Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 giugno 2014, n. 115
Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualita' e della conformita' degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalita' di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101;
Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;
Considerati gli articoli 257, co. 4, e 257-quinquies del citato Regolamento di esecuzione che individuano le modalita' con cui il prefetto dovra' avvalersi degli organismi di certificazione per l'accertamento della sussistenza negli istituti, di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S., dei requisiti e delle caratteristiche di qualita' e funzionalita' degli istituti stessi, dei relativi servizi e delle dotazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, recante "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti";
Considerato che l'articolo 260-ter del richiamato Regolamento di esecuzione demanda ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle caratteristiche e dei requisiti richiesti agli organismi di certificazione della qualita';
Ritenuto che detto decreto ha un contenuto non solo tecnico ma regolamentare, di secondo livello rispetto al Regolamento di esecuzione gia' richiamato;
Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento;
Sentita la Commissione consultiva centrale per le attivita' di cui all'articolo 134 del citato Testo unico, costituita ai sensi dell'articolo 260-quater del richiamato Regolamento di esecuzione, ed acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del 12 dicembre 2012;
Sentito l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con nota del 9 ottobre 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2920/2013, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 gennaio 2014;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Vista la nota del 3 marzo 2014 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole in ordine allo schema di regolamento;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti, ai servizi ed alle attivita' di cui all'articolo 257, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153:
a) le caratteristiche ed i requisiti richiesti ad istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici, anche privati, per l'espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualita', ai sensi dell'articolo 260-ter, comma 1, del Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S.;
b) le modalita' per il riconoscimento di organismo di certificazione indipendente, nonche' quelle di sospensione o revoca del riconoscimento;
c) le caratteristiche di conformita' degli istituti di vigilanza, dei relativi servizi e delle dotazioni tecniche, in relazione a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e dagli Allegati A, B, C, D, E, F e F1 del decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 256, 257, 257-bis
e 260-quater del citato regio decreto n. 635 del 1940:
«Art. 256-bis. 1. Sono disciplinate dagli articoli 133
e 134 della leggetutte le attivita' di vigilanza e custodia
di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei
diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino
l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di
attivita' che disposizioni di legge o di regolamento
riservano agli organi di polizia.
2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza
complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari
giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi
provveda la forza pubblica, le attivita' di vigilanza
concernenti:
a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle
stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie
metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al
pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad
integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;
b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi,
esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi
previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni
dell'autorita', ferme restando le disposizioni vigenti per
garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e
della scorta;
c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o
di altri beni o titoli di valore; nonche' la vigilanza nei
luoghi in cui vi e' maneggio di somme rilevanti o di altri
titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;
d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli
allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza;
e) la vigilanza presso infrastrutture del settore
energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta
tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed
ogni altra infrastruttura che puo' costituire, anche in via
potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza
o dell'incolumita' pubblica o della tutela ambientale.
3. Rientra altresi' nei servizi di sicurezza
complementare la vigilanza presso tribunali ed altri
edifici pubblici, installazioni militari, centri
direzionali, industriali o commerciali ed altre simili
infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza
impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie
particolari giurate.»
«Art. 257. 1. La domanda per ottenere la licenza
prescritta dall'articolo 134 della leggeper le attivita' di
vigilanza e per le altre attivita' di sicurezza per conto
dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e
raccolta di informazioni, contiene:
a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza,
dell'institore o del direttore tecnico preposto
all'istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonche'
degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione,
amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti;
b) la composizione organizzativa e l'assetto
proprietario dell'istituto, con l'indicazione, se
sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e
delle eventuali partecipazioni in altri istituti;
c) l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in
province o regioni diverse, in cui l'istituto intende
svolgere la propria attivita', precisando la sede legale,
