Gazzetta n. 186 del 12 agosto 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2014, n. 112
Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, recante modifiche alla direttiva 99/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, il Titolo III della Parte Quinta;
Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi - Convenzione MARPOL 73/78, ratificata e resa esecutiva con legge 29 settembre 1980, n. 662;
Visto il Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione MARPOL 73/78, con Allegato VI ed Appendici, ratificato con legge 6 febbraio 2006, n. 57;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2014;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 12 giugno 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al titolo III della Parte Quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

1. All'articolo 292, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 1), le parole: "a NC 2710 1969" sono sostituite dalle seguenti: "a NC 2710 1968, 2710 2031, 2710 2035, 2710 2039";
b) alla lettera b), numero 1), le parole: "NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1945 o 2710 1949" sono sostituite dalle seguenti: "NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1947, 2710 1948, 2710 2017, 2710 2019";
c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per la qualita' "DMB" alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;";
d) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per le qualita' "DMX", "DMA" e "DMZ" alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;";
e) la lettera t) e' sostituita dalla seguente:
"t) metodo di riduzione delle emissioni: qualsiasi apparecchiatura, apparato, dispositivo o materiale da installare su una nave o qualsiasi procedura, metodo o combustibile alternativo, utilizzato in alternativa ai combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti all'articolo 295, che sia verificabile, quantificabile ed applicabile.".
2. All'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 2, 3, 4, 6 e 8, e' vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, a bordo di navi di qualsiasi bandiera, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo, dal 18 giugno 2014, superiore al 3,50% in massa e, dal 1° gennaio 2020, superiore allo 0,50% in massa. Dal 1° gennaio 2018 per il mare Adriatico e il mare Ionio e dal 1° gennaio 2020 per le altre zone di mare, si applica un tenore massimo di zolfo pari allo 0,10% in massa, a condizione che gli Stati membri dell'Unione europea prospicienti le stesse zone di mare abbiano previsto l'applicazione di tenori di zolfo uguali o inferiori.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. E' vietata l'immissione sul mercato di gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa.";
c) al comma 3 le parole: "superiore all'1,5% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore all'1,50% in massa";
d) al comma 4 le parole: "superiore all'1,5% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore all'1,00% in massa e, dal 1° gennaio 2015, superiore allo 0,10% in massa";
e) al comma 5 le parole: "e, a decorrere dall'11 agosto 2007," sono soppresse;
f) al comma 6 le parole: "superiore all'1,5% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore all'1,50% in massa" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto si applica fino all'entrata in vigore dei piu' restrittivi limiti di tenore di zolfo di cui al comma 1";
g) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8, e' vietato, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al 3,50%. Tali limiti non si applicano ai combustibili destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso. Per sistema a circuito chiuso si intende un sistema operante mediante ricircolo della soluzione utilizzata senza che vi sia rilascio all'esterno della stessa o di eventuali solidi ivi contenuti, salvo nelle fasi di manutenzione o di raccolta e smaltimento a terra dei residui costituiti da fanghi. Tali limiti non si applicano inoltre quando siano utilizzati combustibili o miscele previsti in alternativa ai combustibili per uso marittimo all'allegato X, parte I, sezione 5, alla Parte Quinta. Per i combustibili per uso marittimo destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni non basati su sistemi a circuito chiuso si applica, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, un limite relativo al tenore di zolfo pari al 3,50%.
6-ter. Il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato di combustibili per uso marittimo destinati a navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso allega ai documenti di accompagnamento e di consegna del combustibile una dichiarazione fornita dal comandante o dall'armatore in cui si attesta, ai fini del presente decreto, che la nave di destinazione utilizza tali metodi.";
h) al comma 8 le parole: "superiore allo 0,1% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore allo 0,10% in massa";
i) al comma 9 le parole: "I commi 7 e 8 non si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "Il comma 8 non si applica";
l) al comma 12:
1) le parole: "Tali dati sono comunicati dai fornitori alle autorita' marittime e portuali entro il 31 dicembre 2007." sono soppresse;
2) le parole: "Le variazioni dei dati comunicati" sono sostituite dalle seguenti: "Le variazioni dei dati.";
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I registri devono essere tenuti a disposizione del pubblico sia in forma documentale, sia attraverso canali informatici. Le autorita' che detengono i registri elaborano, sulla base degli stessi, informative annuali circa la disponibilita' di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti dal presente articolo nell'area di competenza e le inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che le allega alla relazione prevista all'articolo 298, comma 2-bis.";
m) dopo il comma 12, e' inserito il seguente:
"12-bis. Al fine di assicurare la disponibilita' di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo, ove emergano situazioni in cui vi sia il rischio di una significativa riduzione della disponibilita' di tali combustibili su tutto il territorio nazionale o in specifiche aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su segnalazione delle autorita' marittime e, ove istituite, delle autorita' portuali, puo' richiedere al Ministero dello sviluppo economico di attivare le procedure di emergenza previste all'articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249. A tali fini, i gestori degli impianti di produzione e dei depositi fiscali che importano i combustibili ed i fornitori di cui al comma 12 comunicano preventivamente alle autorita' marittime e, ove istituite, alle autorita' portuali le situazioni in cui puo' verificarsi una significativa riduzione della disponibilita' di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo.";
n) al comma 13, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni ai sensi del comma 14 o del comma 19, fatto salvo quanto previsto al comma 6-bis;";
o) al comma 14 le parole: "Con decreto direttoriale della competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la competente Direzione generale del Ministero dei trasporti sono autorizzati" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati";
p) al comma 14 le parole: "esperimenti relativi a tecnologie di riduzione delle emissioni" sono sostituite dalle seguenti: "esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni" e le parole: "commi da 2 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1 a 8";
q) al comma 14, lettera a), le parole: "la descrizione della tecnologia" sono sostituite dalle seguenti: "la descrizione del metodo" e le parole: "per effetto della sperimentazione" sono sostituite dalle seguenti: "per effetto della sperimentazione, e la descrizione delle caratteristiche dei combustibili, delle navi e di tutte le strutture da utilizzare per l'esperimento";
r) al comma 14, lettera b), le parole: "non superino quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni" sono sostituite dalle seguenti: "saranno costantemente inferiori o equivalenti a quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza del metodo di riduzione delle emissioni";
s) al comma 14, lettera c), le parole: "commi da 2 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1 a 8";
t) al comma 14, lettera d), dopo le parole: "uno studio" sono inserite le seguenti: "diretto a dimostrare la compatibilita'";
u) al comma 14 la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) la descrizione delle zone interessate dai viaggi durante l'esperimento;";
v) al comma 14, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
"e-bis) la descrizione degli strumenti a prova di manomissione di cui le navi saranno dotate per le misurazioni in continuo delle emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a normalizzare le concentrazioni;
e-ter) la descrizione dei sistemi diretti a garantire una adeguata gestione dei rifiuti e degli scarichi prodotti per effetto della sperimentazione."
