Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2014 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 giugno 2014, n. 92
Testo del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 117 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

1. Dopo l'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:
«Articolo 35-ter (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati). - 1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.
2. Quando il periodo di pena ancora da espiare e' tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresi' al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.
3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non e' soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno e' liquidato nella misura prevista dal comma 2.».
2. Al comma 4 dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' aggiunto il seguente periodo: «Possono altresi' avvalersi, con compiti meramente ausiliari nell'esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo 78, la cui attivita' non puo' essere retribuita.».
Riferimenti normativi

La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'».
- Si riporta il testo del comma 6, lett. b),
dell'articolo 69 della citata legge 26 luglio 1975 n. 354:
«Art. 69 (Funzioni e provvedimenti del magistrato di
sorveglianza).
In vigore dal 24 dicembre 2013
1.- 2.- 3.- 4.- 5. (Omissis).
6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami
dei detenuti e degli internati concernenti:
a) (Omissis).
b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di
disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo
regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato
un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.
7.- 8. - 9. - 10. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed il
Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a
Parigi il 20 marzo 1952, ratificata ai sensi della legge 4
agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre
1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n. 221):
«Art. 3 (Divieto della tortura). - Nessuno puo' essere
sottoposto a tortura ne' a pene o trattamenti inumani o
degradanti.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 68
della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 68 (Uffici di sorveglianza).- 1. - 2. - 3.
(Omissis).
4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza
non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
Possono altresi' avvalersi, con compiti meramente ausiliari
nell'esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari
individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo
78, la cui attivita' non puo' essere retribuita. Possono
altresi' avvalersi, con compiti meramente ausiliari
nell'esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari
individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo
78, la cui attivita' non puo' essere retribuita.».
- Si riporta il testo dell'articolo 78 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 78 (Assistenti volontari). - L'amministrazione
penitenziaria puo', su proposta del magistrato di
sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e
all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo
scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale
dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento
nella vita sociale.
Gli assistenti volontari possono cooperare nelle
attivita' culturali e ricreative dell'istituto sotto la
guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con
quella di tutto il personale addetto al trattamento.
L'attivita' prevista nei commi precedenti non puo'
essere retribuita.
Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri
di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il
regime di semiliberta' e per l'assistenza ai dimessi e alle
loro famiglie.».
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Disposizioni transitorie

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano piu' in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l'azione di cui all'articolo 35-ter, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i detenuti e gli internati che abbiano gia' presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare domanda ai sensi dell'articolo 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilita' del ricorso da parte della predetta Corte.
3. In tale caso, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilita', l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
4. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dei commi 2 e 3, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 678 del codice
di procedura penale

1. All'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla liberta' personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 678 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 678 (Procedimento di sorveglianza). - 1. Salvo
quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale
di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il
magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai
ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle
misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualita' o
professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere
procedono, a richiesta del pubblico ministero,
dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma
dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi e' motivo di
dubitare dell'identita' fisica di una persona, procedono a
norma dell'articolo 667 comma 4.
1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie
attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene
pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione
della semidetenzione e della liberta' controllata, ed il
tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle
richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito
dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in
casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma
4.
2. Quando si procede nei confronti di persona
sottoposta a osservazione scientifica della personalita',
il giudice acquisisce la relativa documentazione e si
avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del
trattamento.
3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate,
davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore
generale presso la corte di appello e, davanti al
magistrato di sorveglianza, dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di
sorveglianza.
3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di
sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza,
quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti
sulla liberta' personale di condannati da Tribunali o Corti
penali internazionali, danno immediata comunicazione della
data dell'udienza e della pertinente documentazione al
Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il
Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi
internazionali, l'organismo che ha pronunciato la
condanna.».
 
