Gazzetta n. 185 del 11 agosto 2014 (vai al sommario)
LEGGE 22 luglio 2014, n. 111
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.
 
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA
IN MATERIA DI VACANZE - LAVORO
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Corea (di seguito definite "le Parti"),
Nello spirito di intensificare le relazioni di collaborazione tra i due Paesi e in conformita' con la normativa nazionale vigente nei rispettivi Paesi nonche', nel caso della Repubblica Italiana, alla legislazione comunitaria,
Desiderosi di offrire maggiori opportunita' ai propri cittadini, particolarmente ai giovani, di apprezzare la cultura ed il generale stile di vita dell'altro Paese al fine di promuovere la mutua comprensione tra i due Paesi,
Desiderosi di fornire assistenza ai cittadini dei rispettivi Paesi, particolarmente i giovani della Repubblica Italiana che vogliano recarsi in Corea ed i giovani della Repubblica di Corea che vogliano recarsi in Italia, principalmente per motivi di vacanza di lungo periodo con la possibilita' di un impiego occasionale che consenta di completare i mezzi finanziari di cui dispongono,

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Per il Governo della Repubblica Italiana

1. Il Governo della Repubblica Italiana, attraverso la propria rete diplomatico-consolare in Corea rilascera', a richiesta di cittadini coreani, visti multipli per vacanze lavoro validi dodici (12) mesi, a coloro che soddisfino le seguenti condizioni: a) non abbiano precedentemente usufruito di un visto vacanze lavoro; b) siano cittadini coreani residenti in Corea; c) abbiano come obiettivo prioritario quello di trascorrere un
periodo di vacanza nella Repubblica Italiana, durante il quale un
lavoro rappresenterebbe un aspetto marginale e non la ragione
principale del soggiorno; d) abbiano, al momento della richiesta del visto, un'eta' compresa
tra i diciotto (18) ed i trenta (30) anni compiuti; e) Non abbiano familiari al seguito; f) siano in possesso di un passaporto coreano che abbia una validita'
non inferiore ai diciotto (18) mesi; g) siano in possesso di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o
di fondi sufficienti per acquistarlo; h) siano in possesso di fondi sufficienti, in conformita' alla
normativa nazionale italiana vigente, per mantenersi durante il
periodo di soggiorno nella Repubblica Italiana; i) siano in possesso di una assicurazione medica e di copertura
globale delle spese ospedaliere, valida per tutta la durata del
loro soggiorno nella Repubblica Italiana; j) dimostrino di non avere condanne penali a carico.
2. Il Governo della Repubblica Italiana potra' rilasciare a cittadini coreani, ogni anno, fino a cinquecento (500) visti del tipo "visti per vacanze lavoro", salvo non venga determinato diversamente. Variazioni sul numero di visti vacanze lavoro da rilasciare annualmente non saranno considerati emendamenti formali al presente Accordo e saranno confermate tramite i canali diplomatici.
3. Il Governo della Repubblica Italiana permettera' ai cittadini coreani che siano in possesso di un visto per vacanze lavoro l'ingresso nel proprio territorio per un periodo totale non eccedente i dodici (12) mesi dall'inizio del loro ingresso sul territorio italiano.
4. I cittadini coreani in possesso di un visto di ingresso vacanze lavoro dovranno, al loro ingresso in Italia ed entro i termini di legge (8 giorni), richiedere il permesso di soggiorno sulla base del visto di ingresso rilasciato dalla rete Diplomatico-consolare italiana nella Repubblica di Corea. Il permesso di soggiorno per vacanze lavoro rilasciato sulla base del visto di ingresso vacanze lavoro consentira' agli stessi di svolgere un'attivita' lavorativa quale impiego occasionale della loro vacanza per completare i mezzi finanziari di cui dispongono. Il permesso di soggiorno per vacanze lavoro non e' estensibile ne' convertibile in un permesso di soggiorno di altro tipo. Il possesso di un permesso di soggiorno conforme ad un visto vacanze lavoro non da' titolo ad ottenere visti per ricongiungimento familiare o per motivi familiari.
5. Le competenti Autorita' della Repubblica Italiana si adopereranno affinche' i permessi necessari siano rilasciati nel minor tempo possibile, in conformita' alla normativa nazionale vigente in materia.
6. I cittadini coreani che hanno fatto ingresso in Italia muniti di visto vacanze lavoro possono svolgere attivita' lavorativa per un periodo complessivo non superiore ai sei (6) mesi con lo stesso datore di lavoro. Secondo la legge dello Stato italiano, il datore di lavoro dovra' comunicare l'assunzione del cittadino coreano mediante le modalita' di trasmissione della comunicazione obbligatoria previste dalla legislazione nazionale. Ai cittadini coreani che svolgono un'attivita' lavorativa in Italia nel quadro del presente accordo, si applichera' la legislazione italiana in materia di lavoro e di previdenza sociale.
7. Il Governo della Repubblica Italiana richiedera' ai cittadini coreani che siano entrati nella Repubblica Italiana nel quadro del presente Accordo vacanze lavoro il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese e richiedera' di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito delle vacanze lavoro. Ai titolari di visti per vacanze lavoro non e' consentito, durante il loro soggiorno, di assumere lavori a tempo indeterminato.
 

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
ON A WORKING HOLIDAY PROGRAM
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.
 
