all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni
di cui all'art. 3.
2. Anteriormente alla data di cui al comma 1,
attraverso le procedure progressivamente rese disponibili
dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica
le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla
consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne
l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o
integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono
indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o
le integrazioni. In caso di mancata conferma entro i
termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti
nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica
delle consistenze aziendali sia necessario rendere
disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la
riproduzione dei dati catastali, la stessa e' tenuta al
pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle
finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e
integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti
statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra
il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche
agricole e forestali del 30 giugno 1998.
3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi
del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento
del repertorio delle notizie economiche e amministrative
(REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo
delle camere di commercio con le modalita' di cui all'art.
5.
4. A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che
eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono
tenute, nel momento in cui si manifestano
all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi
beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare
le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno
inserite nel fascicolo aziendale.».
- Il testo del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.
194 (Disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei
controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento
(CE) n. 882/2004) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
dicembre 2008, n. 289.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della L. 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O.:
«Art. 1 (Imprenditore agricolo.).
(Omissis).
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando
utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci,
ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi
diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 14, comma 13 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e
attivita', integrita' aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma
2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n.
38), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2004, n.
94:
« Art. 14. (Semplificazione degli adempimenti
amministrativi.).
(Omissis).
13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica
all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto relativa alle macchine agricole di cui
all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni
professionali agricole e da quelle delle imprese che
esercitano l'attivita' agromeccanica, di cui all'art. 5,
maggiormente rappresentative a livello nazionale».
- Si riporta il testo degli artt. 19 e 54 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della
direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione
contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.), come
modificato dalla presente legge, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O.:
« 19. Autorizzazione .
1. I soggetti sotto elencati per svolgere la loro
attivita' devono essere in possesso di apposita
autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari
regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali:
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di
propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o
comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo,
nonche' le ditte che svolgono attivita' sementiera;
b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi
materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse
le sementi se gia' confezionate ed etichettate da terzi;
c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei
prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte
B, nonche' delle sementi delle piante agrarie, orticole e
forestali;
d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i
centri di trasformazione, i commercianti, che
commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum
L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle
zone di produzione di detti vegetali;
e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di
legname di cui all'allegato V, parte A;
f) i produttori e i commercianti di micelio fungino
destinato alla produzione di funghi coltivati;
g) coloro che commercializzano imballaggi con il
marchio di cui all'ISPM 15 della FAO.
2. (abrogato)
3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di
cui al comma 1:
a) i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e
prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate
nella produzione dei vegetali;
b) i produttori di patate da consumo e di agrumi che
conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta
autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati
oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali;
c) coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte
autorizzate all'attivita' sementiera o cedono piante adulte
ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;
d) coloro che importano con specifica autorizzazione di
importazione occasionale ai sensi dell'art. 7-bis;
e) coloro che importano occasionalmente piccole
quantita' di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita
al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non
destinate alla vendita.
4. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le
procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 1, conformemente a quanto previsto dall'art. 49,
comma 2, lettera d).
(omissis)
54. Sanzioni amministrative.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le
violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto,
si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente
articolo.
2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi
nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci
in violazione dei divieti di cui agli articoli 5, 6, 7 e
7-bis e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro
3. Chiunque non rispetta i divieti di diffusione,
commercio e detenzione di organismi nocivi, dei vegetali,
dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5,
6, 7 e 7-bis e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro
3-bis. Chiunque non consente agli incaricati del
Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in
attuazione del presente decreto e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro
a 6.000,00 euro
4. Chiunque esercita attivita' di produzione e
commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci
disciplinati dal presente decreto in assenza o sospensione
delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 19, 20 e 26
nonche' dalle normative nazionali emanate in applicazione
del presente decreto, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro
a 15.000,00 euro
5. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'art.
8, comma 1 e non rispetti i divieti di cui all'art. 9,
commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00.
6. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui
all'art. 19, dichiara di propria produzione vegetali
prodotti da terzi, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
7. Chiunque acquista, al fine di porre in commercio al
pubblico o per finalita' diverse dall'uso personale,
vegetali, prodotti vegetali od altre voci ed omette di
conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante e
di iscriverne gli estremi nei propri registri, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro
8. Chiunque acquista vegetali, prodotti vegetali od
altre voci, al fine di commercializzarli all'ingrosso ed
omette di iscrivere gli estremi dei loro passaporti nei
propri registri e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro
12.000,00.
9. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui
all'art. 19, non consente l'accesso nell'azienda da parte
dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'art. 21,
comma 1, lettera g), ovvero ne ostacola l'attivita', e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro
10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui
all'art. 19, non ottempera agli obblighi di cui all'art.
21, comma 1, lettere i) ed l), e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a
600,00 euro .
11. Chiunque emette il passaporto delle piante previsto
dall'art. 25 senza l'autorizzazione prescritta dall'art.
26, oppure commercializzi imballaggi con il marchio
IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione, e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
12. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non emette
o non compila correttamente il passaporto delle piante in
ogni sua parte e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro
13. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui
all'art. 26, non ottempera agli obblighi di cui all'art.
27, commi 2 e 3, all'art. 28, comma 2, all'art. 29, commi
1, 2 e 5, e all'art. 30, commi 1, 2 e 3, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a
3.000,00 euro
14. Chiunque non osservi gli obblighi ed i divieti
fissati dagli articoli 31, comma 2, 32, commi 1 e 2, e 33,
comma 1, in relazione all'introduzione, alla circolazione
ed al transito di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci
nelle zone protette e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00
ad euro 15.000,00.
15. Chiunque modifica la destinazione d'uso di un
vegetale, di un prodotto vegetale o di altre voci, in modo
tale da non rispettare quella riportata sulla
documentazione che accompagna originariamente tale merce,
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.
16. L'importatore od il suo rappresentante in dogana
che omette di notificare, preventivamente e con congruo
anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente
per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali,
prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo
fitosanitario e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
16-bis. L'importatore o il suo rappresentante in dogana
che omette di notificare, preventivamente e con congruo
anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente
per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali,
prodotti vegetali o altre voci, ai sensi dell'art. 39,
comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro
17. L'importatore od il suo rappresentante in dogana
che omette di osservare le disposizioni di cui all'art. 39,
comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
18. Chiunque introduce nel territorio italiano
vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a
controllo fitosanitario, senza la documentazione
prescritta, o con documentazione non conforme, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
19. Chiunque introduce nel territorio italiano
vegetali, prodotti vegetali o altre voci, privi della
prescritta autorizzazione del Servizio fitosanitario, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.
20. Chiunque, in violazione delle misure ufficiali
adottate ai sensi degli articoli 15 e 40, introduce,
detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o
altre voci, per i quali i controlli fitosanitari hanno
avuto esito non favorevole, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro
a 30.000,00 euro
21. Chiunque sostituisce i vegetali, i prodotti
vegetali o altre voci, oggetto delle ispezioni eseguite
conformemente all'art. 43, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00
ad euro 18.000,00.
22. Il responsabile delle attivita' di cui all'art. 45
che cede a qualunque titolo materiali prima dello svincolo
ufficiale di cui all'art. 47, comma 3, o che non si attiene
agli obblighi di cui all'art. 47, commi 1, 5 e 7, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite
dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'art. 50,
comma 1, lettera g), e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a
3.000,00 euro
24. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora
di piante ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera i), ha
l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e
distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto
di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale
obbligo e' punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro; gli
organi di vigilanza dispongono altresi' l'estirpazione
delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative
spese. L'importo della sanzione e' raddoppiato nel caso si
tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 e di
soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, si
occupano professionalmente della progettazione, della
realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini
25. Chiunque esegua trattamenti di quarantena disposti
dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinati dai
decreti ministeriali emanati conformemente al presente
decreto, in impianti non in possesso del previsto
riconoscimento o con modalita' non conformi alle norme
vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
26. Chiunque, dopo essere stato riconosciuto
responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni
contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi ne
trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da infliggere
e' sottoposto anche alla sospensione delle autorizzazioni
regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un periodo non
superiore a centoventi giorni.
26-bis. Per le violazioni alle disposizioni del
presente decreto, non espressamente sanzionate dal presente
articolo, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro .
26-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
elimini o manometta contrassegni o sigilli apposti dagli
ispettori fitosanitari, e' punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro .
26-quater. I fornitori accreditati ai sensi di legge
per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
delle specie vegetali, previste dalla normativa
comunitaria, che non adempiono agli obblighi relativi alle
analisi di laboratorio presso laboratori accreditati
nonche' presso i laboratori della rete nazionale di cui
all'art. 53 del presente decreto, o che sono inadempienti
riguardo alla messa a diposizione dei risultati delle
medesime analisi, sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
27. Per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I
Servizi fitosanitari regionali sono competenti ad irrogare
le sanzioni. I relativi proventi affluiscono nei bilanci
dei suddetti enti e devono essere destinati esclusivamente
al potenziamento delle attivita' dei Servizi fitosanitari .
".
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno
1986, n. 251, (Istituzione dell'albo professionale degli
agrotecnici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno
1986, n. 134, come modificato dall'art. 26, comma 2-bis,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248(Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2007, n. 302, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31(Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 febbraio 2008, n. 51, S.O.:
«Art. 11.
1. L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente:
(Omissis);
c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi
cooperativi ed alle piccole e medie aziende compresa la
progettazione e direzione di piani aziendali ed
interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui
fondiari, nonche' le opere di trasformazione e
miglioramento fondiario;
(Omissis).».
 
(( Art. 1 ter
Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura

1. E' istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura in conformita' al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo le disposizioni quadro definite a livello nazionale dal presente articolo.
2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitivita' dell'azienda agricola, zootecnica e forestale inclusi il benessere e la biodiversita' animale nonche' i profili sanitari delle pratiche zootecniche.
3. Lo svolgimento dell'attivita' di consulenza deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell'attivita' di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici all'agricoltura.
4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma 1 devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri che garantiscono il rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure omogenee per la realizzazione delle attivita' di formazione e aggiornamento di cui al comma 4, le modalita' di accesso al sistema di consulenza aziendale che tengano conto delle caratteristiche specifiche di tutti i comparti produttivi del settore agricolo, zootecnico e forestale, nonche' l'istituzione del registro unico nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di certificazione di qualita' nazionale sull'efficacia ed efficienza dell'attivita' di consulenza svolta, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano selezionano gli organismi di consulenza secondo quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale.
7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa». ))

Riferimenti normativi

- Il testo del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e'
pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.
-Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio e' pubblicato nella
G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 1, del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione
dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo
1997, n. 59.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
giugno 1999, n. 137, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-bis. (Centri autorizzati di assistenza
agricola.) - 1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel
rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n.
1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai
professionisti iscritti agli ordini e ai collegi
professionali, possono, con apposita convenzione,
incaricare «Centri autorizzati di assistenza agricola»
(CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei
propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le
seguenti attivita':
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture
contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di
coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a
benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la
regolarita' formale delle dichiarazioni immettendone i
relativi dati nel sistema informativo attraverso le
procedure del SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della
consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai
propri associati.
c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla
suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro
assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine
meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi
relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa.
2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per
l'esercizio dell'attivita' di assistenza agli agricoltori,
nella forma di societa' di capitali, dalle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative, o da
loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei
lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e
dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che
svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni
sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di
garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 1
3. Per le attivita' di cui al comma 1, i Centri hanno,
in particolare, la responsabilita' della identificazione
del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione
dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del
rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei
regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonche' la
facolta' di accedere alle banche dati del SIAN,
esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio
dati. La disponibilita' dei dati relativi ai propri utenti
che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non
costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. Le regioni verificano i requisiti minimi di
funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le
regioni, inoltre, possono incaricare i Centri
dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'
4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla
normativa comunitaria, nonche' le previsioni contenute
nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a
conferire immediata esigibilita' alle dichiarazioni
presentate tramite i centri di assistenza agricola. Il
Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio
decreto, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure
e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal
comma 2 ".
 
Art. 2
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. E' altresi' ammessa, la produzione di mosto cotto, denominato anche saba, sapa o similari, previa comunicazione al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, da eseguirsi secondo le modalita' stabilite nell'articolo 5, comma 1, della presente legge.»;
b) all'articolo 5, comma 1:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di spumanti, nonche' la preparazione delle bevande spiritose, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii) del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, puo' essere eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non e' ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, e successive modificazioni, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla lavorazione, al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;
2) al secondo periodo le parole: «(CEE) n. 1601/91» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 251/2014»;
c) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nei locali di un'impresa agricola (( che produce mosti o vini, )) e' consentita anche la detenzione dei prodotti di cui al comma 1, lettere da a) a d), se ottenuti esclusivamente dall'attivita' di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte dall'impresa oppure impiegati nella preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attivita'. In tali casi la detenzione e' soggetta ad una (( preventiva comunicazione da inviare anche in via telematica )) al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;
d) all'articolo 14:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve essere presentata domanda in carta da bollo con specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali interessati, nonche' del quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di richiesta.» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, da inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;
2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «almeno entro il quinto giorno antecedente» sono sostituite dalla seguente: «antecedentemente»;
(( d-bis) all'articolo 16, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di vino preparati con metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento in volume e' elevato al 4 per cento in volume; ))

e) all'articolo 25:
1) al comma 1, le parole: «, che rispondono ai requisiti e alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;
2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
f) l'articolo 26 e' abrogato;
g) all'articolo 28:
1) al comma 1 le parole da: «, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al luogo di detenzione, e annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano» sono soppresse;
2) i commi 4 e 5 sono abrogati;
h) all'articolo 35:
1) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 25 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.»;
2) il comma 12 e' abrogato;
i) l'articolo 43 e' abrogato.
(( 1-bis. Per i titolari di stabilimenti enologici di capacita' complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attivita' di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.
1-ter. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. L'uso delle DOCG e DOC non e' consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane o asiatiche. Per i vini ad IGT e' consentito l'uso delle varieta' di vite iscritte nel Registro nazionale delle varieta' di vite da vino, nonche' delle varieta' in osservazione». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 6, 14, 16,
25, commi 1, 2, 3, 28 e 35 della legge 20 febbraio 2006, n.
82 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria
concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del
vino.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006,
n. 60, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. (Produzione di mosto cotto.) - 1. 1. Ad
integrazione di quanto previsto dall'allegato IV del citato
regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni,
negli stabilimenti enologici e' permessa la concentrazione
a riscaldamento diretto o indiretto del mosto o del mosto
muto per la preparazione del mosto cotto, limitatamente
agli stabilimenti che producono mosto cotto per l'aceto
balsamico di Modena e per l'aceto balsamico tradizionale di
Modena e di Reggio Emilia.
2. E' altresi' ammessa, la produzione di mosto cotto,
denominato anche saba, sapa o similari, previa
comunicazione al competente Ufficio territoriale
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, da
eseguirsi secondo le modalita' stabilite nell'art. 5, comma
1, della presente legge."
"Art. 5. (Comunicazione preventiva di lavorazioni.) -
1. La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con
alcol, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande
aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di
prodotti vitivinicoli e di spumanti, nonche' la
preparazione delle bevande spiritose, di cui all'art. 2,
paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto
ii) del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla
definizione, alla designazione, alla presentazione,
all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, puo' essere
eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono
mosti o vini nella cui preparazione non e' ammesso
l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol
e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n.
251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014, e successive modificazioni, a condizione che
le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il
quinto giorno antecedente alla lavorazione, al competente
ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari. Il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol
e gli altri prodotti consentiti dal citato regolamento (UE)
n. 251/2014, e successive modificazioni, devono essere
conservati in magazzini controllati dal predetto ufficio
periferico, salvo che tali prodotti siano sottoposti alla
vigilanza dell'autorita' finanziaria; anche in tale caso,
tuttavia, l'ufficio periferico puo' controllare i prodotti
immagazzinati.
2. Negli stabilimenti in cui si producono
essenzialmente vini spumanti sono consentite le
elaborazioni dei prodotti indicati dal comma 1, diversi dal
vino spumante, nonche' le elaborazioni di vini frizzanti,
purche' tali elaborazioni vengano preventivamente
comunicate seguendo la procedura ivi indicata. In tale caso
non sono soggette a comunicazione preventiva le
elaborazioni di vino spumante. ".
"Art. 6. (Sostanze vietate.) - 1. Salvo quanto previsto
dall'art. 5, negli stabilimenti enologici e nelle cantine,
nonche' nei locali annessi o intercomunicanti anche
attraverso cortili, a qualunque uso destinati, e' vietato
detenere:
a) acquavite, alcol e altre bevande spiritose;
b) zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi
e loro soluzioni;
c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal
vino, aceti, nonche' sostanze zuccherine o fermentate
diverse da quelle provenienti dall'uva fresca;
d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti,
ad eccezione delle uve in corso di appassimento per la
produzione di vini passiti o tradizionali individuati nel
provvedimento di cui all'art. 9, comma 4;
e) qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti, i
vini e i vini speciali, quali aromi, additivi, coloranti,
salvo i casi consentiti;
f) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in
violazione di quanto stabilito dalla presente legge;
g) salvo le deroghe previste dall'art. 8, mosti, mosti
parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione
e vini aventi un titolo alcolometrico volumico totale
inferiore all'8 per cento in volume;
h) invertasi.
2. E' in ogni caso consentito detenere bevande
spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e
alimenti diversi dal mosto o dal vino contenuti in
confezioni sigillate destinate alla vendita e aventi una
capacita' non superiore a 5 litri.
3. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento
enologico sono presenti abitazioni civili destinate a
residenza del titolare o di suoi collaboratori o impiegati,
in deroga al comma 1 e' consentito detenere: le sostanze di
cui alla lettera a) del comma 1 nel limite massimo di 3
litri anidri; le sostanze di cui alla lettera b) del comma
1 nel limite massimo di 15 chilogrammi; le sostanze di cui
alla lettera c) del comma 1 nel limite massimo di 3 litri;
le sostanze di cui alla lettera d) del comma 1 nel limite
massimo di 3 chilogrammi.
3-bis. Nei locali di un'impresa agricola che produce
mosti o vini, e' consentita anche la detenzione dei
prodotti di cui al comma 1, lettere da a) a d), se ottenuti
esclusivamente dall'attivita' di coltivazione, silvicoltura
e di allevamento svolte dall'impresa oppure impiegati nella
preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da
prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attivita'. In
tali casi la detenzione e' soggetta ad una preventiva
comunicazione da inviare anche in via telematica al
competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari.".

"Art. 14. (Detenzione di vinacce, centri di raccolta
temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del
vinello.)
1. La detenzione delle vinacce negli stabilimenti
enologici e' vietata a decorrere dal trentesimo giorno
dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente
con il provvedimento delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 9, comma 1.
2. Fatta eccezione per i casi di esenzione o di ritiro
previo controllo previsti dal citato regolamento (CE) n.
1493/1999, e successive modificazioni, e per le vinacce
destinate ad altri usi industriali, ivi compresi quelli per
l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino
comunque ottenute dalla trasformazione delle uve e dei
prodotti vinosi devono essere avviate direttamente alle
distillerie autorizzate ai sensi dell'art. 27 del medesimo
regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni,
e dei relativi regolamenti comunitari applicativi.
3. E' consentita alle distillerie l'istituzione di
centri di raccolta temporanei fuori fabbrica previa
comunicazione, da inviarsi al competente ufficio
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
L'introduzione dei sottoprodotti nei locali di deposito e'
comunque subordinata alla tenuta di un registro di carico e
scarico, soggetto alle modalita' di cui al citato
regolamento (CE) n. 884/2001, e successive modificazioni.
4. La detenzione di vinacce destinate ad altri usi
industriali, diversi dalla distillazione, ivi compresa
l'estrazione dell'enocianina, deve essere preventivamente
comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali
utilizzatori all'ufficio periferico dell'Ispettorato
centrale repressione frodi competente in base al luogo di
detenzione delle vinacce. La comunicazione, in carta libera
e valida per una campagna vitivinicola, deve pervenire
all'ufficio periferico con qualsiasi mezzo antecedentemente
alla prima introduzione di vinaccia e deve contenere il
nome o la ragione sociale dell'impresa, la sede legale, la
partita IVA, l'indirizzo dello stabilimento di detenzione
delle vinacce e la quantita' complessiva che si prevede di
introdurre nel corso della campagna vitivinicola di
riferimento.
5. In ogni caso le fecce di vino, prima di essere
estratte dalle cantine, devono essere denaturate con la
sostanza rivelatrice prescritta dal Ministro delle
politiche agricole e forestali con proprio decreto, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con il quale sono altresi' stabilite
le modalita' da osservare per l'impiego della sostanza
denaturante
6. Le operazioni di ottenimento, denaturazione e
trasferimento delle fecce di vino sono soggette alla sola
comunicazione prevista dall'articolo 10 del citato
regolamento (CE) n. 884/2001.
7. La preparazione del vinello e' consentita:
a) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo
sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;
b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di
uve proprie aventi capacita' ricettiva non superiore a 25
ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non
piu' di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente
per uso familiare o aziendale.
8. (abrogato)".
Art. 16 (Denominazione degli aceti.) - 1. La
denominazione di «aceto di (...)», seguita dall'indicazione
della materia prima da cui deriva, e' riservata al prodotto
ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di
liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, che
presenta al momento dell'immissione al consumo umano
diretto o indiretto un'acidita' totale, espressa in acido
acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri, una
quantita' di alcol etilico non superiore a 0,5 per cento in
volume, che ha le caratteristiche o che contiene qualsiasi
altra sostanza o elemento in quantita' non superiore ai
limiti riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la
salute, con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro della salute, da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Con successivi decreti del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro della
salute, puo' essere modificata e integrata l'individuazione
delle caratteristiche, delle sostanze ed elementi, nonche'
dei limiti di cui al comma 1.
3. In deroga al comma 1 del presente articolo, l'aceto
di vino e' il prodotto definito dall'allegato I, punto 19,
del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, contenente una
quantita' di alcol etilico non superiore a 1,5 per cento in
volume.
3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di vino
preparati con metodo artigianale, a lunga maturazione, il
limite dell'1,5 per cento in volume e' elevato al 4 per
cento in volume.
4. I liquidi alcolici o zuccherini di cui al comma 1
devono provenire da materie prime idonee al consumo umano
diretto.
5. I vini destinati all'acetificazione devono avere un
contenuto in acido acetico non superiore a 8 grammi per
litro. ".
"Art. 25. (Sostanze ammesse.) - 1. E' consentito
detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso
enologico e impiegare in enologia soltanto le sostanze
espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e
comunitarie.
2. (abrogato).
3. (abrogato)."
Art. 28. (Registri per i produttori, gli importatori ed
i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio.) - 1. I
produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio,
escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio,
anche in soluzione, devono tenere aggiornato un registro di
carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo.
2. I grossisti che effettuano vendita al minuto devono
annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione,
precisando il nominativo e il recapito dell'acquirente.
3. A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei
registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione dei
commercianti al dettaglio, di quelli che somministrano al
pubblico o che producono alimenti in laboratori annessi a
esercizi di vendita o di somministrazione, compresi quelli
artigiani, e di quelli in possesso di un registro di carico
e scarico delle materie prime, vidimato dal competente
ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione
frodi, o dell'apposito registro vidimato dall'ufficio
dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, e'
fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con
le stesse modalita' previste dal comma 1 e di annotarvi
giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle
sostanze zuccherine impiegate
4. (abrogato).
5. (abrogato).".
"Art. 35. (Altre sanzioni relative alla produzione,
detenzione e commercializzazione di mosti e di vini.)
1. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 600 euro a 15.000 euro:
a) chiunque pone in vendita con la denominazione di
«vino passito» o «passito» vini che non rispondono alle
definizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
b) chiunque detiene anidride carbonica in violazione
delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1;
c) chiunque produce o detiene vini spumanti naturali e
vini spumanti gassificati in violazione delle disposizioni
di cui all'art. 4, comma 2.
2. Chiunque pone in vendita in recipienti di cui
all'art. 1, comma 2, vini diversi da quelli per i quali
tali contenitori sono riservati, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.
3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 300 euro a 3.000 euro:
a) chiunque produce mosto cotto in violazione delle
disposizioni di cui all'art. 3;
b) chiunque detiene nelle cantine mosti aventi un
titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume e
chiunque procede alla vinificazione dei suddetti mosti in
violazione delle disposizioni di cui all'art. 8;
c) chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al
di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'art. 9, comma
1, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 9;
d) chiunque effettua operazioni di aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale e di acidificazione in
violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2.
4. Chiunque detiene negli stabilimenti enologici e
nelle cantine, nonche' nei locali annessi o
intercomunicanti, anche attraverso cortili, le sostanze
vietate ai sensi dell'art. 6, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque
di commercio mosti e vini di cui all'art. 10, commi 1 e 2,
e all'art. 11, comma 1, lettere a), c) f), h) e i), e comma
2, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione
previste ai sensi del medesimo art. 11, comma 3, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105
euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo
di vendita o di somministrazione; la sanzione non puo'
essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro.
6. Sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 600 a 3.000 euro:
a) chiunque detiene il vino di cui all'art. 10, comma
3, primo periodo, senza procedere alla denaturazione con le
modalita' stabilite dal medesimo periodo e chiunque cede o
spedisce il prodotto denaturato, nonche' vini nei quali e'
in corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi
dagli acetifici o dalle distillerie, in violazione di
quanto previsto dal citato art. 10, comma 3, terzo e quarto
periodo;
b) chiunque detiene a scopo di vendita o di
somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di
cui all'art. 11, comma 1, lettere b), d), e) e g), senza
procedere alla denaturazione e alla distillazione previste
ai sensi del medesimo art. 11, comma 3;
c) chiunque adotta un sistema di chiusura dei
recipienti di capacita' inferiore a 60 litri che non
presenta le caratteristiche previste ai sensi dell'art. 12,
comma 4;
d) chiunque detiene vinacce negli stabilimenti
enologici al di fuori del periodo stabilito ai sensi
dell'art. 14, comma 1;
e) chiunque istituisce centri di raccolta temporanei
fuori fabbrica in violazione delle disposizioni di cui
all'art. 14, comma 3, primo periodo;
f) chiunque prepara il vinello in difformita' dalle
disposizioni di cui all'art. 14, comma 7;
g) i laboratori ufficiali di analisi di cui all'art.
14, comma 8, che violano gli obblighi previsti dal medesimo
comma.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 e le
relative sanzioni non si applicano al commerciante che
vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezione
originale, salvo che il commerciante stesso sia a
conoscenza della violazione o che la confezione originale
presenti segni di alterazione.
8. Chiunque pone in vendita bevande diverse da quelle
indicate dall'art. 13 utilizzando nell'etichettatura,
designazione, presentazione e pubblicita' della bevanda
denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la
vite, l'uva, il mosto o il vino, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
9. Chiunque non denatura le fecce di vino, prima che
siano estratte dalle cantine, con la sostanza rivelatrice
di cui all'art. 14, comma 5, e chi impiega la sostanza
denaturante in difformita' dalle modalita' previste ai
sensi del medesimo comma, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.
10. I titolari di cantine o stabilimenti enologici di
cui all'art. 15 che non presentano al competente ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi la
planimetria prevista dal comma 1 e dal comma 3, ultimo
periodo, del medesimo articolo, sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la
capacita' complessiva non denunciata e' inferiore a 300
ettolitri, la sanzione amministrativa pecuniaria e'
determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
viola le disposizioni di cui all'art. 25 e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000
euro.
12. (abrogato).
13. Chiunque vende per uso enologico o detiene nelle
cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e
nei depositi enologici, nonche' nei locali comunque
comunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso
destinati, prodotti di uso enologico non consentiti dalla
presente legge e chiunque detiene nei reagentari dei
laboratori annessi prodotti chimici non consentiti in
difformita' dalle disposizioni di cui all'art. 27, comma 1,
secondo periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
14. Sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro:
a) i produttori, gli importatori e i grossisti di cui
all'art. 28, comma 1, che non tengono il registro di carico
e scarico previsto dal medesimo comma o che non vi
effettuano le prescritte annotazioni;
b) i grossisti di cui all'art. 28, comma 2, che non
effettuano sul registro di carico e scarico le annotazioni
previste dal medesimo comma;
c) gli utilizzatori di cui all'art. 28, comma 3, che
non tengono il registro di carico e scarico previsto dal
medesimo comma o che non vi effettuano le prescritte
annotazioni;
d) i soggetti di cui all'art. 28, commi 1, 2 e 3, che
non conservano i registri di carico e scarico previsti
dalle medesime disposizioni per un periodo non inferiore a
cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
15. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 14 e' ridotta alla meta' nel caso in cui le
annotazioni obbligatorie nei registri siano effettuate con
un ritardo non superiore a ventiquattro ore e la
movimentazione sia dimostrabile e supportata da idonea
documentazione.
16. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
rifiuta di esibire agli addetti preposti alla vigilanza la
documentazione ufficiale e i registri previsti dalla
vigente normativa comunitaria e nazionale nel settore
vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni in
violazione degli obblighi di cui all'art. 29, comma 2, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300
euro a 3.000 euro. ".
Gli artt. 26 e 43 della succitata legge n. 82 del 2006,
abrogati dalla presente legge, recavano:"Art. 26. (Prodotti
per l'igiene della cantina.) " "Art. 43. (Diffida per le
infrazioni minori.)"
Il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del
26 maggio 2009 recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo
schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle
informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che
scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei
registri nel settore vitivinicolo e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 maggio 2009, n. L 128.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61 come modificato dalla
presente legge:
« Art. 8. (Requisiti di base per il riconoscimento
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche.) - 1. Il riconoscimento della denominazione di
origine controllata e garantita e' riservato ai vini gia'
riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o
tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano
ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche
qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale
acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo
biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti
che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di
cui all'art. 12 e che rappresentino almeno il cinquantuno
per cento della superficie totale dichiarata allo schedario
viticolo idonea alla rivendicazione della relativa
denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una
denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone
caratteristiche e/o tipologie vengono riconosciute come
DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.
2. Il riconoscimento della denominazione di origine
controllata e' riservato ai vini provenienti da zone gia'
riconosciute, anche con denominazione diversa, ad IGT da
almeno cinque anni e che siano stati rivendicati
nell'ultimo biennio da almeno il trentacinque per cento dei
viticoltori interessati e che rappresentino almeno il
trentacinque per cento della produzione dell'area
interessata. Il riconoscimento a vini non provenienti dalle
predette zone e' ammesso esclusivamente previo parere
favorevole del Comitato di cui all'art. 16. Inoltre, le
zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC
possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le
relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale
e siano state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno
il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti
dichiarati allo schedario viticolo di cui all'art. 12 e che
rappresentino almeno il cinquantuno per cento della
superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea
alla rivendicazione della relativa area delimitata o
sottozona.
3. Il riconoscimento della indicazione geografica
tipica e' riservato ai vini provenienti dalla rispettiva
zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia
rappresentativa di almeno il venti per cento dei
viticoltori interessati e del venti per cento della
superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione
produttiva nell'ultimo biennio.
4. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una
disciplina viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto
a quella della DOC di provenienza.
5. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una
disciplina viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto
a quella della IGT precedentemente rivendicata.
6. L'uso delle DOCG e DOC non e' consentito per i vini
ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non
siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o
che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera
ed altre specie americane o asiatiche. Per i vini ad IGT e'
consentito l'uso delle varieta' di vite iscritte nel
Registro nazionale delle varieta' di vite da vino, nonche'
delle varieta' in osservazione».
 
Art. 3
Interventi per il sostegno del Made in Italy

1. Alle imprese che producono prodotti agricoli, (( della pesca e dell'acquacoltura )) di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari, (( della pesca e dell'acquacoltura )) non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera a), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attivita' da parte di reti di imprese gia' esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli, (( della pesca e dell'acquacoltura )) di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari, (( della pesca e dell'acquacoltura )) non ricompresi nel predetto Allegato I, (( anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi )) e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera b), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonche' per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
(( 4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 3 per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; ))
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2:
a) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2014, (( di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016, )) per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1;
b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, (( di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016, )) per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
6. (( Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno. ))
7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge, attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare, su scala territoriale, i legami tra talune qualita' dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge la consultazione pubblica tra i consumatori di cui all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. I decreti di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalita' di cui al medesimo comma 3.
10. All'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono inserite le seguenti: «per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e».
Riferimenti normativi

- Il testo del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di
esenzione per categoria), del 6 agosto 2008, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 9 agosto 2008, n. L 214.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni.), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174.
- L'art. 61 e il comma 5 dell'art. 109 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
[Testo post riforma 2004]) ,pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O., e' il seguente:
"Art. 61. Interessi passivi [Testo post riforma 2004]
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio
d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell' art. 15."
"Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa [Testo post riforma 2004]
(omissis)
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
sono deducibili nella misura del 75 per cento.
(omissis)"
I regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, e il regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis,
sono pubblicati, rispettivamente nella, G.U.U.E. 24
dicembre 2013, n. L 352 e G.U.U.E 28 giugno 2014, n. L 190.
- Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 3
febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di
etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4. (Etichettatura dei prodotti alimentari.) - 1.
Al fine di assicurare ai consumatori una completa e
corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti
alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente
trasformati o non trasformati, nonche' al fine di
rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi
alimentari, e' obbligatorio, nei limiti e secondo le
procedure di cui al presente articolo, riportare
nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni
di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo
di origine o di provenienza e, in conformita' alla
normativa dell'Unione europea, dell'eventuale utilizzazione
di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi
geneticamente modificati in qualunque fase della catena
alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al
consumo finale.
2. Per i prodotti alimentari non trasformati,
l'indicazione del luogo di origine o di provenienza
riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i
prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il
luogo in cui e' avvenuta l'ultima trasformazione
sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della
materia prima agricola prevalente utilizzata nella
preparazione o nella produzione dei prodotti.
3. Con decreti interministeriali del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro
dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale nei settori della produzione e della
trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento
della procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19
della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 marzo 2000, e successive modificazioni,
sono definite le modalita' per l'indicazione obbligatoria
di cui al comma 1, nonche' le disposizioni relative alla
tracciabilita' dei prodotti agricoli di origine o di
provenienza del territorio nazionale.
4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresi'
definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti
alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al
comma 1 nonche' il requisito della prevalenza della materia
prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione
dei prodotti.
4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi degli
articoli 26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento
(UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali svolge,
attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione
pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura,
nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga
percepita come significativa l'indicazione relativa al
luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e
della materia prima agricola utilizzata nella preparazione
o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle
medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Ai sensi
dell'art. 39, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n.
1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, in collaborazione con il Centro di ricerca per
gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a
individuare, su scala territoriale, i legami tra talune
qualita' dei prodotti alimentari e la loro origine o
provenienza. I risultati delle consultazioni effettuate e
degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla
Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni di
cui al presente comma si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
5. All'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«5-septies. In caso di indicazione obbligatoria ai
sensi del presente articolo, e' fatto altresi' obbligo di
indicare l'origine dell'ingrediente caratterizzante
evidenziato».
6. Fatte salve le competenze del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, le regioni
dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni
del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3,
estendendoli a tutte le filiere interessate.
7. Al fine di rafforzare la prevenzione e la
repressione degli illeciti in materia agroambientale,
nonche' di favorire il contrasto della contraffazione dei
prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste
dall'art. 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
all'art. 5, comma 1, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' del Corpo
forestale dello Stato».
8. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, le sezioni di polizia
giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica
di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi
forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi
ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o
provincia autonoma interessata.
9. All'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio
2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2002, n. 133, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche',
limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione
centrale delle politiche agricole alimentari e forestali,
del Corpo forestale dello Stato».
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone
in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti
alimentari non etichettati in conformita' alle disposizioni
del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600
euro a 9.500 euro.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo,
e' abrogato l'art. 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2004, n. 204.
12. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno
effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in
vigore dei decreti di cui al comma 3. I prodotti
etichettati anteriormente alla data di cui al periodo
precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi
del presente articolo possono essere venduti entro i
successivi centottanta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, (Misure urgenti per la crescita del
Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012,
n. 147, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
agosto 2012, n. 187, S.O., come modificato dalla presente
legge:
"Art. 58. (Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti). - 1. E' istituito
presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo
per l'efficientamento della filiera della produzione e
dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi
nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana.
Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti
mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle
modalita' previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio del 22 ottobre 2007.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la
cooperazione internazionale e l'integrazione, viene
adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma
annuale di distribuzione che identifica le tipologie di
prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie
nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle
erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di
soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del
Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si
applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto
legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono
destinare all'attuazione del programma annuale di cui al
comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni
liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi
si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto
legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il
soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui
al comma 2.
5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti
identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di
economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni,
alle forniture offerte da organismi rappresentativi di
produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione
Europea.».
 
Art. 4

Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella
di Bufala Campana DOP

1. La produzione della «Mozzarella di Bufala campana» DOP, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, deve avvenire in uno spazio in cui e' lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio puo' avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purche' realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente, (( secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3. ))
2. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attivita', (( secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3, )) sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilita' del latte prodotto quotidianamente, dei quantitativi di latte di bufala trasformato e delle quantita' di prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2,(( prevedendo che la separazione spaziale delle produzioni di cui al comma 1, ultimo periodo, impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonche' tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento. ))
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 13.000 e alla sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si e' verificata la violazione per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni (( e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. )) Si applica altresi' la sanzione accessoria della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta dalla data dell'accertamento della violazione fino a quando l'organo di controllo non abbia verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione e l'avvenuta pubblicita' a norma del periodo seguente. Della sanzione della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta e' data tempestiva pubblicita' attraverso la pubblicazione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. (( Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo )), la chiusura dello stabilimento e' disposta per un periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento nel quale si e' verificata la violazione e' altresi' disposta a carico di coloro che utilizzano latte o cagliata diversi da quelli della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. (( In tali casi la chiusura dello stabilimento e' disposta per un periodo da un minimo di dieci giorni a un massimo di trenta giorni, ovvero da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertata nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo. La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta. ))
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 750 ad euro 4.500. Qualora la violazione riguarda prodotti inseriti nel sistema di controllo delle denominazioni protette di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 13.000.
(( 5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente le disposizioni sanzionatorie previste dai commi 4 e 5. ))
6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' designato quale autorita' competente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5.
7. L'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' abrogato. L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, e' punito (( con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. )) L'autore del delitto di cui al presente comma e' tenuto altresi' a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalita' definiti dalla regione competente per territorio.
Riferimenti normativi

- Il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del
12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio e' pubblicato
G.U.C.E. 21 giugno 1996, n. L 148.
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 24
novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
329, S.O.:
"Art. 19. (Sequestro). - Quando si e' proceduto a
sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente,
proporre opposizione all'autorita' indicata nel primo comma
dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la
decisione e' adottata con ordinanza motivata emessa entro
il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non
e' rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende
accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento
amministrativo, l'autorita' competente puo' disporre la
restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle
spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa
istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca
obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro e' stata rigettata,
il sequestro cessa di avere efficacia se non e' emessa
ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non e' disposta la
confisca entro due mesi dal giorno in cui e' pervenuto il
rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui e'
avvenuto il sequestro.».
- Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari e' pubblicato
nella G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 343.
L'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre
2008, n. 171(Misure urgenti per il rilancio competitivo del
settore agroalimentare), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 novembre 2008, n. 258, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il
rilancio competitivo del settore agroalimentare),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2008, n.
303, abrogato dalla presente legge, recava:
"Art. 4-quinquiesdecies. (Disposizioni per la
produzione della "mozzarella di bufala campana" DOP).
- L'art. 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4
(Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei
prodotti alimentari), abrogato dalla presente legge,
recava:
«Art. 7. (Disposizioni per la rilevazione della
produzione di latte di bufala.)
- Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce
i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare e' pubblicato nella G.U.C.E. 1 febbraio 2002, n.
L 31.
 
Art. 5

Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori
agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, e' istituito, nel limite delle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato che presenta i requisiti di cui al comma 3, lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole (( alimentari e forestali )) il fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione (( pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. ))
3. Ai fini della concessione dell'incentivo di cui al presente articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve:
a) avere durata almeno triennale;
b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno;
c) essere redatto in forma scritta.
4. Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
5. Le assunzioni di cui al presente articolo devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
6. L'incentivo di cui al presente articolo e' pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le modalita' di seguito illustrate:
a) per le assunzioni a tempo determinato:
1) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;
2) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;
3) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;
b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilita' (( a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento dell'assunzione. ))
(( 6-bis. Il valore annuale dell'incentivo non puo' comunque superare, per ciascun lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, l'importo di:
a) 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
b) 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato. ))

7. All'incentivo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso, comunicando sul proprio sito internet istituzionale la data a decorrere dalla quale e' possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo. Entro il medesimo termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le modalita' attuative dell'incentivo di cui al comma 1, nonche' le modalita' di controllo per il rispetto da parte dei datori di lavoro degli impegni assunti nei contratti per i quali e' previsto l'incentivo ai sensi del presente articolo e per la verifica dell'incremento occupazionale.
9. L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua la comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.
11. In relazione alla prossima scadenza del citato regolamento (CE) n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la compatibilita' delle disposizioni di cui al presente articolo rispetto alle nuove disposizioni europee di esenzione dalla notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.
12. A decorrere dalla data in cui e' possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo di cui al presente articolo, per le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trova piu' applicazione l'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Restano salve le domande di ammissione all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, presentate fino a tale data.
13. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),(( e per le societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, )) si applicano, nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purche' abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.».
14. La disposizione del comma 13 si applica, previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Della medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
Riferimenti normativi

Si riportano gli artt. 2135 e 2359 del codice civile:
"2135. Imprenditore agricolo
E' imprenditore agricolo chi esercita una delle
seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge ."
"2359. Societa' controllate e societa' collegate
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.".
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 12, 13 e 15,
della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio
2012, n. 153, S.O.:
«Art. 4. (Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro.).
(Omissis.)
12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli
incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti
dall'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come
ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti
principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione
costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in
cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene
utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il
diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato
o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono
esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un
lavoratore mediante contratto di somministrazione,
l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di
precedenza per essere stato precedentemente licenziato da
un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto
a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o
l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in
atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all'acquisizione di professionalita'
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi
oppure siano effettuate presso una diversa unita'
produttiva;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei
lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi
precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento
del licenziamento, presenti assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di
collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale
condizione si applica anche all'utilizzatore.
12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per
l'incremento in termini quantitativi e qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto
dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 5 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto
confermato in ogni sua disposizione.
13. Ai fini della determinazione del diritto agli
incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
il lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei
confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla
medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui
all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
14. All'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990,
n. 407, le parole: «quando esse non siano effettuate in
sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese
per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite
dalle seguenti: «quando esse non siano effettuate in
sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese
licenziati per giustificato motivo oggettivo o per
riduzione del personale o sospesi».
15. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.».
- Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 800/2008 si
vedano i riferimenti normativi all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la
promozione dell'occupazione, in particolare giovanile,
della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul
valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2013, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2013,
n. 196:
«Art. 1. (Incentivi per nuove assunzioni a tempo
indeterminato di lavoratori giovani) - 1. Al fine di
promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a
29 anni di eta' e in attesa dell'adozione di ulteriori
misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle
risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020,
e' istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse
di cui ai commi 12 e 16, un incentivo per i datori di
lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al
comma 2, nel rispetto dell'art. 40 del Regolamento (CE) n.
800/2008.".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
dicembre 1997, n. 298, S.O. , come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11. Disposizioni comuni per la determinazione del
valore della produzione netta
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Nella determinazione della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all' art. 3, comma 1, lettere
da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a
tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque
di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un
importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni
lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel
periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i
lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta'
inferiore ai 35 anni;
3) per i soggetti di cui all' art. 3, comma 1, lettere
da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari,
le imprese di assicurazione e le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, un importo fino a 15.000 euro, su base
annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso
femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni;
tale deduzione e' alternativa a quella di cui al numero 2),
e puo' essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti
dall'applicazione della regola de minimis di cui al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12
gennaio 2001, e successive modificazioni;
4) per i soggetti di cui all' art. 3, comma 1, lettere
da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a
tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque
di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i
contributi assistenziali e previdenziali relativi ai
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le
spese per il personale assunto con contratti di formazione
e lavoro, nonche', per i soggetti di cui all' art. 3, comma
1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale
addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il
predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese
costituiti per la realizzazione di programmi comuni di
ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di
effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei
conti o da un professionista iscritto negli albi dei
revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del
lavoro, nelle forme previste dall' art. 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, ovvero dal responsabile del
centro di assistenza fiscale;
b) non sono ammessi in deduzione:
1) (abrogato)
2) i compensi per attivita' commerciali e per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
nonche' i compensi attribuiti per obblighi di fare, non
fare o permettere, di cui all'art. 67, comma 1, lettere i)
e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata
e continuativa di cui all'art. 49, commi 2, lettera a) , e
3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi ;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a
quello dipendente ai sensi dell'art. 47 dello stesso testo
unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione
di cui alla lettera c) del predetto art. 49, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi;
6) (abrogato)
1.1 Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri
2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all'art. 3,
comma 1, lettera d), e per le societa' agricole di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si
applicano, nella misura del 50 per cento degli importi ivi
previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a
tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purche'
abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia
almeno una durata triennale.
1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
previste contrattualmente, per la parte che non concorre a
formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 48,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
2- 3- 4- (abrogati)
4-bis. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro
180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro
180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro
180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro
180.919,91 ma non euro 180.999,91;
d-bis) per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle
lettere da a) a d) del presente comma e' aumentato,
rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625.
4-bis.1. Ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
alla formazione del valore della produzione non superiori
nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per
ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta
fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero
di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
dei disabili e del personale assunto con contratti di
formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi
delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma
4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1
sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di cui ai
commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono
ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel
corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro
a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e
modalita' di cui all' art. 1 del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi
compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di
tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i
soggetti di cui all' art. 3, comma 1, lettera e), le
medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti
impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e, in
caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita'
istituzionali, l'importo e' ridotto in base al rapporto di
cui all' art. 10, comma 2.
4-ter. I soggetti di cui all'art. 4, comma 2, applicano
le deduzioni indicate nel presente articolo sul valore
della produzione netta prima della ripartizione dello
stesso su base regionale.
4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'art. 3, comma
1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di
lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo
indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con
il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo
d'imposta precedente, e' deducibile il costo del predetto
personale per un importo annuale non superiore a 15.000
euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite
dell'incremento complessivo del costo del personale
classificabile nell'art. 2425, primo comma, lettera B),
numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta
in cui e' avvenuta l'assunzione con contratto a tempo
indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La
suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta
successivi a quello in cui e' avvenuta l'assunzione, il
numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari
al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in
tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in
ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da
quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo
rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale
va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di
cui all'art. 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale
di cui al terzo periodo e' individuata con riferimento al
personale dipendente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato impiegato nell'attivita' commerciale e la
deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei
lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attivita'. In
caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio
dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini
dell'individuazione della base occupazionale di riferimento
e del suo incremento, sia ai fini della deducibilita' del
costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro
a tempo indeterminato riferibile all'attivita' commerciale
individuato in base al rapporto di cui all'art. 10, comma
2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i
trasferimenti di dipendenti dall'attivita' istituzionale
all'attivita' commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova
costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali
derivanti dallo svolgimento di attivita' che assorbono
anche solo in parte attivita' di imprese giuridicamente
preesistenti, ad esclusione delle attivita' sottoposte a
limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa
subentrante ad altra nella gestione di un servizio
pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la
deducibilita' del costo del personale spetta limitatamente
al numero di lavoratori assunti in piu' rispetto a quello
dell'impresa sostituita.
4-quinquies.- 4-sexies.- (abrogato)
4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle
deduzioni ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non puo'
comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla
retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del
datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), e' alternativa
alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1,
lettera a), numero 5), e 4-bis.1. ".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di
imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di
acconto delle imposte sui redditi, determinazione
forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la
presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate
categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita'
formali e di minori infrazioni, ampliamento degli
imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in
materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni
governative.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo
1989, n. 51 e convertito in legge, con modificazioni, con
l'art. 1, primo comma, L. 27 aprile 1989, n. 154,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 29 aprile 1989, n. 99:
«Art. 4. (Societa' agricole.) -
1. (abrogato).
2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la
sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato
versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi non si
applicano:
a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le
rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto
delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di
acconto, e' di ammontare non superiore a lire 100 mila per
i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone fisiche nonche' a lire 40 mila per i contribuenti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi;
b) in caso di insufficiente versamento della prima
rata, se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento
della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto
sulla base della dichiarazione relativa al periodo di
imposta in corso;
c) in caso di omesso o insufficiente versamento della
seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello
complessivamente versato non e' inferiore alla somma che
risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla
dichiarazione relativa al periodo in corso.
3. Le eccedenze di imposta risultanti dalla
dichiarazione dei redditi possono essere computate in
diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche
dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il
periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello
della seconda rata.
3-bis. Abrogato.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non
coincide con l'anno solare le predette disposizioni si
applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla
data suindicata non siano scaduti i termini per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta precedente.».
 
Art. 6
Rete del lavoro agricolo di qualita'

1. E' istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualita' alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a);
c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
2. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita' sovraintende una cabina di regia composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del (( Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, )) del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La cabina di regia e' presieduta dal rappresentante dell'INPS.
3. Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualita', le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali dell'istanza.
4. La cabina di regia ha i seguenti compiti:
a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualita' entro 30 giorni dalla presentazione;
b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualita' le imprese agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1;
c) redige e aggiorna l'elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualita' e ne cura la pubblicazione sul sito internet dell'INPS;
d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al (( Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali )) in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.
5. La partecipazione alla cabina di regia e' a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si avvale per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 8.
6. Al fine di realizzare un piu' efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attivita' di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i casi di richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'Autorita' giudiziaria o da autorita' amministrative (( e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. ))
7. E' fatta salva comunque la possibilita' per le amministrazioni di cui al comma 6 di effettuare controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente.
8. Per le attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Riferimenti normativi

Per il testo dell'art. 2135 del codice civile si vedano
i riferimenti normativi all'art. 5.
 
(( Art. 6 bis
Disposizioni per i contratti di rete

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, e' inserito il seguente:
«361.1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalita' proprie del medesimo contratto di rete».
2. Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalita' proprie del medesimo contratto di rete, a parita' delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorita' nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020. ))

Riferimenti normativi

- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
 
Art. 7

Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di
carattere fiscale

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-quinquies, e' inserito il seguente:
«1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di eta' inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, (( diversi da quelli di proprieta' dei genitori )) entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui. (( A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta »; ))
b) al comma 1-sexies, dopo le parole: «la detrazione spettante» sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1.
3. All'articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 1 e' abrogato.
4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 512 e' sostituito dal seguente:
«512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, nonche' a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il periodo di imposta 2015, nonche' del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione e' pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 16 e dell'art. 31 del
citato d.P.R. n. 917 del 1986 come modificato dalla
presente legge:
"Art. 16. Detrazioni per canoni di locazione [Testo
post riforma 2004]
01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale,
stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro
15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro
15.493,71 ma non euro 30.987,41.
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli
stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2,
comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n.
431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera
lire 30.000.000;
b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire
30.000.000 ma non lire 60.000.000. (122) (121)
1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o
trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o
in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello
di richiesta della detrazione, e siano titolari di
contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo
comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di
distanza dal precedente e comunque al di fuori della
propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre
anni complessivamente pari a:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera
lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire
30 milioni ma non lire 60 milioni.
1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i 20 e i 30
anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unita'
immobiliare da destinare a propria abitazione principale,
sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale
dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi
competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni
la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle
condizioni ivi previste.
1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter,
da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro
cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di
fruire della detrazione piu' favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a
1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale
l'unita' immobiliare locata e' adibita ad abitazione
principale. Per abitazione principale si intende quella
nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione
o i suoi familiari dimorano abitualmente.
1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola di eta' inferiore ai trentacinque anni,
spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, una
detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i
canoni di affitto dei terreni agricoli, diversi da quelli
di proprieta' dei genitori entro il limite di euro 80 per
ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro
1.200 annui. A tal fine, il contratto di affitto deve
essere redatto in forma scritta.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante ai sensi del
presente articolo sia di ammontare superiore all'imposta
lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli
articoli 12 e 13, e' riconosciuto un ammontare pari alla
quota di detrazione che non ha trovato capienza nella
predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' per
l'attribuzione del predetto ammontare.".
"Art. 31. Perdite per mancata coltivazione e per eventi
naturali [Testo post riforma 2004]
1. (abrogato)
2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno
il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo rustico
preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo, il
reddito dominicale, per l'anno in cui si e' verificata la
perdita, si considera inesistente. L'evento dannoso deve
essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi
dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la data non
sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima
dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere
presentata all'ufficio tecnico erariale, che provvede
all'accertamento della diminuzione del prodotto, sentito
l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e la trasmette
all'ufficio delle imposte.
3. Se l'evento dannoso interessa una pluralita' di
fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei
sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti
nell'interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli
ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvedono alla
delimitazione delle zone danneggiate e all'accertamento
della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici
delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le
corografie relative alle zone delimitate, indicando le
ditte catastali comprese in detta zona e il reddito
dominicale relativo a ciascuna di esse.
4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve
essere costituito da particelle catastali riportate in una
stessa partita e contigue l'una all'altra in modo da
formare un unico appezzamento. La contiguita' non si
considera interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua
naturali o artificiali
eventualmente interposti.".
La legge 24 dicembre 2012, n, 228 - Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.
 
(( Art. 7 bis
Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il capo III del titolo I e' sostituito dal seguente:

«Capo III

MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITA' IN
AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE

Art. 9. - (Principi generali). - 1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
2. La concessione delle misure di cui al presente capo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 10. - (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
Art. 10-bis. - (Soggetti beneficiari). - 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
2. Le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano costituite da non piu' di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) esercitino esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di societa', siano composte, per oltre la meta' numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni.
3. Possono altresi' beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c).
Art. 10-ter. - (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-quater, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e nei limiti stabiliti dall'Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Art. 10-quater. - (Risorse finanziarie disponibili). - 1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente capo e' disposta, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 10-ter, comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002 del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002. Le predette disponibilita' possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea»;
b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo e' soppresso.
2. Alle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Riferimenti normativi

- Il testo del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185 (Incentivi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della
L. 17 maggio 1999, n. 144.), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2000, n. 156.
 
Art. 7 ter
Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari

1. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alle societa' cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno la meta' degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile. ))
Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 8, della legge 26 maggio 1965, n.
590 recante (Disposizioni per lo sviluppo della proprieta'
coltivatrice), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno
1965, n. 142, e' il seguente:
«Art. 8. - In caso di trasferimento a titolo oneroso o
di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a
coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a
compartecipazione, esclusa quella stagionale,
l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante,
a parita' di condizioni, ha diritto di prelazione purche'
coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia
venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di
imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso
di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il
fondo per il quale intende esercitare la prelazione in
aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta' od
enfiteusi non superi il triplo della superficie
corrispondente alla capacita' lavorativa della sua
famiglia.
La prelazione non e' consentita nei casi di permuta,
vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento,
espropriazione per pubblica utilita' e quando i terreni in
base a piani regolatori, anche se non ancora approvati,
siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o
turistica.
Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto,
per quota di fondo, da un componente la famiglia
coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che
in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri
componenti hanno diritto alla prelazione sempreche' siano
coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa
familiare in comune.
Il proprietario deve notificare con lettera
raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione
trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono
essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di
vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per
l'eventualita' della prelazione. Il coltivatore deve
esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni.
Qualora il proprietario non provveda a tale
notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello
risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo
al diritto di prelazione puo', entro un anno dalla
trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il
fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente
causa.
Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il
versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato
entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo
giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario,
salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.
Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione
dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda
ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai
sensi dell'art. 1, il termine di cui al precedente comma e'
sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione
del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia
espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta
e, comunque, per non piu' di un anno. In tal caso
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere
entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui
all'art. 3, secondo le norme che saranno stabilite dal
regolamento di esecuzione della presente legge.
In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo e'
differito il trasferimento della proprieta' e' sottoposto
alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il
termine stabilito.
Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una
pluralita' di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione
non puo' essere esercitata che da tutti congiuntamente.
Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione puo' essere
esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri
o coloni purche' la superficie del fondo non ecceda il
triplo della complessiva capacita' lavorativa delle loro
famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che
entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto
comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua
intenzione di avvalersi della prelazione.
Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale
abbia cessato di far parte della conduzione colonica in
comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro
cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli
altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta
quota al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni previste
dalla presente legge, sempreche' l'acquisto sia fatto allo
scopo di assicurare il consolidamento di impresa
coltivatrice familiare di dimensioni economicamente
efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il
proprietario della quota non consente alla vendita,
mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti
leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.
L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati
dal precedente comma e' demandato allo Ispettorato agrario
provinciale competente per territorio.
Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se
coltivatori diretti, i coeredi del venditore.»
- Si riporta il testo dell'art. 7, della legge 14
agosto 1971, n. 817 (Disposizioni per il rifinanziamento
delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta'
coltivatrice), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
ottobre 1971, n. 261:
«Art. 7. - Il termine di quattro anni previsto dal
primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590,
per l'esercizio del diritto di prelazione e' ridotto a due
anni.
Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste
nella presente legge, spetta anche:
1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato
stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre
1964, n. 756;
2) al coltivatore diretto proprietario di terreni
confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli
stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari,
compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
Nel caso di vendita di piu' fondi ogni affittuario,
mezzadro o colono puo' esercitare singolarmente o
congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del
fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.»
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della L. 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137:
«Art. 1. (Imprenditore agricolo) - 1. (Omissis).
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando
utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci,
ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi
diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.».
 
Art. 8
Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018. .
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 1 e 3, 5, commi 2 e 13, 7, commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, (( a 65,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 38,4 milioni di euro per l'anno 2018 )) e a 29,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4,5 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
(( c) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, )) mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 13,3 milioni di euro per l'anno 2015 e 7,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto;
e) quanto a 36,3 milioni di euro per l'anno 2015, 28,4 milioni di euro per l'anno 2016 e 21,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto;
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

Il testo dell'art. 10, comma 5 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282 - Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280, e' il seguente:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1".
 
(( Art. 8 bis
Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso

All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, e' assoggettato ad IVA ed e' riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 228 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in
materia ambientale." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dalla
presente legge:
"ART. 228 (Pneumatici fuori uso)
In vigore dal 10 febbraio 2012
1. Fermo restando il disposto di cui al decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto di
cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine
di garantire il perseguimento di finalita' di tutela
ambientale secondo le migliori tecniche disponibili,
ottimizzando, anche tramite attivita' di ricerca, sviluppo
e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per
ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e'
fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di
provvedere, singolarmente o in forma associata e con
periodicita' almeno annuale, alla gestione di quantitativi
di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi
sul mercato e destinati alla vendita sul territorio
nazionale, provvedendo anche ad attivita' di ricerca,
sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la
gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell' art.
177, comma 1.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
sono disciplinati i tempi e le modalita' attuative
dell'obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della
commercializzazione dei pneumatici e' indicato in fattura
il contributo a carico degli utenti finali necessario,
anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici,
per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al
comma 1. Detto contributo, parte integrante del
corrispettivo di vendita, e' assoggettato ad IVA ed e'
riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il
produttore o l'importatore applicano il rispettivo
contributo vigente alla data della immissione del
pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il
contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di
commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per
ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto
in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto
dello stesso.
3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa
associata, da parte dei produttori e importatori di
pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti
al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo
di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente
costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con
esenzione del produttore o importatore da ogni relativa
responsabilita'.
3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o
le loro eventuali forme associate determinano annualmente
l'ammontare del rispettivo contributo necessario per
l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi
di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di
ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare anche specificando gli oneri e le
componenti di costo che giustificano l'ammontare del
contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni
e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle
informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale
informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E'
fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in
corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e
degli importatori di pneumatici o le rispettive forme
associate, del contributo richiesto per l'anno solare in
corso.
4. I produttori e gli importatori di pneumatici
inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono
assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria
proporzionata alla gravita' dell'inadempimento, comunque
non superiore al doppio del contributo incassato per il
periodo considerato."
 