Art. 4
Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale

1. L'articolo 97-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, adottate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:
«Art. 97-bis (Modalita' di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari). - 1. A seguito del provvedimento che sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, l'imputato raggiunge senza accompagnamento il luogo di esecuzione della misura, individuato ai sensi dell'articolo 284 del codice; del provvedimento emesso, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte.
2. Qualora il giudice, anche a seguito della segnalazione operata dal pubblico ministero, dal direttore dell'istituto penitenziario o dalle forze di polizia, ritenga sussistenti specifiche esigenze processuali ovvero altre esigenze di sicurezza, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1 dispone che l'imputato venga accompagnato dalle forze di polizia presso il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.
3.(( (soppresso). )) ».
Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
agosto 1989, n. 182, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 284 del codice di
procedura penale:
«Art. 284 (Arresti domiciliari). - 1. Con il
provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il
giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla
propria abitazione o da altro luogo di privata dimora
ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero,
ove istituita, da una casa famiglia protetta.
1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti
domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie
esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o
divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con
persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo
assistono.
3. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere alle
sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in
situazione di assoluta indigenza, il giudice puo'
autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal
luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per
provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
attivita' lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria,
anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni
momento l'osservanza delle prescrizioni imposte
all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in
stato di custodia cautelare.
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli
arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il
quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme
piu' rapide le relative notizie.».
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
272

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nel comma 1 le parole: «ma non il ventunesimo anno di eta'.» sono sostituite dalle seguenti: «ma non il (( venticinquesimo anno di eta', sempre che, per quanti abbiano gia' compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresi' delle finalita' rieducative. )) ».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni), come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Esecuzione di provvedimenti limitativi della
liberta' personale). - 1. Le misure cautelari, le misure
alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e
le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con
le modalita' previste per i minorenni anche nei confronti
di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il
diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di eta', sempre
che, per quanti abbiano gia' compiuto il ventunesimo anno,
non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal
giudice competente, tenuto conto altresi' delle finalita'
rieducative. L'esecuzione rimane affidata al personale dei
servizi minorili.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del
diciottesimo anno di eta'.».
 
(( Art. 5 bis
Disposizioni in materia di attribuzione
di funzioni a magistrati

1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico, puo' attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalita'. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25
luglio 2005, n. 150):
«Art. 13 (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle
funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). - 1.
- 1-bis. - 1-ter. (Omissis).
2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non
possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti
monocratiche penali, salvo che per i reati di cui
all'articolo 550 del codice di procedura penale, le
funzioni di giudice per le indagini preliminari o di
giudice dell'udienza preliminare anteriormente al
conseguimento della prima valutazione di professionalita'.
3. - 4. - 5. - 6. - 7. (Omissis).».
 
Art. 6
Misure in materia di ordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, e' sostituita dalla tabella I allegata al presente decreto.
2. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 1, le parole: «un corso della durata di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata di dodici mesi»;
b) all'articolo 25, comma 3, le parole: «durante i primi dodici mesi di corso» sono sostituite dalle seguenti: «durante i primi otto mesi di corso»;
c) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, e novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'»;
d) all'articolo 27, comma 2, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «sessanta giorni».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 25 e 27 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento
del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395), come modificati dalla presente legge:
«Art. 25 (Corsi per la nomina a vice ispettore di
polizia penitenziaria). - 1. Ottenuta la nomina, gli
allievi vice ispettori di polizia penitenziaria
frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della
durata di dodici mesi, preordinato alla loro formazione
tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e
ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei
metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario
e dei servizi di sicurezza; durante il corso essi sono
sottoposti a selezione attitudinale anche per
l'accertamento della idoneita' a servizi che richiedono
particolare qualificazione.
2. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto
giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria
quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le
prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori
in prova; essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo
secondo la graduatoria finale.
3. Gli allievi vice ispettori durante i primi otto mesi
di corso non possono essere impiegati in servizio di
istituto; nel periodo successivo possono esserlo
esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di
ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a
due mesi.
4. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base
dei risultati della selezione attitudinale, al servizio di
istituto, per compiere un periodo di prova della durata di
sei mesi.».
«Art. 27 (Dimissione dal corso per la nomina a vice
ispettore di polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi dal
corso gli allievi ispettori che:
a) non superano gli esami del corso o non sono
dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che
l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere,
assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non
consecutivi, e novanta giorni se l'assenza e' stata
determinata da infermita' contratta durante il corso o da
infermita' dipendente da causa di servizio qualora si
tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di
polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso a
partecipare al primo corso successivo al riconoscimento
della sua idoneita'.
2. Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui
assenza oltre sessanta giorni e' stata determinata da
maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di
infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del
direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di
ogni rapporto con l'Amministrazione penitenziaria, salvo
che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del
Corpo di polizia penitenziaria.».
 