nonche' la sede o le sedi operative e quella della centrale
operativa, qualora non corrispondenti;
d) l'indicazione dei servizi per i quali si chiede
l'autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si
intendono impiegare.
2. Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 136,
comma primo, della legge, la domanda e' corredata del
progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto,
con l'indicazione del tempo, non superiore a sei mesi,
necessario all'attivazione dello stesso, nonche' della
documentazione comprovante:
a) il possesso delle capacita' tecniche occorrenti,
proprie e delle persone preposte alle unita' operative
dell'istituto;
b) la disponibilita' dei mezzi finanziari, logistici e
tecnici occorrenti per l'attivita' da svolgere e le
relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in
vigore.
3. Alla domanda occorre altresi' unire il progetto di
regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere,
che dovra' risultare adeguato, per mezzi e personale, alla
tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto,
alla necessita' che sia garantita la direzione, l'indirizzo
unitario ed il controllo dell'attivita' delle guardie
particolari giurate da parte del titolare della licenza, o
degli addetti alla direzione dell'istituto, nonche' alle
locali condizioni della sicurezza pubblica.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito
l'Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui
all'articolo 260-quater, sono determinate, anche al fine di
meglio definire la capacita' tecnica di cui all'articolo
136 della legge, le caratteristiche minime cui deve
conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi
di qualita' degli istituti e dei servizi di cui
all'articolo 134 della legge, nonche' i requisiti
professionali e di capacita' tecnica richiesti per la
direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli
incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni
di legge o adottate in base alla legge che, per determinati
servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali
requisiti, capacita', abilitazioni o certificazioni.»
«Art. 257-quinquies. 1. Per l'accertamento della
sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4
dell'articolo 257 e della permanenza dei requisiti di
qualita' e funzionalita' degli istituti, il prefetto si
avvale degli organismi di qualificazione e certificazione
costituiti o riconosciuti dal Ministero dell'interno a
norma dell'articolo 260-ter. Degli stessi organismi si
avvale il questore per le finalita' di vigilanza di cui
all'articolo 249, quinto comma.
2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal
presente regolamento, per l'accertamento delle condizioni
di sicurezza dei servizi e del personale, a tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, il prefetto si
avvale di parametri oggettivi di verifica, definiti dal
Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui
all'articolo 260-quater, tenendo conto:
a) degli oneri derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le
attivita' di cui all'articolo 134 della leggee,
particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione
alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica;
b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per
veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile,
apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento
od equipaggiamento indispensabile per la qualita' e la
sicurezza dei servizi;
c) dei costi reali e complessivi per il personale,
determinati secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma
3-bis, deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»
«Art. 260-ter. 1. Con decreto del Ministro
dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo
260-quater, sono stabiliti le caratteristiche ed i
requisiti richiesti a istituti universitari, centri di
ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici, anche
privati, per l'espletamento di compiti di certificazione
indipendente della qualita' e della conformita' degli
istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 della legge,
dei relativi servizi e dei materiali utilizzati, alle
disposizioni del presente regolamento e dei relativi
provvedimenti di attuazione, nonche' alle altre
disposizioni di legge o di regolamento che li disciplinano,
ferme restando le attivita' di verifica, certificazione,
approvazione o autorizzazione rimesse agli organi della
pubblica amministrazione o a quelli previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sono
definite anche le modalita' di riconoscimento degli
organismi di certificazione indipendente e quelle di
sospensione o revoca del riconoscimento.
3. Il riconoscimento quale «organismo di certificazione
indipendente» di cui al comma 1, e' effettuato dal
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza, precisando la categoria di certificazione
riconosciuta, ed ha validita' per cinque anni. Esso ha
effetto decorso il termine di trenta giorni dalla data di
notifica alla Commissione dell'Unione europea ed alle
autorita' competenti degli altri Stati membri degli
organismi interessati.
4. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato
tecnico per vigilare sull'attivita' degli organismi di
certificazione indipendente di cui al comma 1. Il comitato,
istituito presso lo stesso Ministero, e' composto da: un
presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a
dirigente generale di pubblica sicurezza, due
rappresentanti del Ministero dell'interno e da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri della difesa,
delle infrastrutture, dei trasporti e dell'istruzione,
universita' e ricerca, da due rappresentanti del Ministero
dello sviluppo economico, di cui uno esperto in
comunicazioni, nonche' da tre esperti, anche estranei alla
pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad
amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive
amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di
qualifica dirigenziale non generale.
5. Il presidente e i componenti del comitato sono
nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in
carica tre anni e possono essere riconfermati non piu' di
