Gazzetta n. 185 del 11 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 marzo 2014
Attuazione dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in merito alle modalita' operative per le assunzioni congiunte nel settore dell'agricoltura.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», come modificato dall'art. 9, comma 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
Visto, in particolare, il comma 3-bis del citato art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che prevede che le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende;
Visto il comma 3-ter del medesimo art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che prevede che l'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis puo' essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole;
Visto altresi' il comma 3-quater del medesimo art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalita' con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis;
Visto l'art. 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, concernente le Comunicazioni obbligatorie;
Considerata la necessita' di definire, ai sensi del citato art. 31, comma 3-quater del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le modalita' con le quali si procede alle assunzioni congiunte nel settore dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le modalita' di comunicazione delle assunzioni congiunte in agricoltura.
2. Il presente decreto si applica alle assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1 dell'art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo grado, nonche' presso le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.
 
Art. 2
Soggetti obbligati e modalita' di comunicazione

1. Le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione concernenti i lavoratori assunti congiuntamente sono effettuate al Centro per l'impiego ove e' ubicata la sede di lavoro per il tramite del il modello Unilav gia' disciplinato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 ottobre 2007 concernente le Comunicazioni obbligatorie.
2. Le comunicazioni di cui al precedente comma 1 concernenti i lavoratori assunti congiuntamente da gruppi di impresa sono effettuate dall'impresa capogruppo.
3. Le imprese riconducibili allo stesso proprietario effettuano le comunicazioni di cui al precedente comma 1 per il tramite dello stesso proprietario.
4. Le imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo grado e le imprese legate tra loro da un contratto di rete effettuano le comunicazioni di cui al precedente comma 1 per il tramite di un soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete stesso quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge. In tal caso, l'accordo e' depositato presso le associazioni di categoria, con modalita' che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.
5. Con apposito decreto direttoriale, emanato ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 concernente la scheda anagrafico-professionale, sono apportate le necessarie modifiche alle classificazioni del modello UniLav.
 
Art. 3
Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto e' inviato agli organi competenti per i prescritti controlli e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 marzo 2014

Il Ministro: Poletti
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min Salute e Min. Lavoro, foglio n. 2161
 
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