(( Art. 6 bis
Disposizioni in materia di gestione dei programmi
di edilizia penitenziaria

1. All'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2014».
2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuita' e il raccordo delle attivita' gia' svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 del
decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78 (Disposizioni urgenti
in materia di esecuzione della pena), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Compiti attribuiti al commissario
straordinario del Governo per le infrastrutture
carcerarie). - 1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato
alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, registro n. 10,
foglio n. 144, che viene integralmente richiamato ed e'
allegato al presente decreto, le funzioni del Commissario
straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie
sono prorogate fino al 31 luglio 2014 e sono altresi'
integrate fino alla medesima scadenza con i seguenti
ulteriori compiti:
a) programmazione dell'attivita' di edilizia
penitenziaria;
b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie
esistenti, d'intesa con il Capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e con il Capo del
Dipartimento della giustizia minorile;
b-bis) nel rispetto dei criteri di economicita'
individuati dal Ministero della giustizia, mantenimento e
promozione delle piccole strutture carcerarie idonee
all'istituzione di percorsi di esecuzione della pena
differenziati su base regionale e all'implementazione di
quei trattamenti individualizzati indispensabili per la
rieducazione e il futuro reinserimento sociale del
detenuto;
c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di
alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di
fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte
a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili
penitenziari anche mediante acquisizione, cessione,
permuta, costituzione di diritti reali sugli immobili in
favore di terzi per la realizzazione di impianti
finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili e forme di partenariato pubblico-privato ovvero
tramite la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari,
articolati in un sistema integrato nazionale e locale;
e) individuazione di immobili, nella disponibilita'
dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non
territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla
permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili
in favore di terzi per la realizzazione di impianti
finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili o alla valorizzazione al fine della
realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le
modalita' di cui alla lettera d);
f) raccordo con il capo Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo
Dipartimento per la giustizia minorile.
2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. (Omissis).».
 
Art. 7
Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
1. In considerazione delle particolari esigenze connesse all'attuale situazione carceraria, per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non puo' essere comandato o distaccato presso (( altri Ministeri o )) altre pubbliche amministrazioni.
2. I provvedimenti di distacco e comando gia' adottati nei riguardi del personale di cui al comma 1, e che cessano di efficacia nei due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere rinnovati.
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 275 del codice
di procedura penale

