Gazzetta n. 190 del 18 agosto 2014 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 5 agosto 2014
Criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito della procedura di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo n. 209 del 2005, in attuazione dell'articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27. (Provvedimento n. 18).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982 n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal D.P.R. 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 recante «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il Regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private;
Visto il Regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre 2008, concernente la tenuta dei registri assicurativi di cui all'art. 101 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private;
Considerato che la legge 24 marzo 2012, n. 27, all'art. 29 (Efficienza produttiva del risarcimento diretto) attribuisce all'IVASS il potere di individuare un criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie, nonche' il potere di stabilire annualmente il limite delle stesse;
Considerato che il suddetto criterio e' individuato al fine di incentivare l'efficienza produttiva delle imprese assicurative e in particolare di controllare i costi dei rimborsi e di individuare le frodi;
Considerata la comunicazione interpretativa del 2 febbraio 2000 della Commissione Europea in materia di libera prestazione di servizi e interesse generale nel settore delle assicurazioni;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Provvedimento si intendono per:
a) «CARD»: la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
b) «CARD-CID»: la parte seconda della CARD per l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli e alle cose trasportate di proprieta' dei conducenti o dei proprietari dei veicoli;
c) «CARD-CTT»: la parte terza della CARD per l'esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati e alle cose di proprieta' dei terzi trasportati;
d) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
e) «impresa»: la societa' autorizzata ad esercitare l'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile autoveicoli, con i limiti di cui all'art. 150, comma 2 del decreto;
f) «forfait»: costo medio del danno stabilito dal Comitato tecnico;
g) «impresa debitrice»: l'impresa di assicurazione per la quale i danni provocati, in tutto o in parte, dai propri assicurati sono risarciti da altre imprese per suo conto;
h) «impresa gestionaria»: l'impresa di assicurazione che effettua un risarcimento per conto dell'impresa debitrice;
i) «IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
j) «partita di danno»: l'insieme dei danni afferenti il medesimo danneggiato o assicurato o trattati nell'ambito della medesima tipologia di gestione;
k) «risarcimento diretto»: la procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) «sinistri CARD»: i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa di assicurazione in qualita' di impresa gestionaria per conto delle debitrici. Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009;
m) «sinistri CARD-CID»: i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa di assicurazione in qualita' di impresa gestionaria per conto delle debitrici, rientranti nella gestione CARD-CID;
n) «sinistri CARD-CTT»: i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa di assicurazione in qualita' di impresa gestionaria per conto delle debitrici, rientranti nella gestione CARD-CTT;
o) «Stanza di compensazione»: il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla CARD di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Oggetto del Provvedimento

1. Il Provvedimento disciplina il criterio di calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie e stabilisce il limite alle stesse, in attuazione dell'art. 29, commi 1 e 2 della legge del 24 marzo 2012, n. 27, nell'ambito della procedura di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 
Art. 3

Criterio di calcolo per la determinazione
delle compensazioni CARD-CID

1. Le compensazioni per la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente e alle cose trasportate di proprieta' del conducente o del proprietario del veicolo, sono effettuate nel corso dell'esercizio sulla base di un costo medio unico determinato annualmente. Il costo medio unico e' calcolato sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell'esercizio precedente per i sinistri rientranti nell'ambito della CARD-CID in base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione, per le seguenti grandi tipologie di veicolo:
a) «ciclomotori e motocicli»;
b) «veicoli diversi da ciclomotori e motocicli».
Limitatamente ai danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate le compensazioni sono differenziate, con riferimento a ciascuna grande tipologia di veicolo, in tre macroaree territorialmente omogenee.
2. Le imprese che nell'esercizio hanno emesso premi in misura superiore alle soglie individuate ai sensi dell'art. 5, per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» o per la macroclasse «veicoli diversi da ciclomotori e motocicli», integrano le compensazioni di cui al comma 1 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni determinati, secondo le modalita' descritte nell'allegato 1 in base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione.
3. I valori degli incentivi e delle penalizzazioni sono calcolati, con riferimento a ciascuna generazione, in funzione dei costi medi differenziati per le grandi tipologie di veicolo e le macroaee territoriali di cui al comma 1, nonche' in funzione della dinamica temporale dei costi e della velocita' di liquidazione sinistri differenziata per le grandi tipologie di veicolo di cui al comma 1. Sono considerate nell'ambito di ciascuna macroclasse le sole imprese che superano la corrispondente soglia di cui al comma 2.
4. La Stanza di compensazione, alla chiusura dell'esercizio, determina i valori degli incentivi e delle penalizzazioni tenuto conto dei limiti stabiliti dall'IVASS ai sensi dell'art. 5, comma 1.
 
Art. 4

Criterio di calcolo per la determinazione
delle compensazioni CARD-CTT

1. Le compensazioni per la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni alla persona del terzo trasportato e alle cose di sua proprieta' sono effettuate attraverso rimborsi basati sul valore dell'importo risarcito che puo' essere gravato da una franchigia, assoluta e/o percentuale.
2. Le compensazioni di cui al comma 1 sono determinate distintamente per le seguenti grandi tipologie di veicolo:
a) ciclomotori e motocicli;
b) veicoli diversi da ciclomotori e motocicli.
 