z) al comma 15 il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"15. L'autorizzazione di cui al comma 14 e' rilasciata previa verifica della completezza della relazione allegata alla domanda e dell'idoneita' delle descrizioni, delle stime e dello studio ivi contenuti. Al rilascio ed all'istruttoria provvede la Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente in materia di inquinamento atmosferico, fatta salva l'istruttoria relativa agli elementi di cui al comma 14, lettere d) ed e-ter), curata rispettivamente dalle Direzioni del predetto Ministero competenti in materia di tutela del mare e di gestione degli scarichi e dei rifiuti. Ai fini dell'istruttoria il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si puo' avvalere dell'ISPRA.";
aa) al comma 16 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"a) gli strumenti di misura ed i sistemi di gestione dei rifiuti e degli scarichi di cui al comma 14 non sono utilizzati;
b) il metodo, alla luce dei risultati delle misure effettuate, non ottiene i risultati previsti dalle stime contenute nella relazione;
c) il soggetto autorizzato non provvede a comunicare, nei termini stabiliti, i dati, le informazioni e gli esiti del monitoraggio previsti dall'autorizzazione, conformi ai criteri ivi stabiliti.";
bb) dopo il comma 18 e' inserito il seguente:
"18-bis. Per gli esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni che prevedono l'utilizzo di sistemi, dispositivi o materiali non collocati a bordo della nave, nel corso dei quali e' ammesso l'utilizzo sulla nave di combustibili non conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, i criteri per il rilascio dell'autorizzazione sono stabiliti con uno o piu' decreti ai sensi dell'articolo 281, comma 5. A tale autorizzazione si applicano le procedure previste ai commi da 14 a 18.";
cc) i commi 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:
"19. In alternativa all'utilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, e' ammesso, nei porti, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato dell'Unione europea, l'utilizzo di metodi di riduzione delle emissioni che sono approvati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e successive modificazioni, o che, non ricadendo nel campo di applicazione di tale decreto, sono stati approvati dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002.
20. Al di fuori dei casi previsti al comma 19, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, l'uso, a bordo di navi battenti qualsiasi bandiera, di metodi di riduzione delle emissioni in alternativa all'utilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, e' ammesso ove si disponga degli atti, rilasciati dalle competenti autorita' di bandiera in conformita' all' Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78 e notificati sulla base di tale normativa internazionale, attestanti che:
a) le emissioni di anidride solforosa sono costantemente inferiori o equivalenti a quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza del metodo di riduzione delle emissioni; ai fini della valutazione si applicano valori di emissione equivalenti ai sensi dell'allegato X, parte I, sezione 4, alla Parte Quinta;
b) sono rispettati i criteri previsti, per ciascun tipo di metodo di riduzione delle emissioni, all'allegato X, parte I, sezione 5, paragrafo 1, punti A, B e C, alla Parte Quinta.";
dd) dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente:
"20-bis. Gli atti previsti al comma 20 devono essere tenuti a bordo della nave in originale ed esibiti su richiesta dell'autorita' competente.".
3. All'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 le parole: "effettuati anche" sono sostituite dalle seguenti: "effettuati";
b) al comma 10, lettera a), le parole: "secondo le pertinenti linee guida dell'I.M.O., ove disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le linee guida di cui alla risoluzione 182(59) del comitato MEPC dell'IMO";
c) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. Per i controlli analitici si applica la procedura di verifica prevista all'appendice VI dell'allegato VI alla Convenzione MARPOL 73/78.
10-ter. Nei casi soggetti alla giurisdizione dell'Italia, l'armatore o il comandante della nave, fermi restando i termini previsti al comma 10-quater, hanno l'obbligo di comunicare all'autorita' marittima competente per territorio tutti i casi in cui sussiste l'impossibilita' di ottenere combustibile a norma. E' utilizzato, a tal fine, il rapporto contenuto all'allegato X, parte I, sezione 6, alla Parte Quinta. La comunicazione e' effettuata prima dell'accesso nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale e, nel caso di viaggi effettuati esclusivamente all'interno di tali zone, prima dell'arrivo al porto di prima destinazione. In caso di violazioni commesse all'estero, l'armatore o il comandante delle navi battenti bandiera italiana notificano inoltre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite del porto di iscrizione, tutti i casi in cui sussiste l'impossibilita' di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.
10-quater. Nei casi in cui vi sia una violazione degli obblighi relativi al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo l'armatore o il comandante possono presentare all'autorita' competente per il controllo operante presso il porto di destinazione, anche su richiesta della stessa, un rapporto nel quale indicano tutte le misure adottate, prima e durante il viaggio, al fine di rispettare l'obbligo violato e, in particolare, le azioni intraprese per ottenere combustibile a norma nell'ambito del proprio piano di viaggio e, se tale combustibile non era disponibile nel luogo previsto, le azioni intraprese per ottenerlo da altre fonti. Il rapporto deve essere diretto a dimostrare che tali tentativi sono stati effettuati con la massima diligenza possibile, la quale non comporta tuttavia l'obbligo di deviare la rotta prevista o di ritardare il viaggio per ottenere il combustibile a norma. Se il rapporto e' presentato almeno 48 ore prima dell'accesso nelle zone soggette alla giurisdizione nazionale l'autorita' competente per il controllo, valutando la diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravita' e della imprevedibilita' delle cause del mancato ottenimento del combustibile a norma, puo' stabilire di non procedere al controllo per la presenza di una causa esimente della violazione. Con le stesse modalita' si procede se, in caso di viaggi effettuati esclusivamente all'interno di zone soggette alla giurisdizione nazionale, il rapporto e' presentato almeno 48 ore prima dell'arrivo al porto di prima destinazione. Se il rapporto e' stato presentato oltre tali termini e, comunque, se nel rapporto non e' dimostrato che il responsabile ha osservato la massima diligenza possibile, l'autorita' competente per il controllo acquisisce il rapporto e procede ai sensi degli articoli 14 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi l'autorita' competente all'irrogazione della sanzione, valutando la diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravita' e della imprevedibilita' delle cause del mancato ottenimento del combustibile a norma, procede, se necessario, ad adeguare l'entita' della sanzione ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, o adottare l'ordinanza di archiviazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, di tale legge.
10-quinquies. Le autorita' che ricevono il rapporto di cui al comma 10-quater ne informano, entro dieci giorni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede a trasmettere alla Commissione europea tutti i rapporti ricevuti in ciascun mese civile entro la fine del mese successivo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla luce di tali informazioni e di quelle ricevute ai sensi del comma 10-ter, puo' attivare la procedura prevista all'articolo 295, comma 12-bis, con particolare riferimento ai casi in cui emerga, presso un porto o terminale, la ricorrente impossibilita' di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.";
d) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. In caso di accertamento degli illeciti previsti al comma 5, fatti salvi i casi di cui al comma 10-quater, l'autorita' competente all'applicazione delle procedure di sequestro, dispone, ove tecnicamente possibile, ed assicurando il preventivo prelievo di campioni e la conservazione degli altri elementi necessari a fini di prova, il cambio del combustibile fuori norma con combustibile marittimo a norma, a spese del responsabile.".
4. All'allegato X, Parte I, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione 3, paragrafo 1.2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273, ad eccezione di quelli che beneficiano di una deroga prevista da tale articolo al rispetto dei valori limite fissati per gli ossidi di zolfo all'allegato II alla Parte Quinta;";
b) alla sezione 3, paragrafo 1.2, lettera c), le parole: "e, nel caso di autorizzazione tacita, almeno il valore di 1700 mg/Nm³" sono soppresse;
c) alla sezione 3, paragrafi 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5 la parola: "APAT" e' sostituita dalla seguente: "ISPRA";
d) alla sezione 3, paragrafo 3.1, le parole: "la rappresentativita' dei campioni rispetto al combustibile controllato" sono sostituite dalle seguenti: "la rappresentativita' dei campioni rispetto al combustibile controllato e, nel caso di combustibili per uso marittimo, la rappresentativita' dei campioni stessi rispetto al complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei porti in cui si applica il limite";
e) alla sezione 3, paragrafo 3.4, le parole: "dati.combustibili@apat.it" sono sostituite dalle seguenti: "dati.combustibili@isprambiente.it";
f) alla sezione 3, la tabella III e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato I al presente decreto;
g) dopo la sezione 3, sono aggiunte le sezioni 4, 5 e 6 di cui all'allegato II al presente decreto.
