Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2014 (vai al sommario)
LEGGE 22 luglio 2014, n. 110
Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Introduzione dell'articolo 9-bis del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti
competenti ad eseguire interventi sui beni culturali.

1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis. - (Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali). - 1. In conformita' a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni gia' regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonche' quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilita' e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale».
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
 
Art. 2

Elenchi nazionali dei professionisti competenti
ad eseguire interventi sui beni culturali

1. Sono istituiti presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 2.
2. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformita' e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, stabilisce, con proprio decreto, le modalita' e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo nonche' le modalita' per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali. I predetti elenchi sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Il decreto di cui al presente comma e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
3. Gli elenchi di cui al comma 1 non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei professionisti di cui al comma 1 dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilita' di esercitare la professione.
4. Per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali resta fermo quanto disposto dall'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 luglio 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione
delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e
Romania), e successive modificazioni, e' il seguente:
«Art. 26. (Piattaforma comune). - 1. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
europee, al fine di elaborare proposte in materia di
piattaforme comuni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
n), da sottoporre alla Commissione europea, convoca
apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorita'
competenti di cui all'articolo 5. Sulla ipotesi di
piattaforma elaborata dall'autorita' competente di cui
all'articolo 5 o, in mancanza, dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
europee, vengono sentiti, se si tratta di professioni
regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove
esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative
sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non
regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative
sul territorio nazionale e, se si tratta di attivita'
nell'area dei servizi non intellettuali e non
regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative
a livello nazionale.
2. All'elaborazione di piattaforme comuni, proposte
da altri Stati membri, partecipano le autorita' competenti
di cui all'articolo 5, sentiti, se si tratta di professioni
regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove
esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative
sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non
regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative
sul territorio nazionale e, se si tratta di attivita'
nell'area dei servizi non intellettuali e non
regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative
a livello nazionale. Analogamente si procede in ogni altro
caso in cui a livello europeo deve essere espressa la
posizione italiana in materia di piattaforma comune.
3. Al fine della valutazione in ordine alla
rappresentativita' a livello nazionale delle professioni
non regolamentate si tiene conto:
a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o
per scrittura privata autenticata o per scrittura privata
registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro
anni;
b) della adozione di uno statuto che sancisca un
ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la
precisa identificazione delle attivita' professionali cui
l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di
studi necessari per farne parte, la rappresentativita'
elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di
conflitto di interesse o di incompatibilita', la
trasparenza degli assetti organizzativi e l'attivita' dei
relativi organi, la esistenza di una struttura
organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo
raggiungimento delle finalita' dell'associazione;
c) della tenuta di un elenco degli iscritti,
aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote
versate direttamente all'associazione per gli scopi
statutari;
d) di un sistema di deontologia professionale con
possibilita' di sanzioni;
e) della previsione dell'obbligo della formazione
permanente;
f) della diffusione su tutto il territorio
nazionale;
g) della mancata pronunzia nei confronti dei suoi
rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in
relazione all'attivita' dell'associazione medesima.
4. Qualora le qualifiche professionali del
richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel
provvedimento comunitario di adozione della piattaforma
comune, il riconoscimento professionale non puo' prevedere
l'applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui
all'articolo 22. Le associazioni in possesso dei requisiti
di cui al periodo precedente sono individuate, previo
parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro per le politiche europee e del Ministro
competente per materia.
5. Se successivamente all'adozione da parte
dell'Unione europea le autorita' competenti di cui
all'articolo 5 ritengono che i criteri stabiliti nel
provvedimento comunitario di adozione della piattaforma
comune non offrano piu' garanzie adeguate quanto alle
qualifiche professionali, ne informa il coordinatore di cui
all'articolo 6 che cura la trasmissione dell'informazione
alla Commissione europea per le iniziative del caso.».
La legge 14 gennaio 2013, n. 4, reca: «Disposizioni in
materia di professioni non organizzate.».
Il testo dell'articolo 182 del codice di cui al citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, e' il seguente:
«Art. 182. (Disposizioni transitorie). - 1. In via
transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma
9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni
culturali, per il settore o i settori specifici richiesti
tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia
maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito
del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici
decorate dei beni architettonici.
1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali
e' attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione
pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con
provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e
reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta
dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente
aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di
coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi
dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.
1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta
entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei
titoli e delle attivita', e nella attribuzione dei
punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice.
Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono
definite le linee guida per l'espletamento della procedura
di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal
presente articolo, sentite le organizzazioni
imprenditoriali e sindacali piu' rappresentative. La
qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita
con un punteggio pari al numero dei crediti formativi
indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto
dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di
studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per
quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da
coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla
data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla
tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di
inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno
2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B
spetta per l'attivita' di restauro presa in carico alla
data di entrata in vigore della presente disposizione e
conclusasi entro il 31 dicembre 2014.
1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi
indicati nella tabella 3 dell'allegato B:
a) e' considerata attivita' di restauro di beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici l'attivita' caratterizzante il profilo di
competenza del restauratore di beni culturali, secondo
quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al
decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;
b) e' riconosciuta soltanto l'attivita' di restauro
effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in
proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o
a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla
tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione
certificata nell'ambito della procedura di selezione
pubblica;
c) l'attivita' svolta deve risultare da atti di
data certa emanati, ricevuti o anche custoditi
dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei
lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione
dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al
momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti
concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro
dell'impresa appaltatrice;
d) la durata dell'attivita' di restauro e'
documentata dai termini di consegna e di completamento dei
lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu'
lavori eseguiti nello stesso periodo.
1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento
di una prova di idoneita' con valore di esame di Stato
abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre
2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del
comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di
una distinta prova di idoneita' con valore di esame di
Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della
qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi
effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono
accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto
della condizione previsti dal comma 1-ter del presente
articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma
accademico di primo livello in Restauro delle accademie di
belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale
ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro
delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli
previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un
percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque
anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni
dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo
29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali, in esito ad apposita
procedura di selezione pubblica indetta entro il 31
dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione
del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito la laurea specialistica in
Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico
(12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e
restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di
laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato
dalle universita' alle summenzionate classi, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali
(L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il
restauro dei beni culturali (L43);
c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso
accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale ovvero un attestato di qualifica
professionale presso una scuola di restauro regionale ai
sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, con insegnamento non inferiore a due anni;
e) risulti inquadrato nei ruoli delle
amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni
culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso
relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;
f) abbia svolto attivita' di restauro di beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare
esecuzione certificata nell'ambito della procedura di
selezione pubblica. L'attivita' svolta e' dimostrata
mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero
autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
1-septies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali, previo
superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno
2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti
dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo
compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.
1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore
di beni culturali e' attribuita con provvedimenti del
Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito
elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla
tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I,
tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione
nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di
competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si
riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le
posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella
2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco
relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono
le attivita' lavorative svolte a seguito
dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla
sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione
nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si
riferiscono le attivita' di restauro svolte in via
prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si
riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di
almeno due anni.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29,
comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui
ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la
conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria
Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via
sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con
l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un
corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto
definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base
dello specifico progetto approvato dai competenti organi
della Fondazione e delle universita', senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103,
comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in
via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146,
comma 4, secondo periodo sono conclusi dall'autorita'
competente alla gestione del vincolo paesaggistico i
procedimenti relativi alle domande di autorizzazione
paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile
2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del
presente comma, ovvero definiti con determinazione di
improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto,
senza pronuncia nel merito della compatibilita'
paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso
l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte
interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo
con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai
sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione
della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della
soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge
15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita'
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181,
comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 167, comma 5.».
 
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