Art. 9

Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici e della segnaletica luminosa
stradale

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonche' di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, (( ivi inclusi gli asili nido, )) e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo. (( La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti tenuto conto di quanto stabilito dal decreto di cui comma 8 del presente articolo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. ))
2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 sono concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si applica la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009.
(( 4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel limite delle risorse ivi previste, puo' altresi' concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di incremento dell'efficienza energetica. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento; ))
5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e 4 avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.
6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. (( Tale miglioramento e' oggetto di certificazione da parte di un professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato. )) La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.
7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo non potra' essere superiore a venti anni. (( Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la durata massima del finanziamento e' fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non puo' essere superiore a trentamila euro per singolo edificio. L'importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non puo' essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro. ))
8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( anche al fine del raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal pacchetto clima-energia, )) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono individuati i criteri e le modalita' di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo, nonche' le caratteristiche di strutturazione dei fondi e (( dei progetti di investimento )) che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilita' delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, e' assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di missione, alle cui attivita' si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1110, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007).", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
"1. 1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate
all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto
a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1°
giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123
del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, e'
istituito un Fondo rotativo. ".
Si riporta il testo dell'art. 204 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227, S.O.:
"Articolo 204 Regole particolari per l'assunzione di
mutui
In vigore dal 1 gennaio 2014
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'art.
203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad
altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se
l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei
mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti
obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle
aperture di credito stipulate e a quello derivante da
garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a
decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi
tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi
due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai
corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e
dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di
nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai
cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata
al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula
del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell'ammortamento puo' essere posticipata al 1° luglio
seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i
contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo'
essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno»;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali
interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di
inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima
rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo
gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso
di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e
programmazione economica con proprio decreto.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove
compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente
locale acceda.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo
sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero
sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi
titoli di spesa e' data esecuzione dai tesorieri solo se
corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti
il rispetto delle predette modalita' di utilizzo. ".
Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, recante, "Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria.", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155.:
"Art. 33 Disposizioni in materia di valorizzazione del
patrimonio immobiliare
In vigore dal 1 gennaio 2014
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' costituita una societa' di gestione del
risparmio avente capitale sociale pari ad almeno un milione
di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o piu'
fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi
d'investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da
regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o
associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da societa'
interamente partecipate dai predetti enti, al fine di
valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare
disponibile. Per le stesse finalita' di cui al primo
periodo e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per
l'anno 2013. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo
ad ogni adempimento di legge. Il capitale della societa' di
gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente
comma e' detenuto interamente dal Ministero dell'economia e
delle finanze, fatto salvo quanto previsto dal successivo
comma 8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione
del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle
finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la
sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base
competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
la liquidita' necessaria per la realizzazione degli
interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla
societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma
investono anche direttamente al fine di acquisire immobili
in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite le modalita' di
partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di
diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e
demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
o in parte il bene oggetto della concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi
o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da
societa' interamente partecipate dai predetti enti, ai
sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte
dell'emissione di quote del fondo medesimo, ovvero
trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari, con
le procedure dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti o
trasferimenti devono avvenire sulla base di progetti di
utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera
dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di
procedure di selezione della Societa' di gestione del
risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono
presentare proposte di valorizzazione anche soggetti
privati secondo le modalita' di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla
base di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal
comma 4, dell'art. 3 del citato decreto legislativo puo'
essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai
fondi di cui al presente comma. E' abrogato l'art. 6 del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti
indicati all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti
fondi.
3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e
8-quater, e' compatibile con le vigenti disposizioni in
materia di attivita' di copertura delle riserve tecniche
delle compagnie di assicurazione di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del
1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei
limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
del piano di impiego dei fondi disponibili previsto
dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli
enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per
gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla sottoscrizione
delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il venti per cento
del piano di impiego di cui al precedente periodo e'
destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi
commi 8-ter e 8-quater. La Cassa depositi e prestiti,
secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 4-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, puo'
partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di
conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2,
8-ter e 8-quater puo' essere conseguita mediante il
procedimento di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si
conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla
data della delibera con cui viene promossa la costituzione
dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai
commi 2, 8-ter e 8-quater e' sospensivamente condizionato
al completamento delle procedure amministrative di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la
valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio, i soggetti
apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote
del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma
8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto, in
favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per
cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo;
compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria
dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del risparmio
di cui al comma 1, la restante parte del valore e'
corrisposta in denaro.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli
articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonche'
l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85.
6. All'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento
immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in
itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro
il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla
cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente
locale. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti."
7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati
ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni
di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto la societa' Patrimonio dello Stato
s.p.a. e' sciolta ed e' posta in liquidazione con le
modalita' previste dal codice civile.
8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del
risparmio costituita dal Ministero dell'economia e delle
finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di
proprieta' degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi
o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili
di proprieta' dei medesimi enti di cui sia completato il
processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora
inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e
sviluppo del territorio. Le azioni della societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1 possono essere
trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio.
Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i
rapporti fra la societa' di gestione di cui al comma 1 e
l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del
presente articolo dall'Agenzia del demanio, quest'ultima
utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di
spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo
periodo del comma 1 dell'art. 6 della legge 12 novembre
2011, n. 183, sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per
l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa'
di gestione del risparmio o delle societa', per il
collocamento delle quote del fondo o delle azioni della
societa', nonche' per tutte le attivita', anche
propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente
articolo.
8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'art. 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento
immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di
proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita'
istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari. Le
risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero
dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale
per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti
in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per
incrementare l'importo stabilito dall'art. 35, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali
di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
a tali fondi di immobili di proprieta'. I decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 4
del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
disciplinano, altresi', le modalita' di concertazione con
le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di
governo territoriale interessati. Ai fondi di cui al
presente comma possono conferire beni anche i soggetti di
cui al comma 2 con le modalita' ivi previste, ovvero con
apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui
all'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.
Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni
urbanistiche non compatibili con le strategie di
trasformazione urbana. La totalita' delle risorse
rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli
immobili di proprieta' delle Regioni e degli Enti locali
trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e' destinata
alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del
debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a
spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma
8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di cui
all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu'
utilizzati dal Ministero della difesa per finalita'
istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del
Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da
emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti
i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo
Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti
decreti ne determina la classificazione come patrimonio
disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti,
l'Agenzia del demanio avvia le procedure di
regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente
articolo ovvero dall'art. 33-bis, limitatamente ai beni
suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono
attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote
dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle
finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria
destinazione alla razionalizzazione del settore
infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura
ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono
assegnate una parte delle restanti quote dello stesso
Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima
del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali
interessati dalle procedure di cui al presente comma; le
risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono
destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in
assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente
eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti
dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti
dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono
essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei
residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale
per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
stabilito dall'art. 35, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla determinazione delle percentuali di riparto
tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di
conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli
strumenti previsti dall'art. 33-bis, rientrano nella
disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di
alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme
vigenti; l'Agenzia puo' avvalersi, a tali fini, del
supporto tecnico specialistico della societa' Difesa
Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo
gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si
applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 4 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9,
10, 11, 12 e 14. Spettano all'Amministrazione della difesa
tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati
con i predetti decreti, fino al conferimento o al
trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente
comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi
all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del
demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti
individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con
provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto
d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati
planimetrici in possesso, l'accatastamento o la
regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta'
dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti
provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle
conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di
dismissione degli immobili di proprieta' dello Stato,
eventuali regolarizzazioni catastali possono essere
eseguite, anche successivamente agli atti o ai
provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti.
Tutte le attivita' rese in favore delle Amministrazioni
dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e
del successivo art. 33-bis, sono svolte da quest'ultima a
titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni con le
parti interessate.
8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono
soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti. ".
 
Art. 10
Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e
l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e
per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione
Campania destinati all'agricoltura

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita' delle relative contabilita' speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Al Presidente della regione non e' dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della regione il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel presente articolo fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento.
(( 2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalita' di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, e' nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli incarichi commissariali, conferiti ai sensi di specifici provvedimenti legislativi, per i quali e' gia' intervenuta l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della regione.
2-ter. Per l'espletamento delle attivita' previste nel presente articolo, il Presidente della regione puo' delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di societa' a totale capitale pubblico o di societa' dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle societa' di appartenenza, e' collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i quali e' fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati entro trenta giorni dall'effettivo subentro.
4. Per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione puo' avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorita' di distretto, (( nonche' delle strutture commissariali gia' esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle societa' a totale capitale pubblico o delle societa' dalle stesse controllate. )) Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione e' titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorita' procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1. (( Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla meta'. ))
7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, pertanto, l'Ispettorato e' soppresso. Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140» sono sostituite dalle seguenti: «una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni gia' esercitate dall'Ispettorato generale».
(( 7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere minori di pubblica utilita' nelle aree attigue al fondo, come piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura della neve o regimazione delle acque superficiali, previa apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare nell'albo pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature private per l'esecuzione dei lavori.
8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, dopo le parole: «due supplenti» sono aggiunte le seguenti: «con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Uno dei componenti effettivi e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero».
8-bis. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui al comma 8. ))

9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014, stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalita' di inserimento in un sistema on line specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)».
11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di apposita struttura di missione, alle cui attivita' si fara' fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(( 11-bis. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, le parole: «entro il 22 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 22 dicembre 2015». ))
12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «da svolgere, secondo l'ordine di priorita' definito nei medesimi decreti, (( entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione )) nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti per i terreni classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di rischio piu' elevate, e entro (( i successivi duecentodieci )) per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio piu' elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di cui al comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui al comma 6.»;
c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente: «5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita priorita' assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta.»
(( 12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 61, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto il seguente:
6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e' disciplinata l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle attivita' illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano. ))

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(( 13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «, Genova e La Spezia» sono soppresse e le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «14 milioni di euro».
13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014.
13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 240, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010).", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.:
"240. Le risorse assegnate per interventi di
risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre
2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle
disponibilita' del Fondo infrastrutture e del Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di
cui all' art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono
destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico individuate
dalla direzione generale competente del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti le autorita' di bacino di cui all' art. 63 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, nonche' all' art. 1 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Le risorse di cui al presente comma possono
essere utilizzate anche tramite accordo di programma
sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che
definisce, altresi', la quota di cofinanziamento regionale
a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all' art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun
programma attuativo regionale destina a interventi di
risanamento ambientale.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 111, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014)." pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.:
"Comma 111
In vigore dal 1 gennaio 2014
111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di
interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse
esistenti sulle contabilita' speciali relative al dissesto
idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre
2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600
milioni di euro, nonche' le risorse finalizzate allo scopo
dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio
2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7
milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti
immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole
agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del
rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della
biodiversita' e che integrino gli obiettivi della direttiva
2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, e della direttiva
2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei
rischi di alluvioni. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare verifica la compatibilita' degli accordi di programma
e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di
massimizzare la celerita' degli interventi in relazione
alle situazioni di massimo rischio per l'incolumita' delle
persone e, se del caso, propone alle regioni le
integrazioni e gli aggiornamenti necessari. Entro il 30
aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilita' speciali
concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico
finalizzano le risorse disponibili agli interventi
immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per
il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, presentano specifica informativa al
CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di
attuazione degli interventi gia' avviati. La mancata
pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato
affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta
la revoca del finanziamento statale e la contestuale
rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad
altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo
restando il vincolo territoriale di destinazione delle
risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di
programma, ove esistano progetti immediatamente
cantierabili compatibili con le finalita' della norma. A
decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione
finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in
corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed
evoluzione degli accordi di programma, unitamente al
fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi
successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico
sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229. Per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per
l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100
milioni di euro per l'anno 2016. All'art. 17, comma 1,
primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, le parole: «non oltre i tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni».".
Si riporta il testo dell'art. 92, comma 5, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
S.O.:
"Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione
e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
In vigore dal 25 giugno 2014
(omissis)
5. Una somma non superiore al due per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma
7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal
regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita'
dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilita' professionali connesse alle specifiche
prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo
e' disposta dal dirigente preposto alla struttura
competente, previo accertamento positivo delle specifiche
attivita' svolte dai predetti dipendenti; limitatamente
alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al
singolo dipendente non puo' superare l'importo del
rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni
non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32,
comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri.".
Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n.
288, S.O.:
"Art. 16 Quadri economici (art. 17, D.P.R. n. 554/1999)
1. I quadri economici degli interventi sono predisposti
con progressivo approfondimento in rapporto al livello di
progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie
variazioni in relazione alla specifica tipologia e
categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente
articolazione del costo complessivo:
a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;
a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
d'asta;
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
2 - rilievi, accertamenti e indagini;
3 - allacciamenti ai pubblici servizi;
4 - imprevisti;
5 - acquisizione aree o immobili e pertinenti
indennizzi;
6 - accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4,
del codice;
7 - spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma
7-bis, del codice, spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attivita' preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all'assistenza giornaliera e contabilita', l'importo
relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del
codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente;
8 - spese per attivita' tecnico-amministrative connesse
alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione;
9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10 - spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere
artistiche;
11 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici;
12 - I.V.A., eventuali altre imposte e contributi
dovuti per legge.
2. (abrogato)".
Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, recante "Disposizioni urgenti per la
cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti
nella regione Campania, per l'avvio della fase post
emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre
disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed alla protezione civile.", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 17 Interventi urgenti nelle situazioni a piu'
elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la
sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e
culturale
1. In considerazione delle particolari ragioni di
urgenza connesse alla necessita' di intervenire nelle
situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine
di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il
patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima
applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e comunque
non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Dipartimento della protezione civile per i profili di
competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province
autonome interessate, possono essere nominati commissari
straordinari delegati, ai sensi dell'art. 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, con riferimento agli interventi
da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e
meridionale del territorio nazionale, come individuate ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile, le regioni o province autonome
interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla
richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina puo'
comunque essere adottato. I commissari attuano gli
interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e
di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli
atti e i provvedimenti e curano tutte le attivita' di
competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei
poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato art.
20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 e le
disposizioni dei provvedimenti gia' emanati in attuazione
del presente articolo per garantire l'efficace espletamento
dell'incarico dei commissari. Si applicano il medesimo art.
20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n.
185 del 2008. Il commissario, se alle dipendenze di
un'amministrazione pubblica statale, dalla data della
nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico
e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e
mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto
corrispondente nella dotazione organica
dell'amministrazione di appartenenza viene reso
indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori
ruolo. Possono essere nominati commissari anche i
presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni
interessate; in tal caso non si applica l'art. 20, comma 9,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I
soggetti di cui i commissari possono avvalersi per le
attivita' di progettazione degli interventi, per le
procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di
direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra
attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla
progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori,
ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti
di nomina di cui al primo periodo del presente comma; al
personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non
sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.
Ciascun commissario presenta al Parlamento, annualmente e
al termine dell'incarico, una relazione sulla propria
attivita'.
2. L'attivita' di coordinamento delle fasi relative
alla programmazione e alla realizzazione degli interventi
di cui al comma 1, nonche' quella di verifica, fatte salve
le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Dipartimento della protezione civile per i profili di
competenza, con una direzione generale individuata dai
regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto
della dotazione organica vigente che subentra nelle
funzioni gia' esercitate dall'Ispettorato generale. Agli
oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro
660.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di
euro 230.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'art.
5-bis, comma 5, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007,
n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione di spesa recata
dall' art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93,
di euro 100.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'
art. 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e di
euro 10.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall' art.
6, comma 1, della citata legge n. 179 del 2002.
2-bis. Per interventi urgenti concernenti i territori
delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti
dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di
dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010,
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18
del 23 gennaio 2010, al Fondo per la protezione civile, di
cui all' art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991, n. 195, e' assegnato, per l'anno 2010, dal CIPE a
valere sulle risorse di cui all' art. 2, comma 240, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 100 milioni di
euro, previa riprogrammazione degli interventi gia'
deliberati, ai fini della compatibilita' degli effetti sui
saldi previsti a legislazione vigente. All'onere derivante
dall'applicazione del presente comma si provvede a valere
sulle risorse di cui all' art. 2, comma 240, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte
di pari importo per l'anno 2010, intendendosi
conseguentemente ridotte di pari importo le risorse
disponibili, gia' preordinate, con delibera CIPE del 6
novembre 2009, al finanziamento degli interventi di
risanamento ambientale.
2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
2-quater. All' art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis e'
inserito il seguente:
«5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato
di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali
e imprevedibili che subiscono danni riconducibili
all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli
immobili sedi di attivita' produttive, possono fruire della
sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei
mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. La sospensione
ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e
per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto,
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione
non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti
d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono
l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso
le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono
effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza
della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
di pari importo».".
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante
"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137." e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.
Il decreto del Presidente della repubblica 8 giugno
2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O.
Si riporta il testo dell'art. 17, del decreto legge 1
luglio 2009, n. 78, recante "Provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini.", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
conti
In vigore dal 25 giugno 2014
1. All'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».
2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»
fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle
seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la
semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle
finanze».
3. (abrogato)
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di
risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse
disponibili delle unita' previsionali di base del bilancio
dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 60, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini
dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto
della pubblica amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
delle Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini
per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque adottati.
5. (abrogato)
6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:
«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.».
7. (abrogato)
8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non
ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi
nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono
rese indisponibili fino a diversa determinazione del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i
Ministri interessati.
9. (abrogato)
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una
riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti
messi a concorso, per il personale non dirigenziale in
possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma
90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale
puo' essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi
a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un
efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi
generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si
costituiscono in un'unione ai sensi dell' art. 32 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al
raggiungimento di ventimila abitanti.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui
al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono altresi' bandire concorsi pubblici
per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale
di cui al comma 10 del presente articolo nonche' dal
personale di cui all'art. 3, comma 94, lettera b), della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di
cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti in materia di assunzioni e di contenimento della
spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica, possono
assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di
anzianita' previsti dal comma 10 del presente articolo
maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa
amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna
amministrazione apposite graduatorie, previa prova di
idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31
dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui
al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei
vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei
commi 10 e 11
14.(soppresso)
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2007, di cui all'art. 1, comma 526 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma
527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5
e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010
e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro
il 31 marzo 2010.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2008, di cui all'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2010.
19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2010
20. All'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».
21. All'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorita', in
caso di parita' di voti, prevale quello del presidente».
22. L'art. 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 e' abrogato.
22-bis. Ai fini della riduzione del costo di
funzionamento degli organi sociali delle societa'
controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo
ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita'
strumentali, puo' essere disposta, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la revoca anticipata degli organi
amministrativi e di controllo e degli organismi di
vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere
assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei
componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis
integra gli estremi della giusta causa di cui all'art.
2383, terzo comma, del codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
23. All'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al
comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa
nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati
allo specifico status e alle peculiari condizioni di
impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione
di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale
abrogazione concernono le assenze effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni
pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali
del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i
relativi oneri restano comunque a carico delle aziende
sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale e' individuata una quota di finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra
le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui
al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle
ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».
24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a
14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto
a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo
delle disponibilita' in conto residui iscritte nel capitolo
3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di
cui all' art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, che a tal fine sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione,
quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all' art. 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto
a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all' art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. L' art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano
programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione
dei pareri previsti dalla medesima disposizione e
all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si
provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il
termine di cui all' art. 64, comma 4, del medesimo
decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare da parte del
Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui
al medesimo articolo.
26. All'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole
«somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed
il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1,
dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del
2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine
di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro
flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base
di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le
amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
la retribuzione di risultato.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del
rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.»;
d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le
disposizioni previste dall'art. 5, commi 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale
reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1,
lettera b), del presente decreto». (120)
27. All'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'art.
36, comma 3, del presente decreto.».
28. All'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione
digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal
sistema informatico attraverso le credenziali di accesso
relative all'utenza personale di posta elettronica
certificata di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
29. Dopo l'art. 57 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
delle attivita' istituzionali e' istituito l'indice degli
indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono
indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi
offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli
indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le
comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per
l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si
applicano le regole tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272
del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione
dell'indice e' affidato al CNIPA.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i
contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo
diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione
degli elementi necessari al completamento dell'indice e del
loro aggiornamento e' valutata ai fini della
responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».
30. All'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze
di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;»
30-bis. Dopo il comma 1 dell' art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
«1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'»
30-ter. Le procure della Corte dei conti possono
iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio
dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e
concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie
direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte
dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7
della legge 27 marzo 2001, n. 97 . A tale ultimo fine, il
decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2
dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso
fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque
atto istruttorio o processuale posto in essere in
violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non
definitiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa
nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da
chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide
nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della
richiesta.
30-quater. All' art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa
quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di
un atto vistato e registrato in sede di controllo
preventivo di legittimita', limitatamente ai profili presi
in considerazione nell'esercizio del controllo.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole:
«dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di
appartenenza, o da altra amministrazione,».
30-quinquies. ll' art. 10-bis, comma 10, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non
puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e».
31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria
attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che
ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza
pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il
Presidente della Corte medesima puo' disporre che le
sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale
sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni
regionali di controllo nonche' sui casi che presentano una
questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le
sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce
di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente comma:
«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di
cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono
autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni
economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le
operazioni derivate in essere. La predetta
ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla
salvaguardia del beneficio e della sostenibilita' delle
posizioni finanziarie, si svolge con il supporto
dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di
rientro di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la
vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».
33. Fermo restando quanto previsto dall'art. 45 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare la
parte dell'avanzo di amministrazione derivante da
trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a
destinazione vincolata, per far fronte a spese di
investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla
sicurezza.
34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entita'
delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative
all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che individua, con proprio decreto gli
investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle
infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque
con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui,
nonche' quelli aventi strutture con sedimi in regioni
diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino
sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a
stipulare contratti di programma in deroga alla normativa
vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione
pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard
europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e
dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di
adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali,
con modalita' di aggiornamento valide per l'intera durata
del rapporto. In tali casi il contratto e' approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto
di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e puo' graduare le modifiche tariffarie,
prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
un riequilibrio del piano economico-finanziario della
societa' di gestione.
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 2
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel
limite delle risorse non utilizzate e allo scopo
finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle
misure di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale
e per la sicurezza della circolazione, anche con
riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle
infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate
disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di
bilancio.
35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il
periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009.
35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale
impegno connesso all'emergenza sismica nella regione
Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8
milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e
la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili
regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono
effettuati anche in deroga alle procedure previste dal
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari
a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere
sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui
all' art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena
valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15
milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita'
operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente,
espletato all'esterno, di cui all' art. 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessita'
di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze
legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di
ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la
piena operativita' del sistema del soccorso pubblico e
della prevenzione degli incendi su tutto il territorio
nazionale, e' autorizzata l'assunzione straordinaria, dal
31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei
limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da
effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4
dell'art. 23 del presente decreto e, ove le stesse non
fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli
idonei formata ai sensi dell' art. 1, commi 519 e 526,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni.
35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies,
e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno
2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni
statali di cui all' art. 1, comma 14, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle
attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), di cui all' art. 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle
funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al
funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei
revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due
supplenti con comprovata esperienza in materia contabile
amministrativa. Uno dei componenti effettivi e' designato
dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti
del medesimo Ministero.
35-novies. Il comma 11 dell' art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche
amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il
contratto individuale, anche del personale dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le modalita' applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei
soggetti che abbiano beneficiato dell' art. 3, comma 57,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa».
35-decies. Restano ferme tutte le cessazioni dal
servizio per effetto della risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianita'
massima contributiva di quaranta anni, decise dalle
amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in applicazione dell' art. 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4
marzo 2009, n. 15, nonche' i preavvisi che le
amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in
ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva
di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio
che ne derivano.
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto
per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari
a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito
d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'
art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, salvo che i destinatari non
facciano espressa dichiarazione di voler fruire del
contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle
risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti
all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le
necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da
trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli
importi dei contributi unitari da utilizzare in
compensazione.
35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma
35-undecies non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni. ".

Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
23 febbraio 2010, n. 49, recante "Attuazione della
direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi di alluvioni." pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2010, n. 77, come modificato
dalla presente legge:
Art. 9 Coordinamento con le disposizioni della parte
terza, sezioni I e II, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Le autorita' di bacino distrettuali di cui all'art.
63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 attuano le
disposizioni del presente decreto coerentemente con quanto
stabilito alla parte terza, sezioni I e II, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, al fine di migliorare
l'efficacia e lo scambio delle informazioni, tenendo conto,
in particolare degli obiettivi ambientali di cui allo
stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.
1-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni di
cui all'art. 7 comma 3, lettera a) del presente decreto
sono sottoposti alla verifica di assoggettabilita' alla
valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'art. 12
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora
definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione
dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla
parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure
possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti
designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e su quelli
classificati come siti di importanza comunitaria per la
protezione degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatica.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 77, comma 10,
del decreto legislativo n. 152 del 2006, per alluvioni
estreme si intendono le alluvioni di cui all'art. 6, comma
2, lettera a), nonche' le alluvioni eccezionali, non
prevedibili ma di impatto equivalente alle precedenti.
3. Le misure di cui al comma 1 garantiscono, in
particolare, che:
a) le prime mappe della pericolosita' e del rischio di
alluvioni di cui all'art. 6 ed i successivi riesami di cui
all'art. 12 siano predisposti in modo che le informazioni
in essi contenute siano coerenti con le informazioni,
comunque correlate, presentate a norma dell'art. 63, comma
7, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami
dei piani di gestione di cui all'art. 117 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) l'elaborazione dei primi piani di gestione di cui
agli articoli 7 e 8 ed i successivi riesami di cui all'art.
12 siano effettuati in coordinamento con i riesami dei
piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'art.
117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e possano
essere integrati nei medesimi;
c) la partecipazione attiva di tutti soggetti
interessati di cui all'art. 10, sia coordinata, quando
opportuno, con la partecipazione attiva di tutti soggetti
interessati prevista all'art. 66, comma 7, del decreto
legislativo n. 152 del 2006.".
Si riporta il testo dell'art. 7, del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 7 Piani di gestione del rischio di alluvioni
In vigore dal 17 aprile 2010
1. I piani di gestione del rischio di alluvioni, di
seguito piani di gestione, riguardano tutti gli aspetti
della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la
prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le
previsioni di alluvione e il sistema di allertamento
nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino
idrografico o del sottobacino interessato. I piani di
gestione possono anche comprendere la promozione di
pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento
delle azioni di ritenzione delle acque, nonche'
l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno
alluvionale.
2. Nei piani di gestione di cui al comma 1, sono
definiti gli obiettivi della gestione del rischio di
alluvioni per le zone di cui all'art. 5, comma 1, e per
quelle di cui all'art. 11, evidenziando, in particolare, la
riduzione delle potenziali conseguenze negative per la
salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il
patrimonio culturale e le attivita' economiche e sociali,
attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non
strutturali e di azioni per la riduzione della
pericolosita'.
3. Sulla base delle mappe di cui all'art. 6:
a) le autorita' di bacino distrettuali di cui all'art.
63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono,
secondo le modalita' e gli obiettivi definiti ai commi 2 e
4, piani di gestione, coordinati a livello di distretto
idrografico, per le zone di cui all'art. 5, comma 1, e le
zone considerate ai sensi dell'art. 11, comma 1. Detti
piani sono predisposti nell'ambito delle attivita' di
pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67,
68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi
gli strumenti di pianificazione gia' predisposti
nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione
della normativa previgente;
b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonche' con
il Dipartimento nazionale della protezione civile,
predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo
quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione
per il distretto idrografico di riferimento relativa al
sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale,
per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di
cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 27 febbraio 2004, con particolare
riferimento al governo delle piene.
4. I piani di gestione del rischio di alluvioni
comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a
norma del comma 2, nonche' gli elementi indicati
all'allegato I, parte A. I piani di gestione tengono conto
di aspetti quali:
a) la portata della piena e l'estensione
dell'inondazione;
b) le vie di deflusso delle acque e le zone con
capacita' di espansione naturale delle piene;
c) gli obiettivi ambientali di cui alla parte terza,
titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
d) la gestione del suolo e delle acque;
e) la pianificazione e le previsioni di sviluppo del
territorio;
f) l'uso del territorio;
g) la conservazione della natura;
h) la navigazione e le infrastrutture portuali;
i) i costi e i benefici;
l) le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce.
5. Per la parte di cui al comma 3, lettera b), i piani
di gestione contengono una sintesi dei contenuti dei piani
urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell'art. 67,
comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche'
della normativa previgente e tengono conto degli aspetti
relativi alle attivita' di:
a) previsione, monitoraggio, sorveglianza ed
allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri
funzionali;
b) presidio territoriale idraulico posto in essere
attraverso adeguate strutture e soggetti regionali e
provinciali;
c) regolazione dei deflussi posta in essere anche
attraverso i piani di laminazione;
d) supporto all'attivazione dei piani urgenti di
emergenza predisposti dagli organi di protezione civile ai
sensi dell'art. 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152
del 2006 e della normativa previgente.
6. Gli enti territorialmente interessati si conformano
alle disposizioni dei piani di gestione di cui al presente
articolo:
a) rispettandone le prescrizioni nel settore
urbanistico, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 65 del
decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) predisponendo o adeguando, nella loro veste di
organi di protezione civile, per quanto di competenza, i
piani urgenti di emergenza di cui all'art. 67, comma 5, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi i piani
urgenti di emergenza gia' predisposti ai sensi dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
n. 267.
7. I piani di gestione di cui al presente articolo non
includono misure che, per la loro portata e il loro
impatto, possano incrementare il rischio di alluvione a
monte o a valle di altri paesi afferenti lo stesso bacino
idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano
coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata
tra gli Stati interessati ai sensi dell'art. 8.
8. I piani di gestione di cui al presente articolo,
sono ultimati e pubblicati entro il 22 dicembre 2015.
9. I piani di gestione di cui al presente articolo non
sono predisposti qualora vengano adottate le misure
transitorie di cui all'art. 11, comma 3.".
Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto
legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante "Disposizioni
urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e
industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree
interessate." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
dicembre 2013, n. 289, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1 Interventi urgenti per garantire la sicurezza
agroalimentare in Campania
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanita' e
l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in
Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le
priorita' definite con direttiva dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute,
d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la
mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei
terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura,
al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti
contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi
anche mediante combustione. Le indagini di cui al presente
comma sono svolte unitamente alla verifica e alla
ricognizione dei dati in materia gia' in possesso degli
enti competenti. I risultati delle indagini tecniche per la
mappatura dei terreni e i relativi aggiornamenti sono
pubblicati nei siti internet istituzionali dei Ministeri
competenti e della regione Campania.
1-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle
contaminazioni esistenti nella regione Campania, l'Istituto
superiore di sanita' analizza e pubblica i dati dello
studio epidemiologico "Sentieri" relativo ai siti di
interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al 2009 e
aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo
potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in
merito ai registri delle malformazioni congenite e ai
registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla
sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi
di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili.
Tali attivita' sono svolte con il supporto dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale della regione
Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorita'
definiti con direttiva dei Ministri delle politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa
con il Presidente della regione Campania, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. All'attuazione del
presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. Nello svolgimento delle attivita' di rispettiva
competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi
del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo
forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche
agricole e alimentari, del Corpo delle capitanerie di
porto, dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti alimentari,
dell'Istituto superiore di sanita', dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia
digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi
scientifici ed enti di ricerca pubblici competenti in
materia e anche delle strutture e degli organismi della
Regione Campania. In particolare, l'Istituto nazionale di
economia agraria, nell'ambito delle proprie risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, conduce un'analisi sulle prospettive di vendita
dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come
prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1, verificando
le principali dinamiche del rapporto tra la qualita'
effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualita'
percepita dal consumatore ed elaborando un modello che
individui le caratteristiche che il consumatore apprezza
nella scelta di un prodotto agroalimentare. Il Nucleo
operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale
dello Stato, il Comando Carabinieri politiche agricole e
alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della
salute assicurano, per le finalita' di cui al presente
articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni
in proprieta', nel possesso o comunque nella disponibilita'
di soggetti privati.
3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a
fornire agli istituti e all'agenzia di cui al comma 1 i
dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilita'.
4. I titolari di diritti di proprieta' e di diritti
reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle
indagini dirette di cui al presente articolo sono obbligati
a consentire l'accesso ai terreni stessi. Ai suddetti
soggetti deve essere comunque preventivamente notificata la
richiesta di accesso ai terreni. Nel caso sia comunque
impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al
primo periodo, l'accesso ai terreni, questi sono indicati
tra i terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali
terreni, la revoca dell'indicazione puo' essere disposta
con decreto dei Ministri delle politiche agricole,
alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia
stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle
indagini sia dimostrata l'idoneita' di tali fondi alla
produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali
dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e
forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare e della salute puo' essere disposta, su istanza dei
soggetti interessati, la revoca dell'indicazione tra i
terreni di cui al comma 6, qualora sia stata posta in
essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di
indicazione per provate e documentate motivazioni.
5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva
di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1
presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari
e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e della salute una relazione con i risultati delle
indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche
una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui
tempi e sui costi relativi ai terreni e alle acque di falda
indicati come prioritari dalla medesima direttiva. Entro
trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al
primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima,
con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa
con il Presidente della regione Campania, possono essere
indicati altri terreni della regione Campania, destinati
all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo, anche
temporaneo, negli ultimi venti anni, da sottoporre alle
indagini tecniche ai sensi del presente articolo. In tal
caso, nei successivi novanta giorni, gli enti di cui al
comma 1 presentano con le medesime modalita' di cui al
primo periodo una relazione riguardante i restanti terreni
oggetto dell'indagine.
6. Entro i quindici giorni successivi alla
presentazione dei risultati delle indagini rispettivamente
di cui al primo e al terzo periodo del comma 5, con
distinti decreti interministeriali dei Ministri delle
politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare e della salute sono
indicati, anche tenendo conto dei principi di cui agli
articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i
terreni della regione Campania che non possono essere
destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente
a colture diverse in considerazione delle capacita'
fitodepurative. Con i decreti di cui al primo periodo
possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a
determinate produzioni agroalimentari. Ove, sulla base
delle indagini di cui al comma 5, non sia possibile
procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai
sensi del presente comma, con i decreti di cui al primo
periodo possono essere altresi' indicati i terreni da
sottoporre ad indagini dirette, da svolgere, secondo
l'ordine di priorita' definito nei medesimi decreti, entro
i centoventi giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti per i terreni
classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di
rischio piu' elevate, e entro i successivi duecentodieci
per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, puo' essere
disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini
dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti
derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio
piu' elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui
all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28
gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per
la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare. Sulla base di tali ulteriori
indagini, con le modalita' di cui al primo periodo, si
procede all'indicazione della destinazione dei terreni ai
sensi del primo e del secondo periodo.
6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono
essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute,
d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai
sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto
giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti
successivamente alla chiusura delle indagini di cui al
comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui
terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle
relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla
presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui
al comma 6.
6-bis. Ai titolari di diritti di proprieta' e di
diritti reali di godimento o del possesso dei terreni
oggetto delle indagini di cui al presente articolo, che si
oppongono alla concessione dell'accesso ai terreni stessi,
o nel caso in cui l'impossibilita' di accesso ai terreni
sia imputabile agli stessi soggetti, e' interdetto
l'accesso a finanziamenti pubblici o incentivi di qualsiasi
natura per le attivita' economiche condotte sui medesimi
terreni per tre anni.
6-ter. I terreni di cui al comma 6 sono circoscritti e
delimitati da una chiara segnaletica e sono periodicamente
e sistematicamente controllati dal Corpo forestale dello
Stato. All'attuazione del presente comma il Corpo forestale
dello Stato provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
6-quater. Al fine di garantire l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, il divieto di cui
all'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e successive modificazioni, per l'anno 2014,
limitatamente alle sole vetture destinate all'attivita'
ispettiva e di controllo, non si applica alle
amministrazioni statali di cui al comma 1 del presente
articolo, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, subordinatamente alla
verifica dell'indisponibilita' di cessione
all'amministrazione richiedente di autovetture presenti nei
depositi del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco della regione Campania.
6-quinquies. La regione Campania, al termine degli
adempimenti previsti dal presente articolo, anche
attraverso la stipulazione di contratti istituzionali di
sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, sentite le
organizzazioni di categoria, puo' approvare un organico
programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture di
prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale.
6-sexies. All'art. 166 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i
competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i parametri fondamentali di qualita' delle
acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le
relative modalita' di verifica, fatto salvo quanto disposto
dall'art. 112 del presente decreto e dalla relativa
disciplina di attuazione e anche considerati gli standard
di qualita', di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009,
n. 30, nonche' gli esiti delle indagini e delle attivita'
effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con
il regolamento di cui al presente comma si provvede,
altresi', alla verifica ed eventualmente alla modifica
delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003,
n. 185.».
6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, e' disciplinata
l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato
al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto
alle attivita' illecite di gestione dei rifiuti, con
particolare riferimento al territorio campano.".

"Art. 2 Azioni e interventi di monitoraggio, anche di
tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei
comuni di Taranto e Statte
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Al fine di determinare gli indirizzi per
l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi
di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito
ambientale, monitoraggio, anche di radiazioni nucleari,
tutela e bonifica nei terreni, nelle acque di falda e nei
pozzi della regione Campania indicati ai sensi dell'art. 1,
comma 6, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri un Comitato interministeriale, presieduto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da
lui delegato, composto dal Ministro per la coesione
territoriale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro
della salute, dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali e dal Ministro della difesa. Il Presidente della
regione Campania partecipa di diritto ai lavori del
Comitato. Al Comitato spetta altresi' la supervisione delle
attivita' della Commissione di cui al comma 2.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato
interministeriale di cui al comma 1, previa valutazione e
idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni gia'
acquisiti da parte del medesimo Comitato, al fine di
individuare o potenziare azioni e interventi di
monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di falda e
nei pozzi della regione Campania, come indicati ai sensi
dell'art. 1, comma 6, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
coesione territoriale, entro trenta giorni dall'adozione
del primo decreto di cui al medesimo art. 1, comma 6, e'
istituita una Commissione composta da un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei Ministri che la
presiede, e da un rappresentante ciascuno del Ministro per
la coesione territoriale, del Ministero dell'interno, del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e della regione Campania,
nonche' dall'incaricato del Governo per il contrasto del
fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e
delle problematiche connesse e dal commissario delegato di
cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010. Ai componenti
della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La
Commissione puo' avvalersi di esperti di chiara fama scelti
tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche
internazionali; agli esperti non sono corrisposti gettoni,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il
supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono
assicurati dai Dipartimenti di cui si avvale il Ministro
per la coesione territoriale, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza
pubblica.
4. La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta
giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1
e per il perseguimento delle finalita' ivi previste,
avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'art.
1, comma 1, nonche' dell'incaricato del Governo per il
contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione
Campania e delle problematiche connesse e del commissario
delegato di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto
2010, adotta e successivamente coordina un programma
straordinario e urgente di interventi finalizzati alla
tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti
nonche' alla rivitalizzazione economica dei territori, nei
terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'art.
1, comma 6. La Commissione deve inoltre prevedere,
nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio
dell'ecosistema, l'utilizzo di sistemi naturali
rigenerativi e agroecologici, attraverso piante con
proprieta' fitodepurative previste dalla legislazione
vigente. Tra i soggetti attuatori degli interventi di
bonifica, sono individuate anche le societa' partecipate
dalla regione che operano in tali ambiti. Il programma puo'
essere realizzato anche attraverso la stipula di contratti
istituzionali di sviluppo, di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88. La Commissione riferisce
periodicamente al Comitato interministeriale sulle
attivita' di cui al presente comma. Il Comitato
interministeriale predispone una relazione con cadenza
semestrale, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto
il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in
sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento
specifico dei lavori e dei progetti nonche' il rendiconto
delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora
disponibili. Le opere e gli interventi di bonifica sono
attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza
pubblica.
4-bis. Ai sensi della Convenzione sull'accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia
ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa
esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, su iniziativa
degli enti locali interessati e della regione Campania, al
fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la
partecipazione dei cittadini residenti nelle aree
interessate, possono essere costituiti consigli consultivi
della comunita' locale nei quali sia garantita la presenza
di rappresentanze dei cittadini residenti, nonche' delle
principali organizzazioni agricole e ambientaliste, degli
enti locali e della regione Campania. I cittadini possono
coadiuvare l'attivita' di tali consigli consultivi mediante
l'invio di documenti, riproduzioni fotografiche e video. La
regione Campania trasmette le deliberazioni assunte dai
consigli consultivi della comunita' locale alla
Commissione, che le valuta ai fini dell'assunzione delle
iniziative di competenza, da rendere pubbliche con
strumenti idonei.
4-ter. Anche ai fini degli opportuni interventi di
bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, adotta il regolamento
relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale
e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e
permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e
all'allevamento, di cui all'art. 241 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (11)
4-quater. La regione Campania, su proposta
dell'Istituto superiore di sanita', entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse
di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e 2015, anche
ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, la
tipologia di esami per la prevenzione e per il controllo
dello stato di salute della popolazione residente nei
comuni, con esclusione dei comuni capoluogo, di cui
all'art. 2, comma 1, della direttiva dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute
adottata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente
decreto, che risultino interessati da inquinamento causato
da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti,
in esito ai lavori del gruppo di cui all'art. 1, comma 3,
della citata direttiva.
4-quinquies. La regione Puglia, su proposta
dell'Istituto superiore di sanita', entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse
di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e 2015, anche
ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, modalita'
di offerta di esami per la prevenzione e per il controllo
dello stato di salute della popolazione residente nei
comuni di Taranto e di Statte.
4-sexies. Gli esami previsti ai commi 4-quater e
4-quinquies sono effettuati senza alcuna compartecipazione
alla spesa da parte dei pazienti.
4-septies Il Ministero della salute, sentiti le regioni
Campania e Puglia e l'Istituto superiore di sanita',
stabilisce le modalita' con cui sono trasmessi, in forma
aggregata, i dati raccolti nel corso delle attivita' di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies.
4-octies. Per le attivita' di cui ai commi 4-quater e
4-quinquies e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25
milioni di euro e, per l'anno 2015, la spesa di 25 milioni
di euro, a valere sulle risorse complessivamente
finalizzate all'attuazione dell'art. 1, comma 34, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate, da
destinare alle regioni Campania e Puglia ad integrazione di
quelle ad esse spettanti. Al riparto delle risorse
integrative di cui al primo periodo tra le regioni Campania
e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
5. All'attuazione del programma straordinario urgente
di cui al comma 4 si provvede, nell'anno 2014, nel limite
delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della
riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di
azione coesione della Regione Campania, sulla base delle
procedure di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse di cui al presente
comma sono integrate con quelle finalizzate allo scopo
nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei
2014-2020 concernenti la regione Campania e della quota
nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa
alla medesima regione, determinata con la delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
di cui all'art. 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
5-bis. Fino alla conclusione degli interventi di cui al
presente comma, una quota del Fondo unico giustizia, di cui
all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, da determinare con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 7, del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e
successive modificazioni, concorre alla realizzazione di
interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica
della regione Campania. La quota di cui al primo periodo e'
determinata annualmente in funzione delle somme di denaro e
dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e dalle
attivita' finanziarie confiscati a seguito dell'emanazione
di sentenze definitive o dell'applicazione di misure di
prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito di procedimenti
penali a carico della criminalita' organizzata per la
repressione dei reati di cui agli articoli 259 e 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commessi nel
territorio della regione Campania.
5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23
ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, nella concessione di
contributi e finanziamenti previsti dai programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita
priorita' assoluta agli investimenti in infrastrutture
irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso
collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del
prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde
nelle province di Napoli e Caserta".
6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle
indagini di cui all'art. 1, commi 1, 5 e 6, nel limite di
100.000 euro nel 2013 e di 3.900.000 euro nel 2014, si
provvede, quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2.900.000 euro
nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito
del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013
finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni
contaminati e, quanto a un milione di euro nel 2014, con le
risorse europee disponibili nell'ambito del programma di
sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate
all'assistenza tecnica.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 347, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014).", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O., come modificato
dalla presente legge:
"347. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al
comma 346, ai sensi e con le modalita' ivi previste, sono
ammessi i seguenti interventi:
a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi
alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni
mobili strumentali all'attivita' produttiva a seguito degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il
territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6
marzo 2011;
b) interventi per la ricostruzione a seguito degli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni
comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena, nei
giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonche' della regione
Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un
importo di 14 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base
della ricognizione di fabbisogni finanziari;
c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di
ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a
seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013,
la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il
finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i
danni conseguenti al sisma.".
 
Art. 11
Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo
delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operativita' del
Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento
da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso
antincendio e da onde elettromagnetiche, nonche' parametri di
verifica per gli impianti termici civili

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove intese e accordi con i Ministri competenti, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati titolati, per lo sviluppo e l'attuazione di piani d'azione per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione, anche per adempiere tempestivamente alle direttive ed atti d'indirizzo dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonche' alla Strategia Nazionale per la Biodiversita', adottata in base all'articolo 6 della Convenzione Internazionale sulla Diversita' Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.
(( 1-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 61, e' sostituito dal seguente:
«3. Alle attivita' di pesca si applica quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013». ))

2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, (( n. 135, )) dopo le parole: «e rimborsi spese», sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore (( della presente disposizione, )) dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179».
(( 2-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: «A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2» sono soppresse. ))
3. All'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure necessarie ai sensi del secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo.».
4. Al fine di conseguire con immediatezza i necessari livelli di operativita' e consentire lo svolgimento stabile delle primarie funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema di salvaguardia degli ecosistemi naturali e di promozione della sostenibilita', nella specifica cornice di vulnerabilita' territoriale messa a rischio da ricorrenti eventi alluvionali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ne nomina il direttore, scegliendolo in una terna motivatamente proposta dal Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione effettuata avuto riguardo alle attitudini, alle competenze e alle capacita' professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico incarico. Alla selezione possono partecipare dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianita' nella qualifica nonche' esperti anche tra coloro che abbiano gia' svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno due anni. Il presidente dell'ente parco stipula col direttore cosi' nominato un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, e' posto in aspettativa senz'assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.
5. Al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) e' aggiunto, in fine, l'Allegato I di cui all'allegato 1 al presente decreto;
b) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente «2-bis. Il termine di sei mesi di cui al comma precedente e' differito di ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantita' della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I al presente decreto.».
(( 6. All'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il penultimo periodo e' sostituito dal seguente: "L'ISPRA e le ARPA/APPA provvedono, in attuazione del presente decreto, all'elaborazione di linee guida, che sono approvate con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari";
6-bis. I decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal citato articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; ))

7. Agli adempimenti relativi all'integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 8. In armonia con le finalita' e i principi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonche' con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per l'attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni statali concernenti la parte del Parco nazionale dello Stelvio situata nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si provvede con norma di attuazione dello Statuto della regione medesima ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Fino alla sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni demandate agli organi centrali del consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte dal direttore del Parco in carica e dal presidente in carica o operante in regime di prorogatio; i mandati relativi sono prorogati fino alla predetta data. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni, nomina un Comitato paritetico composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante di ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante della regione Lombardia. Ove non si riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della regione Lombardia. Ai componenti del Comitato paritetico non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
9. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 285. - (Caratteristiche tecniche). - 1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.».
10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purche' sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore (( e/o generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento. )) Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.
11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano altresi' fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, e' finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.».
(( 12-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «propriamente detti,» sono inserite le seguenti: «alle nutrie,».
12-ter. Nell'allegato II alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte II, sezione 4, alla lettera B-bis, le parole: «CCGT usate per trasmissioni meccaniche» sono sostituite dalle seguenti: «Turbine a gas per trasmissione meccanica (comprese le CCGT)». ))