una volta. Per ciascun componente effettivo e' nominato un
supplente. Le modalita' di convocazione e di funzionamento
del comitato sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, sentite le altre Amministrazioni interessate.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
«Art. 260-quater. 1. E' istituita presso il Ministero
dell'interno la Commissione consultiva centrale per le
attivita' di cui all'articolo 134 della legge. Essa e'
presieduta da un prefetto ed e' composta:
a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della
polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della
pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente;
b) da un questore;
c) da tre esperti designati dall'Amministrazione della
pubblica sicurezza, di cui almeno uno appartenente alla
Polizia di Stato ed uno all'Arma dei carabinieri;
d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal
Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo
economico, dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
e) da non piu' di un esperto designato da ciascuna
delle organizzazioni degli istituti di vigilanza
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
nel limite massimo di quattro;
f) da non piu' di un esperto designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali delle guardie particolari
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
nel limite massimo di quattro;
g) da non piu' di un esperto designato da ciascuna
delle organizzazioni degli istituti di investigazione
privata e di quelli per la raccolta delle informazioni
commerciali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, nel limite massimo di due;
h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati
dalle associazioni rappresentative del sistema bancario,
del sistema delle assicurazioni private e del sistema della
grande distribuzione.
2. Le mansioni di segretario sono esercitate da un
funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Il presidente ed i componenti della commissione sono
nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in
carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun
componente effettivo e' nominato un supplente.
4. I componenti supplenti possono partecipare alle
riunioni della Commissione anche congiuntamente ai
titolari, senza esercitarne le funzioni.
5. La Commissione esprime parere obbligatorio sugli
schemi di decreto ministeriale previsti dal presente Titolo
e puo' essere consultata, a richiesta delle Amministrazioni
interessate, su tutte le questioni di carattere generale
concernenti le attivita' di cui agli articoli 133 e 134
della legge.
6. Nell'ambito della Commissione possono essere
costituite sotto-commissioni tecniche o «gruppi di lavoro»
ristretti per gli approfondimenti di carattere tecnico e
per la tenuta dei registri di qualificazione professionale
degli operatori nei diversi settori della sicurezza
privata.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Il decreto del ministro dell'interno 1° dicembre
2010, n. 269, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio
2011, n. 36, .O.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214,
S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis.L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti
daldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 257 e 260-ter del citato
regio decreto n. 635 del 1940, nonche' per i riferimenti al
decreto n. 269 del 1990, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per:
a) T.U.L.P.S.: il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
b) Regolamento d'esecuzione: regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
c) decreto Ministro dell'interno 269/2010: il decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, recante "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti;
d) accreditamento: attestazione rilasciata da parte dell'Ente di Accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ad un organismo di valutazione della conformita';
e) Ente di Accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea: l'unico organismo che in uno Stato membro e' autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento;
f) organismo di valutazione della conformita': organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
g) organismo di certificazione indipendente: organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita' degli istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 T.U.L.P.S. e dell'articolo 257 del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S.;
h) valutazione della conformita': la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, ad un processo, ad un servizio, ad un sistema, ad una persona o ad un organismo siano state rispettate;
i) audit: processo sistematico di valutazione, indipendente e documentato, sorretto da criteri di obbiettivita' ed efficienza;
j) Comitato tecnico: il Comitato tecnico di cui all'articolo 260-ter, comma 4, del Regolamento d'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
k) ISO: Organizzazione Internazionale per la Normazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello mondiale;
l) IEC: Commissione Elettrotecnica Internazionale. Organismo che sviluppa gli standard a livello internazionale in materia di elettricita', elettronica e tecnologie correlate;
m) CEN: Comitato Europeo di Normazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello europeo e/o recepisce gli standard ISO;
n) CENELEC: Comitato Europeo per la Normazione elettrotecnica. Organismo che sviluppa gli standard a livello europeo e/o recepisce gli standard IEC;
o) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello nazionale e/o recepisce gli standard CEN-ISO;
p) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano. Organismo che sviluppa gli standard a livello nazionale e/o recepisce gli standard CENELC-IEC.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al regio decreto n. 773 del 1931,
al regio decreto n. 635 del 1940 e al decreto n. 269 del
2010, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Requisiti e caratteristiche degli organismi di certificazione
indipendente

1. Ai fini del riconoscimento quale organismo di certificazione indipendente per la valutazione della conformita' degli istituti di vigilanza ai parametri di cui al decreto Ministro dell'interno 269/2010 e degli Allegati A, B, C, D, E, F, F1, gli enti interessati debbono:
a) essere accreditati, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e secondo le procedure individuate dalle norme sotto indicate, da un Ente di Accreditamento designato da un Stato membro dell'Unione europea, firmatario degli Accordi Internazionali di Mutuo Riconoscimento (EA MLA) secondo le seguenti categorie:
I. in relazione alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per la certificazione degli istituti di vigilanza e dei relativi servizi;
II. in relazione alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per la certificazione delle centrali operative e delle centrali di telesorveglianza;
III. in relazione alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024, per la certificazione del professionista della security;
b) autocertificare di non essere stati oggetto dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con esclusione di quelle indicate al comma 1, lett. a) e d), e al comma 2, lett. d) ed e);
c) dichiarare di non essere iscritti all'anagrafe delle sanzioni amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
d) dichiarare che il legale rappresentante, dell'organismo di certificazione, i componenti dell'organo di delibera del certificato, nonche' i valutatori effettivamente impegnati nel processo di certificazione non intrattengono rapporti di dipendenza o di parentela e affinita' entro il secondo grado con i gestori o i responsabili di istituti di vigilanza privata;
e) impiegare, nel processo di certificazione, personale competente che sia stato adeguatamente formato sulla gestione dei processi relativi alla certificazione dei servizi e degli istituti di vigilanza privata, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento;
f) impiegare, nel processo di audit, personale che abbia superato, per la parte di competenza, corsi di formazione sulle norme UNI 10891, UNI 11068, EN 50518, UNI 10459 e, in generale, sulle norme di specifico riferimento, nonche' che abbia maturato documentata esperienza nel settore della sicurezza pubblica o privata;
g) aver istituito un albo interno dei valutatori qualificati per lo specifico settore;
h) aver istituito, nell'ambito della propria organizzazione, una Commissione tecnica per la delibera del rilascio del certificato di conformita'. L'organismo dovra' prevedere almeno un componente che abbia maturato comprovata esperienza nel settore della sicurezza pubblica o privata;
i) attestare la puntuale formazione del personale che svolge l'attivita' di valutazione ispettiva.
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al decreto n. 269 del 2010, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300),
pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140:
«Art. 9 (Sanzioni amministrative). 1. Le sanzioni per
gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia'
concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.».
 
