Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 6 agosto 2014 |
Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non e' assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, ed, in particolare, l'art. 2, che attribuisce al servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze inerenti all'elaborazione e all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, e l'art. 3, inerente agli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge; Visto l'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante «Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti»; Visto l'art. 51, lettera e), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare, l'art. 26, concernente il soccorso aeroportuale e portuale, e l'art. 27, concernente gli introiti derivanti dai servizi a pagamento, e l'art. 35, che abroga l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente la suddivisione in classi degli aeroporti ai fini del servizio antincendio; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante «Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265» e successive modificazioni ed in particolare l'art. 640 del codice della navigazione che conferisce all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) il recepimento della normativa emanata dall'International civil aviation organization (I.C.A.O.); Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»; Visto l'art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il servizio civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131; Visto l'art. 1, comma 1, lettera v), del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85 e successive disposizioni di cui all'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, recante «Abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e per le dotazioni minime a disposizione del servizio antincendi in relazione alla classificazione dell'aeroporto» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 6 aprile 1981; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, recante «Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2006; Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 ottobre 2007, n. 238, recante «Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2011, recante «Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 2011; Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 settembre 2011, recante «Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all'attivita' di soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 7 ottobre 2011; Visto il vigente regolamento emanato dall'E.N.A.C. per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti; Visto il vigente regolamento emanato dall'E.N.A.C. per la costruzione e l'esercizio degli eliporti; Visto il vigente regolamento emanato dall'E.N.A.C. sulla disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici; Tenuto conto della normativa emanata dall'I.C.A.O.; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 e successive modificazioni, recante «regole comuni nel campo dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1592/2002 e la Direttiva 2004/36/CE»; Visto il Regolamento (CE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014, recante «i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio»; Considerato di dover armonizzare la normativa del Ministero dell'interno con i regolamenti emanati dalle autorita' competenti per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, per la costruzione e l'esercizio degli eliporti e sulla disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici; Ritenuto di dover aggiornare e semplificare i procedimenti di cui al predetto decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, in ragione del mutato assetto normativo di settore, delle innovazioni tecnologiche e dello sviluppo del trasporto aereo; Ritenuto di dover uniformare la terminologia del presente decreto ai Regolamenti dell'Unione Europea sopra citati;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce: a) Servizio di salvataggio e antincendio: predisposizione di servizi ed attrezzature di salvataggio e antincendio previsti negli aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti, di seguito denominato Servizio; b) presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio: dotazioni e personale addetto previsti per la protezione antincendio negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici e per l'assistenza antincendio nelle elisuperfici; c) soccorritore aeroportuale: personale abilitato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a svolgere la propria attivita' negli aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti; d) soccorritore aeroportuale istruttore: soccorritore aeroportuale abilitato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a svolgere l'addestramento dei soccorritori aeroportuali negli aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti; e) addetto antincendio: personale in possesso di appositi requisiti previsti nel presente decreto, che svolge la propria attivita' negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici; f) equipaggiamento di salvataggio e antincendio: automezzi, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, estinguenti e tutte le dotazioni previsti per il salvataggio e l'antincendio; g) certificato del Servizio: decreto istitutivo del Servizio attestante la conformita' dell'organizzazione, del personale e delle dotazioni alla normativa applicabile, di seguito denominato Certificato.
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| Allegato I Documentazione da allegare alla richiesta di accertamento finalizzata alla certificazione del Servizio.
