Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 giugno 2014
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741 relativo agli aerosol, in attuazione della direttiva 2013/10/UE.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741 recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol», ed in particolare l'art. 7 che demanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, e del Ministro della sanita', ora Ministro della salute, l'adozione delle modifiche alle norme tecniche di cui all'allegato del decreto stesso per adeguarle alle misure adottate ai sensi degli articoli 6, 7 e 10 della direttiva 75/324/CEE;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' 8 maggio 1997, n. 208, «Regolamento recante recepimento della direttiva 94/1/CEE della Commissione, riguardante adeguamento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol»;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 352 recante «Disposizioni sui beni culturali» che all'art. 12 reca «Norme sui generatori aerosol contenenti vernici»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 12, recante «Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE.», ed in particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo che contiene disposizioni derogatorie dell'art. 4, primo comma, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della salute 25 febbraio 2011, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2011, Ufficio controllo atti Ministeri attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 60, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2011, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, in attuazione della direttiva 2008/47/CE della Commissione in data 8 aprile 2008 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol;
Vista la direttiva 2013/10/UE della Commissione del 19 marzo 2013 che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Considerato che la citata direttiva 2013/10/UE e' adottata ai sensi dell'art. 5 della direttiva 75/324/CEE, che a sua volta richiama la procedura di adeguamento al progresso tecnico di cui all'art. 7 delle medesima direttiva, per cui al suo recepimento si puo' procedere ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982 con atto di contenuto non normativo, come gia' avvenuto con il decreto interministeriale 25 febbraio 2011 per la precedente analoga direttiva 2008/47/CE;
Considerato che il regolamento (CE) n. 1272/2008 e' direttamente efficace nell'ordinamento interno e non richiede pertanto disposizioni di contenuto normativo di recepimento, ma solo eventuali disposizioni amministrative ricognitive dei suoi effetti;
Considerato che ne' la legge 6 agosto 2013, n. 96, legge di delegazione europea 2013, ne' il disegno di legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre - (AC 1836 - XVII Legislatura), includono la direttiva 2013/10/UE fra quelle da attuare mediante decreto legislativo con conseguente implicita inclusione della medesima direttiva 2013/10/UE fra quelle non ancora attuate e da attuare in via amministrativa;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», ed in particolare l'art. 35, comma 3, secondo cui le direttive dell'Unione europea possono essere recepite, «ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati»;
Ritenuto di dover dare attuazione alla Direttiva 2013/10/UE con atto amministrativo in base a quanto disposto dall'art. 7 del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982 e dall'art. 35, comma 3, della legge n. 134 del 2012;

Decreta:

Art. 1
Modifiche del decreto
del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982

1. All'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, le parole «Fatte salve le disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e relativi provvedimenti attuativi, successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni emanate con provvedimenti normativi di attuazione di altre direttive della Comunita' economica europea, segnatamente le direttive per le sostanze ed i preparati pericolosi, su ogni generatore aerosol o su una etichetta ad esso applicata nel caso che non sia possibile apporre indicazioni sul generatore aerosol a causa delle piccole dimensioni (capacita' totale pari od inferiore a 150 ml) devono essere impresse in lingua italiana in modo ben visibile ed indelebile le seguenti indicazioni», devono intendersi come sostituite da "Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, su ogni generatore aerosol o su una etichetta ad esso applicata, nel caso in cui non sia possibile apporre diciture particolari sul generatore aerosol a causa delle sue piccole dimensioni (capacita' massima pari od inferiore a 150 ml) si devono apporre in lingua italiana, in caratteri visibili, leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni».
2. All'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, le parole «le dichiarazioni e indicazioni», devono intendersi come sostituite da «le diciture».
3. Il testo dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni, e' ulteriormente modificato come segue:
a) al punto 1. Definizioni, dopo il punto 1.7., sono inseriti i seguenti punti 1.7-bis e 1.7-ter:
«1.7-bis. Sostanza
Per "sostanza" s'intende una sostanza quale definita all'art. 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
1.7-ter. Miscela
Per "miscela" s'intende una miscela quale definita all'art. 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;
b) al punto 2. Disposizioni generali, i punti da 2.2 a 2.4 sono sostituiti dai seguenti:
«2.2. Etichettatura
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008, su ogni generatore aerosol si devono apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:
a) qualunque ne sia il contenuto:
i) l'indicazione di pericolo H229: "Recipiente sotto pressione: puo' esplodere se riscaldato";
ii) i consigli di prudenza P210 e P251 di cui all'allegato IV, parte 1, tabella 6.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008;
iii) il consiglio di prudenza P410 + P412 di cui all'allegato IV, parte 1, tabella 6.4, del regolamento (CE) n. 1272/2008;
iv) il consiglio di prudenza P102 di cui all'allegato IV, parte 1, tabella 6.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, se l'aerosol e' un prodotto di consumo;
v) le ulteriori precauzioni d'impiego che informano i consumatori dei pericoli specifici del prodotto; se il generatore aerosol e' accompagnato da istruzioni d'uso separate, queste devono recare tali precauzioni d'impiego supplementari;
b) quando l'aerosol e' classificato come "non infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione";
c) quando l'aerosol e' classificato come «infiammabile» secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi dell'etichetta per "Aerosol infiammabili di categoria 2" di cui all'allegato I, tabella 2.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008;
d) quando l'aerosol e' classificato come "estremamente infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi dell'etichetta per "Aerosol infiammabili di categoria 1" di cui all'allegato I, tabella 2.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
2.3. Volume della fase liquida
A 50 °C, il volume della fase liquida non deve superare il 90 % della capacita' netta.».
 
Art. 2
Decorrenza, disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 1° giugno 2015 per quanto riguarda i generatori aerosol contenenti miscele.
2. In deroga al comma 1, i generatori aerosol contenenti miscele possono essere etichettati in conformita' all'art. 1 anche prima del 1° giugno 2015.
3. In deroga al comma 1, per i generatori aerosol contenenti miscele e immessi sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di rietichettatura a norma dell'art. 1 fino al 1° giugno 2017.
4. Resta ferma l'applicazione a decorrere dal 1° giugno 2013, in conformita' al regolamento (CE) n. 1272/2008, delle disposizioni di cui all'art. 1 per quanto concerne i generatori aerosol contenenti una sostanza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee - ai fini della comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, comma 1, secondo periodo, e paragrafo 2, della direttiva 2013/10/UE.
Roma, 24 giugno 2014

Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro della salute Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 2750
 
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