Gazzetta n. 190 del 18 agosto 2014 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90
Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 (in questo stesso Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1

Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche
amministrazioni

1. Sono abrogati l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'art. 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'art. 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.
3. Al fine di salvaguardare la funzionalita' degli uffici giudiziari, (( i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, )) sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
(( 3-bis. In applicazione dell'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di salvaguardare la continuita' didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal 1° settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
3-ter. Con le procedure di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more del suddetto adeguamento e della successiva nomina dei consiglieri di Stato di cui all'art. 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato gia' nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso art. 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'eta' per il collocamento in quiescenza. ))

4. (Soppresso).
(( 5. All'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorita' indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianita' contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'art. 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresi' ai soggetti che abbiano beneficiato dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.». ))

6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni (( di euro )) per l'anno 2014, 75,2 milioni (( di euro )) per l'anno 2015, 113,4 milioni (( di euro )) per l'anno 2016, 123,2 milioni (( di euro )) per l'anno 2017 e 152,9 milioni (( di euro )) a decorrere dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalita':
a) all'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
b) all'art. 1, comma 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole «a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti «a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dal 2018»;
c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;
d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9, comma 8, del decreto-legge n. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, recante "Norme per il riordinamento
del sistema previdenziale dei lavoratori privati e
pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421", abrogato dalla presente legge:
"Art. 16. - Prosecuzione del rapporto di lavoro.
1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e
degli enti pubblici non economici di permanere in servizio,
con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio
oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per
essi previsti. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze
organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il
dipendente in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal dipendente in determinati o
specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento
dei servizi. La disponibilita' al trattenimento va
presentata all'amministrazione di appartenenza dai
ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del
limite di eta' per il collocamento a riposo previsto dal
proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non
retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la
disponibilita' almeno novanta giorni prima del compimento
del limite di eta' per il collocamento a riposo.
1-bis. Per le categorie di personale di cui all'art. 1
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al
comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo
anno di eta'".
Si riporta l'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, modificato dalla presente legge:
"Art. 72. - (Personale dipendente prossimo al
compimento dei limiti di eta' per il collocamento a
riposo).
1.
1-bis.
2.
3.
4.
5.
6.
7. All'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il
primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso e'
data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie
esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la
richiesta in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente in determinati o
specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento
dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata
all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai
dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per
il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.»
8. (Abrogato).
9. (Abrogato).
10. (Abrogato).
11. Con decisione motivata con riferimento alle
esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e
senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi,
le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse le autorita' indipendenti, possono,
a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianita'
contributiva per l'accesso al pensionamento, come
rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 24,
commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il
contratto individuale anche del personale dirigenziale, con
un preavviso di sei mesi e comunque non prima del
raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa dare luogo a
riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10
dell'art. 24. Le disposizioni del presente comma non si
applicano al personale di magistratura, ai professori
universitari e ai responsabili di struttura complessa del
Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del
raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', ai
dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime
disposizioni del presente comma si applicano altresi' ai
soggetti che abbiano beneficiato dell'art. 3, comma 57,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni.
11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti
in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di
impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali
comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni
pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianita'
contributiva dei dipendenti interessati.".
Si riporta il testo del comma 31 dell'art. 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, recante "Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica", convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, abrogato dal presente
decreto:
"31. Al fine di agevolare il processo di riduzione
degli assetti organizzativi delle pubbliche
amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle
condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10
dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette
disposizioni possono essere disposti esclusivamente
nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla
legislazione vigente in base alle cessazioni del personale
e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie;
le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle
predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo
del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in
servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio
aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti
prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I
trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1
° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma
non si applica ai trattenimenti in servizio previsti
dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria limitatamente
agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza
diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche":
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
Si riporta il testo dell'art. 59, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica":
"9. Per il personale del comparto scuola resta fermo,
ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la
cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio
dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con
decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento
economico nel caso di prevista maturazione del requisito
entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale del comparto
scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15
marzo 1997, non e' stata accolta per effetto delle
disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
1997, n. 229, e' collocato a riposo in due scaglioni,
equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o
accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000, con priorita'
per i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al
trattamento pensionistico richiesti al personale del
pubblico impiego nel 1998 e per quelli con maggiore eta'
anagrafica. Sono fatte salve comunque le cessazioni dal
servizio di cui all'art. 1, comma 3, del citato
decreto-legge n. 129 del 1997, nonche' quelle del personale
appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e
posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi
siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di
organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero.
Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed
accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta
condizione e' accertato al termine delle operazioni di
movimento del personale.".
Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
"Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige":
"Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo
linguistico italiano.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
1984, n. 426, recante "Norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti
istituzione del tribunale amministrativo regionale di
Trento e della sezione autonoma di Bolzano", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1984, n. 217.
Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426:
"Art. 14. Per gli effetti di cui all'art. 93 dello
statuto, sono nominati due consiglieri di Stato,
appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di
Bolzano, scelti tra le categorie di cui al n. 2 dell'art.
19 della legge 27 aprile 1982, n. 186 , nonche' al
precedente art. 2.
La nomina e' disposta con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano. Per la
nomina e' richiesto altresi' il parere del consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa.
Costituisce requisito per la nomina la conoscenza della
lingua italiana e di quella tedesca accertata ai sensi
delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. La relativa attestazione
comporta l'estensione ai predetti consiglieri di Stato
della norma di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454, e
successive modificazioni, sull'attribuzione dell'indennita'
speciale di seconda lingua.
L'assegnazione dei predetti consiglieri alle sezioni
consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato e'
disposta, all'inizio di ogni anno, con il decreto previsto
dall'art. 12, primo comma, del testo unico 26 giugno 1924,
n. 1054.
Uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di
lingua tedesca della provincia di Bolzano, nominati ai
sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve far parte del
collegio della sezione di cui all'art. 17, comma 28, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, quando questa e' investita di
atti riguardanti la provincia di Bolzano. Resta fermo il
disposto di cui all'art. 43, secondo comma, del regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
I ricorsi contro le decisioni della sezione autonoma di
Bolzano vengono attribuiti per la trattazione alle sezioni
del Consiglio di Stato alle quali sono assegnati i predetti
consiglieri; del collegio giudicante sui predetti ricorsi
deve far parte almeno uno di essi.
Ai predetti consiglieri di lingua tedesca, sempreche'
risiedano in provincia di Bolzano, non si applica il
disposto dell'art. 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186 .
Ai fini della nomina dei consiglieri di Stato di cui al
presente articolo la dotazione organica del ruolo dei
consiglieri di Stato, di cui alla tabella A allegata alla
legge 27 aprile 1982, numero 186 , e' aumentata di due
unita'.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 427 e 428, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' 2014),
come modificati dalla presente legge:
"427. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato
interministeriale di cui all'art. 49-bis, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in
considerazione delle attivita' svolte dal Commissario
straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e
delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014
sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione
della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di
riduzione delle spese per beni e servizi, nonche' di
ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare,
anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa
delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non
inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.448
milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro
per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017
e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Il
Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato
interministeriale e, con una apposita relazione annuale,
alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle misure
di cui al primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento
di cui al presente comma, nonche' al fine di conseguire un
risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli
utenti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono
adottate misure volte all'unificazione, in un unico
archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la
proprieta' e le caratteristiche tecniche dei veicoli
attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico
e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei
conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione
delle relative procedure.
428. Nelle more della definizione degli interventi
correttivi di cui al comma 427, le dotazioni finanziarie
iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e
cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di
ciascun Ministero di cui all'art. 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate e
rese indisponibili per gli importi di 710 milioni di euro
per l'anno 2014, a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a
1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a
decorrere dal 2018, secondo quanto indicato nell'allegato 3
alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti
le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'
le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e
innovazione» e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo
sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione
delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del
grande evento Expo Milano 2015. Restano altresi' esclusi,
rispettivamente, gli interventi sui quali sono state
operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578
nonche', limitatamente alle somme accantonate per l'importo
di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di
euro a decorrere dal 2016, gli interventi sui quali sono
state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438 e
439. Le amministrazioni potranno proporre variazioni
compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli
accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza
sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la
rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a
valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione
degli interventi correttivi di cui al comma 427, si
provvedera' a rendere disponibili le somme accantonate.
Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle
previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme
accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei
predetti obiettivi.".
Si riporta il testo dell'art. 9, comma 8, del
decreto-legge n. 30 dicembre 1997, n. 457, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione", convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30:
"8. In favore della gestione commissariale del Fondo di
cui all'art. 6, comma 1, e' autorizzata l'assegnazione
della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5
miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi per gli anni
1999 e 2000, restando prorogata fino allo stesso anno 2000
la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a
decorrere dall'anno 2001, restando confermate le modalita'
di cui all'art. 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n. 58.".
 
Allegato 1
(art. 1, comma 6)


(in milioni di euro)

|=======================|======|=======|========|========|==========| | MINISTERO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 e | | | | | | |successivi| |=======================|======|=======|========|========|==========| |MINISTERO DELL'ECONOMIA|355,7 | 448,4| 504,5 | 511,9 | 523,6 | |E DELLE FINANZE | | | | | | |-----------------------|------|-------|--------|--------|----------| |MINISTERO DELLO | 55,6 | 88,5| 90,5 | 83,6 | 85,1 | |SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | |-----------------------|------|-------|--------|--------|----------| |MINISTERO DEL LAVORO | 21,5 | 7,0| 6,0 | 6,0 | 6,1 | |E DELLE POLITICHE | | | | | | |SOCIALI | | | | | | |-----------------------|------|-------|--------|--------|----------| |MINISTERO DELLA | 13,5 | 37,2| 47,5 | 49,0 | 50,5 | |GIUSTIZIA | | | | | | |-----------------------|------|-------|--------|--------|----------| |MINISTERO DEGLI AFFARI | 13,5 | 25,2| 30,5 | 31,3 | 32,2 | |ESTERI | | | | | | |-----------------------|------|-------|--------|--------|----------| |MINISTERO DELL'INTERNO | 30,9 | 58,9| 66,2 | 68,0 | 70,0 | |-----------------------|------|-------|--------|--------|----------| |MINISTERO DELL'AMBIENTE| 2,9 | 6,7| 8,5 | 8,7 | 8,9 | |E DELLA TUTELA | | | | | | |DEL TERRITORIO | | | | | | |E DEL MARE | | | | | | |-----------------------|------|-------|--------|--------|----------| |MINISTERO DELLE |113,0 | 165,0| 170,0 | 163,7 | 165,7 | |INFRASTRUTTURE E | | | | | | |DEI TRASPORTI | | | | | | |-----------------------|------|-------|--------|--------|----------| |MINISTERO DELLA DIFESA | 89,5 | 254,6| 362,7 | 373,6 | 382,9 | |-----------------------|------|-------|--------|--------|----------| |MINISTERO DELLE | 11,1 | 8,4| 9,2 | 9,5 | 9,7 | |POLITICHE AGRICOLE | | | | | | |ALIMENTARI E FORESTALI | | | | | | |-----------------------|------|-------|--------|--------|----------| |MINISTERO DELLA SALUTE | 2,8 | 4,2| 4,6 | 4,7 | 4,9 | |-----------------------|------|-------|--------|--------|----------| | TOTALE |710,0 |1.104,0|1.300,1 |1.309,9 | 1.339,6 | |=======================|======|=======|========|========|==========|


 
(( Art. 1-bis

Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata
per i giornalisti

1. Per le finalita' di cui all'art. 41-bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'art. 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Al secondo periodo del comma 7 dell'art. 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008, le parole: «all'importo massimo di 20 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'art. 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale gia' presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.
3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilita' speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni di euro per l'anno 2015 della dotazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019.
6. Il Fondo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' incrementato di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e di 11 milioni di euro per l'anno 2015.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 41-bis, comma 7, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante "Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti", convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14:
"7. Per il sostegno degli oneri derivanti dalle
prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti
dipendenti da aziende in ristrutturazione o
riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all' art. 37
della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a quanto
previsto dall' art. 19, commi 18-ter e 18-quater, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si
provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera
lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a
10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Qualora i datori
di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o
riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino
piani comportanti complessivamente un numero di unita' da
ammettere al beneficio con effetti finanziari
complessivamente superiori all'importo massimo di 20
milioni di
euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di euro
nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33
milioni di euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro
nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23
milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali
datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno
specifico contributo aggiuntivo da versare all'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)
per il finanziamento dell'onere eccedentario.".
Si riporta il testo dell'art. 37, comma 1, lettera b),
della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria":
"b) per i giornalisti professionisti iscritti
all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali
quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a
diffusione nazionale, limitatamente al numero di unita'
ammesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi
recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sulla base delle risorse
finanziarie e disponibili e per i soli casi di
ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi
aziendale: anticipata liquidazione della pensione di
vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui
siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianita'
contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo
del requisito contributivo previsto dal secondo comma
dell'art. 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato
con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui e'
data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6
ottobre 1995.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 261, della
citata legge 27 dicembre 2013 n. 147:
"261. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di
sostegno all'editoria» con la dotazione di 50 milioni di
euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e
30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad
incentivare, in conformita' con il regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli
investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova
costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e
digitale e all'ingresso di giovani professionisti
qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le
ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la
comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo
di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello
sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nel settore delle
imprese editrici e delle agenzie di stampa, e' definita,
previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di
sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del
predetto Fondo.".
Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante "Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali",
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189:
"2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
 
Art. 2
Incarichi direttivi ai magistrati

1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive:
a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di eta' o di decorrenza del termine ottennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio;
b) negli altri casi, entro (( sei mesi )) dalla pubblicazione della vacanza.
(( 1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il Presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta giorni provvede alla formulazione della proposta.». ))
(( 1-bis. Al terzo periodo del secondo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, le parole: «Prima che siano trascorsi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia trascorso un anno». ))
2. (( Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano )) alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno (( tre anni di servizio dalla vacanza )) prima della data di collocamento a riposo.
4. Al secondo comma dell'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo le parole: «del processo amministrativo», sono aggiunti i seguenti periodi: «Per la tutela giurisdizionale nei confronti (( dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi )) si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'art. 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'art. 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.».
(( 4-bis. Al comma 4 dell'art. 16 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «15 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2014». ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante "Nuova
disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia
di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio
2005, n. 150", come modificato dalla presente legge:
"1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni
giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle
funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal
Consiglio superiore della magistratura con provvedimento
motivato, previo parere del consiglio giudiziario.
1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura
provvede al conferimento delle funzioni direttive e
semidirettive:
a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per
raggiunto limite di eta' o di decorrenza del termine
ottennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente
decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio;
b) negli altri casi, entro sei mesi dalla pubblicazione
della vacanza.
1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al
comma 1-bis, il Presidente della Commissione referente,
entro il termine di 30 giorni provvede alla formulazione
della proposta.
2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non
possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti
monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art.
550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice
per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza
preliminare anteriormente al conseguimento della prima
valutazione di professionalita'.
3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, non e' consentito all'interno
dello stesso distretto, ne' all'interno di altri distretti
della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del
distretto di corte di appello determinato ai sensi
dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al
distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto
del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente
comma puo' essere richiesto dall'interessato, per non piu'
di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver
svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella
funzione esercitata ed e' disposto a seguito di procedura
concorsuale, previa partecipazione ad un corso di
qualificazione professionale, e subordinatamente ad un
giudizio di idoneita' allo svolgimento delle diverse
funzioni, espresso dal Consiglio superiore della
magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per
tale giudizio di idoneita' il consiglio giudiziario deve
acquisire le osservazioni del presidente della corte di
appello o del procuratore generale presso la medesima corte
a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o
requirenti. Il presidente della corte di appello o il
procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli
elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire
anche le osservazioni del presidente del consiglio
dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi
di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione
di idoneita'. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di
legittimita' alle funzioni requirenti di legittimita', e
viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si
applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio
direttivo della Corte di cassazione, nonche' sostituendo al
presidente della corte d'appello e al procuratore generale
presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente
della Corte di cassazione e il procuratore generale presso
la medesima.
4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma
3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a
funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso
distretto, all'interno di altri distretti della stessa
regione e con riferimento al capoluogo del distretto di
corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del
codice di procedura penale in relazione al distretto nel
quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento
di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato
che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto
negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o
del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il
passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti
civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in
sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che
tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo
caso il magistrato non puo' essere destinato, neppure in
qualita' di sostituto, a funzioni di natura civile o miste
prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni.
Nel secondo caso il magistrato non puo' essere destinato,
neppure in qualita' di sostituto, a funzioni di natura
penale o miste prima del successivo trasferimento o
mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il
tramutamento di funzioni puo' realizzarsi soltanto in un
diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a
quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado
puo' avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a
quello di provenienza. La destinazione alle funzioni
giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia
esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente
indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore
della magistratura e nel relativo provvedimento di
trasferimento.
5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, l'anzianita' di servizio e'
valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte
dalle valutazioni di professionalita' periodiche.
6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il
conferimento delle funzioni di legittimita' di cui all'art.
10, commi 15 e 16, nonche', limitatamente a quelle relative
alla sede di destinazione, anche per le funzioni di
legittimita' di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10,
che comportino il mutamento da giudicante a requirente e
viceversa.
7. ".
Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916,
recante "Disposizioni di attuazione e di coordinamento
della L. 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione
e il funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura e disposizioni transitorie.":
"Art. 30. I magistrati componenti del Consiglio
superiore continuano a esercitare le loro funzioni negli
uffici giudiziari ai quali appartengono.
I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori
del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione
della carica il Consiglio superiore della magistratura
dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in
ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle
funzioni precedentemente esercitate. Prima che sia
trascorso un anno dal giorno in cui ha cessato di far parte
del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato
non puo' essere nominato ad ufficio direttivo o
semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto
prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo
organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle
giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia
non si applica quando il collocamento fuori del ruolo
organico e' disposto per consentire lo svolgimento di
funzioni elettive.".
Si riporta il testo degli articoli 34-bis e 35 del
citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160:
"Art. 34-bis.- 1. Le funzioni semidirettive di cui
all'art. 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite
esclusivamente ai magistrati che, al momento della data
della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno
quattro anni di servizio prima della data di collocamento a
riposo prevista dall'art. 16, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la
relativa facolta'.
2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di
servizio di cui al comma 1 possono essere conferite
funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai
sensi dell'art. 46, comma 1."
"Art. 35.- 1. Le funzioni direttive di cui all'art. 10,
commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente
ai magistrati che, al momento della data della vacanza del
posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di
servizio prima della data di collocamento a riposo prevista
dall'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa
facolta'.
2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di
servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite
funzioni direttive se non nell'ipotesi di conferma per
un'ulteriore sola volta dell'incarico gia' svolto, di cui
all'art. 45."..
Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 24 marzo
1958, n. 195, recante "Norme sulla Costituzione e sul
funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura":
"Art. 17. - Tutti i provvedimenti riguardanti i
magistrati sono adottati, in conformita' delle
deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del
Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro,
ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del
Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i
compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto
legislativo 27 giugno 1946, n. 19 (33), i provvedimenti
sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo. Per la tutela giurisdizionale nei confronti
dei provvedimenti concernenti il conferimento degli
incarichi direttivi e semidirettivi si segue, per quanto
applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'art. 119
del codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione di
ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia
accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al
Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si
applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'art. 114 del
codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo n. 104 del 2010. Contro i provvedimenti
concernenti il conferimento o la conferma degli incarichi
direttivi e semi direttivi, il controllo del giudice
amministrativo ha per oggetto i vizi di violazione di legge
e di eccesso di potere manifesto. Per la tutela
giurisdizionale nei confronti dei predetti provvedimenti si
segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato
disciplinato dall'art. 119 del codice del processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104. Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice
amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina
l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine
per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del
comma 4 dell'art. 114 del codice del processo
amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del
2010.
Contro i provvedimenti in materia disciplinare, e'
ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di
cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del
provvedimento impugnato.".
Si riporta il testo dell'art. 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale.",
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89:
"4. Al solo fine di realizzare interventi di riordino
diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 15 ottobre 2014,
i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi
quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono
essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I
decreti previsti dal presente comma sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente. Il termine di cui al primo periodo si intende
rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.".
 
Art. 3
Semplificazione e flessibilita' nel turn over

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. (( Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa di settore. ))
2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'art. 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
(( 3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'art. 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo art. 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso art. 2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte con decorrenza dal 1° settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'art. 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato.
3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'art. 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono assunti con decorrenza dal 1° gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3-ter del presente articolo e di quelle gia' previste, per l'anno 2015, dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'art. 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia penitenziaria.
3-sexies. Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, gia' previste per l'anno 2015 dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis del presente articolo.
3-septies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-octies. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.030 unita'; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'.
3-novies. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-octies, e' autorizzata l'assunzione di 1.000 unita' mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di 30 unita' secondo le modalita' di cui all'art. 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalita' ivi previste.
3-decies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-octies e 3-novies sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
3-undecies. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016. ))

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.
(( 4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalita' e l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all'art. 2, comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell'anno 2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, e' autorizzato ad assumere i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 434.000 euro per l'anno 2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri. ))
5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti(( , fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo. ))
(( 5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente:
«557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.
5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
5-quinquies. All'art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014» sono soppresse. ))

6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.
(( 6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalita' e condizioni, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali cosi' come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
7. All'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «Per il quinquennio 2010-2014» sono sostituite dalle seguenti «Per il quadriennio 2010-2013».
8. All'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) e' abrogato il comma 9;
b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo.
(( 9. All'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' abrogato;
b) al comma 28, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti». ))

10. All'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «all'avvio delle procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «e alle relative assunzioni».
(( 10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresi' verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del presente decreto. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 70, comma 4, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
alla legge 13 luglio 1984, n. 312, alla legge 30 maggio
1988, n. 186, alla legge 11 luglio 1988, n. 266, alla legge
31 gennaio 1992, n. 138, alla legge 30 dicembre 1986, n.
936, al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i
propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I
rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono
regolati da contratti collettivi ed individuali in base
alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 8,
comma 2 ed all'art. 60, comma 3."
Si riporta il testo dell'art. 35, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante "Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti", convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14:
"3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite le modalita' applicative delle disposizioni
di cui al comma 14 dell' art. 66 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2
del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di
garantire omogeneita' di computo delle retribuzioni del
personale cessato e di quello neo assunto, nella
definizione delle economie delle cessazioni non si tiene
conto del maturato economico.".
Si riporta il testo dell'art. 35, comma 4, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio
delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del
personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici
non economici. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione
all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative
assunzioni e' concessa, in sede di approvazione del piano
triennale del fabbisogno del personale e della consistenza
dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli
enti di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di
cui al presente comma e' concessa in sede di approvazione
dei Piani triennali di attivita' e del piano di fabbisogno
del personale e della consistenza dell'organico, di cui
all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto.".
Si riporta il testo dell'art. 2199 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice
dell'ordinamento militare":
"Art. 2199. 1. Nel rispetto dei vincoli normativi
previsti in materia di assunzioni del personale e fatte
salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui
all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015, in deroga all' art.
703, per il reclutamento del personale nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e
militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati
sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole
predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni
interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero
della difesa, sono riservati ai volontari in ferma
prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma
annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei
requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso
alle predette carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di
partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere
iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure minime percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure massime percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della Guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31
dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti
dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle
eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018,
nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per
il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di
polizia, ai sensi dell'art. 703, per l'accesso, mediante
concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di
polizia, nonche' per la parte restante, nella misura del 70
per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in
ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in
servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei
volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero
in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti
salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata
quadriennale gia' vincitori di concorso. Gli eventuali
posti relativi ai volontari, non ricoperti per
insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra
aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai
volontari di quelli previsti per l'anno successivo.
7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui
al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la
ferma prefissata di un anno.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 464, della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
"464. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego
delle risorse tenendo conto della specificita' e delle
peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto
vigili del fuoco e soccorso pubblico, le relative
amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in
deroga ai limiti di cui all'art. 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed
all'art. 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo
stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente complessivo corrispondente ad una spesa
annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per
l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unita'
per la Polizia di Stato, 1.000 unita' per l'Arma dei
carabinieri e 600 unita' per il Corpo della guardia di
finanza. A tale fine e' istituito un apposito fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per
l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015.".
Si riporta il testo dell'art. 66, comma 9-bis, del
citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
"9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.".
Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni", convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125:
"Art. 8. - Incremento delle dotazioni organiche del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di
efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del
fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.000 unita'.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella
qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, e'
autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di
unita' mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie
di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 131, approvate dal 1° gennaio 2008, attingendo a
tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di
procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura
massima complessiva di euro 1.003.130 per l'anno 2013, di
euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 40.826.681 a
decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede
mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di
spesa per la retribuzione del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato
di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della
missione "Soccorso civile".
4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e
delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai
sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima
ripartizione di cui al comma 2, e' prorogata non oltre il
31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie approvate a
partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'art. 4-ter del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. L'impiego del personale volontario, ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di
spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro
73.127.182 a decorrere dall'anno 2015.
6. All'art. 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo
nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonche' le
competenze delle regioni e delle province autonome in
materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in contesti di particolare difficolta'
operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone,
puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato
con le regioni e le province autonome utilizzando la
propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo
svolgimento di tale attivita' sono stipulati tra il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni
e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi
oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle
province autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico
integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 744, comma 1, e 748 del codice
della navigazione.".
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti
alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate
di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro
dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, adottato ai sensi
dell'art. 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.
334 del 1999.
7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e
le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali
e di protezione civile, previa stipula di apposite
convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese
sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli
straordinari e le risorse strumentali necessarie.".
Si riporta il testo dell'art. 148 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252":
"Art. 148. - Reclutamento e sopravvenuta inidoneita'
del personale della banda musicale. 1. Per il reclutamento
e la sopravvenuta inidoneita' del personale della banda
musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta
da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I
riferimenti alla qualita' di atleta, ai gruppi sportivi e
ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si
intendono effettuati, rispettivamente, alla qualita' di
orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.".
Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della L. 29
luglio 2003, n. 229":
"Art. 9. - Reclutamento del personale volontario. 1. Il
personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato
nei servizi di istituto a seguito del superamento di un
periodo di addestramento iniziale.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i
requisiti, le modalita' di reclutamento e d'impiego,
l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la
progressione del personale volontario. Fino all'emanazione
di tale regolamento continua a trovare applicazione il
decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n.
76.
3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in
materia di doveri, attribuzioni e responsabilita' previste
per il personale permanente di corrispondente qualifica.
4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e
privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo
di cui all'art. 9, hanno l'obbligo della conservazione del
posto di lavoro.".
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135:
"11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle
qualifiche o nelle aree interessate da posizioni
soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi
titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
aree, da computarsi al netto di un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario al complesso
delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica,
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli
equilibri di finanza pubblica, della compatibilita' delle
assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
quanto disposto dall'art. 14, comma 7, del presente
decreto. Per le unita' di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame
congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le
procedure di cui all'art. 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto
dal comma 5 dello stesso art. 33, le seguenti procedure e
misure in ordine di priorita':
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato
la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre
2016, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva
nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta
disciplina pensionistica, con conseguente richiesta
all'ente di appartenenza della certificazione di tale
diritto. Si applica, senza necessita' di motivazione,
l'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di
fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui
alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31
dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo
sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto
alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto
stabilito dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al
31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine
rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello
stesso secondo le disposizioni dell'art. 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall'art. 1, comma 22, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una
previsione delle cessazioni di personale in servizio,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del
presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento
delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili
entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto
dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del
fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso
uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che
presentino vacanze di organico, del personale non
riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo
da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla
presente lettera sono disposti, previo esame con le
organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi
entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il personale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento
economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e'
stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale
assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro trenta
giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme
contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla
maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in
eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere
precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in
proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento
all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni
caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
del restante personale.".
Si riporta il testo dell'art. 16, comma 9, del citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
"9. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di
riduzione e razionalizzazione delle Province e' fatto
comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato.".
Si riporta il testo dell'art. 1, commi 557, 557-bis e
557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)":
"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si
applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.".
Si riporta il testo dell'art. 76, comma 7, del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, abrogato
dal presente decreto:
"7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale e' pari o superiore al 50 per
cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale; i restanti enti possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 40 per cento (416) della spesa corrispondente alle
cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo
delle facolta' assunzionali, l'onere per le assunzioni del
personale destinato allo svolgimento delle funzioni in
materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del
settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50
per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per
intero ai fini del calcolo delle spese di personale
previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del
computo della percentuale di cui al primo periodo si
calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali,
dalle istituzioni e societa' a partecipazione pubblica
locale totale o di controllo che sono titolari di
affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara,
ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di
interesse generale aventi carattere non industriale, ne'
commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti
della pubblica amministrazione a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica. Entro il 30 giugno
2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno,
d'intesa con la Conferenza unificata, e' modificata la
percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere
conto degli effetti del computo della spesa di personale in
termini aggregati. La disposizione di cui al terzo periodo
non si applica alle societa' quotate su mercati
regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle
spese di personale e' pari o inferiore al 35 per cento
delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del
40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita' interno e dei limiti di contenimento
complessivi delle spese di personale, le assunzioni per
turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni
fondamentali previste dall'art. 21, comma 3, lettera b),
della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le
disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione
solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato
allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione
pubblica e del settore sociale.".
Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2-bis, del
citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato dalla presente legge:
"2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le
societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo si attengono al principio di riduzione dei costi
del personale, attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine
l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto
anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo
carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale,
definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente
periodo, specifici criteri e modalita' di attuazione del
principio di contenimento dei costi del personale, tenendo
conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende
speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione
pubblica locale totale o di controllo adottano tali
indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del
contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono
recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le
aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi
socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per
l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le
farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente
periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello
dei costi del personale coerente rispetto alla quantita' di
servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette
multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente
si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi
esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del
valore della produzione.".
Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del citato
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125:
"3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di
idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e
approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle
professionalita' necessarie anche secondo un criterio di
equivalenza.".
Si riporta il testo dell'art. 4, comma 9, del citato
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125:
"9. Le amministrazioni pubbliche che nella
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di
effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente in materia e, in
particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la
stipula dei contratti a tempo determinato previsti
dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei
soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione
della legge di conversione del presente decreto, almeno tre
anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga puo'
essere disposta, in relazione al proprio effettivo
fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti
in dotazione organica vacanti, indicati nella
programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino
al completamento delle procedure concorsuali e comunque non
oltre il 31 dicembre 2016. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al
31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato
per le strette necessita' connesse alle esigenze di
continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli
finanziari di cui al presente comma, del patto di
stabilita' interno e della vigente normativa di
contenimento della spesa complessiva di personale. Per le
proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del
personale degli enti di ricerca possono essere, altresi',
utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui
all'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, esclusivamente per il
personale direttamente impiegato in specifici progetti di
ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente
alla durata dei progetti medesimi.".
La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni." e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
7 aprile 2014, n. 81.
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 102, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008).", come modificato dalla presente
legge:
"102. Per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni
di cui all' art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per
ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure
di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno,
il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.".
Si riporta il testo dell'art. 66, comma 9, del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, abrogato
dal presente decreto:
"9. Per l'anno 2015, le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad
eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al
personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.".
Si riporta il testo dell'art. 66, comma 14, del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato dalla presente legge:
"14. Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nei limiti di cui all'art. 1, comma 643, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013 gli enti
di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle
proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il
limite del 20 per cento delle risorse relative alla
cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente.".
Si riporta il testo dell'art. 9, comma 8, del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, abrogato
dal presente decreto:
"8. Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella
relativa al personale cessato nell'anno precedente. La
predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura
dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a
decorrere dall'anno 2018. Il comma 103 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo
dall'art. 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e' abrogato.".
Si riporta il testo dell'art. 9, comma 28, del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
modificato dalla presente legge:
"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavoratori socialmente utili, ai lavori di pubblica
utilita' e a cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo
del personale sia coperto da finanziamenti specifici
aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e'
fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A
decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il
predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a
garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di
istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le
spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali
mediante forme di lavoro accessorio di cui all'art. 70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo'
essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per
quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della
medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di
vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai
sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si
applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di
personale, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta
attivita'; alla copertura del relativo onere si provvede
mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione
delle risorse di cui all'art. 25, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle
minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di
ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente
comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall' art. 38, commi 13-bis e
seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura
di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato
rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al primo periodo e'
computato con riferimento alla media sostenuta per le
stesse finalita' nel triennio 2007-2009.".
Si riporta il testo dell'art. 35, comma 4, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio
delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del
personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici
non economici. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione
all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative
assunzioni e' concessa, in sede di approvazione del piano
triennale del fabbisogno del personale e della consistenza
dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli
enti di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di
cui al presente comma e' concessa in sede di approvazione
dei Piani triennali di attivita' e del piano di fabbisogno
del personale e della consistenza dell'organico, di cui
all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto.".
 
Art. 4
Mobilita' obbligatoria e volontaria

1. I commi da 1 a 2 dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i (( requisiti e le competenze professionali richieste )), pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e (( fino all'introduzione )) di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.
(( 1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
2. (( Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'art. 2103 del codice civile. )) Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, (( previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e )) previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. (( Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa in un'altra sede. ))
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione - delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale (( e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. )) Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, (( il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato )) ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.».
(( 1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilita', sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'art. 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'art. 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
1-quater. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi di volo dell'ambito militare alla societa' ENAV Spa negli aeroporti di Roma - Ciampino, Verona - Villafranca, Brindisi - Casale, Rimini e Treviso, il personale militare, in possesso delle abilitazioni di controllore del traffico militare ivi impiegato, puo' transitare, a domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa, entro il limite del relativo fabbisogno, secondo i criteri di mobilita' geografica e di anzianita' di servizio e senza limite di eta' anagrafica, nonche' nei limiti della sostenibilita' finanziaria consentita dal bilancio della medesima societa'. L'inquadramento del personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale civile dell'ENAV Spa e quelli del personale appartenente al corpo militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

2. E' abrogato l'art. 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. Il decreto di cui all'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato art. 29-bis.
Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 30, commi 1 e 2 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all'art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento, previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i requisiti e le competenze
professionali richieste, pubblicano sul proprio sito
istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni,
un bando in cui sono indicati i posti che intendono
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di
altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di
nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni
standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per
il trasferimento tra le sedi centrali di differenti
ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di
appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due
mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione,
fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che
l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di
posti vacanti superiore all'amministrazione di
appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica istituisce un portale finalizzato
all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.

1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.
2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti
all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'art. 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, con il consenso degli stessi
alla prestazione della propria attivita' lavorativa in
un'altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.

2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei
contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2.

2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14,
del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma
2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione del presente articolo. ".
Si riporta l'art. 1, comma 58, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilita' 2013)":
"58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento
fuori ruolo, gia' adottati ai sensi dell'art. 26, comma 8,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della presente legge,
per l'anno scolastico 2012-2013 nonche' quelli adottati ai
sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014
relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo del
comma 8 del medesimo art. 26 della legge n. 448 del 1998.".
Si riporta l'art. 58, comma 5, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98:
"5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le
istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai
sensi dell'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni
corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori
scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si
sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
accantonati ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal
medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non
e' inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In
relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse
destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati
sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro
49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.".
Si riporta l'art. 1, comma 29, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, abrogato dal presente
decreto:
"29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore
di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in
luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate
esigenze, tecniche, organizzative e produttive con
riferimento ai piani della performance o ai piani di
razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla
contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della
disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri
datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il
trasferimento e' consentito in ambito del territorio
regionale di riferimento; per il personale del Ministero
dell'interno il trasferimento puo' essere disposto anche al
di fuori del territorio regionale di riferimento.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
Si riporta l'art. 29-bis del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 29-bis. 1. Al fine di favorire i processi di
mobilita' fra i comparti di contrattazione del personale
delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni
sindacali e' definita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i
livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi
relativi ai diversi comparti di contrattazione.".
 
Art. 5
Assegnazione di nuove mansioni

1. All'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.»;
b) (( al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: )) «Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'art. 33, comma 8, il personale in disponibilita' puo' presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'art. 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria (( di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, )) al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo' avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'art. 33, comma 8. (( Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennita' di cui all'art. 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilita' volontaria di cui all'art. 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.». ))
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'art. 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresi', avvalersi della disposizione di cui all'art. 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'art. 23-bis il termine di cui all'art. 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.».
2. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 567 e' inserito il seguente:
«567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale puo' presentare istanza alla societa' da cui e' dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa societa' o in altra societa'.».
Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 34 del citato decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge:
" Art. 34.
1.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici
nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce
l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
professionale del personale e della sua ricollocazione in
altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto
dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive
modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i
compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione
presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al
comma 2.
3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono
pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni
competenti.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli
appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'art.
33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa
relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di
appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo
massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo
comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente
risolto a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'art. 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono
corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente
previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilita'. Nei sei mesi anteriori alla data di
scadenza del termine di cui all'art. 33, comma 8, il
personale in disponibilita' puo' presentare, alle
amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di
ricollocazione, in deroga all'art. 2103 del codice civile,
nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una
qualifica inferiore o in posizione economica inferiore
della stessa o di inferiore area o categoria, al fine di
ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la
ricollocazione non puo' avvenire prima dei trenta giorni
anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'art.
33, comma 8
Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del
termine di cui all'art. 33, comma 8, il personale in
disponibilita' puo' presentare, alle amministrazioni di cui
ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga
all'art. 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti
vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in
posizione economica inferiore della stessa o di inferiore
area o categoria di un solo livello per ciascuna delle
suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di
ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo'
avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di
scadenza del termine di cui all'art. 33, comma 8. Il
personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non
ha diritto all'indennita' di cui all'art. 33, comma 8, e
mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato
nella propria originaria qualifica e categoria di
inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilita'
volontaria di cui all'art. 30. In sede di contrattazione
collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative possono essere stabiliti criteri generali
per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al
sesto periodo.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare
appositi fondi per la riqualificazione professionale del
personale trasferito ai sensi dell'art. 33 o collocato in
disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla
ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del
personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure
concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o
determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono
subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare
il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito
elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al
presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei
posti vacanti in organico, in posizione di comando presso
amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle
individuate ai sensi dell'art. 34-bis, comma 5-bis. Gli
stessi dipendenti possono, altresi', avvalersi della
disposizione di cui all'art. 23-bis. Durante il periodo in
cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a
tempo determinato o in posizione di comando presso altre
amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'art. 23-bis
il termine di cui all'art. 33 comma 8 resta sospeso e
l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o
dell'ente che utilizza il dipendente.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie
derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento
in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio
e possono essere utilizzate per la formazione e la
riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al
collocamento in disponibilita' presso gli enti locali che
hanno dichiarato il dissesto.".
Si riporta l'art. 1, comma 567 della citata legge 27
dicembre 2013, n. 147:
"567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma
566, gli enti controllanti e le societa' partecipate di cui
al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi
del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in
mobilita' dei dipendenti in esubero presso altre societa'
dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio
della regione ove hanno sede le societa' interessate da
eccedenze di personale.".
 
Art. 6
Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza

1. All'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da «a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni (( di cui al primo periodo e degli enti e societa' da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia». ))
2. Le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 5, comma 9, del citato decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla presente
legge:
"9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita' indipendenti
ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di
consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici
collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e',
altresi', fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti
incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di
governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e
degli enti e societa' da esse controllati, ad eccezione dei
componenti delle giunte degli enti territoriali e dei
componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di
cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono
consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una
durata non superiore a un anno, non prorogabile ne'
rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere
rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei
limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione
interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle
disposizioni del presente comma nell'ambito della propria
autonomia. Sono comunque consentiti gli incarichi e le
cariche conferiti a titolo gratuito. Il presente comma non
si applica agli incarichi e alle cariche presso organi
costituzionali.".
 
Art. 7
Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni

1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1º settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, gia' attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ivi compreso quello dell'art. 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.
(( 1-bis. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in sostituzione della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo e con la stessa decorrenza, per ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'art. 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'art. 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale non direttivo e non dirigente, e di cui all'art. 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nel medesimo supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale direttivo e dirigente. Eventuali ulteriori permessi per le predette finalita' devono essere computati nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli 40 e 23, a carico di ciascuna organizzazione sindacale. ))
2. Per ciascuna associazione sindacale, la (( rideterminazione )) dei distacchi di cui al comma 1 e' operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unita' superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.
3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti puo' essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni sindacali. (( In tale ambito e' possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali. ))
Riferimenti normativi

Per il riferimento al citato art. 1, comma 2, della
legge 30 marzo 2001, n. 165, vedasi in note all'art. 1.
Si riporta l'art. 3 della citata legge 30 marzo 2001,
n. 165:
"Art. 3 - Personale in regime di diritto pubblico
1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto
di impiego del personale, anche di livello dirigenziale,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il
personale volontario previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in
regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali.
1-ter. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale
della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato
dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421.".
Si riporta l'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n.
183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori
usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro":
"Art. 19 - Specificita' delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle
carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della
tutela economica, pensionistica e previdenziale, e'
riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi
appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da
leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della
sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari
requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati
impieghi in attivita' usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli
indirizzi di cui al comma 1 e' definita con successivi
provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare
(COCER) partecipa, in rappresentanza del personale
militare, alle attivita' negoziali svolte in attuazione
delle finalita' di cui al comma 1 e concernenti il
trattamento economico del medesimo personale.".
Si riporta l'art. 32, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante
"Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per
le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003.":
"4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3,
tenuto conto della specificita' delle funzioni
istituzionali e della particolare organizzazione delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del
personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori
permessi sindacali retribuiti, non computabili nel
contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3,
esclusivamente per la Partecipazione a riunioni sindacali
su convocazione dell'amministrazione.".
Si riporta l'art. 40, commi 2 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
"Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco":
"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il limite massimo del monte ore annuo dei
permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del
medesimo personale e' determinato in 24.585 ore. Nelle more
del funzionamento dell'organismo di rappresentanza per il
personale di cui al comma 1, previsto dall'art. 35 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, resta fermo
quanto disposto dall'art. 170 del predetto decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
(Omissis).
4. Nel monte ore annuo complessivo dei permessi
sindacali di cui ai commi 2 e 3 non si computa il tempo
impiegato, durante l'orario di lavoro, esclusivamente per
la partecipazione del personale di cui al comma 1 a
riunioni con l'Amministrazione su formale e diretta
convocazione di quest'ultima, limitatamente al tempo
strettamente necessario alla partecipazione stessa.".
Si riporta l'art. 23, commi 2 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
"Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco":
"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto del Presidente della Repubblica, il limite
massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali
retribuiti autorizzabili a favore del medesimo personale e'
determinato in 1.020 ore.
(Omissis).
4. Nel monte ore annuo complessivo dei permessi
sindacali di cui ai commi 2 e 3 non si computa il tempo
impiegato, durante l'orario di lavoro, esclusivamente per
la partecipazione del personale di cui al comma 1 a
riunioni con l'Amministrazione su formale e diretta
convocazione di quest'ultima, limitatamente al tempo
strettamente necessario alla partecipazione stessa.".
 
Art. 8
Incarichi negli uffici di diretta collaborazione

1. All'art. 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) le parole: «compresi quelli di titolarita' dell'ufficio di gabinetto,» sono sostituite dalle seguenti: «compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione,»; ))
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E' escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa.».
2. Gli incarichi di cui all'art. 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di diritto se nei trenta giorni successivi non e' adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonche' sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttivita' dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.
Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 1, comma 66, della legge 6 novembre
2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione", come modificato dalla presente
legge:
"66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed
enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in
posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque
denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi
quello di consulente giuridico, nonche' quelli di
componente degli organismi indipendenti di valutazione, a
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti
con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo,
che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. E'
escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa. Gli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni
successivi non viene adottato il provvedimento di
collocamento in posizione di fuori ruolo.".
 
(( Art. 9

Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle
avvocature degli enti pubblici

1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. Sono abrogati il comma 457 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'art. 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione.
4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme e' destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualita' negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresi' i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parita' di trattamento e di specializzazione professionale.
6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.
8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonche' il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli gia' previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica. ))

Riferimenti normativi

Per il riferimento al citato art. 1, comma 2, della
legge 30 marzo 2001, n. 165, vedasi in note all'art. 1.
Si riporta l'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, recante
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici", convertito, con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
"Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti
economici.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all' art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".
Si riporta l'art. 1, comma 457, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2014)", abrogato dal presente decreto:
"457. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31
dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi,
nella misura del 50 per cento, quelli a carico della
controparte, a seguito di sentenza favorevole per le
pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe
disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, ivi incluso il personale
dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura
del 75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di
spesa di cui al presente comma sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato.
La disposizione di cui al precedente periodo non si applica
agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale
o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del
Servizio sanitario nazionale.".
Si riporta l'art. 21, terzo comma, del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, recante "Approvazione del T.U. delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato", abrogato dal presente
decreto:
"Negli altri casi di transazione dopo sentenza
favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di
pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le
Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sara'
corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le
modalita' stabilite dal regolamento, la meta' delle
competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero
liquidate nei confronti del soccombente. Quando la
compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota
degli onorari riscossa in confronto del soccombente sara'
corrisposta dall'Erario la meta' della quota di competenze
di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la
compensazione.".
Si riporta l'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2014)":
"431. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo
denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale»
cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le
seguenti risorse:
a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla
razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'art.
49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al
netto della quota gia' considerata nei commi da 427 a 430,
delle risorse da destinare a programmi finalizzati al
conseguimento di esigenze prioritarie di equita' sociale e
ad impegni inderogabili;
b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza,
si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle
previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e
a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente
derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione
fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attivita' di
recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai
comuni.".
Si riporta l'art. 152 delle Disposizioni per
l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni
transitorie:
"Art. 152. Esenzione dal pagamento di spese, competenze
e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali.
Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni
previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo
comunque quanto previsto dall'art. 96, primo comma, del
codice di procedura civile, non puo' essere condannata al
pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti
titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di
un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima
dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del
reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a
3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al
decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n.
115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente
a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle
condizioni indicate nel presente articolo formula apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle
conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a
comunicare, fino a che il processo non sia definito, le
variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi
nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art.
79 e dell'art. 88 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Le spese,
competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per
prestazioni previdenziali non possono superare il valore
della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte
ricorrente, a pena di inammissibilita' di ricorso, formula
apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta
in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni
dell'atto introduttivo.".
 
Art. 10
Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e
provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale
dei diritti di segreteria.
1. L'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' abrogato.
2. L'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.».
(( 2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.
2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote gia' maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2-quater. All'art. 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare» sono sostituite dalle seguenti: «roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente e' parte e autentica». ))

Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 41, quarto comma, della legge 11
luglio 1980, n. 312, recante "Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato", abrogato dal decreto in oggetto:
"Dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante
al comune o alla provincia ai sensi dell'art. 30, secondo
comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti
di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata
alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e' attribuita al
segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari
al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello
stipendio in godimento.".
Si riporta l'art. 30, secondo comma, della legge 15
novembre 1973, n. 734, recante "Concessione di un assegno
perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione
di indennita' particolari", come modificato dalla presente
legge:
"Il provento annuale dei diritti di segreteria e'
attribuito integralmente al comune o alla provincia.".
Si riportano i punti 1, 2, 3, 4 e 5 della Tabella D
allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, recante
"Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della
carriera dei segretari comunali e provinciali.":
"1. Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti
di cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura: per
l'originale. . . . . . L. 1.000
2. Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e
delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al
numero precedente: per l'originale............» 1.000
3. Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1,
anche se stipulati a seguito di licitazioni o trattativa
privata e se vi sia intervento di terzi garantiti o
cauzionanti: per l'originale. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . » 1.000
4. Sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti
indicati al n. 1) e' dovuta: sulle prime lire 100.000. . .
. . . . . . . . » 12.000 sull'importo eccedente le lire
centomila e sino a lire due milioni . . . . . . . . . . . .
. » 2,5% sull'importo eccedente le lire due milioni e sino
a lire dieci milioni . . . . . . . . . . . . » 1,3%
sull'importo eccedente le lire dieci milioni e sino a lire
sessanta milioni. . . . . . . . . . » 0,80% sull'importo
eccedente le lire sessanta milioni e sino a lire trecento
milioni. . . . . . » 0,60% sull'importo eccedente le lire
trecento milioni e sino a lire un miliardo . . . . . . . .
» 0,30% sugli importi eccedenti le lire un miliardo e senza
limite di valore......» 0,15%
5. Per la scritturazione degli atti originali
contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli atti
estratti dall'archivio: per ogni facciata. . . . . . . . .
. . . . . . . . » 1.000.".
Si riporta l'art. 97, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come
modificato dalla presente legge:
"c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali
l'ente e' parte e autentica scritture private ed atti
unilaterali nell'interesse dell'ente;".
 