La richiesta deve essere presentata dal gestore dell'infrastruttura o da altro soggetto autorizzato dall'E.N.A.C. in triplice copia, di cui una in formato elettronico, allegando la seguente documentazione: 1. documentazione attestante la categoria antincendio dell'aeroporto o dell'eliporto determinata dall'E.N.A.C.; 2. relazione descrittiva dell'infrastruttura e dei velivoli in movimento; 3. planimetria in scala adeguata dell'infrastruttura, recante: a. i locali per i servizi antincendio, articolati in servizi di soccorso, in servizi di supporto e in servizi ausiliari, nonche' gli impianti tecnologici relativi a tali locali e le attrezzature e le infrastrutture per l'addestramento specifico dei soccorritori aeroportuali; b. la rete di collegamenti interni percorribili dai mezzi di soccorso, la localizzazione dei cancelli per l'uscita dei mezzi dall'area aeroportuale, nell'eventualita' di incidenti fuori dal sedime aeroportuale, e la rete viaria esterna; 4. documentazione relativa all'equipaggiamento di soccorso e descrizione della scorta di agenti estinguenti primari e complementari; 5. dichiarazione sulla presenza o meno di apparecchiature radio-ricetrasmittenti tra automezzi e postazione antincendio verso la torre di controllo o i velivoli; 6. certificazioni riguardanti gli impianti antincendio fissi ovvero mobili installati e l'eventuale riserva idrica in serbatoio a caduta, con schema funzionale dell'impianto; 7. piano di emergenza e relative procedure; 8. descrizione dell'organizzazione del Servizio, da cui risulti: a. orario del servizio, turni previsti e numero di soccorritori aeroportuali per ciascun turno, specificando il numero di quelli in possesso anche dell'attestato di cui alla lettera c; b. elenco dei soccorritori aeroportuali con allegata documentazione di cui all'articolo 6; c. elenco dei soccorritori aeroportuali in possesso dell'attestato di frequenza di un corso di primo soccorso sanitario, comprensivo almeno delle seguenti competenze: BLSD, supporto vitale a traumatizzato (SVT), informazione pediatrica, estricazioni complesse in soccorso a persona, nozioni di macroemergenza in ambito sanitario; d. nominativi degli Istruttori; e. piano delle attivita' di addestramento; 9. copia dei seguenti registri, da utilizzare ai fini della corretta gestione del Servizio: a. presenze dei soccorritori aeroportuali, con l'individuazione, in ogni turno di servizio, del capo della squadra di soccorso e lotta antincendio; b. informazioni utili e disposizioni di servizio, con la relativa data; c. addestramenti, in cui sia riportata l'attivita' di ogni soccorritore aeroportuale nel rispetto del piano delle attivita' di addestramento; d. prove di allarme, con indicati i tempi di risposta della squadra; e. controlli dell'equipaggiamento di soccorso; f. estinguenti, con indicate quantita' e date di scadenza; 10. procedure per l'abbassamento temporaneo della categoria antincendio a seguito di modifiche della consistenza del Servizio verificata dalla commissione in occasione del rilascio del Certificato; 11. documentazione integrativa eventualmente richiesta ai fini dell'accertamento della conformita' del Servizio.