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 6 della Convenzione sulla
biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5
giugno 1992, ratificata con la legge 14 febbraio 1994, n.
124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1994,
n. 44, S.O:
"Art. 6 Misure generali per la conservazione e l'uso
durevole
Ciascuna Parte contraente in conformita' con le sue
particolari condizioni e capacita':
a) sviluppera' strategie, piani o programmi nazionali
per la conservazione e l'uso durevole della diversita'
biologica o adattera' a tal fine le sue strategie, piani o
programmi esistenti che terranno conto inter alia dei
provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la
riguardano;
b) integrera' nella misura del possibile e come
appropriato, la conservazione e l'uso durevole della
diversita' biologica nei suoi piani settoriali o
intersettoriali pertinenti.".
Si riporta il testo dell'art. 2, della legge 8 febbraio
2006, n. 61, recante "Istituzione di zone di protezione
ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale.",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52,
come modificato dalla presente legge:
"2.Applicazione della normativa all'interno delle zone
di protezione ecologica.
1. Nell'ambito delle zone di protezione ecologica
istituite ai sensi dell'art. 1 l'Italia esercita la propria
giurisdizione in materia di protezione e di preservazione
dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e
storico, conformemente a quanto previsto dalla citata
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e
della Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del
patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2
novembre 2001, dalla data della sua entrata in vigore per
l'Italia.
2. 2. Entro le zone di protezione ecologica si
applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera
straniera e delle persone di nazionalita' straniera, le
norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea
e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in
materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di
inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e
da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di
rifiuti, l'inquinamento da attivita' di esplorazione e di
sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine
atmosferica, nonche' in materia di protezione dei
mammiferi, della biodiversita' e del patrimonio
archeologico e storico.
3. Alle attivita' di pesca si applica quanto previsto
dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.".
Si riporta il testo dell'art. 12, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario.", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O., come
modificato dalla presente legge:
"Art. 12 Soppressione di enti e societa'
In vigore dal 25 giugno 2014
1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti
al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai
sensi dell'art. 11, decreto legislativo n. 454 del 1999 e
le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle
sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia'
svolte dall'ex INCA.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro per le politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
trasferite al CRA.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito
del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che
mantiene il trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale del comparto ricerca, e'
ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di
ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale
scadenza.
5. (abrogato)
6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente soppresso, il direttore generale
dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine
comunque non superiore a dodici mesi.
7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
sono attribuite le attivita' a carattere tecnico-operativo
relative al coordinamento di cui all'art. 6, comma 3, del
regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno
2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico
rappresentante dello Stato italiano nei confronti della
Commissione europea per tutte le questioni relative al
FEAGA ed al FEASR ed e' responsabile nei confronti
dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla
gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola
comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle
strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal
FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nella gestione
dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno
al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di
monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento
della politica agricola comune, nonche' alle fasi
successive alla decisione di liquidazione dei conti
adottata ai sensi della vigente normativa europea. In
materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico
fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti.
8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre
funzioni previste dalla vigente normativa.
9. - 10 -11. -12. (abrogati)
13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri
di alta professionalita' e conoscenza del settore
agroalimentare;
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre
membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello
dirigenziale non generale, e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo
14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni
parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere
espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle
due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e'
rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con
altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra
attivita' professionale privata
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e' adottato lo
statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati
il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei
revisori.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle
funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del
decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i
commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'art. 9 del citato
decreto legislativo.
18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in liquidazione,
di cui all'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e' soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione
delle politiche promozionali di competenza nazionale
nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni
agroalimentari italiane e rendere piu' efficaci ed
efficienti gli interventi a favore della
internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni,
gia' svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono
attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui
all'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' disposto il trasferimento delle
funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in
liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al
presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare
entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di
liquidazione, e' disposto il trasferimento delle eventuali
risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia
s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo
indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31
dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', da espletare anche in
deroga ai limiti alle facolta' assunzionali, sono
inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto
alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le
successive vacanze, nei ruoli dell'ente di destinazione
sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza
approvata con il predetto decreto. I dipendenti traferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il
trattamento economico predetto risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i
dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'art. 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato.
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici
statali, nonche' di strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'art.
2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati,
anche sulla base delle proposte del commissario
straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro
vigilante.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
attivita' svolte dagli organismi stessi sono
definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano
fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
nazionali di cui all'art. 11 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, e all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 103, la Consulta nazionale per il
servizio civile, istituita dall'art. 10, comma 2, della
legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di
cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.
269 nonche' il Comitato nazionale di parita' e la Rete
nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita' di
cui, rispettivamente, all'art. 8 ed all'art. 19 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresi' ferme,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le
commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del
regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di
cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive
modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non
spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai componenti dei
suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o
indennita'.
21. -22. (soppressi)
23. La Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4,
comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non e'
soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 68 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29,
comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla
Commissione e' a titolo gratuito e non da' diritto a
corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di
presenza e rimborsi spese, fatti salvi gli oneri di
missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui,
si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere
dall'entrata in vigore della presente disposizione,
dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 6, comma 1,
della legge 31 luglio 2002, n. 179.
24.-30. (abrogati)
31.-38. (soppressi)
39. All'art. 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
«L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di
tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze,
una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso
tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano
ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della
normativa vigente.».
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
41.-48. (soppressi)
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi
Luzzatti» di cui all'art. 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99, e' soppressa e i relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico e' nominato un dirigente
delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e
al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla
gestione delle operazioni di liquidazione delle attivita'
ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e'
individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo
economico e il relativo incarico costituisce integrazione
dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale
conferito ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni
del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura
dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi in carica
alla data di cessazione dell'ente, corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo
in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al
comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che
sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche
giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che,
previo accertamento della sussistenza e dell'attualita'
dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attivita',
esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma
53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il
Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data
di entrata in vigore del presente decreto e le
corrispondenti somme, impegnate in favore
dell'associazione, individuate con apposito decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in
un apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate
alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo
indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo
economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e' approvata apposita tabella di
corrispondenza per l'inquadramento del personale
trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.
17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988, il
Ministero dello sviluppo economico adegua la propria
dotazione organica in misura corrispondente alle unita' di
personale effettivamente trasferite e la propria
organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello
sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in
godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione dell'associazione cessano
di avere effetto il quindicesimo giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale
data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non
oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attivita'
previste dal comma 50
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse
strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio
del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'art. 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative
e normative in contrasto con la presente norma.
59. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la Fondazione
Valore Italia di cui all'art. 33 del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio
2006, n. 51 e' soppressa e i relativi organi, oggetto di
scioglimento ai sensi dell'art. 25 del codice civile,
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica al momento della
soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del
presidente e del consiglio di amministrazione della
fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della
liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita'
e alla definizione delle pendenze della fondazione
soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine,
dalla data di cui al comma 59 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito Fondo al quale sono trasferite per essere
destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla
gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal
Ministero in favore della Fondazione, individuate con un
apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
compenso dovuto al commissario e' determinato dal Ministro
dello sviluppo economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60,
verifica altresi' la disponibilita' degli operatori del
mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la
realizzazione dell'Esposizione permanente di cui all'art.
4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello
Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione del
Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei
relativi rapporti e attivita' in essere alla data del
presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la
data del 30 giugno 2014 tutti i rapporti di cui e' parte la
Fondazione si risolvono di diritto senza che sia dovuta
alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione
anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del
programma, oggetto di specifica convenzione con la
Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di
agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese
italiane per la valorizzazione economica dei disegni e
modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse
trasferite alla Fondazione e depositate su un conto
corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate
all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del
suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con
decreto del Ministero dello sviluppo economico.
63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma
59 tra il Ministero e la Fondazione soppressa e tra
quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni
dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59,
il bilancio di chiusura della Fondazione soppressa e'
presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e
delle finanze ed e' corredato dall'attestazione redatta dal
collegio dei revisori. Il bilancio da' evidenza della
contabilita' separata attivata per la gestione della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la
Fondazione, concernente la realizzazione del programma di
cui al comma 62. I compensi, le indennita' o gli altri
emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei
revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti
dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla
data di cui al comma 59.
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in
servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59,
sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che
provvede corrispondentemente ad incrementare la propria
dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di una
tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso
la Fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle
mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto
personale puo' essere destinato, in tutto o in parte, a
supporto delle attivita' del commissario per il compimento
delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di
avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data
di cui al comma 59; entro tale data, il commissario puo'
prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per
far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61.
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del commissario e le disponibilita' liquide
costituenti il Fondo di dotazione della Fondazione, o
comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione
permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della
Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
sviluppo economico.
70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, i
commi 68, 69 e 70 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 e l'art. 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, nella parte in cui dispone lo stanziamento delle
risorse del predetto Fondo alle attivita' previste al comma
68 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e
l'art. 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le eventuali
disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente disposizione.
71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti
dal Ministero dello sviluppo economico in favore di
Promuovi Italia S.p.A. (nel seguito Promuovi Italia) e
delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo
Ministero e' trasferita a titolo gratuito, a decorrere
dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73,
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (nel seguito
Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa interamente
partecipata. La societa' conferitaria subentra in tutti i
rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti
da Promuovi Italia alla societa' conferitaria i beni
strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di
lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello
svolgimento delle attivita'; la societa' subentra altresi'
in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni
professionali in essere alla data di perfezionamento
dell'accordo di cui al successivo comma 73.
73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per
l'individuazione della societa' conferitaria e delle
attivita', dei beni e del personale oggetto di
trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e i
criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti
economici; lo schema del predetto accordo e' sottoposto
alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con
il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, del Ministero dello sviluppo economico,
nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1,
comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
74. Al comma 8-bis dell'art. 12 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle
attivita' produttive» e: «Il Ministro delle attivita'
produttive», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il
Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di
cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto
disposto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto.
75. L'incarico di commissario per la gestione delle
societa' cooperative di cui all'art. 2545-sexiesdecies del
codice civile, commissario liquidatore delle societa'
cooperative sciolte per atto dell'autorita' di cui all'art.
2545-septiesdecies del codice civile, commissario
liquidatore delle societa' cooperative in liquidazione
coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-terdecies
del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' monocratico. Il commissario liquidatore esercita
personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di
delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il
compenso del delegato e' detratto dal compenso del
commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta
amministrativa delle societa' cooperative nonche' la
contestuale o successiva nomina del relativo commissario
liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice
civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta
amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso
dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza,
ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono
determinati con decreto non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con Ministro
dell'economia e delle finanze, che individua modalita' di
remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di
criteri predeterminati di apprezzamento della economicita',
efficacia ed efficienza delle attivita' svolte, tenuto
conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi
necessari dalla specificita' della procedura, delle
disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio
2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la
determinazione dei compensi nelle procedure di concordato
preventivo». In ogni caso la remunerazione dei commissari
liquidatori non puo' essere superiore a quella prevista
all'entrata in vigore del presente decreto.
78. All'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata
adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia e' soppressa e le
attivita' e i compiti gia' attribuiti alla medesima sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane
titolare delle risorse previste dall'art. 36, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui
sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie
umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza
sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma
5»;
b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
79. All'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio
dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite
dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»;
b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
80. All'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata,
altresi', la lunghezza della tratta effettivamente
percorsa»;
b) il comma 14, e' sostituito dal seguente:
«14. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 26
della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, e dall'art. 7 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione
delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza
tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi
individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle
norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento
dell'importo della fattura e comunque non inferiore a
1.000,00 euro»;
c) il comma 15, e' sostituito dal seguente:
«15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate
dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in
occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati
presso le imprese per la successiva applicazione delle
sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di
costo nell'ambito del Centro di responsabilita'
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'art. 9
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
83. All'art. 10 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello
dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti
dall'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti", con funzioni di Presidente»;
b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo
e' eletto dal Comitato centrale fra i componenti in
rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il
primo, responsabile dell'attivita' amministrativa e
contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda
fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'art.
14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 2008, n. 211»;
c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro
rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un
rappresentante per ciascuna».
84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in
vigore dal 1° gennaio 2013
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia
di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli
pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo
1330 - piano di gestione 1 - del bilancio del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' ridotto di 1,5
milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro
per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira' in
particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei
controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive
dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministero dell'interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione
delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed
alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti
risparmi previsti dall'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del bilancio di
chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina di un
commissario ad acta.
88. All'art. 24, comma 18, del citato decreto-legge n.
201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite
dalle seguenti: « 31 ottobre 2012».
89. Il Comitato amministratore della forma di
previdenza complementare denominata FONDINPS previsto
dall'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, continua ad
operare in regime di proroga fino al perfezionamento della
procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non
oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite
dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122.
90. In funzione del processo di razionalizzazione
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n.
478, e di contenimento dei costi degli organismi
collegiali, il regime di commissariamento del suddetto
Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un
dirigente generale di ruolo del Ministero, e' prorogato
fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare
il predetto Istituto secondo regole di contenimento della
spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI
alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi
S.p.A. in attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre
2013, l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in
mobilita' sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti
per la corresponsione del trattamento economico al
personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione
anche il comma 2-quinquies dell'art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001. ".
Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 25
gennaio 2012, n. 2, recante "Misure straordinarie e urgenti
in materia ambientale.", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 gennaio 2012, n. 20, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2 Disposizioni in materia di commercializzazione
di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente
1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1130, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art.
23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di
sacchi per l'asporto merci, e' prorogato fino all'adozione
del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla
commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci
realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI
EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da
organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati
con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla
dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200
micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se
destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati
con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla
dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100
micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se
destinati agli altri usi.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con
decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione
europea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel
rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il
trattamento dei rifiuti, prevista dall'art. 179 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere
individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche
ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo
forme di promozione della riconversione degli impianti
esistenti, nonche', in ogni caso, le modalita' di
informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico
proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi
realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata
UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di
plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per
cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui
al periodo precedente puo' essere annualmente elevata con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per
la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di
imballaggi in plastica - COREPLA e le associazioni dei
produttori.
4. La commercializzazione dei sacchi non conformi a
quanto prescritto dal presente articolo e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al
quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda
quantita' ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore
della merce superiore al 20 per cento del fatturato del
trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto
previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'art.
13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle
violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi
di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'art.
17 della legge n. 689 del 1981 e' presentato alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia nella quale e' stata accertata la violazione.".
Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 31
dicembre 1982, n. 979, recante "Disposizioni per la difesa
del mare.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio
1983, n. 16, S.O., come modificato dalla presente legge:.
"12. Il comandante, l'armatore o il proprietario di una
nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato
sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso
di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di
arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di
altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente
marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti
ad informare senza indugio l'autorita' marittima piu'
vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che
risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed
eliminare gli effetti dannosi gia' prodotti.
L'autorita' marittima rivolge ai soggetti indicati nel
comma precedente immediata diffida a prendere tutte le
misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo
d'inquinamento e per eliminare gli effetti gia' prodotti.
Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non
produca gli effetti sperati in un periodo di tempo
assegnato, l'autorita' marittima fara' eseguire le misure
ritenute necessarie per conto dell'armatore o del
proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese
sostenute.
Nei casi di urgenza, l'autorita' marittima fara'
eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le
misure necessarie, recuperandone, poi, le spese,
indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere.
Nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure
necessarie ai sensi del secondo e terzo comma, le spese
sostenute sono recuperate, nei limiti del valore del carico
anche nei confronti del proprietario del carico stesso
quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la
colpa del medesimo."
Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
13 settembre 2013, n. 108 recante "Disciplina sanzionatoria
per la violazione delle disposizioni derivanti dal
Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono
lo strato di ozono.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 settembre 2013, n. 227, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 5 Violazione degli obblighi derivanti dagli
articoli 6, 15 e 17 del regolamento in materia di
immissione sul mercato, importazione ed esportazione di
prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da
sostanze controllate
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di
cui all'art. 9 del regolamento, importa o esporta, ad
esclusione degli effetti personali, prodotti e
apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze
controllate di cui all'art. 3, punto 4), del regolamento,
e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda
fino a 120.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di
protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di
cui all'art. 3, punto 4), del regolamento, e' punito con
l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a 100.000
euro.
2-bis. Il termine di sei mesi di cui al comma
precedente e' differito di ulteriori nove mesi per i
detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze
controllate, di cui all'art. 3, punto 4), del regolamento,
che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai
Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione
dell'impianto, la natura e la quantita' della sostanza
secondo il formato di cui all'allegato I al presente
decreto. ".
Si riporta il testo dell'art. 14, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese.", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O., come modificato
dalla presente legge:
"Art. 14 Interventi per la diffusione delle tecnologie
digitali
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Per il completamento del Piano nazionale banda
larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico -
Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla
Commissione europea [aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N) -
Italia], per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 150
milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare nelle
aree dell'intero territorio nazionale, tenendo conto delle
singole specificita' territoriali e della copertura delle
aree a bassa densita' abitativa, definite dal medesimo
regime d'aiuto.
2. All'art. 87, comma 5, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, le parole: «inizia nuovamente» sono
sostituite con la seguente: «riprende».
2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono
definite le misure e le modalita' di intervento da porre a
carico degli operatori delle telecomunicazioni, al fine di
minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda
ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti
per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che
si rendessero necessari sugli impianti per la ricezione
televisiva domestica per la mitigazione delle interferenze
sono gestiti a valere su un fondo costituito dagli
operatori delle telecomunicazioni assegnatari delle
frequenze in banda 800 MHz e gestito privatamente dagli
operatori interessati, in conformita' alle previsioni del
regolamento. I parametri per la costituzione di detto fondo
e la relativa contribuzione degli operatori sono definiti
secondo principi di proporzionalita', trasparenza e non
discriminazione. Il Ministero dello sviluppo economico con
proprio provvedimento provvede ogni trimestre alla
rimodulazione di tali contributi sulla base dei costi di
intervento effettivamente sostenuti dai singoli operatori e
rendicontati
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definite le specifiche tecniche delle operazioni
di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga
nell'intero territorio nazionale, specificando che devono
prioritariamente essere utilizzati gli scavi gia'
attualmente in uso per i sottoservizi. Tale decreto
definisce la superficie massima di manto stradale che deve
essere ripristinata a seguito di una determinata opera di
scavo, l'estensione del ripristino del manto stradale sulla
base della tecnica di scavo utilizzata, quali trincea
tradizionale, minitrincea, proporzionalmente alla
superficie interessata dalle opere di scavo, le condizioni
di scavo e di ripristino del manto stradale a seguito delle
operazioni di scavo, proporzionalmente all'area d'azione
4. Al comma 7 dell'art. 88 del decreto legislativo n.
259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Trascorso il termine di» la parola:
«novanta » e' sostituita dalla seguente «quarantacinque»;
b) dopo le parole: «il termine e' ridotto a» la parola:
«trenta» e' sostituita dalla seguente: «quindici»;
c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel
caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio
cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture
esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a
dieci giorni.»
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma
15-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, al comma 3 dell'art. 66 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica del 16
settembre 1996, n. 610, e' aggiunto il seguente periodo:
«Per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la
profondita' minima puo' essere ridotta a condizione che sia
assicurata la sicurezza della circolazione e garantita
l'integrita' del corpo stradale per tutta la sua vita
utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di
traffico e di pavimentazione».
6. Al comma 2 dell'art. 95 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis: Per le condutture aeree o sotterranee di
energia elettrica di cui al comma 2, lett. a) realizzate in
cavi cordati ad elica, il nulla osta e' sostituito da una
attestazione di conformita' del gestore.».
7. All'art. 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), dopo il
comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di
sviluppo della rete in fibra ottica puo', in ogni caso,
accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di
installare, collegare e manutenere gli elementi di rete,
cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di
emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di
accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati
e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha
l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di
ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili
oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si
accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni
arrecati».
8. Ferme restando, per quanto non espressamente
disciplinato dal presente articolo, le vigenti disposizioni
contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz
e 300 GHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del
28 agosto 2003, si prevede che:
a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2
all'allegato B del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 si assumono a titolo
di misura di cautela per la protezione da possibili effetti
anche a lungo termine eventualmente connessi con le
esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei
seguenti casi:
1) all'interno di edifici utilizzati come ambienti
abitativi con permanenze continuative non inferiori a
quattro ore giornaliere;
2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici come
ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro
ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne,
come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva
lettera d), quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i
tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari
con funzione prevalente di copertura, indipendentemente
dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta
e di pavimentazione rifinita, di proprieta' comune dei
condomini);
b) nel caso di esposizione a impianti che generano
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con
frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere
superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1
dell'allegato B del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi come valori
efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza
di m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi
intervallo di sei minuti. I valori di cui alla lettera a),
invece, devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul
piano di calpestio e sono da intendersi come media dei
valori nell'arco delle 24 ore;
c) ai fini della progressiva minimizzazione della
esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di
immissione dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz
e 300 GHz, calcolati o misurati all'aperto nelle aree
intensamente frequentate, non devono superare i valori
indicati nella tabella 3 dell'allegato B del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003,
detti valori devono essere determinati ad un'altezza di m
1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media
dei valori nell'arco delle 24 ore;
d) le tecniche di misurazione e di rilevamento dei
livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate
nella norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate
successivamente dal CEI. Ai fini della verifica mediante
determinazione del mancato superamento del valore di
attenzione e dell'obiettivo di qualita' si potra' anche
fare riferimento, per l'identificazione dei valori mediati
nell'arco delle 24 ore, a metodologie di estrapolazione
basate sui dati tecnici e storici dell'impianto. Le
tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle
indicate nella norma CEI 211-10 o specifiche norme emanate
successivamente dal CEI. Ai fini della verifica attraverso
stima previsionale del valore di attenzione e
dell'obiettivo di qualita', le istanze previste dal decreto
legislativo n. 259 del 2003 saranno basate su valori
mediati nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla
riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con
appositi fattori che tengano conto della variabilita'
temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24
ore. Questi fattori di riduzione della potenza saranno
individuati in apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA
e dalle ARPA/APPA secondo le modalita' di seguito indicate.
Laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici di
cui alla lettera a), i calcoli previsionali dovranno tenere
in conto dei valori di assorbimento del campo
elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici
cosi' come definiti nelle suddette Linee Guida. Gli
operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di
potenza degli impianti secondo le modalita' contenute nelle
medesime Linee Guida. Tali dati dovranno rappresentare le
reali condizioni di funzionamento degli impianti. Eventuali
condizioni di funzionamento anomalo degli impianti dovranno
essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo e
di vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'art. 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36. L'ISPRA e le ARPA/APPA
provvedono, in attuazione del presente decreto, alla
elaborazione di linee guida, che sono approvate con uno o
piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni
parlamentari. Tali Linee Guida potranno essere soggette ad
aggiornamento con periodicita' semestrale su indicazione
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, che provvedera' alla relativa approvazione.
9. Le sanzioni amministrative relative al superamento
dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz
e 300 GHz, e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi
previsti per l'attuazione dei piani di risanamento, sono
irrogate dalle regioni territorialmente competenti.
10. Le sanzioni amministrative relative al superamento
dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, recante fissazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione
dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla
frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, e al
mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per
l'attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle
regioni territorialmente competenti.
10-bis. All'art. 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2,
gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.)
abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano
postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni
telematiche o punti di accesso ad internet utilizzando
tecnologia senza fili possono essere identificati e
registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di
riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste
misure di maggior dettaglio o per l'adozione di ulteriori
procedure semplificate anche negli altri casi previsti dal
comma 2».
10-ter. All'art. 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Al fine di agevolare la diffusione della banda
ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi
adempimenti amministrativi, sono soggette ad
autocertificazione di attivazione, da inviare
contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente
locale e agli organismi competenti ad effettuare i
controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001,
n. 36, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le
modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti
di cui all'art. 87-bis del codice di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, degli impianti
radioelettrici per trasmissione punto-punto e
punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per
l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con
potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10
watt e con dimensione della superficie radiante non
superiore a 0,5 metri quadrati». ".
Si riporta il testo dell'art. 284, comma 2, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
"ART. 284 (Installazione o modifica)
1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla
dichiarazione di conformita' prevista dal decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti
termici civili di potenza termica nominale superiore al
valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara anche
che l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di
cui all'art. 285 ed e' idoneo a rispettare i valori limite
di cui all'art. 286. Tali dichiarazioni devono essere
espressamente riportate in un atto allegato alla
dichiarazione di conformita', messo a disposizione del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni
dalla conclusione dei lavori. L'autorita' che riceve la
dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare
tale atto all'autorita' competente. In occasione della
dichiarazione di conformita', l'installatore indica al
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei
valori limite di cui all'art. 286, affinche' tale elenco
sia inserito nel libretto di centrale previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Se
il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto non e' ancora individuato al momento
dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni
dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al
soggetto committente, il quale li mette a disposizione del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa
individuazione.
2. Per gli impianti termici civili di potenza termica
nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla
data di entrata in vigore della parte quinta del presente
decreto, il libretto di centrale previsto dall'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 deve essere integrato, a cura del responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il
31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che
l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui
all'art. 285 ed e' idoneo a rispettare i valori limite di
cui all'art. 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di
centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione
delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad
assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'art.
286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi
all'autorita' competente entro 30 giorni dalla redazione.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 515, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014).", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.:
"515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle
d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
concludere entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli
ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni
statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in
particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per
la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle
funzioni amministrative, organizzative e di supporto
riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con
esclusione di quelle relative al personale di magistratura,
nonche' al Parco nazionale dello Stelvio, per le province
autonome di Trento e di Bolzano. Con apposite norme di
attuazione si provvede al completamento del trasferimento o
della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.
Laddove non gia' attribuiti, l'assunzione di oneri avviene
in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508, e
computata quale concorso al riequilibrio della finanza
pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti
accordi, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province
autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto
Adige individuano gli standard minimi di servizio e di
attivita' che lo Stato, per ciascuna delle funzioni
trasferite o delegate, si impegna a garantire sul
territorio provinciale o regionale con riferimento alle
funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla
regione, nonche' i parametri e le modalita' per la
quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di
evitare disparita' di trattamento, duplicazioni di costi e
di attivita' sul territorio nazionale, in ogni caso e'
escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle
Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad
ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle
reti di acquisizione del gettito tributario sia con
riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano tributi
armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai
contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attivita'
strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito
tributario; 4) alle procedure telematiche di trasmissione
dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria.
Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle
attivita' di controllo sulla base di intese, nel quadro di
accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i
presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della regione
Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle
entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture
territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione
centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.
Con apposite norme di attuazione si provvede al
completamento del trasferimento o della delega delle
funzioni statali oggetto dell'intesa.".
Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante
"Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre
1972, n. 301:
"107. Con decreti legislativi saranno emanate le norme
di attuazione del presente statuto, sentita una commissione
paritetica composta di dodici membri di cui sei in
rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo
linguistico italiano. ".
Si riporta il testo dell'art. 9, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo.", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O., come
modificato dalla presente legge:
"Art. 9 Dichiarazione unica di conformita' degli
impianti
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e' approvato il modello di dichiarazione
unica di conformita' che sostituisce i modelli di cui agli
allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento agli
impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione
dell'art. 1 del predetto decreto del Ministro dello
sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui
all'art. 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
2. La dichiarazione unica di conformita' e la
documentazione allegata sono conservate presso la sede
dell'interessato ed esibite, a richiesta
dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo
l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del
certificato di agibilita' da parte del comune o in caso di
allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia
elettrica o acqua. Restano altresi' fermi gli obblighi di
comunicazione previsti dall'art. 284 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ".
Si riporta il testo dell'art. 2, della legge 11
febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25
febbraio 1992, n. 46, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Oggetto della tutela
In vigore dal 11 marzo 1992
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della
tutela della presente legge le specie di mammiferi e di
uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente
o temporaneamente in stato di naturale liberta' nel
territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche
sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato
(Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes
martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra),
gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca
monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei
(Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus),
camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus),
marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le
specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus
stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae),
spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis
falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno
reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus),
volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina),
gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di
rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo
sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina
prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere
tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra
avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus),
occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola
pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano
corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus
genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna
maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci
notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias
garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio
corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax);
c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o
convenzioni internazionali o apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come
minacciate di estinzione.
2. Le norme della presente legge non si applicano alle
talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie,
alle arvicole.
2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione
delle specie da individuare con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di
cui all'art. 1, comma 3, e' finalizzata all'eradicazione o
comunque al controllo delle popolazioni.
3. Il controllo del livello di popolazione degli
uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, e'
affidato al Ministro dei trasporti.".

Parte di provvedimento in formato grafico

Si riporta la sezione 4 parte II dell'allegato II della
parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, come
modificato dalla presente legge:
 
Art. 12
Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza
degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per
la programmazione unitaria 2007/2013

1. All'articolo 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma di laurea, non triennale, (( con adeguata esperienza professionale, )) all'atto della nomina, di almeno cinque anni.»;
b) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a ripartire le quaranta unita' per profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.».
2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, che sono in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro dei nuovi componenti nominati, con successivo decreto, secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, lettera b).
3. Resta in ogni caso fermo, per i componenti della Commissione di cui al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilita', il componente responsabile decade dall'incarico con effetto dalla data dell'accertamento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segnala la violazione all'ordine professionale di appartenenza per le conseguenti determinazioni.
4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente utilizzo delle risorse finanziarie, ai soggetti pubblici gia' titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione europea nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico degli stessi, sono attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori previsti dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
(( 4-bis. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, le autorita' ambientali componenti la rete nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei principi di sostenibilita' ambientale nella programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 7, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, recante "Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di
protezione civile.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
maggio 2008, n. 120, come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e
dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero
dei commissari che compongono la Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale di cui all'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e' ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il
presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti
del diploma di laurea, non triennale, con adeguata
esperienza professionale, all'atto della nomina, di almeno
cinque anni. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, a
ripartire le quaranta unita' per profili di competenze ed
esperienze, stabilendo i relativi criteri. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, al
riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale.
2. All'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario
generale. Al conferimento dell'incarico di cui al periodo
precedente si provvede ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». La
copertura dei relativi oneri e' assicurata mediante
soppressione di un posto di funzione di livello
dirigenziale generale, effettivamente ricoperto, di cui
all'art. 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, nonche'
mediante la soppressione di posti di funzione di livello
dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in
modo da garantire l'invarianza della spesa. Ai sensi
dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le
modalita' tecniche, finanziarie e organizzative degli
uffici di diretta collaborazione, anche relativamente
all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del
principio di invarianza della spesa.".
Si riporta il testo dell'art. 6-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi." , pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
"Art. 6-bis. Conflitto di interessi
1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."
Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
"Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190." e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
Si riporta il testo dell'art. 18, comma 8-ter del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia." pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013, n. 144, S.O.:
"Art. 18 Sblocca cantieri, manutenzione reti e
territorio e fondo piccoli Comuni
8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di
riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni
scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle
in cui e' stata censita la presenza di amianto, nonche' di
garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico,
ferma restando la procedura prevista dall'art. 11, commi da
4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico
di cui al comma 4-sexies del medesimo art. 11 e nelle more
della completa attuazione della stessa procedura, per
l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro.
Per le suddette finalita', nonche' per quelle di cui al
comma 8, per gli interventi finanziati con le risorse di
cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal
decreto di cui al presente periodo, fino al 31 dicembre
2014, i sindaci e i presidenti delle province interessati
operano in qualita' di commissari governativi, con poteri
derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi del comma 8-sexies.".
 
(( Art. 12 bis
Soppressione della Commissione prevista dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459,
in materia di inquinamento acustico derivante da traffico
ferroviario


1. E' soppressa la Commissione prevista agli articoli 4, comma 6, e 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, per la valutazione degli interventi diretti sui ricettori di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, comma 3, dello stesso regolamento.
2. I compiti di valutazione della Commissione sono trasferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle competenze relative all'approvazione dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture dei trasporti, per le infrastrutture esistenti, ed alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, per le infrastrutture di nuova realizzazione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

Riferimenti normativi

Si riportano i testi degli articoli 4, commi 5 e 6, e
5, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1998, n. 459, recante "Regolamento recante
norme di esecuzione dell'art. 11 della L. 26 ottobre 1995,
n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da
traffico ferroviario.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 1999, n. 2:
"4.Infrastrutture di nuova realizzazione con velocita'
di progetto superiore a 200 km/h.
(omissis)
5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora i
valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di
pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997
, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in
base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere
ambientale si evidenzi l'opportunita' di procedere ad
interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il
rispetto dei seguenti limiti:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e
case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
6. Gli interventi di cui al comma 5 verranno attuati
sulla base delle valutazioni di una commissione istituita
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dei trasporti e della sanita', che dovra'
esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome
interessate, entro quarantacinque giorni dalla
presentazione del progetto. "
"5.Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione
con velocita' di progetto non superiore a 200 km/h.
(omissis)
3. Qualora i valori di cui al comma l e, al di fuori
della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella
tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 novembre 1997 , non siano tecnicamente
conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni
tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi
l'opportunita' di procedere ad interventi diretti sui
ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti
limiti:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e
case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
4. Gli interventi di cui al comma 3 verranno attuati
sulla base della valutazione di una commissione istituita
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanita',
che dovra' esprimersi, di intesa con le regioni e le
province autonome interessate, entro quarantacinque giorni
dalla presentazione del progetto. ".
 
Art. 13
(( Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in
sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per
il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la
gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree
demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme
urgenti per gli scarichi in mare ))


1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (( sono inseriti i seguenti: ))
«Art. 242-bis. - (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica ). - 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, puo' presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonche' del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore e' responsabile della veridicita' dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attivita' previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attivita' alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attivita', che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 e (( all'ARPA territorialmente competente, )) la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere (( nei successivi diciotto mesi, )) salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.
(( 2-bis. Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalita' tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei principi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo, dovra' essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati. ))
3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorita' di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano e' approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano e' effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne da' comunicazione all'autorita' titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.
(( 4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformita' riscontrate all'autorita' titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che e' istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto. ))
5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.
6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito puo' essere utilizzato in conformita' alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.».
2. L'articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152.
(( 3-bis Alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la parola: «Stagno» e' sostituita dalle seguenti: «Composti organo-stannici».
3-ter s. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4».
4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:
«8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione ».
4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'adesione ai sistemi collettivi e' libera e parimenti non puo' essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza»;
b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullita'»;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attivita' o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacita' finanziaria minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire»;
d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una societa' di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarita' contabile e fiscale»;
e) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarita' fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei dati raccolti ai sensi del presente comma»;
f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento.
10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 10-bis entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e puo' proseguire le attivita' di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformita' all'articolo 35».
4-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonche' piazzali, e' consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ))

5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 184, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonche' per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, cosi' come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.»;
b) dopo l'articolo 241 e' inserito il seguente:

«Art. 241-bis. - (Aree Militari) (( «1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attivita' connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, del presente decreto, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attivita' effettivamente condotte all'interno delle aree militari»; ))
2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali.
3. Resta fermo che in caso di declassificazione del sito da uso militare a destinazione residenziale dovranno essere applicati i limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto.
4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze specifiche delle attivita' militari non incluse nella Tabella 1 dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono definite dall'Istituto Superiore di Sanita' sulla base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.
5. Per le attivita' di progettazione e realizzazione degli interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si puo' avvalere, con apposite convenzioni, di organismi strumentali dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con propria determinazione le relative modalita' di attuazione.».
(( b-bis) all'allegato D alla parte IV e' premessa la seguente disposizione:
«Classificazione dei rifiuti:
1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
2. Se un rifiuto e' classificato con codice CER pericoloso "assoluto", esso e' pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprieta' di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
3. Se un rifiuto e' classificato con codice CER non pericoloso "assoluto", esso e' non pericoloso senza ulteriore specificazione.
4. Se un rifiuto e' classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto e' pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprieta' di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprieta' di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
la scheda informativa del produttore;
la conoscenza del processo chimico;
il campionamento e l'analisi del rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
le fonti informative europee ed internazionali;
la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprieta' di pericolo.
5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono percio' noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalita' stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione».
5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 5 si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; ))

6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, del comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come sostituito dal comma 5, lettera a), del presente articolo, le disposizioni recate dal decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2010, n. 87, si applicano anche al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
7. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo (( 3 aprile 2006, )) n. 152, recante «Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura», al parametro n. 6 «solidi sospesi totali» e' introdotta la seguente nota:
«(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda, per i quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 5, lettera l-ter.2), prevedano livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite. In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di emissione anche piu' elevati e proporzionati ai livelli di produzione, (( fermo restando l'obbligo di rispettare le direttive e i regolamenti dell'Unione europea, nonche' i valori limite stabiliti dalle Best Available Technologies Conclusion e le prestazioni ambientali fissate dai documenti BREF dell'Unione europea per i singoli settori di attivita'.». ))
8. Per il carattere di specificita' delle lavorazioni che richiedono il trattamento di materiali e rifiuti radioattivi, nelle more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' individuata una apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari e sono contestualmente individuate le modalita' atte a comprovare il possesso dei requisiti di ordine speciale necessari ai fini dell'acquisizione della qualificazione nella predetta categoria.
9. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «di bonifica di siti d'interesse nazionale» sono inserite le seguenti parole: « , di bonifica di beni contenenti amianto».
Riferimenti normativi

Si riporta la tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V
della parte quarta del citato decreto legislativo n. 152
del 2006, come modificata dalla presente legge:
"Allegati al Titolo V della parte Quarta
Allegato 5 - Concentrazione soglia di contaminazione
nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in
relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti
In vigore dal 11 aprile 2014
Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel
suolo e nel sottoscuolo riferiti alla specifica
destinazione d'uso dei siti da bonificare

Parte di provvedimento in formato grafico

(1) In Tabella sono selezionate, per ogni categoria
chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti
contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in
Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono
ricavati adottando quelli indicati per la sostanza
tossicologicamente piu' affine.
(*) Corrisponde al limite di rilevabilita' della
tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R. -
Trasformata di Fourier)".
Si riporta il testo dell'art. 242 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006 , come modificato dalla
presente legge:
"ART. 242 (Procedure operative ed amministrative)
In vigore dal 7 aprile 2012
1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente
in grado di contaminare il sito, il responsabile
dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le
misure necessarie di prevenzione e ne da' immediata
comunicazione ai sensi e con le modalita' di cui all'art.
304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di
individuazione di contaminazioni storiche che possano
ancora comportare rischi di aggravamento della situazione
di contaminazione.
2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le
necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone
interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare
sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che
il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della
zona contaminata, dandone notizia, con apposita
autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti
per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica
di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di
verifica e di controllo da parte dell'autorita' competente
da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in
cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo
evento, i parametri da valutare devono essere individuati,
caso per caso, sulla base della storia del sito e delle
attivita' ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2
accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo
parametro, il responsabile dell'inquinamento ne da'
immediata notizia al comune ed alle province competenti per
territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e
di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi
trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni,
nonche' alla regione territorialmente competente il piano
di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2
alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta
giorni successivi la regione, convocata la conferenza di
servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con
eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione
regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse
alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra
autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta
da parte della pubblica amministrazione.
4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione,
al sito e' applicata la procedura di analisi del rischio
sito specifica per la determinazione delle concentrazioni
soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della
procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle
more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per
l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono
riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente
decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di
caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla
regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza
di servizi convocata dalla regione, a seguito
dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto
responsabile, cui e' dato un preavviso di almeno venti
giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i
sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale
documento e' inviato ai componenti della conferenza di
servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la
conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la
delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' inferiore alle concentrazioni soglia
di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione
del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso
positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di
servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma di
monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della
situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi
di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal
fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni
dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed
alla regione competenti per territorio un piano di
monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6. La regione, sentita la provincia, approva il piano
di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello
stesso. L'anzidetto termine puo' essere sospeso una sola
volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita'
di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti del progetto,
assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo
caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione
del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di
monitoraggio il soggetto responsabile ne da' comunicazione
alla regione ed alla provincia, inviando una relazione
tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.
Nel caso in cui le attivita' di monitoraggio rilevino il
superamento di una o piu' delle concentrazioni soglia di
rischio, il soggetto responsabile dovra' avviare la
procedura di bonifica di cui al comma 7.
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione
soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
documento di analisi di rischio, il progetto operativo
degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori
misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine
di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio
derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza
di cui al periodo precedente, che presentino particolari
complessita' a causa della natura della contaminazione,
degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi
medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi
progettuali distinte al fine di rendere possibile la
realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi
temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione
temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie
innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi
sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo
tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il
parere del comune e della provincia interessati mediante
apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto
responsabile, approva il progetto, con eventuali
prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo
ricevimento. Tale termine puo' essere sospeso una sola
volta, qualora la regione ravvisi la necessita' di
richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti al progetto,
assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa
ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre
dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini
della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie all'attuazione del progetto
operativo e per il tempo strettamente necessario
all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui
al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente compresi, in particolare, quelli
relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove
necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo
all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo
scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione
costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta
dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed
indifferibilita' dei lavori. Con il provvedimento di
approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di
esecuzione, indicando altresi' le eventuali prescrizioni
necessarie per l'esecuzione dei lavori ed e' fissata
l'entita' delle garanzie finanziarie, in misura non
superiore al cinquanta per cento del costo stimato
dell'intervento, che devono essere prestate in favore della
regione per la corretta esecuzione ed il completamento
degli interventi medesimi.
8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli
interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in
sicurezza operativa o permanente, nonche' per
l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a
costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available
Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle
normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla
parte quarta del presente decreto.
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti
contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed
ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei
contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa
sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio
dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se
all'atto della cessazione dell'attivita' si rendera'
necessario un intervento di bonifica o un intervento di
messa in sicurezza permanente. Possono essere altresi'
autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e
delle reti tecnologiche, purche' non compromettano la
possibilita' di effettuare o completare gli interventi di
bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di
prevenzione dei rischi.
10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in
sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita' in
esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire
la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di
approvazione del progetto assicura che i suddetti
interventi siano articolati in modo tale da risultare
compatibili con la prosecuzione della attivita'.
11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente
all'entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto che si manifestino successivamente a tale data in
assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute
pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione,
alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una
potenziale contaminazione unitamente al piano di
caratterizzazione del sito, al fine di determinarne
l'entita' e l'estensione con riferimento ai parametri
indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi
4 e seguenti.
12. Le indagini ed attivita' istruttorie sono svolte
dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si
coordina con le altre amministrazioni.
13. La procedura di approvazione della
caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in
Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita
dalle amministrazioni ordinariamente competenti a
rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la
realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel
progetto. La relativa documentazione e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni
prima della data fissata per la discussione e, in caso di
decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve
fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
Compete alla provincia rilasciare la certificazione di
avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a
rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal
ricevimento della delibera di adozione, al rilascio
provvede la regione.
13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si
applicano le procedure semplificate di cui all'art. 252,
comma 4.".
Si riporta il testo dell'art. 216, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modi ficato dalla
presente legge:
"ART. 216 (Operazioni di recupero)
In vigore dal 25 giugno 2014
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche
e le prescrizioni specifiche di cui all'art. 214, commi 1,
2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti
puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all'art. 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'art. 227, comma
1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio
delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di una
visita preventiva, da parte della provincia competente per
territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione. (801) (810)
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori
limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di
attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti
stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo
di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi
sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di
eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'art. 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'art. 214, comma 4, lettera b), e
dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, determina modalita',
condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a
favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva
2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai
regolamenti di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando
specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati
rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate
disciplinate dall'art. 214 del presente decreto e dal
presente articolo a condizione che, siano rispettati tutti
i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e
oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da
trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i
rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare
se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi
cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle
condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle
altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'art.
214 del presente decreto e dal presente articolo a
condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i
criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti
dai predetti regolamenti con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da
trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i
rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'art. 9-bis del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,
operazioni di recupero di materia prima secondaria da
specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni
di cui al medesimo comma 8-quater o all'art. 208 del
presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater.
Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la
continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle
citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'art. 9-bis del
decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di
cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e
occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere
utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale
di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente
decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa
comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima
dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale
competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto
dei rifiuti e il formulario di identificazione.
9.-10. (abrogato)
11.-15. (soppresso)".
Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante "Attuazione della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE).", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73, S.O., come
modificato dalla presente legge:
"Art. 10. I sistemi collettivi
1. I produttori che non adempiono ai propri obblighi
mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema
collettivo. Possono partecipare ai sistemi collettivi i
distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i
riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i
produttori di AEE. L'adesione ai sistemi collettivi e'
libera e parimenti non puo' essere ostacolata la
fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione
ad un altro, nel rispetto del principio di libera
concorrenza.
2. I sistemi collettivi sono organizzati in forma
consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del
codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto
dal presente decreto legislativo.
3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma
personalita' giuridica di diritto privato, non hanno fine
di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo
approvano lo statuto-tipo.
4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro
di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il
territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di
coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi
inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma
scritta a pena di nullita'.
4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima
dell'inizio dell'attivita' o entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione in
caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al
Comitato di vigilanza e controllo una capacita' finanziaria
minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire.
5. I consorzi esistenti e quelli di nuova costituzione
conformano la loro attivita' ai criteri direttivi dei
sistemi di gestione di cui all'art. 237 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro statuto allo
statuto-tipo, secondo le modalita' indicate ai commi 6, 7 e
8.
5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi
collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo,
quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai
sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una
societa' di revisione indipendente, al fine di verificare
periodicamente la regolarita' contabile e fiscale.
6. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio
statuto entro 90 giorni dall'approvazione dello
statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai
fini dell'approvazione.
7. I sistemi collettivi di nuova costituzione
trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare entro 15 giorni
dall'adozione, ai fini dell'approvazione.
8. Lo statuto e' approvato nei successivi 90 giorni
alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate
osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei
successivi 60 giorni. L'approvazione dello statuto e'
condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro
nazionale.
9. I sistemi collettivi trasmettono annualmente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno
solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle
risorse economiche che verranno impiegate e di una copia
del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla
gestione relativa all'anno solare precedente con
l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno ciascun
sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e
controllo un'autocertificazione attestante la regolarita'
fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza
e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei
dati raccolti ai sensi del presente comma.
10. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire
l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli
eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione
del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati.
I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle
certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema
equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit
e che comprenda anche i processi di trattamento ed il
monitoraggio interno all'azienda.
10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare
una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul
mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo
costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno
un raggruppamento.
10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione si adeguano
alla disposizione di cui al comma 10-bis entro il 31
dicembre dell'anno solare successivo a quello
dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema
collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione
dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma
10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza
e controllo, e puo' proseguire le attivita' di gestione dei
RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo
restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente
periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da
parte del medesimo sistema collettivo, della quota di
mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato
di vigilanza e controllo in conformita' all'art. 35.".

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera c)
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015.", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. 26 aprile 2013, n. 97:
"Art. 5 Disposizioni volte ad accelerare la
realizzazione di Expo 2015
(omissis)
c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e
forniture della societa' Expo 2015 S.p.A. si applicano
direttamente, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria,
le deroghe normative previste in materia di contratti
pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di
Expo 2015, ai sensi delle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri richiamate all'art. 3, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,
convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la societa' ha
altresi' facolta' di deroga, purche' senza intermediazioni,
agli articoli 26, 30, 93 e 140 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 nonche' alle disposizioni di cui al
D.M. 10 agosto 2012, n. 161; per le opere temporanee la
societa' puo' altresi' derogare all'applicazione dell'art.
127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In
attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere in
corso di realizzazione e da realizzare da parte di Expo
2015 S.p.A., che riguardano recuperi ambientali, rilevati e
sottofondi stradali e ferroviari nonche' piazzali, e'
consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di
cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del
decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive
modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti
autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli
articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. Possono trovare applicazione per le procedure di
affidamento da porre in essere da parte della Societa'
l'art. 59, anche per i lavori diversi dalla manutenzione e
l'art. 253, comma 20-bis, del citato d.lgs. n. 163 del
2006, anche per i contratti sopra la soglia di rilevanza
comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013. Le
disposizioni di cui alla presente lettera si possono
applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente alle
seguenti opere strettamente funzionali all'Evento:
1. Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 all'altezza
di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino;
2. Linea Metropolitana di Milano M4;
3. Linea Metropolitana di Milano M5;
4. Strada di Collegamento SS 11 e SS 233 Zara - Expo;
5. Parcheggi Remoti Expo;
6. Collegamento SS 11 da Molino Dorino ad Autostrada
dei Laghi - lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata;
lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento
Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo
svincolo Fiera;
(omissis)".
Si riporta il testo dell'art. 184-ter del citato
decreto legislativo 152 del 2006:
"ART. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato
sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi
i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato
per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od
oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici
per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli
standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non
portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette
condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso
per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell' art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di
cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n.
161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l' art. 9-bis, lett. a) e
b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La
circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot.
n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in
vigore della presente disposizione.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini
del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero
e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di
ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o
recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si
applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.".
Si riporta il testo dell'art. 184 del decreto
legislativon. 152 del 2006, come modifica dalla presente
legge:
"ART. 184 (Classificazione)
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del
presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo
l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo
le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi
e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti
da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita',
ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali
giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed
estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da
attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere
b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione,
costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita'
di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
f) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i) - n) - (soppresse)
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta
del presente decreto.
5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla
parte quarta del presente decreto include i rifiuti
pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione
dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di
concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e'
vincolante per quanto concerne la determinazione dei
rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una
sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la
definizione di cui all' art. 183. Con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate
specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della
classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.
5-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con il Ministro della
salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione
europea e del presente decreto legislativo, le speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia,
nonche' per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio
degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai
sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle
infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare
ed alla sicurezza nazionale, cosi' come individuati con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il
trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e
oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi
militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo
delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel
quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello
Stato.
5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a
rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso
una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti
una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze
pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere
pericoloso del rifiuto.
5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti
pericolosi di cui all'art. 193 e l'obbligo di tenuta dei
registri di cui all' art. 190 non si applicano alle
frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei
domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo
smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che
abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in
conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.".
Si riporta il testo dell'art. 12, comma 5, del decreto
legge 28 marzo 2014, recante "Misure urgenti per
l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per Expo 2015.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 28
marzo 2014, n. 73:
"Art. 12. Disposizioni urgenti in materia di
qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono
adottate, secondo la procedura prevista dall'art. 5, comma
4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle
contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010,
annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 29 novembre 2013. Alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regolamentari sostitutive di cui al precedente
periodo cessano di avere efficacia le disposizioni dei
commi da 1 a 4."
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della citata
legge 27 dicembre 2013, n, 147, come modificato dalla
presente legge:
"7. Il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa
con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, quota parte delle
risorse di cui al comma 6, primo periodo, al finanziamento
degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di
bonifica di siti d'interesse nazionale, di bonifica di beni
contenenti amianto e di altri interventi in materia di
politiche ambientali. ".
 
Art. 14
Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche
urgenti per semplificare il sistema di tracciabilita' dei rifiuti.
Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010
- C 27/2010

(( 1. Al fine di prevenire procedure d'infrazione ovvero condanne della Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione della normativa dell'Unione europea, e in particolare delle direttive 1999/3l/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, e 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia di rifiuti, per motivi di eccezionale ed urgente necessita' ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il presidente della Giunta regionale del Lazio ovvero il sindaco di uno dei comuni presenti nel territorio della regione Lazio possono, in attuazione dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, adottare, nei limiti delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti, con le quali disporre forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi e' addetto, senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo. ))
a) le parole: «necessita' di tutela» sono sostituite dalle seguenti: «necessita' ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela»;
b) le parole da: «ricorso temporaneo» a: «elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. L'ordinanza puo' disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi e' addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo».
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e' semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo (( 3 aprile 2006, )) n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione dell'interoperabilita' e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza (( nuovi o maggiori )) oneri per la finanza pubblica.
(( 2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, le parole: «3 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
b) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito al 31 dicembre 2015. Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalita' di selezione disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle norme dell'Unione europea di settore, nonche' dei principi di economicita', semplificazione, interoperabilita' tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale societa' concessionaria del SISTRI e' garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data»;
c) al comma 10, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, previa valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero medesimo, al netto di quanto gia' versato».
3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
3-bis. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come da ultimo differito dall'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e' differito al 31 dicembre 2015.
3-ter. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al completamento degli impianti di recupero e trattamento degli stessi, e' autorizzato, comunque per un periodo non superiore a sei mesi, lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26».
4. Al fine di accelerare le attivita' necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 - causa C-297/08, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, confermato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Il commissario, entro sei mesi dalla nomina, sulla base di uno studio aggiornato sulla produzione dei rifiuti con riferimento al bacino di utenza e dello stato della raccolta differenziata raggiunta ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto, dispone le eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e al dimensionamento dell'impianto medesimo; esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attivita' necessarie alla realizzazione delle opere. Il commissario garantisce, attraverso opportuni atti amministrativi e convenzionali, che il comune nel cui territorio ricade l'impianto ed i comuni confinanti e contigui partecipino con propri rappresentanti ad organismi preposti alla vigilanza nella realizzazione e gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza. ))

5.-7.(( (soppressi) ))
8. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»;
(( b) all'articolo 182, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attivita' di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita' possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumita' e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";
b-bis) all'articolo 183, comma 1, lettera n), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non costituiscono attivita' di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati»;
b-ter) dopo l'articolo 184-ter e' inserito il seguente:
«Art. 184-quater. - (Utilizzo dei materiali di dragaggio). - 1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni:
a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo;
b) e' certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali e' stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.
2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L'autorita' competente puo' derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicenti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinita' del suolo e della falda.
3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformita' da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantita' dei materiali oggetto di utilizzo, le attivita' di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalita' di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformita' e' presentata all'autorita' competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui territorio e' localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorita' competenti che la richiedano.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 3, l'autorita' competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformita' o violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.
5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286»;
b-quater) all'articolo 188, comma 3, lettera b), le parole: «Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione e' effettuata alla regione» sono soppresse;
b-quinquies) all'articolo 234, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L'elenco di beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonche' degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione»;
b-sexies) all'articolo 256-bis, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato».
8-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico e' accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati».
8-ter. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e nella regione Lazio si consente agli impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2015, la propria capacita' ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) dell'8 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime regioni, qualora richiedenti perche' in carenza di impianti di compostaggio. Le regioni Lazio e Campania provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza, che definiscono altresi' tecniche e opportunita' strumentali di mercato, alla realizzazione dei nuovi impianti di compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
8-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».
8-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorita' di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze». ))

Riferimenti normativi

La direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile
1999, relativa alle discariche di rifiuti e' pubblicata
nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea n. L 182 del
16/07/1999.
La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n L 312/3 del 22 novembre
2008.
Si riporta il testo dell'art. 191 del citato decreto
legislativo 152 del 2006:
"ART. 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri
sostitutivi)
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di
tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con
particolare riferimento alle disposizioni sul potere di
ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione
civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed
urgente necessita' ovvero di grave e concreto pericolo per
la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si
possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta
regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco
possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze,
ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei
rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti,
garantendo un elevato livello di tutela della salute e
dell'ambiente. L'ordinanza puo' disporre la requisizione in
uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale
che vi e' addetto senza costituzione di rapporti di lavoro
con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico
di quest'ultimo. Dette ordinanze sono comunicate al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al
Ministro della salute, al Ministro delle attivita'
produttive, al Presidente della regione e all'autorita'
d'ambito di cui all'art. 201 entro tre giorni
dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non
superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle
ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta
regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per
garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il
riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di
inutile decorso del termine e di accertata inattivita', il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare diffida il Presidente della Giunta regionale a
provvedere entro un congruo termine e, in caso di
protrazione dell'inerzia, puo' adottare in via sostitutiva
tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a
cui si intende derogare e sono adottate su parere degli
organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono
con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere
reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni
speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano
comprovate necessita', il Presidente della regione d'intesa
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare puo' adottare, dettando specifiche prescrizioni,
le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti
termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il
ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti
pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare alla Commissione
dell'Unione europea. ".
Si riporta il testo dell'art. 188-bis, comma 4-bis, del
citato decreto legislativo 152 del 2006:
"ART. 188-bis (Controllo della tracciabilita' dei
rifiuti)
(omissis)
4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si procede periodicamente,
sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel
rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione
e all'ottimizzazione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce delle proposte
delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero
delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione
dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono
adottate previa verifica tecnica e della congruita' dei
relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad
assicurare un'efficace tracciabilita' dei rifiuti e a
ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio' non
intralci la corretta tracciabilita' dei rifiuti ne'
comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario,
anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano
dati di logistica e mobilita' delle merci e delle persone
ed innovazioni di processo che consentano la delega della
gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente
accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici
ed organizzativi individuati con il decreto di cui al
presente comma, e ad assicurare la modifica, la
sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici,
anche con riferimento ai dispositivi periferici per la
misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione
dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli
utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro
soggetto subentrante, puo' essere autorizzato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
previo parere del Garante per la privacy, a rendere
disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della
integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di
altri enti pubblici o societa' interamente a capitale
pubblico, opportunamente elaborata in conformita' alle
regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della
direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti,
senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque
assicurate la sicurezza e l'integrita' dei dati di
tracciabilita'. Con il decreto di cui al presente comma
sono, altresi', rideterminati i contributi da porre a
carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi
conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale
successivo a quello di emanazione del decreto, o
determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole
componenti dei servizi. ".
Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni.", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11 Semplificazione e razionalizzazione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e in
materia di energia
1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese
produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli
enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
speciali pericolosi a titolo professionale compresi i
vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che
effettuano operazioni di trattamento, recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani
e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che
trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresi'
tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto
intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti
speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le
modalita' di applicazione a regime del SISTRI al trasporto
intermodale.
2. Possono aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i
produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti
dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di
soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell'ambito
degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei
rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui e'
necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei
rifiuti di cui all'art. 188-bis.".
2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o
trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo
professionale compresi i vettori esteri che effettuano
trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o
trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o
che effettuano operazioni di trattamento, recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti
speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine
iniziale di operativita' del SISTRI e' fissato al 1°
ottobre 2013. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di una fase
di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a
decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che
raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo
professionale, compresi i vettori esteri che effettuano
trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del
territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in
partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di
trattamento, recupero, smaltimento, commercio e
intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal
momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di
raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di
raggruppamento o stoccaggio.
3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
nonche' per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti
urbani del territorio della regione Campania di cui al
comma 4 dell'art. 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il
termine iniziale di operativita' e' fissato al 3 marzo
2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
3-bis. Fino al 31 dicembre 2014 continuano ad
applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche
apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,
nonche' le relative sanzioni. Durante detto periodo, le
sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e
260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto
di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica e
all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati
e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di
assicurare il coordinamento con l'art. 188-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
comma 1 del presente articolo.
4. Entro il 3 marzo 2014 e' adottato il decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare previsto dall'art. 188-ter, comma 3, d.lgs. n. 152 del
2006, come modificato dal presente articolo, al fine di
individuare, nell'ambito degli enti o imprese che
effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli
23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di
soggetti a cui e' necessario estendere il sistema di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'art. 188-bis del
d.lgs. n. 152 del 2006.
5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono
comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a
decorrere dal 1° ottobre 2013.
6. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell'art. 188-ter del d.lgs. n. 152 del
2006;
b) l'art. 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013,
recante "Termini di riavvio progressivo del SISTRI",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile
2013.
7. All'art. 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il
comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si procede periodicamente,
sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel
rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione
e all'ottimizzazione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce delle proposte
delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero
delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione
dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono
adottate previa verifica tecnica e della congruita' dei
relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad
assicurare un'efficace tracciabilita' dei rifiuti e a
ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio' non
intralci la corretta tracciabilita' dei rifiuti ne'
comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario,
anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano
dati di logistica e mobilita' delle merci e delle persone
ed innovazioni di processo che consentano la delega della
gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente
accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici
ed organizzativi individuati con il decreto di cui al
presente comma, e ad assicurare la modifica, la
sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici,
anche con riferimento ai dispositivi periferici per la
misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione
dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli
utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro
soggetto subentrante, puo' essere autorizzato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
previo parere del Garante per la privacy, a rendere
disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della
integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di
altri enti pubblici o societa' interamente a capitale
pubblico, opportunamente elaborata in conformita' alle
regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della
direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti,
senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque
assicurate la sicurezza e l'integrita' dei dati di
tracciabilita'. Con il decreto di cui al presente comma
sono, altresi', rideterminati i contributi da porre a
carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi
conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale
successivo a quello di emanazione del decreto, o
determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole
componenti dei servizi.".
8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni
e all'ottimizzazione di cui al comma 7 si procede entro il
31 dicembre 2014; tale data puo' essere differita, per non
oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare se cio' si renda
necessario al fine di rendere operative le semplificazioni
e l'ottimizzazione introdotte. Sono fatte salve le
operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica
di conformita' del SISTRI alle norme e finalita' vigenti
anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7,
e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi
dalla data di costituzione della commissione di collaudo e,
per quanto riguarda l'operativita' del sistema, entro
sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta
operativita'. La commissione di collaudo si compone di tre
membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per
l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a. e due tra professori
universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle
prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si
provvede nell'ambito delle risorse di cui all'art. 14-bis
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
9. All'esito dell'approvazione delle semplificazioni,
dell'ottimizzazione e delle operazioni di collaudo di cui
al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali
intervenute e anche tenendo conto dell'audit di cui al
comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex
service management s.p.a. e il relativo piano
economico-finanziario sono modificati in coerenza con il
comma 4-bis dell'art. 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006,
comunque nel limite delle risorse derivanti dai contributi
di cui all'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto
comma 4-bis.
9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto,
come modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito al 31
dicembre 2015. Fermo restando il predetto termine, entro il
30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare avvia le procedure per
l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto
dei criteri e delle modalita' di selezione disciplinati dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e dalle norme dell'Unione europea di settore, nonche'
dei principi di economicita', semplificazione,
interoperabilita' tra sistemi informatici e costante
aggiornamento tecnologico. All'attuale societa'
concessionaria del SISTRI e' garantito l'indennizzo dei
costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015,
previa valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia
digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori
alla predetta data.
10. Al fine di assicurare la funzionalita' del SISTRI
senza soluzione di continuita', il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla
base dell'attivita' di audit dei costi, eseguita da una
societa' specializzata terza, e della conseguente
valutazione di congruita' dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, al versamento alla societa' concessionaria del
SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'art. 14-bis
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque
non oltre il trenta per cento dei costi della produzione
consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza
delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, al netto di quanto gia'
versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo
sviluppo e la gestione del sistema. Il pagamento e'
subordinato alla prestazione di fideiussione che viene
svincolata all'esito positivo della verifica di conformita'
di cui al comma 8. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare procede, previa
valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia
digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione
consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse
riassegnate nello stato di previsione del Ministero
medesimo, al netto di quanto gia' versato. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'art.
260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle
violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di
informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al
comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo,
commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il
SISTRI e' obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30
settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI e'
obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di
piu' di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco
temporale.
12. All'art. 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n.
152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"(nuovo produttore)".
12-bis. I commi 1 e 1-bis dell'art. 190 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei
registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori
iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle
lettere c) e d) del comma 3 dell'art. 184 e di rifiuti
speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri
trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3
dell'art. 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese
che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano
operazioni di preparazione per il riutilizzo e di
trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi
produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti
ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della
presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1, ultimo
periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono
volontariamente al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo
utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri
rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e
imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135
del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi
adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico con una delle due seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre anni del
formulario di identificazione di cui all'art. 193, comma 1,
relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della
scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera
a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di
conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita'
agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla
raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito
organizzato di raccolta' di cui all'art. 183, comma 1,
lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono
essere annotate le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti
alle diverse attivita' di trattamento disciplinate dalla
presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere
effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro
dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni
lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo
scarico dei rifiuti originati da detta attivita';
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in
carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due
giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro
dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.
12-ter. All'art. 190, comma 3, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le parole: "I soggetti di cui al
comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "I produttori
iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma
1, lettera a),".
12-quater. All'art. 193, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'alinea e' sostituito
dal seguente: "Per gli enti e le imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono
volontariamente al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere
accompagnati da un formulario di identificazione dal quale
devono risultare almeno i seguenti dati:".
12-quinquies. All'art. 212 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il comma 19 e' inserito il
seguente:
"19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, produttori
iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti
effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'art.
183.".
13. E' abrogato l'art. 27 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011,
e, conseguentemente, e' soppresso il Comitato di vigilanza
e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di
natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' costituito, presso l'Ufficio di
Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di
monitoraggio e concertazione del SISTRI comprendente, oltre
ai soggetti gia' partecipanti al soppresso comitato di
vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le
associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, senza compensi o indennizzi per i partecipanti
ne' altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve
alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all'art.
14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il
tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI
provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento
una relazione sul proprio operato.
14. All'art. 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si
esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato
e' superiore al fatturato totale previsto dall'art. 16,
comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n.
287.".
14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale
e delle strutture del Corpo forestale dello Stato
nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di
conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico
illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a
quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera h), della
legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro
dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonche' di migliorare
l'efficienza delle operazioni inerenti la loro
tracciabilita', all'art. 108, comma 8, del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, al secondo periodo, dopo le parole:
"articolazioni centrali" sono inserite le seguenti: "e
periferiche". All'attuazione del presente comma si provvede
avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. ".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante "Disposizioni urgenti
per il superamento di situazioni di criticita' nella
gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento
ambientale.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
gennaio 2013, n. 11, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Il termine di cui al comma 2-ter dell'art. 11 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e
successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2014.
A partire dalla scadenza del termine di cui al primo
periodo si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma
27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni.
2. Il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera p),
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e
successive modificazioni, come da ultimo prorogato
dall'art. 13, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, e' differito al 31 dicembre 2013.
2-bis. All'art. 10, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «Fino al 13
febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella
categoria 1 dell'allegato 1°, fino al 13 febbraio 2013»
sono soppresse.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.".
Si riporta il testo dell'art. 10, commi 5 e 6, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195:
"Art. 10 Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti
(omissis)
5. Nelle more del completamento degli impianti di
compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze
della Regione stessa fino al 31 dicembre 2011, gli impianti
di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale
possono aumentare la propria autorizzata capacita'
ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. Con la
stessa decorrenza cessano gli effetti delle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo adottate.
6. Per la realizzazione del termovalorizzatore nella
provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento
di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000
tonnellate annue, completando nel territorio le opere
infrastrutturali di dotazione della necessaria
impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti, la provincia
di Salerno, anche per il tramite della societa' provinciale
di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n.
4 e successive modificazioni, provvede a porre in essere
tutte le procedure e le iniziative occorrenti, mediante le
risorse previste dall' ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3724 del 29 dicembre 2008,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio
2009. Gli atti funzionali rispetto alle finalita' di cui al
presente comma, gia' posti in essere sulla base della
normativa vigente, sono revocati ove non confermati dalla
provincia, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.".
Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, del citato
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90:
"Art. 8. Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e
stoccaggi
(omissis)
2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di
smaltimento dei rifiuti della regione Campania di cui al
presente decreto e ferma restando la necessita' di adottare
misure di salvaguardia ambientale e di tutela
igienico-sanitaria, e' autorizzato l'esercizio degli
impianti in cui i rifiuti aventi i codici CER 19.12.10,
19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 sono
scaricati al fine di essere preparati per il successivo
trasporto in un impianto di recupero, trattamento o
smaltimento, e sono altresi' autorizzati lo stoccaggio dei
rifiuti in attesa di smaltimento e il deposito temporaneo
limitatamente ai rifiuti aventi i medesimi codici sopra
richiamati.".
Si riporta il testo dell'art. 5, del citato decreto
legge 23 maggio 2008, n. 90:
"Art. 5. Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno
1. Al fine di consentire il pieno rientro
dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania, in deroga al parere della
Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9
febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela
dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni
impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e
nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, e'
autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il
conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i
seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12;
19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo
complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.
2. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto
conto del parere della Commissione di valutazione di
impatto ambientale di cui al comma 1 del presente articolo,
nonche' della consultazione gia' intervenuta con la
popolazione interessata, e' autorizzato l'esercizio del
termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi
autorizzativi periodici previsti dal citato decreto
legislativo.
2-bis. La struttura del Sottosegretario di Stato mette
a disposizione tutte le informazioni riguardanti le
autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative
procedure, e ne informa la Commissione europea
conformemente all'art. 2, paragrafo 3, della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e successive
modificazioni.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'art. 2, comma 2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione
dell'impianto di termodistribuzione nel comune di
Salerno.".
Si riporta il testo degli articoli 166, 182, 183, 188,
234, 256-bis, 190 e 187 del citato decreto legislativo n.
152 del 2006, come modificato dalla presente legge:
"ART. 166 (Usi delle acque irrigue e di bonifica)
In vigore dal 25 giugno 2014
1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito
delle loro competenze, hanno facolta' di realizzare e
gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti
per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli
acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai
sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle
competenti autorita' corredata dal progetto delle opere da
realizzare, hanno facolta' di utilizzare le acque fluenti
nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la
restituzione delle acque e siano compatibili con le
successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di
energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese
produttive. L'Autorita' di bacino esprime entro centoventi
giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine,
la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi
sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le
quantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in
tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma
dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione
ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono
regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI
del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla
qualita' delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte
terza del presente decreto, chiunque, non associato ai
consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali
consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche
se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da
insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle
spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata
di acqua scaricata.
4. Il contributo di cui al comma 3 e' determinato dal
consorzio interessato e comunicato al soggetto
utilizzatore, unitamente alle modalita' di versamento.
4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro della salute,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e sentiti i competenti istituti di
ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, i parametri
fondamentali di qualita' delle acque destinate ad uso
irriguo su colture alimentari e le relative modalita' di
verifica, fatto salvo quanto disposto dall'art. 112 del
presente decreto e dalla relativa disciplina di attuazione
e anche considerati gli standard di qualita', di cui al
decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonche' gli esiti
delle indagini e delle attivita' effettuati ai sensi del
medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui al
presente comma si provvede, altresi', alla verifica ed
eventualmente alla modifica delle norme tecniche per il
riutilizzo delle acque reflue previste dal regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 12 giugno 2003, n. 185.".
"ART. 182 (Smaltimento dei rifiuti)
In vigore dal 25 dicembre 2010
1. Lo smaltimento dei rifiuti e' effettuato in
condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale
della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della
competente autorita', della impossibilita' tecnica ed
economica di esperire le operazioni di recupero di cui
all'art. 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la
disponibilita' di tecniche sviluppate su una scala che ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente e
tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' vi si
possa accedere a condizioni ragionevoli.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono
essere il piu' possibile ridotti sia in massa che in
volume, potenziando la prevenzione e le attivita' di
riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove
possibile, la priorita' per quei rifiuti non recuperabili
generati nell'ambito di attivita' di riciclaggio o di
recupero.
3. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi
in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti,
fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali,
qualora gli aspetti territoriali e l'opportunita' tecnico
economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita
lo richiedano.
4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la
realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono
essere autorizzate solo se il relativo processo di
combustione garantisca un elevato livello di recupero
energetico.
5. Le attivita' di smaltimento in discarica dei rifiuti
sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della
direttiva 1999/31/CE.
6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura e'
disciplinato dall'art. 107, comma 3.
6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento
in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori
a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui
all'art. 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di
produzione, costituiscono normali pratiche agricole
consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze
concimanti o ammendanti, e non attivita' di gestione dei
rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi
boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di
residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I
comuni e le altre amministrazioni competenti in materia
ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o
vietare la combustione del materiale di cui al presente
comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono
condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali
sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita'
possano derivare rischi per la pubblica e privata
incolumita' e per la salute umana, con particolare
riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri
sottili (PM10;
7.-8. (abrogati)".
"ART. 183 (Definizioni)
In vigore dal 1 settembre 2013
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e
fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle
disposizioni speciali, si intende per:
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti
dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale
prodotto;
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o
altre operazioni che hanno modificato la natura o la
composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); (606)
g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica
o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,
trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona
fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilita' dei rifiuti;
m) «prevenzione»: misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e
prodotti;
n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono
attivita' di gestione dei rifiuti le operazioni di
prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari
alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e
piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine
antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente
necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi
li hanno depositati.
o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione
dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini
del loro trasporto in un impianto di trattamento;
p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento;
r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento,
inclusa la preparazione prima del recupero o dello
smaltimento;
t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) «stoccaggio»: le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei
rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui
gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli
di cui all'art. 2135 del codice civile, presso il sito che
sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa
agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi
sono soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, devono essere depositati nel
rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo
non puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per
categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo
sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione
del deposito temporaneo;
cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell' art. 184-ter, il combustibile solido
secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) «compost di qualita'»: prodotto, ottenuto dal
compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente,
che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, e successive modificazioni;
ff) «digestato di qualita'»: prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui
all'art. 268, comma 1, lettera b);
hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di
cui all'art. 74, comma 1, lettera ff);
ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica
atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera a);
ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori
tecniche disponibili quali definite all' art. 5, comma 1,
lett. l-ter) del presente decreto;
oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di raccolta
dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade,
aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le
operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro
fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che
soddisfa le condizioni di cui all' art. 184-bis, comma 1, o
che rispetta i criteri stabiliti in base all' art. 184-bis,
comma 2.".
"ART. 188 (Responsabilita' della gestione dei rifiuti)
In vigore dal 25 dicembre 2010
1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti
provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li
consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un
ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento
dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto
alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli articoli 177
e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del
presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore
conserva la responsabilita' per l'intera catena di
trattamento, restando inteso che qualora il produttore
iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il
trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di
cui al presente comma, tale responsabilita', di regola,
comunque sussiste.
2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel
fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e
il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli
obblighi del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all' art. 188-bis, comma 2, lett.
a), la responsabilita' di ciascuno di tali soggetti e'
limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal
predetto sistema.
3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel
fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
1013/2006, la responsabilita' dei soggetti non iscritti al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all' art. 188-bis, comma 2, lett. a), che,
ai sensi dell' art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano
i propri rifiuti non pericolosi e' esclusa:
a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio
pubblico di raccolta previa convenzione;
b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti
autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento, a
condizione che il produttore sia in possesso del formulario
di cui all'art. 193 controfirmato e datato in arrivo dal
destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei
rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto
termine abbia provveduto a dare comunicazione alla
provincia della mancata ricezione del formulario.
4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o
al trasporto dei rifiuti a titolo professionale,
conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti
autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli
articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle
disposizioni di cui all' art. 177, comma 4.
5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti
dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del
momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.".
"ART. 234 (Consorzio nazionale per il riciclaggio di
rifiuti di beni in polietilene) (887) (881) (889)
In vigore dal 26 agosto 2010
1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la
raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in
polietilene destinati allo smaltimento, e' istituito il
Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in
polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'art. 218,
comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i
relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1,
lettere a), b) e c), e 231. I sistemi di gestione adottati
devono conformarsi ai principi di cui all'art. 237.
2. Ai fini della presente disposizione, per beni in
polietilene si intendono i beni composti interamente da
polietilene individuati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
L'elenco di beni in polietilene, di cui al periodo
precedente, viene verificato con cadenza triennale dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini
di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonche'
degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di
prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui
al presente comma, per beni in polietilene si intendono i
teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura
di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e
frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film
per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per
pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione.
3. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto
dalla previgente normativa, ha personalita' giuridica di
diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio
statuto in conformita' allo schema tipo approvato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed
in particolare a quelli di trasparenza, efficacia,
efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza
nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione
del consorzio il numero dei consiglieri di' amministrazione
in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei
rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei produttori con
materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio e'
trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che lo approva di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo
motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad
adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il
consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le
modifiche allo statuto sono apportate con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del
consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Ai consorzi partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in
polietilene;
b) gli utilizzatori e i distributori di beni in
polietilene;
c) i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in
polietilene.
5. Ai consorzi possono partecipare in qualita' di soci
aggiunti i produttori ed importatori di materie prime in
polietilene per la produzione di beni in polietilene e le
imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo
stoccaggio dei beni in polietilene. Le modalita' di
partecipazione vengono definite nell'ambito dello statuto
di cui al comma 3.
6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di
cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque
una delle attivita' proprie delle categorie medesime
successivamente all'entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui
al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 7, entro
sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio
della propria attivita'.
7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma
1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2:
a) organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di
beni in polietilene su tutto il territorio nazionale;
b) mettere in atto un sistema di raccolta e
restituzione dei beni in polietilene al termine del loro
utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo
accordi con aziende che svolgono tali attivita', con
quantita' definite e documentate;
Nelle predette ipotesi gli operatori stessi devono
richiedere all'osservatorio nazionale sui rifiuti, previa
trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento
del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori
devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicita', che il
sistema e' effettivamente ed autonomamente funzionante e
che e' in grado di conseguire, nell'ambito delle attivita'
svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli
operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e
gli utenti finali siano informati sulle modalita' del
sistema adottato. L'Autorita', dopo aver acquisito i
necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta
giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel
termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da
emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorita'
presenta una relazione annuale di sintesi relativa a tutte
le istruttorie esperite.
8. I consorzi di cui al comma 1 si propongono come
obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di
polietilene al termine del ciclo di utilita' per avviarli
ad attivita' di riciclaggio e di recupero. A tal fine i
consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i
seguenti compiti:
a) promuovono la gestione del flusso dei beni a base di
polietilene;
b) assicurano la raccolta, il riciclaggio e le altre
forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
c) promuovono la valorizzazione delle frazioni di
polietilene non riutilizzabili;
d) promuovono l'informazione degli utenti, intesa a
ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme
corrette di raccolta e di smaltimento;
e) assicurano l'eliminazione dei rifiuti di beni in
polietilene nel caso in cui non sia possibile o
economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto
delle disposizioni contro l'inquinamento.
9. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, i
consorzi possono ricorrere a forme di deposito cauzionale.
10. I consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio
della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per
il funzionamento dei consorzi sono costituiti:
a) dai proventi delle attivita' svolte dai consorzi;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio
di cui al comma 13.
11. Le deliberazioni degli organi dei consorzi,
adottate in relazione alle finalita' della parte quarta del
presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti
per tutti i soggetti partecipanti.
12. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui
al comma 7 trasmettono annualmente al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed
al Ministro delle attivita' produttive il bilancio
preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro
approvazione. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di
cui al comma 7, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano
una relazione tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata
dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare
precedente.
13. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive determina ogni due anni con proprio
decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in caso di
mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, puo'
stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da
applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle
imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene
per il mercato interno. Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive determina gli obiettivi
di riciclaggio a valere per il primo biennio entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto.
14. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello
statuto di cui al comma 3, chiunque, in ragione della
propria attivita', detiene rifiuti di beni in polietilene
e' obbligato a conferirli a uno dei consorzi riconosciuti o
direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai
consorzi stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal
comma 7. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta'
per il detentore di cedere i rifiuti di beni in polietilene
ad imprese di altro Stato membro della Comunita' europea.".
"Art. 256-bis Combustione illecita di rifiuti
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero
depositati in maniera incontrollata e' punito con la
reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia
appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena
della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile e'
tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al
risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in
via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le
condotte di cui all'art. 255, comma 1, e le condotte di
reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della
successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena e' aumentata di un terzo se il delitto di
cui al comma 1 e' commesso nell'ambito dell'attivita' di
un'impresa o comunque di un'attivita' organizzata. Il
titolare dell'impresa o il responsabile dell'attivita'
comunque organizzata e' responsabile anche sotto l'autonomo
profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori
materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o
all'attivita' stessa; ai predetti titolari d'impresa o
responsabili dell'attivita' si applicano altresi' le
sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La pena e' aumentata di un terzo se il fatto di cui
al comma 1 e' commesso in territori che, al momento della
condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o
siano stati interessati da dichiarazioni di stato di
emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti
oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo,
inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono
confiscati ai sensi dell'art. 259, comma 2, salvo che il
mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al
citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri
concorso di persona nella commissione del reato. Alla
sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la
confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato, se di
proprieta' dell'autore o del concorrente nel reato, fatti
salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei
luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'art. 255 se le
condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui
all'art. 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto
previsto dall'art. 182, comma 6-bis, le disposizioni del
presente articolo non si applicano all'abbruciamento di
materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da
verde pubblico o privato.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo e
dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e
forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in
loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale
materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e
in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri
per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con
apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio.
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi,
dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui
vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.".
"ART. 190 (Registri di carico e scarico)
In vigore dal 31 ottobre 2013
1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei
registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori
iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle
lettere c) e d) del comma 3 dell'art. 184 e di rifiuti
speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri
trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3
dell'art. 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese
che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano
operazioni di preparazione per il riutilizzo e di
trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi
produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti
ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della
presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1, ultimo
periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono
volontariamente al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo
utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri
rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e
imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135
del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi
adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico con una delle due seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre anni del
formulario di identificazione di cui all'art. 193, comma 1,
relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della
scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera
a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di
conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita'
agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla
raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito
organizzato di raccolta' di cui all'art. 183, comma 1,
lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono
essere annotate le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti
alle diverse attivita' di trattamento disciplinate dalla
presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere
effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro
dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni
lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo
scarico dei rifiuti originati da detta attivita';
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in
carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due
giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro
dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.
1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma
1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico
con la conservazione della scheda SISTRI in formato
fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio
informatico e' accessibile on-line sul portale del
destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e
password dedicati.
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso
ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti
eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
con i formulari di identificazione di cui all' art. 193,
comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia
della scheda del sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,
lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei
rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data
dell'ultima registrazione.
3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non
pericolosi si cui al comma 1, letera a), la cui produzione
annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti
non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta
dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite
le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di
servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono
ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e
scarico sono rese disponibili in qualunque momento
all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta.
5. I registri di carico e scarico sono numerati,
vidimati e gestiti con le procedure e le modalita' fissate
dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi
alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono
correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta
formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati
e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente
competenti.
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai
registri di carico e scarico e' quella di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come
modificato dal comma 7.
7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148,
dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» e'
sostituita dalla disgiunzione: «o».
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono
inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono
soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e
scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in
ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti
prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di
cui all' art. 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli
obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non
pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del
carico e dello scarico puo' essere effettuata
contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi
dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun
codice dell'elenco dei rifiuti.".
"ART. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti
pericolosi)
In vigore dal 25 dicembre 2010
1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi
differenti caratteristiche di pericolosita' ovvero rifiuti
pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione
comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti
pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di
pericolosita', tra loro o con altri rifiuti, sostanze o
materiali, puo' essere autorizzata ai sensi degli articoli
208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all'art. 177,
comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti
sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un
ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai
sensi degli articoli 208, 209 e 211;
c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle
migliori tecniche disponibili di cui all' art. 183, comma
1, lettera nn).
2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere
relative all'esercizio degli impianti di recupero o di
smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di
rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo
e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto,
nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in
vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».
8-quinquies. Il comma 2 dell'art. 216-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal
seguente:
«2. In deroga a quanto previsto dall'art. 187, comma 1,
fatti salvi i requisiti di cui al medesimo art. 187, comma
2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi
successive della gestione degli oli usati sono realizzati,
anche miscelando gli stessi, in modo da tenere
costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile,
gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorita'
di cui all'art. 179, comma 1, a processi di trattamento
diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di miscelare
gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche
ed in particolare di quelle di cui all'art. 256, comma 5,
chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a
procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti
miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente
possibile e nel rispetto di quanto previsto dall' art. 177,
comma 4.".
 