N O T E
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La direttiva 2012/33/UE (direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei
combustibili per uso marittimo) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 27 novembre 2012, n. L 327.
La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
Il testo dell'allegato B e dell'art. 1 della legge 6
agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194,
cosi' recita:
"Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
In vigore dal 4 settembre 2013
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel
settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11
maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e
di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1°
novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che
modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del
Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14
febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per
quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5
giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante
modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle
elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
(termine di recepimento 28 gennaio 2014)."
"Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee
In vigore dal 4 settembre 2013
1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183.".
Il Titolo III della Parte Quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O. n. 96, e' cosi' rubricato:
"Parte Quinta
Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione
delle emissioni in atmosfera
Titolo III
Combustibili".

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 292 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 292. (Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si applicano, ove non
altrimenti disposto, le definizioni di cui al titolo I ed
al titolo II della parte quinta.
2. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si
applicano le seguenti definizioni:
a) olio combustibile pesante:
1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio
che rientra nei codici da NC 2710 1951 aNC 2710 1968, 2710
2031, 2710 2035, 2710 2039, escluso il combustibile per uso
marittimo;
2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal
petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere b) e f),
che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella
categoria degli oli pesanti destinati ad essere usati come
combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le
perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86 o per
il quale la percentuale del distillato a 250 °C non puo'
essere determinata con tale metodo;
b) gasolio:
1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal
petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che
rientra nei codici NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1947, 2710
1948, 2710 2017, 2710 2019;
2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal
petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui
meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250
°C e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite,
distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86;
c) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla "American
Society for Testing and Materials" nell'edizione 1976 delle
definizioni e delle specifiche tipo per il petrolio e i
prodotti lubrificanti;
d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi
combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su
una nave in mare o destinato ad essere utilizzato su una
nave in mare, inclusi i combustibili definiti nella norma
ISO 8217;
e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso
marittimo definito per la qualita' "DMB" alla tabella I
della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore
di zolfo;
f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso
marittimo definito per le qualita' "DMX", "DMA" e "DMZ"
alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il
riferimento al tenore di zolfo;
g) immissione sul mercato: qualsiasi operazione di
messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito,
di combustibili per uso marittimo destinati alla
combustione su una nave, eccettuati quelli destinati
all'esportazione e trasportati, a tale fine, all'interno
delle cisterne di una nave;
h) acque territoriali: zone di mare previste
dall'articolo 2 del codice della navigazione;
i) zona economica esclusiva: zona di cui all'articolo
55 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata
con legge 2 dicembre 1994, n. 689;
l) zona di protezione ecologica: zona individuata ai
sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61;
m) aree di controllo delle emissioni di SOX: zone a cui
tale qualificazione e' stata assegnata dall'International
Maritime Organization (I.M.O.) previa apposita procedura di
designazione, ai sensi dell'allegato VI della Convenzione
internazionale del 1973 per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi, denominata Convenzione
MARPOL;
n) nave passeggeri: nave che trasporta piu' di dodici
passeggeri, ad eccezione del comandante, dei membri
dell'equipaggio e di tutti i soggetti adibiti ad attivita'
relative alla gestione della nave, nonche' dei bambini di
eta' inferiore ad un anno;
o) servizio di linea: i viaggi seriali per collegare
due o piu' porti o i viaggi seriali che iniziano e
terminano presso lo stesso porto senza scali intermedi,
purche' effettuati sulla base di un orario reso noto al
pubblico; l'orario puo' essere desunto anche dalla
regolarita' o dalla frequenza del servizio;
p).
q) nave all'ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio o
ancorata presso un porto italiano;
r) stazionamento: l'utilizzo dei motori su una nave
all'ormeggio, ad eccezione dei periodi di carico e scarico;
s) nave da guerra: nave che appartiene alle forze
armate di uno Stato e porta i segni distintivi delle navi
militari di tale Stato, il cui equipaggio sia soggetto alle
leggi relative ai militari ed il cui comandante sia un
ufficiale di marina debitamente incaricato e sia inscritto
nell'apposito ruolo degli ufficiali o in un documento
equivalente;
t) metodo di riduzione delle emissioni: qualsiasi
apparecchiatura, apparato, dispositivo o materiale da
installare su una nave o qualsiasi procedura, metodo o
combustibile alternativo, utilizzato in alternativa ai
combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti
all'articolo 295, che sia verificabile, quantificabile ed
applicabile.".
Il testo dell'articolo 295 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 295. (Combustibili per uso marittimo)
1. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti
ai commi 2, 3, 4, 6 e 8, e' vietato, nelle acque
territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone
di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, a bordo
di navi di qualsiasi bandiera, l'utilizzo di combustibili
per uso marittimo con un tenore di zolfo, dal 18 giugno
2014, superiore al 3,50% in massa e, dal 1° gennaio 2020,
superiore allo 0,50% in massa. Dal 1° gennaio 2018 per il
mare Adriatico e il mare Ionio e dal 1° gennaio 2020 per le
altre zone di mare, si applica un tenore massimo di zolfo
pari allo 0,10% in massa, a condizione che gli Stati membri
dell'Unione europea prospicienti le stesse zone di mare
abbiano previsto l'applicazione di tenori di zolfo uguali o
inferiori.
2. E' vietata l'immissione sul mercato di gasoli marini
con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa.
3. E' vietata l'immissione sul mercato di oli diesel
marini con tenore di zolfo superiore all'1,50% in massa.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle
acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle
zone di protezione ecologica, ricadenti all'interno di aree
di controllo delle emissioni di SOX, ovunque ubicate, e'
vietato, a bordo di una nave battente bandiera italiana,
l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore
di zolfo superiore all'1,00% in massa e, dal 1° gennaio
2015, superiore allo 0,10% in massa. La violazione del
divieto e' fatta valere anche nei confronti delle navi non
battenti bandiera italiana che hanno attraversato una di
tali aree inclusa nel territorio italiano o con esso
confinante e che si trovano in un porto italiano.
5. Il divieto di cui al comma 4 si applica all'area del
Mar Baltico, all'area del Mare del Nord, nonche', entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della relativa
designazione, alle ulteriori aree designate.
6. Per le navi passeggeri battenti bandiera italiana,
le quali effettuano un servizio di linea proveniente da o
diretto ad un porto di un Paese dell'Unione europea, e'
vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche
esclusive e nelle zone di protezione ecologica,
appartenenti all'Italia, l'utilizzo di combustibili per uso
marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,50% in
massa. La violazione del divieto e' fatta valere anche nei
confronti delle navi non battenti bandiera italiana e che
si trovano in un porto italiano. Il divieto si applica fino
all'entrata in vigore dei piu' restrittivi limiti di tenore
di zolfo di cui al comma 1.