Art. 4
Iscrizione all'elenco degli "Organismi di certificazione
indipendente"

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza cura la tenuta dell'elenco degli organismi di certificazione indipendente degli istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 T.U.L.P.S.
2. L'elenco di cui al comma 1 e' pubblico e consultabile sul sito web www.poliziadistato.it
3. Per ottenere il riconoscimento di Organismo di certificazione indipendente e la relativa iscrizione all'elenco di cui al comma 1, gli enti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, debbono presentare istanza, a firma del rappresentante legale, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, corredata del certificato di accreditamento di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a).
 
Art. 5

Durata, sospensione, revoca del riconoscimento

1. All'esito della positiva valutazione dei requisiti di cui all'articolo 3, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza dispone, entro novanta giorni, il riconoscimento dell'organismo di certificazione indipendente e la sua iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, con indicazione della relativa categoria, come individuata dall'articolo 3, comma 1, lett. a), I e/o II e/o III. L'iscrizione all'elenco e' condizione imprescindibile per l'inizio dell'attivita'.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza del quinquennio, il soggetto interessato richiede al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza il rinnovo del riconoscimento, che s'intende concesso salvo che la stessa autorita' ministeriale, ricorrendone i presupposti, non emetta il provvedimento di diniego con conseguente cancellazione dall'elenco. Restano ferme le ipotesi di revoca o sospensione del riconoscimento di cui ai commi 5 e 6.
3. L'Organismo di certificazione indipendente e' tenuto a dare immediata comunicazione al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza di ogni difformita' o variazione dei requisiti ovvero delle caratteristiche di cui all'articolo 3 del presente decreto.
4. Per la vigilanza sugli organismi di certificazione indipendente il Ministero dell'interno di avvale del Comitato tecnico di cui all'articolo 260-ter, comma 4, del Regolamento d'esecuzione.
5. Il riconoscimento e' sospeso nei seguenti casi:
a) in caso di negligenze e/o irregolarita' accertate dal Comitato tecnico in sede di ispezione o su segnalazione delle Autorita' di pubblica sicurezza, per il periodo necessario all'adozione delle misure atte ad assicurare il rispetto delle condizioni previste dal presente decreto;
b) a seguito di temporanea perdita dei requisiti previsti dal presente regolamento. Il riconoscimento e' sospeso per un tempo non superiore a tre mesi, prorogabile, per una sola volta, di ulteriori tre mesi, trascorsi i quali, qualora non venga documentato il ripristino dei requisiti e delle condizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza dispone la revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 4.
6. Il riconoscimento e' revocato nei seguenti casi:
a) per gravi negligenze ovvero irregolarita' riscontrate nello svolgimento dei compiti di valutazione della conformita', accertate dal Comitato tecnico, in sede di ispezione o su segnalazione delle Autorita' di pubblica sicurezza;
b) in caso di perdita, con carattere permanente, dei requisiti prescritti per il riconoscimento.
7. Per le finalita' di sorveglianza e monitoraggio, il Comitato tecnico puo' effettuare ispezioni presso gli organismi di certificazione indipendente, anche su impulso e in collaborazione con le Autorita' provinciali di pubblica sicurezza.
8. Gli organismi di certificazione indipendente sono tenuti a comunicare al Comitato tecnico, entro sessanta giorni ed in forma esclusivamente telematica, dalla loro emissione, i certificati emessi nonche' le eventuali variazioni occorse in relazione alla validita' o alle caratteristiche e requisiti degli istituti certificati. Il medesimo Comitato tecnico puo' richiedere copia delle pratiche di certificazione.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 260-ter del citato regio n. 635
del 1940 e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 6
Certificazione di conformita' degli istituti di vigilanza, dei
relativi servizi e dei materiali utilizzati