Art. 15
(( Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva
2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di
infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) e' abrogata;
c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano, altresi', le modalita' con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 e' effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V»;
d) all'articolo 6, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto»;
e) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito web dell'autorita' competente»;
f) all'articolo 17, comma 1, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La decisione finale e' pubblicata nei siti web delle autorita' interessate con indicazione del luogo in cui e' possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria»;
2) al secondo periodo la parola: «, anche» e' soppressa;
g) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 e' dato sintetico avviso nel sito web dell'autorita' competente. Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalita' per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e' depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione e' depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto e' localizzato, L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati nel sito web dell'autorita' competente»;
h) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalita' per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali e' possibile presentare osservazioni»;
i) al comma 1 dell'articolo 32 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della notifica e' data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorita' competente.»;
l) al punto 3) dell'allegato II alla parte seconda e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
« - al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli gia' individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20»;
m) il punto 7-ter) dell'allegato II alla parte seconda e' sostituito dal seguente:
«7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;
n) al punto 10), terzo trattino, dell'allegato II alla parte seconda la parola: «extraurbane» e' soppressa;
o) il punto 17) dell'allegato II alla parte seconda e' sostituito dal seguente:
«17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unita' geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonche' siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;
p) la lettera h) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda e' sostituita dalla seguente:
«h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o piu' corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri»;
q) la lettera o) del punto 7) dell'allegato IV alla parte seconda e' sostituita dalla seguente:
«o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua»;
r) la lettera n) del punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda e' sostituita dalla seguente:
«n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacita' superiore a 10.000 metri cubi».
2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo.
4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e' abrogato. ))

Riferimenti normativi

La direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione
di impatto ambientale, e' pubblicata nella GUUE del 28
gennaio 2012 n. L26.
Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 12, 17, 20,
24, 32, del punto 3) dell'allegato II alla parte seconda,
dei punti 7-ter) e 10 dell'allegato II alla parte seconda
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come
modificato dalla presente legge:
"ART. 5 (Definizioni)
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel
seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS:
il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui
al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilita',
l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del piano o del programma,
del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla
decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito
valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il
procedimento mediante il quale vengono preventivamente
individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto,
secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda
parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione
delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli
obiettivi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, lettera b);
c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o
quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo
termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa,
positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di
relazioni fra i fattori antropici, naturalistici,
chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici,
culturali, agricoli ed economici, in conseguenza
dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di
progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione,
gestione e dismissione, nonche' di eventuali
malfunzionamenti;
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni
culturali e dai beni paesaggistici in conformita' al
disposto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di
pianificazione e di programmazione comunque denominati,
compresi quelli cofinanziati dalla Comunita' europea,
nonche' le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorita' a
livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da
un'autorita' per essere approvati, mediante una procedura
legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del
programma redatto in conformita' alle previsioni di cui
all'art. 13;
g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione
o di altri impianti od opere e di altri interventi
sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli
destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai
fini della valutazione ambientale, gli elaborati del
progetto preliminare e del progetto definitivo sono
predisposti con un livello informativo e di dettaglio
almeno equivalente a quello previsto dall'art. 93, commi 3
e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
h) (abrogata)
i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra
il progetto definitivo, redatto in conformita' alle
previsioni di cui all'art. 22;
i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti,
escluse le sostanze radioattive di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi
geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del
3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o
indiretta, a seguito di attivita' umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o piu' in generale di agenti
fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che
potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita'
dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni
materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
i-quater) installazione: unita' tecnica permanente, in
cui sono svolte una o piu' attivita' elencate all'allegato
VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attivita'
accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivita'
svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni
e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attivita'
tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso
gestore;
i-quinquies) installazione esistente: ai fini
dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una
installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le
autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il
provvedimento positivo di compatibilita' ambientale o per
la quale, a tale data, sono state presentate richieste
complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per il suo esercizio, a condizione che essa entri in
funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni
esistenti si qualificano come 'non gia' soggette ad AIA' se
in esse non si svolgono attivita' gia' ricomprese nelle
categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto
dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
i-sexies) nuova installazione: una installazione che
non ricade nella definizione di installazione esistente;
i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto,
da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o
infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore,
agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua
ovvero nel suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa
in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non
possono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I
valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione
delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non
devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una
stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione
nella determinazione dei valori limite di emissione
dall'impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e
di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla
parte terza del presente decreto;
i-nonies) norma di qualita' ambientale: la serie di
requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita', che
sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o
in una specifica parte di esso, come stabilito nella
normativa vigente in materia ambientale;
l) modifica: la variazione di un piano, programma,
impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli
impianti e dei progetti, le variazioni delle loro
caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro
potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di
un impianto: la variazione delle caratteristiche o del
funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto,
dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che,
secondo l'autorita' competente, producano effetti negativi
e significativi sull'ambiente. In particolare, con
riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato
VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica
all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore
di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o
superiore al valore della soglia stessa;
l-ter) migliori tecniche disponibili (best available
techniques - BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di
sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio
indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a
costituire, in linea di massima, la base dei valori limite
di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione
intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a
ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le
migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si
intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita'
di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e
chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che
ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e
tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un
elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso;
l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF':
documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE;
l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato
secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5,
della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti
di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni
per valutarne l'applicabilita', i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili, il
monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e,
se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle migliori
tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di
emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali
utilizzando una migliore tecnica disponibile o una
combinazione di migliori tecniche disponibili, come
indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media
in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni
di riferimento specifiche;
l-ter.5) 'tecnica emergente': una tecnica innovativa
per un'attivita' industriale che, se sviluppata
commercialmente, potrebbe assicurare un piu' elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o
almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e
maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche
disponibili esistenti;
m) verifica di assoggettabilita': la verifica attivata
allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono
avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e
devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo
le disposizioni del presente decreto;
m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o
programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche,
possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono
essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le
disposizioni del presente decreto considerato il diverso
livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio
con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la
fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorita'
competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti
delle consultazioni;
n) provvedimento di verifica: il provvedimento
obbligatorio e vincolante dell'autorita' competente che
conclude la verifica di assoggettabilita';
o) provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale: il provvedimento dell'autorita' competente che
conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E' un
provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o
coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le
concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli
assensi comunque denominati in materia ambientale e di
patrimonio culturale secondo le previsioni di cui all'art.
26;
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il
provvedimento che autorizza l'esercizio di una
installazione rientrante fra quelle di cui all'art. 4,
comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate
condizioni che devono garantire che l'installazione sia
conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini
dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al
perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4,
lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale puo'
valere per una o piu' installazioni o parti di esse che
siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo
gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione
siano gestite da gestori differenti, le relative
autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente
coordinate a livello istruttorio;
p) autorita' competente: la pubblica amministrazione
cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilita', l'elaborazione del parere motivato, nel
caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei
provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di
progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale o del provvedimento comunque denominato che
autorizza l'esercizio;
q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione
che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni
del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto
che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto
pubblico o privato, la pubblica amministrazione che
recepisce, adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che
elabora il piano, programma o progetto soggetto alle
disposizioni del presente decreto;
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica
che detiene o gestisce, nella sua totalita' o in parte,
l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un
potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei
medesimi;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le
loro specifiche competenze o responsabilita' in campo
ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o
progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione
e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del
pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati
e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;
u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche
nonche', ai sensi della legislazione vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo'
subire gli effetti delle procedure decisionali in materia
ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini
della presente definizione le organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell'ambiente e
che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale
vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse;
v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo
stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento alla presenza di sostanze pericolose
pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto
in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivita'. Tali informazioni
riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi
passati del sito, nonche', se disponibili, le misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne
illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della
relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo
conto della possibilita' di una contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose
usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
interessata. Le informazioni definite in virtu' di altra
normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente
lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
si terra' conto delle linee guida eventualmente emanate
dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22,
paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;
v-ter) acque sotterranee: acque sotterranee quali
definite all'art. 74, comma 1, lettera l);
v-quater) suolo: lo strato piu' superficiale della
crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la
superficie. Il suolo e' costituito da componenti minerali,
materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli
fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del
termine comprende, oltre al suolo come precedentemente
definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e
le opere infrastrutturali;
v-quinquies) ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi
compresi visite in loco, controllo delle emissioni e
controlli delle relazioni interne e dei documenti di
follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle
tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale
dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente o
per suo conto al fine di verificare e promuovere il
rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle
installazioni, nonche', se del caso, monitorare l'impatto
ambientale di queste ultime;
v-sexies) pollame: il pollame quale definito
all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587;
v-septies) combustibile: qualsiasi materia combustibile
solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa
essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal
processo;
v-octies) sostanze pericolose: le sostanze o miscele,
come definite all'art. 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE)
n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'art. 3 del
medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica
la definizione di cui all'art. 74, comma 2, lettera ee).
1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda si
applicano inoltre le definizioni di 'impianto di
incenerimento dei rifiuti' e di 'impianto di
coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 dell'art. 237-ter. ".
"ART. 6 (Oggetto della disciplina)
In vigore dal 25 giugno 2014
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i
piani e i programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene
effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione
della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III
e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti
sulle finalita' di conservazione dei siti designati come
zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma
2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora
l'autorita' competente valuti che producano impatti
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'art. 12 e tenuto conto del diverso livello di
sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento.
3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le
disposizioni di cui all'art. 12, se i piani e i programmi,
diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il
quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti,
producano impatti significativi sull'ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da
realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, gia'
sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che
rientrano tra le categorie per le quali e' prevista la
Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati
acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o
comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora
il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti
abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione
di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme
comunitarie, tale valutazione e' effettuata secondo le
modalita' e le competenze previste dalla Parte Seconda del
presente decreto ed e' integrata dalla valutazione
ambientale strategica per gli eventuali contenuti di
pianificazione del Piano e si conclude con un unico
provvedimento.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a
scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
ricadenti nella disciplina di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per
l'incolumita' pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti
equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri
della gestione forestale sostenibile e approvati dalle
regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
5. La valutazione d'impatto ambientale riguarda i
progetti che possono avere impatti significativi e negativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene
effettuata altresi' una valutazione per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente
decreto;
b) i progetti di cui all'allegato IV al presente
decreto, relativi ad opere o interventi di nuova
realizzazione, che ricadono, anche parzialmente,
all'interno di aree naturali protette come definite dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
7. La valutazione e' inoltre necessaria, qualora, in
base alle disposizioni di cui al successivo art. 20, si
ritenga che possano produrre impatti significativi e
negativi sull'ambiente, per:
a) i progetti elencati nell'allegato II che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati
per piu' di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II che possono avere impatti significativi e
negativi sull'ambiente;
c) i progetti elencati nell'allegato IV; per tali
progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i
profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza
strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, sono
definiti i criteri e le soglie da applicare per
l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla
procedura di cui all'art. 20 sulla base dei criteri
stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano,
altresi', le modalita' con cui le regioni e le province
autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e
nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto
ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle
specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla
data di entrata in vigore del suddetto decreto, la
procedura di cui all'art. 20 e' effettuata caso per caso,
sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V;
8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV,
ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie
dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per
cento. Le medesime riduzioni si applicano anche per le
soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II,
punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.
9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie di cui
all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle
disposizioni contenute nel medesimo decreto.
10. L'autorita' competente in sede statale valuta caso
per caso i progetti relativi ad opere ed interventi
destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale non
aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a). La
esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del
decreto, se cio' possa pregiudicare gli scopi della difesa
nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del
Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
11. Sono esclusi in tutto o in parte dal campo di
applicazione del presente decreto, quando non sia possibile
in alcun modo svolgere la valutazione di impatto
ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza,
ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumita'
delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un
pericolo imminente o a seguito di calamita'. In tale caso
l'autorita' competente, sulla base della documentazione
immediatamente trasmessa dalle autorita' che dispongono
tali interventi:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di
valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le
informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di
cui alla lettera a), le informazioni relative alla
decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata
concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel
caso di interventi di competenza regionale, prima di
consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle
motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni
messe a disposizione del pubblico.
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi
elaborati per la pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di
autorizzazione di opere singole che hanno per legge
l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma
restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per
la localizzazione delle singole opere.
13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria
per:
a) le installazioni che svolgono attivita' di cui
all'Allegato VIII alla Parte Seconda;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla
lettera a) del presente comma.
14. Per le attivita' di smaltimento o di recupero di
rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'art. 6, comma
13, anche qualora costituiscano solo una parte delle
attivita' svolte nell'installazione, l'autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'art.
29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla
realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'art.
208.
15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del
comma 13, nonche' per le loro modifiche sostanziali,
l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel
rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei
termini di cui all'art. 29-quater, comma 10.
16. L'autorita' competente, nel determinare le
condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale,
tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di
prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento
significativi;
c) e' prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma
della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui
produzione non e' prevenibile sono in ordine di priorita' e
conformemente alla parte quarta del presente decreto,
riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove cio' sia
tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti
evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed
efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato
conformemente a quanto previsto all'art. 29-sexies, comma
9-quinquies.
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a
qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale,
in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di
atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali
sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione
nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio
1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di
mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo
l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro
esterno delle suddette aree marine e costiere protette,
fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli
4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010,
n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori
conseguenti e connessi, nonche' l'efficacia dei titoli
abilitativi gia' rilasciati alla medesima data, anche ai
fini della esecuzione delle attivita' di ricerca, sviluppo
e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli
stessi, delle eventuali relative proroghe e dei
procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e
connessi. Le predette attivita' sono autorizzate previa
sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto
ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente
decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un
raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere
interessate dalle attivita' di cui al primo periodo, fatte
salve le attivita' di cui all'art. 1, comma 82-sexies,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel
rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli
uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che
trasmettono copia delle relative autorizzazioni al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
presente comma e' abrogato il comma 81 dell'art. 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, i titolari
delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a
corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui
all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al
7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna
concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al
valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi
capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il
pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di
monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle
attivita' di vigilanza e controllo della sicurezza anche
ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in
mare. ".
"ART. 12 (Verifica di assoggettabilita')
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'art. 6,
commi 3 e 3-bis, l'autorita' procedente trasmette
all'autorita' competente, su supporto informatico ovvero,
nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico,
anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare
comprendente una descrizione del piano o programma e le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti
significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o
programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I
del presente decreto.
2. L'autorita' competente in collaborazione con
l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il
documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere
e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente ed
all'autorita' procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorita'
competente con l'autorita' procedente, l'autorita'
competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I
del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni
pervenute, verifica se il piano o programma possa avere
impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorita' competente, sentita l'autorita'
procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro
novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette
il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il
piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli
da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie
prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilita',
comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel
sito web dell'autorita' competente.
6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS
relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti
attuativi di piani o programmi gia' sottoposti
positivamente alla verifica di assoggettabilita' di cui
all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si
limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non
siano stati precedentemente considerati dagli strumenti
normativamente sovraordinati.".
"ART. 17 (Informazione sulla decisione)
1.La decisione finale e' pubblicata nei siti web delle
autorita' interessate con indicazione del luogo in cui e'
possibile prendere visione del piano o programma adottato e
di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono
inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui
siti web delle autorita' interessate:
a) il parere motivato espresso dall'autorita'
competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in
che modo le considerazioni ambientali sono state integrate
nel piano o programma e come si e' tenuto conto del
rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni,
nonche' le ragioni per le quali e' stato scelto il piano o
il programma adottato, alla luce delle alternative
possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui
all'art. 18.".
"ART. 20 (Verifica di assoggettabilita')
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Il proponente trasmette all'autorita' competente il
progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in
formato elettronico, ovvero nei casi di particolare
difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,
nel caso di progetti:
a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente
o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due
anni;
b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti
elencati all'Allegato II la cui realizzazione
potenzialmente puo' produrre effetti negativi e
significativi sull'ambiente;
c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalita'
stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo
conto dei commi successivi del presente articolo.
2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 e' dato
sintetico avviso nel sito web dell'autorita' competente.
Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni
di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono indicati il
proponente, la procedura, la data di trasmissione della
documentazione di cui al comma 1, la denominazione del
progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle
sue caratteristiche, le sedi e le modalita' per la
consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini
entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni
caso copia integrale degli atti e' depositata presso i
comuni ove il progetto e' localizzato. Nel caso dei
progetti di competenza statale la documentazione e'
depositata anche presso la sede delle regioni e delle
province ove il progetto e' localizzato. L'intero progetto
preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto
industriale, disponibile in formato digitale e lo studio
preliminare ambientale, sono pubblicati nel sito web
dell'autorita' competente.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo'
far pervenire le proprie osservazioni.
4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque
giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del
presente decreto e tenuto conto delle osservazioni
pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti
negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza
del termine l'autorita' competente deve comunque
esprimersi. L'autorita' competente puo', per una sola
volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al
proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal
caso, il proponente provvede a depositare la documentazione
richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
L'Autorita' competente si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito
della documentazione da parte del proponente. La tutela
avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata
dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
5. Se il progetto non ha impatti negativi e
significativi sull'ambiente, l'autorita' compente dispone
l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e,
se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e
significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni
degli articoli da 21 a 28.
7. Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le
motivazioni, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente
mediante:
a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino
Ufficiale della regione o della provincia autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web
dell'autorita' competente.".
"ART. 24 (Consultazione)
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Contestualmente alla presentazione di cui all'art.
23, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo
stampa e su sito web dell'autorita' competente. Tali forme
di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui
all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a
cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di
competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un
quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a
diffusione regionale per ciascuna regione direttamente
interessata. Nel caso di progetti per i quali la competenza
allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle
regioni, si provvedera' con la pubblicazione su un
quotidiano a diffusione regionale o provinciale.
3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il
proponente, la procedura, la data di presentazione
dell'istanza, la denominazione del progetto, la
localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei
suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le
modalita' per la consultazione degli atti nella loro
interezza e i termini entro i quali e' possibile presentare
osservazioni.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla
presentazione di cui all'art. 23, chiunque abbia interesse
puo' prendere visione del progetto e del relativo studio
ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute,
considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.
6. L'autorita' competente puo' disporre che la
consultazione avvenga mediante lo svolgimento di
un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto
ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche
amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini, senza
che cio' comporti interruzioni o sospensioni dei termini
per l'istruttoria.
7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una
relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati
emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta
di cui al comma 6, puo', anche su propria richiesta, essere
chiamato, prima della conclusione della fase di
valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti
che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del
contraddittorio e' acquisito e valutato ai fini del
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
9. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 4, il proponente puo' chiedere di
modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o
di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del
contraddittorio di cui al comma 8. Se accoglie l'istanza,
l'autorita' competente fissa per l'acquisizione degli
elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni,
prorogabili su istanza del proponente per giustificati
motivi, ed emette il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla
presentazione degli elaborati modificati.
9-bis. L'autorita' competente, ove ritenga che le
modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il
pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai
sensi dell'art. 23, comma 3 e, contestualmente, dia avviso
dell'avvenuto deposito secondo le modalita' di cui ai commi
2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 9,
chiunque abbia interesse puo' prendere visione del progetto
e del relativo studio ambientale, presentare proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche
apportate agli elaborati ai sensi del comma 9. In questo
caso, l'autorita' competente esprime il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
delle osservazioni.
10. Sul suo sito web, l'autorita' competente pubblica
la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni,
le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente
apportate al progetto, disciplinate dai commi 4, 8, 9, e
9-bis.".
"ART. 32 (Consultazioni transfrontaliere)
1. In caso di piani, programmi, progetti e impianti che
possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro
Stato, o qualora un altro Stato cosi' richieda, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo
tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi
della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi
previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e
III-bis, provvede alla notifica dei progetti di tutta la
documentazione concernente il piano, programma, progetto o
impianto. Nell'ambito della notifica e' fissato il termine,
non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio
interesse alla partecipazione alla procedura. Della
notifica e' data evidenza pubblica attraverso il sito web
dell'autorita' competente.
2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla
procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorita'
competente i pareri e le osservazioni delle autorita'
pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla
comunicazione della dichiarazione di interesse alla
partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalita'
ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in
modo da consentire comunque che le autorita' pubbliche ed
il pubblico degli Stati consultati siano informati ed
abbiano l'opportunita' di esprimere il loro parere entro
termini ragionevoli. L'Autorita' competente ha l'obbligo di
trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni
finali e tutte le informazioni gia' stabilite dagli
articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi
internazionali, le regioni o le province autonome nel caso
in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le
modalita' di esercizio di un impianto o di parte di esso,
con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII,
possano avere effetti transfrontalieri informano
immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e collaborano per lo svolgimento
delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.
4. La predisposizione e la distribuzione della
documentazione necessaria sono a cura del proponente o del
gestore o dell'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, che deve provvedervi
su richiesta dell'autorita' competente secondo le modalita'
previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto
ovvero concordate dall'autorita' competente e gli Stati
consultati.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e il Ministero degli affari esteri,
d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi
aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie
fasi al fine di semplificare e rendere piu' efficace
l'attuazione della convenzione.
5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1
e 2, il termine per l'emissione del provvedimento finale di
cui all'art. 26, comma 1, e' prorogato di 90 giorni o del
diverso termine concordato ai sensi del comma 2.
5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano
alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne
fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli. ".
Allegati alla Parte Seconda
Allegato II - Progetti di competenza statale
(omissis)
3) Impianti destinati:
- al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
- alla produzione o all'arricchimento di combustibili
nucleari;
- al trattamento di combustibile nucleare irradiato o
di residui altamente radioattivi;
- allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari
irradiati;
- esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui
radioattivi;
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per piu' di
dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui
radioattivi in un sito diverso da quello di produzione;
- al trattamento ed allo stoccaggio di residui
radioattivi (impianti non compresi tra quelli gia'
individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito
della verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 20.

(omissis)
7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla
terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di
carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di
recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio.
(omissis)
10) Opere relative a:
- tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza
nonche' aeroporti con piste di atterraggio superiori a
1.500 metri di lunghezza;
- autostrade e strade riservate alla circolazione
automobilistica o tratti di esse, accessibili solo
attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle
quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di
autoveicoli;
- strade a quattro o piu' corsie o raddrizzamento e/o
allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo
per renderle a quattro o piu' corsie, sempre che la nuova
strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato
abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;
- parcheggi interrati che interessano superfici
superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in aree
soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti
ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.
(omissis)
17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi
sotterranei naturali in unita' geologiche profonde e
giacimenti esauriti di idrocarburi, nonche' siti per lo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della
direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del
biossido di carbonio.".
"Allegati alla Parte Seconda
Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di
assoggettabilita' di competenza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano
(omissis)
7. Progetti di infrastrutture
a) Progetti di sviluppo di zone industriali o
produttive con una superficie interessata superiore ai 40
ettari;
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in
estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari;
progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno
di aree urbane esistenti che interessano superfici
superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
parcheggi di uso pubblico con capacita' superiori a 500
posti auto;
c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che
impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonche'
impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le
monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza
inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria
massima superiore a 1.800 persone;
d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse
che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo
o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori
a 50 litri al secondo, nonche' le trivellazioni finalizzate
alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori
a 50 litri al secondo;
e) interporti, piattaforme intermodali e terminali
intermodali;
f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e
lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;
g) strade extraurbane secondarie;
h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di
quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a
quattro o piu' corsie con lunghezza, in area urbana o
extraurbana, superiore a 1500 metri;
i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e
metropolitane), funicolari o linee simili di tipo
particolare, esclusivamente o principalmente adibite al
trasporto di passeggeri;
m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e
lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la
costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del
mare;
o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi
d'acqua;
p) aeroporti;
q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio
d'acqua e' inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne
interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di
lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonche' progetti
di intervento su porti gia' esistenti;
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non
pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di
trattamento, con capacita' complessiva superiore a 10
t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da
D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti
non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di
ricondizionamento preliminari, con capacita' massima
complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui
all'Allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo
n. 152/2006);
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di
trattamento (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e
da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152);
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con
capacita' massima superiore a 30.000 m³ oppure con
capacita' superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui
all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con
capacita' complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni
di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
v) impianti di depurazione delle acque con
potenzialita' superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di
energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica
di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore
a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.
(1271)
za) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B,
lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere
da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non
pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C,
lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Altri progetti
a) Villaggi turistici di superficie superiore a 5
ettari, centri residenziali turistici ed esercizi
alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato
superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie
superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti
all'interno di centri abitati;
b) piste permanenti per corse e prove di automobili,
motociclette ed altri veicoli a motore;
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di
rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie
superiore a 1 ettaro;
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando
l'area impegnata supera i 500 m²;
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che
superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di
volume;
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in
cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di
materie prime lavorate;
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi,
petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29
maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con
capacita' complessiva superiore a 1.000 m³;
h) recupero di suoli dal mare per una superficie che
superi i 10 ettari;
i) cave e torbiere;
l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di
prodotti chimici per una capacita' superiore a 10.000
t/anno di materie prime lavorate;
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici,
pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno in
materie prime lavorate;
n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti
dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane,
con capacita' superiore a 10.000 metri cubi;
o) impianti per il recupero o la distruzione di
sostanze esplosive;
p) stabilimenti di squartamento con capacita' di
produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
q) terreni da campeggio e caravaning a carattere
permanente con capacita' superiore a 300 posti roulotte
caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
s) progetti di cui all'Allegato III, che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono
utilizzati per piu' di due anni;
t) modfiiche o estensioni di progetti di cui
all'Allegato III o all'Allegato IV gia' autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere
notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o
estensione non inclusa nell'Allegato III).".
L'art. 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, abrogato
dalla presente legge, recava:
"Art. 23 Disposizioni in materia di assoggettabilita'
alla procedura di valutazione di impatto ambientale volte
al recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre
2011. Procedura di infrazione 2009/2086.".
 
Art. 16
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot
4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI - Modifiche al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della
direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea. Caso EU-Pilot
4467/13/ENVI. (( Disposizioni in materia di partecipazione del
pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia
ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti e' concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalita' previste all'articolo 19-bis».
1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti:
a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e non proibiti dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009;
b) le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attivita' di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale;
c) le modalita' di costituzione di apposite banche dati regionali;
d) i criteri per l'impiego misurato e la definizione delle quantita'.
1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto.
2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere piu' di due cartucce durante l'esercizio dell'attivita' venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale ». ))

3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie:» sono sostituite dalle seguenti: «anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti:»;
b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se importati dall'estero.».
(( 3-bis. All'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «Alpi» sono inserite le seguenti: «e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati». ))
4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la parola: «terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»;
b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranita' italiana»;
c) all'articolo 1, comma 5, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
d) all'articolo 1, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti e' espressamente previsto dalle norme vigenti.»;
e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorita' pubblica»;
f) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «i metadati» sono inserite le seguenti: «in conformita' con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e»;
g) il comma 4 dell'articolo 4 e' abrogato;
h) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformita' alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo.»;
i) all'articolo 6, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede affinche' le informazioni, compresi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformita' alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione delle autorita' pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine.»;
l) all'articolo 7, comma 4, le parole: «Il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Un servizio»;
m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Tale servizio sara' inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilita', comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
n) all'articolo 8, comma 3, le parole da: «in coerenza con le regole tecniche» a: «legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «, anche avvalendosi dell'ISPRA o di altra struttura tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le modalita' di cui al medesimo articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»;
o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli accordi o» sono sostituite dalla seguente: «alle»;
p) all'articolo 9, comma 5, dopo le parole: «la limitazione dell'accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»;
q) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare quando sono coinvolte quantita' particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati»;
r) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le autorita' pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorita' pubbliche degli altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtu' della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;
s) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le autorita' pubbliche forniscono, su base reciproca e equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtu' della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;
t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico» sono inserite le seguenti: «, in via permanente,»;
u) l'allegato IV e' abrogato.
5. Sono sempre assicurati la partecipazione del pubblico nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea e, in particolare, l'accesso con le modalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale.
(( 5-bis. All'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto, l'autorita' competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.
1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorita' procedente da' avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorita' competente, delle sedi ove puo' essere presa visione del piano o programma e delle modalita' dettagliate per la loro consultazione.
1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.
1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque puo' prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorita' competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.
1-sexies. L'autorita' procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma.
1-septies. Il piano o programma, dopo che sia stato adottato, e' pubblicato nel sito web dell'autorita' competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorita' stessa da' conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del pubblico». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 4, 13, 21, della
citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 4 Cattura temporanea e inanellamento
In vigore dal 10 febbraio 2002
1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli
istituti scientifici delle universita' e del Consiglio
nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad
effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la
cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonche'
il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. L'attivita' di cattura temporanea per
l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico e'
organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale
dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale
attivita' funge da schema nazionale di inanellamento in
seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING).
L'attivita' di inanellamento puo' essere svolta
esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione,
rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere e'
subordinata alla partecipazione a specifici corsi di
istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al
superamento del relativo esame finale.
3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la
cessione ai fini di richiamo puo' essere svolta
esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano
titolari le province e che siano gestiti da personale
qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione
alla gestione di tali impianti e' concessa dalle regioni
nel rispetto delle condizioni e delle modalita' previste
all'art. 19-bis».
1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, previa acquisizione del parere dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono
definiti:
a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di
cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi
dell'Unione europea e non proibiti dall'allegato IV della
direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009;
b) le regole e le condizioni per l'esercizio
dell'attivita' di controllo, con particolare riferimento al
metodo di cattura selettivo e occasionale;
c) le modalita' di costituzione di apposite banche dati
regionali;
d) i criteri per l'impiego misurato e la definizione
delle quantita'.
1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, le regioni adeguano la propria normativa alle
disposizioni del medesimo decreto.
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e'
consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti
specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio;
merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti
ad altre specie eventualmente catturati devono essere
inanellati ed immediatamente liberati.
5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o
rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto
nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui
territorio e' avvenuto il fatto, il quale provvede ad
informare il predetto Istituto.
6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla
detenzione temporanea e alla successiva liberazione di
fauna selvatica in difficolta'.".
"Art. 13 Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria
1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del
fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a
ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non
piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12,
nonche' con fucile con canna ad anima rigata a caricamento
singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro
non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di
altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei
fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica
impiegati nella caccia non possono contenere piu' di due
cartucce durante l'esercizio dell'attivita' venatoria e
possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente
all'esercizio della caccia al cinghiale.

2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o
tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di
calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di
calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso
dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati
dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso
del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione
semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia
adattato in modo da non contenere piu' di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per
l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal
presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche
per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio
venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli
utensili da punta e da taglio atti alle esigenze
venatorie.".
"Art. 21 Divieti
1. E' vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi
pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei
terreni adibiti ad attivita' sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei
parchi naturali regionali e nelle riserve naturali
conformemente alla legislazione nazionale in materia di
parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali
costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la
propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6,
della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo
nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi
naturali regionali anche ai fini dell'applicazione
dell'art. 32, comma 3, della legge medesima;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e
nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di
riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad
eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali,
sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla
riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa
dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio
insindacabile dell'autorita' militare, o dove esistano beni
monumentali, purche' dette zone siano delimitate da tabelle
esenti da tasse indicanti il divieto;
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o
altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese
nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza
inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione
ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade
poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri
con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da
distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la
gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione
di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a
posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di
strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed
interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di
trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed
altre aree delimitate destinate al ricovero ed
all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione
agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle
altre zone ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a
bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni
non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente
legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per
uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero
utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute
impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o
da aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da
macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior
parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e
per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati
secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi
d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti
da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di
mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica,
salvo che nei casi previsti all'art. 4, comma 1, o nelle
zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione
di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli
a sicura distruzione o morte, purche', in tale ultimo caso,
se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive
alla competente amministrazione provinciale; distruggere o
danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche' disturbare
deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve
le attivita' previste dalla presente legge;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti
dall'art. 5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento
nella caccia agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o
mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a
funzionamento meccanico, elettromagnetico o
elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita
l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonche' nei
canali delle valli da pesca, quando il possessore le
circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto
di caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da
allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere
gastronomico;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze
adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o
congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da
sparo munite di silenziatore o impostate con scatto
provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti
da uccellagione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna
selvatica;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su
uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per
vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonche' loro
parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche
se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di
uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel
territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea,
ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas
platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di
Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix);
fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba
palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di
avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti
di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato
selvatico nel territorio europeo degli Stati membri
dell'Unione europea anche se importati dall'estero.
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee
al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi
della presente legge o delle disposizioni regionali a
specifici ambiti territoriali, ferma restando
l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna
selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami
vivi nel rispetto delle modalita' previste dalla presente
legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui
detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le
norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le regioni non provvedono entro il termine
previsto dall'art. 1, comma 5, ad istituire le zone di
protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle
regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso
inutilmente tale termine e' vietato cacciare lungo le
suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa
marina del continente e delle due isole maggiori; le
regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite
tabelle esenti da tasse.
3. La caccia e' vietata su tutti i valichi montani
interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per
una distanza di mille metri dagli stessi.".
Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9,
10 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32,
recante "Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che
istituisce un'infrastruttura per l'informazione
territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE).",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 9 marzo 2010, n. 56,
S.O., come modificato dalla presente legge:
"Articolo 1 Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto e' finalizzato alla
realizzazione di una infrastruttura nazionale per
l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale
che consenta allo Stato italiano di partecipare
all'infrastruttura per l'informazione territoriale nella
Comunita' europea, di seguito INSPIRE, per gli scopi delle
politiche ambientali e delle politiche o delle attivita'
che possono avere ripercussioni sull'ambiente.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente
decreto stabilisce norme generali per lo scambio, la
condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera
integrata con le realta' regionali e locali, dei dati
necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle
politiche o delle attivita' che possono avere ripercussioni
sull'ambiente.
3. Il presente decreto si applica ai set di dati
territoriali che rispondono alle seguenti condizioni:
a) sono disponibili in formato elettronico;
b) sono detenuti da o per conto di:
1) un'autorita' pubblica, e sono stati prodotti o
ricevuti da un'autorita' pubblica o sono gestiti o
aggiornati dalla medesima autorita' e rientrano nell'ambito
dei compiti di servizio pubblico;
2) terzi, che possono accedere alla rete ai sensi
dell'art. 7 e che svolgono attivita' che possono avere
ripercussioni sull'ambiente;
c) riguardano una o piu' delle categorie tematiche
elencate agli Allegati I, II e III;
c-bis) riguardano un territorio soggetto alla
sovranita' italiana.
4. Il presente decreto si applica altresi' ai servizi
relativi ai dati territoriali concernenti i set di dati
territoriali di cui al comma 3.
5. Per i set di dati territoriali che rispondono alle
condizioni di cui al comma 3, lettera b), ma per i quali i
terzi detengano i diritti di proprieta' intellettuale,
l'autorita' pubblica puo' intervenire in virtu' del
presente decreto solo previa autorizzazione dei medesimi
terzi.
6. Il presente decreto si applica fatto salvo quanto
disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e
dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.
7. Il presente decreto non impone la raccolta di nuovi
dati territoriali. Il presente decreto si applica ai set di
dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi
soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di
divulgazione da parte dei predetti enti e' espressamente
previsto dalle norme vigenti. ".
"Articolo 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le
seguenti definizioni:
a) infrastruttura per l'informazione territoriale -
INSPIRE: i metadati; i set di dati territoriali e i servizi
relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di
rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e
utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure
di coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o
rese disponibili conformemente al presente decreto;
b) dati territoriali: i dati che attengono,
direttamente o indirettamente, a una localita' o un'area
geografica specifica;
c) set di dati territoriali: una collezione di dati
territoriali identificabili;
d) servizi relativi ai dati territoriali: le operazioni
che possono essere eseguite, con un'applicazione
informatica, sui dati territoriali contenuti nei set dei
medesimi dati o sui metadati connessi;
e) oggetto territoriale: una rappresentazione astratta
di un fenomeno reale connesso con una localita' o un'area
geografica specifica;
f) metadati: le informazioni che descrivono i set di
dati territoriali e i servizi ad essi relativi e che
consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali
dati e servizi;
g) interoperabilita': la possibilita' per i set di dati
territoriali di essere combinati, e per i servizi di
interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo
che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei
set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato;
h) geoportale INSPIRE: un sito internet, o equivalente,
che fornisce l'accesso, a livello europeo, ai servizi di
cui all'art. 7;
i) autorita' pubblica:
1) qualsiasi amministrazione pubblica, a livello
statale, regionale o locale, le aziende autonome e
speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici
servizi, gli organi consultivi pubblici;
2) qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti
funzioni amministrative pubbliche, ivi compresi compiti,
attivita' o servizi specifici aventi attinenza con
l'ambiente;
3) qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia
responsabilita' o funzioni pubbliche o presti servizi
pubblici aventi attinenza con l'ambiente sotto il controllo
degli organi o delle persone di cui ai numeri 1) o 2);
i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica
diversa da un'autorita' pubblica;
k) elenco ufficiale delle autorita' pubbliche: la fonte
per l'individuazione delle autorita' responsabili della
disponibilita' dei set di dati territoriali di cui all'art.
1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi;
l) l'indice dei cataloghi pubblici dell'informazione
ambientale: la base dati informatizzata dei cataloghi,
disponibili con strumenti telematici, di cui all' art. 4
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, disponibili
in formato elettronico;
m) geoportale nazionale: un sito internet, o
equivalente, che fornisce accesso a livello nazionale ai
servizi di cui all'art. 7.".
"Articolo 4 Metadati
1. Le autorita' pubbliche che producono, gestiscono o
aggiornano i set dei dati territoriali e i servizi
corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli
Allegati I, II e III creano, per tali set di dati, i
metadati in conformita' con le disposizioni di esecuzione
adottate a livello europeo e secondo le modalita' esecutive
e temporali di cui al presente articolo.
2. Nel caso di copie identiche dei medesimi set di dati
territoriali detenute da piu' autorita' pubbliche o per
conto di piu' autorita' pubbliche, le disposizioni del
presente decreto si applicano solo alla versione di
riferimento da cui derivano le varie copie. La Consulta
nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di
cui all' art. 11, individua la versione di riferimento nel
caso in cui quest'ultima non sia univocamente identificata.
3. I metadati contengono informazioni sui seguenti
aspetti:
a) conformita' dei set di dati territoriali alle
disposizioni di esecuzione definite a livello comunitario;
b) condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo
dei set di dati territoriali e dei servizi relativi e, se
del caso, corrispondenti canoni;
c) qualita' e validita' dei set di dati territoriali;
d) autorita' pubbliche responsabili della creazione,
gestione, manutenzione e distribuzione dei set di dati
territoriali e dei servizi;
e) limitazioni dell'accesso del pubblico e motivi di
tali limitazioni, a norma dell' art. 9, comma 4.
4. (abrogato)
5. Le autorita' pubbliche che hanno prodotto, gestito o
aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle
categorie tematiche elencate agli Allegati I e II
forniscono i metadati relativi a tali set di dati
territoriali entro il 24 dicembre 2010. Le autorita'
pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di
dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche
elencate all' Allegato III forniscono i metadati relativi a
tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2013.
6. Le autorita' pubbliche che producono, gestiscono o
aggiornano set di dati territoriali corrispondenti alle
categorie tematiche di cui al presente decreto aggiornano i
metadati relativi ai set di dati territoriali ed ai servizi
corrispondenti entro novanta giorni dal collaudo o dalla
validazione o dall'adozione dei set di dati territoriali
nuovi o aggiornati.".
"Articolo 6 Interoperabilita' dei set di dati
territoriali e dei servizi ad essi relativi
1. Le autorita' pubbliche rendono disponibili i set di
dati territoriali conformi alle disposizioni di esecuzione
adottate a livello comunitario mediante un adeguamento dei
set di dati territoriali esistenti o attraverso i servizi
di conversione di cui all' art. 7, comma 1, lettera d).
1-bis. I servizi di conversione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi
di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi
operino in conformita' alle disposizioni di esecuzione
adottate a livello europeo.
2. Le autorita' pubbliche rendono disponibili set di
dati territoriali raccolti ex novo e/o rielaborati in
maniera estensiva ed i corrispondenti servizi entro due
anni dall'adozione delle disposizioni comunitarie. Le
autorita' pubbliche rendono disponibili i rimanenti set di
dati territoriali ed i servizi ad essi relativi ancora in
uso entro sette anni dall'adozione delle predette
disposizioni comunitarie di esecuzione.
3. Per garantire la coerenza dei dati territoriali
relativi agli elementi geografici che si estendono
attraverso la linea di confine tra l'Italia ed uno o piu'
Stati membri, l'autorita' competente, di cui all' art. 3,
comma 2, attiva e perfeziona con le analoghe autorita'
degli altri Stati membri le procedure di decisione
consensuale sulla rappresentazione e sulla posizione di
tali elementi comuni, informandone preventivamente il
Ministero degli affari esteri.
3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per
l'informazione territoriale e ambientale di cui all'art.
11, per il tramite della piattaforma di cui all'art. 23,
comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, provvede affinche' le informazioni, compresi
i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie
per garantire la conformita' alle disposizioni di
esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione
delle autorita' pubbliche o dei terzi a condizioni che non
ne limitino l'uso a tal fine. ".

"Articolo 7 Servizi di rete
1. Nell'ambito del sistema pubblico di connettivita' e
cooperazione sono erogati i seguenti servizi per i set di
dati territoriali e del monitoraggio ambientale, nonche'
per i servizi ad essi relativi per i quali sono stati
creati metadati a norma del presente decreto:
a) servizi di ricerca che consentano di cercare i set
di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base
al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare
il contenuto dei metadati;
b) servizi di consultazione che consentano di eseguire
almeno le seguenti operazioni: visualizzazione,
navigazione, variazione della scala di visualizzazione
(zoom in e zoom out), variazione della porzione di
territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di
dati territoriali consultabili e visualizzazione delle
informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia
contenuto pertinente dei metadati;
c) servizi per lo scaricamento (download) dei dati che
permettano di scaricare copie di set di dati territoriali o
di una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi
direttamente;
d) servizi di conversione che consentano di trasformare
i set di dati territoriali, onde conseguire
l'interoperabilita';
e) servizi che consentano di richiamare servizi sui
dati territoriali.
2. I servizi di cui al comma 1 tengono conto delle
pertinenti esigenze degli utilizzatori, sono facili da
utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via
internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione
adeguati.
3. Ai fini dei servizi di ricerca cui al comma 1,
lettera a), e' applicata almeno la combinazione di criteri
di ricerca indicata di seguito:
a) parole chiave;
b) classificazione dei dati territoriali e dei servizi
ad essi relativi;
c) qualita' e validita' dei set di dati territoriali;
d) grado di conformita' alle disposizioni di esecuzione
adottate a livello comunitario;
e) localizzazione geografica;
f) condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo
dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;
g) autorita' pubbliche responsabili dell'istituzione,
della gestione, della manutenzione e della distribuzione
dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi
relativi.
4. Un servizio di ricerca di cui al comma 1 e'
garantito sulla base del repertorio nazionale dei dati
territoriali di cui all' art. 59, comma 3, del decreto
legislativo n. 82 del 2005.
5. Al fine di ridurre il proliferare della spesa per
sistemi proprietari distribuiti e di rendere immediatamente
disponibili i dati atti all'analisi delle politiche
ambientali e delle politiche o delle attivita' che possono
avere ripercussioni sull'ambiente, a decorrere dall'entrata
in vigore del presente decreto, l'ISPRA, ferma restando la
proprieta' e la responsabilita' del dato da parte delle
altre autorita' pubbliche, cura la progressiva integrazione
dei set di dati territoriali nell'ambito del Sistema
informativo nazionale ambientale (S.I.N.A.) per il tramite
della rete SINAnet. Tale servizio sara' inoltre reso
disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati
territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle
disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che
definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di
metadati, servizi di rete e interoperabilita', comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
"Articolo 8 Geoportale nazionale
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Portale cartografico nazionale assume
la denominazione di 'Geoportale nazionale'. Il Geoportale
nazionale sostituisce, ad ogni effetto, il Sistema
cartografico cooperativo - Portale cartografico nazionale.
Il Geoportale nazionale consente ai soggetti interessati,
pubblici e privati, di avere contezza della disponibilita'
dell'informazione territoriale e ambientale.
2. Il Geoportale nazionale e' punto di accesso per le
finalita' del presente decreto, per il livello nazionale:
a) ai servizi di rete di cui all' art. 7, relativamente
ai set di dati di cui all' art. 5, comma 2, tramite il
repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) ai cataloghi delle autorita' pubbliche di cui all'
art. 2, comma 1, lettera l);
c) alla rete SINAnet, per le finalita' di cui all' art.
7, comma 5;
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare adegua, sulla scorta delle
infrastrutture gia' esistenti presso lo stesso Ministero,
lo sviluppo del Geoportale nazionale, anche avvalendosi
dell'ISPRA o di altra struttura tecnica dedicata, sulla
base delle risorse disponibili a legislazione vigente, in
coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui
all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a
livello europeo. In caso di disallineamento delle regole
tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione
europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le
modalita' di cui al medesimo articolo 59, comma 5, del
decreto legislativo n. 82 del 2005.".