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| Allegato II
Certificato di idoneita' psico-fisica ed attitudinale
1. Per lo svolgimento dell'attivita' di soccorritore aeroportuale e di addetto antincendio, e' richiesto il possesso dei requisiti stabiliti nella tabella I allegata aldecreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. 2. Il certificato di idoneita' psico-fisica ed attitudinale e' rilasciato dal servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito di visita medica effettuata presso il Comando entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 3. La richiesta di visita medica deve essere presentata dal responsabile del Servizio o del Presidio per il tramite del Comando, corredata degli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio di seguito indicati, da effettuarsi entro i due mesi antecedenti la presentazione della richiesta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, convenzionate, autorizzate e parificate alle strutture interne del servizio sanitario nazionale: VES, Emocromo completo con formula, Piastrine, Glicemia, Azotemia, Creatininemia, Transaminasi GOT, Transaminasi GPT, Bilirubinemia totale e frazionata, Gamma GT, Colesterolemia totale, Colesterolemia LDL, Colesterolemia HDL, Trigliceridemia, Esame urine completo, Esame tossicologico delle urine e alcoluria, Visita medica generale con relazione clinica scritta(1) , Elettrocardiogramma a riposo, Spirometria (Curva flusso-volume di massima espirazione ed inspirazione), Visita specialistica ORL corredata della ricerca clinica dei segni spontanei vestibolari, Audiometria tonale refertata dallo specialista ORL, Visita specialistica oculistica con prescrizione lenti (indicando anche il visus naturale per lontano oltre alla correzione diottrica), Esame del fondo oculare, Accertamento psicoattitudinale con giudizio (test di attenzione e test di memoria a breve termine), intervista psicologica corredata di test di personalita(2) . (1) Per visita medica generale con relazione clinica scritta s'intende il processo verbale scritto (Anamnesi familiare, Anamnesi personale fisiologica, Anamnesi personale patologica remota e prossima, Esame obiettivo fisico generale, Alterazioni anatomiche e funzionali clinicamente rilevate) rilasciato a seguito di visita medica dal medico specialista internista o da medico legale o da medico del lavoro dipendente di una struttura sanitaria pubblica territoriale o privata purche' regolarmente autorizzata, accreditata e convenzionata con il SSN. (2) Nel caso di impedimento all'effettuazione del suddetto accertamento da parte delle strutture sanitarie pubbliche territoriali o private purche' regolarmente autorizzate, accreditate e convenzionate con il SSN, dovra' essere prodotto il referto scritto di visita specialistica psichiatrica corredata di test di personalita'. 4. Il certificato deve essere rinnovato con la periodicita' prevista per il personale volontario iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno; a tal fine la richiesta deve essere presentata dal responsabile del Servizio o del Presidio per il tramite del Comando prima della scadenza della validita'. La presentazione della richiesta entro i termini temporali di validita' consente la continuazione dello svolgimento dell'attivita'.
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| Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle seguenti infrastrutture: a) aeroporti aperti al traffico commerciale, di seguito denominati aeroporti, ove il Servizio non e' assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) eliporti individuati dal relativo regolamento emanato dall'E.N.A.C., di seguito denominati eliporti; c) aeroporti di aviazione generale; d) aviosuperfici individuate dal regolamento emanato dall'E.N.A.C. concernente la disciplina generale della protezione antincendio delle stesse, di seguito denominate aviosuperfici; e) elisuperfici di cui all'art. 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, di seguito denominate elisuperfici. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto riguardano: a) il procedimento per la certificazione del Servizio, nonche' i requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento; b) il procedimento per l'abilitazione dei soccorritori aeroportuali; c) il procedimento per l'abilitazione di soccorritore aeroportuale istruttore; d) il procedimento per l'attivazione del presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio, di seguito denominato Presidio; e) i requisiti degli addetti antincendio.
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| Art. 3
Categorie degli aeroporti e degli eliporti
1. Ai fini del Servizio, gli aeroporti e gli eliporti sono suddivisi nelle categorie individuate dai rispettivi regolamenti emanati dalle autorita' competenti.
