Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2014 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI PAVIA |
DECRETO RETTORALE 1 luglio 2014 |
Modificazioni allo Statuto di autonomia. |
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IL RETTORE
Vista la legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica), con particolare riferimento dell'art. 6 (Autonomia delle universita') commi 9, 10 e 11; Visto lo Statuto di Autonomia dell'Universita' degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale prot. n. 455 del 9 marzo 2012; Vista la legge n. 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficenza del sistema universitario); Richiamate le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione rispettivamente del 17 e del 25 marzo 2014 con le quali sono state approvate le proposte di modifica agli artt. 9, 22, 28, 30 e 43 dello Statuto di autonomia; Richiamata la nota prot. n. 13156 del 9 aprile 2014 con la quale l'Universita' provvedeva a trasmettere al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (MIUR) il testo dello Statuto modificato; Rilevata, ai fini del computo del decorso dei termini, la ricezione della documentazione di cui sopra da parte del MIUR quale risultante dalla raccomandata con ricevuta di ritorno riscontrata dal MIUR in data 16 aprile 2014; Atteso il decorso dei termini prescritti dalla normativa vigente per l'espletamento del controllo di legittimita' e di merito da parte del MIUR; Rilevata la mancata trasmissione di rilievi di legittimita' e di merito da parte del MIUR;
Decrata:
Art. 1
Gli artt. 9, 22, 28, 30 e 43 dello Statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Pavia sono modificati nel testo di cui all'allegato n. 1, costituente parte integrante e sostanziale della presente decreto.
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| Modifiche allo Statuto Omissis...
Art. 9. Elezione del Rettore
1. Il Rettore viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno in servizio presso l'Universita' di Pavia o altra universita' italiana. 2. L'elettorato attivo spetta: a) ai professori di ruolo e ai ricercatori; b) agli studenti che siano componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e dei Consigli di Dipartimento; c) agli studenti che siano componenti dei Consigli didattici, calcolando il cinquanta per cento dei voti validamente espressi, con arrotondamento per eccesso; d) al personale tecnico-amministrativo, calcolando il venticinque per cento dei voti validamente espressi, con arrotondamento per eccesso; e) ai rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca nei Consigli di Dipartimento. 3. La disciplina e le modalita' del procedimento elettorale sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 4. I candidati alla carica di Rettore indicano nel proprio programma i criteri di scelta nella nomina, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge n. 240/2010, dei componenti del Consiglio di amministrazione, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, di cui all'art. 13, comma 1. Omissis...
Art. 22. Consiglio di Dipartimento
1. Il Consiglio e' costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato; da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio di pertinenza, nella misura del venti per cento del totale complessivo dei componenti il Consiglio; nella misura stabilita dal Regolamento generale di Ateneo, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, da una rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca e da una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca. Il Segretario amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni verbalizzanti e deve essere sentito sulle questioni amministrativo-contabili. 2. Il regolamento del Dipartimento disciplina le modalita' dell'eventuale partecipazione alle sedute di ulteriori soggetti anche esterni, con funzioni consultive, la cui presenza non concorre a formare il numero legale. 3. Il Consiglio coordina, indirizza, programma e verifica l'attivita' scientifica e didattica del Dipartimento e assume le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. Tra esse, in particolare: a) la valutazione dell'attivita' scientifica dei docenti anche ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie; b) la proposta al Consiglio di amministrazione dell'avvio delle procedure di chiamata dei ricercatori e dei professori di ruolo e ogni altra proposta in tema di ricerca, didattica e personale docente e tecnico-amministrativo ai fini della programmazione triennale; c) la proposta al Consiglio di amministrazione di chiamata dei professori di ruolo, adeguatamente motivata anche alla luce del giudizio di uno o piu' autorevoli membri della comunita' scientifica internazionale, acquisito secondo le modalita' stabilite dall'apposito regolamento, e corredata del parere dei docenti del medesimo settore scientifico-disciplinare afferenti ad altri Dipartimenti; d) il parere in merito alle richieste individuali di afferenza e alle fusioni con altri Dipartimenti; e) l'approvazione della proposta di budget che confluira' nel bilancio unico di Ateneo, nonche' la stipula delle convenzioni, dei contratti e dei tariffari. Omissis...
Art. 28. Comitato direttivo
1. Il Comitato difettivo assume le delibere della Facolta', in particolare in merito alle competenze elencate all'art. 26, commi 1, 2 e 3. 2. Il Comitato direttivo e' costituito: a) dal Presidente della Facolta'; b) dal Presidente vicario; c) dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facolta'; d) in riferimento alla Facolta' di cui all'art. 26, comma 3, da una rappresentanza dei medici specialisti in formazione iscritti alle Scuole di specializzazione; e) nella misura stabilita dal regolamento della Facolta', in ogni caso complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti e nel rispetto della rappresentativita' delle fasce di docenza, dai presidenti dei Consigli didattici, da coordinatori dei corsi di studio, da coordinatori dei corsi di dottorato, ove gestiti dalla Facolta', da componenti delle Giunte dei Dipartimenti nominati dai singoli Consigli di Dipartimento nonche', per la Facolta' di cui all'art. 26, comma 3, da una rappresentanza dei docenti che svolgono attivita' assistenziale con funzione di direttori di Unita' complesse; f) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio di pertinenza, nella misura del venti per cento del totale complessivo dei componenti del Comitato direttivo, eletta al proprio interno dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento afferenti. 3. Il Comitato direttivo disciplina il funzionamento della Facolta' mediante un regolamento, votato a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sottoposto all'approvazione del Senato accademico e, per gli aspetti di sua competenza, del Consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto del Rettore. 4. Il Comitato direttivo puo' convocare in seduta congiunta tutti i membri dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Facolta' a scopi consultivi e di indirizzo. 5. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Comitato direttivo anche persone esterne, competenti per dare parere su argomenti specifici e senza diritto di voto. 6. I Componenti del Comitato direttivo durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. Omissis...
Art. 30. Consiglio didattico
1. Il Consiglio didattico e' la struttura, istituita dal Senato accademico su proposta di un Dipartimento ovvero di una Facolta' sentiti i Dipartimenti afferenti, preposta al coordinamento didattico di corsi di laurea appartenenti a una stessa classe e dei corsi di laurea magistrale a essi ricollegabili, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni dei Dipartimenti che concorrono alla loro organizzazione. 2. Il Consiglio didattico e' preposto a un solo corso di studio nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico o nel caso di corso di studio non altrimenti organizzabile. 3. Il Consiglio didattico e' composto dai docenti a qualsiasi titolo operanti nei corsi di studio di pertinenza e da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai suddetti corsi di studio, nella misura del venti per cento del totale complessivo dei docenti di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato. Ai fini della validita' della seduta si computano solo i docenti di ruolo, i ricercatori a tempo determinato e gli studenti. 4. Il funzionamento del Consiglio didattico e' disciplinato da uno specifico regolamento. 5. Il Consiglio didattico elegge tra i suoi docenti di ruolo un Presidente, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Presidente, nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta. 6. Il Consiglio didattico esercita tutte le attribuzioni demandate dalla legge e dai regolamenti di Ateneo. In particolare: a) nomina il coordinatore di ciascun corso di studio; b) organizza le prove di verifica, di carattere non selettivo, della preparazione iniziale degli studenti immatricolati nei corsi di laurea ad accesso non programmato, indirizza quanti di essi presentino deficit formativi ad apposite attivita' di recupero da svolgersi nel primo anno e coordina l'organizzazione di queste; c) verifica il possesso dei requisiti curriculari stabiliti per le singole lauree magistrali ad accesso non programmato e accerta l'adeguatezza della preparazione personale degli studenti in ingresso; d) esamina e approva i piani di studio seguiti dagli studenti per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale; e) coordina le attivita' di insegnamento per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale; f) formula le richieste di attivazione di insegnamenti e le proposte per il conferimento di incarichi di insegnamento per affidamento o contratto; g) propone o esprime pareri in merito alle modifiche di ordinamento dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale; h) propone alla Facolta' o al Dipartimento i bandi per la copertura di insegnamenti mediante affidamento o contratto. 7. Se ad un Dipartimento pertiene un numero ridotto di corsi di studio omogenei fra loro, le funzioni del Consiglio didattico possono essere esercitate direttamente dal Consiglio di Dipartimento, con la partecipazione e con il diritto di voto, nell'esercizio delle attribuzione di cui al comma 6, dei docenti non appartenenti al Dipartimento che operino a qualsiasi titolo nei suddetti corsi di studio. In tal caso, ai fini della validita' della seduta si computano solo i docenti di ruolo, i ricercatori a tempo determinato e i rappresentanti degli studenti. 8. Nel caso di corsi di studio interateneo, la costituzione e il funzionamento del Consiglio didattico sono regolati da una specifica convenzione tra gli Atenei partecipanti. Omissis...
Art. 43. Consiglio degli studenti
1. Il Consiglio svolge funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi di governo. 2. Il Consiglio esprime parere obbligatorio sulle seguenti materie: a) interventi per l'attuazione del diritto allo studio; b) variazioni di tasse e contributi studenteschi; c) disciplina di accesso ai corsi di studio. Il parere si intende reso in senso favorevole ove, per qualsiasi ragione, non pervenga entro quindici giorni dalla trasmissione del testo della proposta al Consiglio. 3. Il Consiglio e' composto: a) dagli studenti membri del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario; b) da tre studenti per ciascun Dipartimento designati al proprio interno dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentativita' di ogni classe di laurea; c) da un dottorando di ricerca per ciascuna macroarea designato al proprio interno dai rappresentanti dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento afferenti. 4. I componenti del Consiglio durano in carica per tutta la durata dei rispettivi mandati negli organi di governo e nei Consigli di Dipartimento. 5. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, si dota di un regolamento per il proprio funzionamento. Omissis...
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| Art. 2
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo. Pavia, 1° luglio 2014
Il rettore: Rugge
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