1. Gli organismi di certificazione indipendente di cui all'articolo 4, certificano la conformita' degli istituti di vigilanza e dei servizi dagli stessi prestati, verificando il rispetto delle previsioni del decreto Ministro dell'interno 269/2010 e delle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
2. Ai fini della certificazione sono norme di riferimento, oltre al decreto Ministro dell'interno 269/2010 e successive modificazioni:
a) per gli istituti di vigilanza ed i relativi servizi: UNI 10891;
b) per le centrali operative e le centrali di telesorveglianza: UNI 11068, EN 50518;
c) per la figura del professionista della security: UNI 10459;
d) altre norme di cui i soggetti interessati diano prova dell'equivalenza tecnica alle norme di riferimento sopra citate.
Il richiamo alle norme UNI, CEI, EN e ISO/IEC contenute nel presente decreto deve intendersi riferito all'ultima versione aggiornata. Il rilascio della certificazione presuppone sempre anche la verifica di conformita' al decreto Ministro dell'interno 269/2010, nonche' al presente decreto e successive modificazioni.
3. La certificazione di conformita' degli istituti di vigilanza ha durata triennale e prevede una verifica iniziale, una prima sorveglianza entro i 12 mesi successivi, una seconda sorveglianza entro 24 mesi e una verifica di rinnovo della certificazione prima della scadenza. Almeno una verifica durante il ciclo di certificazione viene fatta con breve preavviso (cinque giorni lavorativi); e' possibile effettuare anche verifiche senza preavviso.
4. Il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione indipendente deve recare l'esplicito riferimento al decreto Ministro dell'interno 269/2010, alle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC applicabili, nonche' alla categoria di certificazione.
5. Lo scopo delle singole verifiche e' di seguito descritto:
a) per gli istituti che richiedono il primo rilascio dell'autorizzazione prefettizia, la verifica iniziale condotta dagli organismi di certificazione indipendente e' volta a dimostrare, dal punto di vista documentale e organizzativo, la conformita' del progetto ai requisiti dettati dal decreto del Ministro dell'interno 269/2010 e dalle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC di riferimento;
b) per gli istituti gia' autorizzati, la verifica iniziale condotta dagli organismi di certificazione indipendente e' volta a dimostrare, sul piano documentale, organizzativo, operativo e di gestione dei servizi, la conformita' ai requisiti dettati dal decreto del Ministro dell'interno 269/2010 e delle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC di riferimento;
c) le verifiche di sorveglianza e la verifica di rinnovo sono volte a garantire il mantenimento della conformita'.
6. Il certificato di cui al comma 4, deve essere prodotto dal titolare della licenza ex articolo 134 T.U.L.P.S. all'atto della comunicazione al Prefetto della completa attivazione dell'istituto di vigilanza e comunque non oltre sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione. Successivamente la certificazione deve essere prodotta in sede di rinnovo triennale della licenza.
7. Gli organismi di certificazione indipendente sono tenuti a comunicare al Prefetto ed al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla verifica effettuata, i provvedimenti di sospensione ovvero revoca del certificato emanati a carico degli istituti di vigilanza, secondo le indicazioni del decreto di cui al comma 8, ai fini della valutazione dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 257-quater del Regolamento d'esecuzione. Sono altresi' comunicate le eventuali criticita' che non comportino l'adozione di provvedimenti di sospensione o revoca del certificato.
8. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza, sono individuate le modalita' di valutazione della conformita' da parte degli organismi di certificazione indipendente, con particolare riferimento:
a) agli elementi significativi per la valutazione del livello di conformita';
b) ai relativi criteri di campionamento;
c) ai tempi delle verifiche in funzione delle dimensioni e dell'organizzazione degli istituti di vigilanza;
d) ai criteri di campionamento per gli istituti che dispongono di piu' sedi sul territorio nazionale;
e) ai criteri di campionamento per i servizi oggetto della certificazione, in fase di prima certificazione, sorveglianza e rinnovo;
f) alle modalita' di verifica e registrazione da parte degli organismi di certificazione indipendente.
9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 8, gli organismi di certificazione indipendente possono utilizzare, per la valutazione del livello di conformita' strumenti autonomamente predisposti, purche' in linea con i principi ispiratori delle norme e dei regolamenti disciplinanti la materia, finalizzati a garantire il pieno rispetto delle disposizioni del decreto Ministro dell'interno 269/2010 e dei relativi allegati.
Note all'art. 6:
- Per i riferimenti al decreto n. 269 del 2010, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 257-quater del
citato regio decreto n. 635 del 1940:
«Art. 257-quater. 1. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 134 della legge, le licenze di cui al
medesimo articolo sono negate quando:
a) risulta che gli interessati abbiano esercitato
taluna delle attivita' ivi disciplinate in assenza della
prescritta licenza;
b) nei confronti di taluno dei soggetti di cui
all'articolo 257, comma 1, letterea) eb), o di cui
all'articolo 257-bis, comma 1, letterea) eb), risulta
esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, ovvero formulata la proposta per l'applicazione di
una misura di prevenzione;
c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza
pubblica, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni
ambientali tali da condizionare la corretta gestione o
amministrazione dell'istituto.
2. Le licenze gia' rilasciate sono revocate quando
vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro
rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni
delle disposizioni che regolano le attivita' assentite o
delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso
l'impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in
ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 della legge,
ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica.
3. Le licenze sono altresi' revocate o sospese quando
e' accertato:
a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali, nei confronti del personale dipendente;
b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi
comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della
durata giornaliera del servizio o ad altre gravi
inadempienze all'integrale rispetto della contrattazione
nazionale e territoriale della vigilanza privata, che
incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla
qualita' dei servizi resi in rapporto alla dotazione di
apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti
indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni
dell'autorita' ed alle determinazioni del questore ai sensi
delregio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952
convertito dallalegge 19 marzo 1936, n. 508.
4. Le licenze sono altresi' revocate trascorso il
termine di cui al comma 2 dell'articolo 257 senza che siano
state osservate integralmente le prescrizioni ivi
previste.».
 
Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli istituti gia' autorizzati all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto debbono, entro dodici mesi da tale data, produrre al Prefetto competente il certificato di cui al comma 4 dell'articolo 6.
2. Ai fini della certificazione, gli istituti di vigilanza che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano gia' certificati secondo la norma UNI 11068, debbono, entro trentasei mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti alle disposizioni recate dalla norma EN 50518 e successivi aggiornamenti. Per le licenze richieste successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni della norma EN 50518 e successivi aggiornamenti.
3. Nelle more della costituzione del Comitato tecnico di cui all'articolo 260-quater del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le funzioni dello stesso sono svolte dalla competente articolazione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 260-quater del citato
regio decreto n. 635 del 1940, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 8

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'applicazione del presente regolamento non debbono derivare oneri aggiuntivi per le Amministrazioni dello Stato.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 giugno 2014

Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2014 Interno, foglio n. 1625
 
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