Gazzetta n. 180 del 5 agosto 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 24 luglio 2014 |
Aggiornamento degli allegati 1, 2, 3 e 5 al decreto 13 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, e la sezione 3 dello stesso capo I, recante norme sull'etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato D.M. 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP; Visti i decreti ministeriali con i quali sono state finora apportate correzioni e modifiche ai disciplinari di produzione di alcuni vini DOP e IGP e pubblicati nel testo consolidato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 settembre 2013 con il quale sono state apportate alcune modifiche al citato decreto 13 agosto 2012; Visto in particolare l'art. 18, comma 1, del citato D.M. decreto 13 agosto 2012, ai cui sensi le modifiche ed integrazioni agli elenchi allegati allo stesso decreto sono adottate con provvedimento del Ministero, previo parere delle competenti Regione; Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 7 maggio 2004, recante modificazioni al Registro nazionale delle varieta' di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000, con il quale, in particolare, e' stato pubblicato l'intero Registro nazionale delle varieta' di vite; Visti i decreti ministeriali con i quali son stati apportati gli aggiornamenti al predetto Registro nazionale delle varieta' di vite, da ultimo con il D.M. 15 maggio 2014; Considerato che si rende necessario apportare talune modifiche e integrazioni agli elenchi di cui agli allegati 1, 2, 3 e 5 del citato decreto 13 agosto 2012, al fine di: tener conto delle variazioni introdotte nella citata normativa comunitaria in materia di protezione delle DOP e IGP rispetto alle preesistenti norme; tener conto di alcune modifiche intervenute in alcuni disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP; Considerato in particolare che, per quanto concerne l'uso dei nomi delle varieta' di vite nell'etichettatura e presentazione dei vini, le vigenti norme comunitarie (segnatamente Reg. UE n. 1308/2013, art. 100, par. 3, e Reg. CE n. 607/2009, art. 62, par. 3 e 4), che hanno superato le preesistenti analoghe norme, non hanno ripreso la disposizione di cui di cui all'art. 19, par. 1, lett. c), del Reg. CE n. 753/2002, la quale, oltre a vietare l'uso in etichetta del nome della varieta' di vite, o di uno dei suoi sinonimi, contenente il nome di una DO o IG, prevedeva, sul piano della generalita' e fatte salve eventuali deroghe di cui al par. 2 dello stesso art. 19, che anche qualora il nome della varieta' di vite fosse accompagnato da un altro termine geografico (non riservato a vini DO o IG), la stessa varieta' doveva figurare in etichetta senza il termine geografico, autorizzando direttamente, senza rimandare ad alcuna norma applicativa nazionale, l'uso del sinonimo risultante dall'intero nome della varieta' stralciato dal nome geografico (es.: nome varieta' «Aglianico del Vulture», sinonimo «Aglianico»; varieta' «Bianchetta genovese», sinonimo «Bianchetta»); Considerato che, pur in assenza nella vigente normativa comunitaria di una analoga disposizione a quella di cui al citato art. 19, par. 1, lett. c, del preesistente Reg. CE n. 753/2002, disciplinate l'uso dei sinonimi delle varieta' in questione, a livello nazionale nella prassi operativa si e' continuato ad utilizzare gli stessi sinonimi nell'etichettatura e presentazione dei vini, anche in considerazione della circostanza che tale uso e' stato di fatto autorizzato da taluni disciplinari di produzione DOP e IGP, in particolare nell'ambito della descrizione della base ampelografica delle relative tipologie di vini; Ritenuto, pertanto, che per talune varieta' di vite in questione, iscritte nel richiamato Registro nazionale delle varieta' di vite, si rende necessario, ai fini dell'etichettatura e presentazione dei relativi vini, riconoscere in maniera esplicita il sinonimo di cui trattasi, risultante dall'intero nome della varieta' stralciato dal nome geografico, nell'ambito dell'elenco dei sinonimi di cui all'allegato 5 del citato decreto 13 agosto 2013; Ritenuto di dover apportare i dovuti aggiornamenti agli elenchi di cui agli allegati 1, 2, 3 e 5 del citato decreto 13 agosto 2012, modificandoli o integrandoli alla luce delle considerazioni sopra evidenziate; Ritenuto altresi', nello spirito di semplificazione cui e' incentrata l'attivita' della pubblica amministrazione, di dover pubblicare i citati elenchi aggiornati in sostituzione di quelli preesistenti, nonche' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero, Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, il testo del D.M. 13 agosto 2012 consolidato alla luce delle modifiche apportate con il richiamato D.M. 16 settembre 2013 e con il presente decreto; Acquisito il parere delle Regioni e Province autonome interessate per quanto di competenza alle modifiche e integrazioni da apportare agli elenchi in questione, conformemente all'art. 18, comma 1, del richiamato D.M. 13 agosto 2012;
Decreta: Articolo unico
1. Gli allegati 1, 2, 3 e 5 al D.M. 13 agosto 2012 richiamato in premessa sono sostituiti con i testi allegati al presente decreto. 2. Il testo del D.M. 13 agosto 2012 consolidato con le modifiche di cui al D.M. 16 settembre 2013 richiamato in premessa e con le modifiche di cui al comma 1 del presente decreto sara' pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero, Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.
Roma, 24 luglio 2014
Il direttore generale: Gatto
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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