Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 luglio 2014
Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari, a base di clorpirifos (chlorpyrifos).


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 19, recante "Disposizioni transitorie e finali";
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante " Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie", relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;
Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fitosanitari riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva clorpirifos (chlorpyrifos), componente i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;
Visti i decreti ministeriali di recepimento delle rispettive direttive della Commissione, relativi all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle altre sostanze attive componenti i prodotti fitosanitari miscele elencati nell'allegato al presente decreto ora approvate con Reg. (UE) n. 540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive;
Visto altresi', il Regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione del 7 agosto 2013 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra le quali la sostanza attiva clorpirifos (chlorpyrifos);
Considerato che le imprese titolari della autorizzazione dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto del decreto di recepimento della direttiva di iscrizione di ciascuna sostanza attiva componente, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente "Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta";
Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 nei tempi e con le modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse;
Considerato che, ai sensi del citato decreto 7 marzo 2006, le imprese titolari hanno presentato, per i prodotti fitosanitari di cui trattasi, contenenti la sostanza attiva clorpirifos (chlorpyrifos), un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, nei tempi e con le modalita' ivi previste;
Considerato altresi' che e' attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;
Ritenuto, pertanto, di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto fino alla data riportata nella VIII colonna dell'elenco allegato al presente decreto che corrisponde alla data di scadenza dell'approvazione dell'ultima tra le sostanze attive componenti, fatti salvi pena la revoca dell'autorizzazione
- l'esito della valutazione da parte della Commissione europea dei dati indicati nella parte B dell'allegato ai decreti di iscrizione di ciascuna delle sostanze attive componenti i prodotti di cui trattasi;
- gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame della documentazione tuttora in corso;
- gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009;
- nonche' gli adempimenti e i conseguenti adeguamenti derivanti dall'applicazione del citato regolamento (CE) 1272/2008 e successivi regolamenti di modifica;

Decreta:

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata, contenenti la sostanza attiva clorpirifos (chlorpyrifos), sono ri-registrati provvisoriamente fino alla data riportata nella VIII colonna dell'elenco allegato al presente decreto che corrisponde alla data di scadenza dell'approvazione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e che ora figura nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione, dell'ultima tra le sostanze attive componenti.
Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione,
- l'esito della valutazione da parte della Commissione europea dei dati indicati nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione di ciascuna delle sostanze attive componenti, dei prodotti fitosanitari miscele elencati nell'allegato al presente decreto;
- gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame della documentazione tuttora in corso, secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione;
- gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009;
Sono altresi' fatti salvi gli adempimenti e i conseguenti adeguamenti derivanti dall'applicazione del citato regolamento (CE) 1272/2008 e successivi regolamenti di modifica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' comunicato alle imprese interessate.

Roma, 14 luglio 2014

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

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