6-bis. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo
previsti ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8, e' vietato, nelle aree
soggette alla giurisdizione nazionale, l'utilizzo di
combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo
superiore al 3,50%. Tali limiti non si applicano ai
combustibili destinati alle navi che utilizzano metodi di
riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito
chiuso. Per sistema a circuito chiuso si intende un sistema
operante mediante ricircolo della soluzione utilizzata
senza che vi sia rilascio all'esterno della stessa o di
eventuali solidi ivi contenuti, salvo nelle fasi di
manutenzione o di raccolta e smaltimento a terra dei
residui costituiti da fanghi. Tali limiti non si applicano
inoltre quando siano utilizzati combustibili o miscele
previsti in alternativa ai combustibili per uso marittimo
all'allegato X, parte I, sezione 5, alla Parte Quinta. Per
i combustibili per uso marittimo destinati alle navi che
utilizzano metodi di riduzione delle emissioni non basati
su sistemi a circuito chiuso si applica, nelle aree
soggette alla giurisdizione nazionale, un limite relativo
al tenore di zolfo pari al 3,50%.
6-ter. Il soggetto responsabile dell'immissione sul
mercato di combustibili per uso marittimo destinati a navi
che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati
su sistemi a circuito chiuso allega ai documenti di
accompagnamento e di consegna del combustibile una
dichiarazione fornita dal comandante o dall'armatore in cui
si attesta, ai fini del presente decreto, che la nave di
destinazione utilizza tali metodi.
7.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietato
l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di
zolfo superiore allo 0,10% in massa su navi all'ormeggio.
Il divieto si applica anche ai periodi di carico, scarico e
stazionamento. La sostituzione dei combustibili utilizzati
con combustibili conformi a tale limite deve essere
completata il prima possibile dopo l'ormeggio. La
sostituzione dei combustibili conformi a tale limite con
altri combustibili deve avvenire il piu' tardi possibile
prima della partenza. I tempi delle operazioni di
sostituzione del combustibile sono iscritti nei documenti
di cui al comma 10.
9. Il comma 8 non si applica:
a);
b) alle navi di cui si prevede, secondo orari resi noti
al pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle due ore;
c) alle navi all'ormeggio a motori spenti e collegate
ad un sistema di alimentazione di energia elettrica ubicato
sulla costa.
10. Tutte le operazioni di cambio dei combustibili
utilizzati sulle navi devono essere indicate nel giornale
generale e di contabilita' e nel giornale di macchina o
nell'inventario di cui agli articoli 174, 175 e 176 del
codice della navigazione o in un apposito documento di
bordo.
11. Chi mette combustibili per uso marittimo a
disposizione dell'armatore o di un suo delegato, per una
nave di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde,
fornisce un bollettino di consegna indicante il
quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale
conserva una copia per i tre anni successivi, nonche' un
campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi
riceve la consegna. Chi riceve il combustibile conserva il
bollettino a bordo per lo stesso periodo e conserva il
campione a bordo fino al completo esaurimento del
combustibile a cui si riferisce e, comunque, per almeno
dodici mesi successivi alla consegna.
12. E' tenuto, presso ciascuna autorita' marittima e,
ove istituita, presso ciascuna autorita' portuale, un
apposito registro che riporta l'elenco dei fornitori di
combustibili per uso marittimo nell'area di competenza, con
l'indicazione dei combustibili forniti e del relativo
contenuto massimo di zolfo. Le variazioni dei dati sono
comunicate in via preventiva. La presenza di nuovi
fornitori e' comunicata in via preventiva. I registri
devono essere tenuti a disposizione del pubblico sia in
forma documentale, sia attraverso canali informatici. Le
autorita' che detengono i registri elaborano, sulla base
degli stessi, informative annuali circa la disponibilita'
di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti
previsti dal presente articolo nell'area di competenza e le
inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che
le allega alla relazione prevista all'articolo 298, comma
2-bis.
12-bis. Al fine di assicurare la disponibilita' di
combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti
al presente articolo, ove emergano situazioni in cui vi sia
il rischio di una significativa riduzione della
disponibilita' di tali combustibili su tutto il territorio
nazionale o in specifiche aree, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, anche su
segnalazione delle autorita' marittime e, ove istituite,
delle autorita' portuali, puo' richiedere al Ministero
dello sviluppo economico di attivare le procedure di
emergenza previste all'articolo 20 del decreto legislativo
31 dicembre 2012, n. 249. A tali fini, i gestori degli
impianti di produzione e dei depositi fiscali che importano
i combustibili ed i fornitori di cui al comma 12 comunicano
preventivamente alle autorita' marittime e, ove istituite,
alle autorita' portuali le situazioni in cui puo'
verificarsi una significativa riduzione della
disponibilita' di combustibili per uso marittimo conformi
ai limiti previsti al presente articolo.
13. I limiti relativi al tenore di zolfo previsti dai
commi precedenti non si applicano:
a) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da
altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono
l'accesso a porti in cui sono presenti fornitori di
combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il
relativo rifornimento puo' pregiudicare le operazioni o le
capacita' operative; in tale secondo caso il comandante
informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta;
b) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave
risulta specificamente necessario per garantire la
sicurezza della stessa o di altra nave e per salvare vite
in mare;
c) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave
e' imposto dal danneggiamento della stessa o delle relative
attrezzature, purche' si dimostri che, dopo il verificarsi
del danno, sono state assunte tutte le misure ragionevoli
per evitare o ridurre al minimo l'incremento delle
emissioni e che sono state adottate quanto prima misure
dirette ad eliminare il danno. Tale deroga non si applica
se il danno e' dovuto a dolo o colpa del comandante o
dell'armatore;
d) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che
utilizzano metodi di riduzione delle emissioni ai sensi del
comma 14 o del comma 19, fatto salvo quanto previsto al
comma 6-bis;
e) ai combustibili destinati alla trasformazione prima
dell'utilizzo.
14. Con decreto direttoriale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sono autorizzati, su navi battenti bandiera
italiana o nelle acque sotto giurisdizione italiana,
esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni,
nel corso dei quali e' ammesso l'utilizzo di combustibili
non conformi ai limiti previsti dai commi da 1 a 8. Tale
autorizzazione, la cui durata non puo' eccedere i diciotto
mesi, e' rilasciata entro tre mesi dalla presentazione
della domanda, la quale deve essere accompagnata da una
relazione contenente i seguenti elementi:
a) la descrizione del metodo e, in particolare, del
principio di funzionamento, corredata da riferimenti di
letteratura scientifica o dai risultati di sperimentazioni
preliminari, nonche' la stima qualitativa e quantitativa
delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti previsti per
effetto della sperimentazione, e la descrizione delle
caratteristiche dei combustibili, delle navi e di tutte le
strutture da utilizzare per l'esperimento;
b) la stima che, a parita' di condizioni, le emissioni
previste di ossido di zolfo saranno costantemente inferiori
o equivalenti a quelle prodotte dall'utilizzo di
combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza del
metodo di riduzione delle emissioni;
c) la stima che, a parita' di condizioni, le emissioni
previste di inquinanti diversi dagli ossidi di zolfo, quali
ossidi di azoto e polveri, non superino i livelli previsti
dalla vigente normativa e, comunque, non superino in modo
significativo quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili
conformi ai commi da 1 a 8 in assenza della tecnologia di
riduzione delle emissioni;
d) uno studio diretto a dimostrare la
compatibilitadell'impatto dell'esperimento sull'ambiente
marino, con particolare riferimento agli ecosistemi delle
baie, dei porti e degli estuari, finalizzato a dimostrarne
la compatibilita'; lo studio include un piano di
monitoraggio degli effetti prodotti dall'esperimento
sull'ambiente marino;
e) la descrizione delle zone interessate dai viaggi
durante l'esperimento.
e-bis) la descrizione degli strumenti a prova di
manomissione di cui le navi saranno dotate per le
misurazioni in continuo delle emissioni degli ossidi di
zolfo e di tutti i parametri necessari a normalizzare le
concentrazioni;
e-ter) la descrizione dei sistemi diretti a garantire
una adeguata gestione dei rifiuti e degli scarichi prodotti
per effetto della sperimentazione.