1. Il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Non puo' essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. (( Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilita' degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, )) non puo' applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva (( irrogata )) non sara' superiore a tre anni. (( Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonche' all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. ))
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 275,
del comma 1-ter dell'articolo 276 e del comma 3
dell'articolo 280 del codice di procedura penale:
«Art. 275 (Criteri di scelta delle misure). - 1. -
1-bis. - 2. - 2-bis. - 2-ter. (Omissis).
3. La custodia cautelare in carcere puo' essere
disposta soltanto quando ogni altra misura risulti
inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, nonche' in ordine ai delitti di cui agli articoli
575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto
comma, e 600-quinquies del codice penale, e' applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli
articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice
penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli
stessi contemplate.
4. - 4-bis. - 4-ter. - 4-quater. - 4-quinquies.
(Omissis).».
«Art. 276 (Provvedimenti in caso di trasgressione alle
prescrizioni imposte). - 1. - 1-bis. (Omissis).
1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso
di trasgressione alle prescrizioni degli arresti
domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi
dalla propria abitazione o da altro luogo di privata
dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua
sostituzione con la custodia cautelare in carcere.».
«Art. 280 (Condizioni di applicabilita' delle misure
coercitive). - 1. - 2. (Omissis).
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei
confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni
inerenti ad una misura cautelare.».
- Si riporta il testo degli articoli 423-bis, 572,
612-bis e 624-bis del codice penale:
«Art. 423-bis (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni
un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai
forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e'
punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per
colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono
aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o
danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono
aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno
grave, esteso e persistente all'ambiente.».
«Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e
conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati
nell'articolo precedente, maltratta una persona della
famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta
alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per
l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con
la reclusione da due a sei anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si
applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva
una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici
anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a
ventiquattro anni.».
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione
da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate,
minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un
perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da
ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di
un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da
relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad
alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal
coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti
informatici o telematici.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso a danno di un minore, di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilita' di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
con armi o da persona travisata.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il
termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
La remissione della querela puo' essere soltanto
processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il
fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi
di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia
d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un
minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il
fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve
procedere d'ufficio.».
«Art. 624-bis (Furto in abitazione e furto con
strappo). - Chiunque si impossessa della cosa mobile
altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per se' o per altri, mediante introduzione in un
edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a
privata dimora o nelle pertinenze di essa, e' punito con la
reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a
euro 1.032.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si
impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri,
strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della
multa da euro 206 a euro 1.549 se il reato e' aggravato da
una o piu' delle circostanze previste nel primo comma
dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu' delle
circostanze indicate all'articolo 61.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata,
possono essere concessi ai detenuti e internati per i
seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma
dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi
per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del
codice penale, delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste,
delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma,
600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630
del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono
fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e
17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi
previsti, purche' siano stati acquisiti elementi tali da
escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi in
cui la limitata partecipazione al fatto criminoso,
accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale
accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con
sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile
un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi
in cui, anche se la collaborazione che viene offerta
risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei
medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6),
anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo
la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero
dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, purche' non vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis,
secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,
628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale,
all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo
testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del
codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e
all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo
di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII,
capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e
609-undecies del codice penale solo sulla base dei
risultati dell'osservazione scientifica della personalita'
condotta collegialmente per almeno un anno anche con la
partecipazione degli esperti di cui al quarto comma
dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di
cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto
previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che
risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso
contemplata.
1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini
della concessione dei benefici ai detenuti e internati per
i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se
relativo al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e
609-undecies del codice penale, nonche' agli articoli
609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in
danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o
il tribunale di sorveglianza valuta la positiva
partecipazione al programma di riabilitazione specifica di
cui all'articolo 13-bis della presente legge.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per
il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di
detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
il condannato e' detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale
di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni
dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi
trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano
particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in
ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed
internati per delitti dolosi quando il Procuratore
nazionale antimafia o il Procuratore distrettuale comunica,
d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al
luogo di detenzione o internamento, l'attualita' di
collegamenti con la criminalita' organizzata. In tal caso
si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.».
- Per il comma 1 dell'articolo 284 del codice di
procedura penale, vedi nota all'articolo 4 della presente
legge.
 
Art. 9
Disposizioni di natura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutati in 5.000.000 di euro per l'anno 2014, in 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed in 5.372.000 di euro per l'anno 2016, si provvede:
a) quanto a 5.000.000 di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo delle somme versate entro il 5 giugno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 5 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
b) quanto a 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed a 5.372.000 di euro per l'anno 2016 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui (( agli articoli 1 e 2 del presente decreto )) e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Amministrazione Penitenziaria» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 148
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001)):
«Art. 148(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori.
2. - 2-bis. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. - 2. - 3. - 4. (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 17
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. -
1-bis.- 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11.
(Omissis).
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
13. - 14. (Omissis).».
 
Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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