Art. 5

Fissazione dei limiti per il calcolo delle compensazioni

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'art. 3, l'IVASS in relazione alla CARD-CID fissa per la generazione di riferimento, sulla base dell'andamento effettivo dei costi e dell'esperienza maturata, le soglie minime dei premi raccolti, la misura dei percentili utilizzati per la determinazione dell'importo minimo e di quello massimo dei sinistri da includere nell'algoritmo di calcolo, nonche' i valori massimi dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni adottati per la determinazione dei relativi importi.
2. L'IVASS rende noti, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con Provvedimento pubblicato sul proprio sito internet, i valori di cui al comma 1.
3. Nel medesimo Provvedimento sono comunicati il livello degli importi minimi e massimi dei sinistri da includere nell'algoritmo di calcolo degli incentivi o penalizzazioni dell'anno di generazione in corso, determinato secondo le modalita' descritte nell'allegato 1.
 
Art. 6
Tenuta dei registri assicurativi e del modulo di sviluppo sinistri
per le imprese con sede legale in altri Stati membri.

1. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto sono tenute alla compilazione:
a) per le sole partite di danno CARD, dei registri dei sinistri di cui agli articoli da 22 a 26 del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008, secondo le modalita' previste dal regolamento stesso;
b) del modulo 29A.2-SINISTRI CARD e dell'allegato 1 al modulo 29A.2, di cui al Regolamento n. 22 del 4 aprile 2008, secondo le modalita' previste dal regolamento stesso.
2. Le imprese assicurano il raccordo tra le totalizzazioni dei registri assicurativi di cui al comma 1, lettera a) e gli importi indicati nel modulo di cui al comma 1, lettera b), secondo le istruzioni dettate nell'allegato 1, lettera C, del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008. Le imprese conservano evidenza degli elementi che determinano gli eventuali disallineamenti.
3. Le imprese operanti in regime di stabilimento conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la propria sede in Italia.
4. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'art. 25 del decreto.
 
Art. 7

Informazioni sui sinistri di tipologia di gestione CARD

1. Ai fini della fissazione dei limiti di cui all'art. 5, le imprese trasmettono all'IVASS i dati sui sinistri CARD, secondo gli schemi e le relative istruzioni di compilazione e trasmissione riportati negli allegati 2 e 3. L'invio dell'informativa richiesta avviene entro i termini previsti per la trasmissione delle anticipazioni dei dati del bilancio individuale delle imprese assicurative. Le imprese con sede legale in altri Stati membri provvedono nei medesimi termini alla trasmissione dei dati richiesti.
2. Le imprese che, a seguito di operazioni straordinarie di fusione o trasferimento totale o parziale di portafoglio, hanno acquisito portafogli che hanno dato luogo a sinistri CARD, forniscono le informazioni con riferimento ai sinistri e ai relativi risarcimenti come se gli effetti dell'operazione straordinaria fossero sempre esistiti.
3. Nei medesimi termini e con le medesime finalita' di cui al comma 1, le imprese redigono una relazione nella quale sono illustrate le modalita' operative seguite per l'elaborazione dei dati e riferiscono in merito all'analisi svolta per verificare che le differenze riscontrate, rispetto ai dati contenuti nella modulistica di vigilanza, siano giustificate dalle differenti modalita' di rilevazione delle voci di costo. Nel documento sono, inoltre, fornite adeguate motivazioni in merito a ogni altro eventuale disallineamento rispetto alla modulistica di vigilanza o, per le imprese con sede legale in altri Stati membri, al modulo di cui all'art. 6 comma 1, lettera b).
4. La relazione di cui al comma 3 e' sottoscritta, per le imprese di assicurazione autorizzate in Italia, dal responsabile dell'impresa e dall'attuario incaricato ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto.
5. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono alla procedura di risaricimento diretto, comunicano all'IVASS il nominativo di un responsabile ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, entro dieci giorni dalla nomina e comunque entro un mese dall'entrata in vigore del presente Provvedimento.
6. Le imprese conservano presso la propria sede in Italia la relazione di cui al comma 3 comprensiva degli elaborati tecnici utilizzati per la redazione della stessa. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano la relazione presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri.
 
Art. 8

Modifiche al Regolamento ISVAP n. 22
del 4 aprile del 2008

1. Le istruzioni relative all'allegato 1 al Modulo 17 del ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri (ramo 10), di cui all'allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile del 2008, sono modificate come segue:
a) con riferimento alla voce 87, di seguito alla frase «La voce accoglie altresi' i rimborsi spese costituiti dalle penalita' che all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD sono attribuite all'impresa» e' aggiunto «e gli incentivi contabilizzati, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID.»;
b) con riferimento alla voce 88, di seguito alla frase «le altre penalita' previste dalla CARD» e' aggiunto «e le penalizzazioni contabilizzate, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID.».
 
Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente Provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Roma, 5 agosto 2014

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
Visco
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone