Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 30 maggio 2014 |
Aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2014. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, che ha previsto, per il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri; Visto il decreto interministeriale del 14 novembre 2000, n. 140T (GURI n. 36 del 13 febbraio 2001) con cui, oltre ad aggiornare i diritti aeroportuali ai tassi di inflazione programmata previsti fino all'anno 2000, sono state fissate misure unificate per i diritti di approdo e partenza per i collegamenti con origine o destinazione interna al territorio nazionale e dell'Unione europea rispetto a quelli extra UE che sono rimasti invariati; Visto il comma 2, dell'art. 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha disposto che: «fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalita' previste nel comma 10, dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 11-nonies del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore e' ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura e' ulteriormente ridotta del 10% per i gestori che non adottano un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio»; Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31, il quale ha disposto che «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato»; Vista la direttiva 2009/12/CE dell'11 marzo 2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea concernente i diritti aeroportuali che fissa principi e procedure comuni per la definizione di tali diritti da parte dei soggetti competenti e dispone l'obbligo per gli Stati membri di istituire una Autorita' di vigilanza; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (GURI n. 71 del 24 marzo 2012), recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', che ha introdotto, al capo II (articoli 71- 82), disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE; Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (GURI n. 48 del 27 febbraio 2012 - supplemento ordinario n. 36) ed in particolare l'art. 11 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti); Visto il decreto ministeriale n. 274 del 25 luglio 2012 (GURI n. 264 del 12 novembre 2012), concernente la revisione dei diritti aeroportuali di cui al citato decreto ministeriale n. 391/2011; Visto il decreto ministeriale n. 407 del 19 novembre 2012 (GURI n. 288 dell'11 dicembre 2012), con il quale e' stato trattato il campo di applicazione del citato decreto ministeriale n. 274/2012; Visto il decreto ministeriale n. 44 del 7 febbraio 2013 (GURI n. 114 del 17 maggio 2013) di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2012 che ha stabilito il recupero del gap tariffario derivante dalla modifica del tasso d'inflazione programmata per il 2011 inizialmente posto all'1,5% e successivamente rettificato al 2% (nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012) prevedendo l'applicazione di tariffe provvisorie per il periodo 6 giugno 2013 - 11 dicembre 2013; Visto il Documento di economia e finanza 2013, deliberato dal Consiglio dei ministri il 10 aprile 2013, che ha fissato per il 2014 il valore dell'inflazione programmata all'1,5%, valore mantenuto tale anche nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze il 20 settembre 2013; Visto il decreto interministeriale 372 del 14 ottobre 2013, con cui sono stati unificati i diritti di approdo e partenza intra-UE ed extra-UE previsti dalla tabella 1 del decreto interministeriale n. 140T del 2000; Visto il decreto ministeriale n. 413 del 20 novembre 2013 (GURI n. 31 del 7 febbraio 2014) di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2013 che ha stabilito il recupero del residuo gap tariffario previsto dal decreto ministeriale n. 44/2013 derivante dalla modifica del tasso d'inflazione programmata per il 2012 inizialmente posto all'1,5% e successivamente rettificato al 2% (nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012) e il recupero dei dieci giorni di mancata applicazione delle tariffe provvisorie 2012 dovuta all'effettiva entrata in vigore del citato decreto ministeriale n. 44/2012, prevedendo l'applicazione di tariffe provvisorie 2013 a far data dall'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 413/2013 fino al 21 dicembre 2013; Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (GURI n. 49 del 28 febbraio 2014) in base al quale sono stati prorogati al 31 maggio 2014 il termine e il regime giuridico di cui al predetto art. 21-bis del decreto-legge 31 dicembre n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008; Vista la nota n. 13094 dell'1 aprile 2014, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il proprio parere in merito al quesito posto dalla Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo circa le modalita' di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2014 indicando che si possa procedere a tale aggiornamento mediante la sola applicazione dell'inflazione programmata 2014 alle tariffe a regime 2013, senza considerare al momento il parametro relativo ai dati di traffico; Considerato che, in esito alla evoluzione del quadro normativo ed istituzionale sopra descritto, le attuali procedure di aggiornamento annuale dei diritti sono, in ogni caso, destinate ad esaurirsi per essere sostituite da quelle previste in applicazione della direttiva 2009/12/CE citata; Considerato che il Documento di economia e finanza 2014, deliberato dal Consiglio dei ministri l'8 aprile 2014, ha fissato il valore dell'inflazione programmata 2014 all'1,5%; Ritenuto necessario procedere tempestivamente all'aggiornamento dei diritti aeroportuali con riferimento alla applicazione della inflazione programmata per l'annualita' 2014; Ritenuto che, trattandosi di tariffe a carattere non definitivo, quelle riportate nella tabella A allegata al presente decreto saranno conguagliate dal Ministero in occasione della disponibilita' dei dati a consuntivo di traffico e di ricavo per l'annualita' 2013, includendo anche il recupero del gap tariffario per la mancata applicazione delle tariffe provvisorie 2013 per la effettiva data di applicazione del decreto ministeriale n. 44/2013;
Decreta:
Art. 1
La misura dei diritti aeroportuali di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2013, n. 413, e' aggiornata ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, in base al quale sono stati prorogati al 31 maggio 2014 il termine e il regime giuridico di cui al predetto art. 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.
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| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
La nuova misura dei diritti aeroportuali e' riportata, per ogni singolo aeroporto, nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, e decade qualora non sia presentata, da parte dei concessionari, completa istanza di stipula del contratto di programma entro il termine del 31 maggio 2014.
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| Art. 3
La nuova misura dei diritti aeroportuali di cui all'allegato A al presente decreto, decade al momento dell'entrata in vigore delle tariffe previste nei contratti di programma stipulati con l'ENAC nonche' di quelle previste in applicazione della direttiva 2009/12/CE.
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| Art. 4
Il presente decreto entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2014
Il Ministro: Lupi Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3072
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