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| Art. 4
Certificazione del Servizio
1. Il Certificato e' emanato dal Direttore centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Direttore centrale. Il mantenimento dei requisiti previsti nel Certificato e' verificato periodicamente dall'Ufficio Ispettivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Ufficio Ispettivo, secondo programmi e modalita' che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile definisce anche in accordo con l'E.N.A.C., ai sensi della normativa vigente. 2. Il responsabile del Servizio presenta all'Ufficio ispettivo, tramite il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, di seguito denominato Comando, richiesta di accertamento ai fini del conseguimento delle apposite abilitazioni di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e dell'attivazione del Servizio, corredata della documentazione di cui all'art. 6 e all'allegato I al presente decreto. 3. L'accertamento e' attuato entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2 da una commissione nominata dal dirigente dell'Ufficio ispettivo, presieduta dal Comandante provinciale competente per territorio e composta da un rappresentante dell'E.N.A.C. all'uopo designato e da un funzionario tecnico dei vigili del fuoco che espleta anche le funzioni di segretario. 4. L'accertamento e' attuato anche mediante prove di salvataggio e antincendio su scenario simulato presso l'infrastruttura interessata, al fine di valutare sia la capacita' tecnica, individuale e di squadra, dei soccorritori aeroportuali che la rispondenza del Servizio a quanto previsto dall'art. 5 e dal piano di emergenza. Gli esiti dell'accertamento sono trasmessi entro quindici giorni all'Ufficio ispettivo. 5. Il dirigente dell'Ufficio ispettivo provvede entro quindici giorni al rilascio delle abilitazioni e a trasmettere gli atti alla Direzione Centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai fini del rilascio del Certificato. Il Certificato e' riferito alla categoria antincendio determinata dall'E.N.A.C. 6. Il responsabile del Servizio comunica tempestivamente all'Ufficio ispettivo, per il tramite del Comando, e all'E.N.A.C. le modifiche, rispetto alla configurazione del Servizio di cui al Certificato, nei casi espressamente indicati dalle procedure per la riduzione temporanea della categoria antincendio approvate in sede di accertamento da parte della commissione. 7. Ferme restando le prerogative dell'E.N.A.C. sulla determinazione della categoria antincendio, l'elevazione della stessa comporta il rilascio di un nuovo Certificato, con le modalita' previste dal presente articolo. 8. Per l'inserimento di nuovi soccorritori aeroportuali nel Servizio successivamente all'emanazione del Certificato, il responsabile del Servizio, ai soli fini del conseguimento delle apposite abilitazioni, presenta la richiesta di accertamento di cui al comma 2, corredata della documentazione di cui all'art. 6. L'accertamento e' attuato da una commissione nominata dal dirigente dell'Ufficio ispettivo, presieduta dal Comandante provinciale competente per territorio e costituita secondo le direttive emanate dal Direttore centrale.
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| Art. 5
Requisiti e caratteristiche del Servizio
1. Il numero minimo di soccorritori aeroportuali da garantire, durante gli orari d'apertura degli aeroporti e degli eliporti, e' stabilito dalla commissione di cui all'art. 4, comma 3, all'atto dell'accertamento finalizzato all'emanazione del Certificato. La determinazione deve tenere conto delle indicazioni contenute nella normativa emanata dall'I.C.A.O. e dal Ministero dell'interno, nonche' dall'Unione Europea. 2. Il livello minimo di equipaggiamento di soccorso negli aeroporti e negli eliporti deve rispettare quanto previsto dalla normativa emanata dall'I.C.A.O. e dal Ministero dell'interno, nonche' dall'Unione Europea. 3. Ai fini della regolarita' e dell'efficienza del Servizio, il responsabile garantisce il mantenimento delle condizioni che hanno consentito il rilascio del Certificato e il rispetto dei requisiti contenuti dallo stesso. 4. Il responsabile del Servizio provvede, con l'ausilio di un soccorritore aeroportuale istruttore, di seguito denominato Istruttore, a predisporre ed attuare il piano di addestramento sia di primo inserimento che periodico dei soccorritori aeroportuali, in conformita' a quanto previsto dalla normativa emanata dall'I.C.A.O. e dal Ministero dell'interno, nonche' dall'Unione Europea; le attivita' di addestramento devono essere riportate nell'apposito registro previsto dall'allegato I al presente decreto.