15. L'autorizzazione di cui al comma 14 e' rilasciata
previa verifica della completezza della relazione allegata
alla domanda e dell'idoneita' delle descrizioni, delle
stime e dello studio ivi contenuti. Al rilascio ed
all'istruttoria provvede la Direzione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
competente in materia di inquinamento atmosferico, fatta
salva l'istruttoria relativa agli elementi di cui al comma
14, lettere d) ed e-ter), curata rispettivamente dalle
Direzioni del predetto Ministero competenti in materia di
tutela del mare e di gestione degli scarichi e dei rifiuti.
Ai fini dell'istruttoria il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si puo' avvalere
dell'ISPRA. L'autorizzazione prevede il periodo in cui
l'esperimento puo' essere effettuato e stabilisce i dati e
le informazioni che il soggetto autorizzato deve comunicare
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e al Ministero dei trasporti e la periodicita' di
tale comunicazione. Stabilisce inoltre la periodicita' con
la quale il soggetto autorizzato deve comunicare a tali
Ministeri gli esiti del monitoraggio effettuato sulla base
del piano di cui al comma 14, lettera d).
16. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 14
e' immediatamente revocata se, anche sulla base dei
controlli effettuati dall'autorita' di cui all'articolo
296, comma 9:
a) gli strumenti di misura ed i sistemi di gestione dei
rifiuti e degli scarichi di cui al comma 14 non sono
utilizzati;
b) il metodo, alla luce dei risultati delle misure
effettuate, non ottiene i risultati previsti dalle stime
contenute nella relazione;
c) il soggetto autorizzato non provvede a comunicare,
nei termini stabiliti, i dati, le informazioni e gli esiti
del monitoraggio previsti dall'autorizzazione, conformi ai
criteri ivi stabiliti.
17. Nel caso in cui gli esperimenti di cui al comma 14
siano effettuati da navi battenti bandiera italiana in
acque sotto giurisdizione di altri Stati dell'Unione
europea o da navi battenti bandiera di altri Stati
dell'Unione europea in acque sotto giurisdizione italiana,
gli Stati interessati individuano opportune modalita' di
cooperazione nel procedimento autorizzativo.
18. Almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascun
esperimento di cui al comma 14 il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ne informa la
Commissione europea e l'eventuale Stato estero avente
giurisdizione sulle acque in cui l'esperimento e'
effettuato. I risultati di ciascun esperimento di cui al
comma 14 sono trasmessi dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare alla Commissione europea
entro sei mesi dalla conclusione dello stesso e sono messi
a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
18-bis. Per gli esperimenti relativi a metodi di
riduzione delle emissioni che prevedono l'utilizzo di
sistemi, dispositivi o materiali non collocati a bordo
della nave, nel corso dei quali e' ammesso l'utilizzo sulla
nave di combustibili non conformi ai limiti previsti ai
commi da 1 a 8, i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione sono stabiliti con uno o piu' decreti
ai sensi dell'articolo 281, comma 5. A tale autorizzazione
si applicano le procedure previste ai commi da 14 a 18.
19. Inalternativa all'utilizzo di combustibili conformi
ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, e' ammesso, nei
porti, nelle acque territoriali, nelle zone economiche
esclusive e nelle zone di protezione ecologica,
appartenenti all'Italia, a bordo di navi battenti bandiera
di uno Stato dell'Unione europea, l'utilizzo di metodi di
riduzione delle emissioni che sono approvati ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407, e successive modificazioni, o che, non ricadendo nel
campo di applicazione di tale decreto, sono stati approvati
dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002.
20. Al di fuori dei casi previsti al comma 19, nelle
acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle
zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia,
l'uso, a bordo di navi battenti qualsiasi bandiera, di
metodi di riduzione delle emissioni in alternativa
all'utilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti ai
commi da 1 a 8, e' ammesso ove si disponga degli atti,
rilasciati dalle competenti autorita' di bandiera in
conformita' all' Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78
e notificati sulla base di tale normativa internazionale,
attestanti che:
a) le emissioni di anidride solforosa sono
costantemente inferiori o equivalenti a quelle prodotte
dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in
assenza del metodo di riduzione delle emissioni; ai fini
della valutazione si applicano valori di emissione
equivalenti ai sensi dell'allegato X, parte I, sezione 4,
alla Parte Quinta;
b) sono rispettati i criteri previsti, per ciascun tipo
di metodo di riduzione delle emissioni, all'allegato X,
parte I, sezione 5, paragrafo 1, punti A, B e C, alla Parte
Quinta.
20-bis. Gli atti previsti al comma 20 devono essere
tenuti a bordo della nave in originale ed esibiti su
richiesta dell'autorita' competente.".

Il testo dell'articolo 296 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 296. (Controlli e sanzioni)
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo
29-quattuordecies, comma 4, chi effettua la combustione di
materiali o sostanze in difformita' alle prescrizioni del
presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti
ai sensi della vigente normativa, e' punito:
a) in caso di combustione effettuata presso gli
impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente
decreto, con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da
duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro;
b) in caso di combustione effettuata presso gli
impianti di cui al titolo II della parte quinta, inclusi
gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al
valore di soglia, con una sanzione amministrativa
pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale sanzione,
da irrogare ai sensi dell'articolo 288, comma 6, non si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni; la sanzione non si applica se, dalla
documentazione relativa all'acquisto di tali materiali o
sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi
a quelle dei combustibili consentiti nell'impianto, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 515 del codice penale
e degli altri reati previsti dalla vigente normativa.
2. I controlli sul rispetto delle disposizioni del
presente titolo sono effettuati, per gli impianti di cui al
titolo I della parte quinta, dall'autorita' di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera p), e per gli impianti
di cui al titolo II della parte quinta, dall'autorita' di
cui all'articolo 283, comma 1, lettera i).
3. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 294, il gestore degli impianti
disciplinati dal titolo I della parte quinta e' punito con
l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a
milletrentadue euro. Per gli impianti disciplinati dal
titolo II della parte quinta si applica la sanzione
prevista dall'articolo 288, comma 2; tale sanzione, in caso
di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo
294, si applica al responsabile per l'esercizio e la
manutenzione se ricorre il caso previsto dall'ultimo
periodo dell'articolo 284, comma 2.
4. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui
all'articolo 298, comma 3, nei termini prescritti, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650
del codice penale, ordina ai soggetti inadempienti di
provvedere.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti
con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a
150.000 euro coloro che immettono sul mercato combustibili
per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore ai
limiti previsti nell'articolo 295 e l'armatore o il
comandante che, anche in concorso tra loro, utilizzano
combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo
superiore a tali limiti. In caso di recidiva e in caso di
infrazioni che, per l'entita' del tenore di zolfo o della
quantita' del combustibile o per le caratteristiche della
zona interessata, risultano di maggiore gravita',
all'irrogazione segue, per un periodo da un mese a due
anni:
a) la sospensione dei titoli professionali marittimi o
la sospensione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche nell'esercizio dei quali l'infrazione e'
commessa, ovvero, se tali sanzioni accessorie non sono
applicabili;
b) l'inibizione dell'accesso ai porti italiani per il
comandante che ha commesso l'infrazione o per le navi
dell'armatore che ha commesso l'infrazione.