"Articolo 9 Accesso al pubblico
1. Le autorita' pubbliche responsabili della
produzione, della gestione, dell'aggiornamento e della
distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad
essi relativi consentono l'accesso del pubblico ai servizi
di cui al comma 1 dell' art. 7, tenendo conto delle
pertinenti esigenze degli utilizzatori, attraverso servizi
facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e
accessibili via internet.
2. I servizi di cui all' art. 7, comma 1, lettere a) e
b), sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico.
3. In deroga al comma 1, l'accesso del pubblico ai set
di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite
i servizi di ricerca di cui all' art. 7, comma 1, lettera
a), e conseguentemente tramite i servizi di cui al medesimo
art. 7, comma 1, lettere b), c) ed e), e' escluso qualora
l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio alle
relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza o alla
difesa nazionale.
4. In deroga al comma 1, le autorita' pubbliche
escludono l'accesso del pubblico ai set di dati
territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i
servizi di cui all'art. 7, comma 1, lettere da b) ad e), o
ai servizi di commercio elettronico di cui al comma 12
qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle
autorita' pubbliche, qualora essa sia prevista dal diritto;
b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza
pubblica o alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla
possibilita' per ogni persona di avere un processo equo o
alla possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere
indagini di carattere penale o disciplinare;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o
industriali qualora la riservatezza sia prevista dal
diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo
interesse economico, compreso l'interesse pubblico di
mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;
e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali ovvero dei
fascicoli riguardanti una persona fisica, qualora tale
persona non abbia acconsentito alla divulgazione
dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza
sia prevista dal diritto nazionale o comunitario, anche
tenuto conto dei requisiti previsti dalla direttiva
95/46/CE;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia
fornito le informazioni richieste di sua propria volonta',
senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o
potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata
abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in
questione;
h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce
l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie
rare.
5. I motivi che giustificano la limitazione
dell'accesso di cui al comma 3 e al comma 4 sono
interpretati in modo restrittivo, tenendo conto nel caso
specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla fornitura
del medesimo accesso.
6. Le disposizioni del comma 4, lettere a), d), f), g)
ed h), non si applicano in caso di accesso alle
informazioni sulle emissioni nell'ambiente.
7. I dati messi a disposizione mediante i servizi di
consultazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
possono essere presentati in una forma che ne impedisca il
riutilizzo a fini commerciali.
8. In deroga ai commi 1 e 2, per esigenze di auto
finanziamento delle autorita' pubbliche che producono set
di dati territoriali, con decreti dei Ministri competenti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sono determinati l'ammontare delle
tariffe al pubblico e le relative modalita' di pagamento
per la fornitura dei dati territoriali attraverso i servizi
ai sensi dell' art. 7, comma 1, lettere b), c) ed e),
quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set di
dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, in
particolare quando sono coinvolte quantita' particolarmente
consistenti di dati frequentemente aggiornati. Ai fini
della determinazione delle tariffe si applica l' art. 7,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.
36. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 59, comma
7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9. I decreti di cui al comma 8 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resi
altresi' pubblici, a cura dell'Amministrazione competente,
ove possibile, sul proprio sito istituzionale.
10. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 8 sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 18
aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle
Amministrazioni interessate.
11. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi
pubblici determinano, rispettivamente con proprie
disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalita'
di pagamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 8 e
9.
12. Qualora le autorita' pubbliche applichino tariffe
per i servizi di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c) ed
e), rendono disponibili servizi di commercio elettronico.
Tali servizi possono prevedere clausole di esclusione della
responsabilita', licenze on-line (click-licenses) o, se
necessario, licenze.".
"Articolo 10 Condivisione e riutilizzo dei dati
nell'ambito delle autorita' pubbliche
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni che possono
avere ripercussioni sull'ambiente, le autorita' pubbliche
hanno libero accesso ai set di dati territoriali e ai
servizi ad essi relativi. Le autorita' pubbliche consentono
ad altre autorita' pubbliche lo scambio e il riutilizzo di
tali dati e servizi senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. E' preclusa ogni limitazione che
possa determinare ostacoli pratici, al punto di utilizzo,
alla condivisione dei set di dati territoriali e dei
servizi ad essi relativi.
2. Qualora le condizioni per la messa a disposizione
dei dati e dei servizi fra pubbliche amministrazioni siano
fissate in appositi accordi, questi sono trasmessi
all'Autorita' competente di cui all'art. 3, comma 2.
3. Le autorita' pubbliche di cui all'art. 2, comma 1,
lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorita'
pubbliche degli altri Stati membri e alle istituzioni e
organismi europei l'accesso ai set di dati territoriali e
servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo
le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. I
set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi,
forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono
avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere
agli obblighi informativi in virtu' della legislazione
europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna
tariffa.
3-bis. Le autorita' pubbliche forniscono, su base
reciproca e equivalente, agli organismi istituiti da
accordi internazionali di cui l'Unione europea o l'Italia
sono parte, l'accesso ai set di dati territoriali e ai
servizi ad essi relativi. I set di dati territoriali e i
servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle
funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni
sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi
informativi in virtu' della legislazione europea in materia
ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.
4. Quando un'istituzione o un organismo comunitario
chiede la disponibilita' dell'accesso ad un set di dati
territoriali o ad un servizio ad essi relativo, l'autorita'
pubblica mette a disposizione, su richiesta, anche le
informazioni, a fini di valutazione e di utilizzo, sui
meccanismi di rilevamento, di trattamento, di produzione,
di controllo qualita' e di ottenimento dell'accesso ai
suddetti set di dati territoriali e servizi, qualora tali
informazioni supplementari siano disponibili e sia
ragionevolmente possibile estrarle e fornirle.
5. Quando un'autorita' pubblica fornisce ad un'altra
autorita' pubblica, ivi comprese le autorita' pubbliche di
cui all'art. 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), degli
altri Stati membri, set di dati territoriali e servizi ad
essi relativi, richiesti per l'adempimento di obblighi di
informazione ai sensi della legislazione comunitaria in
materia ambientale, tali set di dati territoriali e servizi
ad essi relativi non sono soggetti ad alcuna tariffa.
6. Per i set di dati territoriali gia' acquisiti, alla
data dell'entrata in vigore del presente decreto, sotto
condizioni di licenza d'uso, le autorita' pubbliche sono
autorizzate a fornire i set di dati e servizi ad essi
relativi secondo licenza.
7. In deroga ai commi 1 e 5, per esigenze di auto
finanziamento delle autorita' pubbliche che producono o
forniscono i set di dati territoriali e i servizi ad essi
relativi, con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la
Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed
ambientale di cui all'art. 11, sono individuate le
autorita' pubbliche autorizzate ad applicare tariffe per la
fornitura dei dati territoriali ad altre autorita'
pubbliche attraverso i servizi individuati ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettere c) ed e). Con il medesimo
provvedimento sono determinati l'ammontare delle tariffe
stesse e le relative modalita' di pagamento. Sono fatte
salve le disposizioni dell'art. 59, comma 7-bis, del
decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini della
determinazione dell'importo delle tariffe si applica l'
art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio
2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
scambio di documenti di cui all' art. 10, comma 1, dello
stesso decreto legislativo n. 36 del 2006.
8. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 7, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 18
aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle
Amministrazioni interessate.
9. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi
pubblici determinano, rispettivamente con proprie
disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalita'
di pagamento, sulla base dei criteri indicati al comma 7.
10. Le tariffe di cui al comma 7 possono essere
applicate soltanto qualora, in relazione alla tipologia di
dati territoriali per i quali si chiede l'accesso, siano
disponibili servizi di commercio elettronico, con
l'eventuale previsione di clausole di esclusione della
responsabilita', licenze online (click-licenses), ovvero
licenze o accordi quadro che escludono ogni ostacolo
temporale e amministrativo per l'accesso al servizio.
11. In deroga al presente articolo, le autorita'
pubbliche originatrici dei set di dati possono limitare la
condivisione ove esse ritengano che questa comprometta il
corso della giustizia, la pubblica sicurezza, la difesa
nazionale o le relazioni internazionali. Di tale
limitazione e' data comunicazione attraverso i metadati di
cui all'art. 4.".
"Articolo 12 Monitoraggio e rendicontazione
1. Anche ai fini delle attivita' di monitoraggio e di
rendicontazione, e' redatto l'elenco in formato elettronico
dei set di dati territoriali e dei relativi servizi
corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli
Allegati I, II e III, raggruppati per categoria tematica e
per Allegato, e dei servizi di rete di cui all'art. 7,
raggruppati per tipo di servizio.
2. L'elenco e' pubblicato annualmente, entro il 30
aprile, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare invia alla Commissione europea, entro
il 15 maggio 2013 e, successivamente, con cadenza
triennale, entro il 15 maggio, una relazione contenente
informazioni su:
a) le modalita' di coordinamento dei fornitori pubblici
di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi,
degli utilizzatori di tali set di dati e servizi, degli
organismi di intermediazione, e delle relazioni con i terzi
e dell'organizzazione della garanzia di qualita';
b) il contributo delle autorita' pubbliche o dei terzi
al funzionamento e al coordinamento dell'infrastruttura per
l'informazione territoriale;
c) l'utilizzo dell'infrastruttura per l'informazione
territoriale;
d) gli accordi di condivisione dei dati stipulati tra
autorita' pubbliche;
e) i costi e i benefici connessi all'attuazione della
presente direttiva.
4. Ai fini della raccolta dei dati per il monitoraggio
e per la rendicontazione il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, in
raccordo con la Consulta nazionale per l'informazione
territoriale ed ambientale.
5. I risultati del monitoraggio e della rendicontazione
sono messi a disposizione del pubblico, in via permanente,
tramite il sito internet del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.".
L'allegato IV al citato decreto l.vo n. 32 del 2010,
abrogato dalla presente legge, recava: "Allegato IV - (art.
4, comma 4) - Regole tecniche per quanto riguarda i
metadati".
Il decreto legislativo 19-8-2005 n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale.) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005,
n. 222.
Si riporta il testo dell'art. 3-sexies del d.lgs.
3-4-2006 n. 152
Norme in materia ambientale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.
88, S.O. n. 96, come modificato dalla presente legge:
"ART. 3-sexies (Diritto di accesso alle informazioni
ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo)
In vigore dal 13 febbraio 2008
1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e delle previsioni della
Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge
16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a
dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente
rilevante, puo' accedere alle informazioni relative allo
stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio
nazionale.
1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a
norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla
direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si
applichi l'art. 6, comma 2, del presente decreto,
l'autorita' competente all'elaborazione e all'approvazione
dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione
del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica
e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi
prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o
programmi.
1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al
comma 1-bis l'autorita' procedente da' avviso mediante
pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve
contenere l'indicazione del titolo del piano o del
programma, dell'autorita' competente, delle sedi ove puo'
essere presa visione del piano o programma e delle
modalita' dettagliate per la loro consultazione.
1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a
disposizione del pubblico il piano o programma mediante il
deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel
proprio sito web.
1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter,
chiunque puo' prendere visione del piano o programma ed
estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare
all'autorita' competente proprie osservazioni o pareri in
forma scritta.
1-sexies. L'autorita' procedente tiene adeguatamente
conto delle osservazioni del pubblico presentate nei
termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano
o programma.
1-septies. Il piano o programma, dopo che sia stato
adottato, e' pubblicato nel sito web dell'autorita'
competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella
quale l'autorita' stessa da' conto delle considerazioni che
sono state alla base della decisione. La dichiarazione
contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del
pubblico.".
 
Art. 17
Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante
attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
- Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, - Procedura d'infrazione 2007/4680

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
(( 0a) all'articolo 5:
1) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti presenti»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno»;
3) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla attivita' svolta, nonche' sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalita' di cui al presente decreto»; ))

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione» sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»;
b) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole: «la quale tenga conto» sono sostituite con le seguenti: «che comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni e che tenga conto»;
c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui all'allegato III» sono aggiunte le seguenti: «e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III»;
d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti», sono aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;
e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce» e' sostituita con le seguenti: «elabora ed attua»;
(( e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'Autorita' competente, per l'attuazione dei programmi di monitoraggio, puo' stipulare appositi accordi con le Agenzie regionali per l'ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonche' con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; ))

f) all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» e' sostituita con la seguente: «attuazione»;
g) all'articolo 12, comma 2, lettera a):
1) dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali,»;
2) la parola: «aventi» e' sostituita dalla seguente: «con»;
3) dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque o da accordi internazionali.».
2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i risultati dell'attivita' di monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorita' competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.».
3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla lettera A.3.7 «Aree protette» del punto A.3 «Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali» le parole «fino al 22 dicembre 2013» sono soppresse.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e
12 del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n, 190, recante
"Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica
per l'ambiente marino.", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 novembre 2010, n. 270, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5 Comitato tecnico
1. Il Comitato e' composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di
cui uno con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
c) un rappresentante per ciascuno dei seguenti
Ministeri: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Ministero della salute, Ministero della difesa, Ministero
degli affari esteri, Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, Ministero per i beni e le
attivita' culturali, Ministero dello sviluppo economico e
Dipartimento per gli affari regionali;
d) un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia
autonoma;
e) un rappresentante dell'Unione Province d'Italia;
f) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni
Italiani.
2. Alla nomina dei componenti del Comitato provvede il
Ministero dell'ambiente previa designazione da parte di
ciascuna delle amministrazioni e associazioni di cui al
comma 1; tali designazioni devono pervenire entro 30 giorni
dalla richiesta da parte dell'autorita' competente. Decorso
tale termine il Ministero dell'ambiente provvede comunque
all'istituzione del Comitato.
3. La segreteria del Comitato e' organizzata presso la
competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente,
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
4. Ai componenti del Comitato non e' dovuto alcun
compenso o gettone di presenza ovvero altro tipo di
emolumento per tale partecipazione.
5. Il Comitato concorre alla definizione degli atti
inerenti la strategia dell'ambiente marino di cui all'art.
7.
5-bis. Il Comitato delibera a maggioranza dei
componenti presenti.
6.Il Comitato, per semplificare il proprio
funzionamento, adotta un regolamento interno.
7. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno,
su convocazione del Presidente.
8. Il Comitato puo' avvalersi, ai fini dello
svolgimento dei compiti attribuiti, del supporto tecnico
scientifico di esperti indicati dalle amministrazioni e
associazioni che compongono il Comitato medesimo. Alle
riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare
rappresentanti di enti ed istituti di ricerca, di
associazioni ambientaliste riconosciute e di associazioni
di categoria. Agli esperti ed ai rappresentanti degli enti,
degli istituti di ricerca e delle associazioni di cui al
presente comma non e' dovuto alcun compenso o rimborso
spese, ovvero altro tipo di emolumento per tale
partecipazione.
9.Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento
sulla attivita' svolta, nonche' sulle risorse utilizzate
per il conseguimento delle finalita' di cui al presente
decreto.".

"Art. 6 Cooperazione regionale
1. Il Ministero dell'ambiente individua, ove necessario
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le procedure
finalizzate ad assicurare la cooperazione con gli Stati
membri che hanno in comune con l'Italia una regione o
sottoregione marina al fine di consentire che gli
adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12 siano posti
in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera
regione o sottoregione e siano tenuti presenti gli impatti
e le caratteristiche transfrontaliere.
2. Ai fini previsti dal comma 1 si utilizzano anche,
ove opportuno, le sedi istituzionali esistenti in materia
di cooperazione regionale, incluse quelle previste nel
quadro delle convenzioni marittime regionali. Per gli
adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12, si deve fare
riferimento anche ai programmi, alle valutazioni ed alle
attivita' condotti nell'ambito di accordi internazionali.
3. Ai fini previsti dal comma 1, le procedure di
cooperazione sono estese, per quanto possibile, ai Paesi
terzi che esercitano la propria giurisdizione sulle acque
di una regione o sottoregione marina di cui all'art. 2 ed
all'art. 8, comma 6, in modo da coordinare i rispettivi
interventi.".
"Art. 8 Valutazione iniziale
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Il Ministero dell'ambiente promuove e coordina,
avvalendosi del Comitato, la valutazione iniziale dello
stato ambientale attuale e dell'impatto delle attivita'
antropiche sull'ambiente marino, sulla base dei dati e
delle informazioni esistenti, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della parte terza del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Le amministrazioni dello Stato, i soggetti pubblici
e privati che, nell'esercizio delle proprie attivita',
producono o detengono dati e informazioni utili ai fini
della valutazione di cui al comma 1 sono tenuti, su
richiesta del Ministero dell'ambiente, a metterli a
disposizione. Restano ferme le vigenti disposizioni che
prevedono l'invio o la messa a disposizione di tali dati e
informazioni.
3. La valutazione iniziale deve includere:
a) un'analisi degli elementi, delle caratteristiche
essenziali e dello stato ambientale attuale della regione
marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi
riportati nella tabella 1 dell'allegato III;
b) un'analisi dei principali impatti e delle pressioni
che influiscono sullo stato ambientale della regione o
sottoregione marina, sulla base dell'elenco indicativo
degli elementi di cui alla tabella 2 dell'allegato III, che
comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle
diverse pressioni e che tenga conto delle tendenze
rilevabili e consideri i principali effetti cumulativi e
sinergici, nonche' delle valutazioni pertinenti, effettuate
in base alla vigente legislazione comunitaria;
c) un'analisi degli aspetti socio-economici
dell'utilizzo dell'ambiente marino e dei costi del suo
degrado.
4. Il Ministero dell'ambiente assicura, ove necessario
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le opportune
azioni nel contesto delle vigenti convenzioni marittime
regionali, affinche' ulteriori dati e informazioni utili ai
fini della valutazione di cui al comma 1 possano essere
ottenuti in sede di attuazione di tali convenzioni.
5. La valutazione e' effettuata in tempo utile per la
determinazione del buono stato ambientale di cui all'art. 9
e per la definizione dei traguardi ambientali di cui
all'art. 10.
6. A seguito della valutazione di cui al comma 1, il
Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata,
stabilisce con apposito decreto, se, al fine di tenere
conto delle specificita' di zone particolari, le strategie
previste dal presente decreto devono essere definite e
adottate con riferimento ad una o piu' sottodivisioni
territoriali, da individuare in coerenza con l'elenco delle
sottoregioni marine del Mare Mediterraneo. Il Ministero
dell'ambiente comunica tempestivamente tale decreto alla
Commissione europea.".
"Art. 9 Determinazione del buon stato ambientale
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Il buono stato ambientale e' determinato sulla base
dei descrittori qualitativi di cui all'allegato 1, ed e'
identificato quando:
a) la struttura, la funzione ed i processi degli
ecosistemi che compongono l'ambiente marino, unitamente ai
fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici,
consentano a tali ecosistemi di funzionare pienamente e di
mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale
dovuto all'attivita' umana;
b) le specie e gli habitat marini siano protetti in
modo tale da evitare la perdita di biodiversita' dovuta
all'attivita' umana e da consentire che le diverse
componenti biologiche funzionino in modo equilibrato;
c) le caratteristiche idromorfologiche e
fisico-chimiche degli ecosistemi, incluse le modifiche alle
stesse causate dalle attivita' umane nella zona
interessata, siano compatibili con le condizioni indicate
nelle lettere a) e b);
d) gli apporti di sostanze ed energia, compreso il
rumore, nell'ambiente marino, dovuti ad attivita' umane,
non causino effetti inquinanti.
2. Per conseguire un buono stato ambientale delle acque
marine si applica la gestione adattativa basata
sull'approccio ecosistemico.
3. Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del
Comitato, determina, con apposito decreto, sentita la
Conferenza unificata i requisiti del buono stato ambientale
per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi
di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e
degli impatti di cui all'allegato III e segnatamente delle
caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle
caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui
alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III.
4. Ai fini della determinazione dei requisiti del buono
stato ambientale si applicano anche i criteri e gli
standard metodologici allo scopo adottati dalla Commissione
europea.
5. La determinazione dei requisiti del buono stato
ambientale e' effettuata entro il 15 luglio 2012.
6. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione
europea gli esiti della valutazione di cui all'art. 8 e
della determinazione del buono stato ambientale di cui al
presente articolo entro il 15 ottobre 2012.".
"Art. 10 Definizione dei traguardi ambientali
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Sulla base della valutazione iniziale di cui
all'art. 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del
Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la
Conferenza unificata, i traguardi ambientali e gli
indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon
stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e degli
impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e
dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate
nell'allegato IV.
2. Il Ministero dell'ambiente procede ad una
ricognizione dei traguardi ambientali definiti in relazione
alle acque marine dai vigenti strumenti normativi o di
pianificazione e di programmazione esistenti a livello
regionale, nazionale, comunitario o internazionale, al fine
di individuare i traguardi di cui al comma 1 in modo
compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali
vigenti e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli
impatti e delle caratteristiche transfrontalieri. ".
"Art. 11 Programmi di monitoraggio
1. Sulla base della valutazione iniziale di cui
all'art. 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del
Comitato, elabora ed attua, con apposito decreto, sentita
la Conferenza unificata, programmi di monitoraggio
coordinati per la valutazione continua dello stato
ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi
ambientali previsti dall'art. 10, nonche' per
l'aggiornamento di tali traguardi.
2. I programmi previsti dal comma 1 sono definiti
tenendo conto:
a) degli elementi riportati negli elenchi degli
allegati III e V;
b) delle attivita' di monitoraggio effettuate dal
Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali,
della salute, delle infrastrutture e trasporti,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'
dalle altre amministrazioni competenti.
3. Il Ministero dell'ambiente, per la definizione dei
programmi di cui al comma 1, procede inoltre ad una
ricognizione degli attuali programmi di monitoraggio
ambientale esistenti a livello regionale, nazionale,
comunitario o internazionale in relazione alle acque
marine, al fine di elaborare i programmi di monitoraggio
anche attraverso l'integrazione ed il coordinamento dei
risultati degli altri programmi di monitoraggio esistenti
e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli
stessi.
3-bis. L'Autorita' competente, per l'attuazione dei
programmi di monitoraggio, puo' stipulare appositi accordi
con le Agenzie regionali per l'ambiente, anche in forma
associata o consorziata, nonche' con soggetti pubblici
tecnici specializzati, anche in forma associata o
consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
4. L'elaborazione e l'attuazione dei programmi di
monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014.
5. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione
europea i programmi di monitoraggio di cui al comma 1 entro
il 15 ottobre 2014.".
"Art. 12 Programmi di misure
In vigore dal 25 giugno 2014
1. A seguito della definizione dei traguardi ambientali
di cui all'art. 10, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi
del Comitato, elabora uno o piu' programmi di misure
finalizzati a conseguire o mantenere un buon stato
ambientale. A tal fine, tiene conto delle tipologie di
misure riportate all'allegato VI.
2. Ai fini dell'elaborazione dei programmi di cui al
comma 1, il Ministero dell'ambiente:
a) procede ad una ricognizione dei programmi di misure,
tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla
legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa
a standard di qualita' ambientale nel settore della
politica delle acque adottata a livello comunitario o da
accordi internazionali, anche con finalita' diverse da
quelle ambientali, esistenti a livello regionale,
nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle
acque marine, nonche' delle autorita' competenti alla
relativa elaborazione ed attuazione, tenendo conto, in
particolare, degli strumenti di pianificazione e di
programmazione aventi rilievo per le acque marine previsti
dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, nonche' relativa alla gestione della qualita' delle
acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard
di qualita' ambientale nel settore della politica delle
acque o da accordi internazionali;
b) comunica al Comitato l'esito della ricognizione di
cui alla lettera a) e promuove la partecipazione dei
soggetti cui alla stessa lettera a) alle riunioni del
Comitato, affinche' i programmi di misure di cui al comma 1
possano essere elaborati anche attraverso il coordinamento
con gli altri programmi di misure esistenti e, comunque, in
modo compatibile e integrato con gli stessi.
3. I programmi di misure di cui al comma 1, elaborati
nel rispetto delle competenze istituzionali previste dalla
legge, sono approvati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata.
4. Il Ministero dell'ambiente assicura che i programmi
di misure di cui al comma 1 siano conformi ai principi di
precauzione, azione preventiva, limitazione del danno
ambientale e «chi inquina paga».
5. Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei
programmi di misure di cui al comma 1 si deve tenere in
debita considerazione il principio dello sviluppo
sostenibile ed, in particolare, agli impatti
socio-economici delle misure. I programmi devono
individuare misure efficaci rispetto ai costi e
tecnicamente fattibili, alla luce di un'analisi di impatto
che comprenda la valutazione del rapporto costi/benefici di
ciascuna misura.
6. I programmi di cui al comma 1 indicano le modalita'
attraverso cui si prevede che le misure contribuiscano al
rispetto dei traguardi ambientali di cui all'art. 10.
7. Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei
programmi di misure di cui al comma 1 si deve valutare
anche l'incidenza prodotta sulle acque situate oltre le
acque marine soggette alla giurisdizione nazionale, al fine
di minimizzare il rischio di danni e di produrre, se
possibile, un effetto positivo su tali acque.
8. All'elaborazione dei programmi di misure di cui al
comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2015. All'avvio
dell'attuazione si provvede entro un anno da tale data.
9. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione
europea ed agli Stati membri che condividono con l'Italia
la stessa regione o sottoregione marina, i programmi di
misure di cui al comma 1 entro il 31 marzo 2016. Si
procede, ove necessario, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri.
10. I programmi di cui al comma 1, ove necessario,
includono anche le seguenti misure:
a) salvaguardia, risanamento, restauro ambientale,
ripopolamento e monitoraggio in relazione alle acque
marine; tutela degli habitat e della biodiversita';
b) condizioni, limiti e divieti per l'esercizio di
attivita' aventi incidenza sull'ambiente marino, da
inserire negli strumenti di pianificazione, gestione e
sviluppo territoriale di competenza di autorita' nazionali,
regionali o locali. Le autorita' che elaborano tali
strumenti devono in tutti i casi prendere in considerazione
le misure previste dai programmi di cui al comma 1;
c) condizioni, limiti e divieti da inserire negli atti
di autorizzazione, di concessione, di assenso o di nulla
osta previsti dalla vigente normativa per l'esercizio di
attivita' aventi incidenza sull'ambiente marino, di
competenza di autorita' nazionali, regionali o locali. Le
autorita' che rilasciano tali atti devono in tutti i casi
prendere in considerazione le misure previste dai programmi
di cui al comma 1;
d) condizioni, limiti e divieti da inserire nelle
ordinanze, anche urgenti, previste dalla vigente normativa
per l'esercizio di attivita' aventi incidenza sull'ambiente
marino, di competenza di autorita' nazionali, regionali o
locali;
e) indicazione di misure atte a prevenire, eliminare e
porre rimedio ai danni causati all'ambiente marino
dall'inquinamento tellurico, prioritariamente causato dallo
sversamento in mare di reflui urbani non adeguatamente
trattati a causa, in particolare, dell'assenza, del
malfunzionamento o del fermo degli impianti di depurazione;
f) indicazione di misure di gestione volte a rendere
economicamente conveniente per gli utilizzatori degli
ecosistemi marini l'adozione di comportamenti finalizzati
al conseguimento dell'obiettivo del buon stato ambientale.
11. I programmi di cui al comma 1 prevedono anche
misure di protezione spaziale che contribuiscano ad
organizzare reti coerenti e rappresentative di aree marine
protette, previste dalla legislazione comunitaria o
nazionale o dagli accordi internazionali, anche situate
oltre il confine delle acque territoriali. Le reti devono
essere tali da riflettere in modo idoneo la diversita'
degli ecosistemi.
12. Nel caso in cui, alla luce della valutazione
iniziale di cui all'art. 8 e dei programmi di monitoraggio
di cui all'art. 11, risulti che la gestione delle attivita'
umane a livello comunitario o internazionale possa avere un
impatto significativo sull'ambiente marino ed in
particolare sulle zone previste dal comma 11, il Ministero
dell'ambiente, ove necessario d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, promuove le opportune iniziative
presso i competenti organismi internazionali al fine di
valutare e, se opportuno, adottare le misure necessarie al
rispetto delle finalita' del presente decreto. Tali misure
devono consentire, in funzione dei casi, il mantenimento od
il ripristino dell'integrita', della struttura e del
funzionamento degli ecosistemi.
13. Tutte le informazioni utili in merito alle zone di
cui ai commi 11 e 12, in relazione a ciascuna regione o
sottoregione marina, sono messe a disposizione del
pubblico, nei modi previsti dall'art. 16, entro il 2013.".
"ART. 117 (Piani di gestione e registro delle aree
protette)
1. Per ciascun distretto idrografico e' adottato un
Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna
del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il
Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del
Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le
procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le
Autorita' di bacino, ai fini della predisposizione dei
Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di
tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico
settore.
2. Il Piano di gestione e' composto dagli elementi
indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del
presente decreto.
2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici,
adottati ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono
riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e,
successivamente, ogni sei anni.
2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'art.
118 e i risultati dell'attivita' di monitoraggio condotta
ai sensi dell'art. 120 evidenzino impatti antropici
significativi da fonti diffuse, le Autorita' competenti
individuano misure vincolanti di controllo
dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione
prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti
nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione
preventiva o di registrazione in base a norme generali e
vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate
periodicamente e aggiornate quando occorre.
3. L'Autorita' di bacino, sentite le Autorita' d'ambito
del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente norma, sulla base
delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro
delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza
del presente decreto, designate dalle autorita' competenti
ai sensi della normativa vigente.
3-bis. Il registro delle aree protette di cui al comma
3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto
idrografico. ".
Il citato d.lgs. 3-4-2006 n. 152
Norme in materia ambientale e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.
88, S.O. n. 96.
 
(( Art. 17 bis

Disposizioni in materia di societa' cooperative di consumo e loro consorzi e di banche di credito cooperativo. Procedura di
cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008

1. Per le societa' cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette entro i limiti ed alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
2. Al comma 464 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le societa' cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualita' prevalente la quota di cui al periodo precedente e' stabilita nella misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112».
3. Le banche di credito cooperativo autorizzate dalla Banca d'Italia ad un periodo di operativita' prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualita' prevalente, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale e' trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d'imposta in cui non e' ripristinata l'operativita' prevalente a favore dei soci.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2016 e 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della societa'.
6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte:
a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la loro pubblicazione integrale nel sito internet della societa';
b) a rafforzare l'informazione e la partecipazione dei soci alle assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell'ordine del giorno e la previsione della possibilita' di formulare domande sugli argomenti da trattare;
c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei consigli di amministrazione della cooperativa anche attraverso la previsione dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione.
7. Con il decreto di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile, sono determinati i casi di esclusione del socio che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un periodo significativo di almeno un anno.
8. Le societa' cooperative di cui al comma 5 uniformano il proprio statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro il 31 dicembre 2015. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 7, della legge 31 gennaio
1992, n. 59, recante "Nuove norme in materia di societa'
cooperative.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
febbraio 1992, n. 31, S.O:
"Art. 7 (Rivalutazione delle quote o delle azioni)
1. Le societa' cooperative e i loro consorzi possono
destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento
gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In
tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui
all'art. 3, purche' nei limiti delle variazioni dell'indice
nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo
corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli
utili stessi sono stati prodotti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle azioni e alle quote dei soci sovventori.
3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale
sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorre a
formare il reddito imponibile ai fini delle imposte
dirette; il rimborso del capitale e' soggetto a imposta, ai
sensi del settimo comma dell'art. 20 del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, a
carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il
rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare
imputato ad aumento delle quote o delle azioni."
Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis", e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L/352/1 del
24.12.2013
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 464, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O., come modificato
dalla presente legge:
"464. A decorrere dall'esercizio in corso al 31
dicembre 2004, in deroga all'art. 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, per le societa' cooperative e loro consorzi
diverse da quelle a mutualita' prevalente l'applicabilita'
dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e'
limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti
annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una
riserva indivisibile prevista dallo statuto. Per le
societa' cooperative di consumo e loro consorzi diverse da
quelle a mutualita' prevalente la quota di cui al periodo
precedente e' stabilita nella misura del 23 per cento.
Resta ferma la limitazione di cui all'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.".

Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia.", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O:
"Art. 35 Operativita'
1. Le banche di credito cooperativo esercitano il
credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca
d'Italia puo' autorizzare, per periodi determinati, le
singole banche di credito cooperativo a una operativita'
prevalente a favore di soggetti diversi dai soci,
unicamente qualora sussistano ragioni di stabilita'.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle
attivita', alle operazioni di impiego e di raccolta e alla
competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri
fissati dalla Banca d'Italia.".
Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto
legge 29 novembre 2004, n. 282, recante "Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica."
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n.
280:
"10.Proroga di termini in materia di definizione di
illeciti edilizi.
(omissis)
4. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Si riporta il testo dell'art. 2533 del codice civile:
"Art. 2533.
Esclusione del socio.
L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato
all'art. 2531, puo' aver luogo:
1) nei casi previsti dall'atto costitutivo;
2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che
derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal
regolamento o dal rapporto mutualistico;
3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la
partecipazione alla societa';
4) nei casi previsti dall'art. 2286;
5) nei casi previsti dell'art. 2288, primo comma.
L'esclusione deve essere deliberata dagli
amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede,
dall'assemblea.
Contro la deliberazione di esclusione il socio puo'
proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione.
Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo
scioglimento del rapporto sociale determina anche la
risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.".
 
Art. 18
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta' di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.
2. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se con un'attivita' d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare e' quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge o a quello successivo, con facolta' di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.
3. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.
4. Il credito d'imposta va ripartito nonche' utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito e' utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non e' soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui e' stato effettuato l'investimento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio.
5. I soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
6. Il credito d'imposta e' revocato:
a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.
7. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 6 e' versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni (( di cui al presente comma, )) il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.
(( 9-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di garanzia, e' demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua, altresi', le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo»;
b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente:
«8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilita' sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le medesime finalita'». ))

Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.
917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi", e' il seguente:
"Articolo 61. Interessi passivi
1. Gli interessi passivi non computati nella
determinazione del reddito non danno diritto alla
detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 15.".
"5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente".
-si riporta l'art. 17 del decreto legislativo del 9
luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.":
"Articolo 17 (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma
la facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni."
-si riporta il comma 53, dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008).", cosi come modificata dal DL del
28 marzo 2014, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 28 marzo 2014, n. 73:
"53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 280,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
presente comma non si applica al credito d'imposta di cui
all' art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010".
-il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334,
recante "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose.", modificato dal decreto
legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante "Attuazione
della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva
96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose." e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n.
228, S.O. .
-si riporta il comma 1 dell'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600,
recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi.", come modificato dall'art. 15,
comma 1, decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241:
"1. Gli avvisi di accertamento devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata
la dichiarazione.".
-si riporta il comma 6 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014).":
"6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196."
-si riporta il comma 12 dell'art. 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilita' e
finanza pubblica.":
"12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi."
-Si riporta l'art. 2 del decreto-legge del 21 giugno
2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia.", convertito, con modificazioni nella legge
9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia.", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2 Finanziamenti per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole
e medie imprese
In vigore dal 21 agosto 2013
1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti
al sistema produttivo, le micro, piccole e medie imprese,
come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a
finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli
investimenti, anche mediante operazioni di leasing
finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
nonche' per gli investimenti in hardware, in software ed in
tecnologie digitali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi,
entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario, purche' garantiti da
banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a
valere su un plafond di provvista, costituito, per le
finalita' di cui all'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione
separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo
massimo di cui al comma 8.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata
massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e
sono accordati per un valore massimo complessivo non
superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa
beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di
acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al
cento per cento dei costi ammissibili individuati dal
decreto di cui al comma 5.
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello
sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli
interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2,
nella misura massima e con le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto
contributo e' effettuata in piu' quote determinate con il
medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto
della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8,
secondo periodo.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai
contributi di cui al presente articolo, la misura massima
di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei
contributi medesimi, le relative attivita' di controllo
nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di
cui al comma 2.
6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere
assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del
finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla
garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti
disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al
soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di
rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini
di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
individua altresi' le condizioni e i termini per
l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle
autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle
garanzie del citato Fondo.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e
prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in
relazione agli aspetti di competenza, per la definizione,
in particolare:
a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle
banche e agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di
provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi
premiali che favoriscano il piu' efficace utilizzo delle
risorse;
b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione
del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle
banche e degli intermediari di cui al comma 2 della
provvista di cui al comma 2;
c) delle attivita' informative, di monitoraggio e
rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e
dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla
convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
sulle misure previste dal presente articolo
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma
1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base
delle risorse disponibili ovvero che si renderanno
disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino
al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti
del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti
effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo
economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei
contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di
7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro
per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno
2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e
del settore della pesca
8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di
cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita
contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
di cui all'art. 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilita' sono
versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo periodo,
e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le
medesime finalita' ».
 
Art. 19
Modifiche alla disciplina ACE - aiuto crescita economica

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per le societa' le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati (( o in sistemi multilaterali di negoziazione )) di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta e' incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio e' determinata senza tenere conto del suddetto incremento.»;
b) al comma 4, dopo le parole: «periodi d'imposta successivi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero si puo' fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.».
2. (( Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle societa' ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. ))
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di euro nel 2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede come segue:
a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'importo di 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;
b) mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
Riferimenti normativi

-Si riporta l'art. 1 del decreto-legge del 6 dicembre
2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici.", convertito, con modificazioni, nella legge 22
dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici.", come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 Aiuto alla crescita economica (Ace)
In vigore dal 25 giugno 2014
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo
sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla
crescita mediante una riduzione della imposizione sui
redditi derivanti dal finanziamento con capitale di
rischio, nonche' per ridurre lo squilibrio del trattamento
fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese
che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare,
quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del
sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione
del reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e
dagli enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' ammesso in deduzione un importo corrispondente
al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo
le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo.
Per le societa' e gli enti commerciali di cui all'art. 73,
comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni
del presente articolo si applicano relativamente alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio
e' valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale
individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla
variazione in aumento del capitale proprio rispetto a
quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2010.
2-bis. Per le societa' le cui azioni sono quotate in
mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo
Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di
ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la
variazione in aumento del capitale proprio rispetto a
quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio
precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta
e' incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta
successivi la variazione in aumento del capitale proprio e'
determinata senza tenere conto del suddetto incremento.
3. Dal settimo periodo di imposta l'aliquota
percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del
nuovo capitale proprio e' determinata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il
31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti
finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici,
aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di
compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per
il primo triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al
3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016
l'aliquota e' fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al
4,5 per cento e al 4,75 per cento.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il
reddito complessivo netto dichiarato e' computata in
aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi
d'imposta successivi ovvero si puo' fruire di un credito
d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di
cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, e va ripartito in cinque quote
annuali di pari importo.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 e' costituito
dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio,
senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.
Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in
denaro nonche' gli utili accantonati a riserva ad
esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
come variazioni in diminuzione:
a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione,
a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
b) gli acquisti di partecipazioni in societa'
controllate;
c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro
rilevano a partire dalla data del versamento; quelli
derivanti dall'accantonamento di utili a partire
dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono
formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio
dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e
le societa' di nuova costituzione si considera incremento
tutto il patrimonio conferito.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito
d'impresa di persone fisiche, societa' in nome collettivo e
in accomandita semplice in regime di contabilita'
ordinaria, con le modalita' stabilite con il decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in
modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito
ai soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo
sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con lo
stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni
aventi finalita' antielusiva specifica.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2011.".
- si riporta l'art. 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ratificato dalla
legge 2 agosto 2008, n. 130:
"SEZIONE 2 -AIUTI CONCESSI DAGLI STATI - Articolo 108
(ex art. 88 del TCE)
1. La Commissione procede con gli Stati membri
all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in
questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma
dell'art. 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli
articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga
alle disposizioni dell'art. 107 o ai regolamenti di cui
all'art. 109, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'art. 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
stabilito, conformemente all'art. 109, che possono essere
dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
presente articolo."
Il testo del comma 6 dell'art. 1 della L. 27-12-2013 n.
147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013,
n. 302, S.O., e' il seguente:
"Comma 6
In vigore dal 1 gennaio 2014
6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ".
-il Decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504,
reca "Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative".
 
(( Art. 19 bis
Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti principi e criteri:
a) i controlli, le dichiarazioni e le attivita' istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attivita' delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalita';
b) definizione delle attivita' delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilita' per le Agenzie di prestare la propria attivita' ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonche' della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate.
3. All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «comma 6-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159».
4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e delle Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

Riferimenti normativi

-si riporta il comma 2 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.":
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari."
-si riporta l'art. 8 del decreto legislativo del 28
agosto 1997, n. 281, recante" Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali.", cosi come modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 234:
"Articolo 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno."
-si riporta l'art. 38 del decreto-legge del 25 giugno
2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria.", convertito con modificazioni, nella legge del
6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria.", come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011,
n. 106:
"Articolo. 38. Impresa in un giorno
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa
economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione,
l'avvio di attivita' imprenditoriale, per il soggetto in
possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' o
dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Ai sensi dell' art. 117, secondo comma, lettere e),
m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del
presente articolo introducono, anche attraverso il
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto
delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la
libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse
costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
ai sensi dell' art. 117, primo comma, della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la
Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede alla semplificazione e al
riordino della disciplina dello sportello unico per le
attivita' produttive di cui al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, in base ai seguenti
principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto
previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e
dall' art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di
accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e
fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque
coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui
all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite
misure telematiche, il collegamento tra le attivita'
relative alla costituzione dell'impresa di cui alla
comunicazione unica disciplinata dall' art. 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le
attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla
lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento
delle procedure e delle formalita' per i prestatori di
servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la
realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni
e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa per la realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le
imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali
soggetti privati rilasciano una dichiarazione di
conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti che comportino attivita' discrezionale da
parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati
svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a
supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di
cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo
sportello unico, delegandole alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a
disposizione il portale "impresa.gov" che assume la
denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di
gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata
immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo
sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione
della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il
privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di
servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente
contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
formulazione di osservazioni ostative, ovvero per
l'attivazione della conferenza di servizi per la
conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di
servizi, scaduto il termine previsto per le altre
amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni
caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal
caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
emissione degli avvisi medesimi.
3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre
2011 prevista dall' art. 12, comma 7, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo
sportello unico per le attivita' produttive ovvero a
fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio gli elementi
necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi
dell' art. 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del
2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e,
sentita la regione competente, nomina un commissario ad
acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i
funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti
per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad
assicurare la messa a regime del funzionamento degli
sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per la semplificazione normativa,
sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che
risultino indispensabili per attuare, sul territorio
nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more
della sua attuazione, la continuita' della funzione
amministrativa, anche attraverso parziali e limitate
deroghe alla relativa disciplina.
3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo
svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici
per le attivita' produttive, i comuni adottano le misure
organizzative e tecniche che risultino necessarie.
4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata
di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i
requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti
privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di
vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche
demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le
modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle
tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente
l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo
criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto
delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'art. 1
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone
un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la
eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema
produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale
la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare
sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al
comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui
al presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica."
Si riporta il testo dell'art. 19, della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante " Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attivita' -
Scia
In vigore dal 26 giugno 2012
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
da una segnalazione dell'interessato, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' art. 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni
sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata
delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo
esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione. (108)
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque
salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies 21-nonies. In caso di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6,
nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma
6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della
dichiarazione di conformita' di cui all'art. 2, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 all'amministrazione e'
consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un
danno per il patrimonio artistico e culturale, per
l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la
difesa nazionale e previo motivato accertamento
dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi
mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla
normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. (107)
5. (abrogato)
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.".
 
Art. 20

Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e
misure contabili

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera w-quater, e' inserita la seguente: «w-quater.1 "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizione di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi.»;
(( b) all'articolo 104-bis: al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-quinquies »; al comma 3, all'alinea, prima delle parole: «non hanno effetto» sono inserite le seguenti: «, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e»; al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-quinquies»; ))
c) all'articolo 105, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nelle ipotesi in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto.»;
d) all'articolo 106, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalita' dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.»;
(( e) all'articolo 106, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nelle societa' diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 e' promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione piu' elevata.
1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento ne' superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile.»; ))

f) al comma 2 dell'articolo 106 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un prezzo piu' elevato, in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell'articolo 127-quinquies.»;
(( g) ai commi 3, lettera a), 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 106, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1, 1-bis, e 1-ter »; nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 1-ter»; ))
h) nel comma 3, lettera a), dell'articolo 106 dopo le parole: «l'acquisto di partecipazioni» sono aggiunte le seguenti: «o la maggiorazione dei diritti di voto,»;
i) nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106, dopo le parole: «al cinque per cento» sono inserite le seguenti: «o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi,»;
l) dopo il comma 3-ter dell'articolo 106 e' inserito il seguente: «3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che cio' sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.»;
m) la lettera d), comma 5, dell'articolo 106 e' sostituita dalla seguente: «d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere temporaneo;»;
n) all'articolo 109, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate nell'articolo 106.»;
o) nel comma 2 dell'articolo 109, dopo le parole: «Il comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, primo periodo,»;
p) (( (soppressa); ))
q) all'articolo 120, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (( «Nelle societa' i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.»; ))
r) all'articolo 120, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al cinque per cento.»;
s) all'articolo 120, comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal socio nonche' a quelle di maggiorazione dei diritti di voto;»;
t) all'articolo 121, il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Il limite richiamato nel comma 1 e' elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le societa' abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle societa' interessate.»;
u) all'articolo 121, comma 3, le parole: «superiore al due per cento del capitale» sono sostituite dalle seguenti: «in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2»;
v)-z) (( (soppresse); ))
aa) dopo l'articolo 127-quater e' inserito il seguente:

«Art. 127-quinquies.
(Maggiorazione del voto).

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresi' prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.
2. Gli statuti stabiliscono le modalita' per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
3. (( La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in societa' o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:
a) e' conservato in caso di successione per causa di morte nonche' in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile. ))

4. Il progetto di fusione o di scissione di una societa' il cui statuto prevede la maggiorazione del voto puo' prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui e' attribuito voto maggiorato. Lo statuto puo' prevedere che la maggiorazione del voto si estenda (( proporzionalmente )) alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.
5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.
6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.
7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una societa' non risultante da una fusione che coinvolga una societa' con azioni quotate, la relativa clausola puo' prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dal comma 1 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.
8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.»;
(( aa-bis) dopo l'articolo 127-quinquies e' inserito il seguente:
«Art. 127-sexies. - (Azioni a voto plurimo). - 1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo.
2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le societa' che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le societa' risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali societa' possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle gia' emesse limitatamente ai casi di:
a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione;
b) fusione o scissione.
3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni ne' ai sensi dell'articolo 127-quinquies.
4. Ove la societa' non si avvalga della facolta' di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, e' esclusa in ogni caso la necessita' di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo»; ))

bb) l'articolo 134, comma 1, e' soppresso.
(( 1-bis. In sede di prima applicazione, le deliberazioni di modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015 da societa' aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea; ))
2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 6, le parole: «a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia» sono soppresse;
b) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis.(Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilita').
1. L'organismo Italiano di Contabilita', istituto nazionale per i principi contabili:
a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
b) fornisce supporto all'attivita' del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile cd esprime pareri, quando cio' e' previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di' altre istituzioni pubbliche;
c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.
Con riferimento alle attivita' di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorita' nazionali che hanno competenze in materia contabile.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilita' persegue finalita' di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicita'. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attivita' svolta.

Art. 9-ter.
Finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilita'

1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilita', fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Il Collegio dei fondatori dell'Organismo Italiano di Contabilita' stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'Organismo Italiano Contabilita' nonche' le quote di finanziamento di cui al comma 1 da destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'Organismo Italiano Contabilita'. Con lo stesso decreto sono individuate le modalita' di corresponsione delle relative somme all'Organismo Italiano Contabilita' tramite il sistema camerale.»;
c) i commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. All'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile la parola: (( «esclusivo » )) e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Lo statuto delle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati puo' prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non puo' essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.».
4. Al secondo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile, dopo le parole: «di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societa'», sono aggiunte le seguenti: «ovvero la documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e secondo comma»; al terzo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile dopo le parole «dell'esperto designato dal tribunale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter».
5. Il secondo comma dell'articolo 2500-ter del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della societa' risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di societa' a responsabilita' limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresi', nel caso di societa' per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.».
6. Il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, e' sostituito dal seguente:
«L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della societa', con modalita' atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta».
7. All'articolo 2327 del codice civile la parola: «centoventimila» e' sostituita dalla seguente: «cinquantamila»;
(( 7-bis. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attivita' economiche nonche' le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilita' delle vicende relative all'attivita' dell'impresa, quando l'iscrizione e' richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilita' del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle societa' per azioni. ))
8. All'articolo 2477 del codice civile il secondo comma e' abrogato; nel terzo comma la parola: «altresi'» e' soppressa e nel sesto comma le parole: «secondo e» sono soppresse. (( Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.
8-bis. I commi terzo e quarto dell'articolo 2351 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
«Lo statuto puo' altresi' prevedere che, in relazione alla quantita' delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto puo' prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo puo' avere fino a un massimo di tre voti».
8-ter. L'articolo 212 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente:
«Art. 212. - Le deliberazioni di modifica dello statuto di societa' iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui e' prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea».
8-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' adottato dalla Consob entro il 31 dicembre 2014.
8-quinquies. Le societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi chiusi di cui al titolo III, capo II, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia scaduto il termine entro il quale devono essere sottoscritte le quote, possono modificare il regolamento del fondo, previa deliberazione dell'assemblea dei quotisti, per prevedere i casi in cui e' possibile una proroga del termine di sottoscrizione non superiore a dodici mesi per il completamento della raccolta del patrimonio. La proroga deve in ogni caso essere deliberata, previa modifica del regolamento del fondo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 1, 104-bis, 105,
106, 109, 120 e 121del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, recante "Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1 Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2)"AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3)"AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4)"Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5)"CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6)"Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
e)"societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita'
di investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f)"impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g)"impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h)"imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) 'societa' di investimento a capitale
variabile'(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di
societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e
direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis)'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
j)'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in
forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
e gestito da un gestore;
k) Organismo di investimento collettivo del risparmio'
(Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio
dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili,
in base a una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto;
l) Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m)'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito
di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in
uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano la
cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
di cui all'art. 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie
attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) 'investitori professionali': i clienti
professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e
2-sexies;
m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli
investitori che non sono investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi
rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p)'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q)'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede
legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita
l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA e il gestore di EuSEF;
q-ter) depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o
dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder
e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato
di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) soggetti abilitati': le Sim, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le
societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e
le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
servizi o delle attivita' di investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;»
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v)"offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252;
w-ter)"mercato regolamentato": sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine":
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente
in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro della
Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla
Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato
regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come
Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo
Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta
valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori
mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizione di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio
approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore
all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un
fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una
capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare
inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI
gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi
i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
consecutivi;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'art. 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad
azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i
certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di
interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo del
risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati
connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o
rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici
finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati
con consegna fisica del sottostante o attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati
connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il
pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in
tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione
dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad
altro evento che determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine
("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il
cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica
del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f)
che non hanno scopi commerciali, e aventi le
caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio
di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui
tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a
variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di
emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire
in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure,
diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a
regolari richiami di margini.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari
richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati
ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
o soggetti a regolari richiami di margine.
3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e),
f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari
previsti dal comma 1-bis, lettera d).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti
finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati
per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo
automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresi' strumenti
finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
sensi dell'art. 18, comma 5.
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne'
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende
l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta e in relazione a ordini dei
clienti, nonche' l'attivita' di market maker.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico
negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente
al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema
multilaterale di negoziazione.
5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi
multilaterali di negoziazione, su base continua, come
disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti"
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni
relative ad un determinato strumento finanziario. La
raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione
delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non
e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante
canali di distribuzione.
5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione" si intende la gestione di sistemi
multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali per
le start-up innovative» si intende una piattaforma online
che abbia come finalita' esclusiva la facilitazione della
raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up
innovative, comprese le start-up a vocazione sociale. (31)
5-decies. Per «start-up innovativa» si intende la
societa' definita dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179.
6. Per "servizi accessori" si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari e relativi servizi connessi;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori per
consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi
finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in scambi, quando collegata alla
prestazione di servizi d'investimento;
g-bis) le attivita' e i servizi individuati con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla
prestazione di servizi di investimento o accessori aventi
ad oggetto strumenti derivati.
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti. ".
"104-bis "Regola di neutralizzazione"
1.Fermo quanto previsto dall'art. 123, comma 3, gli
statuti delle societa' italiane quotate, diverse dalle
societa' cooperative, possono prevedere che, quando sia
promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio
avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le
regole previste dai commi 2 e 3.
2. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno
effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al
trasferimento di titoli previste nello statuto ne' hanno
effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e
le operazioni previsti dall'art. 104, le limitazioni al
diritto di voto previste nello statuto o da patti
parasociali. I diritti di voto assegnati ai sensi dell'art.
127-quinquies non si computano nell'assemblea convocata per
deliberare su eventuali misure di difesa. Nelle medesime
assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un
voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai
sensi dell'art. 127-quinquies .
3. Quando, a seguito di un'offerta di cui al comma 1,
l'offerente venga a detenere almeno il settantacinque per
cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni
riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o
dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza,
nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta,
convocata per modificare lo statuto o per revocare o
nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di
gestione o di sorveglianza, le azioni a voto plurimo
conferiscono soltanto un voto e non hanno effetto:
a) le limitazioni al diritto di voto previste nello
statuto o da patti parasociali;
b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o
revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio
di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto;
b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi
dell'art. 127-quinquies
4.Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si
applicano alle limitazioni statutarie al diritto di voto
attribuito da titoli dotati di privilegi di natura
patrimoniale.
5.Qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia avuto esito
positivo, l'offerente e' tenuto a corrispondere un equo
indennizzo per l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito
dai titolari dei diritti che l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 abbia reso non
esercitabili, purche' le disposizioni statutarie o
contrattuali che costituiscono tali diritti fossero
efficaci anteriormente alla comunicazione di cui all'art.
102, comma 1. La richiesta di indennizzo deve essere
presentata all'offerente, a pena di decadenza, entro
novanta giorni dalla chiusura dell'offerta ovvero, nel caso
di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data
dell'assemblea. In mancanza di accordo, l'ammontare
dell'indennizzo eventualmente dovuto e' fissato dal giudice
in via equitativa, avendo riguardo, tra l'altro, al
raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei
dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia
dell'offerta e l'andamento dei prezzi successivamente
all'esito positivo dell'offerta.
6. L'indennizzo di cui al comma 5 non e' dovuto per
l'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante
dall'esercizio del diritto di voto in contrasto con un
patto parasociale, se al momento dell'esercizio del diritto
di voto e' gia' stata presentata la dichiarazione di
recesso di cui all'art. 123, comma 3.
7. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri
speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, e in
materia di limiti di possesso azionario e al diritto di
voto di cui all'art. 3 del medesimo decreto-legge. ".
" 105" Disposizioni generali"
1.Salvo quanto previsto dall'art. 101-ter, commi 4 e 5,
le disposizioni della presente sezione si applicano alle
societa' italiane con titoli ammessi alla negoziazione in
mercati regolamentati italiani.
2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione
si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il
tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli
emessi da una societa' di cui al comma 1 che attribuiscono
diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti
nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di
sorveglianza.
3.La CONSOB puo' con regolamento includere nella
partecipazione categorie di titoli che attribuiscono
diritti di voto su uno o piu' argomenti diversi tenuto
conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione
della societa' che puo' avere il loro esercizio anche
congiunto. La Consob determina, altresi', con regolamento i
criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2
nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma,
risultino privati, per effetto di disposizioni legislative
o regolamentari, del diritto di voto ovvero nelle ipotesi
in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di
voto.
3-bis. La Consob stabilisce con regolamento i casi e le
modalita' con cui gli strumenti finanziari derivati
detenuti sono computati nella partecipazione di cui al
comma 2.".
"106 "Offerta pubblica di acquisto totalitaria"
1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di
maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una
partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento
ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al
trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica
di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla
totalita' dei titoli ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato in loro possesso.
1-bis. Nelle societa' diverse dalle PMI l'offerta di
cui al comma 1 e' promossa anche da chiunque, a seguito di
acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore
alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro
socio che detenga una partecipazione piu' elevata.
1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una
soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non
inferiore al venticinque per cento ne' superiore al
quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene
dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato
regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa
deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte
dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis,
2437-ter e 2437-quater del codice civile.
2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta e'
promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a
quello piu' elevato pagato dall'offerente e da persone che
agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi
anteriori alla comunicazione di cui all'art. 102, comma 1,
per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora
non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di
titoli della medesima categoria nel periodo indicato,
l'offerta e' promossa per tale categoria di titoli ad un
prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato
degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile.
Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un
prezzo piu' elevato, in caso di superamento della soglia
relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione
ai sensi dell'art. 127-quinquies;
2-bis. Il corrispettivo dell'offerta puo' essere
costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i
titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano
ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in
uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che
agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un
corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e
fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono
almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili
nell'assemblea della societa' i cui titoli sono oggetto di
offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari
dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in
titoli, un corrispettivo in contanti.
3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in
cui:
a)la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter
e' acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni o la
maggiorazione dei diritti di voto, in societa' il cui
patrimonio e' prevalentemente costituito da titoli emessi
da altra societa' di cui all'art. 105, comma 1;
b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori
al cinque per cento o alla maggiorazione dei diritti di
voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi,
da parte di coloro che gia' detengono la partecipazione
indicata nei commi 1 e 1-ter senza detenere la maggioranza
dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
c) l'offerta, previo provvedimento motivato della
Consob, e' promossa ad un prezzo inferiore a quello piu'
elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale
prezzo e purche' ricorra una delle seguenti circostanze:
1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da
eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano
stati oggetto di manipolazione;
2) il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente o dalle
persone che agiscono di concerto con il medesimo nel
periodo di cui al comma 2 sia il prezzo di operazioni di
compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a
condizioni di mercato e nell'ambito della gestione
ordinaria della propria attivita' caratteristica ovvero sia
il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero
beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5;
d) l'offerta, previo provvedimento motivato della
Consob, e' promossa ad un prezzo superiore a quello piu'
elevato pagato purche' cio' sia necessario per la tutela
degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti
circostanze:
1) l'offerente o le persone che agiscono di concerto
con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un
prezzo piu' elevato di quello pagato per l'acquisto di
titoli della medesima categoria;
2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le persone
che agiscono di concerto con il medesimo e uno o piu'
venditori;
3 (abrogato)
4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato
siano stati oggetto di manipolazione.
3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche
degli strumenti finanziari emessi, puo' stabilire con
regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue
ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di
titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto
sugli argomenti indicati nell'art. 105, in misura tale da
attribuire un potere complessivo di voto equivalente a
quella di chi detenga la partecipazione indicata nei commi
1, 1-bis e 1-ter.
3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del
comma 3 sono resi pubblici con le modalita' indicate nel
regolamento di cui all'art. 103, comma 4, lettera f).
3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3,
lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che cio'
sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea
convocata per approvare il bilancio relativo al quinto
esercizio successivo alla quotazione.
4. L'obbligo di offerta non sussiste se la
partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter e'
detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di
scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la
totalita' dei titoli in loro possesso, purche', nel caso di
offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati
in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia
offerto come alternativa un corrispettivo in contanti.
5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui
il superamento della partecipazione indicata nei commi 1,
1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non comporta
l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno
o piu' soci che detengono il controllo o sia determinato
da:
a) operazioni dirette al salvataggio di societa' in
crisi;
b) trasferimento dei titoli previsti dall'art. 105 tra
soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione;
c) cause indipendenti dalla volonta' dell'acquirente;
d) operazioni ovvero superamenti della soglia di
carattere temporaneo;
e) operazioni di fusione o di scissione;
f) acquisti a titolo gratuito.
6. La Consob puo', con provvedimento motivato, disporre
che il superamento della partecipazione indicata nei commi
1, 1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non comporta
obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle
ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti
nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.".
"Art. 109 Acquisto di concerto
1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti
dagli articoli 106 e 108 le persone che agiscono di
concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti
effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione
complessiva superiore alle percentuali indicate nei
predetti articoli. I medesimi obblighi sussistono in capo a
coloro che agiscono di concerto, a seguito di
maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei
diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti
di voto in misura superiore alle percentuali indicate
nell'art. 106.
2. Il comma 1, primo periodo, non si applica quando la
detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle
percentuali indicate agli articoli 106 e 108 costituisce
effetto della stipula di un patto, anche nullo, di cui
all'art. 122, salvo che gli aderenti siano venuti a
detenere una partecipazione complessiva superiore alle
predette percentuali nei dodici mesi precedenti la
stipulazione del patto.
3 [..]".
"Art. 120 Obblighi di comunicazione delle
partecipazioni rilevanti
1. Ai fini della presente sezione, per capitale di
societa' per azioni si intende quello rappresentato da
azioni con diritto di voto. Nelle societa' i cui statuti
consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno
previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale
si intende il numero complessivo dei diritti di voto.
2. Coloro che partecipano in un emittente azioni
quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in
misura superiore al due per cento del capitale ne danno
comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB. Nel
caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al
cinque per cento.
2-bis. La CONSOB puo', con provvedimento motivato da
esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza
e trasparenza del mercato del controllo societario e del
mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per
societa' ad elevato valore corrente di mercato e ad
azionariato particolarmente diffuso.
3. (abrogato)
4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche
degli investitori, stabilisce con regolamento:
a) le variazioni delle partecipazioni indicate nel
comma 2 che comportano obbligo di comunicazione;
b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni,
avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente
detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o
e' attribuito a soggetto diverso dal socio nonche' a quelle
di maggiorazione dei diritti di voto;
c) il contenuto e le modalita' delle comunicazioni e
dell'informazione del pubblico, nonche' le eventuali
deroghe per quest'ultima;
d) i termini per la comunicazione e per l'informazione
del pubblico;
d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai
possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti
previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
d-ter)i casi in cui la detenzione di strumenti
finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;
d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione
delle presenti disposizioni.
5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od
agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le
comunicazioni previste dal comma 2 non puo' essere
esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'art. 14,
comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Consob entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.
6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni
detenute, per il tramite di societa' controllate, dal
Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi
obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle societa'
controllate. ".
"Art. 121 Disciplina delle partecipazioni reciproche
1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2359-bis del
codice civile, in caso di partecipazioni reciproche
eccedenti il limite indicato nell'art. 120, comma 2, la
societa' che ha superato il limite successivamente non puo'
esercitare il diritto di voto inerente alle azioni
eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in
cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione
entro il termine previsto la sospensione del diritto di
voto si estende all'intera partecipazione. Se non e'
possibile accertare quale delle due societa' ha superato il
limite successivamente, la sospensione del diritto di voto
e l'obbligo di alienazione di applicano a entrambe, salvo
loro diverso accordo.
2. Il limite richiamato nel comma 1 e' elevato al
cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'art. 120,
comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione
che il superamento della soglia da parte di entrambe le
societa' abbia luogo a seguito di un accordo
preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle
societa' interessate.
3. Se un soggetto detiene una partecipazione in misura
superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una societa'
con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla
non possono acquisire una partecipazione superiore a tale
limite in una societa' con azioni quotate controllata dal
primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente
alle azioni eccedenti il limite indicato e' sospeso. Se non
e' possibile accertare quale dei due soggetti ha superato
il limite successivamente, la sospensione del diritto di
voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.
4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i
criteri stabiliti ai sensi dell'art. 120, comma 4, lettera
b).
5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti
ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica
di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il
sessanta per cento delle azioni ordinarie. )
6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del
voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'art. 14, comma
5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB
entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.".
L'art. 134 del medesimo d. lgv. n. 58 del 1998,
soppresso dalla presente legge, recava:
"Art. 134 Aumenti di capitale".
Si riporta il testo dell' art. 4 del Decreto
Legislativo 28 febbraio 2005 n. 38 " Esercizio delle
opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n.
1606/2002 in materia di principi contabili internazionali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66,
come modificato dalla presente legge:
"4. Bilancio di esercizio.
1. Le societa' di cui alle lettere a), b) e c)
dell'art. 2 redigono il bilancio di esercizio in
conformita' ai principi contabili internazionali, a partire
dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
2. Le societa' di cui alle lettere a), b) e c)
dell'art. 2 hanno la facolta' di redigere il bilancio di
esercizio in conformita' ai principi contabili
internazionali, per l'esercizio chiuso o in corso al 31
dicembre 2005.
3. Le societa' di cui alla lettera d) dell'art. 2, che
emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in
mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione
europea e che non redigono il bilancio consolidato,
redigono il bilancio di esercizio in conformita' ai
principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio
chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
4. Le societa' di cui alla lettera e) dell'art. 2 hanno
la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in
conformita' ai principi contabili internazionali, a partire
dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
5. Le societa' di cui alla lettera f) dell'art. 2 che
esercitano la facolta' di cui all'art. 3, comma 2, e le
societa' di cui alla lettera g) dell'art. 2 incluse,
secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale
e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle
prime redatto hanno la facolta' di redigere il bilancio di
esercizio in conformita' ai principi contabili
internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso
al 31 dicembre 2005.
6. Le societa' di cui alla lettera g) dell'art. 2,
diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la
facolta' di redigere il bilancio di esercizio in
conformita' ai principi contabili internazionali
6-bis. Le societa' di cui ai commi 1, 2 e 3 per le
quali, successivamente alla redazione di un bilancio in
conformita' ai principi contabili internazionali, vengono
meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali
principi, hanno la facolta' di continuare a redigere il
bilancio in conformita' ai principi contabili
internazionali
7. La scelta effettuata in esercizio delle facolta'
previste dai commi 4, 5, 6 e 6-bis non e' revocabile, salvo
che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente
illustrate nella nota integrativa, unitamente
all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico della societa'. In ogni caso, il bilancio
relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la
revoca della scelta e' redatto in conformita' ai principi
contabili internazionali
7-bis. I principi contabili internazionali, che sono
adottati con regolamenti UE entrati in vigore
successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella
redazione dei bilanci d'esercizio con le modalita'
individuate a seguito della procedura prevista nel comma
7-ter
7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia,
emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilita'
e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono
stabilite eventuali disposizioni applicative volte a
realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i
principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del
libro V del codice civile, con particolare riguardo alla
funzione del bilancio di esercizio .
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad
emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la
determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.
In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma
7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono
emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata
in vigore del regolamento UE ".
La L. 24-12-2007 n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007,
n. 300, S.O.
-Si riporta il testo dell'art. 2437-ter del codice
civile come modificato dalla presente legge:
Articolo 2437-ter. Criteri di determinazione del valore
delle azioni
Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per
le quali esercita il recesso.
Il valore di liquidazione delle azioni e' determinato
dagli amministratori, sentito il parere del collegio
sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale
dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale
della societa' e delle sue prospettive reddituali, nonche'
dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
Il valore di liquidazione delle azioni quotate in
mercati regolamentati e' determinato facendo riferimento
alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi
che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso
di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni
legittimano il recesso. Lo statuto delle societa' con
azioni quotate in mercati regolamentati puo' prevedere che
il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri
indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo
restando che in ogni caso tale valore non puo' essere
inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del
criterio indicato dal primo periodo del presente comma .
Lo statuto puo' stabilire criteri diversi di
determinazione del valore di liquidazione, indicando gli
elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono
essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal
bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonche' altri
elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere
in considerazione.
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del
valore di cui al secondo comma del presente articolo nei
quindici giorni precedenti alla data fissata per
l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione
e di ottenerne copia a proprie spese.
In caso di contestazione da proporre contestualmente
alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione e'
determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto
di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato
dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza
della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo
comma dell'art. 1349 .".

-Si riporta il testo dell'art. 2343-bis del codice
civile come modificato dalla presente legge:
"Articolo 2343-bis. Acquisto della societa' da
promotori, fondatori, soci e amministratori.
L'acquisto da parte della societa', per un
corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale
sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori,
dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla
iscrizione della societa' nel registro delle imprese, deve
essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un
esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede
la societa' ovvero la documentazione di cui all'art.
2343-ter primo e secondo comma contenente la descrizione
dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi
attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonche'
l'attestazione che tale valore non e' inferiore al
corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della
societa' durante i quindici giorni che precedono
l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta
giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea,
corredato dalla relazione dell'esperto designato dal
tribunale ovvero dalla documentazione di cui all'art.
2343-ter, deve essere depositato a cura degli
amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese
.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali
nell'ambito delle operazioni correnti della societa' ne' a
quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il
controllo dell'autorita' giudiziaria o amministrativa.
In caso di violazione delle disposizioni del presente
articolo gli amministratori e l'alienante sono solidalmente
responsabili per i danni causati alla societa', ai soci ed
ai terzi.".
- Si riporta il testo dell'art. 2500-ter del codice
civile come modificato dalla presente legge:
"Art.2500-ter. Trasformazione di societa' di persone
Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la
trasformazione di societa' di persone in societa' di
capitali e' decisa con il consenso della maggioranza dei
soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno
negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla
decisione spetta il diritto di recesso.
Nei casi previsti dal precedente comma il capitale
della societa' risultante dalla trasformazione deve essere
determinato sulla base dei valori attuali degli elementi
dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di
stima redatta a norma dell'art. 2343 ovvero dalla
documentazione di cui all'art. 2343-ter ovvero, infine, nel
caso di societa' a responsabilita' limitata, dell'art.
2465. Si applicano altresi', nel caso di societa' per
azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in
quanto compatibile, quarto comma dell'art. 2343 ovvero,
nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art.
2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.".
-Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 2441
del codice civile come modificato dalla presente legge:
"Articolo 2441 "Diritto di opzione"
Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni
convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai
soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi
sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta
anche ai possessori di queste, in concorso con i soci,
sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione deve essere depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa
nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della
societa', con modalita' atte a garantire la sicurezza del
sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza
della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante
deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non
inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione
dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni
convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le
azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di
opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato
regolamentato dagli amministratori, per conto della
societa', entro il mese successivo alla scadenza del
termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno
cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano gia'
stati integralmente venduti
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova
emissione che, secondo la deliberazione di aumento del
capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in
natura. Nelle societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati lo statuto puo' altresi' escludere il diritto
di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale
sociale preesistente, a condizione che il prezzo di
emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e
cio' sia confermato in apposita relazione da un revisore
legale o da una societa' di revisione legale
Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto
di opzione puo' essere escluso o limitato con la
deliberazione di aumento di capitale
Le proposte di aumento di capitale sociale con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi
del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del
presente articolo, devono essere illustrate dagli
amministratori con apposita relazione, dalla quale devono
risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione,
ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in
natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri
adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La
relazione deve essere comunicata dagli amministratori al
collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al
soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno
trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere
il proprio parere sulla congruita' del prezzo di emissione
delle azioni. Il parere del collegio sindacale e,
nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione
giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la
documentazione indicata dall'art. 2343-ter, terzo comma,
devono restare depositati nella sede della societa' durante
i quindici giorni che precedono l'assemblea e finche'
questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne
visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione
delle azioni in base al valore del patrimonio netto,
tenendo conto, per le azioni quotate in mercati
regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni
nell'ultimo semestre
Non si considera escluso ne' limitato il diritto di
opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale
preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte
da banche, da enti o societa' finanziarie soggetti al
controllo della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con
obbligo di offrirle agli azionisti della societa', con
operazioni di qualsiasi tipo, in conformita' con i primi
tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione
delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a
quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i
medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto
[disp. att. c.c. 211-bis]. Le spese dell'operazione sono a
carico della societa' e la deliberazione di aumento del
capitale deve indicarne l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la
maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie puo'
essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova
emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai
dipendenti della societa' o di societa' che la controllano
o che sono da essa controllate ".
- Si riporta il testo dell'art. 2327 del codice civile
come modificato dalla presente legge:
"Articolo 2327 Ammontare minimo del capitale
La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale
non inferiore a cinquantamila euro.".
Il testo dell'art. 2191 del codice civile e' il
seguente:
"2191. Cancellazione d'ufficio
Se un'iscrizione e' avvenuta senza che esistano le
condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro,
sentito l'interessato, ne ordina con decreto la
cancellazione [c.c. 2312] .".
- Si riporta il testo dell'art. 2477 del codice civile
come modificato dalla presente legge:
"2477 Sindaco e revisione legale dei conti
L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le
competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei
conti, la nomina di un organo di controllo o di un
revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo
di controllo e' costituito da un solo membro effettivo .
La nomina dell'organo di controllo o del revisore e'
obbligatoria se la societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione
legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei
limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis .
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del
revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se,
per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono
superati.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche
monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio
sindacale previste per le societa' per azioni.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono
superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere,
entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o
del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina
provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto
interessato.".
- Si riporta il testo dell'art. 2351 del codice civile
come modificato dalla presente legge:
"Articolo 2351. Diritto di voto
Ogni azione [c.c. 1550] attribuisce il diritto di voto
[c.c. 1531, 2333, 2335, 2344, 2352, 2353, 2354, n. 5, 2357,
2373, 2479, 2538].
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto
puo' prevedere la creazione di azioni senza diritto di
voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti,
con diritto di voto subordinato al verificarsi di
particolari condizioni non meramente potestative. Il valore
di tali azioni non puo' complessivamente superare la meta'
del capitale sociale.
Lo statuto puo' altresi' prevedere che, in relazione
alla quantita' delle azioni possedute da uno stesso
soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura
massima o disporne scaglionamenti.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto
puo' prevedere la creazione di azioni con diritto di voto
plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al
verificarsi di particolari condizioni non meramente
potestative. Ciascuna azione a voto plurimo puo' avere fino
a un massimo di tre voti.

Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346,
sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati
del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e
in particolare puo' essere ad essi riservata, secondo
modalita' stabilite dallo statuto, la nomina di un
componente indipendente del consiglio di amministrazione o
del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
cosi' nominate si applicano le medesime norme previste per
gli altri componenti dell'organo cui partecipano.".
 
Art. 21
Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie

1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo le parole: «sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime,» sono aggiunte le seguenti: «o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o piu' investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
2. Il comma 9-bis dell'articolo 32 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' sostituito dal seguente:
«9-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La composizione del patrimonio e la tipologia di investitori deve risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si applica agli interessi e altri proventi corrisposti a societa' per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.».
Riferimenti normativi

-Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante, "Modificazioni
al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati."
e successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"1. Soppressione della ritenuta alla fonte per talune
obbligazioni e titoli similari.
1.La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche,
da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici
trasformati in societa' per azioni in base a disposizione
di legge, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali
finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa'
diverse dalle prime o, qualora tali obbligazioni e titoli
similari e cambiali finanziarie non siano negoziate,
detenuti da uno o piu' investitori qualificati ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.
2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi
dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime
tributario di cui all'art. 2. Tale imposta spetta agli enti
territoriali emittenti ed e' agli stessi versata con le
modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241
3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina
introdotta dal presente decreto sono soppresse. ".
-Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, recante, "Misure urgenti per la
crescita del Paese.", convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 recante, "Misure urgenti per la
crescita del Paese.", come modificato dalla presente legge:
"Art. 32 Strumenti di finanziamento per le imprese
In vigore dal 25 giugno 2014
1. - 4. (soppressi)
5. All'art. 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n.
43, le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre
mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione»
sono sostituite dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non
inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla
data di emissione». (124)
5-bis. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge 13
gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse
da societa' di capitali nonche' da societa' cooperative e
mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le
societa' e gli enti non aventi titoli rappresentativi del
capitale negoziati in mercati regolamentati o non
regolamentati possono emettere cambiali finanziarie
subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:
a) l'emissione deve essere assistita, in qualita' di
sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da
una societa' di gestione del risparmio (SGR), da una
societa' di gestione armonizzata, da una societa' di
investimento a capitale variabile (SICAV), purche' con
succursale costituita nel territorio della Repubblica, che
assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli
e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino
alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non
inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli,
per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli
eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in
aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della
percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli
eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota
risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai
numeri 1) e 2);
c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un
revisore contabile o da una societa' di revisione iscritta
nel registro dei revisori contabili;
d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e
girate esclusivamente in favore di investitori
professionali che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della societa' emittente; il collocamento presso
investitori professionali in rapporto di controllo con il
soggetto che assume il ruolo di sponsor e' disciplinato
dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.
2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun
emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in
circolazione e' superiore al totale dell'attivo corrente,
come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo
corrente si intende l'importo delle attivita' in bilancio
con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del
bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto
alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato
da una societa' o da un ente a cio' tenuto, puo' essere
considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio
consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al
momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque
categorie di qualita' creditizia dell'emittente, ottima,
buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in
relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di
garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende
pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.
2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis,
lettere a) e b), del presente articolo, le societa' diverse
dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor.
2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al
comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita,
in misura non inferiore al 25 per cento del valore di
emissione, da garanzie prestate da una banca o da
un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di
garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da
societa' aderenti al consorzio.
2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis,
lettera c), si puo' derogare all'obbligo, ivi previsto, di
certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia
assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del
valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un
consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali
emesse da societa' aderenti al consorzio. In tal caso la
cambiale non puo' avere durata superiore al predetto
periodo di diciotto mesi». (125)
6 (soppresso)
7. Dopo l'art. 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43,
come modificato dal presente articolo, e' inserito il
seguente:
«Art. 1-bis.- 1. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 83-bis, comma 1, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono
essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine
l'emittente si avvale esclusivamente di una societa'
autorizzata alla prestazione del servizio di gestione
accentrata di strumenti finanziari.
2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma
dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla
societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari,
contenente la promessa incondizionata di pagare alla
scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali
finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli
intermediari depositari.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresi'
specificati:
a) l'ammontare totale dell'emissione;
b) l'importo di ciascuna cambiale;
c) il numero delle cambiali;
d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per
singola cambiale;
e) la data di emissione;
f) gli elementi specificati nell'art. 100, primo comma,
numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n.
1669;
g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con
l'indicazione dell'identita' del garante e l'ammontare
della garanzia;
h) l'ammontare del capitale sociale versato ed
esistente alla data dell'emissione;
i) la denominazione, l'oggetto e la sede
dell'emittente;
l) l'ufficio del registro delle imprese al quale
l'emittente e' iscritto.
4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni
contenute nel capo II del titolo II della parte III del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni.
5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo
sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma
restando comunque l'esecutivita' del titolo». (124)
8. Le disposizioni dell'art. 3, comma 115, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle cambiali
finanziarie nonche' alle obbligazioni e titoli similari
emessi da societa' non emittenti strumenti finanziari
rappresentativi del capitale quotati in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
diverse dalle banche e dalle microimprese, come definite
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, a condizione che tali cambiali finanziarie,
obbligazioni e titoli similari siano negoziati in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di
Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie,
obbligazioni e titoli similari non siano quotati, a
condizione che siano detenuti da investitori qualificati ai
sensi dell'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, che non detengano, direttamente o
indirettamente, anche per il tramite di societa' fiduciarie
o per interposta persona, piu' del 2 per cento del capitale
o del patrimonio della societa' emittente e sempreche' il
beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia
o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio
di informazioni. Dette disposizioni si applicano con
riferimento alle cambiali finanziarie, alle obbligazioni e
ai titoli similari emessi a partire dalla data di entrata
in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
9. Nell'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n. 239, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1
dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed
altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e
delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da societa'
per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in
societa' per azioni in base a disposizione di legge,
nonche' sugli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali
finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa'
diverse dalle prime.».
9-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, non si applica agli interessi e altri proventi
delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali
finanziarie corrisposti a organismi di investimento
collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno
Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia
investito in misura superiore al 50 per cento in tali
titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da
investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
composizione del patrimonio e la tipologia di investitori
deve risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima
ritenuta non si applica agli interessi e altri proventi
corrisposti a societa' per la cartolarizzazione dei crediti
di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli
detenuti dai predetti investitori qualificati e il cui
patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per
cento in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali
finanziarie.
10. Per i titoli emessi dalle societa' diverse dalle
banche e dalle societa' con azioni quotate nei mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, la disposizione di cui al comma 9
si applica con riferimento ai titoli emessi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. -112. (soppressi)
13. Le spese di emissione delle cambiali finanziarie,
delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'art. 1
del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, primo
comma, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute
indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.
14. -15. (soppressi)
16. (abrogato)
17. -18. (soppressi)
19. Le obbligazioni e i titoli similari emessi da
societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi
del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono
prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e
di subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o
superiore a trentasei mesi.
20. La clausola di subordinazione definisce i termini
di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli
altri creditori della societa' e ad eccezione dei
sottoscrittori del solo capitale sociale. Alle societa'
emittenti titoli subordinati si applicano le norme di cui
all'art. 2435 del codice civile.
Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra
le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti
massimi fissati dalla legge.
21. La clausola di partecipazione regola la parte del
corrispettivo spettante al portatore del titolo
obbligazionario, commisurandola al risultato economico
dell'impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto
al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non
puo' essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro
tempore vigente. La societa' emittente titoli partecipativi
si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore,
entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una
somma commisurata al risultato economico dell'esercizio,
nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte
variabile del corrispettivo).
Tale somma e' proporzionale al rapporto tra il valore
nominale delle obbligazioni partecipative e la somma del
capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato, e del medesimo valore delle predette
obbligazioni.
22. Le regole di calcolo della parte variabile del
corrispettivo sono fissate all'atto dell'emissione, non
possono essere modificate per tutta la durata
dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non
possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni
societarie assunte in ciascun esercizio di competenza.
23. La variabilita' del corrispettivo riguarda la
remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto
di rimborso in linea capitale dell'emissione.
24. Qualora l'emissione con clausole partecipative
contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il
vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei
limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la
componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto
di specifico accantonamento per onere nel conto dei
profitti e delle perdite della societa' emittente,
rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle
imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del
reddito dell'esercizio di competenza, a condizione che il
corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale
componente variabile. Ad ogni effetto di legge, gli utili
netti annuali si considerano depurati da detta somma.
24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si applica
solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati
nel comma 8.
25. La parte variabile del corrispettivo non e'
soggetta alla legge 7 marzo 1996, n. 108.
26. All'art. 2412 del codice civile, il quinto comma e'
sostituito dal seguente
«I commi primo e secondo non si applicano alle
emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in
mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di
acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.».
26-bis. Le obbligazioni, le cambiali finanziarie e i
titoli similari di cui al presente articolo, le quote di
fondi di investimento che investono prevalentemente negli
anzidetti strumenti finanziari, nonche' i titoli
rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi
ad oggetto gli anzidetti strumenti finanziari
costituiscono, anche se non destinati ad essere negoziati
in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di
negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di
credito da parte di operatori terzi, attivi ammessi a
copertura delle riserve tecniche delle imprese di
assicurazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro
30 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini
le misure di dettaglio per la copertura delle riserve
tecniche tramite gli attivi sopra menzionati.
L'investimento nei titoli e nelle quote di fondi di cui al
presente comma e' altresi' compatibile con le vigenti
disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi
pensione. ".
 
(( Art. 21 bis
Attivita' di consulenza finanziaria

1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino al 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015». ))

Riferimenti normativi

-Si riporta il testo dell'art. 19, del decreto
legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante "Attuazione
della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE,
93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.,
come modificato dalla presente legge:
"19. Disposizioni finali e transitorie.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in
vigore il 1° novembre 2007.
2. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data
del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di
negoziazione per conto proprio si intendono autorizzate
alla prestazione dei servizi e delle attivita' di cui
all'art. 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al
ricorrere delle medesime condizioni, si intendono
autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attivita'
di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, limitatamente agli
strumenti finanziari derivati.
3. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data
del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di
negoziazione per conto terzi si intendono autorizzate alla
prestazione del servizio di cui all'art. 1, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
4. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche
autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla
prestazione del servizio di collocamento, con preventiva
sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di
garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono
autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'art.
1, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
5. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche
autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla
prestazione del servizio di collocamento, senza preventiva
sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di
garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono
autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'art.
1, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
6. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data
del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di
gestione su base individuale di portafogli di investimento
per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione
del servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data
del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di
ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione si
intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui
all'art. 1, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
8. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla
prestazione di uno o piu' servizi di investimento alla data
del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla
prestazione del servizio di cui all'art. 1, comma 5,
lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
9. Le SGR autorizzate in Italia alla data del 31
ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del
servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera f), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
10. Le SIM, le SGR e le banche autorizzate in Italia
alla data del 31 ottobre 2007 comunicano alle autorita'
competenti alla tenuta dei rispettivi albi entro il 30
novembre 2007 se non intendono avvalersi della disposizione
di cui al comma 9.
11. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati
autorizzati in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si
intendono autorizzate all'esercizio dei mercati
regolamentati di cui all'art. 63, commi 1 e 3, e
all'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
12. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati
che gestiscono sistemi di scambi organizzati multilaterali
alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate
all'esercizio dell'attivita' di gestione di sistemi
multilaterali di negoziazione.
13. I soggetti abilitati adeguano entro il 30 giugno
2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007.
14. Fino al 31 dicembre 2015, la riserva di attivita'
di cui all'art. 18 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non pregiudica la
possibilita' per i soggetti che, alla data del 31 ottobre
2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di
continuare a svolgere il servizio di cui all'art. 1, comma
5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari
di pertinenza dei clienti.
14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con
proprio decreto, adottato sentite la Banca d'Italia e la
Consob, nomina, in sede di prima applicazione, i membri
dell'organismo di cui all'articolo 18-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissando la durata in
carica, i compensi e le attribuzioni. Alle relative spese
provvede l'organismo mediante le risorse derivanti dai
contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti ".
 
Art. 22
Misure a favore del credito alle imprese

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: «le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti,» sono inserite le seguenti: «nonche' alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi»;
b) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:

«Art. 17-bis.
Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresi' alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto mesi poste in essere dalle societa' di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonche' da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operativita', diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. (( La Banca d'Italia puo' prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto nonche' la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 ».
3-bis. Dopo l'articolo 150-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Art. 150-ter. - (Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo). - 1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), e' consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o piu' componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidita', finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera e' condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia». ))

4. L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: «derivati» sono inserite le seguenti: «e finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga (( un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario, )) fino alla scadenza dell'operazione;
c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;
d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; (( l'esercizio autonomo dell'attivita' di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), e' sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS.». ))
5. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo la parola: «crediti» sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR,»;
b) all'articolo 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. (( La Banca d'Italia puo' prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 ».
5-bis. Le societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono i fondi immobiliari previsti dagli articoli 12-bis e 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi, ovvero siano oggetto di istanza di ammissione, alle negoziazioni in un mercato regolamentato, possono, entro il 31 dicembre 2014, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies, per stabilire la possibilita' di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo medesimo per un periodo massimo non superiore a due anni al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica del regolamento e' possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nel caso in cui il regolamento del fondo gia' preveda la possibilita' di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999.
5-ter. Per i fondi immobiliari il cui termine di attivita', anche per effetto dell'eventuale esercizio della proroga ordinaria disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999, scade entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo puo' essere prorogata in via straordinaria, in deroga al limite di due anni stabilito al comma 5-bis, fino al 31 dicembre 2017, ferme restando le altre disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies.
5-quater. Le societa' di gestione del risparmio esercitano il potere di cui ai commi 5-bis e 5-ter previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui i regolamenti di gestione dei fondi non prevedono l'istituto dell'assemblea dei partecipanti, le societa' di gestione del risparmio sottopongono la modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei partecipanti riuniti in un'assemblea speciale all'uopo convocata. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti.
5-quinquies. Al fine di favorire una maggiore partecipazione assembleare le societa' di gestione del risparmio:
a) possono chiedere agli intermediari di cui all'articolo 1 del regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione, adottato dalla Banca d'Italia, e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, come sostituito dal provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del 22 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2013, tramite la societa' di gestione accentrata, la comunicazione dei dati identificativi dei titolari delle quote del fondo, che non abbiano espressamente vietato la diffusione degli stessi, sopportandone i relativi oneri;
b) consentono ai partecipanti l'espressione del voto per corrispondenza di cui all'articolo 18-quater, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999;
c) consentono ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e revocabile con dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno precedente l'assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta di cui al comma 5-sexies, lettera a), e non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega non puo' in ogni caso essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il rappresentato ne' alla societa' di gestione del risparmio, ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo;
d) pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che con le modalita' scelte per la pubblicazione del valore della quota, anche nel proprio sito internet e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso e' diffuso senza indugio alla societa' di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa. Ai fini dell'accertamento del diritto dei partecipanti all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto non sono opponibili alla societa' di gestione gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per l'assemblea.
5-sexies. Ferme restando le ulteriori disposizioni applicabili in materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene le seguenti informazioni:
a) la proposta di modificare il regolamento del fondo per consentire di prorogare, secondo quanto previsto nei commi 5-bis e 5-ter, la scadenza del fondo;
b) le modalita' di esercizio dei diritti dei partecipanti.
5-septies. Successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, le societa' di gestione del risparmio deliberano la modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo:
a) la possibilita' di prorogare il fondo, secondo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter;
b) che l'attivita' di gestione durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-bis e 5-ter e' finalizzata al completamento dell'attivita' di smobilizzo degli investimenti. In tale attivita' sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari a incrementarne il presumibile valore di realizzo e a condizione che tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al termine finale di durata del fondo, come prorogato;
c) che durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-bis e 5-ter, la misura della provvigione di gestione su base annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto a quanto previsto dal regolamento di gestione; e' fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo;
d) l'obbligo di distribuire ai partecipanti, con cadenza almeno semestrale, la totalita' dei proventi netti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo.
5-octies. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformita' alle disposizioni dei commi da 5-bis a 5-septies si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012, sulla gestione collettiva del risparmio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2012.
5-novies. Le societa' di gestione del risparmio comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni assunte ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-octies.
5-decies. Il termine del 22 luglio 2014 di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 5, 10 e 16, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, e' differito al 31 dicembre 2014. ))

6. Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c);
b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.»;
b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «I crediti relativi a ciascuna operazione» sono inserite le seguenti: «(per tali intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla societa' di cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le attivita' finanziarie acquistate con i medesimi»;
c) all'articolo 3, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 sui conti delle societa' di cui al comma 1 aperti presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengono accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della societa' ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Tali somme possono essere utilizzate dalle societa' di cui al comma 1 esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonche' per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonche' di procedure concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura non sono soggette a sospensione dei pagamenti e vengono immediatamente e integralmente restituite alla societa' senza la necessita' di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme.»;
d) all'articolo 3, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Sui conti correnti dove vengono accreditate le somme incassate per conto delle societa' di cui al comma 1 corrisposte dai debitori ceduti - aperti dai soggetti che svolgono nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), non sono ammesse azioni da parte dei creditori di tali soggetti se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1. In caso di avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura, per un importo pari alle somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1, vengono immediatamente e integralmente restituite alle societa' di cui al comma 1 senza la necessita' di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.»;
e) all'articolo 5, comma 2-bis, le parole: «comma 1-bis,» sono soppresse;
f) all'articolo 7, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di uno o piu' finanziamenti da parte della societa' emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante concessione di finanziamenti, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta erogazione, anche in parte, del finanziamento relativo alle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b).
2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi dalle societa' per finanziare l'erogazione dei finanziamenti o l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, in aggiunta agli altri obblighi previsti dalla presente legge, verificano la correttezza delle operazioni poste in essere ai sensi del comma 2-quater e la conformita' delle stesse alla normativa applicabile.».
(( 6-bis. L'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8-bis. - (Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento). - 1. Entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche gia' inserite nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del creditore ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto pagamento.
2. Le segnalazioni gia' registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di un'unica rata trimestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalita' di cui al comma 1.
3. Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione.
4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi anche se regolarizzate, si applica la normativa vigente». ))

7. L'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' abrogato.
(( 7-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2014»;
b) al comma 7-bis, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
7-ter. Per le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni di cui al medesimo comma 3-ter non si applicano relativamente ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

Riferimenti normativi

-Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600,
recante" Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi." e successive modificazioni ed
integrazioni, come modificato dalla presente legge:
"Art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di
capitale)
1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 23, che
hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali
finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con
obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi
corrisposti ai possessori
2. L'Ente poste italiane e le banche operano una
ritenuta del 27 per cento , con obbligo di rivalsa, sugli
interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di
conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da
certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche
anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono
soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da
banche italiane o da filiali italiane di banche estere a
banche con sede all'estero o a filiali estere di banche
italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti
intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente
poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e
conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' gli
interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato"
di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993,
n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del
debito pubblico.
3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al
comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta
ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'art. 23 che
intervengono nella loro riscossione.
3-bis. I soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 23,
che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e
g-ter) del comma 1, dell'art. 44 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti
proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento ovvero
con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli
altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e
dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista
di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma
1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni
emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso
dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta
ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al
comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi
maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.
4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono
applicate a titolo di acconto nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti
correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed altri
proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi
dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi; c) societa' ed enti
di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo
unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del
predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis e'
applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti
dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a
ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a
cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi
indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo
d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta
sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso
. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati
nei commi 3 e 3-bis corrisposti a societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui
all'art. 5 del testo unico, alle societa' ed enti di cui
alle lettere a) e b) dell'art. 87 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili
organizzazioni delle societa' ed enti di cui alla lettera
d) dello stesso art. 87.
5. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23
operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo
d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale
da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi
precedenti e da quelli per i quali sia prevista
l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte
sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non
sono residenti nel territorio dello Stato o stabili
organizzazioni di soggetti non residenti la predetta
ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' operata
anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa
commerciale. La predetta ritenuta e' operata anche sugli
interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro
corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese
residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si
applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a
formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo
d'acconto, in ogni altro caso.
5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica
agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti
a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti
creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea,
imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi
di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o
organismi di investimento collettivo del risparmio che non
fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche' privi di
soggettivita' tributaria, costituiti negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".

-Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1073, n. 601,
recante "Disciplina delle agevolazioni tributarie.",
successivamente modificato dal decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, come modificato dalla presente legge:
"Art. 15 Operazioni di credito a medio e lungo termine
1 Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e
lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e
formalita' inerenti alle operazioni medesime, alla loro
esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di
qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate
e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni,
postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in
relazione a tali finanziamenti, nonche' alle successive
cessioni dei relativi contratti o crediti e ai
trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da
aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni
che esercitano, in conformita' a disposizioni legislative,
statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo
termine, e quelle effettuate ai sensi dell' art. 5, comma
7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, per le quali e' stata esercitata l'opzione di
cui all'art. 17, sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali
e dalle tasse sulle concessioni governative.
[2] In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari
relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle
suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali
emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette
all'imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o
frazione di milione.
[3] Agli effetti di quest'articolo si considerano a
medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui
durata contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto mesi
".
Si riporta il testo dell'art. 114 del decreto
legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia." e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 114 Norme finali
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro
dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel
territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi
sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'art.
106.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano
ai soggetti, individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia,
gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza
sull'attivita' finanziaria svolta.
2-bis. Non configura esercizio nei confronti del
pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma l'operativita', diversa dal rilascio
di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di
soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle
microimprese, come definite dall'art. 2, paragrafo 1,
dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese
di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti
stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
come modificato dalla presente legge, e dalle relative
disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di
cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni
periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto, e
partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia,
secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca
d'Italia puo' prevedere che l'invio delle segnalazioni
periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto
nonche' la partecipazione alla centrale dei rischi
avvengano per il tramite di banche e intermediari
finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106.".
Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto
legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, recante "Codice
delle assicurazioni private.", cosi' come modificato dal
decreto legislativo del 29 febbraio 2008, n. 56,come
modificato dalla presente legge:
"Art. 38. Copertura delle riserve tecniche e
localizzazione delle attivita'
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita
e dei rami danni, nonche' le riserve di perequazione di cui
all'art. 37, comma 7, sono coperte con attivi di proprieta'
dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene
conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e
dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la
redditivita' e la liquidita' degli investimenti,
provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione
degli attivi medesimi.
2. L'impresa puo' coprire le riserve tecniche
esclusivamente con le categorie di attivi, compresi gli
strumenti finanziari derivati, e finanziamenti concessi nei
confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle
microimprese, come definite dall'art. 2, paragrafo 1,
dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea che sono ammessi nel regolamento
adottato dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce, nel medesimo
regolamento, le tipologie, le modalita', i limiti di
impiego e le relative quote massime nel rispetto delle
disposizioni previste dall'ordinamento comunitario."
Nel caso di finanziamenti concessi nei confronti di
soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle
microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e limiti
operativi tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da
una banca o da un intermediario finanziario iscritto
nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla
lettera a) trattenga un interesse economico
nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del
finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca
o intermediario finanziario, fino alla scadenza
dell'operazione;
c) il sistema dei controlli interni e gestione dei
rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere
a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a
tale categoria di attivi;
d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di
patrimonializzazione l'esercizio autonomo dell'attivita' di
individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore,
in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), e'
sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS;
3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o piu'
attivi non sono state osservate le regole di cui al comma
2, comunica all'impresa l'inammissibilita' ad essere
destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve
tecniche.
4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in
circostanze eccezionali e su motivata richiesta
dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare, in via temporanea,
l'investimento in categorie di attivi a copertura delle
riserve tecniche diverse da quelle previste in via
generale.
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un
investimento in una societa' controllata, che per conto
dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in
parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta
applicazione delle norme e dei principi di cui al presente
articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla societa'
controllata.
6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano,
l'impresa puo' localizzare gli attivi posti a copertura
delle riserve tecniche in uno o piu' Stati membri. Su
richiesta dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare la
localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In
deroga alle disposizioni del presente comma, la
localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a
copertura delle riserve tecniche e' libera, salvo quanto
disposto dall'art. 47."
Si riporta il testo degli articoli 1 e 8 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , recante "Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52.", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1 Definizioni
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita'
di investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) 'societa' di investimento a capitale
variabile'(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di
societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e
direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in
forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
e gestito da un gestore
k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio'
(Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio
dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili,
in base a una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito
di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in
uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano la
cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
di cui all'art. 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie
attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) 'investitori professionali': i clienti
professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e
2-sexies;
m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli
investitori che non sono investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi
rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede
legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita
l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA e il gestore di EuSEF;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o
dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder
e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato
di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) 'soggetti abilitati': le Sim, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le
societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e
le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
servizi o delle attivita' di investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;»;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine":
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente
in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro della
Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla
Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato
regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come
Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo
Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta
valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori
mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizione di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio
approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore
all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un
fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una
capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare
inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI
gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi
i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
consecutivi;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'art. 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad
azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i
certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di
interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo del
risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati
connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o
rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici
finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati
con consegna fisica del sottostante o attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati
connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il
pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in
tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione
dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad
altro evento che determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine
("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il
cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica
del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f)
che non hanno scopi commerciali, e aventi le
caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio
di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui
tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a
variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di
emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire
in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure,
diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a
regolari richiami di margini.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari
richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati
ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
o soggetti a regolari richiami di margine.
3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e),
f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari
previsti dal comma 1-bis, lettera d).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti
finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati
per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo
automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresi' strumenti
finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
sensi dell'art. 18, comma 5.
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne'
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende
l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta e in relazione a ordini dei
clienti, nonche' l'attivita' di market maker.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico
negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente
al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema
multilaterale di negoziazione.
5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi
multilaterali di negoziazione, su base continua, come
disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti"
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni
relative ad un determinato strumento finanziario. La
raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione
delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non
e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante
canali di distribuzione
5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione" si intende la gestione di sistemi
multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali per
le start-up innovative» si intende una piattaforma online
che abbia come finalita' esclusiva la facilitazione della
raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up
innovative, comprese le start-up a vocazione sociale.
5-decies. Per «start-up innovativa» si intende la
societa' definita dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179.
6. Per "servizi accessori" si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari e relativi servizi connessi;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori per
consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi
finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in scambi, quando collegata alla
prestazione di servizi d'investimento;
g-bis) le attivita' e i servizi individuati con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla
prestazione di servizi di investimento o accessori aventi
ad oggetto strumenti derivati.
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti. ".
"Art. 8 Vigilanza informativa
In vigore dal 25 giugno 2014
1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere,
nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti
abilitati la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei
termini dalle stesse stabiliti.
1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano
alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo
quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia
puo' prevedere che la partecipazione alla centrale dei
rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari
iscritti all'albo di cui all'art. 106.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere
esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato
della revisione legale dei conti.
3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca
d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui
venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che
possano costituire un'irregolarita' nella gestione ovvero
una violazione delle norme che disciplinano l'attivita'
delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio, delle
Sicav o delle Sicaf. A tali fini lo statuto delle SIM,
delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav o
delle Sicaf, indipendentemente dal sistema di
amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo
che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e
poteri.
4. I soggetti incaricati della revisione legale dei
conti delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio,
delle Sicav o delle Sicaf comunicano senza indugio alla
Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati
nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una
grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita'
delle societa' sottoposte a revisione ovvero che possano
pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un
giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una
dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio
sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.
5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche
all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai soggetti
incaricati della revisione legale dei conti presso le
societa' che controllano le SIM, le societa' di gestione
del risparmio, le Sicav o delle Sicaf o che sono da queste
controllate ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario.
5-bis. La Consob, nell'ambito delle sue competenze,
puo' esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti
dall'art. 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito delle
sue competenze, puo' esercitare sui soggetti abilitati i
poteri previsti dall'art. 187-octies, comma 3, lettera c).
6. I commi 3, 4, 5 e 5-bis si applicano alle banche
limitatamente alla prestazione dei servizi e delle
attivita' di investimento.".
-si riporta la lettera o) del comma 1 dell'art. 1,
rubricato "Definizioni" del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 , recante "Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.":
"o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;"
-si riportano gli articoli 12-bis e 13 del decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 24 maggio 1999, n. 228, recante "Regolamento
recante norme per la determinazione dei criteri generali
cui devono essere uniformati i fondi comuni di
investimento.":
"Articolo 12-bis. Fondi immobiliari.
1. I fondi immobiliari sono istituiti in forma chiusa.
2. Il patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto
dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia,
anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 6, comma
1, lettere a) e c), numeri 1 e 5, del Testo unico, e'
investito nei beni di cui all'art. 4, comma 2, lettera d),
in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo
del fondo. Detta percentuale e' ridotta al 51 per cento
qualora il patrimonio del fondo sia altresi' investito in
misura non inferiore al 20 per cento del suo valore in
strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti
reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca
immobiliare. I limiti di investimento indicati nel presente
comma devono essere raggiunti entro ventiquattro mesi
dall'avvio dell'operativita'.
2-bis. Per i fondi orientati all'investimento in beni
immobili a prevalente utilizzo sociale il termine dei
ventiquattro mesi di cui al comma 2 e' innalzato a
quarantotto mesi nel caso in cui le attivita' in cui e'
investito il patrimonio del fondo siano costituite
esclusivamente dai beni di cui all'art. 4, comma 2, lettera
d) e da liquidita' o strumenti finanziari di elevati merito
creditizio e liquidita', destinati al pagamento di oneri di
edificazione sulla base di impegni assunti dalla SGR,
nell'ambito di un programma volto al raggiungimento delle
soglie indicate al comma 2 entro 48 mesi dall'avvio
dell'operativita'.
3. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare
o delle quote di un comparto del fondo stesso puo' essere
effettuata, ove il regolamento del fondo lo preveda, sia in
fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione
del fondo, mediante conferimento dei beni di cui all'art.
4, comma 2, lettera d). Il fondo immobiliare nel caso di
conferimenti deve:
a) acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in
mercati regolamentati, un'apposita relazione di stima
elaborata, in data non anteriore a trenta giorni dalla
stipula dell'atto, da esperti indipendenti di cui all'art.
17, comma 10, del presente regolamento. Il valore attestato
dalla relazione di stima non deve essere inferiore al
valore delle quote emesse a fronte del conferimento;
b) acquisire la valutazione di un intermediario
finanziario incaricato di accertare la compatibilita' e la
redditivita' dei conferimenti rispetto alla politica di
gestione in relazione all'attivita' di sollecitazione
all'investimento svolta dal fondo medesimo. Detta
valutazione puo' essere predisposta dal soggetto incaricato
della stima di cui alla lettera a) del presente comma nel
caso in cui questi possegga i necessari requisiti
professionali.
4. Il divieto di cui all'art. 12, comma 3, del presente
regolamento non trova applicazione, nei confronti dei soci
della societa' di gestione dei fondi immobiliari o delle
societa' facenti parte del gruppo rilevante cui essa
appartiene. Tali operazioni possono essere eseguite
subordinatamente alle seguenti cautele:
a) il valore del singolo bene oggetto di cessione,
acquisto o conferimento non puo' superare il 10 per cento
del valore del fondo; il totale delle operazioni
effettuate, anche indirettamente, con soci della societa'
di gestione non puo' superare il 40 per cento del valore
del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche
indirettamente, con soci e con i soggetti appartenenti al
loro gruppo rilevante non puo' superare il 60 per cento del
valore del fondo;
b) dopo la prima emissione di quote, il valore del
singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento e
in ogni caso il totale delle operazioni effettuate, anche
indirettamente, con soci della societa' di gestione e con i
soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non puo'
superare il 10 per cento del valore complessivo del fondo
su base annua;
c) i beni acquistati o venduti dal fondo devono
costituire oggetto di relazione di stima elaborata da
esperti aventi i requisiti previsti dall'art. 17 del
presente regolamento;
d) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei
conferimenti devono essere detenute dal conferente per un
ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della
sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla
data del conferimento. Il regolamento del fondo disciplina
le modalita' con le quali i soggetti che effettuano i
conferimenti si impegnano al rispetto dell'obbligo;
e) l'intermediario finanziario di cui al comma 3,
lettera b), non deve appartenere al gruppo del soggetto
conferente;
f) la delibera dell'organo di amministrazione della SGR
deve illustrare l'interesse del fondo e dei suoi
sottoscrittori all'operazione e va assunta su conforme
parere favorevole dell'organo di controllo.
5. Le cautele di cui al comma 4, lettere a), b) e c)
non si applicano ai fondi costituiti ai sensi degli
articoli 15 e 16 del presente regolamento.
6. Le cautele di cui al comma 4, lettere a) e b) non si
applicano ai fondi le cui quote siano uguali o superiori a
250.000 euro.
7. I fondi immobiliari possono assumere prestiti sino
ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili,
dei diritti reali immobiliari, delle partecipazioni in
societa' immobiliari e delle parti di fondi immobiliari e
del 20 per cento degli altri beni. Detti prestiti possono
essere assunti anche al fine di effettuare operazioni di
valorizzazione dei beni in cui e' investito il fondo per
tali operazioni intendendosi anche il mutamento della
destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile.
7-bis. I limiti di cui al comma 7 non si applicano ai
fondi costituiti ai sensi dell'art. 16 del presente
regolamento.
8. I fondi immobiliari possono assumere prestiti per i
rimborsi anticipati delle quote, nei limiti indicati al
comma 7 e comunque per un ammontare non superiore al 10 per
cento del valore del fondo fermo restando quanto previsto
dall'art. 12, comma 2-ter. "
"Articolo 13. Fondi immobiliari con apporto pubblico.
1. Il conferimento di immobili ai fondi previsti
dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e
successive modificazioni e integrazioni, e' riservato ai
soggetti di cui al medesimo art. 14-bis, secondo le
modalita' ivi indicate.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni
speciali stabilite dal suddetto art. 14-bis, in quanto
compatibili con le disposizioni del presente regolamento e
non penalizzanti rispetto ai fondi con apporto privato, ai
fondi ivi previsti si applicano le disposizioni del
presente regolamento e degli altri provvedimenti previsti
dal testo unico con riferimento ai fondi chiusi che sono
investiti in beni immobili ad eccezione dei limiti indicati
al comma 4 dell'art. 12-bis."
-si riporta il comma 6 dell'art. 14 del decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 24 maggio 1999, n. 228, recante "Regolamento
recante norme per la determinazione dei criteri generali
cui devono essere uniformati i fondi comuni di
investimento.":
"6. Le quote di partecipazione, secondo le modalita'
indicate nel regolamento, devono essere rimborsate ai
partecipanti alla scadenza del termine di durata del fondo
ovvero possono essere rimborsate anticipatamente. Il
regolamento del fondo puo' prevedere i casi in cui e'
possibile una proroga del termine di durata del fondo non
superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo
degli investimenti. Le SGR danno comunicazione alla Banca
d'Italia e alla Consob dell'effettuazione della proroga,
specificando le motivazioni poste a supporto della relativa
decisione."
-si riporta il comma 2 dell'art. 18-quater del decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228,
recante "Regolamento recante norme per la determinazione
dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi
comuni di investimento.":
"2. Il voto puo' essere dato per corrispondenza se cio'
e' ammesso dal regolamento del fondo. In tale caso l'avviso
di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione
proposta. Non si tiene conto del voto in tale modo espresso
se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non e'
conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione."
Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 5 e 7 della
legge 30 aprile 1999, n. 130, recante "Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti.", come modificato dalla
presente legge:
"1. Ambito di applicazione e definizioni.
1. La presente legge si applica alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri,
individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di
crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:
a) il cessionario sia una societa' prevista dall'art.
3;
b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori
ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla societa'
cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
titoli emessi, dalla stessa o da altra societa', per
finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento
dei costi dell'operazione.
1-bis. La presente legge si applica altresi' alle
operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la
sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli
similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque
titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi
e convertibili, da parte della societa' emittente i titoli.
Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o
acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si
intendono riferiti alla societa' emittente i titoli
1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'art.
3 possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti
diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come
definite dall'art. 2, paragrafo 1, dell'allegato alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del
6 maggio 2003, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da
una banca o da un intermediario finanziario iscritto
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i
quali possono svolgere altresi' i compiti indicati all'art.
2, comma 3, lettera c);
b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare
l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad
investitori qualificati come definiti ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla
lettera a) trattenga un significativo interesse economico
nell'operazione, nel rispetto delle modalita' stabilite
dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia
2. Nella presente legge si intende per «testo unico
bancario» il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia.".
"3. Societa' per la cartolarizzazione dei crediti.
1. La societa' cessionaria, o la societa' emittente
titoli se diversa dalla societa' cessionaria, hanno per
oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni
di cartolarizzazione dei crediti.
2. I crediti relativi a ciascuna operazione (per tali
intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del
debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito
maturato dalla societa' di cui al comma 1 nel contesto
dell'operazione), i relativi incassi e le attivita'
finanziarie acquistate con i medesimi costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
societa' e da quello relativo alle altre operazioni. Su
ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di
creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per
finanziare l'acquisto dei crediti stessi.
2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti
diversi da quelli di cui al comma 2 sui conti delle
societa' di cui al comma 1 aperti presso la banca
depositaria ovvero presso i soggetti di cui all'art. 2,
comma 3, lettera c), dove vengono accreditate le somme
corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma
pagata o comunque di spettanza della societa' ai sensi
delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di
ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai
sensi dei contratti dell'operazione. Tali somme possono
essere utilizzate dalle societa' di cui al comma 1
esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati
dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei
contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi
insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonche' per il
pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di
avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui
al titolo IV del testo unico bancario, nonche' di procedure
concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle
affluite in corso di procedura non sono soggette a
sospensione dei pagamenti e vengono immediatamente e
integralmente restituite alla societa' senza la necessita'
di deposito di domanda di ammissione al passivo o di
rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di
restituzione di somme.
2-ter. Sui conti correnti dove vengono accreditate le
somme incassate per conto delle societa' di cui al comma 1
corrisposte dai debitori ceduti - aperti dai soggetti che
svolgono nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei
crediti, anche su delega dei soggetti di cui all'art. 2,
comma 6, i servizi indicati nell'art. 2, comma 3, lettera
c), non sono ammesse azioni da parte dei creditori di tali
soggetti se non per l'eccedenza delle somme incassate e
dovute alle societa' di cui al comma 1. In caso di avvio
nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali,
le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in
corso di procedura, per un importo pari alle somme
incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1, vengono
immediatamente e integralmente restituite alle societa' di
cui al comma 1 senza la necessita' di deposito di domanda
di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei
piani riparto o di restituzione di somme.
3. Le societa' di cui al comma 1 si costituiscono in
forma di societa' di capitali. Fermi restando gli obblighi
di segnalazione previsti per finalita' statistiche, la
Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, puo'
imporre alle societa' di cui al comma 1 obblighi di
segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati
al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui
i crediti si riferiscono
-al comma 2-bis dell'art. 5 della legge 30 aprile 1999,
n. 130, recante "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei
crediti.", sono state , dal presente decreto-legge,
soppresse le parole "comma 1-bis".
"5. Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati.
1. Ai titoli emessi dalla societa' cessionaria o dalla
societa' emittente titoli, per finanziare l'acquisto dei
crediti, si applicano gli articoli 129 e 143 del testo
unico bancario.
2. Alle emissioni dei titoli non si applicano il
divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previsto
dall'art. 11, comma 2, del testo unico bancario, ne' i
limiti quantitativi alla raccolta prescritti dalla
normativa vigente; non trovano altresi' applicazione gli
articoli da 2410 a 2420 del codice civile.
2-bis. I titoli emessi nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione di cui all'art. 1, anche non destinati ad
essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi
multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione
del merito di credito da parte di operatori terzi,
costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve
tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell'art.
38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un
regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la
copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra
menzionati. L'investimento nei titoli di cui al presente
comma e' altresi' compatibile con le vigenti disposizioni
in materia di limiti di investimento di fondi pensione.".
"7. Altre operazioni.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano,
in quanto compatibili:
a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti
realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al
soggetto cedente da parte della societa' per la
cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli;
b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi
per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Nel caso di operazioni realizzate mediante
erogazione di un finanziamento, i richiami al cedente e al
cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al
soggetto finanziato e al soggetto finanziatore.
2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante
cessione a un fondo comune di investimento, i servizi
indicati nell'art. 2, comma 3, lettera c), possono essere
svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'art. 2, comma
6, dalla societa' di gestione del risparmio che gestisce il
fondo. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore del
fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della
presente legge, nonche' le restanti disposizioni della
presente legge, in quanto compatibili.
2-ter. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2-bis,
si applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai
soggetti ivi menzionati ai fini dell'investimento nelle
quote dei fondi di cui all'art. 7, comma 2-bis
2-quater. La presente legge si applica altresi' alle
operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla
concessione di uno o piu' finanziamenti da parte della
societa' emittente i titoli. Nel caso di operazioni
realizzate mediante concessione di finanziamenti, i
richiami al cedente e al cessionario devono intendersi
riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al
soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si
intendono riferiti ai soggetti finanziati. A tali
operazioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta erogazione,
anche in parte, del finanziamento relativo alle operazioni
di cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti
sorti e sulle somme corrisposte dai debitori sono ammesse
azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all' art. 1,
comma 1, lettera b).
2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i
titoli emessi dalle societa' per finanziare l'erogazione
dei finanziamenti o l'acquisto dei crediti sono destinati
ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2-septies. I soggetti di cui all'art. 2, comma 6, in
aggiunta agli altri obblighi previsti dalla presente legge,
verificano la correttezza delle operazioni poste in essere
ai sensi del comma 2-quater e la conformita' delle stesse
alla normativa applicabile.".
Si riporta l'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, recante "Interventi urgenti di avvio del
piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle
tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione,
lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche'
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO
2015.", convertito, con modificazioni, nella legge 21
febbraio 2014, n. 9, recante "Interventi urgenti di avvio
del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle
tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi
RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11 Misure per favorire la risoluzione di crisi
aziendali e difendere l'occupazione
In vigore dal 25 giugno 2014
1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
dopo le parole: «ai finanziamenti del Foncooper» sono
inserite le seguenti: «e a quelli erogati dalle societa'
finanziarie ai sensi dell'art. 17, comma 5,».
2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami
d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese
sottoposte a fallimento, concordato preventivo,
amministrazione straordinaria o liquidazione coatta
amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o
per l'acquisto le societa' cooperative costituite da
lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla
procedura.
3. L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della
vendita alle societa' cooperative di cui al comma 2,
costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'art. 7,
comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche'
dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n.
92, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione
delle vigenti norme in materia di integrazione del
trattamento salariale in favore dei lavoratori che non
passano alle dipendenze della societa' cooperativa.
3-bis. Il quarto comma dell'art. 2526 del codice civile
si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si
applicano le norme sulle societa' a responsabilita'
limitata, il limite all'emissione di strumenti finanziari
si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.
3-ter. All'art. 4, comma 4-septies, del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: «per
un massimo di 12 mesi» sono aggiunte le seguenti: «, o per
un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato
autorizzato un programma di cessione dei complessi
aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in
tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica
relazione del commissario straordinario, l'utile
prosecuzione dell'esercizio d'impresa».
3-quater. (abrogato)
3-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
«2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi restando
gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni
discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai
sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai
fini della legittimita' della vendita.».".
-Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto legge 24
aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale.", convertito, con
modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, recante
"Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale. Deleghe al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il
riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche'
per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita'
di Stato e di tesoreria.", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei
crediti certificati)
In vigore dal 24 giugno 2014
1. Al fine di assicurare il completo ed immediato
pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi,
liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed
appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli
altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre
2013 e certificati alla data di entrata in vigore del
presente decreto ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis e 3-ter
del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o
dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal
momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione
ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono,
altresi', assistiti dalla medesima garanzia dello Stato,
sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di
cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma
3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed
esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non
ancora certificati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a
condizione che:
a) i soggetti creditori presentino istanza di
certificazione improrogabilmente entro il 31 ottobre 2014,
utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo
7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del 2013;
b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite
la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle
pubbliche amministrazioni debitrici. La certificazione deve
avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione
dell'istanza. Il diniego, anche parziale, della
certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve
essere puntualmente motivato. Ferma restando l'attivazione
da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui
all'art. 9, comma 3-bis, del predetto decreto legge n. 185
del 2008, il mancato rispetto di tali obblighi comporta a
carico del dirigente responsabile l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del predetto
decreto legge n. 35 del 2013. Le amministrazioni di cui al
primo periodo che risultino inadempienti non possono
procedere ad assunzioni di personale o ricorrere
all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.
2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al
comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi
del patto di stabilita' interno.
3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il
credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato
ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario
finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni
quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia
dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori
alla misura massima determinata con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta
la cessione del credito, la pubblica amministrazione
debitrice diversa dallo Stato puo' chiedere, in caso di
temporanee carenze di liquidita', una ridefinizione dei
termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una
durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia
dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della
specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di
pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere
sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni
debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente
il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle
operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni
di pagamento del debito di cui al presente comma al
ripristino della normale gestione della liquidita'.
L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni
finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato,
puo' essere richiesta dalla pubblica amministrazione
debitrice alla banca o all'intermediario finanziario
cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro
intermediario finanziario qualora il cessionario non
consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal
caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito
certificato e' ceduto di diritto alla predetta banca o
intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti
S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
nonche' istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e
internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli
intermediari finanziari, sulla base di una convenzione
quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti
assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e
ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di
effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle
condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata
massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche
amministrazioni debitrici rilasciano delegazione di
pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a
ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra
simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio.
L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria
stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima.
I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al
comma 1, gia' oggetto di ridefinizione possono essere
acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni
della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi
ceduti a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' alle
istituzioni finanziarie dell'Unione europea e
internazionali. Alle operazioni di ridefinizione dei
termini e delle condizioni di pagamento dei debiti di cui
al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non
si applicano i limiti fissati, per le regioni a statuto
ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n.
281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e 204 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le altre
pubbliche amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze un
apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal
rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite
risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo e' a
prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia
dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia
e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La gestione del
Fondo puo' essere affidata a norma dell'articolo 19, comma
5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti termini e
modalita' tecniche di attuazione dei commi 1 e 3 , ivi
compresa la misura massima dei tassi di interesse
praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e
delle condizioni di pagamento del debito derivante dai
crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3,
nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di
operativita' e di escussione della garanzia del Fondo,
nonche' della garanzia dello Stato di ultima istanza.
5. In caso di escussione della garanzia, e' attribuito
allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La
rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a
concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati
alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi
titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello
Stato. Con il decreto di cui al comma 4 sono disciplinate
le modalita' per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui
al presente comma, anche al fine di garantire il recupero
delle somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi
titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello
Stato.
6. Nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con
una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio
statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies e
12-septies dell'articolo 11, del decreto legge 28 giugno
2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013 n. 99, sono abrogati.
7-bis. Le cessioni dei crediti certificati mediante la
piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni di cui al comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata
e possono essere effettuate a favore di banche o
intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi
ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a
istituzioni finanziarie dell'Unione europea e
internazionali. Le suddette cessioni dei crediti
certificati si intendono notificate e sono efficaci ed
opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla
data di comunicazione della cessione alla pubblica
amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che
costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino
entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le
disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli
69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
nonche' le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 21
febbraio 1991, n. 52, e all'art. 67 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche alle cessioni effettuate dai
suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si
applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n.
130
7-ter. Le verifiche di cui all'art. 48-bis del decreto
dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni
esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti
certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni
relative a prestazioni professionali alla data del 31
dicembre 2013, tramite la piattaforma elettronica nei
confronti dei soggetti creditori. All'atto del pagamento
dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche
amministrazioni effettuano le predette verifiche
esclusivamente nei confronti del cessionario.
7-quater. L'art. 8 e il comma 2-bis dell'articolo 9 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono
abrogati.".
-si riporta la lettera b) del comma 3-ter dell'art. 9
rubricato "Rimborsi fiscali ultradecennali e
velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace
s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.", del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale. ", convertito, con modificazioni,
nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti
per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale.":
"b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle
regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi
sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione
degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o
programmi siano state previste operazioni relative al
debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di
gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti
piani o programmi operativi."
 
