Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 6 agosto 2014 |
Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), del contributo dovuto per l'anno 2014 dalle imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, e, in particolare, gli articoli 335, riguardante la nuova disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, e 354 recante abrogazioni e norme transitorie; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 giugno 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2013, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2013; Visto il regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 concernente la procedura di accesso all'attivita' assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione di cui al titolo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto il provvedimento dell'ISVAP n. 3025 del 30 novembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012 con il quale e' stata determinata l'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione nella misura del 4,7 per cento da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2013, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012 che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e in particolare il comma 3 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal capo II del titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private); Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2014 nella misura e con le modalita' di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS; Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014 che evidenzia spese di funzionamento per il 2014, pari a euro 64.394.099,81; Vista la comunicazione del 20 maggio 2014, n. 51-14-000740, con la quale l'IVASS comunica che il direttorio integrato ha individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2014, relativamente al contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nell'importo di euro 44.865.103,82, ha reso nota la stima dell'ammontare dei premi incassati nell'anno 2013 rispettivamente, dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e l'attivita' di sola riassicurazione e ha proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza per l'esercizio 2014, a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione nazionali, delle rappresentanze di imprese di assicurazione e riassicurazione extraeuropee, che operano nel territorio della Repubblica, nella misura unica dello 0,41 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2013;
Decreta:
Art. 1 Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2014 all'IVASS
1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2014 all'IVASS, ai sensi dell'art. 335, commi da 2 a 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attivita' di riassicurazione, e' stabilito nella misura unica dello 0,41 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2013 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonche' della riassicurazione. 2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2013 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP del 30 novembre 2012, n. 3025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012 in misura pari al 4,7 per cento dei predetti premi.
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| Art. 2 Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2014
1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2014, di cui all'art. 1, e' versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, nonche' dalle imprese di riassicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede legale in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'art. 335 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
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| Art. 3
Comunicazione dell'importo dovuto, delle modalita' di versamento e della banca incaricata della riscossione
1. Le imprese versano il contributo di vigilanza per l'anno 2014, di cui all'art. 1, sulla base di apposita comunicazione inviata dall'IVASS contenente l'importo dovuto, le modalita' di versamento e la banca incaricata della riscossione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 2014
Il Ministro: Padoan
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