Art. 11
Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali

1. All'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo e' sostituito dal seguente: «1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto dell'incarico.»;
(( b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico di cui all'art. 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.». ))

(( 2. Il comma 6-quater dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:
«6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente». ))

3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato (( ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura, previa selezione pubblica ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, )) (( puo' raggiungere il livello massimo del )) dieci per cento.
4. All'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attivita' gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, e' parametrato a quello dirigenziale.».
(( 4-bis. All'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: «art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.» e' inserito il seguente periodo: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».
4-ter. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza.
4-quater All'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 31 e' aggiunto il seguente:
«31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente». ))

Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 110 del citato decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267:
"Art. 110 - Incarichi a contratto.
1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti
di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire
mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di
qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi
attribuibile mediante contratti a tempo determinato,
comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti
istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica
e, comunque, per almeno una unita'. Fermi restando i
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli
incarichi a contratto di cui al presente comma sono
conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in
capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalita' nelle
materie oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza,
stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e
le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti
sono stipulati in misura complessivamente non superiore al
5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una
unita'. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
della dotazione organica, solo in assenza di
professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente,
contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto
all'unita' superiore, o ad una unita' negli enti con una
dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono
avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o
del presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, puo' essere integrato, con
provvedimento motivato della giunta, da una indennita' ad
personam, commisurata alla specifica qualificazione
professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Il
trattamento economico e l'eventuale indennita' ad personam
sono definiti in stretta correlazione con il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del
personale.
4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di
diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto
o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie.
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico di
cui all'art. 108, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a
termine, il regolamento puo' prevedere collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalita'.".
Si riporta l'art. 19, comma 6-quater, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dalla presente legge:
"6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.".
Si riporta l'art. 19, comma 6, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.".
Si riporta l'art. 90 del citato decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente legge:
"1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi puo' prevedere la costituzione di uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco, del presidente della
provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite
dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero,
salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente
deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica
amministrazione, sono collocati in aspettativa senza
assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato si applica il contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti
locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al
personale di cui al comma 2 il trattamento economico
accessorio previsto dai contratti collettivi puo' essere
sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi
per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di
attivita' gestionale anche nel caso in cui nel contratto
individuale di lavoro il trattamento economico,
prescindendo dal possesso del titolo di studio, e'
parametrato a quello dirigenziale.".
Si riporta l'art. 9, comma 28, del citato decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010 n. 122:
"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali
in sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il
limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per
cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013
gli enti locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio
delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e
del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo
svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro
accessorio di cui all'art. 70, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni
previste dal presente comma non si applica agli enti locali
in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per
quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della
medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di
vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai
sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si
applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di
personale, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta
attivita'; alla copertura del relativo onere si provvede
mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione
delle risorse di cui all'art. 25, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle
minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di
ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente
comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall' art. 38, commi 13-bis e
seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura
di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato
rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al primo periodo e'
computato con riferimento alla media sostenuta per le
stesse finalita' nel triennio 2007-2009.".
Per il riferimento al citato comma 557, dell'art. 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 196, vedasi in note
all'art. 3.
Si riporta l'art. 16, commi 31 e 31-bis, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come
modificato dalla presente legge:
"31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni
vigenti in materia di patto di stabilita' interno per i
comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni
con popolazione superiore a 1.000 abitanti.
31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni
dell'art. 1,comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, in materia di riduzione
delle spese di personale, non si applicano ai comuni con
popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole
spese di personale stagionale assunto con forme di
contratto a tempo determinato, che sono strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale in ragione di motivate caratteristiche
socio-economiche e territoriali connesse a significative
presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili
a legislazione vigente.".
 
Art. 12
Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di
integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attivita' di
volontariato a fini di utilita' sociale.
1. In via sperimentale, per il biennio 2014-2015, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attivita' di volontariato a fini di utilita' sociale in favore di Comuni o enti locali.
(( 1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e' destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, gia' costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attivita' di utilita' sociale nei territori montani. ))
2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.
3. Al fine di promuovere la prestazione di attivita' di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilita' sociale in corso con le associazioni di volontariato. L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stabiliti modalita' e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attivita' prestata ai sensi del comma 1.
Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
recante "Legge-quadro sul volontariato":
"Art. 4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni
di volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare
i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato,
contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la
responsabilita' civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati meccanismi assicurativi semplificati, con
polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i
relativi controlli.".
Si riporta l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
"1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri."..
 
(( Art. 13
Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la
progettazione.

1. I commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati. ))

Riferimenti normativi

Si riportano i commi 5 e 6 dell'art. 92 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE",
abrogati dal presente decreto:
"5. Una somma non superiore al due per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma
7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal
regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita'
dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilita' professionali connesse alle specifiche
prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo
e' disposta dal dirigente preposto alla struttura
competente, previo accertamento positivo delle specifiche
attivita' svolte dai predetti dipendenti; limitatamente
alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al
singolo dipendente non puo' superare l'importo del
rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni
non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32,
comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale
relativa alla redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato e' ripartito, con le modalita' e i
criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto.".
 
(( Art. 13-bis
Fondi per la progettazione e l'innovazione

1. Dopo il comma 7 dell'art. 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva e' stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare.
7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilita' connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessita' delle opere, escludendo le attivita' manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresi' i criteri e le modalita' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'art. 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa per centri di costo nonche' all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il comma 7 dell'art. 93 del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche'
agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi
alla progettazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
specialistiche atte a definire gli elementi necessari a
fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove,
sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per
gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle
stazioni appaltanti.".
 
Art. 14

Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica
nazionale

1. I lavori delle commissioni nominate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222 riferiti alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono, senza soluzione di continuita', fino alla data del 30 settembre 2014.
2. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle Universita' sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(( 3. Le procedure previste dall'art. 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, relative all'anno 2014, sono indette entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento di cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: ))

a) all'art. 15, comma 2, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: (( «venti»; ))
b) all'art. 16:
1) al comma 1, le parole: «durata quadriennale» sono sostituite dalle seguenti: (( «durata di sei anni»; ))
2) al comma 3:
2.1) alla lettera a), la parola: «analitica» e' soppressa, le parole: «area disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: (( «settore concorsuale» )) e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (( «, sentiti il CUN e l'ANVUR»; ))
2.2) alla lettera b), la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: (( «dieci»; ))
2.3) alla lettera c), le parole: «con apposito decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: (( «con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il primo biennio»; ))
2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
(( «d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalita' individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)»; ))
2.5) alla lettera f), la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: (( «cinque» )), le parole da: «e sorteggio di un commissario» fino a: «(OCSE)» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (( «. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma puo' disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione»; ))
2.6) alla lettera g), le parole da: «la corresponsione» fino alla fine della lettera sono soppresse;
2.7) alla lettera i), le parole da: «il sorteggio» fino a: «ordinari» sono sostituite dalle seguenti: (( «il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;» )) e dopo le parole: «delle caratteristiche di cui alla lettera h);» sono inserite le seguenti: (( «il parere e' obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione;»; ))
2.8) alla lettera m), le parole da: «a partecipare» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: (( «a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa»; ))
2.9) dopo la lettera m) e' inserita la seguente:
(( «m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236».
3-ter. I candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare domanda a decorrere dal 1° marzo 2015. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 e' di sei anni.
3-quater. All'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole da: «previo parere di una commissione» a: «proposta la chiamata» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale e' proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere».
3-quinquies. La qualita' della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale e' considerata prioritaria nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento previste dall'art. 5, commi 1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. ))

4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle risorse di cui all'art. 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono effettuate entro il (( 30 giugno 2015. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222,
recante "Regolamento concernente il conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al
ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16
della legge 30 dicembre 2010, n. 240", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2012, n. 12:
"Art. 5. Sedi delle procedure.
1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione
si svolgono presso le universita' individuate, mediante
sorteggio effettuato, per ciascun settore concorsuale,
nell'ambito di una lista di quelle aventi strutture idonee
ad ospitare la Commissione di abilitazione e dotate delle
necessarie risorse finanziarie. La lista e' formata dal
Ministero, su proposta della CRUI, e aggiornata ogni due
anni. La sede sorteggiata per ciascuna procedura e'
indicata nel decreto di cui all'art. 3, comma 1. Il
competente Direttore generale del Ministero, puo', su
richiesta della Commissione e compatibilmente con il
rispetto dei tempi della procedura, disporre modifiche
sull'assegnazione della procedura alla sede.
2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1
assicurano le strutture e il supporto di segreteria per
l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'universita'
nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, un responsabile del procedimento
che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della
normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicita'
previste dal presente regolamento, relative alle fasi della
procedura successiva alla scelta della sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna
commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta
la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali
oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di
finanziamento ordinario.".
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011,
n. 222:
"1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione
sono indette inderogabilmente con cadenza annuale con
decreto del competente Direttore generale del Ministero,
per ciascun settore concorsuale e distintamente per la
prima e la seconda fascia dei professori universitari.".
Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, della citata
legge 30 dicembre 2010, n. 240:
"2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti
emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
sono disciplinate le modalita' di espletamento delle
procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione,
in conformita' ai criteri di cui al comma 3."
Si riporta il testo dell'art. 15, comma 2, della citata
legge 30 dicembre 2010, n. 240 , come modificato dalla
presente legge:
"2. Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di
prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima
fascia e, a regime, almeno venti professori di prima
fascia."
Si riporta il testo dell'art. 16, commi 1 e 3, della
citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati
dalla presente legge:
"1. E' istituita l'abilitazione scientifica nazionale,
di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha
durata di sei anni e richiede requisiti distinti per le
funzioni di professore di prima e di seconda fascia.
L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che
costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e
alla seconda fascia dei professori."
"3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato
giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione
del contributo individuale alle attivita' di ricerca e
sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e
parametri differenziati per funzioni e per settore
concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il
CUN e l'ANVUR;
b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera
a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare ai fini del conseguimento
dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;
c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza
e congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a)
e di revisione o adeguamento degli stessi con la medesima
procedura adottata per la loro definizione; la prima
verifica e' effettuata dopo il primo biennio;
d) la presentazione della domanda per il conseguimento
dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le
modalita' individuate nel regolamento medesimo; il
regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale
inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di
ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro
della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri
utilizzati dalla commissione per il singolo candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
a);
e) i termini e le modalita' di espletamento delle
procedure di abilitazione, distinte per settori
concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche,
idonee a consentire la conclusione delle stesse entro
cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande da parte dei candidati
all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli atti
e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a
carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, di
un'unica commissione nazionale di durata biennale per le
procedure di abilitazione alle funzioni di professore di
prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di cinque
commissari all'interno di una lista di professori ordinari
costituita ai sensi della lettera h). La partecipazione
alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non
da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed
indennita'. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale
di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale
della commissione, il regolamento di cui al presente comma
puo' disciplinare la graduale sostituzione dei membri della
commissione;
g) il divieto che della commissione di cui alla lettera
f) faccia parte piu' di un commissario della stessa
universita'; la possibilita' che i commissari in servizio
presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente
esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito
della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f)
all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e
contenente i nominativi dei professori ordinari
appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per
esservi inclusi, corredata della documentazione concernente
la propria attivita' scientifica complessiva, con
particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed in possesso di
un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente
con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del
presente comma, riferiti alla fascia e al settore di
appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la
rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori
scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la
partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale
al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari; la
commissione puo' acquisire pareri scritti pro veritate
sull'attivita' scientifica dei candidati da parte di
esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui
alla lettera h); il parere e' obbligatorio nel caso di
candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare
non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici
ed allegati agli atti della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di piu' di una commissione di
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell'abilitazione
relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di
abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia
o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda e, in
caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una
nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per
la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al
conseguimento della stessa;
m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione,
in quanto compatibili, delle norme previste dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo
preferenziale per l'attribuzione dei contratti di
insegnamento di cui all'art. 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione presso universita' dotate di idonee
strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta
delle stesse; le universita' prescelte assicurano le
strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna
commissione; di tale onere si tiene conto nella
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, della legge 4
novembre 2005, n. 230, recante "Nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari", come modificato dalla presente
legge
"9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio, le universita' possono procedere alla copertura
di posti di professore ordinario e associato e di
ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi
stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o
insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
che ricoprono una posizione accademica equipollente in
istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che
abbiano gia' svolto per chiamata diretta autorizzata dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un
periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle
universita' italiane e conseguito risultati scientifici
congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori
nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta
qualificazione, identificati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca e il Consiglio universitario
nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le
universita' possono altresi' procedere alla copertura dei
posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di
studiosi di chiara fama. A tali fini le universita'
formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
il nulla osta alla nomina, previo parere della commissione
nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione
scientifica nazionale, di cui all'art. 16, comma 3, lettera
f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modificazioni, per il settore per il quale e' proposta la
chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta
del medesimo parere. Non e' richiesto il parere della
commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di
studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi
di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo,
effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Il
rettore, con proprio decreto, dispone la nomina
determinando la relativa classe di stipendio sulla base
della eventuale anzianita' di servizio e di valutazioni di
merito".
Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 5, della
citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:
"1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
finalizzati a riformare il sistema universitario per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualita' e dell'efficienza
delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi
premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla
base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione
di un sistema di accreditamento periodico delle
universita'; valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici,
mediante la previsione di una apposita disciplina per il
riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai
fini della concessione del finanziamento statale;
valorizzazione della figura dei ricercatori; realizzazione
di opportunita' uniformi, su tutto il territorio nazionale,
di accesso e scelta dei percorsi formativi;
b) revisione della disciplina concernente la
contabilita', al fine di garantirne coerenza con la
programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed
omogeneita', e di consentire l'individuazione della esatta
condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento
complessivo della gestione; previsione di meccanismi di
commissariamento in caso di dissesto finanziario degli
atenei;
c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di
valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli
atenei, sulla base di criteri definiti ex ante;
d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II
della Costituzione, della normativa di principio in materia
di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale che limitano l'accesso
all'istruzione superiore, e contestuale definizione dei
livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle
universita' statali."
"5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio
direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al
10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata
a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento
degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su:
la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori
successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio
a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di
ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno
trascorso l'intero percorso di dottorato e di
post-dottorato, o, nel caso delle facolta' di medicina e
chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima
universita'; la percentuale dei professori reclutati da
altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori
in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca
internazionali e comunitari; il grado di
internazionalizzazione del corpo docente.".
Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
29 marzo 2012, n. 49, recante "Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in
attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1,
lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed
f) e al comma 5":
"Art. 9. Valutazione delle politiche di reclutamento
degli atenei.
1. Le politiche di reclutamento del personale sono
valutate in relazione a:
a) la produzione scientifica dei professori e dei
ricercatori elaborata in data successiva alla presa di
servizio presso l'ateneo ovvero al passaggio a diverso
ruolo o fascia nell'ateneo, tenuto conto delle specificita'
delle rispettive aree disciplinari;
b) la percentuale di ricercatori a tempo determinato in
servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di
dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle discipline
di area medica, di scuola di specializzazione, nella
universita' in cui sono stati reclutati come ricercatori;
c) la percentuale dei professori reclutati da altri
atenei;
d) la percentuale dei professori e ricercatori in
servizio presso l'ateneo, responsabili scientifici di
progetti di ricerca, comunitari e internazionali;
e) il grado di internazionalizzazione del corpo
docente, valutato in termini di numerosita' di docenti
provenienti dall'estero o chiamati dall'ateneo in qualita'
di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione
Europea;
f) la struttura e i rapporti dell'organico del
personale docente e ricercatore, dirigente e
tecnico-amministrativo anche tenuto conto degli indirizzi
di cui all'art. 4.
2. Il periodo di riferimento della valutazione, la
ponderazione dei criteri e la definizione dei parametri per
l'attuazione del comma 1 sono stabiliti dall'ANVUR entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.".
Si riporta il testo dell'art. 29, comma 9, della citata
legge 30 dicembre 2010, n. 240:
"9. A valere sulle risorse previste dalla legge di
stabilita' per il 2011 per il fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', e' riservata una quota non
superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni
di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di
seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli
18 e 24, comma 6, della presente legge e di cui all'art. 1,
comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. L'utilizzo
delle predette risorse e' disposto con decreto del
Ministro, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle
Commissioni parlamentari competenti.".
 
Art. 15

Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di
specializzazione medica

1. Al comma 3-bis dell'art. 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: «da emanare entro il 31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: (( «da emanare entro il 31 dicembre 2014». ))
1-bis. Il comma 3-ter dell'art. 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
(( «3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialita' nell'anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con modalita' determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis». ))
2. Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2014, con una quota delle entrate di cui all'art. 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 6 milioni di euro che resta acquisita all'erario, per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del fondo di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. La procedura di cui all'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A tal fine l'importo massimo richiesto al singolo candidato non puo' eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.
(( 3-bis. All'art. 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le universita'». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 20, commi 3-bis e 3-ter,
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE", come modificati dalla presente legge::
"3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, da emanare entro il 31 dicembre
2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene
ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto
2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei
limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia,
riorganizzando altresi' le classi e le tipologie di corsi
di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti
dall'applicazione del presente comma sono destinati
all'incremento dei contratti di formazione specialistica
medica.
3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica,
come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica
a decorrere dall'anno accademico 2014/2015 di riferimento
per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in
corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di
specialita' nell'anno accademico 2014/2015, per i quali
rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare
tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con
modalita' determinate dal medesimo decreto di cui al comma
3-bis."
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
ottobre 1999, n. 250, S.O.
Si riporta il testo dell'art. 7, comma 39, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario":
"39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilita'
speciali scolastiche di cui all'art. 5-ter del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non
sono piu' alimentate. Le somme disponibili alla stessa data
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura
pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, la restante parte e' versata nell'anno 2016. Dallo
stesso anno le contabilita' speciali sono soppresse. Le
predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli
relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.".
Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica":
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di
finanza pubblica":
"1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono
iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, denominati:
a) Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.".
Si riporta il testo dell'art. 4, comma 45, della legge
12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge di stabilita' 2012)":
"45. Per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento del personale dirigenziale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni, e' dovuto un diritto di segreteria, quale
contributo per la copertura delle spese della procedura.
L'importo e' fissato con il bando ed e' compreso tra i 10
ed i 15 euro. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti,
di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale
ed agli enti locali".
Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE":
"1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica sono determinati le modalita' per l'ammissione
alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalita'
delle prove, nonche' i criteri per la valutazione dei
titoli e per la composizione della commissione nel rispetto
dei seguenti principi:
a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale,
in una medesima data per ogni singola tipologia, con
contenuti definiti a livello nazionale, secondo un
calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
pubblicizzato;
b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo
parametri oggettivi;
c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri
oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi;
d) all'esito delle prove e' formata una graduatoria
nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati
alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte
salve le disposizioni di cui all'art. 757, comma 2, del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle
province autonome di Trento e di Bolzano relative
all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica
finanziati dalle medesime province autonome attraverso
convenzioni stipulate con le universita'.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
1 del presente articolo si applica l'art. 3 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257.".
 
Art. 16
Nomina dei dipendenti nelle societa' partecipate

1. All'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non piu' di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali societa', ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non puo' superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtu' del principio di onnicomprensivita' della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della societa' controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla societa' di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio»; ))

b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
(( «5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. A tali societa' si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4». ))
2. (( Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, )) le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore (( del presente )) decreto.
Riferimenti normativi

Il testo dell'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
luglio 2012, n. 156, S.O.
 
Art. 17

Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati
delle societa' partecipate

1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. (( Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. )) Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. (( Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento e' pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. )) Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, e' vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.
2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attivita' delle amministrazioni statali, con le modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalita' di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. (( Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. )) Nello stesso termine e con le stesse modalita' di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilita' dirigenziale del dirigente competente.
(( 2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresi', con le stesse modalita', la consultazione dei dati di cui all'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma. ))

3. A decorrere dal 1º gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalita' fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche' quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento della funzione pubblica e' garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attivita' istituzionali.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni (( in societa' ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. )) L'acquisizione delle predette informazioni puo' avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle societa' da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalita' tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione e' pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 60, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche":
"3. Gli enti pubblici economici, le aziende che
producono servizi di pubblica utilita', le societa' non
quotate partecipate direttamente o indirettamente, a
qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati e dalle societa' dalle stesse
controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'art.
70, comma 4 e la societa' concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli
rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale
comunque utilizzato, in conformita' alle procedure definite
dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il predetto Dipartimento della funzione pubblica.".
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 222, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010)":
"222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all' art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano
annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio,
la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio
allocativo; b) delle superfici da esse occupate non piu'
necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi'
all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di ogni
anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per
reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio,
verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui
agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche'
74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di
immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello
Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento
immobiliare di cui all' art. 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni; b) verifica la congruita' del canone degli
immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell' art. 1,
comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
di mercato che devono essere effettuate prioritariamente
tra gli immobili di proprieta' pubblica presenti
sull'applicativo informatico messo a disposizione
dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si
considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia
di pubblicita', trasparenza e diffusione delle
informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni il
nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero
al rinnovo di quelli in scadenza, ancorche' sottoscritti
dall'Agenzia del demanio. E' nullo ogni contratto di
locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il
preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del
demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della
sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni
adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e
onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in
locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di
comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla
data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del
contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini del
contenimento della spesa pubblica, le predette
amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle
indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo
periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione
degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno
l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente
piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto
dal comma 222-bis, valutando anche la possibilita' di
decentrare gli uffici. Per le finalita' di cui al citato
art. 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006,
e successive modificazioni, le predette amministrazioni
comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010
l'elenco dei beni immobili di proprieta' di terzi
utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base delle attivita'
effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma
e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio definisce il
piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di
razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del
Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua
compatibilita' con gli obiettivi di riduzione del costo
d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per
le valutazioni di competenza ed e' pubblicato nel sito
internet dell'Agenzia del demanio. A decorrere dal 1°
gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall' art. 2,
commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
amministrazioni interessate comunicano semestralmente
all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi
effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato,
alle medesime in uso governativo, sia su quelli di
proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche'
l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle
singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
stabiliti dall'art. 2, comma 618, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, tutte le amministrazioni
pubbliche di cui al citato art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,
che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di
proprieta' dello Stato o di proprieta' dei medesimi
soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco
identificativo dei predetti beni ai fini della redazione
del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche
a valori di mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno
successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le
amministrazioni di cui al citato art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni, comunicano le eventuali variazioni
intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di
proprieta' dello Stato non in gestione dell'Agenzia del
demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
l'obbligo di comunicazione puo' essere esteso ad altre
forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti
patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti
obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del
demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla
Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza. Gli
enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un
censimento degli immobili di loro proprieta', con specifica
indicazione degli immobili strumentali e di quelli in
godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con le
modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 587, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007)":
"587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le
amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono
tenute a comunicare, in via telematica o su apposito
supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle societa' a
totale o parziale partecipazione da parte delle
amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la
misura della partecipazione, la durata dell'impegno,
l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno
sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei
rappresentanti dell'amministrazione negli organi di
governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di
essi spettante."
Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilita' e
finanza pubblica":
"1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3, e per dare
attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2, comma 6,
della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.".
Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 31
dicembre 2009, n. 196:
"1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti
in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i
criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'art. 117 della Costituzione e sono finalizzate
alla tutela dell'unita' economica della Repubblica
italiana, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, della
Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI."
Si riporta il testo dell'art. 1, commi 587, 588, 589,
590 e 591, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", abrogati
dal presente decreto:
"587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le
amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono
tenute a comunicare, in via telematica o su apposito
supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle societa' a
totale o parziale partecipazione da parte delle
amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la
misura della partecipazione, la durata dell'impegno,
l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno
sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei
rappresentanti dell'amministrazione negli organi di
governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di
essi spettante.
588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei
dati di cui al comma 587, e' vietata l'erogazione di somme
a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione
interessata a favore del consorzio o della societa', o a
favore dei propri rappresentanti negli organi di governo
degli stessi.
589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui
ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna
amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai
fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella
amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.
590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589
costituiscono per le regioni principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto
dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita
dell'Unione europea.
591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono
pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento
della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce
annualmente alle Camere."
 
