Gazzetta n. 190 del 18 agosto 2014 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2014 |
Autorizzazione a bandire concorsi ex articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le esigenze della Corte dei conti e dell'Avvocatura generale dello Stato, per il triennio 2014/2016. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 1, comma 355, che prevede, tra l'altro, un reclutamento speciale per i magistrati contabili per una spesa a regime pari ad 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014); Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 66, che disciplina il turn over delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001; Visto l'art. 66, comma 11, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il quale dispone che i limiti assunzionali, previsti dai commi 3, 7 e 9 dello stesso articolo, si applicano anche alle assunzioni del personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di «Reclutamento del personale» e, in particolare, il comma 4, secondo cui le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo stesso art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, sempre al comma 4, subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, con organico superiore alle 200 unita', all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il comma 7, dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui «Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, in base al quale le amministrazioni dello Stato, prima di dare avvio a nuove procedure concorsuali, devono verificare l'avvenuta immissione in ruolo di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate dal 1° gennaio 2007, nonche' dell'assenza di idonei collocati nelle medesime; Visto l'art. 4, comma 3-quinquies, del predetto decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici; Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale; Vista la nota del Segretariato generale della Corte dei conti, del 7 novembre 2013, n. 1207, nella quale si comunica che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, non sussistono vincitori ancora da assumere ne' idonei in graduatorie vigenti per le qualifiche corrispondenti a quella oggetto della procedura concorsuale richiesta; Vista la nota del Segretariato generale della Corte dei conti, del 30 gennaio 2014, n. 179, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali a tempo indeterminato, per il triennio 2014-2016 per il reclutamento di: a) personale della magistratura per complessive n. 18 unita' di referendari, di cui numero 13 unita' a valere sulle risorse finanziarie derivanti dal regime del turn over definito dall'art. 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, e numero 5 unita' finanziate con le risorse, previste dall'art. 1, comma 355, della stessa legge n. 244 del 2007, destinate al reclutamento speciale dei magistrati contabili la cui autorizzazione ad assumere, limitatamente alle predette 5 unita', e' gia' insita nella medesima legge; b) numero 9 assistenti amministrativi, posizione economica F3; Ritenuto in attesa dell'avvio dei concorsi unici di cui al citato art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, di autorizzare le procedure concorsuali solo per i referendari; Vista la nota dell'Avvocatura generale dello Stato del 13 febbraio 2014 n. 66444P, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali nel triennio 2014-2016 per il reclutamento di numero 3 procuratori dello Stato, con la precisazione che i vincitori e gli idonei del concorso precedente hanno preso servizio il 1° marzo scorso con esaurimento della relativa graduatoria di merito; Visto il regime assunzionale vigente, ferma restando, anche dopo l'autorizzazione a bandire, la necessita' della preventiva autorizzazione ad assumere, a conclusione delle procedure concorsuali autorizzate, con esclusione delle 5 unita' di referendario a valere sulle risorse dell'art. 1, comma 355, della stessa legge n. 244 del 2007; Tenuto conto che la compatibilita' delle richieste pervenute e' stata valutata con esito favorevole rispetto al predetto regime delle assunzioni, nonche' rispetto alle dotazioni organiche vigenti; Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione on.le dott.ssa Maria Anna Madia;
Decreta:
Art. 1
1. La Corte dei conti e' autorizzata, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, nel triennio 2014-2016, le procedure di reclutamento per complessive n. 18 unita' di referendari, di cui numero 13 unita' a valere sulle risorse finanziarie derivanti dal regime del turn over definito dall'art. 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, e numero 5 unita' finanziate, a valere sulle risorse previste dall'art. 1, comma 355, della stessa legge n. 244 del 2007, come da tabella allegata che e' parte integrante del presente decreto.
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
1. L'Avvocatura generale dello Stato e' autorizzata, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, nel triennio 2014-2016, procedure di reclutamento per numero 3 procuratori dello Stato a valere sulle risorse finanziarie derivanti dal regime del turn over definito dall'art. 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, come da tabella allegata che e' parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 2014
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, Reg.ne - Prev. n. 2012
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