6. In caso di violazione dell'articolo 295, comma 10,
il comandante e' punito con la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 1193 del codice della navigazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chi, senza
commettere l'infrazione di cui al comma 5, non consegna il
bollettino o il campione di cui all'articolo 295, comma 11,
o consegna un bollettino in cui l'indicazione ivi prevista
sia assente e' punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la stessa sanzione
e' punito chi, senza commettere l'infrazione di cui al
comma 5, non conserva a bordo il bollettino o il campione
previsto dall'articolo 295, comma 11.
8. I fornitori di combustibili che non comunicano in
termini i dati previsti dall'articolo 295, comma 12, sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
a 30.000 euro.
9. All'accertamento delle infrazioni previste dai commi
da 5 a 8, provvedono, con adeguata frequenza e
programmazione e nell'ambito delle rispettive competenze,
ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689, il Corpo delle capitanerie di porto,
la Guardia costiera, gli altri soggetti di cui all'articolo
1235 del codice della navigazione e gli altri organi di
polizia giudiziaria. All'irrogazione delle sanzioni
previste da tali commi provvedono le autorita' marittime
competenti per territorio e, in caso di infrazioni
attinenti alla immissione sul mercato, le regioni o le
diverse autorita' indicate dalla legge regionale. Restano
ferme, per i fatti commessi all'estero, le competenze
attribuite alle autorita' consolari.
10. Gli accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi
all'utilizzo dei combustibili, possono essere effettuati
con le seguenti modalita':
a) mediante il campionamento e l'analisi dei
combustibili per uso marittimo al momento della consegna
alla nave; il campionamento deve essere effettuato secondo
le linee guida di cui alla risoluzione 182(59) del comitato
MEPC dell'IMO;
b) mediante il campionamento e l'analisi dei
combustibili per uso marittimo contenuti nei serbatoi della
nave o, ove cio' non sia tecnicamente possibile, nei
campioni sigillati presenti a bordo;
c) mediante controlli sui documenti di bordo e sui
bollettini di consegna dei combustibili.
10-bis. Per i controlli analitici si applica la
procedura di verifica prevista all'appendice VI
dell'allegato VI alla Convenzione MARPOL 73/78.
10-ter. Nei casi soggetti alla giurisdizione
dell'Italia, l'armatore o il comandante della nave, fermi
restando i termini previsti al comma 10-quater, hanno
l'obbligo di comunicare all'autorita' marittima competente
per territorio tutti i casi in cui sussiste
l'impossibilita' di ottenere combustibile a norma. E'
utilizzato, a tal fine, il rapporto contenuto all'allegato
X, parte I, sezione 6, alla Parte Quinta. La comunicazione
e' effettuata prima dell'accesso nelle acque soggette alla
giurisdizione nazionale e, nel caso di viaggi effettuati
esclusivamente all'interno di tali zone, prima dell'arrivo
al porto di prima destinazione. In caso di violazioni
commesse all'estero, l'armatore o il comandante delle navi
battenti bandiera italiana notificano inoltre al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
il tramite del porto di iscrizione, tutti i casi in cui
sussiste l'impossibilita' di ottenere combustibile per uso
marittimo a norma.
10-quater. Nei casi in cui vi sia una violazione degli
obblighi relativi al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo l'armatore o il comandante possono presentare
all'autorita' competente per il controllo operante presso
il porto di destinazione, anche su richiesta della stessa,
un rapporto nel quale indicano tutte le misure adottate,
prima e durante il viaggio, al fine di rispettare l'obbligo
violato e, in particolare, le azioni intraprese per
ottenere combustibile a norma nell'ambito del proprio piano
di viaggio e, se tale combustibile non era disponibile nel
luogo previsto, le azioni intraprese per ottenerlo da altre
fonti. Il rapporto deve essere diretto a dimostrare che
tali tentativi sono stati effettuati con la massima
diligenza possibile, la quale non comporta tuttavia
l'obbligo di deviare la rotta prevista o di ritardare il
viaggio per ottenere il combustibile a norma. Se il
rapporto e' presentato almeno 48 ore prima dell'accesso
nelle zone soggette alla giurisdizione nazionale
l'autorita' competente per il controllo, valutando la
diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero,
della gravita' e della imprevedibilita' delle cause del
mancato ottenimento del combustibile a norma, puo'
stabilire di non procedere al controllo per la presenza di
una causa esimente della violazione. Con le stesse
modalita' si procede se, in caso di viaggi effettuati
esclusivamente all'interno di zone soggette alla
giurisdizione nazionale, il rapporto e' presentato almeno
48 ore prima dell'arrivo al porto di prima destinazione. Se
il rapporto e' stato presentato oltre tali termini e,
comunque, se nel rapporto non e' dimostrato che il
responsabile ha osservato la massima diligenza possibile,
l'autorita' competente per il controllo acquisisce il
rapporto e procede ai sensi degli articoli 14 e 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi l'autorita'
competente all'irrogazione della sanzione, valutando la
diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero,
della gravita' e della imprevedibilita' delle cause del
mancato ottenimento del combustibile a norma, procede, se
necessario, ad adeguare l'entita' della sanzione ai sensi
dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, o
adottare l'ordinanza di archiviazione ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, di tale legge.
10-quinquies. Le autorita' che ricevono il rapporto di
cui al comma 10-quater ne informano, entro dieci giorni, il
Ministero dell'ambiente e della tutela dl territorio e del
mare che provvede a trasmettere alla Commissione europea
tutti i rapporti ricevuti in ciascun mese civile entro la
fine del mese successivo. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela dl territorio e del mare, alla luce di tali
informazioni e di quelle ricevute ai sensi del comma
10-ter, puo' attivare la procedura prevista all'articolo
295, comma 12-bis, con particolare riferimento ai casi in
cui emerga, presso un porto o terminale, la ricorrente
impossibilita' di ottenere combustibile per uso marittimo a
norma.
11. In caso di accertamento degli illeciti previsti al
comma 5, fatti salvi i casi di cui al comma 10-quater,
l'autorita' competente all'applicazione delle procedure di
sequestro, dispone, ove tecnicamente possibile, ed
assicurando il preventivo prelievo di campioni e la
conservazione degli altri elementi necessari a fini di
prova, il cambio del combustibile fuori norma con
combustibile marittimo a norma, a spese del responsabile.".