(( Art. 22 bis
Semplificazioni nelle operazioni promozionali

1. All'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta». ))

Riferimenti normativi

-Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 430,
recante "Regolamento concernente la revisione organica
della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio,
nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi
dell'art. 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.",
come modificato dalla presente legge:
"6. Esclusioni.
1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:
a) i concorsi indetti per la produzione di opere
letterarie, artistiche o scientifiche, nonche' per la
presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o
industriale, nei quali il conferimento del premio
all'autore dell'opera prescelta ha carattere di
corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il
riconoscimento del merito personale o un titolo
d'incoraggiamento nell'interesse della collettivita';
b) le manifestazioni nelle quali e' prevista
l'assegnazione di premi da parte di emittenti
radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei
luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreche'
l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o
servizi di altre imprese; per le emittenti radiofoniche si
considerano presenti alle manifestazioni anche gli
ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso
collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro
collegamento a distanza;
c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali
costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi
dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un
prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello
acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti
al fine di promozionare quest'ultimo, o da quantita'
aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una
determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi
sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa
successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti
buoni o in un altro punto vendita facente parte della
stessa insegna o ditta.
d) le manifestazioni nelle quali i premi sono
costituiti da oggetti di minimo valore, sempreche' la
corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla
natura o dall'entita' delle vendite alle quali le offerte
stesse sono collegate;
e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati
a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che
abbiano finalita' eminentemente sociali o benefiche. ".
 
(( Art. 22 ter
Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo qualora vi sia la necessita' di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, recante
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 31 Esercizi commerciali
In vigore dal 21 agosto 2013
1. In materia di esercizi commerciali, all'art. 3,
comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, sono soppresse le parole: "in via
sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono
soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli
elenchi regionali delle localita' turistiche o citta'
d'arte".
2.Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale
in materia di concorrenza, liberta' di stabilimento e
libera prestazione di servizi, costituisce principio
generale dell'ordinamento nazionale la liberta' di apertura
di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza
contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di
qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela
della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso
l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli
enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni
del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo
prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli
operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali,
ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi
attivita' produttive e commerciali solo qualora vi sia la
necessita' di garantire la tutela della salute, dei
lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e
dei beni culturali.".
 
(( Art. 22 quater
Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a
commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano
delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente, l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 61 del 2013, puo' contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attivita' di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La funzionalita' di cui al periodo precedente e' attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle misure e alle attivita' di tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione e' di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attestazione puo' riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entita' e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, il comma 11-quinquies e' sostituito dal seguente:
«11-quinquies. Qualora sia necessario ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, non oltre l'anno 2014, il giudice procedente trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta del commissario straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita' di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell'aumento di capitale di cui al comma 11-bis. Tutte le attivita' di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege del Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell'aumento di capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia Giustizia S.p.A. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall'autorita' giurisdizionale procedente».
3. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In relazione al commissariamento dell'ILVA S.p.A., gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed e' responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalita' operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa; dispone altresi' i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario.
1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui all'articolo 1, comma 9, e' avviato su proposta del sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, entro quindici giorni dalla disponibilita' dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9».
4. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'articolo 1, comma 5, nei termini ivi previsti, si intende che, trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno l'80 per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo gia' previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l'applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio».
5. La Batteria 11 di cui al punto 16.l) della parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitario, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovra' essere valutato dall'Autorita' competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.
6. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, approvato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento, all'entrata in esercizio dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovra' essere valutato dall'Autorita' competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, come
modificato dalla presente legge:
"12. Disposizioni in materia di imprese di interesse
strategico nazionale
In vigore dal 17 luglio 2014
1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
di cui al comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto
delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata
ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in
considerazione dell'urgente necessita' di provvedere e di
evitare ulteriori ritardi, e' autorizzata la costruzione e
la gestione delle discariche per rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro
dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, che hanno
ottenuto parere di compatibilita' ambientale, per la
discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010, e valutazione
d'impatto ambientale, per la discarica di rifiuti
pericolosi nel 1995, positivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, da destinarsi
esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti
dall'attivita' dell'ILVA di Taranto e dagli interventi
necessari per il risanamento ambientale.
2. Le modalita' di costruzione e di gestione delle
discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, nel rispetto delle normative vigenti
e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, su proposta del sub commissario di
cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 61 del
2013, sentita l'Agenzia regionale per la protezione
ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima
procedura, sentito il comune di Statte e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite anche le
misure di compensazione ambientali.
3. Il commissario straordinario, di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2013, puo' sciogliersi
dai contratti con parti correlate in corso d'esecuzione
alla data del decreto che dispone il commissariamento
dell'impresa, ove questi siano incompatibili con la
predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5
e 6 del predetto articolo. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro
subordinato nonche' ai contratti di cui agli articoli 72,
ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267.
4. La disciplina della responsabilita' per il
commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato,
di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 del
2013, deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi
funzionalmente delegati che curino la predisposizione e
l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
articolo. Tale disciplina trova applicazione dalla data di
nomina del commissario straordinario.
5. I finanziamenti a favore dell'impresa commissariata
di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 61 del
2013, in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di
societa' controllanti o sottoposte a comune controllo,
funzionali alla predisposizione e all'attuazione dei piani
di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo sono
prededucibili ai sensi e agli effetti di cui all'art.
182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Anche a
prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al
periodo precedente, l'impresa commissariata di cui all'art.
1, comma 1, del citato decreto-legge n. 61 del 2013, puo'
contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell'art.
111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a
porre in essere le misure e le attivita' di tutela
ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione
dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo
patrimonio. La funzionalita' di cui al periodo precedente
e' attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo
economico, relativamente alle misure e alle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti
funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e
alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione e' di
competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. L'attestazione puo' riguardare anche
finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entita' e
condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di
trattative.
5-bis. All'art. 53 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della
confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'art. 19,
abbia ad oggetto societa', aziende ovvero beni, ivi
compresi i titoli, nonche' quote azionarie o liquidita'
anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario
ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari
esclusivamente al fine di garantire la continuita' e lo
sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e
riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso di
violazione della predetta finalita' l'autorita' giudiziaria
adotta i provvedimenti conseguenti e puo' nominare un
amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con
la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui
all'art. 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di
sequestro in danno di societa' che gestiscono stabilimenti
di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si
applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 89.".
5-ter. All'art. 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 89, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "Al commissario e' attribuito il potere di
redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove
applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta
a commissariamento".
5-quater. L'art. 3, comma 3, del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231, si interpreta nel senso che
per beni dell'impresa si devono intendere anche le
partecipazioni dirette e indirette in altre imprese,
nonche' i cespiti aziendali alle stesse facenti capo.
5-quinquies. L'art. 1, comma 3, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 89, si interpreta nel senso che,
ferma restando la legittimazione del commissario
straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e
dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarita' dei
medesimi resta in capo all'impresa commissariata.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su
proposta del sub-commissario di cui all'art. 1 del
decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza con le
prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)
ivi richiamate, emana un apposito decreto con cui individua
le modalita' di gestione e smaltimento dei rifiuti del
ciclo produttivo dell'ILVA di Taranto sentite la regione
Puglia e l'ARPA della regione Puglia, nonche', per quanto
concerne le misure di compensazione ambientale per i Comuni
interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e
6, sono a carico dell'ILVA s.p.a., senza alcun onere a
carico della finanza pubblica.".
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge n. 61 del 2013, e successive modificazioni,
recante Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente,
della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di
interesse strategico nazionale, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1 Commissariamento straordinario
In vigore dal 9 febbraio 2014
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio, puo' deliberare il
commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata
anche in forma di societa', che impieghi un numero di
lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al
trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille
e che gestisca almeno uno stabilimento industriale di
interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui
attivita' produttiva abbia comportato e comporti
oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrita'
dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza
reiterata , dell'autorizzazione integrata ambientale, di
seguito anche "a.i.a.". Il commissario e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro
sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si
avvale di un sub commissario nominato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con
gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale
sostituzione o revoca del commissario e del sub
commissario. Al commissario e al sub commissario sono
attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica
previsti dall'a.i.a.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
commissariamento di cui al comma 1 e' disposto, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, nei
confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee
garanzie patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello
specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma 1,
previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni
contenute nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il
supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente (ARPA), in contraddittorio con
l'impresa interessata.
1-ter. Il commissariamento di cui al comma 1, fermo
restando quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 10, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce
deroga all'art. 29-decies, comma 9, del medesimo decreto,
qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal comma 9
del presente articolo.
2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di
12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un
massimo di 36. La prosecuzione dell'attivita' produttiva
durante il commissariamento e' funzionale alla
conservazione della continuita' aziendale ed alla
destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla
copertura dei costi necessari per gli interventi
conseguenti alle situazioni di cui al comma 1.
3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti
al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei
poteri di disposizione e gestione dei titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma
societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per
l'intera durata del commissariamento. Al commissario e'
attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di
esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato
dell'impresa soggetta a commissariamento. Le linee di
credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti
l'attivita' dell'azienda, oggetto di commissariamento,
anche in carico a societa' del medesimo gruppo, sono
trasferite al commissario ai sensi degli articoli 1339 e
2558 del codice civile.
4. E' garantita al titolare dell'impresa, ovvero al
socio di maggioranza, nonche' al rappresentante legale
all'atto del commissariamento o ad altro soggetto,
appositamente designato dall'Assemblea dei soci,
l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure
di cui al comma 2. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con decreto motivato, puo' sostituire fino a due
terzi dei componenti degli organi di controllo; il restante
terzo e' nominato dagli azionisti di minoranza. Tutti i
componenti restano in carica per la durata del
commissariamento.
5. Contestualmente alla nomina del commissario
straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e
dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre
esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e
competenza in materia di tutela dell'ambiente e della
salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il
commissario straordinario, predispone e propone al
Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in
conformita' alle norme dell'Unione europea e internazionali
nonche' alle leggi nazionali e regionali, il piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il
rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a. Lo
schema di piano e' reso pubblico, anche attraverso la
pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute,
nonche' attraverso link nei siti web della regione e degli
enti locali interessati, a cura del commissario
straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni,
che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e
sono valutate dal comitato ai fini della definitiva
proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina
del medesimo comitato.
6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di
approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario
straordinario, comunicato il piano industriale al titolare
dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonche' al
rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad
altro soggetto, appositamente designato dall'assemblea dei
soci, e acquisite e valutate le eventuali osservazioni
pervenute entro i successivi dieci giorni anche da parte
degli enti locali interessati nel cui territorio insistono
gli impianti dell'impresa commissariata, predispone il
piano industriale di conformazione delle attivita'
produttive, che consente la continuazione dell'attivita'
produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela
ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5.
7. l piano di cui al comma 5 e' approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni
dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al fine della formulazione della proposta di cui al
periodo precedente, acquisisce sulla proposta del comitato
di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del
Commissario straordinario e quello della regione
competente, che sono resi entro dieci giorni dalla
richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro puo'
essere formulata anche senza i pareri richiesti. La
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e' formulata entro quindici giorni
dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre
quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta del
comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo. Il
piano di cui al comma 6 e' approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla
presentazione del piano medesimo. Il rappresentante
dell'impresa di cui al comma 4 puo' proporre osservazioni
al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua
pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai
sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del
piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a,
limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione
delle relative prescrizioni, che consenta il completamento
degli adempimenti previsti nell'a.i.a. non oltre trentasei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. In attuazione dell'art.
1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario
si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto
interministeriale di cui al comma 2 del medesimo art.
1-bis. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non
puo' unilateralmente modificare le prescrizioni dell'a.i.a.
in corso di validita', ma legittima la regione competente a
chiedere il riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fatta salva
l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano
di cui al comma 5 conclude i procedimenti di riesame
previsti dall'autorizzazione integrata ambientale,
costituisce integrazione alla medesima autorizzazione
integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere
modificati con i procedimenti di cui agli articoli
29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni.
8. Fino all'adozione del decreto di approvazione del
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria di cui al comma 7, il commissario straordinario
garantisce comunque la progressiva adozione delle misure
previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle
altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela
ambientale e sanitaria, curando altresi' la prosecuzione
dell'attivita' di impresa nel rispetto delle disposizioni
del presente comma. La progressiva adozione delle misure,
prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso
che la stessa e' rispettata qualora sussistano tutte le
seguenti condizioni: a) la qualita' dell'aria nella zona
esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle
sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati
dalle apposite centraline di monitoraggio gestite
dall'A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle
vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e
comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto
alla data di inizio della gestione commissariale; b) alla
data di approvazione del piano, siano stati avviati gli
interventi necessari ad ottemperare ad almeno l'80 per
cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute
nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando
la non applicazione dei termini previsti dalle predette
autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta
giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 5,
trasmette all'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente
i suddetti interventi.
9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6
nei termini ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni
dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more
dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle
previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono i
medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di
responsabilita' per il commissario, il sub commissario e
gli esperti del comitato, derivanti dal rispetto dei
modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla
responsabilita' dei soggetti in posizione apicale per fatti
di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per gli
illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e
delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute. In
applicazione del generale principio di semplificazione
procedimentale, al fine dell'acquisizione delle
autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e
assensi comunque denominati degli enti locali, regionali,
dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque
coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori
previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria, dal piano industriale di conformazione delle
attivita' produttive, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, su proposta del
commissario straordinario, convoca una conferenza dei
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il
termine di sessanta giorni dalla convocazione. La
conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se
dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla
valutazione di impatto ambientale del progetto entro
sessanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica
di assoggettabilita' alla procedura medesima entro trenta
giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici
giorni garantiti al pubblico interessato al fine di
esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a
disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di
VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi
e' sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale
termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso
favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di
approfondimento tecnico, tale termine puo' essere prorogato
una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La
determinazione conclusiva della conferenza di servizi e'
adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai
piani territoriali ed urbanistici, per la quale non e'
necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso
di motivato dissenso delle autorita' preposte alla tutela
ambientale, sanitaria, culturale o paesaggistica, il
Consiglio dei Ministri si pronuncia sulla proposta, previa
intesa con la regione o provincia autonoma interessata,
entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si
intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla
relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura
di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti,
previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da
altre prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi
tecnici".
9-bis. Durante la gestione commissariale, qualora
vengano rispettate le prescrizioni dei piani di cui ai
commi 5 e 6, nonche' le previsioni di cui al comma 8, non
si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla
gestione commissariale, le sanzioni previste dall'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231. Dette sanzioni, ove riferite a atti o
comportamenti imputabili alla gestione precedente al
commissariamento, non possono essere poste a carico
dell'impresa commissariata per tutta la durata del
commissariamento e sono irrogate al titolare dell'impresa o
al socio di maggioranza che abbiano posto in essere detti
atti o comportamenti.
10. L'attivita' di gestione dell'impresa eseguita in
presenza dei presupposti di cui al comma 8 e,
successivamente, nel rispetto dei piani, e' considerata di
pubblica utilita' ad ogni effetto ed il commissario non
risponde delle eventuali diseconomie dei risultati ai sensi
dell'art. 2236 del codice civile, tranne che abbia agito
con dolo o colpa grave.
11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle
somme per le quali in sede penale sia stato disposto il
sequestro, anche ai sensi del decreto legislativo n. 231
del 2001, in danno dei soggetti nei cui confronti
l'autorita' amministrativa abbia disposto l'esecuzione
degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'a.i.a.
e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale,
nonche' degli enti o dei soggetti controllati o
controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo
svolgimento dell'attivita' di impresa. Le predette somme
sono messe a disposizione del commissario e vincolate alle
finalita' indicate al periodo precedente. Le somme di cui
al presente comma, messe a disposizione del commissario e
utilizzate per l'adempimento delle prescrizioni
dell'a.i.a., non sono mai ripetibili, attesa la loro
destinazione per finalita' aziendali e di salute pubblica.
11-bis. Al commissario straordinario, previa
approvazione del piano industriale, e' attribuito il
potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti
per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e
per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria:
a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale,
di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie
ai fini del risanamento ambientale;
b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria,
di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura
necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o
piu' volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi:
offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in
proporzione al numero delle azioni possedute, con le
modalita' previste dall'art. 2441, secondo comma, del
codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di
cui al medesimo art. 2441, terzo comma, primo periodo,
ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in
tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando
l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, previa
predisposizione della relazione di cui al citato art. 2441,
sesto comma, primo periodo, e rilascio, in tale ultimo
caso, da parte del collegio sindacale, del parere sulla
congruita' del prezzo di emissione delle azioni entro
quindici giorni dalla comunicazione della predetta
relazione allo stesso e al soggetto incaricato della
revisione legale dei conti. In tutti i casi di cui alla
presente lettera, le azioni di nuova emissione possono
essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in
denaro.
11-ter. Il soggetto o i soggetti che intendono
sottoscrivere le azioni offerte in opzione e quelli
individuati per il collocamento dell'aumento di capitale
presso terzi devono, prima di dare corso all'operazione,
impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a
commissariamento nonche' del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a far si' che le risorse finanziarie
rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a
disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai
fini dell'attuazione del piano delle misure e delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria e del piano
industriale.
11-quater. Le somme eventualmente messe a disposizione
dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono
scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate,
anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, per reati ambientali o connessi all'attuazione
dell'autorizzazione integrata ambientale.
11-quinquies. Qualora sia necessario ai fini
dell'attuazione e della realizzazione del piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa soggetta a commissariamento, non oltre l'anno
2014, il giudice procedente trasferisce all'impresa
commissariata, su richiesta del commissario straordinario,
le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di
quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione
a procedimenti penali diversi da quelli per reati
ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione
integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa,
ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria,
a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato
attivita' di direzione e coordinamento sull'impresa
commissariata prima del commissariamento. In caso di
impresa esercitata in forma societaria le predette somme
devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di
aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di
capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima
dell'aumento di capitale di cui al comma 11-bis. Tutte le
attivita' di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi
comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e
valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte
da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege del
Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle somme si
converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono
emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate
prima dell'aumento di capitale, in sequestro del credito a
titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di
nuova emissione devono essere intestate al Fondo unico
giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia
Giustizia S.p.A. Le attivita' poste in essere da Equitalia
Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle
indicazioni fornite dall'autorita' giurisdizionale
procedente.
12. I proventi derivanti dall'attivita' dell'impresa
commissariata restano nella disponibilita' del commissario
nella misura necessaria all'attuazione dell'a.i.a. ed alla
gestione dell'impresa nel rispetto delle previsioni del
presente decreto e altresi', nei limiti delle
disponibilita' residue, a interventi di bonifica dell'area
dello stabilimento secondo le modalita' previste
dall'ordinamento vigente.
13. Il compenso omnicomprensivo del commissario
straordinario e' determinato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei limiti previsti
dall'art. 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22
dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'art.
23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
Il compenso del sub commissario e' determinato nella misura
del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se
dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario
sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso
dei componenti del comitato e' determinato nella misura del
15 per cento di quella fissata per il commissario. Tutti i
trattamenti economici nonche' gli eventuali ulteriori oneri
di funzionamento della struttura commissariale sono per
intero a carico dell'impresa.
13-bis. Al fine di consentire il monitoraggio
sull'attivita' di ispezione e di accertamento svolta
dall'ISPRA e dalle ARPA in relazione alle autorizzazioni
integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui ai
commi 1 e 1-bis, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare presenta semestralmente alle
Camere una relazione sullo stato dei controlli ambientali
che da' conto anche dell'adeguatezza delle attivita' svolte
dall'ISPRA e dalle ARPA".
"2. Commissariamento della s.p.a. ILVA
1. I presupposti di cui al comma 1 dell'art. 1
sussistono per la s.p.a. ILVA avente sede a Milano. In
considerazione delle evidenze e dei profili di
straordinaria necessita' e urgenza della relativa
fattispecie, non trova applicazione il comma 1-bis del
medesimo art. 1.
1-bis. In relazione al commissariamento dell'ILVA
S.p.A., gli interventi previsti dal piano di cui all'art.
1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di
pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani
urbanistici. Il sub commissario di cui all'art. 1, comma 1,
dispone, coordina ed e' responsabile in via esclusiva
dell'attuazione degli interventi previsti dal citato piano,
anche ai sensi dell'art. 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub
commissario definisce, d'intesa con il commissario
straordinario, la propria struttura, le relative modalita'
operative e il programma annuale delle risorse finanziarie
necessarie per far fronte agli interventi previsti dal
piano di cui all'art. 1, comma 5, aggiornandolo ogni
trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni
di spesa; dispone altresi' i pagamenti con le risorse rese
disponibili dal commissario straordinario.
1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal
piano di cui all'art. 1, comma 5, il procedimento di cui
all'art. 1, comma 9, e' avviato su proposta del sub
commissario di cui all'art. 1, comma 1, entro quindici
giorni dalla disponibilita' dei relativi progetti. I
termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta
relativi agli interventi previsti per l'attuazione del
detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti
competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di
ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e,
qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti
con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale
e per i pareri in materia di tutela sanitaria e
paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato art.
1, comma 9.
2. L'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n.
207 del 2012 e' cosi' sostituito:
"1. Gli impianti siderurgici della societa' ILVA s.p.a.
costituiscono stabilimenti di interesse strategico
nazionale a norma dell'art. 1.".
3. All'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 207
del 2012, dopo le parole: "sanzione amministrativa
pecuniaria" sono aggiunte le seguenti: "escluso il
pagamento in misura ridotta, da euro 50.000" e, dopo le
parole: "prefetto competente per territorio." sono aggiunte
le seguenti: "Le attivita' di accertamento, contestazione e
notificazione delle violazioni sono svolte dall'IS.P.R.A.
Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento di tali
attivita', e' attribuita la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria. I proventi delle sanzioni irrogate
sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per il finanziamento
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
risanamento ambientale del territorio interessato.". Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con apposito decreto avente natura regolamentare ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentito il Consiglio federale istituito presso
l'ISPRA, definisce i contenuti minimi e i formati dei
verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei
procedimenti di cui all'art. 29-quattuordecies del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'art. 1,
comma 5, nei termini nello stesso previsti, si intende che,
trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con
interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 sia
attuato almeno l'ottanta per cento delle prescrizioni in
scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il
commissario straordinario presenta al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni
del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo
gia' previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte
le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per
l'applicazione della Decisione della Commissione
2012/135/UE del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione
di ferro ed acciaio. ".
 
(( Art. 22 quinquies

Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi ai sensi del comma 7, lettera a), con le caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione previsti con decreto del direttore generale del Tesoro, sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;
b) il comma 25 e' sostituito dal seguente:
«25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la gestione separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita' produttive, imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' quelle concernenti le altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' l'imposta sul reddito delle societa' e l'imposta regionale sulle attivita' produttive, dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata».
2. L'attuazione del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici, come modificato dalla
presente legge:
"5. Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in
societa' per azioni.
1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in
societa' per azioni con la denominazione di «Cassa depositi
e prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.A.), con effetto
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale di cui al comma 3. La Cdp S.p.A.,
salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti
attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo
Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi
dell'art. 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni
dell' art. 2362 del codice civile. Le fondazioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153 e altri soggetti pubblici o privati possono detenere
quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP
S.p.A.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in
misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di natura non regolamentare, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo
Statuto della CDP S.p.A. e sono nominati i componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per
il primo periodo di durata in carica. Per tale primo
periodo restano in carica i componenti del collegio dei
revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo
10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive
modifiche allo statuto della CDP S.p.A. e le nomine dei
componenti degli organi sociali per i successivi periodi
sono deliberate a norma del codice civile.
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si
chiude al 31 dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del
Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo
decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche
del soggetto vigilato e la speciale disciplina della
gestione separata di cui al comma 8.
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate
anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle
bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista.
7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la
Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7,
lettera a), secondo periodo, puo' altresi' fornire alle
banche italiane e alle succursali di banche estere
comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e
autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria,
provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica
individuata nella convenzione di cui al periodo seguente,
per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto
dell'abitazione principale , preferibilmente appartenente
ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi
di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza
energetica, con priorita' per le giovani coppie, per i
nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto
disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette
banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti
tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria
Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite
le modalita' con cui i minori differenziali sui tassi di
interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo
del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di
cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva
alle predette finalita', si applica il regime fiscale di
cui al comma 24 ).
8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le
attivita', strumentali, connesse e accessorie; per
l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la
CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini
contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le
partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
e accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza
in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il
decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni
detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP
S.p.A. puo' altresi' assumere partecipazioni in societa' di
rilevante interesse nazionale in termini di strategicita'
del settore di operativita', di livelli occupazionali, di
entita' di fatturato ovvero di ricadute per il sistema
economico-produttivo del Paese, e che risultino in una
stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale
ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive
di redditivita'. Ai fini della qualificazione di societa'
di interesse nazionale, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare
sono definiti i requisiti, anche quantitativi, delle
societa' oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP
S.p.A. ai sensi del presente comma. Il decreto e' trasmesso
alle Camere. Le medesime partecipazioni possono essere
acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di
investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da
societa' private o controllate dallo Stato o enti pubblici.
Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite
mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta
postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione
separata di cui al comma 8.
8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi
precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte
di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30
aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da
mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.
8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi
precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e
medie imprese al fine di accrescere il volume del credito
alle piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti
titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma
7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo
criteri e modalita' stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle
garanzie di cui al presente comma si provvede a valere
sulle disponibilita' del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662
9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il
potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma
8. E' confermata, per la gestione separata, la Commissione
di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2
gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
10. Per l'amministrazione della gestione separata di
cui al comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP
S.p.A. e' integrato dai membri, con funzioni di
amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del
primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n.
197.
11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al
comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
con propri decreti di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche dei libretti di risparmio postale,
dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla
garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei
principi di accessibilita', uniformita' di trattamento,
predeterminazione e non discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita',
contratti e comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate
ai sensi del comma 3;
e) i criteri generali per la individuazione delle
operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera
a), ammissibili a finanziamento;
e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario,
le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi
del comma 7, lettera a), che possono essere garantite dallo
Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato
puo' essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia
all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e
compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia
di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di
mercato
12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11
la CDP S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della
gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni
vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni. I rapporti in essere e i
procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata
in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano ad
essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme
legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per
quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11
continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto
compatibile. Le attribuzioni del consiglio di
amministrazione e del direttore generale della Cassa
depositi e prestiti anteriori alla trasformazione sono
esercitate, rispettivamente, dal consiglio di
amministrazione e, se previsto, dall'amministratore
delegato della CDP S.p.A.
13. All'attivita' di impiego della gestione separata di
cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni
piu' favorevoli previste per la Cassa depositi e prestiti
anteriori alla trasformazione, inclusa la disposizione di
cui all'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei
rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli
obblighi sorti per effetto della cartolarizzazione dei
crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. La gestione separata di cui al comma 8 puo'
avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art.
43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive
modificazioni.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.A.,
riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita' svolte
e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.A.
17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla
CDP S.p.A. con le modalita' previste dall'articolo 12 della
legge 21 marzo 1958, n. 259.
18. La CDP S.p.A. puo' destinare propri beni e rapporti
giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di
titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A
tal fine la CDP S.p.A. adotta apposita deliberazione
contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti
giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti
e delle modalita' con le quali e' possibile disporre,
integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'
art. 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della
deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati
sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e'
effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti da quello della CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni
destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul
patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso
derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti
dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione
del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni
nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione
e' effettuata la CDP S.p.A. risponde esclusivamente nei
limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad
essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la
responsabilita' illimitata della CDP S.p.A. per le
obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a
ciascun patrimonio separato la CDP S.p.A. tiene
separatamente i libri e le scritture contabili prescritti
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il
caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle procedure di
cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale
applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio
destinato continuano ad avere esecuzione e continuano ad
applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli
organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento
delle passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato
e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri
termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli
organi della procedura possono trasferire o affidare in
gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi
in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'.
19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi
motivo, del contratto di servizio ovvero del rapporto con
il quale e' attribuita la disponibilita' o e' affidata la
gestione delle opere, degli impianti, delle reti e delle
dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in
relazione ai quali e' intervenuto il finanziamento della
CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione
di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono
destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti
della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al
presente comma, sono indisponibili da parte del soggetto
uscente fino al completo soddisfacimento dei predetti
crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
creditori diversi dalla CDP S.p.A. e dagli altri
finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto
gestore assume, senza liberazione del debitore originario,
l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.A. e
degli altri finanziatori di cui al presente comma. L'ente
affidante e, se prevista, la societa' proprietaria delle
opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni
garantiscono in solido il debito residuo fino
all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai
finanziamenti concessi dalla CDP S.p.A. si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo
amministrativo della CDP S.p.A. delibera le operazioni di
raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi
forma. Ad esse non si applicano, fermo restando quanto
previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente
articolo, il divieto di raccolta del risparmio tra il
pubblico previsto dall'art. 11, comma 2, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ne' i limiti
quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa
vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli da
2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di
titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in
loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti
in sede di nomina e approva le modificazioni delle
condizioni dell'operazione.
21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme
contenute nel presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge
14 gennaio 1994, n. 20.
22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3
nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa vigente.
23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per
la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per
l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti
dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale,
diretta e indiretta.
24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' relativi alle operazioni di
raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate
dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro
esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie
anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro
tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai
commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli
altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione
separata di cui al comma 8. Gli interessi e gli altri
proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli
emessi ai sensi del comma 7, lettera a), con le
caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione
previsti con decreto del direttore generale del Tesoro,
sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di
cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601.
25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la
gestione separata e da altre disposizioni specificatamente
vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla
Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applicano le
disposizioni in materia di imposta sul reddito delle
societa', imposta regionale sulle attivita' produttive,
imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale,
imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, nonche' quelle concernenti le altre imposte dirette
e indirette previste per le banche. Le ritenute di cui
all'art. 26, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' l'imposta sul
reddito delle societa' e l'imposta regionale sulle
attivita' produttive, dovute sia a titolo di saldo che di
acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono
riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione
ai competenti capitoli dello stato di previsione
dell'entrata.
26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
della Cassa depositi e prestiti al momento della
trasformazione prosegue con la CDP S.p.A. ed e'
disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi
che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti
salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti
della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica
dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai
concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica
anzianita' di servizio, ove conseguita. I trattamenti
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un
nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non puo'
essere attribuito al predetto personale un trattamento
economico meno favorevole di quello spettante alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per il personale
gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa
richiesta, entro sessanta giorni dalla trasformazione si
attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure
di mobilita', con collocamento prioritario al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e'
inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e
secondo le equipollenze definite dal D.P.R. 4 agosto 1984 e
successive modificazioni e D.P.R. 4 agosto 1986 e
successive modificazioni, nella corrispondente area e
posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in
precedenti servizi prestati presso altre pubbliche
amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o
reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del
presente comma e' riconosciuto un assegno personale
pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo
miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione
globale percepibile al momento della trasformazione, come
definita dal vigente CCNL, e quella spettante in base al
nuovo inquadramento; le indennita' spettanti presso
l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella
misura eventualmente eccedente l'importo del predetto
assegno personale. Entro cinque anni dalla trasformazione,
il personale gia' dipendente della Cassa depositi e
prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente
con CDP S.p.A. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli
delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' e i
termini previsti dall'art. 54 del CCNL per il personale non
dirigente della Cassa depositi e prestiti per il
quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio
all'atto della trasformazione mantengono il regime
pensionistico e quello relativo all'indennita' di
buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle
pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di
trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare,
con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio
1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico
applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla
trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione
obbligatoria gestita dall'INPS e hanno diritto al
trattamento di fine rapporto ai sensi dell' art. 2120 del
codice civile.
27. ....".
 
Art. 23

Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in
media e bassa tensione

1. Al fine di pervenire a una piu' equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del presente decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con (( potenza disponibile superiore a 16,5 kW, )) diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.
2. Alla stessa finalita' sono destinati i minori oneri tariffari conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014 n. 9.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i benefici previsti agli stessi commi 1 e 2 non siano cumulabili a regime con le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
(( 3-bis. Fino all'entrata in operativita' dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacita' di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare, le unita' di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW ubicate in Sicilia sono considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ed hanno l'obbligo di offerta sul mercato del giorno prima. Le modalita' di offerta e remunerazione di tali unita' sono definite o ridefinite e rese pubbliche dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unita' produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unita', in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico. In attesa di una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico procede entro sessanta giorni a rimuovere le macrozone Sicilia e Sardegna. ))
Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 1, commi da 3 a 5, del
decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, recante Interventi
urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015, convertito, con modificazioni, in
legge 21 febbraio 2014 n. 9, e' il seguente:
"1 Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici
dell'energia geotermica, in materia di certificazione
energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo
di tecnologie di maggior tutela ambientale
1-2 [omissis]
3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e
sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie
rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel
medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori
di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di
impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di
certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe
premio possono, per i medesimi impianti, in misura
alternativa:
a) continuare a godere del regime incentivante
spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso,
per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del
periodo di diritto al regime incentivante, interventi di
qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno
diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti,
incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei
prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;
b) optare per una rimodulazione dell'incentivo
spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile
dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno
del mese successivo al termine di cui al comma 5, il
produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale
specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con parere dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, da applicarsi per un periodo
rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo
dell'incentivazione spettante alla medesima data
incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di
riduzione e' applicata:
1) per gli impianti a certificati verdi, al
coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata
alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al
valore della tariffa spettante al netto del prezzo di
cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'art. 13,
comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
registrato nell'anno precedente;
3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima
tariffa premio.
4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene
differenziata in ragione del residuo periodo di
incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e
dell'istituto incentivante, ed e' determinata tenendo conto
dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli
incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per
gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo
successivo a quello di diritto al regime incentivante,
incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro
dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito. Il
decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il
periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si
applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a).
Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale
periodo residuo non puo' comunque scadere prima del 31
dicembre 2014 e puo' essere differenziato per ciascuna
fonte, per tenere conto della diversa complessita' degli
interventi medesimi.
5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere
esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al medesimo comma 3, lettera b),
mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse)
resa con modalita' definite dallo stesso Gse entro 15
giorni dalla medesima data.
6-16 quater [omissis]".
- Il testo dell'art. 39 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del
Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e' il seguente:
"Art. 39 Criteri di revisione del sistema delle accise
sull'elettricita' e sui prodotti energetici e degli oneri
generali di sistema elettrico per le imprese a forte
consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi
consumatori industriali di energia elettrica
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono
definite, in applicazione dell'art. 17 della Direttiva
2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a
forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri
relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo
dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa.
2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla
successiva determinazione di un sistema di aliquote di
accisa sull'elettricita' e sui prodotti energetici
impiegati come combustibili rispondente a principi di
semplificazione ed equita', nel rispetto delle condizioni
poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27
ottobre 2003, che assicuri l'invarianza del gettito
tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di
sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi
oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro 60
giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma
1, in modo da tener conto della definizione di imprese a
forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al
medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma
2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.
Dalla data di entrata in vigore della rideterminazione e'
conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 11
dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
4. In attuazione dell'art. 3, comma 13-bis, del
decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con
modificazioni in legge n. 44 del 26 aprile 2012, e
limitatamente ai periodi individuati dalla medesima norma,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i
provvedimenti necessari a garantire che la componente
tariffaria compensativa riconosciuta ai soggetti di cui
alla citata norma, successivamente al loro passaggio al
libero mercato dell'energia elettrica, non risulti
inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso
di permanenza sul mercato vincolato. Restano salvi gli
effetti delle decisioni della Commissione europea in
materia.".
 
Art. 24

(( Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione
e consumo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonche' per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.
3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.
4. Al fine di non ridurre l'entita' complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri:
a) il primo aggiornamento puo' essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti possono essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo;
b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto;
c) le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di piu' di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti.
5. Per il raggiungimento delle finalita' di cui ai commi 2 e 3, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.
6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Il medesimo sistema e' applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento.
7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.
8. I corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e distribuzione dell'energia elettrica sono determinati facendo riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia elettrica prelevata tramite il medesimo punto.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 25-bis di potenza non superiore a 20 kW». ))

Riferimenti normativi

- il testo dell'art. 3, comma 11, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, e' il seguente:
"Art. 3 Gestore della rete di trasmissione nazionale
1-10 [omissis]
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati
gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi
inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca e le
attivita' di cui all'art. 13, comma 2, lettera e).
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede al
conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma
10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei
suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare
per le attivita' ad alto consumo di energia, e' definita in
misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.
12-15[omissis]".
- Il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 14
novembre 2003, n. 314, recante Disposizioni urgenti per la
raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di
massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e' il
seguente:
"Art. 4 Misure compensative e informazione
1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite,
fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore
dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del
ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in
esercizio del Deposito nazionale di cui all'art. 1, comma
1, le misure sono trasferite al territorio che ospita il
Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti
radioattivi.
1bis-2[omissis]".
-Il testo dell'art. 33 della legge 23 luglio 2009, n.
99 e successive modificazioni, recante Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia, e' il seguente:
"Art. 33. Reti internet di utenza
1. Nelle more del recepimento nell'ordinamento
nazionale della normativa comunitaria in materia, e'
definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il
cui assetto e' conforme a tutte le seguenti condizioni:
a) e' una rete esistente alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero e' una rete di cui, alla
medesima data, siano stati avviati i lavori di
realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) connette unita' di consumo industriali, ovvero
connette unita' di consumo industriali e unita' di
produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali
per il processo produttivo industriale, purche' esse siano
ricomprese in aree insistenti sul territorio di non piu' di
tre comuni adiacenti, ovvero di non piu' di tre province
adiacenti nel solo caso in cui le unita' di produzione
siano alimentate da fonti rinnovabili;
c) e' una rete non sottoposta all'obbligo di
connessione di terzi, fermo restando il diritto per
ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di
connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di
connessione di terzi;
d) e' collegata tramite uno o piu' punti di connessione
a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione
nominale non inferiore a 120 kV;
e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico
gestore della medesima rete. Tale soggetto puo' essere
diverso dai soggetti titolari delle unita' di consumo o di
produzione, ma non puo' essere titolare di concessioni di
trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia
elettrica.
2. Ai fini della qualita' del servizio elettrico e
dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di
distribuzione, la responsabilita' del gestore di rete con
obbligo di connessione di terzi e' limitata, nei confronti
delle unita' di produzione e di consumo connesse alle RIU,
al punto di connessione con la rete con obbligo di
connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte
della societa' Terna Spa, del servizio di dispacciamento
alle singole unita' di produzione e di consumo connesse
alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della RIU
il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in
relazione all'attivita' svolta.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas:
a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica al
Ministero dello sviluppo economico;
b) stabilisce le modalita' con le quali e' assicurato
il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere
direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;
c) fissa le condizioni alle quali le singole unita' di
produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del
servizio di dispacciamento;
d) definisce le modalita' con le quali il soggetto
responsabile della RIU provvede alle attivita' di misura
all'interno della medesima rete, in collaborazione con i
gestori di rete con obbligo di connessione di terzi
deputati alle medesime attivita';
e) ai sensi dell' art. 2, comma 12, lettere a) e b),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, formula proposte al
Ministero dello sviluppo economico concernenti eventuali
esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di
distribuzione, trasmissione e dispacciamento.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
effettua il monitoraggio ai fini del rispetto delle
condizioni di cui al presente articolo.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge i
corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione,
nonche' quelli a copertura degli oneri generali di sistema
di cui all' art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell' art. 4,
comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo
riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti
finali o a parametri relativi al punto di connessione dei
medesimi clienti finali.
6. Limitatamente alle RIU di cui al comma 1, i
corrispettivi tariffari di cui al comma 5 si applicano
esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di
connessione.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare
attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente
articolo.".
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, recante
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, e' il
seguente:
"Art. 10. Disciplina dei servizi energetici e dei
sistemi efficienti di utenza
1. Ferma restando l'attuazione dell'articolo 28 della
direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 luglio 2009 per quanto attiene i sistemi di
distribuzione chiusi, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' per la
regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonche' le
modalita' e i tempi per la gestione dei rapporti
contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di
trasmissione, distribuzione e dispacciamento, tenendo conto
dei principi di corretto funzionamento del mercato
elettrico e assicurando che non si producano disparita' di
trattamento sul territorio nazionale. Salvo che il fatto
costituisca reato, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, nel caso di inosservanza dei propri provvedimenti,
applica l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481.
2. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede
inoltre affinche' la regolazione dell'accesso al sistema
elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi
tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonche'
quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri
generali di sistema di cui all'art. 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai
sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente
all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione.
In tale ambito, l'Autorita' prevede meccanismi di
salvaguardia per le realizzazioni avviate in data
antecedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione
dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente
periodo almeno ai sistemi il cui assetto e' conforme a
tutte le seguenti condizioni:
a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in
vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono
sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i
lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) hanno una configurazione conforme alla definizione
di cui all'art. 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa,
connettono, per il tramite di un collegamento privato senza
obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unita' di
produzione e di consumo di energia elettrica nella
titolarita' del medesimo soggetto giuridico.
3. Le disposizioni per lo svolgimento di attivita' nel
settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi
post-contatore, di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modifiche, si
applicano anche alla fornitura di servizi energetici.".
 
Art. 25

Modalita' di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi
Energetici GSE S.p.A.

1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attivita' di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attivita', ivi incluse quelle in corso (( con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW. ))
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e successivamente ogni tre anni, il GSE propone al Ministro dello sviluppo economico l'entita' delle tariffe per le attivita' di cui al comma 1 da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attivita'. La proposta include le modalita' di pagamento delle tariffe.
3. La proposta di tariffe di cui al comma 2 e' approvata dal Ministro dello sviluppo economico con decreto da adottare entro 60 giorni dalla comunicazione.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alle compensazioni ove necessario.
 
(( Art. 25 bis
Disposizioni urgenti in materia di scambio sul posto

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive:
a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto e' elevata a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica;
b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli gia' in esercizio al 1° gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi di cui all'articolo 24 sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete;
c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto, diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente comma, si applica l'articolo 24, comma 3. ))

 
Art. 26

(( Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta
da impianti fotovoltaici

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilita' nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate secondo le modalita' previste dal presente articolo.
2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilita' media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalita' operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW e' rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:
a) la tariffa e' erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed e' conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;
b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa e' rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1º ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti;
c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa e' ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantita':
1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;
2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;
3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW.
In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c).
4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012.
5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 puo' accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo gia' spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp e' garantita dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza e ove necessario, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a), la validita' temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.
7. I soggetti beneficiari di incentivi pluriennali, comunque denominati, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino ad un massimo dell'80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei.
8. L'acquirente selezionato di cui al comma 7 subentra ai soggetti beneficiari nei diritti a percepire gli incentivi pluriennali dal soggetto deputato all'erogazione degli stessi, salva la prerogativa dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di esercitare annualmente, anche avvalendosi del soggetto deputato all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a fronte della corresponsione di un importo pari alla rata annuale costante, calcolata sulla base di un tasso di interesse T, corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la percezione degli incentivi.
9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, provvede a:
a) stabilire le modalita' di selezione dell'acquirente di cui al comma 7 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso di interesse T di cui al comma 8;
b) stabilire l'importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliardi di euro, che l'acquirente di cui al comma 7 rende complessivamente disponibile per l'acquisto delle quote di incentivi pluriennali;
c) definire le condizioni, le procedure e le modalita' di riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma 7 delle quote degli incentivi pluriennali acquistati o, in alternativa, degli importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 8;
d) stabilire i criteri e le procedure per determinare la quota annuale costante di incentivi pluriennali che puo' essere oggetto di cessione da parte di ciascun soggetto beneficiario, tenendo conto anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;
e) definire le condizioni, le procedure ed ogni altro parametro utile per disciplinare la cessione delle quote di incentivi pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla base del tasso di sconto offerto, che non puo' essere inferiore al tasso T riconosciuto all'acquirente, e nei limiti di un importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali stabilito per ciascuna asta;
f) stabilire per ciascuna asta le procedure di partecipazione, il tasso di sconto minimo e l'importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le aste siano distinte sulla base della tipologia o della dimensione degli impianti, delle connesse specificita' in termini di numerosita', costo presunto del capitale e capacita' di gestione di procedure complesse;
g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura di selezione dell'acquirente e le aste di acquisto utile a massimizzare la partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione che esse in ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.
10. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, destina l'eventuale differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati dall'acquirente di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma 8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.
11. Il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento stipulati.
12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9 non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le misure di rimodulazione di cui al comma 3.
13. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 e' subordinata alla verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilita' degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea. ))

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, recante
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita', e' il seguente:
"Art. 7 Disposizioni specifiche per il solare
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata,
adotta uno o piu' decreti con i quali sono definiti i
criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica dalla fonte solare.
2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il
bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa
comunitaria vigente:
a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono
beneficiare dell'incentivazione;
b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei
componenti e degli impianti;
c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilita'
dell'incentivazione con altri incentivi;
d) stabiliscono le modalita' per la determinazione
dell'entita' dell'incentivazione. Per l'elettricita'
prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte
solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di
importo decrescente e di durata tali da garantire una equa
remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da
installare;
f) fissano, altresi', il limite massimo della potenza
elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono
ottenere l'incentivazione;
g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi
attribuiti al Gestore della rete dall'art. 11, comma 3,
secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79.
(Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013,
dal n. 3) della lettera b) del comma 11 dell'art. 25,
d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28)".
- Il testo dell'art. 25, comma 10, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive
modificazioni, recante Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE., e' il seguente:
"Art. 25.Disposizione transitorie e abrogazioni
[1-9] [omissis]
10. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2-sexies del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41,
l'incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio
successivamente al termine di cui al comma 9 e'
disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del mare, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile
2011, sulla base dei seguenti principi:
a) determinazione di un limite annuale di potenza
elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che
possono ottenere le tariffe incentivanti;
b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto
conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei
costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati
membri dell'Unione europea;
c) previsione di tariffe incentivanti e di quote
differenziate sulla base della natura dell'area di sedime;
d) applicazione delle disposizioni dell'art. 7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto
compatibili con il presente comma.".

- Il testo dell'art. 5, comma 7, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e' il
seguente:
Art.5 Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in
societa' per azioni
[1-6] [omissis]
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate
anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle
bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista. ".

- Il testo dell'articolo 1, comma 47, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014), e' il seguente:
Art.1
[1-46] [omissis]
47. All'art. 5, comma 11, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) e'
aggiunta la seguente:
«e-bis) con riferimento a ciascun esercizio
finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP
S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), che possono
essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale.
La garanzia dello Stato puo' essere rilasciata a prima
domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A.,
deve essere onerosa e compatibile con la normativa
dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse
dallo Stato a condizioni di mercato».
48-100 [omissis]".
 
Art. 27

Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore
elettrico

1. A decorrere dal 1° luglio 2014, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas esclude dall'applicazione dei corrispettivi tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico.
 
Art. 28

Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non
interconnesse

1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge (( 21 febbraio 2014, )) n. 9, con riferimento alla progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, adotta una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attivita' di distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilita' economica ed ambientale del servizio.
(( 1-bis. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 1, comma 6 octies, decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 recante Interventi
urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015 e' il seguente:
"Art. 1 Disposizioni per la riduzione dei costi
gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi
strategici dell'energia geotermica, in materia di
certificazione energetica degli edifici e di condominio, e
per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale
"1-6septies[omissis]
6-octies. "Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, sono individuate le disposizioni per un processo di
progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non
interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli
obiettivi temporali e le modalita' di sostegno degli
investimenti, anche attraverso la componente tariffaria
UC4."
7-16quater[omissis]".
- Il testo dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n.
10 recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia", e' il seguente:
"Art. 7 "Norme per le imprese elettriche minori"
1. Il limite stabilito dall'art. 4, n. 8), dellalegge 6
dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 dellalegge
29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese
produttrici e distributrici a condizione che l'energia
elettrica prodotta venga distribuita entro i confini
territoriali dei comuni gia' serviti dalle medesime imprese
produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. La produzione di energia elettrica delle medesime
imprese produttrici e distributrici mediante le fonti
rinnovabili di energia di cui all'art. 1, comma 3, resta
disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti per i
relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su
proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico,
stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio
dell'anno precedente delle imprese produttrici e
distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in
corso ed il conguaglio per l'anno precedente da
corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle
medesime imprese produttrici e distributrici.
4. Il CIP puo' modificare l'acconto per l'anno in corso
rispetto al bilancio dell'anno precedente delle imprese
produttrici e distributrici di cui al comma 1 qualora
intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del
personale che modifichino in modo significativo i costi di
esercizio per l'anno in corso delle medesime imprese
produttrici e distributrici.".
 
Art. 29

Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello
Stato

1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale (( e per il settore del trasporto ferroviario delle merci. )) Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sentite l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorita' per i trasporti, sono definite le modalita' di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalita' previste per la sua adozione.
2. Fino all'entrata in operativita' delle modalita' di individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, e' ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di (( 80 milioni )) di euro.
(( 3. E' fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale e del trasporto ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del presente articolo secondo un criterio di gradualita' valido per il primo triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non superiore al 70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno 2017. L'Autorita' per i trasporti vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato. ))
Riferimenti normativi

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio
1963, n. 730 recante Norme relative al trasferimento
all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attivita'
elettriche esercitate direttamente dall'Amministrazione
delle ferrovie dello Stato ed alla fornitura dell'energia
alla stessa Amministrazione e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° giugno 1963, n. 144.
 
Art. 30
Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di
interventi di efficienza energetica del sistema elettrico e
impianti a fonti rinnovabili

(( 01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche,»;
b) dopo le parole: «diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4» e prima delle parole: «, realizzati negli edifici esistenti» sono inserite le seguenti: «e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche,». ))

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e' inserito il seguente:

«Art. 7-bis.
Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di
interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti
rinnovabili.
1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6 (( e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unita' di microcogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate )) utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:
a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;
b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformita' dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.
2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorita' competenti effettuano i controlli sulla veridicita' delle predette dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo decreto.
3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'interessato puo':
a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero:
b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'inizio dei lavori e' sospeso fino all'acquisizione dei medesimi atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.
4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico di cui al (( comma 1 )) non possono richiedere documentazione aggiuntiva.
5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non e' subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati.».
(( 1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: "costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi" sono inserite le seguenti: "e ad attraversare i beni demaniali".:
a) al comma 1, dopo le parole: «costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi» sono inserite le seguenti: «e ad attraversare i beni demaniali»;
1-ter. All'articolo 1-sexies, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: «la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie».
1-quater. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: «e che utilizzino il medesimo tracciato» fino a: «40 metri lineari» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri lineari»;
b) al terzo periodo, le parole: «piu' del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «piu' del 30 per cento». ))

2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 e' inserito il seguente:

«Art. 8-bis.
Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano


1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A tali fini si utilizza:
a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacita' produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, (( non superiore a 500 standard metri cubi/ora, )) nonche' per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso;
b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).
2. Nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo la parola «biomassa, sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione,».
(( 2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole: «le regioni prevedono» sono inserite le seguenti: «, entro e non oltre il 31 ottobre 2014,».
2-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, le parole: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre il 31 ottobre 2014».
2-quater. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole: «a partire da rifiuti» sono inserite le seguenti: «, compreso il gas di discarica,».
2-quinquies. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo le parole: «non sono dovuti in caso di» sono inserite le seguenti: «installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di».
2-sexies. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorita' competenti.
5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualita' dell'aria, di qualita' ambientale e di emissioni in atmosfera».
2-septies. Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto disposto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo».
2-octies. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: «diametro non superiore a 1 metro» sono inserite le seguenti: «di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,».
2-novies. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 20 e 33 del
decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 recante
"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 7. Regimi di autorizzazione per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili
In vigore dal 29 marzo 2011
1. Gli interventi di installazione di impianti solari
termici sono considerati attivita' ad edilizia libera e
sono realizzati, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, previa
comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei
lavori da parte dell'interessato all'amministrazione
comunale, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) siano installati impianti aderenti o integrati nei
tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento della falda e i cui componenti non
modificano la sagoma degli edifici stessi;
b) la superficie dell'impianto non sia superiore a
quella del tetto su cui viene realizzato;
c) gli interventi non ricadano nel campo di
applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), e
dell'art. 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, gli interventi di installazione di impianti solari
termici sono realizzati previa comunicazione secondo le
modalita' di cui al medesimo art. 6, qualora ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o
su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti
verticali esterne agli edifici;
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona
A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444.
3. All'art. 6, comma 2, lettera d), del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, sono soppresse le parole: «e
termici, senza serbatoio di accumulo esterno».
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli
impianti di produzione di calore da risorsa geotermica,
ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla
climatizzazione di edifici, e sono individuati i casi in
cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui
all'art. 6.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), e
dell'art. 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380gli interventi di installazione di impianti di
produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi
incluse le pompe di calore destinate alla produzione di
acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione
delle pompe di calore geotermiche, diversi da quelli di cui
ai commi da 1 a 4 e dagli interventi di installazione di
pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici
esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati
unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per
l'utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla previa
comunicazione secondo le modalita' di cui al medesimoart.
6.
6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono regolati dalla previgente
disciplina, ferma restando per il proponente la
possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
al presente articolo.
7. L'installazione di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinate unicamente alla
produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti
e negli spazi liberi privati annessi, e' considerata
estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.".
"Art. 8 Disposizioni per la promozione dell'utilizzo
del biometano
In vigore dal 29 marzo 2011
1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nei
trasporti, le regioni prevedono, entro e non oltre il 31
ottobre 2014, specifiche semplificazioni per il
procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi
impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di
quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano.
2. Al fine di incentivare l'utilizzo del biometano nei
trasporti, gli impianti di distribuzione di metano e le
condotte di allacciamento che li collegano alla rete
esistente dei metanodotti sono dichiarati opere di pubblica
utilita' e rivestono carattere di indifferibilita' e di
urgenza.".
"Art. 20 Collegamento degli impianti di produzione di
biometano alla rete del gas naturale
In vigore dal 29 marzo 2011
1.Entro e non oltre il 31 ottobre 2014, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive
relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per
l'erogazione del servizio di connessione di impianti di
produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui
gestori hanno obbligo di connessione di terzi.
2. Le direttive di cui al comma 1, nel rispetto delle
esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del
sistema:
a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche
minime del biometano, con particolare riguardo alla
qualita', l'odorizzazione e la pressione del gas,
necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale;
b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella
misura in cui il biometano possa essere iniettato e
trasportato nel sistema del gas naturale senza generare
problemi tecnici o di sicurezza; a tal fine l'allacciamento
non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione
di biometano dovra' risultare coerente con criteri di
fattibilita' tecnici ed economici ed essere compatibile con
le norme tecniche e le esigenze di sicurezza;
c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di
rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete
del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;
d) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la
determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le
fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la
realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;
e) sottopongono a termini perentori le attivita' poste
a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e
procedure sostitutive in caso di inerzia;
f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al
soggetto che richiede l'allacciamento di realizzare in
proprio gli impianti necessari per l'allacciamento,
individuando altresi' i provvedimenti che il gestore della
rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici
di detti impianti;
g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di
rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie
per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento
delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi
impianti;
h) prevedono procedure di risoluzione delle
controversie insorte fra produttori e gestori di rete con
decisioni, adottate dalla stessa Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;
i) stabiliscono le misure necessarie affinche'
l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico
del soggetto che immette in rete il biometano non penalizzi
lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano.".
"Art. 33 Disposizioni in materia di biocarburanti
In vigore dal 22 febbraio 2014
1. All'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, e successive modificazioni, il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
"4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili
da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i
carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla
biomassa.".
2. L'impiego di biocarburanti nei trasporti e'
incentivato con le modalita' di cui all'art. 2-quater del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, e all'art. 2, commi 139 e 140, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo. La quota minima di cui al
citato comma 139 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico, da
conseguire entro l'anno 2015, e' fissata nella misura del
5%. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti
immessi in consumo sono conteggiati ai fini del rispetto
dell'obbligo di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, a condizione che rispettino i criteri di
sostenibilita' di cui all'art. 38.
4. Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti
comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche
necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda
generazione, fino al 31 marzo 2014, allo scopo di
valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni
climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a
quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo
di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo
energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al
comma successivo e' maggiorato rispetto al contenuto
energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti
ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia
prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio
dei medesimi Stati. Identica maggiorazione e' attribuita ai
biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di
distribuzione dei carburanti, purche' la percentuale di
biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i
requisiti di sostenibilita'. Per tali finalita', fatto
salvo il comma 5, il diritto a un certificato di immissione
in consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo
matura allorche' e' immessa in consumo una quantita' di
biocarburanti pari a 8 Giga-calorie.
5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art.
2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per
i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri,
mediante le modalita' di cui all'art. 39, che essi sono
stati prodotti a partire da rifiuti, compreso il gas di
discarica, e sottoprodotti, come definiti, individuati e
tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, materie di origine non alimentare, ivi incluse le
materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche,
alghe, e' equivalente all'immissione in consumo di una
quantita' pari a due volte l'immissione in consumo di altri
biocarburanti, diversi da quelli di cui al comma 4. Al
biocarburante prodotto da materie cellulosiche o
lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione
di queste ultime come materie di origine non alimentare,
rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la
maggiorazione di cui al periodo precedente.
5-bis. Per il periodo dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo fino al 31 ottobre 2012, e'
comunque ammissibile il contributo dei biocarburanti
prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come
definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalita' di cui
al comma 5.
5-ter. A decorrere dal 1° novembre 2012, limitatamente
alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle
maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di
seguito elencati, che possono essere qualificati come
sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti
dall'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152:
acque glicerinose;
acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o
chimica, degli oli;
acidi grassi saponificati provenienti dalla
neutralizzazione della parte acida residua dell'olio;
residui dalla reazione di distillazione degli acidi
grassi grezzi e delle acque glicerinose;
oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi
grassi;
feccia da vino e vinaccia;
grassi animali di categoria 1 e di categoria 2, nel
rispetto del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del
Regolamento (CE) n. 142/2011 e della Comunicazione della
Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di
sostenibilita' per i biocarburanti e sulle norme di calcolo
per i biocarburanti (2010/C 160/02).
5-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, entro il 30 gennaio di
ogni anno, possono essere modificati, nel rispetto dei
criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al comma 5-ter
dei sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni
previste dal comma 5 e le modalita' di tracciabilita' degli
stessi, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo.
5-quinquies. (abrogato)
5-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le
competenze operative e gestionali assegnate al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi
del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo
economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei
servizi energetici S.p.A. Gli oneri gestionali sono posti a
carico dei soggetti obbligati e con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ne e' determinata l'entita'
in funzione delle Giga-calorie di biocarburante da
immettere in consumo e le relative modalita' di versamento
al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di
tali competenze e' costituito presso il Ministero dello
sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto
da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico,
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle
finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con
oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5-septies. In riferimento alle attivita' previste
dall'art. 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, come introdotto dall'art. 1, comma 6 del decreto
legislativo 31 marzo 2011, n. 55, il Gestore dei servizi
energetici S.p.A. e l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale assicurano il necessario raccordo
dei flussi informativi al fine della semplificazione degli
adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2
dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 e'
abrogato.
6. Qualora siano immessi in consumo biocarburanti
ottenuti da biocarburanti ricadenti nella tipologia di cui
al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai fini
del rispetto dell'obbligo di cui al comma 5 e' calcolato
sulla base del contenuto energetico di ciascun
biocarburante.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il
1° gennaio 2012, sono stabilite le modalita' con le quali
sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4. ".
Si riporta l'art. 1-sexies del D.L. 29-8-2003 n. 239
Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di
energia elettrica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n.
200, come modificato dalla presente legge:
"1-sexies. Semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per le reti nazionali di trasporto
dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici.
1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema
energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati
dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli
elettrodotti facenti parte della rete nazionale di
trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di
preminente interesse statale e sono soggetti a
un'autorizzazione unica comprendente tutte le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio
degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attivita'
produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e previa intesa con la regione
o le regioni interessate, la quale sostituisce
autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso
comunque denominati previsti dalle norme vigenti e
comprende ogni opera o intervento necessari alla
risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture
esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire
tali infrastrutture, opere o interventi, e ad attraversare
i beni demaniali in conformita' al progetto approvato. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla
verifica della conformita' delle opere al progetto
autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente
procedimento unico, le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento
della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme
di settore e dei piani urbanistici ed edilizi
2. L'autorizzazione di cui al comma 1:
a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa
posti a carico del soggetto proponente per garantire il
coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico
nazionale e la tutela ambientale, nonche' il termine entro
il quale l'iniziativa e' realizzata;
b) comprende la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'opera, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi,
conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le opere di
cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti
urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di
variante urbanistica.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
centottanta giorni, nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo' essere avviato
sulla base di un progetto preliminare o analogo purche'
evidenzi, con elaborato cartografico, le aree
potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo
preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
le necessarie misure di salvaguardia. Dalla data della
comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai
comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale
in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito
delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione
del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di
salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data
della comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo il
caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne
disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per
sopravvenute esigenze istruttorie. Al procedimento
partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e le altre amministrazioni interessate nonche' i
soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali
interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il
rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio
del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro
il quale e' prevista la conclusione del procedimento
4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le
opere di cui al presente articolo siano sottoposte a
valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo
di tale valutazione costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.
L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei
casi previsti, acquisito l'esito della verifica di
assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro il termine
di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai
quali non sono prescritte le procedure di valutazione di
impatto ambientale, il procedimento unico deve essere
concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data
di presentazione della domanda
4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con
la regione o le regioni interessate per il rilascio
dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al
termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della
stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato
interistituzionale, i cui componenti sono designati, in
modo da assicurare una composizione paritaria,
rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o
dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla
definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi
al termine di cui al primo periodo, si provvede
all'autorizzazione con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, integrato con la partecipazione del presidente
della regione o delle regioni interessate, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
regole di funzionamento del comitato di cui al presente
comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non
spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia
completata la procedura di VIA, ovvero il relativo
procedimento risulti in fase di conclusione
4-quater. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle reti elettriche di interconnessione con
l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV
qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo
prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle
infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di
trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di
potenza superiore a 300 MW termici, gia' autorizzate in
conformita' alla normativa vigente
4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli
interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti,
consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella
sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo
esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia,
catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione,
impianti di terra, con elementi di caratteristiche
analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche
4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' gli interventi sugli elettrodotti che comportino
varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 ,
ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure
parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino
il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un
massimo di 60 metri lineari e componenti di linea, quali, a
titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di
guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di
segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi
caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni
tecnologiche. Sono altresi' realizzabili mediante denuncia
di inizio attivita' varianti all'interno delle stazioni
elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli
edifici ovvero che comportino aumenti di cubatura
strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature
o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse.
Tale aumento di cubatura non dovra' superare di piu' del 30
per cento le cubature esistenti all'interno della stazione
elettrica. Tali interventi sono realizzabili mediante
denuncia di inizio attivita' a condizione che non siano in
contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e
rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di
progettazione, costruzione ed esercizio di linee
elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni
4-septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce
parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio dell'opera principale.
4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al
Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni
interessati la denuncia di inizio attivita', accompagnata
da una dettagliata relazione, sottoscritta da un
progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che
assevera la conformita' delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con
quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche'
il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo
e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee
elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni .
4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte
ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla
data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la
copia della denuncia di inizio attivita' da cui risultino
la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei
documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari .
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine
indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di una o
piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello
sviluppo economico che puo' notificare all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia .
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo
finale, da presentare al Ministero dello sviluppo
economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera
al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'
.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto
definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto
esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non
assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono
sottoposte al regime di inizio attivita' gia' previsto al
comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le
varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio
individuato in sede di approvazione del progetto ai fini
urbanistici. In mancanza di diversa individuazione
costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici
le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di
elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo,
inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche
che non comportino aumenti della cubatura degli edifici
ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente
necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti
tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento
di cubatura non dovra' superare di piu' del 20 per cento le
cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Le
eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse
alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo
sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo
localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il consenso dei presidenti delle regioni e province
autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di
pubblicita'.
5. Le regioni disciplinano i procedimenti di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti
elettriche di competenza regionale in conformita' ai
principi e ai termini temporali di cui al presente
articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel
territorio di piu' regioni, le autorizzazioni siano
rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della
Costituzione.
6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi
di programma con i quali sono definite le modalita'
organizzative e procedimentali per l'acquisizione del
parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi
delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo
della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle
opere di rilevante importanza che interessano il territorio
di piu' regioni.
7. Le norme del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle
reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004 .
8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si
applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55.
9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, le parole: «previo parere conforme del»
sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del»".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 recante "Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle
rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche,
elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e
le verifiche previste dal presente decreto nella relazione
tecnica di progetto attestante la rispondenza alle
prescrizioni per il contenimento del consumo di energia
degli edifici e dei relativi impianti termici, che il
proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve
depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia
copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei
lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o
alla domanda di concessione edilizia. Tali adempimenti,
compresa la relazione, non sono dovuti in caso di
installazione di pompa di calore avente potenza termica non
superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di
calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza
inferiore alla soglia prevista dall'art. 5, comma 2,
lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi
e le modalita' di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la
Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie
di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti,
interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della
piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti
all'obbligo di cui all'art. 19 della stessa legge, la
relazione tecnica di progetto e' integrata attraverso
attestazione di verifica sulla applicazione del predetto
art. 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.
1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2,
della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova
costruzione, e dell'art. 7, in caso di edifici soggetti a
ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di
cui al comma 1 e' prevista una valutazione della
fattibilita' tecnica, ambientale ed economica per
l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza,
tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile,
cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento,
pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo
attivo dei consumi. La valutazione della fattibilita'
tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e
disponibile a fini di verifica.
2. La conformita' delle opere realizzate rispetto al
progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione
tecnica di cui al comma 1, nonche' l'attestato di
qualificazione energetica dell'edificio come realizzato,
devono essere asseverati dal direttore dei lavori e
presentati al comune di competenza contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo
per il committente. La dichiarazione di fine lavori e'
inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non e'
accompagnata da tale documentazione asseverata
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2
e' conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti
di cui al comma 4. A tale scopo, il comune puo' richiedere
la consegna della documentazione anche in forma informatica
4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di
organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le
modalita' di controllo, ai fini del rispetto delle
prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni
in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di
fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare
la conformita' alla documentazione progettuale di cui al
comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4
anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del
conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed
ispezioni di cui al presente comma e' posto a carico dei
richiedenti. ".
- Si riporta il testo dell'art. 271 del decreto
legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in
materia ambientale", come modificato dalla presente legge:
"ART. 271 (Valori limite di emissione e prescrizioni
per gli impianti e le attivitaIn vigore dal 11 aprile 2014
1. Il presente articolo disciplina i valori di
emissione e le prescrizioni da applicare agli impianti ed
alle attivita' degli stabilimenti.
2. Con decreto da adottare ai sensi dell'art. 281,
comma 5, sono individuati, sulla base delle migliori
tecniche disponibili, i valori di emissione e le
prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e
diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle
attivita' presso gli stabilimenti anteriori al 1988,
anteriori al 2006 e nuovi, attraverso la modifica e
l'integrazione degli allegati I e V alla parte quinta del
presente decreto.
3. La normativa delle regioni e delle province autonome
in materia di valori limite e di prescrizioni per le
emissioni in atmosfera degli impianti e delle attivita'
deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di
qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Restano comunque in vigore le normative adottate dalle
regioni o dalle province autonome in conformita' al decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori limite
di emissione e prescrizioni. Per tutti gli impianti e le
attivita' previsti dall'art. 272, comma 1, la regione o la
provincia autonoma, puo' stabilire, anche con legge o
provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche
disponibili, appositi valori limite di emissione e
prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o
di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o
provvedimento generale la regione o la provincia autonoma
puo' inoltre stabilire, ai fini della valutazione
dell'entita' della diluizione delle emissioni, portate
caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.
4. I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti
dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori
limite di emissione e prescrizioni piu' restrittivi di
quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte
quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni
di costruzione o di esercizio, purche' cio' sia necessario
al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli
obiettivi di qualita' dell'aria.
5. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti
anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi
l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e
le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di
costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a
seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori
tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni
fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e
programmi di cui al comma 4. Si devono altresi' valutare il
complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle
attivita' presenti, le emissioni provenienti da altre fonti
e lo stato di qualita' dell'aria nella zona interessata. I
valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla
base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi
di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte
quinta del presente decreto e di quelli applicati per
effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.
5-bis. Per gli impianti e le attivita' degli
stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di
biocarburanti, al fine di assicurare la tutela della salute
e dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito il Ministro della
salute, adotta entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa europea, apposite linee guida
recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di
emissione degli impianti di bioraffinazione, quale
parametro vincolante di valutazione da parte delle
autorita' competenti.
5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di
cui al comma 5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono
applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare i
limiti massimi previsti dalla normativa nazionale
applicabile in materia di tutela della qualita' dell'aria,
di qualita' ambientale e di emissioni in atmosfera.
6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di
emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori
limite con riferimento a quelli previsti per sostanze
simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi
sulla salute e sull'ambiente.
7. Anche a seguito dell'adozione del decreto di cui al
comma 2, l'autorizzazione degli stabilimenti anteriori al
1988, anteriori al 2006 e nuovi puo' sempre stabilire, per
effetto dell'istruttoria prevista dal comma 5, valori
limite e prescrizioni piu' severi di quelli contenuti negli
allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente
decreto, nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e
programmi di cui al comma 4.
8. - 10. (soppressi)
11. I valori limite di emissione e il tenore
volumetrico dell'ossigeno di riferimento si riferiscono al
volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni
normali, previa detrazione, salvo quanto diversamente
indicato nell'Allegato I alla parte quinta del presente
decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo.
12. Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I
alla parte quinta del presente decreto, il tenore
volumetrico dell'ossigeno di riferimento e' quello
derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore
volumetrico di ossigeno e' diverso da quello di
riferimento, le concentrazioni misurate devono essere
corrette mediante la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

13. I valori limite di emissione si riferiscono alla
quantita' di emissione diluita nella misura che risulta
inevitabile dal punto di vista tecnologico e
dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione
dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere
corrette mediante la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte
quinta del presente decreto, i valori limite di emissione
si applicano ai periodi di normale funzionamento
dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto e'
in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di
arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o
guasti tali da non permettere il rispetto dei valori
stessi. L'autorizzazione puo' stabilire specifiche
prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e
per l'eventualita' di tali anomalie o guasti ed individuare
gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano
i valori limite di emissione. In caso di emissione di
sostanze di cui all'art. 272, comma 4, lettera a),
l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve
stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle
quantita' di tali sostanze emesse durante i periodi in cui
si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi
transitori e fissare appositi valori limite di emissione,
riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa
annuali. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non
permettere il rispetto di valori limite di emissione,
l'autorita' competente deve essere informata entro le otto
ore successive e puo' disporre la riduzione o la cessazione
delle attivita' o altre prescrizioni, fermo restando
l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale
dell'impianto nel piu' breve tempo possibile e di
sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il
guasto puo' determinare un pericolo per la salute umana. Il
gestore e' comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni
opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le
fasi di avviamento e di arresto. Sono fatte salve le
diverse disposizioni contenute nella parte quinta del
presente decreto per specifiche tipologie di impianti. Non
costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di
arresto i periodi di oscillazione che si verificano
regolarmente nello svolgimento della funzione
dell'impianto.
15. Il presente articolo si applica anche ai grandi
impianti di combustione di cui all'art. 273 ed agli
impianti e alle attivita' di cui all'art. 275.
16.Fermo quanto disposto dai commi 5-bis e 5-ter del
presente articolo per le installazioni sottoposte ad
autorizzazione integrata ambientale i valori limite e le
prescrizioni di cui al presente articolo si applicano ai
fini del rilascio di tale autorizzazione, fermo restando il
potere dell'autorita' competente di stabilire valori limite
e prescrizioni piu' severi.
17. L'Allegato VI alla parte quinta del presente
decreto stabilisce i criteri per la valutazione della
conformita' dei valori misurati ai valori limite di
emissione. Con apposito decreto ai sensi dell'art. 281,
comma 5, si provvede ad integrare tale Allegato VI,
prevedendo i metodi di campionamento e di analisi delle
emissioni, con l'indicazione di quelli di riferimento, i
principi di misura e le modalita' atte a garantire la
qualita' dei sistemi di monitoraggio delle emissioni. Fino
all'adozione di tale decreto si applicano i metodi
precedentemente in uso e, per il rilascio, il rinnovo ed il
riesame delle autorizzazioni di cui all'art. 269, i metodi
stabiliti dall'autorita' competente sulla base delle
pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano
disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche
nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano
disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO
o di altre norme internazionali o delle norme nazionali
previgenti. Nel periodo di vigenza delle autorizzazioni
rilasciate prima dell'entrata in vigore di tale decreto, i
controlli, da parte dell'autorita' o degli organi di cui
all'art. 268, comma 1, lett. p), e l'accertamento del
superamento dei valori limite di emissione sono effettuati
sulla base dei metodi specificamente indicati
nell'autorizzazione o, se l'autorizzazione non indica
specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi
sopra elencati. I successivi commi 18, 19 e 20, fatta salva
l'immediata applicazione degli obblighi di comunicazione
relativi ai controlli di competenza del gestore, si
applicano a decorrere dal rilascio o dal primo rinnovo
dell'autorizzazione effettuati successivamente all'entrata
in vigore di tale decreto.
18. Le autorizzazioni alle emissioni rilasciate, anche
in sede di rinnovo, dopo l'entrata in vigore del decreto di
cui al comma 17, indicano, per le emissioni in atmosfera, i
metodi di campionamento e di analisi, individuandoli tra
quelli elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del
presente decreto, e i sistemi per il monitoraggio delle
emissioni. In caso di modifica delle prescrizioni relative
ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito
dell'autorizzazione, l'autorita' competente provvede a
modificare anche, ove opportuno, i valori limite di
emissione autorizzati. I controlli, da parte dell'autorita'
o degli organi di cui all'art. 268, comma 1, lett. p),
possono essere effettuati solo sulla base dei metodi
elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del presente
decreto, anche se diversi da quelli di competenza del
gestore indicati dall'autorizzazione. Nel caso in cui, in
sede di autorizzazione o di controllo, si ricorra a metodi
diversi da quelli elencati nell'Allegato VI alla parte
quinta del presente decreto o a sistemi di monitoraggio non
conformi alle prescrizioni di tale allegato, i risultati
della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed
agli effetti del presente titolo. Il gestore effettua i
controlli di propria competenza sulla base dei metodi e dei
sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione e
mette i risultati a disposizione dell'autorita' competente
per il controllo nei modi previsti dall'Allegato VI alla
parte quinta del presente decreto e dall'autorizzazione; in
caso di ricorso a metodi o a sistemi di monitoraggio
diversi o non conformi alle prescrizioni
dell'autorizzazione, i risultati della relativa
applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del
presente titolo e si applica la pena prevista dall'art.
279, comma 2.
19. Se i controlli di competenza del gestore e i
controlli dell'autorita' o degli organi di cui all'art.
268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati,
forniscono risultati diversi, l'accertamento deve essere
ripetuto sulla base del metodo di riferimento. In caso di
divergenza tra i risultati ottenuti sulla base del metodo
di riferimento e quelli ottenuti sulla base dei metodi e
sistemi di monitoraggio indicati dall'autorizzazione,
l'autorita' competente provvede ad aggiornare
tempestivamente l'autorizzazione nelle parti relative ai
metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove ne consegua la
necessita', ai valori limite di emissione.
20. Si verifica un superamento dei valori limite di
emissione, ai fini del reato di cui all'art. 279, comma 2,
soltanto se i controlli effettuati dall'autorita' o dagli
organi di cui all'art. 268, comma 1, lett. p), accertano
una difformita' tra i valori misurati e i valori limite
prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di
analisi elencati nell'Allegato V alla parte quinta del
presente decreto e di sistemi di monitoraggio conformi alle
prescrizioni di tale allegato. Le difformita' accertate nei
controlli di competenza del gestore devono essere da costui
specificamente comunicate all'autorita' competente per il
controllo entro 24 ore dall'accertamento. Se i risultati
dei controlli di competenza del gestore e i risultati dei
controlli dell'autorita' o degli organi di cui all'art.
268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati,
divergono in merito alla conformita' dei valori misurati ai
valori limite prescritti, si procede nei modi previsti dal
comma 19; i risultati di tali controlli, inclusi quelli
ottenuti in sede di ripetizione dell'accertamento, non
possono essere utilizzati ai fini della contestazione del
reato previsto dall'art. 279, comma 2, per il superamento
dei valori limite di emissione. Resta ferma, in tutti i
casi, l'applicazione dell'art. 279, comma 2, se si
verificano le circostanze previste dall'ultimo periodo del
comma 18. ".
- Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante "Attuazione
della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE", come modificato
dalla presente legge:
"Art. 11. Semplificazione e razionalizzazione delle
procedure amministrative e regolamentari
1.-2. (abrogati)
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 1,
secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in
materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria
degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia, di conservazione, risparmio e uso razionale
dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli
interventi di incremento dell'efficienza energetica che
prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con
altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro
non superiore a 1 metro, di microcogeneratori ad alto
rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, nonche' di impianti solari termici o
fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici
con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della
falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli
edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione
ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, qualora la superficie
dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso.
In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'art. 3, comma
3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni, e' sufficiente una
comunicazione preventiva al Comune.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano
applicazione fino all'emanazione di apposita normativa
regionale che renda operativi i principi di esenzione
minima ivi contenuti.
5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 non puo' in ogni caso derogare le prescrizioni in
materia di sicurezza stradale e antisismica.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui
all'art. 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie
stanziate dall'art. 1, comma 352, della legge n. 296 del
2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio
lavori e' da intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e
quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni
successivi.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 269, comma
14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la
costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione
di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonche' le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono
soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata
dall'amministrazione competente ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto
delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente,
di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,
che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi e'
convocata dall'amministrazione competente entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.
Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui
all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico delle
disposizioni legislative concernente le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni.
8. L'autorizzazione di cui al comma 7 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce
titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al
progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa
in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto
esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il
termine massimo per la conclusione del procedimento di cui
al presente comma non puo' comunque essere superiore a
centottanta giorni. ".
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, recante "Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento", come modificato dalla seguente legge:
"Art. 3 bis. Accisa sul carburante utilizzato nella
produzione combinata di energia elettrica e calore
In vigore dal 31 dicembre 2013
1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e'
aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «In caso di
produzione combinata di energia elettrica e calore, ai
combustibili impiegati si applicano le aliquote previste
per la produzione di energia elettrica rideterminate in
relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto
del Ministero dello sviluppo economico, adottato di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo
nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla
normativa europea in materia di alto rendimento. I
coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro
il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di
riferimento».
2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, alla produzione
combinata di energia elettrica e calore, per
l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti
alle aliquote sulla produzione di energia elettrica
continuano ad applicarsi i coefficienti individuati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con
deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella
misura del 12 per cento.
3. A decorrere dal 1° giugno 2012, al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 52, comma 3, la lettera f) e' abrogata;
b) nell'allegato I, alla voce relativa all'aliquota di
accisa sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e
luoghi diversi dalle abitazioni, le parole: «lire 6 al kWh»
sono sostituite dalle seguenti:
«a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica
l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica
l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa
pari a euro 4.820».
4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro
0,0075 al kWh o dell'imposta in misura fissa pari a euro
4.820 sul consumo mensile dei soggetti che producono
energia elettrica per uso proprio e la consumano per
qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni,
gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente
ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di
ogni mese, i dati relativi al consumo del mese
precedente.".
 
(( Art. 30 bis
Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito per
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti» sono inserite le seguenti: «, purche' stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,».
2. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, sono prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, di sei mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto raggruppamento e di quattro mesi per gli ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano agli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. La previsione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applica al superamento dei nuovi termini previsti dal comma 2. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 5 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive
modificazioni, recante Attuazione della direttiva 98/30/CE
recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'art. 41 della L. 17 maggio 1999, n.
144, come modificato dalla presente legge:
"15. Regime di transizione nell'attivita' di
distribuzione.
1. Entro il 1° gennaio 2003 sono adottate dagli enti
locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni
del presente decreto. Tale adeguamento avviene mediante
l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero
attraverso la trasformazione delle gestioni in societa' di
capitali o in societa' cooperative a responsabilita'
limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione puo'
anche comportare il frazionamento societario. Ove
l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il
termine indicato, provvede nei successivi tre mesi, anche
attraverso la nomina di un proprio delegato, il
rappresentante dell'ente titolare del servizio. Per
gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale,
in caso di inerzia, la regione procede all'affidamento
immediato del servizio mediante gara, nominando a tal fine
un commissario ad acta.
2. La trasformazione in societa' di capitali delle
aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas
avviene con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 51,
52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le
stesse modalita' si applicano anche alla trasformazione di
aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio
comunale l'assemblea consortile. In questo caso le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti;
gli enti locali che non intendono partecipare alla societa'
hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore
nominale iscritto a bilancio della relativa quota di
capitale. L'ente titolare del servizio puo' restare socio
unico delle societa' di cui al presente comma per un
periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.
3. Per la determinazione della quota di capitale
sociale spettante a ciascun ente locale, socio della
societa' risultante dalla trasformazione delle aziende
consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di
ripartizione del patrimonio previsti per il caso di
liquidazione dell'azienda consortile.
4. Con riferimento al servizio di distribuzione del
gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente
titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai
commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per
effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il
controllo della societa'.
5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli
affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche' quelli alle
societa' derivate dalla trasformazione delle attuali
gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se
compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il
periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in
essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o
e' previsto un termine che supera il periodo transitorio,
proseguono fino al completamento del periodo transitorio
stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti
e delle concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso,
a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'art.
14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle
convenzioni o nei contratti ,purche' stipulati prima della
data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12
novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla
volonta' delle parti nonche' per gli aspetti non
disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in
base alle linee guida su criteri e modalita' operative per
la valutazione del valore di rimborso di cui all'art. 4,
comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma
sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di
localita', valutati secondo la metodologia della
regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di
rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle
immobilizzazioni nette di localita' calcolate nella
regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in
conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti
di localita', l'ente locale concedente trasmette le
relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso
all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando
di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali
osservazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
ed il sistema idrico ai fini della determinazione del
valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini
di scadenza previsti dal comma 3 dell'art. 4 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui
all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226,
relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento
dello stesso allegato 1, nonche' i rispettivi termini di
cui all'art. 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di
quattro mesi. Resta sempre esclusa la valutazione del
mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del
rapporto di gestione.
6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale
procede all'affidamento del servizio secondo le modalita'
previste dall'art. 14.
7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e' fissato
in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale
periodo puo' essere incrementato, alle condizioni sotto
indicate, in misura non superiore a:
a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello
scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria
che consenta di servire un'utenza complessivamente non
inferiore a due volte quella originariamente servita dalla
maggiore delle societa' oggetto di fusione;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui
alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a
centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito
superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero
l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno
all'intero territorio provinciale;
c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui
alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il
40% del capitale sociale.
8. (abrogato)
9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti
per la durata in essi stabilita ove questi siano stati
attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non
superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000
(75).
10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle
concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono
partecipare alle prime gare per ambiti territoriali,
indette a norma dell'art. 14, comma 1, successive al
periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e
senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali
soggetti o le loro controllate, controllanti o controllate
da una medesima controllante gestiscono servizi pubblici
locali, anche diversi dalla distribuzione di gas naturale,
in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad
evidenza pubblica. Per le prime gare di cui sopra non si
applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 33, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e
successive modifiche e integrazioni. Per i soggetti che
devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi
1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle
prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il
territorio nazionale e' consentita a partire dalla data
dell'avvenuta costituzione o trasformazione .
10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere
per la realizzazione delle reti e la gestione della
distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11
della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive
modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17
maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato
dal comma 7 e il periodo di cui al comma 9 del presente
articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario alla
costruzione delle reti, decorsi quattro anni dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica di concessione
del contributo.".
- Il testo dell'art. 3 del D.M. 12-11-2011 n. 226
recante Regolamento per i criteri di gara e per la
valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio
della distribuzione del gas naturale, in attuazione
dell'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e' il seguente:
"Art. 3 Intervento della Regione
1. Nel primo periodo di applicazione, qualora,
trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, gli
Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione
appaltante, di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, o
qualora, nel caso di presenza nell'ambito del Comune
capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli altri
casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la
stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara,
la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai
soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a
provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'art.
14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164.
2. A regime valgono i termini e le modalita' indicate
nell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, per l'intero ambito.".
- il testo dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante Interventi urgenti di
avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015, e' il seguente:
"Art. 1 Disposizioni per la riduzione dei costi
gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi
strategici dell'energia geotermica, in materia di
certificazione energetica degli edifici e di condominio, e
per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale
1-15 [omissis]
16. All'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, le parole: ", con i criteri di cui
alle lettere a) e b) dell'art. 24 del Regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578" sono sostituite dalle seguenti:
"nonche' per gli aspetti non disciplinati dalle medesime
convenzioni o contratti, in base alle linee guida su
criteri e modalita' operative per la valutazione del valore
di rimborso di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di
cui al presente comma sono detratti i contributi privati
relativi ai cespiti di localita', valutati secondo la
metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora
il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del
valore delle immobilizzazioni nette di localita' calcolate
nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi
pubblici in conto capitale e dei contributi privati
relativi ai cespiti di localita', l'ente locale concedente
trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore
di rimborso all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
ed il sistema idrico per la verifica prima della
pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante
tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini
della determinazione del valore di rimborso da inserire nel
bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3
dell'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date
limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre
2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo
raggruppamento dello stesso allegato 1, nonche' i
rispettivi termini di cui all'art. 3 del medesimo
regolamento, sono prorogati di quattro mesi.".
- il testo dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, recante Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia, e' il seguente:
"Art. 4 Norme in materia di concorrenza nel mercato del
gas naturale e nei carburanti
1-3 [omissis].
3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di
ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal
comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno
il 15 per cento dei punti di riconsegna e' situato nei
comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
6 giugno 2012, e successive modificazioni.
4-(omissis)
5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non
abbiano rispettato i termini di cui all'art. 3 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.
226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente
articolo, il venti per cento delle somme di cui all'art. 8,
comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della
gara, e' versato dal concessionario subentrante, con
modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio
per il settore elettrico per essere destinato alla
riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito
corrispondente.
6. -7-bis [omissis]".
 
(( Art. 30 ter
Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti
rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del
comparto bieticolo-saccarifero

1. All'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorita' a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonche' per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attivita' di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive sono a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti». ))

Riferimenti normativi

-Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, recante Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 29 Disposizioni a favore del settore
bieticolo-saccarifero
1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo
saccarifero, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successivamente approvati dal Comitato interministeriale
istituito in base all'art. 2, comma 1, del citato
decreto-legge n. 2 del 2006, rivestono carattere di
interesse strategico e costituiscono una priorita' a
carattere nazionale in considerazione dei prevalenti
profili di sviluppo economico di tali insediamenti
produttivi nonche' per la salvaguardia dei territori
oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali.
2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la
realizzazione di iniziative di riconversione industriale,
prevalentemente nel settore della produzione di energia da
fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego
dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere
italiane dismesse per effetto del regolamento (CE) n.
320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove
attivita' di natura industriale. Al fine di garantire
l'attuazione di tali progetti, il Comitato
interministeriale di cui all'art. 2, comma 1, del citato
decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi
procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano
decorsi infruttuosamente i termini di legge per la
conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio, ai
sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, un commissario ad acta per l'esecuzione degli
accordi per la riconversione industriale sottoscritti con
il coordinamento del Comitato interministeriale, in
ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al
commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di
emolumento; eventuali rimborsi di spese vive sono a carico
delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.".
 
(( Art. 30 quater
Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al secondo periodo, dopo le parole: «a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas» sono inserite le seguenti: «e del servizio idrico integrato». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 11-bis del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11-bis. Sanzioni irrogate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas
1. Alle sanzioni previste dall'art. 2, comma 20,
lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si
applica quanto previsto dall'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni
irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e'
destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a
vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del
servizio idrico integrato, approvati dal Ministro dello
sviluppo economico su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del
sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e
comunitarie.".
 
(( Art. 30 quinquies
Modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99

1. All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «nonche' dalle attivita' di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore» sono soppresse. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 45 della legge 23
luglio 2009, n. 99, recante Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia, come modificato dalla presente legge:
"Art. 45. (Istituzione del Fondo per la riduzione del
prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate
dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi)
1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi
ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono
dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna
concessione di coltivazione e' tenuto a corrispondere
annualmente, ai sensi dell' art. 19, comma 1, del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' elevata dal 7 per
cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di
ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme
corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al
comma 2.
2. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito il Fondo preordinato alla
riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i
residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di
idrocarburi liquidi e gassosi.
3. Il Fondo e' alimentato:
a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di
aliquota di cui al comma 1;
b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di
concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti,
pubblici e privati.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti le
modalita' procedurali di utilizzo da parte dei residenti
nelle regioni interessate dei benefici previsti dal
presente articolo e i meccanismi volti a garantire la
compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del
Fondo.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono annualmente destinate, sulla base delle
disponibilita' del Fondo, le somme spettanti per le
iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione
interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi
ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito
derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il
medesimo decreto.".
 
(( Art. 30 sexies
Disposizioni in materia di biocarburanti

1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, quarto periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, da emanare entro il 15 settembre 2014, e' altresi' stabilita la quota minima di cui al comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, compresa la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, per gli anni successivi al 2015. Con le stesse modalita' si provvede a effettuare i successivi aggiornamenti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da emanare entro il 15 novembre 2014, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, e' soppresso». ))

Riferimenti normativi

-Il testo del comma 15 dell'art. 1 del citato d.l.
23-12-2013 n. 145
Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione
Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del
gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013,
n. 300, e' il seguente:
"15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola:
"2014" e' sostituita dalla seguente: "2015". Al terzo
periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: "2014" e'
sostituita dalla seguente: "2020" e le parole: "e puo'
essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo
precedente" sono soppresse. A decorrere dal 1° gennaio 2015
la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, e' determinata in una quota
percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio,
immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata
sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Comitato tecnico consultivo
biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5-sexies, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad
aggiornare le condizioni, i criteri e le modalita' di
attuazione dell'obbligo, ai sensi del comma 3 dell'articolo
2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, e successive modificazioni. All'articolo 33, comma
4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e
successive modificazioni, le parole: "fino al 31 dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo
2014". Al comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti
modificazioni: al secondo punto dell'elenco, le parole: ",
condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del
biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della
relativa produzione di biodiesel)" sono soppresse; al terzo
punto dell'elenco, le parole: "durante il processo di
produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in
peso della relativa produzione di biodiesel)" sono
soppresse; al quarto punto dell'elenco, le parole: "(nella
misura massima del 5% in peso della relativa produzione di
acidi grassi distillati)" e le parole: "(nella misura
massima del 5% in peso della relativa produzione di
Glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche"
sono soppresse; al settimo punto dell'elenco, dopo le
parole: "grassi animali di categoria 1" sono inserite le
seguenti: "e di categoria 2". Al comma 5-quater
dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, e successive modificazioni, le parole: "e stabilite
variazioni della misura massima percentuale prevista dal
comma 5-quinquies" sono soppresse. Il comma 5-quinquies
dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, e' abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive
modificazioni, le parole: "entrambi prodotti e trasformati
in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non
presentino altra utilita' produttiva o commerciale al di
fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a
fini energetici," sono soppresse. I commi 4, 5 e 6
dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, sono abrogati.".
Si riporta il comma 139 dell'art. 2 della L. 24-12-2007
n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
300, S.O.:
"2. 139. Per l'anno 2009, la quota minima di cui
all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall' art. 1,
comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella
misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e
gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente,
calcolata sulla base del tenore energetico ".
Il testo dell'art. 33, comma 5-sexies del d.lgs.
3-3-2011 n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O., e' il seguente:
"5-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le
competenze operative e gestionali assegnate al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi
del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo
economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei
servizi energetici S.p.A. Gli oneri gestionali sono posti a
carico dei soggetti obbligati e con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ne e' determinata l'entita'
in funzione delle Giga-calorie di biocarburante da
immettere in consumo e le relative modalita' di versamento
al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di
tali competenze e' costituito presso il Ministero dello
sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto
da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico,
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle
finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con
oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica."
 
Art. 31

(( (soppresso) ))
 
Art. 32

Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato

1. Al fine di rafforzare il supporto all'export e all'internazionalizzazione delle imprese, nonche' di assicurare certezza e trasparenza al rapporto tra lo Stato e Sace S.p.A. in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato, all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
«9-bis. La garanzia dello Stato per rischi non di mercato puo' altresi' operare in favore di Sace S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero societa' di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese, che sono in grado di determinare in capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione. In tal caso, la garanzia opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacita', compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia. Tale garanzia e' rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., e' onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Sace S.p.a., la garanzia e' rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del fondo, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruita' del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass e' espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale fondo e' ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A., che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' definito l'ambito di applicazione della presente disposizione.
9-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con Sace S.p.A. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonche' il livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A e' tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione. La convenzione ha una durata di dieci anni. Lo schema di convenzione e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare a societa' di provata esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza operativa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
(( 1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, capoverso 9-bis, ottavo periodo, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. Lo schema di convenzione di cui al comma 1, capoverso 9-ter, primo periodo, e' stipulato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 6 del DECRETO-LEGGE 30
settembre 2003, n. 269, recante Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici, convertito con modificazioni dalla L.24
novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 6 Trasformazione della SACE in societa' per
azioni
1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio
estero (SACE) e' trasformato in societa' per azioni con la
denominazione di SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del
Commercio Estero o piu' brevemente SACE S.p.A. con
decorrenza dal 1 gennaio 2004. La SACE S.p.A. succede nei
rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti e obblighi
della SACE in essere alla data della trasformazione.
2. Le azioni della SACE S.p.A. sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze. Le nomine dei
componenti degli organi sociali sono effettuate dal
Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il
Ministero dello sviluppo economico. (42)
3. I crediti di cui all'art. 7, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del 31
dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di
conferimento di capitale. I crediti medesimi sono iscritti
nel bilancio della SACE S.p.A. al valore indicato nella
relativa posta del Conto patrimoniale dello Stato.
Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e
partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE
S.p.A. possono essere disposti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze,
che determina anche il relativo valore di trasferimento o
conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di cui al
presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345
del codice civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al
comma 3, detratta la quota spettante agli assicurati
indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente
acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato
alla SACE S.p.A., unitamente ai proventi delle attivita'
che beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel
comma 1 e' pari alla somma del netto patrimoniale
risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre
2003 e del valore dei crediti di cui all'art. 7, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi del comma
3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il
Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai
fini della contabilita' dello Stato, le disponibilita'
giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'ambito
di applicazione di altre disposizioni normative sono
riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto corrente
medesimo e' intestato alla SACE S.p.A.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga
agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio
decreto di natura non regolamentare, su proposta
dell'organo amministrativo della SACE S.p.A. da formularsi
entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio
relativo all'anno 2004, puo' rettificare i valori
dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A.. A
tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti
di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel
campo della revisione contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali della SACE S.p.A., previsti
dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea,
che il presidente della SACE S.p.A. convoca entro il 28
febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali,
la SACE S.p.A. e' amministrata dagli organi di SACE in
carica alla data del 31 dicembre 2003.
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'art. 2,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, come definite
dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina
dell'Unione Europea in materia di assicurazione e garanzia
dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE
S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate.
9-bis. La garanzia dello Stato per rischi non di
mercato puo' altresi' operare in favore di Sace S.p.A.
rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per
l'economia italiana ovvero societa' di rilevante interesse
nazionale in termini di livelli occupazionali, di entita'
di fatturato o di ricadute per il sistema economico
produttivo del Paese, che sono in grado di determinare in
capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso
singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi
di destinazione. In tal caso, la garanzia opera a copertura
di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad
un ammontare massimo di capacita', compatibile con i limiti
globali degli impegni assumibili in garanzia. Tale garanzia
e' rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di
regresso su Sace S.p.A., e' onerosa e conforme con la
normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di
assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su
istanza di Sace S.p.a., la garanzia e' rilasciata con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto
conto della dotazione del fondo, previo parere
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass)
con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un
elevato rischio di concentrazione e alla congruita' del
premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass e'
espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze un fondo a copertura delle
garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente
disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di
euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66. Tale fondo e' ulteriormente alimentato
con i premi corrisposti da Sace S.p.A., che a tal fine sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, e' definito l'ambito di
applicazione della presente disposizione.
9-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze
stipula con Sace S.p.A. uno schema di convenzione che
disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa per
rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e
specificamente il funzionamento della garanzia di cui al
comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione
della concentrazione del rischio, la ripartizione dei
rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di
quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonche'
il livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A e'
tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i
relativi criteri di misurazione. La convenzione ha una
durata di dieci anni. Lo schema di convenzione e' approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai
fini della predisposizione dello schema di convenzione, il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare a
societa' di provata esperienza e capacita' operativa
nazionali ed estere un incarico di studio, consulenza,
valutazione e assistenza operativa, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel
comma 1, in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5
luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio
1977, n. 227, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo
decreto legislativo.
11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello
Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma
3, all'art. 8, comma 1, e all'art. 24 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni.
12. La SACE S.p.A. puo' svolgere l'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come
definiti dalla disciplina dell'Unione Europea. L'attivita'
di cui al presente comma e' svolta con contabilita'
separata rispetto alle attivita' che beneficiano della
garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa'
per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta
dalla SACE S.p.A. non puo' essere inferiore al 30% e non
puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti
di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non
beneficia della garanzia dello Stato.
13. Le attivita' della SACE S.p.A. che non beneficiano
della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in
materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni
di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.
14. La SACE S.p.A. puo' acquisire partecipazioni in
societa' estere in casi direttamente e strettamente
collegati all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di
garanzia ovvero per consentire un piu' efficace recupero
degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A. concorda con la
Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST
S.p.A.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100,
l'esercizio coordinato dell'attivita' di cui al presente
comma.
15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia
dello Stato, la SACE S.p.A. puo' avvalersi dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'
Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta
dalla SACE S.p.A., il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita'
svolta dalla medesima.
18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.A., di cui e'
stata deliberata la distribuzione al Ministero
dell'economia e delle finanze sono versati in entrata al
bilancio dello Stato. (42)
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il
trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti
e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai
terzi in relazione alle operazioni di cui all'art. 7, commi
3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di
obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal
consiglio di amministrazione della SACE, con particolare
riferimento ad ogni effetto giuridico, finanziario e
contabile discendente dalle operazioni medesime per i
soggetti menzionati nel presente comma. I crediti
trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano
formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di
emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli altri
rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse,
costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della
SACE S.p.A. e sono destinati in via prioritaria al servizio
delle operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio
separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori
della SACE o della SACE S.p.A., sino al rimborso dei titoli
emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e
di emissione di obbligazioni di cui sopra. La separazione
patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o
insolvenza della SACE S.p.A.
20. La pubblicazione del presente articolo nella
Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa vigente. La pubblicazione tiene altresi' luogo
della pubblicita' prevista dall'art. 2362 del codice
civile, nel testo introdotto dal decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e
indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le
operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. e
di successione di quest'ultima alla prima, incluse le
operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in
via definitiva, del capitale della SACE S.p.A. Non
concorrono alla formazione del reddito imponibile i
maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE
S.p.A. in seguito alle predette operazioni; detti maggiori
valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi
e della imposta regionale sulle attivita' produttive. Il
rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE
al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla
SACE contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti
vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.A., per
quanto pertinenti. Nell'art. 1, comma 2, della legge 25
luglio 2000, n. 209, le parole: "vantati dallo Stato
italiano" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art.
2 della presente legge".
22. Alla SACE S.p.A. si applica il decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in
materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
assicurazione.
23. L'art. 7, comma 2 bis del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, e' sostituito dal seguente, con decorrenza
dal 1 gennaio 2004:
"2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti
indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali
intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati
dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di
trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello
Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarita'
del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi delle
disponibilita' di tale conto corrente per finanziare la
sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e
per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla
SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche'
per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio
dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con l'attivita'
nazionale sull'estero, anche in collaborazione o
coordinamento con le istituzioni finanziarie
internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza
pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro".
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5,
6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3
e 4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano
ad essere applicati sino alla data di approvazione dello
statuto della SACE S.p.A. La titolarita' e le
disponibilita' del conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma
3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono
trasferite alla SACE S.p.A., con funzioni di riserva, a
fronte degli impegni assunti che beneficiano della garanzia
dello Stato.
24-bis. La SACE Spa puo' destinare propri beni e
rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei
portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 5,
commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla
SACE Spa ai sensi del presente comma non si applicano gli
articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna
emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante
comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli
interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i
poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni delle operazioni. ".
 
(( Art. 32 bis

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633

1. Il numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«16) le prestazioni del servizio postale universale, nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 10 del citato D.P.R.
26-10-1972 n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972,
n. 292, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art. 10 Operazioni esenti dall'imposta
[1] Sono esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione
e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da
parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento;
l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di
garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni
di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione,
relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti,
giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti
commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la
gestione di fondi comuni di investimento e di fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il
servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e
di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso
legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
e le monete da collezione e comprese le operazioni di
copertura dei rischi di cambio (118) (149) ;
4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei
titoli nonche' il servizio di gestione individuale di
portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a
strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le
negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e
l'amministrazione nonche' il servizio di gestione
individuale di portafogli. Si considerano in particolare
operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti
finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri
strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque
regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le
relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
o di valute determinate in funzione di tassi di interesse,
di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative
opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su
indici finanziari, comunque regolate ;
5) le operazioni relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24
marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse
in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed
f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 3,
comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento,
ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche
successivamente nel caso in cui nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed
f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro
cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da
1) a 7) nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto ;
10) (soppresso)
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello
rappresentato da certificati in oro, anche non allocato,
oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle
poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, riferite all'oro da investimento; le
intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il
cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni
di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900
millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto
corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un
prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul
mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse
nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita'
europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee ), serie C, sulla base delle
comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonche' le monete aventi le
medesime caratteristiche, anche se non comprese nel
suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di
trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri
;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con
veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da ONLUS ;
16) le prestazioni del servizio postale universale,
nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono
escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad
esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate
individualmente.
17) (abrogato)
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate,
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS,
comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale ;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,
asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie
marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per
la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326,
comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno;
25) (soppresso)
26) (abrogato)
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis) (abrogato)
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti
aventi finalita' di assistenza sociale e da ONLUS ;
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari
di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle
imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo
stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini
della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
[2] Sono altresi' esenti dall'imposta le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da
consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa'
cooperative con funzioni consortili, costituiti tra
soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la
percentuale di detrazione di cui all' art. 19-bis, anche
per effetto dell'opzione di cui all' art. 36-bis, sia stata
non superiore al 10 per cento, a condizione che i
corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti
consorzi e societa' non superino i costi imputabili alle
prestazioni stesse. ".
 
Art. 33

Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei
conti

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimita' e regolarita' delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non e' prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto e', altresi', inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.».
2. Al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, le parole «Ogni sei mesi» sono sostituite dalla parola «annualmente» e le parole «nel semestre» sono sostituite dalle parole «nell'anno»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno.»;
3) al comma 12 e' aggiunto il seguente periodo: «Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, e' ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
b) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «In presenza» fino a: «delle norme» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi».
3. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) del comma 6 e' aggiunto il seguente periodo: «gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;»;
b) al comma 7, dopo la parola: «liste», sono aggiunte le seguenti: «per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.».
4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge (( 14 gennaio 1994, )) n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarita' contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimita'. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli Uffici di controllo per il controllo di regolarita' amministrativa e contabile.»
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 148 del DECRETO
LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 148 (Controlli esterni).
1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con
cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimita'
e regolarita' delle gestioni, verificano il funzionamento
dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole
contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente
locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il
presidente della provincia, avvalendosi del direttore
generale, quando presente, o del segretario negli enti in
cui non e' prevista la figura del direttore generale,
trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli
interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate
dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui
controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione; il
referto e', altresi', inviato al presidente del consiglio
comunale o provinciale.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo'
attivare verifiche sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 14, comma 1,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che
negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente
evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni
di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti
indicatori:
a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del
bilancio;
c) anomale modalita' di gestione dei servizi per conto
di terzi;
d) aumento non giustificato di spesa degli organi
politici istituzionali.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.
4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli
strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del
comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'art.
248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano agli
amministratori responsabili la condanna ad una sanzione
pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di
venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento
di commissione della violazione. ".
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 del
DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174, recante Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con
modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte
dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle
regioni).
1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza
pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e
regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli
finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo
sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97,
100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei
conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui
all'art. 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
all'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
successive modificazioni.
2. Annualmente le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una
relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno
precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti
consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il
Servizio sanitario nazionale, con le modalita' e secondo le
procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del
rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di
stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in
materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della
Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento e
dell'assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare,
anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari
degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i
rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono
trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con
propria relazione.
4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti verificano altresi' che i
rendiconti delle regioni tengano conto anche delle
partecipazioni in societa' controllate e alle quali e'
affidata la gestione di servizi pubblici per la
collettivita' regionale e di servizi strumentali alla
regione, nonche' dei risultati definitivi della gestione
degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali
resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2-sexies,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'art.
2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
dall'art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Il rendiconto generale della regione e' parificato
dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti
ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui
al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di
parifica e' allegata una relazione nella quale la Corte dei
conti formula le sue osservazioni in merito alla
legittimita' e alla regolarita' della gestione e propone le
misure di correzione e gli interventi di riforma che
ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare
l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e
l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la
relazione sono trasmesse al presidente della giunta
regionale e al consiglio regionale.
6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici
mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti una relazione sul sistema dei controlli interni,
adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla
Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui
controlli effettuati nell'anno.
7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4,
l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti, di squilibri
economico-finanziari, della mancata copertura di spese,
della violazione di norme finalizzate a garantire la
regolarita' della gestione finanziaria o del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno comporta per le amministrazioni interessate
l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento,
i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita' e a
ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti
sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta
giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda
alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica
delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e'
preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e'
stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza
della relativa sostenibilita' finanziaria.
8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi
precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per
le determinazioni di competenza.
9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali
approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato
secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la
corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare
tenuta della contabilita', nonche' per definire la
documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni
caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse
trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con
indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure
adottate per consentire la tracciabilita' dei pagamenti
effettuati.
9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli
squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano
adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi
dell'art. 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle
finanze, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di
rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro,
denominato «Fondo di rotazione per la concessione di
anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio
finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di
cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei
debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato
piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione
Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al
comma 5 dell'art. 16 del decreto legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134.
9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo
2013 sono individuati i criteri per la determinazione
dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma
9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita'
per la concessione e per la restituzione della stessa in un
periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo
a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri
per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a
ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 10 per abitante e della
disponibilita' annua del Fondo.
9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per
l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di
rotazione di cui all'art. 4, comma 1. Il Fondo di cui al
comma 9-bis e' altresi' alimentato dalle somme del Fondo
rimborsate dalle regioni.
9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di
bilancio.
9-sexies. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni
interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza,
puo' essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di
rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo
tempi e modalita' disciplinati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.
9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di
cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano gia'
adottato il piano stesso, e' completato entro il 30 giugno
2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve
avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni
i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e
cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di
stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono
soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'art. 1 del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213.
10. Il rendiconto e' trasmesso da ciascun gruppo
consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo
trasmette al presidente della regione. Entro sessanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della
regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti perche' si pronunci, nel termine di trenta giorni dal
ricevimento, sulla regolarita' dello stesso con apposita
delibera, che e' trasmessa al presidente della regione per
il successivo inoltro al presidente del consiglio
regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata
pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di
esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto e',
altresi', pubblicato in allegato al conto consuntivo del
consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.
11. Qualora la competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto
di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione
trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle
prescrizioni stabilite a norma del presente articolo,
trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del
rendiconto, al presidente della regione una comunicazione
affinche' si provveda alla relativa regolarizzazione,
fissando un termine non superiore a trenta giorni. La
comunicazione e' trasmessa al presidente del consiglio
regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo
consiliare interessato e sospende il decorso del termine
per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo
non provveda alla regolarizzazione entro il termine
fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto
all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale.
La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di
restituire le somme ricevute a carico del bilancio del
consiglio regionale e non rendicontate.
12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al
comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del
rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma
10, ovvero alla delibera di non regolarita' del rendiconto
da parte della sezione regionale di controllo della Corte
dei conti. Avverso le delibere della Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma,
e' ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte
dei conti in speciale composizione, con le forme e i
termini di cui all'art. 243-quater, comma 5, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13.-15. (soppressi)
16. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio
ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
17. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
"Art. 6 Sviluppo degli strumenti di controllo della
gestione finalizzati all'applicazione della revisione della
spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti
1. Per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica
effettuata dagli enti locali, il Commissario per la
revisione della spesa previsto dall'art. 2 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, si avvale
dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria
generale dello Stato ai quali sono affidate analisi su
campione relative alla razionalizzazione, efficienza ed
economicita' dell'organizzazione e sulla sostenibilita' dei
bilanci.
2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte ai sensi
dell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sulla base di modelli di accertamento
concordati dalla Ragioneria generale dello Stato con il
Commissario di cui al comma 1 e deliberati dalla Sezione
delle autonomie della Corte dei conti. Gli esiti
dell'attivita' ispettiva sono comunicati al predetto
Commissario di cui al comma precedente, alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti e alla Sezione
delle autonomie.
3. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti
definisce, sentite le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo
svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione
delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa
pubblica degli enti territoriali. Le Sezioni regionali
effettuano i controlli in base alle metodologie suddette
anche tenendo conto degli esiti dell'attivita' ispettiva e,
in presenza di criticita' della gestione, assegnano alle
amministrazioni interessate un termine, non superiore a
trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure
correttive dirette a rimuovere le criticita' gestionali
evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure
correttive adottate. La Sezione delle autonomie riferisce
al Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati.
4. Al fine di prevenire o risolvere contrasti
interpretativi rilevanti per l'attivita' di controllo o
consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di
particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana
delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di
controllo si conformano. Resta salva l'applicazione
dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della
Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si
tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attivita'
delle Sezioni centrali di controllo. ".
- Si riporta il testo dell'art. 13 della LEGGE 6 luglio
2012, n. 96 recante Norme in materia di riduzione dei
contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti
politici, nonche' misure per garantire la trasparenza e i
controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo
per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il
finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per
l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni
fiscali, come modificato dalla presente legge:
"Art. 13 Introduzione di limiti massimi delle spese
elettorali dei candidati e dei partiti politici per le
elezioni comunali
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non
superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna
elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non
possono superare l'importo massimo derivante dalla somma
della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore
pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto
nelle liste elettorali comunali.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non
superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna
elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non
possono superare l'importo massimo derivante dalla somma
della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore
pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto
nelle liste elettorali comunali.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun
candidato alla carica di sindaco non possono superare
l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa
di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di
euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste
elettorali comunali.
4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non
superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna
elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere
comunale non possono superare l'importo massimo derivante
dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra
ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino
iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con
popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000
abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun
candidato alla carica di consigliere comunale non possono
superare l'importo massimo derivante dalla somma della
cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al
prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle
liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione
superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna
elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere
comunale non possono superare l'importo massimo derivante
dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra
ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino
iscritto nelle liste elettorali comunali.
5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per
la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o
lista che partecipa all'elezione, escluse le spese
sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di
consigliere comunale, non possono superare la somma
risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il
numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali
comunali.
6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata
dalla presente legge:
a) art. 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi
previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del
presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei
candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi
unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di
redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6,
intendendosi sostituito al Presidente della Camera di
appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7
e 8;
b) art. 11;
c) art. 12, comma 1, intendendosi sostituiti i
Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del
consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo
periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la
sezione regionale di controllo della Corte dei conti
competente per territorio; comma 3-bis; comma 4,
intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale
circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; gli
obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni
con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
d) art. 13;
e) art. 14;
f) art. 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il
limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai
commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi
sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la
delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9,
intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai
limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo;
comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della
Camera di appartenenza il presidente del consiglio
comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16,
primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di
cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.
7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle
spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e
liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale
di controllo della Corte dei conti applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La
dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, della legge 10
dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve
essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro
tre mesi dalla data delle elezioni. ".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del DECRETO
LEGISLATIVO 30 giugno 2011, n. 123, recante Riforma dei
controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 Atti sottoposti al controllo preventivo
1. Sono assoggettati al controllo preventivo di
regolarita' amministrativa e contabile tutti gli atti dai
quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello
Stato, ad eccezione di quelli posti in essere dalle
amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato
dotati di autonomia finanziaria e contabile.
2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i
seguenti atti:
a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti;
b) decreti di approvazione di contratti o atti
aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di
riconoscimento di debito;
c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale
a qualsiasi titolo;
d) atti relativi al trattamento giuridico ed economico
del personale statale in servizio;
e) accordi in materia di contrattazione integrativa, di
qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente
normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali
stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei
Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del
competente Ufficio centrale del bilancio;
f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di
somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;
g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di
previsione dell'entrata e della spesa, nonche' del conto
del patrimonio.
g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri
provvedimenti riguardanti interventi a titolarita' delle
Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto
o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi
carattere di complementarita' rispetto alla programmazione
dell'Unione europea, giacenti sulla contabilita' del Fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25
novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei
pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo
di cui al periodo precedente.
3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte
dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente
agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo
preventivo di regolarita' contabile, e agli uffici della
Corte dei conti competenti per l'effettuazione del
controllo di legittimita'. Gli atti soggetti al controllo
preventivo di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f),
g) e g-bis), sono inviati agli Uffici di controllo per il
controllo di regolarita' amministrativa e contabile.
Le controdeduzioni dell'amministrazione sono parimenti
trasmesse all'ufficio di controllo e, per il suo tramite,
alla Corte dei conti, unitamente all'atto corredato dalla
relativa documentazione. La Corte si pronuncia nei termini
di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
all'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che
decorrono dal momento in cui l'atto le viene trasmesso,
completo di documentazione, dall'ufficio di controllo
competente.
4. I contratti dichiarati segretati o che esigono
particolari misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 17,
comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono sottoposti unicamente al controllo contabile di cui
all'art. 6, fatto salvo, in ogni caso, il controllo della
Corte dei conti. ".
 
Art. 34
Abrogazioni e invarianza finanziaria

1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati:
a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni;
b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni;
c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
d) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 21 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
e) il secondo periodo del comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014;
g) l'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013.
(( 1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «estratti, copie e simili» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione delle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della percezione dell'indennita' prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162». ))
2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 33 della legge 23
luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia" come modificato dalla presente legge:
"Art. 33. (Reti internet di utenza)
In vigore dal 15 agosto 2009
1. Nelle more del recepimento nell'ordinamento
nazionale della normativa comunitaria in materia, e'
definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il
cui assetto e' conforme a tutte le seguenti condizioni:
a) e' una rete esistente alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero e' una rete di cui, alla
medesima data, siano stati avviati i lavori di
realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) connette unita' di consumo industriali, ovvero
connette unita' di consumo industriali e unita' di
produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali
per il processo produttivo industriale, purche' esse siano
ricomprese in aree insistenti sul territorio di non piu' di
tre comuni adiacenti, ovvero di non piu' di tre province
adiacenti nel solo caso in cui le unita' di produzione
siano alimentate da fonti rinnovabili;
c) e' una rete non sottoposta all'obbligo di
connessione di terzi, fermo restando il diritto per
ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di
connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di
connessione di terzi;
d) e' collegata tramite uno o piu' punti di connessione
a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione
nominale non inferiore a 120 kV;
e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico
gestore della medesima rete. Tale soggetto puo' essere
diverso dai soggetti titolari delle unita' di consumo o di
produzione, ma non puo' essere titolare di concessioni di
trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia
elettrica.
2. Ai fini della qualita' del servizio elettrico e
dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di
distribuzione, la responsabilita' del gestore di rete con
obbligo di connessione di terzi e' limitata, nei confronti
delle unita' di produzione e di consumo connesse alle RIU,
al punto di connessione con la rete con obbligo di
connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte
della societa' Terna Spa, del servizio di dispacciamento
alle singole unita' di produzione e di consumo connesse
alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della RIU
il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in
relazione all'attivita' svolta.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas:
a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica al
Ministero dello sviluppo economico;
b) stabilisce le modalita' con le quali e' assicurato
il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere
direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;
c) fissa le condizioni alle quali le singole unita' di
produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del
servizio di dispacciamento;
d) definisce le modalita' con le quali il soggetto
responsabile della RIU provvede alle attivita' di misura
all'interno della medesima rete, in collaborazione con i
gestori di rete con obbligo di connessione di terzi
deputati alle medesime attivita';
e) ai sensi dell' art. 2, comma 12, lettere a) e b),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, formula proposte al
Ministero dello sviluppo economico concernenti eventuali
esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di
distribuzione, trasmissione e dispacciamento (94).
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
effettua il monitoraggio ai fini del rispetto delle
condizioni di cui al presente articolo.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge i
corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione,
nonche' quelli a copertura degli oneri generali di sistema
di cui all' art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell' art. 4,
comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo
riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti
finali o a parametri relativi al punto di connessione dei
medesimi clienti finali.
6. (abrogato)
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare
attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente
articolo ".
- si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante "Attuazione
della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE" come modificato
dalla presente legge:
"Art. 10. Disciplina dei servizi energetici e dei
sistemi efficienti di utenza
In vigore dal 6 maggio 2010
1. Ferma restando l'attuazione dell'articolo 28 della
direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 luglio 2009 per quanto attiene i sistemi di
distribuzione chiusi, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' per la
regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonche' le
modalita' e i tempi per la gestione dei rapporti
contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di
trasmissione, distribuzione e dispacciamento, tenendo conto
dei principi di corretto funzionamento del mercato
elettrico e assicurando che non si producano disparita' di
trattamento sul territorio nazionale. Salvo che il fatto
costituisca reato, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, nel caso di inosservanza dei propri provvedimenti,
applica l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481.
2. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede
inoltre affinche' la regolazione dell'accesso al sistema
elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi
tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonche'
quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri
generali di sistema di cui all'art. 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai
sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente
all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione.
In tale ambito, l'Autorita' prevede meccanismi di
salvaguardia per le realizzazioni avviate in data
antecedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione
dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente
periodo almeno ai sistemi il cui assetto e' conforme a
tutte le seguenti condizioni:
a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in
vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono
sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i
lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) hanno una configurazione conforme alla definizione
di cui all'art. 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa,
connettono, per il tramite di un collegamento privato senza
obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unita' di
produzione e di consumo di energia elettrica nella
titolarita' del medesimo soggetto giuridico.
3. Le disposizioni per lo svolgimento di attivita' nel
settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi
post-contatore, di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modifiche, si
applicano anche alla fornitura di servizi energetici.".
-Per il testo del comma 5-sexies dell'articolo 33 del
decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 si vedano i
riferimenti normativi all'art. 30.
- Si riporta il testo dell'art. 3, della tariffa, parte
prima, annessa al decreto del Presidente della repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta
di bollo", come modificato dalla presente legge:
"Art. 3 [Ricorsi al Presidente della Repubblica -
Istanze, petizioni e ricorsi agli organi
dell'Amministrazione dello Stato - Note di trascrizione,
iscrizione, rinnovazione e annotazione]

Parte di provvedimento in formato grafico
 
(( Art. 34 bis
Disposizioni interpretative

1. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equita' senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi della normativa europea vigente in materia, le disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si interpretano nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari. ))

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 3-ter, comma 1, del decreto legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, recante "Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento" e' il seguente:
"Art. 3-ter. Norma di interpretazione autentica
1. L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al
numero 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica nel
senso che tra i carburanti per la navigazione nelle acque
marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle
imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la
navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto
delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti
e' compresa la benzina.".
 
Art. 35
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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