Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2014 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 5 agosto 2014
Adeguamento all'inflazione dell'importo della quota di garanzia ai sensi dell'art. 66 sexies, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 81 del regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, concernente l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 19).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni ed, in particolare, l'art. 66 sexies, comma 4, il quale dispone che l'importo della quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione e' aumentato annualmente in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento e che l'IVASS comunica con provvedimento la misura dell'incremento;
Visto il regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, concernente l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni ed, in particolare, l'art. 81;
Visti i provvedimenti ISVAP n. 2833 del 14 settembre 2010 e n. 3031 del 19 dicembre 2012;
Vista la comunicazione 2013/C 208/06 della Commissione Europea riguardante l'adeguamento all'inflazione degli importi stabiliti all'art. 40, paragrafo 2, della direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonche' delle direttive 98/78/Ce e 2002/83/CE, che fissa l'importo della quota di garanzia in 3.600.000 euro;

A d o t t a
il seguente provvedimento

Art. 1

Adeguamento dell'importo della quota di garanzia dell'impresa di
riassicurazione

1. L'importo minimo della quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione fissato dall'art. 66-sexies, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in euro 3.000.000, ed elevato, da ultimo dal Provvedimento ISVAP n. 3031 del 19 dicembre 2012 ad euro 3.400.000, e' aumentato ad euro 3.600.000, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.
 
Art. 2
Entrata in vigore

1. Le imprese si adeguano alle disposizioni del presente provvedimento a decorrere dal 31 dicembre 2014.
 
Art. 3
Pubblicazione

1. Il presente Provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Roma, 5 agosto 2014

p. il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
Visco
 
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