Il testo dell'Allegato X, Parte I, alla Parte Quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle
note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Allegati alla Parte Quinta
Allegato X - Disciplina dei combustibili
Parte I
Combustibili consentiti
Sezione 1
Elenco dei combustibili di cui e' consentito l'utilizzo
negli impianti di cui al titolo I
1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e'
consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di petrolio liquefatto;
c) gas di raffineria e petrolchimici;
d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria;
e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi
di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella
parte II, sezione 1, paragrafo 1;
f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e
acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui
alla precedente lettera e), rispondenti alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3,
paragrafo 1;
g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate
nella parte II, sezione 1, paragrafo 3;
h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di
petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1% in
massa e risondenti alle caratteristiche indicate nella
parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9 e 10, fatto salvo quanto previsto nella sezione 3;
i) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri
distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente
lettera h), e rispondenti alle caratteristiche indicate
nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;
l) legna da ardere alle condizioni previste nella parte
II, sezione 4;
m) carbone di legna;
n) biomasse combustibili individuate nella parte II,
sezione 4, alle condizioni ivi previste;
o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non
superiore all'1% in massa e rispondente alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2,
paragrafo 1;
p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo
non superiore all'1% in massa e rispondente alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2,
paragrafo 1;
q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con
contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II,
sezione 2, paragrafo 1;
r) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle
condizioni ivi previste;
s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di
combustibili consentiti, limitatamente allo stesso
comprensorio industriale nel quale tale gas e' prodotto.
2. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1,
negli impianti di combustione con potenza termica nominale
uguale o superiore a 50 MW e' consentito l'utilizzo di:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di
petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in
massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella
parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 7, fatta
eccezione per il contenuto di nichel e vanadio come somma;
tale contenuto non deve essere superiore a 180 mg/kg per
gli impianti autorizzati in forma tacita ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e
che, nel rispetto della vigente normativa, non hanno
completato l'adeguamento autorizzato;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri
distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente
lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate
nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;
c) lignite con contenuto di zolfo non superiore
all'1,5% in massa;
d) miscele acqua-carbone, anche additivate con
stabilizzanti o emulsionanti, purche' il carbone utilizzato
corrisponda ai requisiti indicati al paragrafo 1, lettere
o), p) e q);
e) coke da petrolio con contenuto di zolfo non
superiore al 3% in massa e rispondente alle caratteristiche
indicate in parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 7.
3. In aggiunta ai combustibili di cui ai paragrafi 1 e
2, negli impianti di combustione di potenza termica
nominale uguale o superiore a 300 MW, ad eccezione di
quelli anteriori al 1988 che sono autorizzati in forma
tacita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 203 del 1988 e che, nel rispetto della vigente
normativa, non hanno completato l'adeguamento autorizzato,
e' consentito l'uso di:
a) emulsioni acqua-bitumi rispondenti alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2;
b) petrolio greggio con contenuto di nichel e vanadio,
come somma, non superiore a 230 mg/kg.
4. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1,
e' consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili purche'
prodotti da impianti localizzati nella stessa area
delimitata in cui sono utilizzati:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di
petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in
massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella
parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 7;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri
distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente
lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate
nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;
c) gas di raffineria, kerosene ed altri distillati
leggeri e medi di petrolio, olio combustibile ed altri
distillati pesanti di petrolio, derivanti esclusivamente da
greggi nazionali, e coke da petrolio;
d) idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del
greggio rispondenti alle caratteristiche e secondo le
condizioni di utilizzo di cui alla parte II, sezione 5.
5. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1,
negli impianti in cui durante il processo produttivo i
composti dello zolfo siano fissati o combinati in
percentuale non inferiore al 60% con il prodotto ottenuto,
ad eccezione dei forni per la produzione della calce
impiegata nell'industria alimentare, e' consentito l'uso
di:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di
petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 4% in
massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella
parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 8;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri
distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente
lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate
nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;
C) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non
superiore al 6% in massa;
d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non
superiore al 6% in massa e rispondente alle caratteristiche
indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 8.
6. In aggiunta a quanto previsto ai paragrafi
precedenti, nella regione Sardegna e' consentito l'uso di
combustibili indigeni, costituiti da carbone e da miscele
acqua- carbone, in:
a) centrali termoelettriche e impianti di produzione,
combinata e non, di energia elettrica e termica, purche'
vengano raggiunte le percentuali di desolforazione
riportate nell'allegato II;
b) impianti di cui al paragrafo 2.
7. In deroga ai paragrafi 1, 5 e 6, negli impianti
aventi potenza termica nominale non superiore a 3 MW, e'
vietato l'uso dei seguenti combustibili;
a) carbone da vapore salvo l'utilizzo negli impianti di
lavorazione del ferro forgiato a mano, in conformita' alla
parte II, sezione 2, paragrafo 1;
b) coke metallurgico salvo l'utilizzo negli impianti di
lavorazione del ferro forgiato a mano, in conformita' alla
parte II, sezione 2, paragrafo 1;
c) coke da gas;
d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;
e) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria;
f) bitume da petrolio;
g) coke da petrolio;
h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di
petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in
massa e loro emulsioni; tale disposizione si applica
soltanto agli impianti autorizzati dopo il 24 marzo 1996,
salvo il caso in cui le regioni, nei piani e programmi di
cui all'articolo 8 e all'articolo 9 del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 351, ne prevedano l'estensione anche agli
impianti autorizzati precedentemente ove tale misura sia
necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualita'
dell'aria.
8. I divieti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai
combustibili prodotti da impianti localizzati nella stessa
area delimitata in cui gli stessi sono utilizzati.
9. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 7 si
fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun
singolo impianto anche nei casi in cui piu' impianti sono
considerati, ai sensi degli articoli 270, comma 4, 273,
comma 9, o 282, comma 2, come un unico impianto.
10. Senza pregiudizio per quanto previsto ai paragrafi
precedenti, e' consentito, alle condizioni previste nella
parte II, sezione 7, l'utilizzo del combustibile solido
secondario (CSS) di cui all'art. 183, comma 1, lettera cc),
meglio individuato nella predetta parte II, sezione 7, che,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter, ha cessato di
essere un rifiuto (CSS-Combustibile).
Sezione 2
Elenco dei combustibili di cui e' consentito l'utilizzo
negli impianti di cui al titolo II
1. Negli impianti disciplinati dal titolo II e'
consentito l'uso dei seguenti combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di citta';
c) gas di petrolio liquefatto;
d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi
di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella
parte II, sezione 1, paragrafo 1;
e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e
acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui
alla precedente lettera d) e rispondenti alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3,
paragrafo 1;
f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte
II, sezione 4;
g) carbone di legna;
h) biomasse combustibili individuate nella parte II,
sezione 4, alle condizioni ivi previste;
i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in
parte II, sezione 1, paragrafo 3;
[l) olio combustibile ed altri distillati pesanti di
petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella
parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonne 1, 3, 5 e 9;]
[m) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri
distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente
lettera 1), rispondenti alle caratteristiche indicate nella
parte II, sezione 3, paragrafo 2;]
n) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle
condizioni ivi previste.
1-bis. L'uso dei combustibili di cui alle lettere f),
g) e h) puo' essere limitato o vietato dai piani e
programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente
normativa, ove tale misura sia necessaria al conseguimento
ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita'
dell'aria.
2. I combustibili di cui alle lettere 1), m) ed n), non
possono essere utilizzati negli impianti di cui
all'allegato IV, parte I, punti 5 e 6.
[3. L'uso degli oli combustibili ed altri distillati
pesanti di petrolio di cui al paragrafo 1, lettera 1), o
delle loro emulsioni di cui alla lettera m) e' consentito
fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi
di cui all'articolo 8, comma 3 e 9, comma 2, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e comunque non oltre il
1° settembre 2007, in tutti gli impianti che alla data di
entrata in vigore del presente decreto funzionano, in
ragione delle loro caratteristiche costruttive, ad olio
combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio
utilizzando detti combustibili in misura pari o superiore
al 90% in massa del totale dei combustibili impiegati
durante l'ultimo periodo annuale di esercizio, individuato
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412.]