(( Art. 17-bis
Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati gia'
presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono richiedere ai cittadini informazioni e dati gia' presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'art. 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale":
"62. Anagrafe nazionale della popolazione residente -
ANPR.
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno
l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR),
quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi
dell'art. 60, che subentra all'Indice nazionale delle
anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante
«Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e
all'Anagrafe della popolazione italiana residente
all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27
ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli
italiani all'estero». Tale base di dati e' sottoposta ad un
audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita' alle
regole tecniche di cui all'art. 51. I risultati dell'audit
sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la
protezione dei dati personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all'art. 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilita'
dei dati anagrafici della popolazione residente e degli
strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza
statale attribuite al sindaco ai sensi dell'art. 54, comma
3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' la disponibilita' dei dati anagrafici e dei
servizi per l'interoperabilita' con le banche dati tenute
dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione
dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I
comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite
convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei
soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche
amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici
servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite
presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta
di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente
Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene
integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione
tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sono stabiliti i tempi e le modalita' di
attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche
con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare
nel trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai
tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da
parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie
finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui
all'art. 58;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le
altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita' di cui al capo VIII del presente decreto, in
modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai
cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico
delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei
certificati di cui all'art. 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con
il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro
della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.".
 
Art. 18
Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo
regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per
l'innovazione e l'Agenda digitale italiana.

(( 1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalita' per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonche' delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 1° luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonche' del grado di informatizzazione. Alla relazione e' allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari. ))

2. A decorrere dal 1° luglio 2015, all'art. )) 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) al terzo comma, le parole: «Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi,» sono soppresse; ))
b) al quinto comma, le parole: «, oltre una sezione staccata,» sono soppresse.
(( 3. E' soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257. Le funzioni, i compiti e le attribuzioni gia' svolti dal magistrato delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio. E' altresi' soppresso il Comitato tecnico di magistratura, di cui all'art. 4 della citata legge n. 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato di cui al primo periodo e' competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'art. 9, comma 7, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il relativo importo ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le funzioni gia' esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla citta' metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della citta' di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonche' di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono individuate, altresi', le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa citta' metropolitana in relazione alle funzioni trasferite. ))
4. (( All'art. 47, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole da: «, presieduto» )) fino a «Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del predetto Tavolo e' individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, recante "Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. Sono istituiti tribunali amministrativi
regionali, quali organi di giustizia amministrativa di
primo grado.
Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le
province facenti parte delle singole regioni. Essi hanno
sede nei capoluoghi di regione.
Nelle regioni Lombardia, Campania, Puglia, Calabria,
Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le
cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di
attuazione della presente legge previste nell'art. 52.
Una sezione staccata con ordinamento speciale e' pure
istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a
Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge.
Il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha tre
sezioni con sede a Roma.".
La legge 5 maggio 1907, n. 257, recante "Istituzione
del magistrato delle acque per le province venete e di
Mantova", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio
1907, n. 122.
Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 5 maggio
1907, n. 257, recante "Istituzione del magistrato delle
acque per le province venete e di Mantova":
"Il presidente della Magistratura alle acque ha alla
dipendenza per l'esecuzione della presente legge, tutto il
personale tecnico ed amministrativo, in questa legge
contemplato e presiede il Comitato tecnico di magistratura.
Detto comitato si compone, oltre al presidente, di
quattro ispettori superiori del genio civile,
dell'ispettore superiore forestale, di un consigliere di
Stato, dell'avvocato capo erariale di Venezia o di un suo
delegato, del direttore generale delle acque, delle
bonifiche e degli impianti idroelettrici del Ministero dei
lavori pubblici o di un suo delegato da designarsi
annualmente, del direttore generale dell'edilizia, della
viabilita' e dei porti del Ministero dei lavori pubblici o
di un suo delegato da designarsi annualmente, di un
delegato del comando in capo del compartimento dell'alto
Adriatico, dell'intendente di finanza di Venezia o di un
suo delegato, del capo dell'ufficio amministrativo e del
capo dell'ufficio di ragioneria del magistrato.
Vi fanno inoltre parte un esperto in materia
idraulico-agraria e uno in materia igienico-sanitaria,
scelti ogni biennio dal Ministero dei lavori pubblici.
Uno dei posti di ispettore superiore del Genio civile
potra' pero' essere coperto da un ingegnere capo del Genio
civile nominato dal Ministro per i lavori pubblici su
proposta del presidente del Magistrato e sentito il
Consiglio di amministrazione per il personale del Genio
civile.
A tutti i suindicati componenti spettano le concessioni
stabilite per i membri del Consiglio superiore dei lavori
pubblici dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536. I
componenti non appartenenti all'Amministrazione dello Stato
sono equiparati agli ispettori superiori del Genio civile
agli effetti delle indennita' di viaggio e di soggiorno nei
casi in cui debbano recarsi fuori dell'ordinaria residenza
in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni.
Il presidente del Magistrato potra' inoltre, in singoli
casi, chiamare a partecipare alle sedute del Comitato e con
voto consultivo qualcuno fra gli ingegneri capi del Genio
civile degli uffici del compartimento, il direttore
dell'ufficio idrografico del Magistrato alle acque e uno
degli esperti di speciale competenza nelle discipline
idraulico-marittime, addetti alla sezione seconda del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
In assenza del presidente, il Comitato tecnico e'
presieduto dall'ispettore superiore del Genio civile piu'
anziano.".
Si riporta il testo dell'art. 9, comma 7, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014,
n. 72, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135":
"7. Il Comitato e' competente a pronunciarsi:
a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di
opere attribuite alla competenza dei Provveditorati
interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo
carico, nonche' sui progetti definitivi da eseguire da enti
pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato
per almeno il cinquanta per cento comunque per opere per le
quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli
organi consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda
i venticinque milioni di euro;
b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla
competenza dei Provveditorati interregionali per maggiori
oneri o per esonero di penalita' contrattuali e per somme
non eccedenti i cinquantamila euro;
c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di
contratti, nonche' sulle determinazioni di nuovi prezzi per
opere di importi eccedenti i limiti di competenza del
responsabile del procedimento;
d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali
di importo eccedenti i limiti di competenza del
responsabile del procedimento;
e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta
giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione
dei lavori;
f) sugli affari di competenza degli organi locali
dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per i
quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del
Comitato;
g) sugli affari per i quali il Provveditore
interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del
Comitato.".
Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e Conferenza unificata):
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Si riporta il testo dell'art. 47, comma 2, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo", come modificato dalla presente legge:
"2. E' istituita la cabina di regia per l'attuazione
dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta
dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro
per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della
salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla
Conferenza Unificata. La cabina di regia e' integrata dai
Ministri interessati alla trattazione di specifiche
questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e
delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia,
un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi
avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse
disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda
digitale. Nell'ambito della cabina di regia e' istituito
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il
Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale
italiana, organismo consultivo permanente composto da
esperti in materia di innovazione tecnologica e da
esponenti delle imprese private e delle universita'. Il
Presidente del predetto Tavolo e' individuato dal Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione. All'istituzione della cabina di regia di
cui al presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.".
 
Art. 19
Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni
dell'Autorita' nazionale anticorruzione.

1. L'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e' soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che e' ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione.
3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla:
a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, (( specificando che il personale attualmente in servizio presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme con il personale della soppressa Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture individuato nel piano di riordino di cui all'alinea del presente comma; ))
b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.
4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (( da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri. ))
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita' nazionale anticorruzione:
a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
(( a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarita' relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale; ))
b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.
(( 5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5, lettera b), e' competente il tribunale in composizione monocratica.
5-ter. Nella relazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorita' nazionale anticorruzione da' altresi' conto dell'attivita' svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, indicando le possibili criticita' del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione. ))

6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali. (( Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorita' nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalita' di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione. ))
7. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. (( Il presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione segnala all'autorita' amministrativa di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previste nel citato art. 47, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo. ))
8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 4.
9. Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, (( 8, 9, )) 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (( Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'art. 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorita' nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono piu' opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorita' nazionale anticorruzione. ))
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della (( legge 23 agosto 1988, n. 400 )), entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
(( a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialita' nella valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; ))
b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;
c) raccordo con il sistema dei controlli interni;
d) (( valutazione indipendente )) dei sistemi e risultati;
e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.
11. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance.
12. Il comma 7, dell'art. 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e' abrogato.
13. All'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2,» sono soppresse.
14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 e' soppresso.
(( 14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorita' politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato sono attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))
15. Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di (( trasparenza e )) prevenzione della corruzione di cui all'art. 1(( , commi 4, 5 e 8, )) della legge 6 novembre 2012 n. 190, (( e le funzioni di cui all'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, )) sono trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione.
16. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE":
"Art. 6. Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
1. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,
con sede in Roma, istituita dall'art. 4 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture.
2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da sette
membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. I membri dell'Autorita', al fine di garantire
la pluralita' delle esperienze e delle conoscenze, sono
scelti tra personalita' che operano in settori tecnici,
economici e giuridici con riconosciuta professionalita'.
L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e
stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorita' durano in carica sette anni
fino all'approvazione della legge di riordino delle
autorita' indipendenti e non possono essere confermati.
Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attivita' professionale o di consulenza, non possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di
appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa
per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' determinato il
trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'.
4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale,
di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche di
interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari e nei settori speciali, nonche', nei
limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito
di applicazione del presente codice, al fine di garantire
l'osservanza dei principi di cui all'art. 2 e,
segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e
trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di
tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata
suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di
economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonche'
il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole
procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorita'
amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da
altre norme, l'Autorita':
a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa
e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini
campionarie, la regolarita' delle procedure di affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture,
esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del
presente codice, verificando, con riferimento alle concrete
fattispecie contrattuali, la legittimita' della sottrazione
al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai
contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di
comunicazione all'Osservatorio ne' a vigilanza
dell'Autorita' i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;
c) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di
esecuzione dei contratti pubblici;
d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia
derivato pregiudizio per il pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di
inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche
occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte
per la revisione del regolamento;
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una
relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni
riscontrate nel settore dei contratti pubblici con
particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non
concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui
all'art. 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni
dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi
nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio di cui
all'art. 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le
modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 5;
nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorita' puo'
annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di
attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei
presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche'
sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o
piu' delle altre parti, esprime parere non vincolante
relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento
delle procedure di gara, eventualmente formulando una
ipotesi di soluzione; si applica l'art. 1, comma 67, terzo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti dall'art. 1, comma 67,
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza ad
irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti
edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico
cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le
diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I
provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di
pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione
avviene mediante iscrizione a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita'
puo':
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori
economici esecutori dei contratti, alle SOA nonche' ad ogni
altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche
regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia
in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti
relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in
corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di
progettazione, agli affidamenti;
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di
chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della
collaborazione di altri organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche
nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che
esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli
accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e
alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello
svolgimento di tali attivita' sono comunicati
all'Autorita'.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria
da parte dell'Autorita' sono tutelati, sino alla
conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di
ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
I funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai
quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma
9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria
fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si
applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
richiesta della stazione appaltante o dell'ente
aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli
operatori economici che forniscono dati o documenti non
veritieri, circa il possesso dei requisiti di
qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti
aggiudicatori o agli organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento
disciplinare e' instaurato dall'amministrazione competente
su segnalazione dell'Autorita' e il relativo esito va
comunicato all'Autorita' medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita',
l'Autorita' trasmette gli atti e i propri rilievi agli
organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora
l'Autorita' accerti che dalla esecuzione dei contratti
pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli
atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti
interessati e alla procura generale della Corte dei
conti.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
Si riporta il testo dell'art. 54-bis del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 54-bis. Tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti.
1. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di
calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai
sensi dell'art. 2043 del codice civile, il pubblico
dipendente che denuncia all'autorita' giudiziaria o alla
Corte dei conti, o all'Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione
del rapporto di lavoro, non puo' essere sanzionato,
licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria,
diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di
lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente
alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare,
l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, senza
il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e
ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua
conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa
dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al
Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti
di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione
nella quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli
articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.".
Si riporta il testo dell'art. 13 del Regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, recante "Approvazione del T.U. delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato":
"Art. 13. L'Avvocatura dello Stato provvede alla tutela
legale dei diritti e degli interessi dello Stato; alle
consultazioni legali richieste dalle Amministrazioni ed
inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di
promuovere, contestare o abbandonare giudizi: esamina
progetti di legge, di regolamenti, di capitolati redatti
dalle Amministrazioni, qualora ne sia richiesta; predispone
transazioni d'accordo con le Amministrazioni interessate o
esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle
Amministrazioni: prepara contratti o suggerisce
provvedimenti intorno a reclami o questioni mossi
amministrativamente che possano dar materia di litigio.".
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
S.O.
Si riporta il testo dell'art. 331 del codice di
procedura penale:
"Art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio.
1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici
ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che,
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro
servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio,
devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia
individuata la persona alla quale il reato e' attribuito.
2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
il medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo'
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
pubblico ministero.".
La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche
al sistema penale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 6
novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione":
"2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, e successive modificazioni, di seguito denominata
«Commissione», opera quale Autorita' nazionale
anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con
le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
b) approva il Piano nazionale anticorruzione
predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di
cui al comma 4, lettera c);
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e
individua gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto;
d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva
e di indirizzo, nonche' sulle circolari del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di
conformita' di atti e comportamenti dei funzionari pubblici
alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti,
collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro
pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di
autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo
svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti
amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali,
con particolare riferimento all'applicazione del comma
16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente
articolo;
f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva
applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del
presente articolo e sul rispetto delle regole sulla
trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dai
commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre
disposizioni vigenti;
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione
entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attivita' di
contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione e sull'efficacia delle
disposizioni vigenti in materia.".
Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni":
"Art. 47. Sanzioni per casi specifici.
1. La mancata o incompleta comunicazione delle
informazioni e dei dati di cui all'art. 14, concernenti la
situazione patrimoniale complessiva del titolare
dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la
titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie
proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado,
nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della
carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della
mancata comunicazione e il relativo provvedimento e'
pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o
organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
all'art. 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della violazione. La stessa sanzione si
applica agli amministratori societari che non comunicano ai
soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso
entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le
indennita' di risultato, entro trenta giorni dal
percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate
dall'autorita' amministrativa competente in base a quanto
previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 10, 12, 13 e
14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni":
"Art. 7. Sistema di misurazione e valutazione della
performance.
1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la
performance organizzativa e individuale. A tale fine
adottano con apposito provvedimento il Sistema di
misurazione e valutazione della performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle
performance e' svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all'art. 14, cui compete la misurazione
e valutazione della performance di ciascuna struttura
amministrativa nel suo complesso, nonche' la proposta di
valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del
comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dalla Commissione di cui all'art. 13 ai sensi del
comma 6 del medesimo articolo;
c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo
quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera
e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto.
3. Il Sistema di misurazione e valutazione della
performance, di cui al comma 1, individua, secondo le
direttive adottate dalla Commissione di cui all'art. 13,
secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo:
a) le fasi, i tempi, le modalita', i soggetti e le
responsabilita' del processo di misurazione e valutazione
della performance, in conformita' alle disposizioni del
presente decreto;
b) le procedure di conciliazione relative
all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione
della performance;
c) le modalita' di raccordo e di integrazione con i
sistemi di controllo esistenti;
d) le modalita' di raccordo e integrazione con i
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio."
"Art. 8. Ambiti di misurazione e valutazione della
performance organizzativa.
1. Il Sistema di misurazione e valutazione della
performance organizzativa concerne:
a) l'attuazione delle politiche attivate sulla
soddisfazione finale dei bisogni della collettivita';
b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la
misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti,
degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del
livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei
destinatari delle attivita' e dei servizi anche attraverso
modalita' interattive;
d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo
dell'organizzazione e delle competenze professionali e la
capacita' di attuazione di piani e programmi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle
relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo
sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con
particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione
dei costi, nonche' all'ottimizzazione dei tempi dei
procedimenti amministrativi;
g) la qualita' e la quantita' delle prestazioni e dei
servizi erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione
delle pari opportunita'."
"Art. 9. Ambiti di misurazione e valutazione della
performance individuale.
1. La misurazione e la valutazione della performance
individuale dei dirigenti e del personale responsabile di
una unita' organizzativa in posizione di autonomia e
responsabilita' e' collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito
organizzativo di diretta responsabilita';
b) al raggiungimento di specifici obiettivi
individuali;
c) alla qualita' del contributo assicurato alla
performance generale della struttura, alle competenze
professionali e manageriali dimostrate;
d) alla capacita' di valutazione dei propri
collaboratori, dimostrata tramite una significativa
differenziazione dei giudizi.
2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti
sulla performance individuale del personale sono effettuate
sulla base del sistema di cui all'art. 7 e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o
individuali;
b) alla qualita' del contributo assicurato alla
performance dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle
competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e
organizzativi.
3. Nella valutazione di performance individuale non
sono considerati i periodi di congedo di maternita', di
paternita' e parentale."
"Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla
performance.
1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita'
ed attendibilita' dei documenti di rappresentazione della
performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto
stabilito dall'art. 15, comma 2, lettera d), redigono
annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico
triennale, denominato Piano della performance da adottare
in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e
gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno,
denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui
all'art. 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli
obiettivi e degli indicatori della performance
organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite
all'interno nel Piano della performance.
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della
performance contiene la direttiva annuale del Ministro di
cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati."
"Art. 12. Soggetti.
1. Nel processo di misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale delle
amministrazioni pubbliche intervengono:
a) un organismo centrale, denominato: «Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle
amministrazioni pubbliche», di cui all'art. 13;
b) gli Organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all'art. 14;
c) l'organo di indirizzo politico-amministrativo di
ciascuna amministrazione;
d) i dirigenti di ciascuna amministrazione."
"Art. 13. Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche.
1. In attuazione dell'art. 4, comma 2, lettera f),
della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' istituita la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di seguito
denominata «Commissione», che opera in posizione di
indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena
autonomia, in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed
eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni
pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e
sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di
valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di
valutazione, di assicurare la comparabilita' e la
visibilita' degli indici di andamento gestionale,
informando annualmente il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo sull'attivita' svolta.
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione
sono definiti i protocolli di collaborazione per la
realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8.
3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di
elevata professionalita', anche estranei
all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e
all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia
di contrasto alla corruzione, di management e misurazione
della performance, nonche' di gestione e valutazione del
personale. Il presidente e i componenti sono nominati,
tenuto conto del principio delle pari opportunita' di
genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere
favorevole delle Commissioni parlamentari competenti
espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il
presidente e' nominato su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno;
i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione. Il
presidente e i componenti dell'Autorita' non possono essere
scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche
nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non
devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con
le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono nominati per
un periodo di sei anni e non possono essere confermati
nella carica.
4. La struttura operativa della Commissione e' diretta
da un Segretario generale nominato con deliberazione della
Commissione medesima tra soggetti aventi specifica
professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con
propri regolamenti le norme concernenti il proprio
funzionamento e determina, altresi', i contingenti di
personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30
unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
comando o fuori ruolo, cui si applica l'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale
con contratto a tempo determinato. Nei limiti delle
disponibilita' di bilancio la Commissione puo' avvalersi di
non piu' di 10 esperti di elevata professionalita' ed
esperienza sui temi della misurazione e della valutazione
della performance e della prevenzione e della lotta alla
corruzione, con contratti di diritto privato di
collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con
il Presidente dell'ARAN, puo' altresi' avvalersi del
personale e delle strutture dell'ARAN. Puo' inoltre
richiedere indagini, accertamenti e relazioni
all'Ispettorato per la funzione pubblica.
5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende
all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli
Organismi indipendenti di cui all'art. 14 e delle altre
Agenzie di valutazione; a tale fine:
a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al
miglioramento della performance delle amministrazioni
pubbliche;
b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
c) confronta le performance rispetto a standard ed
esperienze, nazionali e internazionali;
d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la
cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di
prevenzione e di lotta alla corruzione;
e) favorisce la cultura delle pari opportunita' con
relativi criteri e prassi applicative.
6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle
responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni
amministrazione:
a) fornisce supporto tecnico e metodologico
all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della
performance;
b) definisce la struttura e le modalita' di redazione
del Piano e della Relazione di cui all'art. 10;
c) verifica la corretta predisposizione del Piano e
della Relazione sulla Performance delle amministrazioni
centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti
territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;
d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del
Sistema di misurazione e valutazione della performance di
cui all'art. 7 in termini di efficienza e produttivita';
e) adotta le linee guida per la predisposizione dei
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di
cui all'art. 11, comma 8, lettera a);
f) adotta le linee guida per la definizione degli
Strumenti per la qualita' dei servizi pubblici;
g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti
dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art.
14;
h) promuove analisi comparate della performance delle
amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di
andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la
pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita' ed
iniziative ritenute utili;
i) redige la graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di
cui all'art. 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n.
165 del 2001; a tale fine svolge adeguata attivita'
istruttoria e puo' richiedere alle amministrazioni dati,
informazioni e chiarimenti;
l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le
imprese e le relative associazioni rappresentative; le
organizzazioni sindacali e le associazioni professionali;
le associazioni rappresentative delle amministrazioni
pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'art. 14
e quelli di controllo interni ed esterni alle
amministrazioni pubbliche;
m) definisce un programma di sostegno a progetti
innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento
della performance attraverso le funzioni di misurazione,
valutazione e controllo;
n) predispone una relazione annuale sulla performance
delle amministrazioni centrali e ne garantisce la
diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito
istituzionale ed altre modalita' ed iniziative ritenute
utili;
o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione
con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;
p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA
il portale della trasparenza che contiene i piani e le
relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.
7.(Abrogato).
8. Presso la Commissione e' istituita la Sezione per
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche con la
funzione di favorire, all'interno della amministrazioni
pubbliche, la diffusione della legalita' e della
trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura
dell'integrita'. La Sezione promuove la trasparenza e
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine
predispone le linee guida del Programma triennale per
l'integrita' e la trasparenza di cui art. 11, ne verifica
l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi
in materia di trasparenza da parte di ciascuna
amministrazione.
9. I risultati dell'attivita' della Commissione sono
pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui
quali la valutazione si basa e trasmette una relazione
annuale sulle proprie attivita' al Ministro per
l'attuazione del programma di Governo.
10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la
Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della
sua attivita' e sull'adeguatezza della struttura di
gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di
integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito
della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono
trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della
Commissione.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di organizzazione, le norme regolatrici
dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e
fissati i compensi per i componenti.
12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra
le attivita' della Commissione e quelle delle esistenti
Agenzie di valutazione. Il sistema di valutazione delle
attivita' amministrative delle universita' e degli enti di
ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR) nel rispetto dei principi generali di cui all'art.
3 e in conformita' ai poteri di indirizzo della Commissione
di cui al comma 5.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3,
primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4,
comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15,
ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita'
di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4."
"Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della
performance.
1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma
associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286
del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
sentita la Commissione di cui all'art. 13, dall'organo di
indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una
sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
Commissione di cui all'art. 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera
g), e di elevata professionalita' ed esperienza, maturata
nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
alla Commissione di cui all'art. 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.".
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri":
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
Si riporta il testo dell'art. 16, commi 4 e 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria":
"4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro
il 31 marzo di ogni anno piani triennali di
razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di
riordino e ristrutturazione amministrativa, di
semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi
della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti
di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso
alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani
indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per
ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati
obiettivi in termini fisici e finanziari.
5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le
eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate
rispetto a quelle gia' previste dalla normativa vigente,
dall'art. 12 e dal presente articolo ai fini del
miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere
utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per
cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per
cento destinato alla erogazione dei premi previsti
dall'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150. La restante quota e' versata annualmente dagli enti e
dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La
disposizione di cui al precedente periodo non si applica
agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale
o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN.
Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo
se a consuntivo e' accertato, con riferimento a ciascun
esercizio, dalle amministrazioni interessate, il
raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle
singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4
e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai
sensi della normativa vigente, dai competenti organi di
controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i
Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato per il tramite,
rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di
bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento
della funzione pubblica.".
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo":
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.".
Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11. Qualita' dei servizi pubblici.
1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati
con modalita' che promuovono il miglioramento della
qualita' e assicurano la tutela dei cittadini e degli
utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche
associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti
procedure di valutazione e definizione degli standard
qualitativi.
2. (Abrogato).
3.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i
compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi
pubblici, ad autorita' indipendenti.
5. E' abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n.
273. Restano applicabili i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di
riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo."
Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315,
recante "Regolamento recante riordino del Comitato
tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle
amministrazioni dello Stato":
"Art. 1. Riordino del Comitato tecnico-scientifico.
1. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo
strategico nelle amministrazioni dello Stato, di seguito
denominato: «Comitato», istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' composto da un
Presidente e da tre membri.
2. I componenti sono scelti, nel rispetto del principio
di pari opportunita' tra uomini e donne, tra professori
universitari, magistrati amministrativi, contabili ed
ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari,
avvocati del libero foro con almeno quindici anni di
iscrizione nell'albo professionale, dirigenti di prima
fascia dello Stato e dirigenti delle pubbliche
amministrazioni di livello equivalente in base ai
rispettivi ordinamenti o tra esperti di chiara fama, anche
stranieri, nelle materie oggetto delle attivita' del
Comitato.
3. I componenti restano in carica fino alla scadenza
del termine di durata del Comitato, ferma restando
l'applicazione dell'art. 31, comma 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e possono essere confermati una sola volta,
nel caso di proroga della durata del Comitato ai sensi
dell'art. 3.".
Si riporta il testo dell'art. 1, commi 4, 5 e 8, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione":
"4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato
interministeriale istituito e disciplinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione
e contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e
internazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per
la prevenzione della corruzione, coerenti con gli
indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche
al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure
di cui alla lettera a);
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei
dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi
previsti dalla presente legge, secondo modalita' che
consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei
dirigenti nei settori particolarmente esposti alla
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni
e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti
pubblici, anche esterni."
"5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e
trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che
fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione
degli uffici al rischio di corruzione e indica gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo
rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in
collaborazione con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione,
prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti
e funzionari."
"8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del
responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31
gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di
prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al
Dipartimento della funzione pubblica. L'attivita' di
elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti
estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo
stesso termine, definisce procedure appropriate per
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti
destinati ad operare in settori particolarmente esposti
alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione
devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui
al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la
mancata adozione delle procedure per la selezione e la
formazione dei dipendenti costituiscono elementi di
valutazione della responsabilita' dirigenziale.".
Si riporta il testo dell'art. 48 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33:
"Art. 48. Norme sull'attuazione degli obblighi di
pubblicita' e trasparenza.
1. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce
criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la
codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonche'
relativamente all'organizzazione della sezione
«Amministrazione trasparente».
2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto, individua modelli e schemi standard per
l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione
dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si
provvede con i decreti di cui al comma 3.
3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma
1 sono adottati con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati
personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia
Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.
4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni
finalizzate:
a) ad assicurare il coordinamento informativo e
informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze
di uniformita' delle modalita' di codifica e di
rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici,
della loro confrontabilita' e della loro successiva
rielaborazione;
b) a definire, anche per specifici settori e tipologie
di dati, i requisiti di qualita' delle informazioni
diffuse, individuando, in particolare, i necessari
adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri
regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche
sostitutivi, le competenze professionali richieste per la
gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti
istituzionali, nonche' i meccanismi di garanzia e
correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia
interesse.
5. Le amministrazioni di cui all'art. 11,
nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli
standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.".
 
Art. 20
Associazione Formez PA

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario assicura la continuita' nella gestione delle attivita' dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. Il piano e' presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti.
(( 1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante
"Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ),
a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2010, n. 31
 
Art. 21
Unificazione delle Scuole di formazione

1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonche' le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni (( di reclutamento e di formazione )) degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie gia' stanziate e destinate all'attivita' di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.
2. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica,» sono soppresse;
(( 2) le parole: «da due rappresentanti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non piu' di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri». ))
3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti principi:
1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;
2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorita' indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale di statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di attivita' di formazione iniziale e permanente.
4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi (( e' applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e' rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianita'. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, puo' transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo. (( Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attivita' formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuita' e il compimento delle attivita' formative, di reclutamento e concorsuali gia' disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, recante
"Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), a norma dell'art. 24 della legge 18
giugno 2009, n. 69", come modificato dalla presente legge:
"1. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente,
che lo presiede, dal Capo del Dipartimento per le politiche
di gestione e di sviluppo delle risorse umane della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica, da tre rappresentanti
nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente
dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante
nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno,
da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze,
da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da uno
nominato dal Ministro della difesa e da non piu' di tre
nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.".
Si riporta il testo dell'art. 4-septies, comma 4, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2008, n. 129, recante
"Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e
trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa
pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di
termini":
"4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui
all' art. 5, comma 5, del citato decreto ministeriale 28
settembre 2000, n. 301, ed i ricercatori della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze in servizio alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono inseriti in appositi ruoli ad
esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione
per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di
provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse
finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento
retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore
dell'economia e delle finanze all'amministrazione
interessata.".
Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi":
"Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni.
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art.
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2
e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica
qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione
della presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla
legislazione vigente.".
 
(( Art. 21-bis
Riorganizzazione del Ministero dell'interno

1. In conseguenza delle riduzioni previste dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da definire entro il 31 ottobre 2014, il Ministero dell'interno provvede a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni. Il termine di cui all'art. 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2014, con conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti derivanti dalle predette riduzioni. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:
"1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni
sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella
seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di
livello non generale e le relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.".
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, del citato
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101:
"7. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni
organiche previste dallo stesso art. 2 del citato
decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non
possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo
periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione
preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei
regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'art. 2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, gia' prorogato dall'art. 1, comma 406, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 28 febbraio
2014.".
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 11, del citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:
"11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle
qualifiche o nelle aree interessate da posizioni
soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi
titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
aree, da computarsi al netto di un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario al complesso
delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica,
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli
equilibri di finanza pubblica, della compatibilita' delle
assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
quanto disposto dall'art. 14, comma 7, del presente
decreto. Per le unita' di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame
congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le
procedure di cui all'art. 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto
dal comma 5 dello stesso art. 33, le seguenti procedure e
misure in ordine di priorita':
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato
la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre
2016, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva
nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta
disciplina pensionistica, con conseguente richiesta
all'ente di appartenenza della certificazione di tale
diritto. Si applica, senza necessita' di motivazione,
l'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di
fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui
alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31
dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo
sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto
alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto
stabilito dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al
31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine
rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello
stesso secondo le disposizioni dell'art. 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall'art. 1, comma 22, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una
previsione delle cessazioni di personale in servizio,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del
presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento
delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili
entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto
dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del
fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso
uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che
presentino vacanze di organico, del personale non
riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo
da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla
presente lettera sono disposti, previo esame con le
organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi
entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il personale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento
economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e'
stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale
assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro trenta
giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme
contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla
maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in
eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere
precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in
proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento
all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni
caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
del restante personale.".
 
Art. 22
Razionalizzazione delle autorita' indipendenti

1. I componenti dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorita' nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla cessazione dall'incarico, non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorita' indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari a (( cinque )) anni.
2. (( Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'art. 29 e' aggiunto il seguente: «Art. 29-bis. - (Incompatibilita' per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico). )) - 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, (( nei due anni successivi )) alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati (( ne' con societa' controllate da questi ultimi. )) I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che (( negli ultimi due anni )) di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. (( Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». ))
3. All'art. 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) )) al primo periodo, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: (( «due»; ))
a) dopo le parole: «i componenti» sono inserite le seguenti: «e i dirigenti»;
b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.».
4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli organismi di cui al comma 1 sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che assicurino la trasparenza e l'imparzialita' delle procedure e la specificita' delle professionalita' di ciascun organismo. Sono nulle le procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli obblighi di cui al presente comma e le successive eventuali assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. A decorrere dal 1º luglio 2014, gli organismi di cui al comma 1 provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti.
6. A decorrere dal 1º ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1 riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.
7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Dall'applicazione del presente comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.
8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le parole «e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' le autorita' indipendenti,»;
b) all'art. 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole: «le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' le autorita' indipendenti,».
(( 9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:
a) sede in edificio di proprieta' pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;
b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;
c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;
d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;
e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.
9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9, entro l'anno solare successivo a quello della violazione il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o piu' edifici di proprieta' pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorita'. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere d), e) e f) del citato comma 9, l'organismo interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entita' dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario. ))

10. L'art. 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' abrogato.
11. (Soppresso).
12. (Soppresso).
13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'art. 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' soppresso.
14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, nono comma, e' inserito, prima delle parole «I predetti regolamenti», il seguente periodo: «Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.»;
b) all'art. 2, quarto comma, terzo periodo, le parole «dalla Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «con non meno di quattro voti favorevoli.»;
c) all'art. 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le parole «su proposta del Presidente» sono inserite le seguenti: «e con non meno di quattro voti favorevoli.»;
d) all'art. 2, ottavo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.».
15. Ai maggiori oneri di cui al comma 13, pari a 480.000 euro annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che a tal fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati.
16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.
Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 2, comma 9, della legge 14 novembre
1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione
delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'", come modificato dalla presente legge::
"9. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico
i componenti e i dirigenti delle Autorita' non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese
operanti nel settore di competenza; la violazione di tale
divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca reato,
con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore
somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo
percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500
milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.
All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per
cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300
milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e,
nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito sia
stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o
autorizzativo. I valori di tali sanzione sono rivalutati
secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai
dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono
stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.".
Si riporta l'art. 1, commi 449 e 450, della citata
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dalla
presente legge:
"449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui
agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando
le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' le
autorita' indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni
di cui al presente comma e al comma 456 del presente
articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei
contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate dalle centrali regionali di
riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni
regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.
450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, per gli
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.
328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi
restando gli obblighi e le facolta' previsti al comma 449
del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' le autorita' indipendenti, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art.
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le universita'
statali, tenendo conto delle rispettive specificita', sono
definite, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, linee guida indirizzate
alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di
beni e servizi omogenei per natura merceologica tra piu'
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente
comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle
singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini
della distribuzione delle risorse per il funzionamento.".
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della legge
14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita'", abrogato dalla presente legge:
"3. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione
sul territorio italiano degli organismi pubblici che
svolgono funzioni di carattere nazionale, piu' Autorita'
per i servizi pubblici non possono avere sede nella
medesima citta'.".
Si riporta il testo dell'art. 23, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici", soppresso dalla
presente legge:
"1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa
complessiva per il funzionamento delle Autorita'
amministrative indipendenti, il numero dei componenti:
a) del Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e' ridotto da otto a quattro, escluso il
Presidente. Conseguentemente, il numero dei componenti
della commissione per le infrastrutture e le reti
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e'
ridotto da quattro a due, escluso il Presidente, e quello
dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti
della medesima Autorita' e' ridotto da quattro a due,
escluso il Presidente;
b) dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture e' ridotto da sette
a tre, compreso il Presidente;
c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
d) dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
f) del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto
da sei a tre, compreso il Presidente;
g) della Commissione per la vigilanza sui fondi
pensione e' ridotto da cinque a tre, compreso il
Presidente;
h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto
da cinque a tre, compreso il Presidente;
i) della Commissione di garanzia dell'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e'
ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.".
Il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni
relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei
titoli azionari), modificato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1974, n. 94.
 
Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle
citta' metropolitane (( nonche' norme speciali sul procedimento di
istituzione della citta' metropolitana di Venezia e disposizioni in
materia di funzioni fondamentali dei comuni. ))


1. All'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( «0a) )) al comma 14:
1) le parole da: «, comunque» fino a: «"testo unico",» sono soppresse;
2) al quarto periodo, dopo le parole: «Restano a carico della provincia» sono inserite le seguenti: (( «, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo,» )) e le parole: (( «di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico"»; ))
a) al comma 15, (( al primo periodo, le parole: «30 settembre 2014» )) sono sostituite dalle seguenti: «12 ottobre 2014» e )) all'ultimo periodo le parole: «il consiglio metropolitano» sono sostituite con le seguenti: «la conferenza metropolitana»;
(( a-bis) al comma 24, secondo periodo, le parole: «di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»;
a-ter) al comma 26, dopo le parole: «non inferiore alla meta' dei consiglieri da eleggere» sono inserite le seguenti: «e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere»; ))

b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel primo periodo, dopo le parole: «Provincia di Milano» sono inserite le seguenti: «e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza».
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale.»;
3) l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente: «Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla citta' metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza»;
c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti:
«49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della citta' metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, e' quanto dovuto rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla citta' metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della citta' metropolitana e della nuova Provincia, che sara' oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa controllate, nelle societa' partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette societa' decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, )) fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle societa' partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della citta' metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi»;
(( c-bis) )) dopo il comma 61 e' inserito il seguente:
(( «61-bis. All'art. 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,"»; ))
(( c-ter) )) al comma 74, primo periodo, le parole: «ai singoli candidati all'interno delle liste» sono sostituite dalle seguenti: (( «a liste di candidati concorrenti»; ))
(( c-quater) )) al comma 76, le parole: «un solo voto per uno dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: (( «un voto» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: (( «Ciascun elettore puo' esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto e' ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34»; ))
(( c-quinquies) )) il comma 77 e' sostituito dal seguente:
(( «77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38»; ))
d) al comma 79, le parole «l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, e' indetta» sono sostituite dalle seguenti «l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si svolge» (( e alla lettera a) )) le parole: «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: (( «12 ottobre 2014»; ))
e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo;
f) il comma 82, e' sostituito con il seguente: «82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal !° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonche' la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78». Conseguentemente, al secondo periodo del comma 14 sono aggiunte infine le seguenti parole «, secondo le modalita' previste dal comma 82»;
(( f-bis) al comma 84, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»; ))
(( f-ter) )) dopo il comma 118 e' inserito il seguente:
(( «118-bis. L'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'art. 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro".
2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.
5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo"»;
f-quater) dopo il comma 130 e' inserito il seguente:
«130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni»; ))

g) al comma 143, aggiungere alla fine il seguente periodo «Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito».
(( 1-bis. All'allegato A, annesso alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alla lettera e), le parole: «, con approssimazione alla terza cifra decimale,» sono soppresse e dopo le parole: «medesima fascia demografica,» sono inserite le seguenti: «approssimato alla terza cifra decimale e».
1-ter. In considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio comunale di Venezia, disposto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione della citta' metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente:
a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia da tenere nel turno elettorale ordinario del 2015;
b) la citta' metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la conferenza metropolitana che approva lo statuto della citta' metropolitana nei successivi centoventi giorni;
c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui alla lettera b), si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
1-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dal presente articolo, dal 1° gennaio 2015 le attivita' ivi previste a cui occorra dare continuita' fino all'entrata in funzione della citta' metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell'art. 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.
1-quinquies. All'art. 14, comma 31-ter, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2014». ))

Riferimenti normativi

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni), modificata dalla presente legge, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81.
Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, del citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:
"5. Fermo restando quanto diversamente previsto da
specifiche disposizioni di legge, i consigli di
amministrazione delle altre societa' a totale
partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono
essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della
rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. Nel
caso di consigli di amministrazione composti da tre membri,
la composizione e' determinata sulla base dei criteri del
precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione
composti da cinque membri, e' assicurata la presenza di
almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione
titolare della partecipazione e quella titolare di poteri
di indirizzo e vigilanza, per le societa' a partecipazione
diretta, ovvero almeno tre membri scelti d'intesa tra
l'amministrazione titolare della partecipazione della
societa' controllante, quella titolare di poteri di
indirizzo e vigilanza e la stessa societa' controllante,
per le societa' a partecipazione indiretta. Si applica
quanto previsto al terzo periodo del comma 4. Resta fermo
l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui
al comma precedente."
Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, della legge
21 marzo 1990, n. 53, recante "Misure urgenti atte a
garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale":
"1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che
non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano
previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8
marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e
successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n.
108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240,
dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive
modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e
successive modificazioni, nonche' per le elezioni previste
dalla legge 7 aprile 2014, n. 56; i notai, i giudici di
pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie
delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i
segretari delle procure della Repubblica, i presidenti
delle province, i sindaci, gli assessori comunali e
provinciali, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli
circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i
funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della
provincia. Sono altresi' competenti ad eseguire le
autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri
provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la
propria disponibilita', rispettivamente, al presidente
della provincia e al sindaco".
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 28, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008)":
"28. Ai fini della semplificazione della varieta' e
della diversita' delle forme associative comunali e del
processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi,
delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione
comunale e' consentita l'adesione ad una unica forma
associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna
di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di
organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e
del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1°
gennaio 2010, se permane l'adesione multipla ogni atto
adottato dall'associazione tra comuni e' nullo ed e',
altresi', nullo ogni atto attinente all'adesione o allo
svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale
interessata. Il presente comma non si applica per
l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi
istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e
regionali.".
Si riporta il testo dell'allegato A, lettera e),
annesso alla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante
"Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni":
"e) si determina infine l'indice di ponderazione del
voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia
demografica; tale indice e' dato dal risultato della
divisione del valore percentuale determinato per ciascuna
fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera
c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei
consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica,
approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per
1.000.".
Si riporta il testo dell'art. 141, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":
"1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti
cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali,
ovvero rese anche con atti separati purche'
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita'
di surroga alla meta' dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di
sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 16, della legge
7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni":
"16. Il 1° gennaio 2015 le citta' metropolitane
subentrano alle province omonime e succedono ad esse in
tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le
funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica
e degli obiettivi del patto di stabilita' interno; alla
predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le
funzioni di sindaco metropolitano e la citta' metropolitana
opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo
anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove
alla predetta data non sia approvato lo statuto della
citta' metropolitana, si applica lo statuto della
provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia
relative al presidente della provincia e alla giunta
provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le
disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano
al consiglio metropolitano.".
Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3":
"Art. 8. Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo.
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'art. 120,
secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art.
11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.".
Si riporta il testo dell'art. 19 del Regio decreto 3
marzo 1934, n. 383, recante "Approvazione del testo unico
della legge comunale e provinciale":
"Art. 19. Il Prefetto rappresenta il potere esecutivo
nella Provincia.
Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e
dai regolamenti e promuove ove occorra, il regolamento di
attribuzioni tra l'autorita' Amministrativa e l'autorita'
giudiziaria.
Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche
amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessita', i
provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei
diversi rami di servizio.
Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle
Amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.
Invia appositi Commissari presso le Amministrazioni
degli enti locali territoriali e istituzionali, per
compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli
organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a
provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per
il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non
possano, per qualsiasi ragione, funzionare.
Tutela l'ordine pubblico e sovrintende alla Pubblica
Sicurezza, dispone della forza pubblica e puo' richiedere
l'impiego di altre forze armate.
Presiede gli organi consultivi, di controllo e
giurisdizionali sedenti presso la Prefettura.".
-
Si riporta il testo dell'art. 14, comma 31-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica", come modificato dalla
presente legge:
"31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre
delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad
ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma
27;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle
restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27".
 
(( Art. 23-bis
Modifica all'art. 33 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e
servizi da parte dei comuni.

1. Al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3-bis, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE", come modificato dalla presente legge:
"3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito
delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni
medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o
alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e
servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
riferimento. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il
codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di
provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e
servizi in violazione degli adempimenti previsti dal
presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione
l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno
successivo a quello di istituzione.".
 
(( Art. 23-ter

Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e
servizi da parte degli enti pubblici

1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'art. 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'art. 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle localita' dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. ))

Riferimenti normativi

Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, 77, reca:
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile".
Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, reca:
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012".
 
(( Art. 23-quater
Disposizioni finanziarie in materia
di citta' metropolitane e province

1. All'art. 47, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 47, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante
"Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale", come modificato dalla presente legge:
"4. In caso di mancato versamento del contributo di cui
ai commi 2 e 3, entro il 10 ottobre, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui
all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei
confronti delle province e delle citta' metropolitane
interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24,
all'atto del riversamento del relativo gettito alle
province medesime.".
 
(( Art. 23-quinquies

Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno
scolastico

1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.
2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'art. 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalita' di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato art. 2». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 2, commi 5 e 9, del
decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante
"Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,
a norma dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59":
"5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e'
formato da trentasei componenti. Di tali componenti:
a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che
rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli
scolastici locali; e' garantita la rappresentanza di almeno
una unita' di personale per ciascun grado di istruzione;
b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti
significativi del mondo della cultura, dell'arte, della
scuola, dell'universita', del lavoro, delle professioni e
dell'industria, dell'associazionismo professionale, che
assicurino il piu' ampio pluralismo culturale; di questi,
tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata
Stato-regioni citta' e autonomie locali e tre sono esperti
designati dal CNEL;
c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di
lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno
dalle scuole della Valle d'Aosta;
d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza
delle scuole pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali,
tra quelli designati dalle rispettive associazioni."
"9. Con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione sono stabiliti i termini e le modalita' per le
elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del
personale delle scuole statali di ogni ordine e grado,
nonche' per le designazioni e le nomine dei componenti del
consiglio.".
 
Art. 24
Agenda della semplificazione amministrativa
e moduli standard

1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attivita' delle amministrazioni interessate e di proseguire l'attivita' per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma, e' istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato interistituzionale (( e sono individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno. ))
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano gia' provveduto, adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese, (( che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti. ))
(( 2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. ))
3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; (( i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini. ))
(( 3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione. ))
4. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi (( sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attivita' produttive )) conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero.
(( 4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 e' pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it ed e' resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione.
4-ter. All'art. 62, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono altresi' essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
"Art. 9. Funzioni.
1. La Conferenza unificata assume deliberazioni,
promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri,
designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai
compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di
legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 5;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle
autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla
legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
connesse agli indirizzi di politica generale che possono
incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e
comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed
erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta
del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere
della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.".
Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3":
"Art. 8. Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo.
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'art. 120,
secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art.
11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.".
Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, reca:
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo".
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574, reca: "Norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di
uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti
dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari".
Si riporta il testo dell'art. 117, secondo comma,
lettere e), m) e r), della Costituzione:
"Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;".
Si riporta il testo dell'art. 62, comma 3, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale":
"3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilita'
dei dati anagrafici della popolazione residente e degli
strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza
statale attribuite al sindaco ai sensi dell'art. 54, comma
3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' la disponibilita' dei dati anagrafici e dei
servizi per l'interoperabilita' con le banche dati tenute
dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono
altresi' essere svolte utilizzando i dati anagrafici,
costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati
dai comuni, nelle basi di dati locali. L'ANPR consente
esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati
anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, anche in modalita' telematica. I comuni inoltre
possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la
fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi
diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e
agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai
dati contenuti nell'ANPR.".
 
(( Art. 24-bis
Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni

1. L'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Ambito soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:
a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
b) limitatamente all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle societa' e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
3. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
 
Art. 24-ter
Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana

1. Le regole tecniche previste per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, come definita dall'art. 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, sono adottate con le modalita' previste dall'art. 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo. Qualora non ancora adottate e decorsi ulteriori novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole tecniche per l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale possono essere dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
2. Al comma 1 dell'art. 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole». ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo":
"Art. 47. Agenda digitale italiana.
1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale
europea, di cui alla comunicazione della Commissione
europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il
Governo persegue l'obiettivo prioritario della
modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione,
cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a
favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di
connettivita' a larga banda, a incentivare cittadini e
imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la
crescita di capacita' industriali adeguate a sostenere lo
sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia
per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate
possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente
in materia di contratti pubblici e mediante procedure di
evidenza pubblica, convenzioni con societa' concessionarie
di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio
nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate
erogattrici di servizi su scala nazionale e di computer
emergency response team. Le amministrazioni interessate
provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente
comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2. E' istituita la cabina di regia per l'attuazione
dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta
dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro
per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della
salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla
Conferenza Unificata. La cabina di regia e' integrata dai
Ministri interessati alla trattazione di specifiche
questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e
delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia,
un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi
avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse
disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda
digitale. Nell'ambito della cabina di regia e' istituito
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il
Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale
italiana, organismo consultivo permanente composto da
esperti in materia di innovazione tecnologica e da
esponenti delle imprese private e delle universita'. Il
Presidente del predetto Tavolo e' individuato dal Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione. All'istituzione della cabina di regia di
cui al presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2,
nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle
indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue
i seguenti obiettivi:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e
immateriali al servizio delle «comunita' intelligenti»
(smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente
domanda di servizi digitali in settori quali la mobilita',
il risparmio energetico, il sistema educativo, la
sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura;
b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data)
quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione
digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai
cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione
attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare
un'amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di
architetture di cloud computing per le attivita' e i
servizi delle pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e
degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la
domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie
digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete
internet nelle zone rurali, nonche' in grandi spazi
pubblici collettivi quali scuole, universita', spazi urbani
e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il
sistema scolastico e universitario, al fine di rendere
l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti
in atto nella societa';
h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui
all'art. 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei
cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti
dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e
successive modificazioni;
i) individuare i criteri, i tempi e le relative
modalita' per effettuare i pagamenti con modalita'
informatiche nonche' le modalita' per il riversamento, la
rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di
pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti
coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di
convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere
per effettuare il pagamento.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si
applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente
o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti,
anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di
attivita' amministrative.
2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma
1, in accordo con i principi, gli obiettivi e le procedure
definite dal quadro normativo europeo in materia di
comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento
nazionale dal codice di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni puo' considerare di adottare le misure volte
a:
a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi
relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai
servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di
accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente
il costo della prestazione dell'affitto della linea e il
costo delle attivita' accessorie, quali il servizio di
attivazione della linea stessa e il servizio di
manutenzione correttiva;
b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti,
acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in
regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le
modalita' indicate dall'Autorita' medesima, assicurando,
comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.".
Si riporta il testo dell'art. 71 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
"Art. 71. Regole tecniche.
1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono
dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il
Garante per la protezione dei dati personali nelle materie
di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere
tecnico di DigitPA. Le amministrazioni competenti, la
Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei
dati personali rispondono entro trenta giorni dalla
richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine
indicato nel periodo precedente, il parere si intende
interamente favorevole.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di
standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed
alle normative dell'Unione europea.
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del
presente codice restano in vigore fino all'adozione delle
regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.".
 
(( Art. 24-quater
Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni

1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'art. 63 e dall'art. 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall'art. 19, comma 5, lettera b), del presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia per l'Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 63 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
"Art. 63. Organizzazione e finalita' dei servizi in
rete.
1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le
modalita' di erogazione dei servizi in rete in base a
criteri di valutazione di efficacia, economicita' ed
utilita' e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non
discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni
dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale
destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in
situazioni di disagio.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi
pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando
alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in
particolare garantendo la completezza del procedimento, la
certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di
soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad
adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata,
continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformita'
alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'art. 71. Per
le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici
regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo
parere della Commissione permanente per l'innovazione
tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui
all'art. 14, comma 3-bis.
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per
integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine
di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e
rendere piu' efficienti i procedimenti che interessano piu'
amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di
incentivare e favorire il processo di informatizzazione e
di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti
di cui all'art. 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i
canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta
elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi,
anche a mezzo di intermediari abilitati, per la
presentazione da parte degli interessati di denunce,
istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di
versamenti fiscali, contributivi, previdenziali,
assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di
attestazioni e certificazioni.
3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti
indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi
telematici o la posta elettronica certificata anche per gli
atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.
3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno
sessanta giorni prima della data della loro entrata in
vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei
provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter,
nonche' termini e modalita' di utilizzo dei servizi e dei
canali telematici e della posta elettronica certificata.
3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al
principio di esclusivita' indicato dal comma 3-bis, anche
al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.".
Si riporta il testo dell'art. 52, comma 1, del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
"1. L'accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e'
disciplinato dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto
della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione
«Trasparenza, valutazione e merito», il catalogo dei dati,
dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso
ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della
facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi
i dati presenti in Anagrafe tributaria.".
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
"2. Le disposizioni del presente codice si applicano
alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto
del riparto di competenza di cui all'art. 117 della
Costituzione, nonche' alle societa', interamente
partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale
pubblico inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.".
 
(( Art. 24-quinquies
Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni

1. Il comma 2 dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi».
2. Il comma 3 dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«3. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato».
3. Il comma 3-bis dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' abrogato. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 58 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 58. Modalita' della fruibilita' del dato.
1. Il trasferimento di un dato da un sistema
informativo ad un altro non modifica la titolarita' del
dato.
2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro
attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli
accessi alle proprie basi di dati alle altre
amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui
all'art. 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia
digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati
personali e le amministrazioni interessate alla
comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni
gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le
pubbliche amministrazioni devono conformarsi.
3. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente articolo,
riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato.
3-bis. (Abrogato).
3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in
materia di dati territoriali.".
 
Art. 25
Semplificazione per i soggetti con invalidita'

(( 01. All'art. 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «sia richiesto» sono inserite le seguenti: «da disabili sensoriali o». ))
1. All'art. 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «laurea in ingegneria» sono inserite le seguenti: (( «, nonche' dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidita' individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. )) La partecipazione del rappresentante (( di quest'ultima )) e' comunque a titolo gratuito».
2. All'art. 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita' della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'art. 126, commi 2, 3 e 4.».
3. All'art. 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «Il comune puo' inoltre stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune inoltre stabilisce»; dopo le parole: «n. 503, e» e' inserita la parola: «puo'».
4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'art. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la parola «novanta» e' sostituita dalla parola «quarantacinque»;
2) le parole «ai soli fini previsti dall'art. 33 della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
(( 2-bis) dopo le parole: «da un medico specialista nella patologia denunciata» sono inserite le seguenti: «ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate». ))
b) al comma 3-bis dell'art. 2, la parola «centottanta» e' sostituita dalla parola «novanta»;
c) dopo il comma 3-ter dell'art. 2, e' inserito il seguente comma: «3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, e' autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS.».
5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di eta', le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
6. Ai minori titolari dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennita' di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche' ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'art. 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore eta' le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
(( 6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilita' conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilita', e' di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). ))
7. All'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione» sono soppresse.
8. All'art. 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il primo periodo e' soppresso.
9. All'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' aggiunto in fine il seguente comma:
«2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.».
(( 9-bis. All'art. 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: «se non versino in stato di disoccupazione e» sono soppresse. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 330, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada", come modificato dalla presente
legge:
"5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici
e psichici sia richiesto da disabili sensoriali o da
mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o
funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale,
la composizione della commissione medica locale e'
integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali
della riabilitazione, nonche' da un dipendente della
Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali e'
richiesta la laurea in ingegneria, nonche' dal
rappresentante dell'associazione di persone con invalidita'
individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento
sanitario. La partecipazione del rappresentante di
quest'ultima e' a titolo gratuito. Qualora l'accertamento
sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da
problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione
della commissione puo' essere integrata rispettivamente da
un medico specialista diabetologo o alcologo.".
Si riporta il testo dell'art. 119, comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice
della strada":
"4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e'
effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai
competenti organi regionali ovvero dalle province autonome
di Trento e di Bolzano che provvedono altresi' alla nomina
dei rispettivi presidenti, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova
pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle
particolari esigenze. Qualora, all'esito della visita di
cui al precedente periodo, la commissione medica locale
certifichi che il conducente presenti situazioni di
mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non
suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle
prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi
rinnovi di validita' della patente di guida posseduta
potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al
comma 2 e secondo la durata di cui all'art. 126, commi 2, 3
e 4;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni
di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20
t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal
prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C,
D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione
medica e' integrata da un medico specialista diabetologo,
sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio
finale.".
Si riporta il testo dell'art. 381, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada", come modificato dalla presente
legge:
"5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di
invalidita' della persona interessata, il comune puo', con
propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato
spazio di sosta individuato da apposita segnaletica
indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per
disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig.
II.79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha
disponibilita' di uno spazio di sosta privato accessibile,
nonche' fruibile, puo' essere concessa nelle zone ad alta
densita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte
del detentore del "contrassegno di parcheggio per
disabili". Il comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito
delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in
concessione, un numero di posti destinati alla sosta
gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al
limite minimo previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e
puo' prevedere, altresi', la gratuita' della sosta per gli
invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino gia'
occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati."
Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante "Proroga dei termini
di durata in carica degli amministratori straordinari delle
unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni
da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di
handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la
concessione di un contributo compensativo all'Unione
italiana ciechi":
"1. L'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.
104 , va interpretato nel senso che l'individuazione
dell'alunno come persona handicappata, necessaria per
assicurare l'esercizio del diritto all'educazione,
all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli
articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste
nell'accertamento previsto dall'art. 4 della legge stessa,
ma e' effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto
art. 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e
coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi
di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto
delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico
specialista nella patologia denunciata, in servizio presso
l'unita' sanitaria locale di residenza dell'alunno.
2. Qualora la commissione medica di cui all'art. 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , non si pronunci entro
quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda,
gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai
soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 e dall'art. 42 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista
nella patologia denunciata, in servizio presso l'unita'
sanitaria locale da cui e' assistito l'interessato.
3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce
effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da
parte della commissione.
3-bis. La commissione medica di cui all'art. 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 , deve pronunciarsi, in
ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al
medesimo art. 4, entro novanta giorni dalla data di
presentazione della domanda.
3-ter. Al comma 3 dell'art. 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 , le parole «hanno diritto a tre giorni di
permesso mensile» devono interpretarsi nel senso che il
permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere
derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in
lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative
previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e dall'art. 42 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente,
previa richiesta motivata dell'interessato, e' autorizzata
a rilasciare un certificato provvisorio al termine della
visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino
all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della
Commissione medica dell'INPS.".
La legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante "Indennita'
di accompagnamento agli invalidi civili totalmente
inabili", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
febbraio 1980, n. 44.
La legge 28 marzo 1968, n. 406, recante "Norme per la
concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi
assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1968, n. 98.
La legge 27 maggio 1970, n. 382, recante "Disposizioni
in materia di assistenza ai ciechi civili", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1970, n. 156.
Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 21 novembre
1988, n. 508, recante "Norme integrative in materia di
assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili
ed ai sordomuti":
" Art. 4. Istituzione, misura e periodicita' di una
indennita' di comunicazione in favore dei sordi
prelinguali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti come
definiti nel secondo comma dell'art. 1 della legge 26
maggio 1970, n. 381 , e' concessa una indennita' di
comunicazione non reversibile, al solo titolo della
minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici
mensilita'.
2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio ai
sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge
26 maggio 1970, n. 381 , trasformato in pensione non
reversibile dall'art. 14-septies del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli
altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla
data di presentazione della domanda stessa.
3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico
della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla
base degli importi sopra indicati, con le modalita'
previste al comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986,
n. 656.".
Si riporta il testo dell'art. 20, comma 1, del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante
"Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini":
"1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli
accertamenti sanitari di invalidita' civile, cecita'
civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le
Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono
integrate da un medico dell'INPS quale componente
effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e'
effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente
articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse
umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una
razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del
26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle
competenze residue dal Ministero dell'economia e delle
finanze all'INPS.".
Si riporta il testo dell'art. 42-ter, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia":
"1. I soggetti per i quali e' gia' stata accertata da
parte degli uffici competenti una menomazione o una
patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre
2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide
o da sindrome di Down, sono esclusi dalle visite di
controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte
degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).".
Si riporta il testo dell'art. 97, comma 2, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001)":
"2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono
individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le
patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi
gli accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata
la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati
o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali
qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la
minorazione.".
Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate", come modificata dalla presente legge:
"Art. 20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle professioni.
1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame
nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi
eventualmente necessari in relazione allo specifico
handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e
all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato
specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi.
2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la
prova preselettiva eventualmente prevista.".
Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili", come modificato dalla presente legge:
"2. I disabili che abbiano conseguito le idoneita' nei
concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3, anche e
oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.".
 
Art. 26

Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento
di patologie croniche

1. All'art. 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico puo' prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purche' gia' utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non puo' comunque superare i 180 giorni di terapia.».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recante "Interventi
urgenti in materia di spesa sanitaria", come modificato
dalla presente legge:
"Art. 9. Numero di confezioni prescrivibili per singola
ricetta.
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12
dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la
prescrizione dei medicinali destinati al trattamento delle
patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e' limitata al numero
massimo di tre pezzi per ricetta. La prescrizione non puo'
comunque superare i sessanta giorni di terapia.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,
nelle more della messa a regime sull'intero territorio
nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12
novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai
regolamenti di cui al comma 1, il medico puo' prescrivere
medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta,
purche' gia' utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In
tal caso, la durata della prescrizione non puo' comunque
superare i 180 giorni di terapia.
2. Sono abrogati il comma 6 dell'art. 1 del
decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, nonche'
il primo e il secondo periodo del comma 9 dell'art. 3 del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
3. Limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in
confezione monodose, ai medicinali a base di interferone a
favore dei soggetti affetti da epatite cronica e ai
medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi e'
confermata la possibilita' di prescrizione fino a sei pezzi
per ricetta, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
4. Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella
terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3-bis, del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, e' consentita la prescrizione in
un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a
coprire una terapia massima di trenta giorni.".
 
Art. 27

Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia
sanitaria

1. All'art. 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole «di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie» sono aggiunte le seguenti: (( «, anche nell'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria, )) nei limiti delle risorse del fondo stesso»;
b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole «in misura definita in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b)»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole «Per i contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti».
(( 1-bis. A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, e' fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilita' civile verso terzi (RCT) e per la responsabilita' civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
2.(Soppresso).
3. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole «da quaranta» sono sostituite dalle seguenti: «da trenta».
4. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore di sanita' decadono automaticamente. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di sanita' e' ricostituito nella composizione di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 3, commi 2 e 4, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante
"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un piu' alto livello di tutela della salute", come
modificati dalla presente legge:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese
assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' le
Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle
professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie professionali
interessate, anche in attuazione dell'art. 3, comma 5,
lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura
assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono
disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi
per l'idoneita' dei relativi contratti, in conformita' ai
seguenti criteri:
a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite
categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in
capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire
idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni
sanitarie, anche nell'esercizio dell'attivita'
libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse
del fondo stesso. Il fondo viene finanziato dal contributo
dei professionisti che ne facciano espressa richiesta,
nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di
cui alla lettera b), e da un ulteriore contributo a carico
delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione
per danni derivanti dall'attivita' medico-professionale,
determinato in misura percentuale ai premi incassati nel
precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento
del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri, nonche' le Federazioni nazionali degli
ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;
b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui
alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano
essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano
alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del
premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e
subordinare comunque la disdetta della polizza alla
reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario
accertata con sentenza definitiva."
"4. Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 3,
comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, per i contenuti e le procedure
inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' professionale resa
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto
di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato
sentita altresi' la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del
Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa
della responsabilita' civile ulteriore rispetto a quella
prevista, per il relativo personale, dalla normativa
contrattuale vigente.".
Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44,
recante "Regolamento recante il riordino degli organi
collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero
della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4
novembre 2010, n. 183", come modificato dalla presente
legge:
"1. Il Consiglio superiore di sanita' e' costituito da
trenta componenti non di diritto e dai componenti di
diritto di cui al comma 3, nominati con decreto del
Ministro della salute. Esso svolge le funzioni di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
e le altre attribuitegli dalla normativa vigente.".
 
(( Art. 27-bis
Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con
sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da
vaccinazioni obbligatorie.
1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonche' ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, e' riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento e' subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilita' dell'istanza. La liquidazione degli importi e' effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravita' dell'infermita' derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entita', secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilita' annuale di bilancio.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 e' subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione e' effettuata al netto di quanto gia' percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.
3. La procedura transattiva di cui all'art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.
4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 361, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008)":
"361. Per le transazioni da stipulare con soggetti
talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie
ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali
danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti,
e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008.".
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali 28 aprile 2009, n. 132, recante "Regolamento di
esecuzione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'art. 2, comma 362,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei
criteri in base ai quali definire le transazioni da
stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre
emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici
ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con
sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti
e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie,
che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora
pendenti":
"1. Costituiscono presupposti per la stipula delle
transazioni con i soggetti di cui all'art. 1:
a) l'esistenza di un danno ascrivibile alle categorie
di cui alla Tabella A annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, accertato dalla
competente Commissione Medico Ospedaliera di cui all'art.
165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, di seguito denominata «Commissione», o
dall'Ufficio medico legale della Direzione generale della
programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di
assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
seguito denominato «Ufficio medico legale», o da una
sentenza;
b) l'esistenza del nesso causale tra il danno di cui
alla precedente lettera a) e la trasfusione con sangue
infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la
vaccinazione obbligatoria, accertata ad opera della
competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da
una sentenza; limitatamente alle transazioni da stipulare
con gli aventi causa di danneggiati deceduti, si prescinde
dalla presenza del nesso di causalita' tra il danno di cui
alla lettera a) ed il decesso, accertato dalla competente
Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una
sentenza.".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell' Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 gennaio 2014, n. 19.
Il decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012,
recante "Definizione dei moduli transattivi in applicazione
dell'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2009, n.
132", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio
2012, n. 162.
 
(( Art. 28
Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e
determinazione del criterio di calcolo dele tariffe e dei diritti
di segreteria.
1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, e' ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
2. Le tariffe e i diritti di cui all'art. 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Societa' per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura":
"Art. 18. Finanziamento delle camere di commercio.
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio
si provvede mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 4, 5 e 6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
c) le entrate e i contributi derivanti da leggi
statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in
relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa
svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e
albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di
cittadini o di enti pubblici e privati;
f) altre entrate e altri contributi.
2. Le camere di commercio sono, altresi', destinatarie
di contributi a carico del bilancio dello Stato, per
l'espletamento di funzioni delegate.
3. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di
cui alla lettera d) del comma 1 sono modificati e
aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e
di fornitura dei relativi servizi.
4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o
annotata nei registri di cui all'art. 8, ivi compresi gli
importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi del
diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite
dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di
una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di
efficienza del sistema delle camere di commercio
nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita
l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali
fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese
individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante
applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.
5. Qualora si verifichino variazioni significative del
fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da
adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la
misura del diritto annuale. Con lo stesso decreto sono
altresi' determinati gli importi del diritto applicabili
alle unita' locali.
6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema
camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna
camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni
regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei
predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al
bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti
dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi
di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse
tipologie di spesa.
7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per
il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i
termini di liquidazione, accertamento e riscossione del
diritto annuale.
8. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la
sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento
dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni
in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni.
9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una
quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di
perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche'
criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere
di commercio e, per specifiche finalita', le Unioni
regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il
territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di
commercio.
10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi
per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento
delle condizioni economiche della circoscrizione
territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di
riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
del venti per cento.".
 
Art. 29
Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa.
1. All'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 e' sostituito dai seguenti:
«52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria (( da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, )) e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali essa e' stata disposta.».
2. (( In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attivita' indicate all'art. 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'art. 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione e' obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 52 , della legge
6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione", come
modificato dalla presente legge:
"52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma
53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria
da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui
all'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche
in via telematica, di apposito elenco di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni
prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla
prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente
ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3, del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura
effettua verifiche periodiche circa la perdurante
insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in
caso di esito negativo, dispone la cancellazione
dell'impresa dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52
tiene luogo della comunicazione e dell'informazione
antimafia liberatoria anche ai fini della stipula,
approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti
relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali essa
e' stata disposta.".
Si riporta il testo dell'art. 83, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
"Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136":
"1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici,
anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e
le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e
le societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da
altro ente pubblico nonche' i concessionari di opere
pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di
cui all'art. 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare
i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e
forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire
i provvedimenti indicati nell'art. 67.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai
contraenti generali di cui all'art. 176 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati
«contraente generale».".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 53, della legge
6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione":
"53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':
a) trasporto di materiali a discarica per conto di
terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di
rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.".
Si riporta il testo dell'art. 94, commi 2 e 3, del
citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
"2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione
interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di
lavori o forniture di somma urgenza di cui all'art. 92,
comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto
indicata nell'art. 67 o gli elementi relativi a tentativi
di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed
all'art. 91 comma 6, siano accertati successivamente alla
stipula del contratto, i soggetti di cui all'art. 83, commi
1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le
autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti
fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia'
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite.
3. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, non
procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma
precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di
ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi
ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse
pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia
sostituibile in tempi rapidi.".
 
Art. 30
Unita' operativa speciale per Expo 2015

1. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attivita' indicate all'art. 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'art. 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. (( Per le finalita' di cui al presente comma l'Unita' operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. ))
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente dell'ANAC, avvalendosi della predetta Unita', in aggiunta ai compiti attribuiti all'ANAC in conseguenza della soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici:
a) verifica, in via preventiva, la legittimita' degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonche', per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte della Societa' Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalita' sottoscritti con la Prefettura di Milano;
b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati gia' attribuiti alla soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 9, dell'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri di accesso alla banca dati di cui all'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. Il Presidente dell'ANAC puo' partecipare, altresi', alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano ai sensi dell'art. 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
4. (( All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265.
Si riporta il testo dell'art. 6, comma 9, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE":
"9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita'
puo':
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori
economici esecutori dei contratti, alle SOA nonche' ad ogni
altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche
regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia
in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti
relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in
corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di
progettazione, agli affidamenti;
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di
chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della
collaborazione di altri organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche
nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che
esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli
accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e
alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello
svolgimento di tali attivita' sono comunicati
all'Autorita'.".
Si riporta il testo dell'art. 97, comma 1, del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
"1. Ai fini del rilascio della documentazione
antimafia, la banca dati puo' essere consultata, secondo le
modalita' di cui al regolamento previsto dall'art. 99, da:
a) i soggetti indicati dall'art. 83, commi 1 e 2, del
presente decreto;
b) le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
c) gli ordini professionali;
c-bis) l'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalita'
di cui all'art. 6-bis del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.".
Si riporta il testo dell'art. 3-quinquies, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,
recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee":
"2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle
attivita' di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento
per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai
sensi dell' art. 180, comma 2, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a
immediato, diretto supporto del prefetto di Milano,
attraverso una sezione specializzata istituita presso la
prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo
tra gli uffici gia' esistenti e che non puo' configurarsi
quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale,
ne' quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le
risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione
specializzata da individuare comunque nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.".
 
Art. 31
Modifiche all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001

1. Al comma 1, dell'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «Corte dei conti,» sono inserite le seguenti «o all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC),».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 54-bis, comma 1, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dalla presente legge:
"1. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di
calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai
sensi dell'art. 2043 del codice civile, il pubblico
dipendente che denuncia all'autorita' giudiziaria o alla
Corte dei conti, o all'Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione
del rapporto di lavoro, non puo' essere sanzionato,
licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria,
diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di
lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente
alla denuncia.".
 
Art. 32
Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese
nell'ambito della prevenzione della corruzione.

1. Nell'ipotesi in cui l'autorita' giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture (( ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale )), il Presidente dell'ANAC (( ne informa il procuratore della Repubblica e )), in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'art. 19, (( comma 5 )), lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente (( in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante )), alternativamente:
a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto (( o della concessione; ))
b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto (( o della concessione. ))
2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita' dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi piu' gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica (( , al servizio o alla fornitura )) oggetto del contratto (( e comunque non oltre il collaudo. ))
3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.
4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa e' considerata di pubblica utilita' ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.
5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione (( ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorita' giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto. ))
6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.
7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in apposito fondo e non puo' essere distribuito ne' essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale (( ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva. ))
8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma e' disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalita' di cui al comma 2, alla nomina di uno o piu' esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.
9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessita' di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuita' di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonche' per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 317, 318, 319,
319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis,
353 e 353-bis del codice penale:
"Art. 317. Concussione.
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualita'
o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita'
e' punito con la reclusione da sei a dodici anni."
"Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione.
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o
per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la
promessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni."
"Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio.
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o
per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai
doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro
od altra utilita', o ne accetta la promessa, e' punito con
la reclusione da quattro a otto anni."
"Art. 319-bis. Circostanze aggravanti.
La pena e' aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha
per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi
o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia
interessata l'amministrazione alla quale il pubblico
ufficiale appartiene nonche' il pagamento o il rimborso di
tributi."
"Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari.
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono
commessi per favorire o danneggiare una parte in un
processo civile, penale o amministrativo, si applica la
pena della reclusione da quattro a dieci anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla
reclusione non superiore a cinque anni, la pena e' della
reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta
condanna alla reclusione superiore a cinque anni o
all'ergastolo, la pena e' della reclusione da sei a venti
anni."
"Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o
promettere utilita'.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,
abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, induce
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un
terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione
da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette
denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a
tre anni."
"Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano
anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non
superiore a un terzo."
"Art. 322. Istigazione alla corruzione.
Chiunque offre o promette denaro od altra utilita' non
dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un
pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei
suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non
sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma
dell'art. 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio
ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a
fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole
soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia
accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un
terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita'
per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro od altra
utilita' da parte di un privato per le finalita' indicate
dall'art. 319."
"Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione
indebita dare o promettere utilita', corruzione e
istigazione alla corruzione di membri della Corte penale
internazionale o degli organi delle Comunita' europee e di
funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e
322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunita' europee,
del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della
Corte dei conti delle Comunita' europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a
norma dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee
o del regime applicabile agli agenti delle Comunita'
europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da
qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita'
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle
dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla
base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri
dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori
aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale
internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte
del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale
le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli
addetti a enti costituiti sulla base del Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo
comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente
articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri
Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,
qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad
altri un indebito vantaggio in operazioni economiche
internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere
un'attivita' economica o finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai
pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio
negli altri casi."
"Art. 346-bis. Traffico di influenze illecite.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui
agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti
con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un
pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a
se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come
prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per
remunerarlo, in relazione al compimento di un atto
contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo
di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione da
uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o
promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente
fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro
vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico
ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresi' aumentate se i fatti sono
commessi in relazione all'esercizio di attivita'
giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e'
diminuita."
"Art. 353. Turbata liberta' degli incanti.
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni,
promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o
turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni
private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne
allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o
dall'autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la
reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a
euro 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche
nel caso di licitazioni private per conto di privati,
dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente
autorizzata; ma sono ridotte alla meta'."
"Art. 353-bis. Turbata liberta' del procedimento di
scelta del contraente.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse,
collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento
amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o
di altro atto equipollente al fine di condizionare le
modalita' di scelta del contraente da parte della pubblica
amministrazione e' punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.".
Si riporta il testo dell'art. 39, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante "Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della
L. 30 luglio 1998, n. 274":
"1. Con regolamento del Ministro dell'industria, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono
stabiliti i requisiti di professionalita' e di onorabilita'
dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari.".
Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
4 febbraio 2010, n. 14, recante "Istituzione dell'Albo
degli amministratori giudiziari, a norma dell'art. 2, comma
13, della legge 15 luglio 2009, n. 94":
"Art. 8. Compensi degli amministratori giudiziari.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di calcolo e
liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sulla base
delle seguenti norme di principio:
a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni
o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;
b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di
sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia
singoli beni o complessi di beni sia beni costituiti in
azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con
riferimento alla gestione piu' onerosa, maggiorato di una
percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di
gestione meno onerosa;
c) previsione che il compenso sia comunque stabilito
sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o
dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla
relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario,
ovvero al reddito prodotto dai beni;
d) previsione che il compenso possa essere aumentato o
diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di
percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per
cento, sulla base dei seguenti elementi:
1) complessita' dell'incarico o concrete difficolta' di
gestione;
2) possibilita' di usufruire di coadiutori;
3) necessita' e frequenza dei controlli esercitati;
4) qualita' dell'opera prestata e dei risultati
ottenuti;
5) sollecitudine con cui sono state condotte le
attivita' di amministrazione;
e) previsione della possibilita' di ulteriore
maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente
complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o
dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o
confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione
particolarmente positivi;
f) previsione delle modalita' di calcolo e liquidazione
del compenso nel caso in cui siano nominati piu'
amministratori per un'unica procedura.".
Si riporta il testo dell'art. 94, comma 3, del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
"3. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, non
procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma
precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di
ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi
ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse
pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia
sostituibile in tempi rapidi.".
Si riporta il testo dell'art. 91, comma 5, del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
"5. Il prefetto competente estende gli accertamenti
pure ai soggetti che risultano poter determinare in
qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per
le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria
nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti
nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal
fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67,
e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile
desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui
all'art. 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata
richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito
dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti
ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione
mafiosa.".
 
Art. 33
Parere su transazione di controversie

1. La societa' Expo 2015 p.a. nel caso di transazione di controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, puo' chiedere che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima il proprio parere sulla proposta transattiva entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
 
Art. 34
Contabilita' speciale per Expo Milano 2015

1. Gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 ovvero quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalita', individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato, restano a carico delle disponibilita' della contabilita' speciale intestata al Commissario, nell'ambito delle spese di funzionamento previste per l'Evento Expo Milano 2015, (( con l'obbligo di pubblicazione di tali spese sul sito istituzionale dell'Evento Expo Milano 2015 in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate. ))
(( 1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
 
Art. 35
Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa' o
enti esteri aventi sede in Stati che non permettono
l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta' o il
controllo.
1. Al fine di assicurare la trasparenza e la legalita' nell'attivita' amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni, fino al recepimento delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, e' vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e societa' o enti esteri, per i quali, in virtu' della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non e' possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprieta' del capitale o comunque il controllo. Rimane ferma la possibilita' della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica.
2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della societa' o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Riferimenti normativi

La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, e' pubblicata nella G.U.U.E. 28
marzo 2014, n. L 94.
La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26febbraio 2014, sugli appalti pubblici e
che abroga la direttiva 2004/18/CE, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 28 marzo 2014, n. L 94.
La direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la
direttiva 2004/17/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 marzo
2014, n. L 94.
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
 
Art. 36

Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi

1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il controllo dei flussi finanziari di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 e' attuato secondo le modalita' e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalita' di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonche' alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3.
2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data.
3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto art. 176, comma 3, lettera e), il CIPE aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012.
4. Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo del fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per la medesima annualita' con le procedure di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dall'anno 2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi, nella quota dello 0,0006 per cento dell'importo degli interventi stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui complessivi, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per sostenere gli oneri di gestione del sistema di monitoraggio di cui al presente articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
maggio 2006, n. 100, S.O.
Si riporta il testo dell'art. 161, comma 6-bis, del
citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario
delle opere di cui al presente capo con il ricorso al SIOPE
(Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici),
tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi
dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i
criteri di contabilita' nazionale SEC 95, dovranno
procedere per i loro pagamenti in base alle procedure
previste per il SIOPE e dovranno provvedere a far riportare
anche il CUP (Codice unico di progetto) sui mandati
informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori.".
Si riporta il testo dell'art. 176, comma 3, del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attivita' necessarie all'approvazione del
progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto
non sia stato posto a base di gara;
b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle
varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle
opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi
competenti in materia di sicurezza nonche' di prevenzione e
repressione della criminalita', finalizzati alla verifica
preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista
del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione
delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti
di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle
linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per
l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi
dell'art. 180 del codice e del decreto dell'interno in data
14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54
del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione di
protocolli di legalita' che comportino clausole specifiche
di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a
denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la
possibilita' di valutare il comportamento
dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a
procedure ristrette della medesima stazione appaltante in
caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le
prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di
sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e
per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire i
relativi obblighi a carico delle imprese interessate a
qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure
di monitoraggio per la prevenzione e repressione di
tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo
dei flussi finanziari connessi alla realizzazione
dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o
parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'art. 175
e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalita'
di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresi', lo
schema di articolazione del monitoraggio finanziario,
indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo,
le modalita' attraverso le quali esercitare il
monitoraggio, nonche' le soglie di valore delle transazioni
finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche
indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai
sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio
finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di
cui al comma 20."..
La delibera 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE),
recante "Relazioni sul sistema monitoraggio investimenti
pubblici (MIP) e codice unico di progetto (CUP) relative al
primo e al secondo semestre 2010", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2011, n. 234.
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228,
recante "Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b),
c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
valutazione degli investimenti relativi ad opere
pubbliche", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
febbraio 2012, n. 30.
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
recante "Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e
g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
La delibera 26 ottobre 2012, n. 124, del Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE),
recante "Relazioni sul Sistema Monitoraggio Investimenti
Pubblici (MIP) e Codice Unico di Progetto (CUP), relative
al primo e secondo semestre 2011", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2013, n. 50.
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno
alle imprese e alle famiglie":
"6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato
dall'art. 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura previsto dall' art. 4, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all' art. 1,
comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono
unificati nel «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura», costituito presso il Ministero
dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle vittime
negli stessi termini e alle stesse condizioni gia' previsti
per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i
rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Per
l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si
applicano le disposizioni previste dall' art. 14, comma 11,
della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall' art. 18, comma 1,
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall' art. 1, comma
1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. E' abrogato l'
art. 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il
termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con regolamento
adottato ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo
provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le
disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al
decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.
284.".
Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, recante
"Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini,
per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione
dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il
Servizio civile":
"1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura di cui all'art. 2, comma 6-sexies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi
disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed
accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono riassegnate, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'art. 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.".
 
(( Art. 37
Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera

1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall'art. 7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'art. 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture.
1. Nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
composto da una sezione centrale e da sezioni regionali
aventi sede presso le regioni e le province autonome. I
modi e i protocolli della articolazione regionale sono
definiti dall'Autorita' di concerto con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA,
opera mediante procedure informatiche, sulla base di
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli
altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI),
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
delle casse edili, della CONSIP.
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale
delle sezioni regionali competenti per territorio, per
l'acquisizione delle informazioni necessarie allo
svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti
da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati
informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il
territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e
gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo
di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo
di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree
territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e
tenendo conto dei parametri qualita-prezzo di cui alle
convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'art. 26,
legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica annualmente per estremi i programmi
triennali dei lavori pubblici predisposti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei
contratti pubblici affidati;
e) promuove la realizzazione di un collegamento
informatico con le stazioni appaltanti, nonche' con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale
sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicita' e di
conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in
particolare in materia contrattuale, e la formulazione di
tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti
interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui
all'art. 250 (contenuto del prospetto statistico per i
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di
rilevanza comunitaria) e di cui all'art. 251 (contenuto del
prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi nei settori di gas, energia termica,
elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi
standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT,
avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio,
cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
dei principali beni e servizi acquisiti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla
comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i
prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici,
laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate
dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati,
di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del
costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'art.
87, comma 2, lettera g).
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
con quello per la funzione pubblica, assicura lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 5, definendo
modalita', tempi e responsabilita' per la loro
realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze
vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per
la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di
concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di
legge recante il bilancio di previsione dello Stato, puo'
proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di
bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attivita', agli aspetti e alle
componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture
concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i
compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono
svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su
comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e
architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da
effettuare per il tramite della sezione regionale
dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di
importo superiore a 50.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione
definitiva o di definizione della procedura negoziata, i
dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione
dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 2,
comma 1-bis, dei verbali di gara, i soggetti invitati,
l'importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo
dell'affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei
lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati
di avanzamento. Le norme del presente comma non si
applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli
enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il 31
gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati
nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e'
sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a euro
25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono
forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di
interesse regionale, provinciale e comunale, sono
comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li
trasmettono alla sezione centrale.
10. E' istituito il casellario informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso
l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'art. 5 disciplina
il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, nonche' le modalita' di funzionamento
del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo
archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi
dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti,
stabilendo altresi' il termine massimo di conservazione
degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonche' un
archivio per la pubblicazione di massime tratte da
decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.".
Si riporta il testo dell'art. 132 del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"Art. 132. Varianti in corso d'opera.
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse,
sentito il progettista e il direttore dei lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta
possibilita' di utilizzare materiali, componenti e
tecnologie non esistenti al momento della progettazione che
possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti e
sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e
alla specificita' dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti
o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'art. 1664, comma 2, del
codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
tal caso il responsabile del procedimento ne da'
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente
ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di
lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1
gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro
un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5
per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di
lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera
al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e),
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto,
il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore
o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.".
Si riporta il testo dell'art. 6, comma 11, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai
quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma
9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria
fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si
applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
richiesta della stazione appaltante o dell'ente
aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli
operatori economici che forniscono dati o documenti non
veritieri, circa il possesso dei requisiti di
qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti
aggiudicatori o agli organismi di attestazione.".
 
Art. 38
Processo amministrativo digitale

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si puo' procedere in assenza dello stesso.
(( 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il comma 2-bis dell'art. 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 13 dell'Allegato 2 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante
"Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al Governo per il riordino del processo
amministrativo":
"Art. 13. - Processo telematico.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, le regole
tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale
applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo
telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilita' e
di continuo adeguamento delle regole informatiche alle
peculiarita' del processo amministrativo, della sua
organizzazione e alla tipologia di provvedimenti
giurisdizionali.".
Si riporta il testo dell'art. 136 dell'Allegato 1 al
citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 136 - Disposizioni sulle comunicazioni e sui
depositi informatici.
1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto
difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e
un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli
indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le
comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale
indicazione si presumono conosciute le comunicazioni
pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei
difensori comunicare alla segreteria e alle parti
costituite ogni variazione dei suddetti dati.
2. I difensori costituiti forniscono copia in via
informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove
possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di
causa. Il difensore attesta la conformita' tra il contenuto
del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il
deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato
unitamente a quello cartaceo, e' eseguito su richiesta
della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa
ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente puo'
dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente
comma.
2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice,
dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e
delle parti sono sottoscritti con firma digitale.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
 
Art. 39

Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure
di affidamento di contratti pubblici

1. All'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale (( degli elementi e )) delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarita' non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».
2. All'art. 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui all'art. 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarita' (( degli elementi e )) delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 3-bis. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo e' soppresso. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 46. - Documenti e informazioni complementari -
Tassativita' delle cause di esclusione.
1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le
stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti
a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i
concorrenti in caso di mancato adempimento alle
prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento
e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche' nei casi
di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri
elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del
plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o
altre irregolarita' relative alla chiusura dei plichi, tali
da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia
stato violato il principio di segretezza delle offerte; i
bandi e le lettere di invito non possono contenere
ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette
prescrizioni sono comunque nulle.
1-ter. Le disposizioni di cui all'art. 38, comma 2-bis,
si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o
irregolarita' degli elementi e delle dichiarazioni, anche
di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai
concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare
di gara."..
Si riporta il testo dell'ultimo periodo dell'art. 9,
comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, soppresso dal presente decreto:
"E' comunque fatta salva la possibilita' di acquisire,
mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi,
qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi
dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.".
 
Art. 40

Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di
appalti pubblici

1. All'art. 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il giudizio, ferma la possibilita' della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi (( entro quarantacinque giorni )) dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando e' necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni. (( Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticita' di cui all'art. 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonche' le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, puo' essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello»; ))
b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'art. 119, ne (( puo' subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore. )) Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 119»;
c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio (( entro trenta giorni )) dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilita' di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 120 dell'Allegato 1 al
citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 120 - Disposizioni specifiche ai giudizi di cui
all'art. 119, comma 1, lettera a).
1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi
comprese le procedure di affidamento di incarichi e
concorsi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a
pubblici lavori, servizi o forniture, nonche' i connessi
provvedimenti dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili
unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente.
2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del
bando, il ricorso non puo' comunque essere piu' proposto
decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione
definitiva di cui all' art. 65 e all'art. 225 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale
avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la
stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto
senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli
avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se
essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il
ricorso non puo' comunque essere proposto decorsi sei mesi
dal giorno successivo alla data di stipulazione del
contratto.
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai
successivi, si applica l'art. 119.
4. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva, se
la stazione appaltante fruisce del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso e' notificato,
oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione
appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla
notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine
dell'operativita' della sospensione obbligatoria del
termine per la stipulazione del contratto.
5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente
articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi
aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli gia'
impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta
giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i
motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui
all'art. 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara,
autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'art.
66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro
caso, dalla conoscenza dell'atto. Per il ricorso
incidentale la decorrenza del termine e' disciplinata
dall'art. 42.
6. Il giudizio, ferma la possibilita' della sua
definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne
ricorrano i presupposti, viene comunque definito con
sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata
d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla
scadenza del termine per la costituzione delle parti
diverse dal ricorrente. Della data di udienza e' dato
immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a
mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze
istruttorie o quando e' necessario integrare il
contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a
difesa, la definizione del merito viene rinviata, con
l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o
l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per
l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza
da tenersi non oltre trenta giorni. Al fine di consentire
lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il
principio di sinteticita' di cui all'art. 3, comma 2, le
parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri
atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio
nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato,
nonche' le associazioni di categoria riconosciute degli
avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono
stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, puo'
essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo
decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del
ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore
effettivo della controversia, della sua natura tecnica e
del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti
dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le
intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il
giudice e' tenuto a esaminare tutte le questioni trattate
nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato
esame delle suddette questioni costituisce motivo di
appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione
della sentenza di appello.
7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara
devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.
8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda
cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se
concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti
incidenti processuali.
8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari
di cui al comma 4 dell'art. 119, ne puo' subordinare
l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino
effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante
fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al
valore dell'appalto e comunque non inferiore allo 0,5 per
cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per
una durata non superiore a sessanta giorni dalla
pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando
quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 119.
9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la
sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta
giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la
possibilita' di chiedere l'immediata pubblicazione del
dispositivo entro due giorni.
10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del
giudice devono essere sintetici e la sentenza e' redatta,
ordinariamente, nelle forme di cui all' art. 74.
11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano
anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di
Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza
cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di
terzo. La parte puo' proporre appello avverso il
dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima
della pubblicazione della sentenza.".
 
Art. 41
Misure per il contrasto all'abuso del processo

1. All'art. 26 dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, (( comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati»; ))
b) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria puo' essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 26 dell'Allegato 1 al
citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 26. - Spese di giudizio.
1. Quando emette una decisione, il giudice provvede
anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91,
92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo
anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e
sinteticita' di cui all'art. 3, comma 2. In ogni caso, il
giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte
soccombente al pagamento, in favore della controparte, di
una somma equitativamente determinata, comunque non
superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di
motivi manifestamente infondati.
2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente
al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non
inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del
contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del
giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito
temerariamente in giudizio. Nelle controversie in materia
di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120
l'importo della sanzione pecuniaria puo' essere elevato
fino all'uno per cento del valore del contratto, ove
superiore al suddetto limite. Al gettito delle sanzioni
previste dal presente comma si applica l'art. 15 delle
norme di attuazione.".
 
Art. 42

Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo
amministrativo

1. All'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo.».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 16, commi 17 e 17-bis,
del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come
modificato dalla presente legge:
"17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
17-bis. Le disposizioni di cui a i commi 4, 6, 7, 8, 12
e 13 si applicano anche nel processo amministrativo.".
 
Art. 43
Disposizioni in tema di informatizzazione
del processo contabile

1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalita' informatiche e telematiche e i relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purche' sia garantita la riferibilita' soggettiva, l'integrita' dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformita' ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le relative regole tecniche e procedurali sono stabilite con i decreti di cui all'art. 20 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1.
3. Il pubblico ministero contabile puo' effettuare, secondo le regole stabilite con i decreti di cui al comma 1, le notificazioni previste dall'ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
"Codice dell'amministrazione digitale", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 16, 16-ter,
16-quater e 20-bis del citato decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179:
"Art. 16. - Biglietti di cancelleria, comunicazioni e
notificazioni per via telematica.
1. All'art. 136, primo comma, del codice di procedura
civile, le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.
2. All'art. 149-bis, secondo comma, del codice di
procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono
inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni».
3. All'art. 45 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono premesse le seguenti parole:
«Quando viene redatto su supporto cartaceo»;
b) al secondo comma le parole: «Esse contengono» sono
sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;
c) al secondo comma le parole: «ed il nome delle parti»
sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il
testo integrale del provvedimento comunicato»;
d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Quando
viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il
biglietto di cancelleria e' costituito dal messaggio di
posta elettronica certificata, formato ed inviato nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente
la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.».
4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le
notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate
esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta
elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o
comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni,
secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le
notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del
codice di procedura penale. La relazione di notificazione
e' redatta in forma automatica dai sistemi informatici in
dotazione alla cancelleria.
5. La notificazione o comunicazione che contiene dati
sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale
messa a disposizione, sul sito internet individuato
dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il
destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'art.
64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i
quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo
di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto
ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono
eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Le stesse modalita' si adottano nelle ipotesi di mancata
consegna del messaggio di posta elettronica certificata per
cause imputabili al destinatario.
7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio
personalmente la parte il cui indirizzo di posta
elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la
stessa puo' indicare l'indirizzo di posta elettronica
certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e
notificazioni relative al procedimento. In tale caso le
comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si
effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e
8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche
amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi
direttamente di propri dipendenti sono effettuate
esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica
comunicati a norma del comma 12.
8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma
4 per causa non imputabile al destinatario, nei
procedimenti civili si applicano l'art. 136, terzo comma, e
gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile
e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e
seguenti del codice di procedura penale.
9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano
efficacia:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a
cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori,
nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e
alle corti d'appello che, alla predetta data sono gia'
stati individuati dai decreti ministeriali previsti
dall'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di
cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti
dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data
di entrata in vigore del presente decreto non sono stati
individuati dai decreti ministeriali previsti dall'art. 51,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di
cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai
difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai
tribunali ed alle corti di appello;
c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le
notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del
codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai
tribunali e alle corti di appello;
d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli
uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti
d'appello.
10. Con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato,
il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine
degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia,
previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di
comunicazione, individuando:
a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle
corti di appello nei quali trovano applicazione le
disposizioni del presente articolo;
b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni
operano per le notificazioni a persona diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,
150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
11. I commi da 1 a 4 dell'art. 51 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
12. Al fine di favorire le comunicazioni e
notificazioni per via telematica alle pubbliche
amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero
della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo
di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le
comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal
Ministero della giustizia e' consultabile esclusivamente
dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni,
esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.
13. In caso di mancata comunicazione entro il termine
di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.
14. All'art. 40 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis e'
aggiunto, in fine, il seguente:
«1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di
dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati
in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la
notificazione al destinatario non si e' resa possibile per
causa a lui imputabile.».
15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware
e software presso gli uffici giudiziari nonche' per la
manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi
alla formazione del personale amministrativo e' autorizzata
la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e di euro
1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.
16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 28, comma 2, della legge 12
novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte
nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del
Ministero della giustizia.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
17-bis. Le disposizioni di cui a i commi 4, 6, 7, 8, 12
e 13 si applicano anche nel processo amministrativo."
"Art. 16-ter. - Pubblici elenchi per notificazioni e
comunicazioni.
1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della
notificazione e comunicazione degli atti in materia civile,
penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per
pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16,
comma 12, del presente decreto; dall'art. 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'art.
6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'
il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito
dal Ministero della giustizia."
"Art. 16-quater. - Modifiche alla legge 21 gennaio
1994, n. 53.
1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, dopo le parole: «all'art. 1»
sono inserite le seguenti: «effettuata a mezzo del servizio
postale»;
b) all'art. 3, comma 1, alinea, le parole: «di cui
all'art. 1 deve» sono sostituite dalle seguenti: «che
procede a norma dell'art. 2 deve»;
c) all'art. 3, il comma 3-bis e' abrogato;
d) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. La notificazione con modalita'
telematica si esegue a mezzo di posta elettronica
certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo'
essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di
posta elettronica certificata del notificante risultante da
pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un
documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre
copia informatica dell'atto formato su supporto analogico,
attestandone la conformita' all'originale a norma dell'art.
22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da
notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto
notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta
di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e,
per il destinatario, nel momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68.
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione:
"notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994".
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su
documento informatico separato, sottoscritto con firma
digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica
certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato
notificante;
b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del
consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione
sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito
la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione
sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui
l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto
indirizzo e' stato estratto;
g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di
procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio
giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.»;
e) all'art. 4, comma 1, le parole: «a mezzo posta
elettronica certificata, ovvero» sono soppresse;
f) all'art. 5, il comma 1 e' abrogato;
g) all'art. 6, comma 1, le parole: «la relazione di cui
all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «la relazione o
le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9»;
h) all'art. 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il
seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta
elettronica certificata.»;
i) all'art. 9, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con
modalita' telematiche dell'atto notificato a norma
dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto
analogico del messaggio di posta elettronica certificata,
dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di
avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti
informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma
1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
l) all'art. 10, comma 1, e' inserito, in fine, il
seguente periodo: «Quando l'atto e' notificato a norma
dell'art. 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo
precedente si provvede mediante sistemi telematici.».
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da
adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, si procede
all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del
Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano
efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.
3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano
alla giustizia amministrativa.
"Art. 20-bis. - Informatizzazione delle attivita' di
controllo e giurisdizionali della Corte dei conti.
1. Con decreto del Presidente della Corte dei conti
sono stabilite le regole tecniche ed operative per
l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nelle attivita' di controllo e nei giudizi
che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, in attuazione
dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinate,
in particolare, le modalita' per la tenuta informatica dei
registri previsti nell'ambito delle attivita'
giurisdizionali e di controllo preventivo di legittimita',
nonche' le regole e le modalita' di effettuazione delle
comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica
certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. Fino alla data fissata con il decreto, le
notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e
nelle forme previste dalle disposizioni vigenti.
3. Il decreto di cui al comma 1 acquista efficacia il
sessantesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. Dalla data di cui al comma 3 cessano di avere
efficacia le disposizioni di cui all'art. 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.".
 
Art. 44
Obbligatorieta' del deposito telematico
degli atti processuali

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalita' telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'.
2. All'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.».
c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall'art. 52, comma 1, lettera a), del presente decreto, e' aggiunto il seguente:
«9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 16-bis del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dalla presente legge:

"Art. 16-bis. - Obbligatorieta' del deposito telematico
degli atti processuali.
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal
30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di
volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito
degli atti processuali e dei documenti da parte dei
difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il
deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti
nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a
depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti
da esse nominati. Per difensori non si intendono i
dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni
per stare in giudizio personalmente.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del
codice di procedura civile la disposizione di cui al comma
1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui
inizia l'esecuzione.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui
al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti
e dei documenti da parte del curatore, del commissario
giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e
del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento
davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I
del codice di procedura civile, escluso il giudizio di
opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di
parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita'
telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il
presidente del tribunale puo' autorizzare il deposito di
cui al periodo precedente con modalita' non telematiche
quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta
ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1
al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.
5. Con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli
dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della
giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei
servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali nei
quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati
prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a
specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato
dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.
6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le
disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere
dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti,
aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro
della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita'
dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal
presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli
dell'ordine degli avvocati interessati.
7. Il deposito con modalita' telematiche si ha per
avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di
avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica
certificata del Ministero della giustizia. Il deposito e'
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta
consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e
si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, quarto e
quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il
messaggio di posta elettronica certificata eccede la
dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei
documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu'
messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e'
tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di
scadenza.
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo,
il giudice puo' autorizzare il deposito degli atti
processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono
con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici
del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice puo' ordinare il deposito di copia
cartacea di singoli atti e documenti per ragioni
specifiche.
9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di
atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice
nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei
fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel
presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive
della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il
consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore
ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita'
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche
degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente
ed attestare la conformita' delle copie estratte ai
corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le
copie analogiche ed informatiche, anche per immagine,
estratte dal fascicolo informatico e munite
dell'attestazione di conformita' a norma del presente
comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico
di un documento informatico deve essere prodotto mediante
processi e strumenti che assicurino che il documento
informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione
o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit
del documento informatico di origine. Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano agli atti
processuali che contengono provvedimenti giudiziali che
autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate
all'ordine del giudice.
9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti
civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi
alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e
dei documenti da parte dei difensori delle parti
precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con
modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo
stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei
documenti da parte dei soggetti nominati o delegati
dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le
modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e
i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con
uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il
Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine,
degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia,
previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di
comunicazione, puo' individuare le corti di appello nelle
quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati
prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a
specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato
dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito
telematico.".
 
Art. 45
Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di
sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della
sentenza.
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.»;
b) all'art. 133, secondo comma, le parole: «il dispositivo» sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza» (( ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325»; ))
c) all'art. 207, secondo comma, le parole: «che le sottoscrive» sono soppresse.
(( 1-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 111, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando le comparse sono depositate con modalita' telematiche, il presente comma non si applica»;
b) all'art. 137, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalita' telematiche, il presente comma non si applica». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 126, 133 e 207 del
Codice di procedura civile, come modificati dalla presente
legge:
"Art. 126. - Contenuto del processo verbale.
Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle
persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo
nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve
inoltre contenere la descrizione delle attivita' svolte e
delle rilevazioni fatte, nonche' le dichiarazioni ricevute.
Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se
vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge
non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo
verbale."

"Art. 133. - Pubblicazione e comunicazione della
sentenza.
La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella
cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla
sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque
giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale
della sentenza, ne da' notizia alle parti che si sono
costituite. La comunicazione non e' idonea a far decorrere
i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325."
"Art. 207. - Processo verbale dell'assunzione.
Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo
verbale sotto la direzione del giudice.
Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono
riportate in prima persona e sono lette al dichiarante.
Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare
le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del
testimone.".
Si riporta il testo degli articoli 111 e 137 del citato
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,come modificati
dalla presente legge:
"Art. 111. - Produzione delle comparse.
Le comparse debbono essere inserite nel fascicolo di
parte quattro giorni prima dell'udienza che il giudice
istruttore ha fissato per la discussione.
Il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano
nei fascicoli di parte comparse che non risultano
comunicate alle altre parti e di cui non gli sono
contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per
il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti il
collegio. Quando le comparse sono depositate con modalita'
telematiche, il presente comma non si applica.
L'inserzione tardiva delle comparse puo' essere
autorizzata dal presidente del tribunale per gravi ragioni
fino a due giorni prima dell'udienza.
Le comparse debbono essere scritte in carattere chiaro
e facilmente leggibile, altrimenti la parte puo' rifiutarsi
di riceverle e il cancelliere puo' non consentire che
s'inseriscano nel fascicolo."
"Art. 137. - Copie del ricorso e del controricorso.
Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col
controricorso almeno tre copie in carta libera di questi
atti e della sentenza o decisione impugnata. Quando il
ricorso o il controricorso sono depositati con modalita'
telematiche, il presente comma non si applica.
Se non sono depositate le copie di cui al comma
precedente, il cancelliere della corte provvede a farle
fare a spese della parte.
Una copia del ricorso o del controricorso e della
sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal
cancelliere al pubblico ministero.".
 
(( Art. 45-bis
Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di
comunicazioni e notificazioni con modalita' telematiche.
1. All'art. 125, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il difensore deve altresi' indicare il proprio numero di fax».
2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 16-ter:
1) al comma 1, le parole: «dall'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa»;
b) dopo l'art. 16-sexies e' inserito il seguente:
«Art. 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalita' telematiche). - 1. La disposizione dell'art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».
3. All'art. 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che puo' essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax e' eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax».
4. All'art. 13, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, le parole: «Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'art. 125, primo comma, del codice di procedura civile». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 125 del Codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 125. - Contenuto e sottoscrizione degli atti di
parte.
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione,
il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto
debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti,
l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o
l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da
notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se
essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore
che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve,
altresi', indicare il proprio numero di fax.
La procura al difensore dell'attore puo' essere
rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto,
purche' anteriormente alla costituzione della parte
rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica
quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta
dal difensore munito di mandato speciale.".
Si riporta il testo dell'art. 16-ter del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 16-ter. - Pubblici elenchi per notificazioni e
comunicazioni.
1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della
notificazione e comunicazione degli atti in materia civile,
penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per
pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16,
comma 12, del presente decreto; dall'art. 16, comma 6, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'art.
6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'
il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito
dal Ministero della giustizia.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
alla giustizia amministrativa.".
Si riporta il testo dell'art. 136, comma 1,
dell'Allegato 1 al citato decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, come sostituito dal decreto in oggetto, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 136 - Disposizioni sulle comunicazioni e sui
depositi informatici.
1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto
difensivo un recapito di fax, che puo' essere anche diverso
da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax
e' eseguita esclusivamente qualora sia impossibile
effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta
elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per
mancato funzionamento del sistema informatico della
giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare
alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del
recapito di fax.".
Si riporta il testo dell'art. 13, comma 3-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia", come
modificato dalla presente legge:
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero
di fax ai sensi dell'art. 125, primo comma, del codice di
procedura civile e il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale
nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo
tributario, nel ricorso il contributo unificato e'
aumentato della meta'.".
 
Art. 46
Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53

1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata» sono soppresse;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»;
b) all'art. 3-bis, comma 5, la lettera b) e' soppressa;
c) all'art. 7 dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;
(( c-bis) all'art. 9, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis»; ))

d) all'art. 10, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Quando l'atto e' notificato a norma dell'art. 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto.».
2. All'art. 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 1, 3-bis, 7, 9 e 10
della legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante "Facolta' di
notificazioni di atti civili, amministrativi e
stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali", come
modificati dalla presente legge:
"Art.1.
1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di
procura alle liti a norma dell'art. 83 del codice di
procedura civile e della autorizzazione del consiglio
dell'ordine nel cui albo e' iscritto a norma dell'art. 7
della presente legge, puo' eseguire la notificazione di
atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a
mezzo del servizio postale, secondo le modalita' previste
dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorita'
giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita
personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al
periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione
del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in
materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere
eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.
Art. 3-bis.
1. La notificazione con modalita' telematica si esegue
a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo
risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. La notificazione puo' essere
eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta
elettronica certificata del notificante risultante da
pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un
documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre
copia informatica dell'atto formato su supporto analogico,
attestandone la conformita' all'originale a norma dell'art.
22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da
notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto
notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta
di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e,
per il destinatario, nel momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68.
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione:
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su
documento informatico separato, sottoscritto con firma
digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica
certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato
notificante;
b) (Soppressa).
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione
sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito
la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione
sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui
l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto
indirizzo e' stato estratto;
g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di
procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio
giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo."
"Art. 7.
1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende
avvalersi delle facolta' previste dalla presente legge,
deve essere previamente autorizzato dal consiglio
dell'ordine nel cui albo e' iscritto; tale autorizzazione
potra' essere concessa esclusivamente agli avvocati o
procuratori legali che non abbiano procedimenti
disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la
sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio
professionale o altra piu' grave sanzione e dovra' essere
prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette
sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione
di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il
consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga
motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio
delle facolta' previste dalla presente legge.
2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in
camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, e'
impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel
termine di dieci giorni solo per motivi di legittimita' ed
e' immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua
eventuale impugnazione.
3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o
il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il
registro di cui all'art. 8, sul quale vengono annotati il
provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del
medesimo.
4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati
ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi
piu' ampi.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta
elettronica certificata."
"Art. 9.
1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota
sull'originale del provvedimento dell'avvenuta
notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione,
ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile e
dell'art. 123 delle disposizioni per l'attuazione,
transitorie e di coordinamento del codice di procedura
civile, il notificante provvede, contestualmente alla
notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il
cancelliere del giudice che ha pronunciato il
provvedimento.
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con
modalita' telematiche dell'atto notificato a norma
dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto
analogico del messaggio di posta elettronica certificata,
dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di
avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti
informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma
1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire
prova della notificazione e non sia possibile fornirla con
modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis."
"Art. 10.
1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge
e' apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella
relativa procedura, apposita marca, il cui modello e
importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e
giustizia. Quando l'atto e' notificato a norma dell'art.
3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo
precedente non e' dovuto.
2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma
1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo,
con le stesse modalita' e procedure, in quanto
applicabili.".
Per il riferimento al testo dell'art. 16-quater del
citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
vedasi in note all'art. 43.
 
Art. 47

Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata
della pubblica amministrazione

1. All'art. 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014».
Riferimenti normativi

Per il riferimento al testo dell'art. 16, comma 12, del
citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
vedasi nelle note all'art. 43.
 
Art. 48
Vendita delle cose mobili pignorate con modalita' telematiche

1. All'art. 530 del codice di procedura civile, il sesto comma e' sostituito dal seguente:
«Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'art. 532, nonche' il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 530 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 530. Provvedimento per l'assegnazione o per
l'autorizzazione della vendita.
Sulla istanza di cui all'articolo precedente il giudice
dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle
parti.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa
l'assegnazione e circa il tempo e le modalita' della
vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le
opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute
dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione
dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le
decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione
o la vendita.
Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma
dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla
presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione
provvedera' con decreto per l'assegnazione o la vendita;
altrimenti provvedera' a norma dei commi precedenti, ma
saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel
termine previsto dal secondo comma dell'art. 525.
Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento
della cauzione, la presentazione delle offerte, lo
svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi
dell'art. 532, nonche' il pagamento del prezzo, siano
effettuati con modalita' telematiche, salvo che le stesse
siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per
il sollecito svolgimento della procedura.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione puo' disporre
che sia effettuata la pubblicita' prevista dall'art. 490,
secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine per la presentazione delle offerte o della data
dell'incanto.".
 
Art. 49
Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario
e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo
unificato.
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 16, comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «atto difensivo» sono aggiunte le seguenti: «; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.»;
b) all'art. 17, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.».
2. All'art. 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e' depositato presso l'ufficio.».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante "Disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413", come modificati dalla presente legge:
"Art. 16. - Comunicazioni e notificazioni.
1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della
segreteria della commissione tributaria consegnato alle
parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito
a mezzo del servizio postale in plico senza busta
raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'avviso. Le comunicazioni all'ufficio del
Ministero delle finanze ed all'ente locale possono essere
fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare,
uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per
ricevuta, e' restituito alla segreteria della commissione
tributaria. La segreteria puo' anche richiedere la
notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario
o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.
1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante
l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi
dell'art. 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo
di posta elettronica certificata del difensore o delle
parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo;
nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio
personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica
certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa puo'
indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le
comunicazioni.
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli
articoli 137 e seguenti del c.p.c., salvo quanto disposto
dall' art. 17.
3. Le notificazioni possono essere fatte anche
direttamente a mezzo del servizio postale mediante
spedizione dell' atto in plico senza busta raccomandato con
avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze
ed all' ente locale mediante consegna dell'atto
all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
4. L' ufficio del Ministero delle finanze e l' ente
locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del
messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione
finanziaria, con l' osservanza delle disposizioni di cui al
comma 2.
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del
servizio postale si considera fatta nella data della
spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione
o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e'
ricevuto."
"Art. 17. - Luogo delle comunicazioni e notificazioni.
1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte,
salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o,
in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla
parte all' atto della sua costituzione in giudizio. Le
variazioni del domicilio o della residenza o della sede
hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui
sia stata notificata alla segreteria della commissione e
alle parti costituite la denuncia di variazione.
2. L'indicazione della residenza o della sede e l'
elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi
gradi del processo.
3. Se mancano l'elezione di domicilio o la
dichiarazione della residenza o della sede nel territorio
dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la
notificazione o la comunicazione degli atti non e'
possibile, questi sono comunicati o notificati presso la
segreteria della commissione.
3-bis. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna
del messaggio di posta elettronica certificata per cause
imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite
esclusivamente mediante deposito in segreteria della
Commissione tributaria.".
Si riporta il testo dell'art. 248 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 248. - Invito al pagamento.
1. Nei casi di cui all'art. 16, entro trenta giorni dal
deposito dell'atto cui si collega il pagamento o
l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla
parte, ai sensi dell'art. 137 del codice di procedura
civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale
risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il
corrispondente scaglione dell'art. 13, con espressa
avvertenza che si procedera' ad iscrizione a ruolo, con
addebito degli interessi al saggio legale, in caso di
mancato pagamento entro un mese.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 367, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a
cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica
certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata
elezione di domicilio, e' depositato presso l'ufficio.
3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalita'
per il pagamento ed e' richiesto al debitore di depositare
la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto
pagamento.".
 
Art. 50
Ufficio per il processo

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'art. 16-septies e' inserito il seguente:
«Art. 16-octies (Ufficio per il processo). - 1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un piu' efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate "ufficio per il processo", mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale (( dei laureati )) a norma dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresi' parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
(( 1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonche' i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari. ))
(( 2. All'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «i tribunali ordinari,» sono inserite le seguenti: «gli uffici requirenti di primo e secondo grado,»;
2) il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresi' titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 37, comma 11, del citato
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 :
"11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione in
quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma
10, primo periodo, per essere destinate, in via
prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura
ordinaria, nonche', per il solo anno 2014, nella
prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici
giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato
il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma
dell'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da
completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa
di 15 milioni di euro. La titolarita' del relativo progetto
formativo e' assegnata al Ministero della giustizia. A
decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di
euro del predetto importo e' destinata all'incentivazione
del personale amministrativo appartenente agli uffici
giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al
comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art.
9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici
giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo
periodo, e' effettuata al netto delle risorse utilizzate
per le assunzioni del personale di magistratura
ordinaria.".
Si riporta il testo dell'art. 73 del citato
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 73. - Formazione presso gli uffici giudiziari.
1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso
di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di
onorabilita' di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera
g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano
riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto
costituzionale, diritto privato, diritto processuale
civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto
processuale penale, diritto del lavoro e diritto
amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un
periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di
appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di
primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di
sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata
complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi
requisiti, possono accedere a un periodo di formazione
teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il
Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che
consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La
Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e
delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage
formativo e disciplinano le sue modalita' di svolgimento
presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la
Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano.
2. Quando non e' possibile avviare al periodo di
formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui
al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore
eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
periodo si attribuisce preferenza ai corsi di
perfezionamento in materie giuridiche successivi alla
laurea.
3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma
1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con
allegata documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo'
essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione,
di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze
dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il
Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e
la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi
Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie.
4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato
che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando e'
necessario assicurare la continuita' della formazione, a un
magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi
assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle
ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi
affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della
giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni
strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi
informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria
assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e'
autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.
Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione
il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo
ammesso allo stage al fine di garantire la continuita'
dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di
magistrato formatore e' considerata ai fini della
valutazione di professionalita' di cui all'art. 11, comma
2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche'
ai fini del conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato
formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei
laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa
non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui
al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n.
186, e successive modificazioni, ne' ai fini del
conferimento delle funzioni di cui all'art. 6, quinto
comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non
spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo
svolgimento dell'attivita' formativa.
5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto
la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli
obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati,
alle informazioni e alle notizie acquisite durante il
periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto
su quanto appreso in ragione della loro attivita' e
astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
ai corsi di formazione decentrata organizzati per i
magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione
decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con
cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono
indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
superiore della magistratura. I laureati ammessi a
partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali
Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo
stage e' condotta in collaborazione con i consigli
dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di
specializzazione per le professioni legali, secondo le
modalita' individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli
stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla
pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le
professioni legali.
6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli
processuali, partecipano alle udienze del processo, anche
non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli;
non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai
procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di
interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i
fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato
presso il quale svolgono il tirocinio.
7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare
attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si
svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle
fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei
procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato
formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico
professionale.
8. Lo svolgimento dello stage non da diritto ad alcun
compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di
lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali
e assicurativi.
8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi
del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura
non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti
della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di
natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di
cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle
risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 7, lettera b),
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i
requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui
al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni
erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio
universitario, nonche' i termini e le modalita' di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica
9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento dal
capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato
formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il
venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai
possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita'
dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria,
nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine
giudiziario.
10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad
altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di
notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di
specializzazione per le professioni legali, purche' con
modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata
formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per
l'accesso alla professione forense non impedisce
all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di
esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato
formatore.
11. Il magistrato formatore redige, al termine dello
stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
la trasmette al capo dell'ufficio.
11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a
norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni. Costituisce, altresi', titolo idoneo per
l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo
svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi
presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i
requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato
l'esito positivo del tirocinio.
12. ".
13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di
notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente
articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del
compimento del periodo di tirocinio professionale ed e'
valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza
dei corsi della scuola di specializzazione per le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche
intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di
preferenza a parita' di merito, a norma dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della
giustizia, dall'amministrazione della giustizia
amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i
concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato
l'esito positivo del periodo di formazione costituisce
titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito.
15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di
preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e
a vice procuratore onorario.
16. All'art. 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage
presso gli uffici giudiziari.».
17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni
caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche
mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla
base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli
uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo.
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente
articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'art.
37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono
tenere conto delle domande presentate dai soggetti in
possesso dei requisiti di cui al comma 1.
19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici
della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del
comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
presso gli uffici della Giustizia ordinaria.
20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere
presentata prima del decorso del termine di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.".
 
(( Art. 50-bis
Modifiche all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
1. Dopo il comma 8 dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonche' i termini e le modalita' di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica». ))

Riferimenti normativi

Per il riferimento al testo dell'art. 73 del citato
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, vedasi
nelle note all'art. 50.
 
Art. 51

Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via
telematica

1. All'art. 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno (( quattro )) ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.».
2. All'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, (( al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni: ))
(( a) le parole: «di cui ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «con modalita' telematiche»; ))
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».
Riferimenti normativi

Per il riferimento al testo dell'art. 16-bis del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, vedasi
nelle note all'art. 44.
 
Art. 52
Poteri di autentica dei difensori
e degli ausiliari del giudice

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 16-bis dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma, equivalgono all'originale. (( Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. )) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;
b) dopo l'art. 16-quinquies e' inserito il seguente:
«Art. 16-sexies (Domicilio digitale). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalita' puo' procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
b) all'art. 268, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
c) all'art. 269, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.».
Riferimenti normativi

Per il riferimento al testo dell'art. 16-bis del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, vedasi
nelle note all'art. 44.
Si riporta il testo degli articoli 40, 268 e 269 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, come modificati dalla presente legge:
"Art. 40. - Determinazione di nuovi supporti e degli
importi.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi
tecnologici, il diritto di copia e il diritto di
certificato e ne sono individuati gli importi sulla base
dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei
diritti.
1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del
diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato
in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di
quello previsto per il rilascio di copia in formato
elettronico.
1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di
dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati
in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la
notificazione al destinatario non si e' resa possibile per
causa a lui imputabile.
1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di
conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal
fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e'
dovuto nei casi previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.".
"Art. 268. - Diritto di copia autentica.
1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti e'
dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella,
contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.
1-bis. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei
casi previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."
"Art. 269. - Diritto di copia su supporto diverso da
quello cartaceo.
1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto
diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto
forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella,
contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.
1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di
conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal
fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad
accedervi.".
 
Art. 53
Norma di copertura finanziaria

1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'art. 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'art. 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 37» sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;
b) all'art. 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 85» sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;
c) all'art. 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206» sono sostituite dalle seguenti: «euro 237»;
d) all'art. 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450» sono sostituite dalle seguenti: «euro 518»;
e) all'art. 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660» sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;
f) all'art. 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;
g) all'art. 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;
h) all'art. 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 168.»;
i) all'art. 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite dalle seguenti: «euro 851».
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate (( di cui al presente capo )) e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 13. - Importi.
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro,
nonche' per i processi per controversie di previdenza e
assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'art. 9,
comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'art. 711 del
codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui
all'art. 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di
procedura civile, e per i processi contenziosi di cui
all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di
valore indeterminabile;
e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro
520.000.
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato
della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato
per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.
1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni
specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003,
n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato
di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma
1-bis.
1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e'
respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 278. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 168.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'art. 10, comma
6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione,
oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari
all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti
giudiziari.
3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi
speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento e per le controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis. Ai
fini del contributo dovuto, il valore dei processi di
sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei
canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di
citazione per la convalida e quello dei processi di finita
locazione si determina in base all'ammontare del canone per
ogni anno.
3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
numero di fax ai sensi dell'art. 125, primo comma, del
codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale
nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo
tributario, nel ricorso il contributo unificato e'
aumentato della meta'.
4.
5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
contributo dovuto e' pari a euro 851.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'art. 14, il
processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis
dell'art. 14, il processo si presume del valore indicato al
comma 6-quater, lettera f).
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli
aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza
del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e'
dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'art. 25
della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di
accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva
2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico
impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato
comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo
V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche'
da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto e' di euro 1.800;
d) per i ricorsi di cui all'art. 119, comma 1, lettere
a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e'
di euro 2.000 quando il valore della controversia e' pari o
inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso
tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto e' di
euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a
1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'art. 14, il
contributo dovuto e' di euro 6.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente,
il contributo dovuto e' di euro 650.
6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il
difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
dell' art. 136 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel
ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti
contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente,
anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e
anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini
predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in
giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per
ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al
bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale
proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e
regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti
importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro
2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro
2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie
di valore indeterminabile;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a
euro 200.000.".
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 12, della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.".
 
Art. 54
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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