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| Art. 6
Soccorritori aeroportuali
1. La prima abilitazione di soccorritore aeroportuale, rilasciata ai sensi del presente decreto, e' riferita sia all'infrastruttura in cui il soccorritore aeroportuale e' destinato a svolgere la propria attivita' sia alla categoria antincendio per la quale e' stata rilasciata l'abilitazione. Ai fini del conseguimento della prima abilitazione, il responsabile del Servizio allega alla richiesta di accertamento di cui all'art. 4, formulata ai sensi del comma 2 o del comma 8, la documentazione di seguito indicata per ogni aspirante soccorritore aeroportuale: a) certificato di idoneita' psico-fisica ed attitudinale attestante il possesso dei requisiti di cui all'allegato II al presente decreto, da rinnovare con la periodicita' ivi indicata; b) attestato di idoneita' tecnica a seguito del corso di formazione per addetti antincendio in attivita' a rischio incendio elevato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e successive modificazioni; c) attestato di frequenza di un corso di formazione ed addestramento in materia di soccorso aeroportuale ed eliportuale, erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un Istruttore in servizio presso la stessa struttura dell'aspirante soccorritore aeroportuale e che abbia svolto almeno cinque anni di attivita' didattica ai fini del mantenimento dell'operativita' dei soccorritori aeroportuali. Il programma e le modalita' di svolgimento del corso sono individuate con provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento. 2. La regolare iscrizione negli elenchi dei vigili volontari del Ministero dell'interno soddisfa i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b). 3. L'abilitazione di soccorritore aeroportuale deve essere aggiornata ogni qual volta sia presentata la richiesta di cui all'art. 4, comma 7, o il soccorritore aeroportuale debba essere inserito nel Servizio di altra infrastruttura. Ai fini di tale aggiornamento, il responsabile del Servizio allega alla richiesta di accertamento di cui all'art. 4, formulata ai sensi del comma 2 o del comma 8, l'attestato di abilitazione e il certificato di cui al comma 1, lettera a), di ogni soccorritore aeroportuale. 4. Il mancato rinnovo del certificato di idoneita' psico-fisica ed attitudinale non consente al soccorritore aeroportuale lo svolgimento dell'attivita'. Nel caso in cui il certificato sia scaduto da oltre diciotto mesi, l'abilitazione decade. 5. L'attivita' di soccorritore aeroportuale e' consentita fino al compimento dell'eta' pensionabile prevista per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo dei vigili del fuoco di cui all'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
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| Art. 7
Soccorritori aeroportuali istruttori
1. Il responsabile del Servizio provvede a che almeno uno dei soccorritori aeroportuali consegua l'abilitazione di Istruttore, presentando richiesta al Comando. 2. Le modalita' di conseguimento dell'abilitazione sono individuate con provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento. 3. L'accertamento e' attuato entro trenta giorni dalla conclusione dell'attivita' di formazione da una commissione nominata con le modalita' di cui all'art. 4, comma 8. 4. Gli esiti dell'accertamento sono trasmessi entro quindici giorni all'Ufficio ispettivo. Il dirigente dell'Ufficio ispettivo provvede entro quindici giorni al rilascio dell'abilitazione.
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| Art. 8
Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio
1. Le procedure previste dal decreto del Ministro dell'interno 23 settembre 2011 si applicano alle infrastrutture di cui al presente capo, ivi comprese le elisuperfici. 2. La presentazione al Comando della richiesta di accertamento della conformita' del Presidio consente l'inizio dell'attivita' di presidio. 3. In caso di esito non favorevole dell'accertamento, il Comando comunica tempestivamente le difformita' rilevate all'E.N.A.C. per gli aspetti di competenza. Il Presidio si ritiene ripristinato non appena il responsabile comunichi al Comando e all'E.N.A.C. di aver eliminato le difformita' rilevate e presenti al Comando contestualmente richiesta di nuovo accertamento. 4. Il mantenimento delle condizioni di rispondenza del presidio ai requisiti previsti dalla normativa emanata dal Ministero dell'interno, nonche' dai relativi regolamenti emanati dall'E.N.AC., e' verificato dal Comando attraverso controlli a campione. In caso di esito non favorevole della verifica, si applica quanto previsto al comma 3. 5. Il responsabile del presidio comunica preventivamente al Comando qualunque modifica rispetto a quanto dichiarato nella documentazione allegata alla richiesta di accertamento. 6. Per l'inserimento di nuovo personale addetto nel presidio successivamente all'accertamento di cui al comma 2, il responsabile presenta al Comando la documentazione di cui all'art. 9.