[4. Il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3,
deve risultare dalla compilazione iniziale del libretto di
impianto o di centrale previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 412 del 1993 o da annotazioni
effettuate su tale libretto prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti
acquisti periodici di olio combustibile o di altri
distillati pesanti di petrolio di cui al paragrafo 1,
lettere 1) o m).]
Sezione 3
Disposizioni per alcune specifiche tipologie di
combustibili liquidi
1. Olio combustibile pesante.
1.1. L'olio combustibile pesante di cui all'articolo
292, comma 2, lettera a), utilizzato negli impianti
disciplinati dal titolo I, come tale o in emulsione con
acqua, deve avere un contenuto di zolfo non superiore
all'1% in massa e, nei casi previsti dalla sezione 1,
paragrafo 7, non superiore allo 0,3% in massa.
1.2. In deroga a quanto previsto al punto 1.1, negli
impianti di cui alla sezione 1, paragrafi da 2 a 6, e'
consentito, in conformita' a tali paragrafi, l'uso di oli
combustibili pesanti aventi un tenore massimo di zolfo
superiore all'1% in massa nel caso di:
a) grandi impianti di combustione di cui all'articolo
273, ad eccezione di quelli che beneficiano di una deroga
prevista da tale articolo al rispetto dei valori limite
fissati per gli ossidi di zolfo all'allegato II alla Parte
Quinta;
b) impianti di combustione non compresi nella
precedente lettera a) ubicati nelle raffinerie di oli
minerali, a condizione che la media mensile delle emissioni
di ossidi di zolfo di tutti gli impianti della raffineria,
esclusi quelli di cui alla lettera a), non superi,
indipendentemente dal tipo di combustibile e dalle
combinazioni di combustibile utilizzati, il valore di 1700
mg/Nm3;
c) impianti di combustione non compresi alle precedenti
lettere a) e b), a condizione che sia rispettato, per gli
ossidi di zolfo, il valore limite previsto
nell'autorizzazione.
2. Metodi di misura per i combustibili per uso
marittimo.
2.1. Fatti salvi i casi in cui si applica il decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66, i metodi di riferimento
per la determinazione del tenore di zolfo nei combustibili
per uso marittimo di cui all'articolo 292, comma 2, lettera
d), sono quelli definiti, per tale caratteristica, nella
parte II, sezione 1, paragrafo 1. Per la trattazione dei
risultati delle misure e l'arbitrato si applica quanto
previsto alla parte II, sezione 1, paragrafo 4.
3. Trasmissione di dati.
3.1. Al fine di consentire l'elaborazione della
relazione di cui all'articolo 298, comma 3, i soggetti
competenti l'accertamento delle infrazioni ai sensi
dell'articolo 296, comma 2 e comma 9, trasmettono all'ISPRA
e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare entro il 31 marzo di ogni anno, utilizzando il
formato indicato nella tabella I, i dati inerenti ai
rilevamenti di tenore di zolfo effettuati nel corso degli
accertamenti dell'anno civile precedente sui combustibili
di cui all'articolo 292, comma 2, lettere a), b) e d).
Entro la stessa data i laboratori chimici delle dogane o,
ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito
operano i laboratori chimici delle dogane, trasmettono
all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare i dati inerenti ai rilevamenti di
tenore di zolfo effettuati nel corso degli accertamenti
dell'anno civile precedente, ai sensi della vigente
normativa, sui combustibili di cui all'articolo 292, comma
2, lettere a), b) e d), prodotti o importati e destinati
alla commercializzazione sul mercato nazionale. Gli esiti
trasmessi devono riferirsi ad accertamenti effettuati con
una frequenza adeguata e secondo modalita' che assicurino
la rappresentativita' dei campioni rispetto al combustibile
controllato e, nel caso di combustibili per uso marittimo,
la rappresentativita' dei campioni stessi rispetto al
complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e
nei porti in cui si applica il limite.
3.2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei
depositi fiscali che importano i combustibili di cui al
punto 3.1 da Paesi terzi o che li ricevono da Paesi membri
dell'Unione europea e i gestori degli impianti di
produzione dei medesimi combustibili inviano all'ISPRA e al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, tramite le rispettive associazioni di categoria,
utilizzando il formato indicato nelle tabelle II e III, i
dati concernenti i quantitativi di tali combustibili
prodotti o importati nel corso dell'anno precedente, con
esclusione di quelli destinati all'esportazione. Entro il
31 marzo di ogni anno, i gestori dei grandi impianti di
combustione che importano olio combustibile pesante da
Paesi terzi o che lo ricevono da Paesi membri dell'Unione
europea inviano all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, tramite le
rispettive associazioni di categoria, utilizzando il
formato indicato nella tabella IV, i dati concernenti i
quantitativi di olio combustibile pesante importati
nell'anno precedente.
3.3. Per depositi fiscali, ai sensi del punto 3.2 si
intendono gli impianti in cui vengono fabbricati,
trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili
oggetto della parte quinta del presente decreto, sottoposti
ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa,
alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria;
ricadono in tale definizione anche gli impianti di
produzione dei combustibili. Per combustibile sottoposto ad
accisa si intende un combustibile al quale si applica il
regime fiscale delle accise.
3.4. I dati previsti ai punti 3.1 e 3.2 sono trasmessi
all'ISPRA su supporto digitale, unitamente alla lettera di
accompagnamento e, per posta elettronica all'indirizzo
dati.combustibili@isprambiente.it e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
posta elettronica all'indirizzo
dati.combustibili@minambiente.it.
3.5. La relazione elaborata dall'ISPRA sulla base dei
dati e delle informazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 deve
indicare, per ciascun combustibile, il numero totale di
accertamenti effettuati, il tenore medio di zolfo relativo
a tali accertamenti ed il quantitativo complessivamente
prodotto e importato.

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, per la copertura degli oneri inerenti ai controlli di cui al comma 9 dell'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 luglio 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Lorenzin, Ministro della salute

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Orlando, Ministro della giustizia

Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 205 (Attuazione della direttiva
2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in
relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso
marittimo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre
2007, n. 261, S.O., cosi' recita:
"Art. 3. Disposizioni finali.
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la
finanza pubblica.
2. Alle istruttorie previste all'articolo 293, comma 3,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto
dal comma 3 dell'articolo 1, e all'articolo 295, commi 14,
15, 16, 19 e 20, del medesimo decreto legislativo,
introdotto dal comma 4 dell'articolo 1, nonche' alla tenuta
del registro previsto all'articolo 295, comma 12, del
medesimo decreto introdotto dal comma 4 dell'articolo 1, ed
alla redazione del rapporto di cui all'articolo 298, comma
3, del medesimo decreto introdotto dal comma 6
dell'articolo 1, le competenti autorita' provvedono
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli
oneri inerenti alle prestazioni e ai controlli di cui al
comma 9, dell'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come introdotto dal comma 5 dell'articolo 1,
effettuati da uffici pubblici in relazione alle
disposizioni introdotte dal presente decreto, inclusi i
costi di eliminazione dei campioni risultati non conformi,
sono posti a carico dei soggetti interessati secondo
tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del
servizio, da determinare con apposito decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dei
trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.".
Per il testo dell'articolo 296 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'articolo 1.
 
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