ARTICOLO 2

Per il Governo della Repubblica di Corea

1. Il Governo della Repubblica di Corea, attraverso la propria rete diplomatico-consolare in Italia rilascera', a richiesta di cittadini italiani, visti multipli per vacanze lavoro validi per un periodo di dodici (12) mesi, a coloro che soddisfino tutte le seguenti condizioni: a. non abbiano precedentemente usufruito di un visto vacanze lavoro; b. siano cittadini italiani residenti in Italia; c. abbiano come obiettivo prioritario quello di trascorrere un
periodo di vacanza in Corea, e che in tale periodo un lavoro
rappresenterebbe un aspetto marginale e non la ragione principale
del soggiorno; d. abbiano, al momento della richiesta del visto, un'eta' compresa
tra i diciotto (18) ed i trenta (30) anni compiuti; e. non abbiano familiari al seguito; f. siano in possesso di un passaporto italiano di validita' non
inferiore ai diciotto (18) mesi; g. siano in possesso di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o
di fondi sufficienti per acquistarlo; h. siano in possesso di fondi sufficienti per mantenersi durante il
periodo di soggiorno in Corea, secondo un ammontare determinato
dalle autorita' competenti; i. siano in possesso di una assicurazione medica e di copertura
globale delle spese ospedaliere valida per tutta la durata del
loro soggiorno in Corea; j. dimostrino di non avere condanne penali a carico.
2. Il Governo della Repubblica di Corea potra' rilasciare a cittadini italiani, ogni anno, fino ad un massimo di cinquecento (500) visti del tipo "visti per vacanze lavoro", salvo non venga determinato diversamente. Variazioni sul numero di visti vacanze lavoro da rilasciare annualmente non saranno considerate emendamenti formali al presente Accordo e saranno confermate tramite i canali diplomatici.
3. Il Governo della Repubblica di Corea permettera' ai cittadini italiani che siano in possesso di un visto per vacanze l'ingresso ed il soggiorno nel proprio territorio per un periodo totale non eccedente i dodici (12) mesi dal loro ingresso e consentira' agli stessi di svolgere un'attivita' lavorativa quale impiego occasionale della loro vacanza per completare i mezzi finanziari di cui dispongono. Il permesso di soggiorno per vacanze lavoro non e' estensibile ne' convertibile in un permesso di soggiorno di altro tipo di permesso di soggiorno.
4. I cittadini italiani che hanno fatto ingresso nella Repubblica di Corea con un visto vacanze lavoro possono svolgere un'attivita' lavorativa per un periodo non superiore a sei (6) mesi con lo stesso datore di lavoro. Ai cittadini italiani che svolgono un'attivita' lavorativa in Corea nel quadro del presente accordo si applichera' la legislazione coreana in materia di lavoro e di previdenza sociale.
5. Il Governo della Repubblica di Corea richiedera' ai cittadini della Repubblica Italiana che siano entrati in Corea nel quadro del presente Accordo il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese e richiedera' di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito delle vacanze lavoro. Ai titolari di visti per vacanze lavoro non e' consentito, durante il loro soggiorno, di assumere lavori a tempo indeterminato.
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 luglio 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 
ARTICOLO 3

Disposizioni Generali

1. Le Parti si adopereranno per incoraggiare le organizzazioni giovanili, culturali e comunita' nei rispettivi Paesi a fornire adeguate assistenza ai cittadini dell'altra Parte contraente entrati nell'altro Paese con un visto Vacanze Lavoro.
2. Le Parti si comunicheranno, nel minor tempo possibile dall'entrata in vigore del presente Accordo, ogni riferimento normativo relativo all'attuazione di quest'ultimo.
3. Le Parti si comunicheranno, ogni volta che si renda necessario, variazioni apportate nella normativa nazionale di cui al paragrafo 2 del presente Articolo.
4. Le Parti potranno rifiutare l'ingresso nel proprio territorio a cittadini dell'altro paese, titolari di visti per vacanze lavoro, considerati indesiderabili, o espellere dal proprio territorio, secondo le norme del proprio ordinamento, chi vi sia entrato ai sensi del presente Accordo.
5. Il presente Accordo vacanze lavoro sara' applicato in conformita' alle leggi e regolamenti in vigore in entrambi i Paesi e, per quanto riguarda l'Italia, in osservanza anche alla legislazione comunitaria, in forza degli obblighi derivanti per l'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
 
ARTICOLO 4

Sospensione dell'Accordo

Entrambe le Parti potranno sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, la validita' dell'Accordo per ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica. Ogni sospensione, e la data da cui essa operera', sara' notificata alla controparte attraverso i canali diplomatici.
 
ARTICOLO 5

Soluzione delle Controversie

Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sara' risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato per il tramite dei canali diplomatici.
 
ARTICOLO 6

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per il recepimento del presente Accordo nel proprio ordinamento giuridico.
 
ARTICOLO 7

Emendamenti

Il presente Accordo puo' essere emendato consensualmente per iscritto tra i due Governi in qualsiasi momento. Gli emendamenti saranno effettuati per iscritto tramite i canali diplomatici ed entreranno in vigore secondo le stesse procedure di cui al precedente Articolo 6.
 
ARTICOLO 8

Denuncia

Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a che una delle Parti contraenti non lo denunci. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare il presente Accordo, previa notifica scritta tramite i canali diplomatici alla controparte con almeno sei (6) mesi di anticipo.

IN FEDE DI CIO', il presente Accordo viene firmato dai sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri Governi.

Fatto a ...... il ...... in due originali ciascuno in italiano, coreano ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione o nell'applicazione, prevarra' il testo in lingua inglese.
Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica di Corea
(Firme) (Firme)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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