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| Art. 9
Addetti antincendio
1. Ai fini dell'attivazione del presidio, il responsabile allega alla richiesta di accertamento di cui all'art. 8, comma 2, la documentazione inerente al personale addetto di seguito indicata: a) per gli addetti antincendio: 1) certificato di idoneita' psico-fisica ed attitudinale attestante il possesso dei requisiti di cui all'allegato II al presente decreto, da rinnovare con la periodicita' ivi indicata; 2) attestato di idoneita' tecnica a seguito del corso di formazione per addetti antincendio in attivita' a rischio incendio elevato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e successive modificazioni; 3) la dichiarazione con cui si attesta l'avvenuta formazione teorico-pratica in relazione alle caratteristiche dell'infrastruttura e delle procedure di primo intervento di soccorso e lotta antincendio specifiche, nonche' all'utilizzo dell'equipaggiamento di soccorso presente; b) per le unita' operative non abilitate di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 23 settembre 2011, la dichiarazione con cui attesta di aver fornito le informazioni utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi inerenti al soccorso e alla lotta antincendio nella infrastruttura di interesse. 2. La regolare iscrizione negli elenchi dei vigili volontari del Ministero dell'interno soddisfa i requisiti previsti al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2). 3. Il mancato rinnovo del certificato di idoneita' psico-fisica ed attitudinale non consente all'addetto antincendio lo svolgimento dell'attivita'. Nel caso in cui il certificato di idoneita' psico-fisica ed attitudinale sia scaduto da oltre diciotto mesi, il responsabile, ai fini del reinserimento dell'addetto antincendio nel Presidio, presenta anche la dichiarazione aggiornata di cui al comma 1, lettera a), numero 3). 4. L'attivita' di addetto antincendio e di unita' operativa non abilitata e' consentita fino al compimento dell'eta' pensionabile prevista per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo dei vigili del fuoco di cui all'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
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| Art. 10
Disposizioni transitorie
1. Il responsabile dei Servizi gia' istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto presenta entro sessanta giorni la richiesta di cui all'art. 7, comma 1. 2. Alla scadenza delle abilitazioni rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, dopo la verifica da parte del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali del personale, si procede come di seguito specificato: a) per il personale che presta servizio presso un'infrastruttura di cui al Capo I si procede al rilascio della nuova abilitazione nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto; b) al personale che presta servizio presso una infrastruttura di cui al Capo II e' consentito lo svolgimento dell'attivita' di addetto antincendio in ogni infrastruttura ivi indicata, fatto salvo quanto previsto all'art. 9, comma 1, lettera a), numero 3). 3. Alle abilitazioni rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981 si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4 e all'art. 9, comma 3. 4. L'attestato di frequenza di corsi di formazione finalizzati all'abilitazione del personale soccorritore per aeroporti e per eliporti di ogni categoria antincendio, gia' autorizzati con le modalita' di cui alla previgente normativa alla data di entrata in vigore del presente decreto, esonera l'aspirante soccorritore aeroportuale dal possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e c). 5. I decreti ministeriali emanati ai sensi della normativa previgente per le assistenze antincendio delle elisuperfici mantengono la validita'. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati all'emanazione di decreti istitutivi di assistenze antincendio nelle elisuperfici si applicano le disposizioni previste dall'art. 8. 6. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati al conseguimento dell'abilitazione di addetto antincendio per gli aeroporti di aviazione generale, per le aviosuperfici e per le elisuperfici si applicano le disposizioni previste dall'art. 9.
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| Art. 11
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 10, e' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981. 2. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento. 3. Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, le attivita' erogate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui agli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, sono rese a titolo oneroso. 4. Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 6 agosto 2014
Il Ministro: Alfano
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