Gazzetta n. 185 del 11 agosto 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 4 agosto 2014 |
Modalita' di trasmissione telematica della dichiarazione IMU, TASI, ENC, ai sensi del comma 719 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle Finanze
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'applicazione dell'imposta municipale propria all'anno 2012; Visto l'art. 9, comma 8, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale stabilisce che all'imposta municipale propria si applica l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili, in base al quale sono esenti «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222»; Visto l'art. 91-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, il comma 3 il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze «sono stabilite le modalita' e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalita' non commerciali»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, con il quale e' stata data attuazione al citato comma 3 dell'art. 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012; Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, e' istituita l'imposta unica comunale che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale dispone che si applica al tributo per i servizi indivisibili anche l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 per il quale «resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014 recante l'approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni; Visto il comma 12-ter del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 in base al quale i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; Visto l'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014 il quale prevede che la dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014; Visto l'art. 1, comma 719, della legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e che, con le stesse modalita' ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1 Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione «IMU TASI ENC» 1. Gli utenti del servizio telematico trasmettono in via telematica i dati contenuti nel modello di dichiarazione «IMU TASI ENC», approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato A al presente decreto.
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| Allegato A Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello per la Dichiarazione IMU/TASI degli Enti non commerciali Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Dati specifici per la trasmissione telematica
1. Ai fini della corretta predisposizione della fornitura dei dati relativi alla dichiarazione «IMU TASI ENC», nel frontespizio, oltre alla denominazione del comune al quale e' diretta la dichiarazione, va indicato il corrispondente codice catastale del comune, reperibile nella «Tabella dei codici catastali dei comuni» pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it 2. Nella compilazione del «Quadro A» e del «Quadro B» del modello, nel solo caso in cui l'immobile risulti accatastato in un comune diverso da quello destinatario della dichiarazione risultante dal frontespizio, il contribuente indica, nello spazio riservato alle «Annotazioni» del «Quadro A», la seguente nota: «L'immobile/gli immobili di cui al/ai n. d'ordine ... del Quadro ... risulta/risultano accatastato/i nel comune di ..., il cui codice catastale e' ...» e riporta, all'atto della trasmissione telematica, l'indicazione di detto codice catastale negli appositi campi previsti nei record relativi ai quadri A e B. 3. Nella compilazione del «Quadro B» del modello di dichiarazione, qualora la percentuale di imponibilita' di cui ai righi d) e k) e' uguale o superiore al valore del 100%, l'immobile e' considerato totalmente imponibile e, quindi, deve essere dichiarato nell'apposito «Quadro A» dedicato agli immobili totalmente imponibili.
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| Art. 3 Correzioni alle specifiche tecniche
1. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nel sito Internet del Dipartimento delle finanze, www.finanze.it e ne sara' data relativa comunicazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2014
Il Direttore generale delle finanze: Lapecorella
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